Formula infortuni mezzi di trasporto

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Formula infortuni mezzi di trasporto
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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
FORMULA
INFORTUNI
MEZZI DI TRASPORTO
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
S05L-113.114 - 10310934
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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FORMULA
INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
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Nota Informativa
Contratto di Assicurazione Infortuni
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto
per la vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1) INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
c) Recapito telefonico: 010 5380.1; sito internet: www.lloyditalico.generali.it; indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2
dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
informativo non derivanti da innovazioni normative.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale
riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza:
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata
per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
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3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
formula infortuni mezzi di trasporto è un’assicurazione modulare e personalizzabile
che indennizza i danni conseguenti ad infortunio derivante dalla circolazione stradale.
Si può stipulare in due diverse modalità:
- Tutela famiglia in viaggio: indennizza le persone assicurate, identificate dalla Scheda di
polizza, per gli infortuni che possono subire quando si trovano alla guida o a bordo, in
qualità di passeggeri, dei veicoli indicati nell’art.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Consente anche agli Assicurati di essere coperti, in qualità di pedoni, a seguito di incidente stradale da parte di un veicolo a motore;
- Tutela automezzo: consente di coprire l’Assicurato quando è alla guida dell’automezzo
identificato nella Scheda di polizza.
formula infortuni mezzi di trasporto prevede due Garanzie base (Morte da infortunio, art. 16, e Invalidità Permanente, art. 17) e una garanzia facoltativa (Diaria da ricovero
da infortunio, cioè il pagamento dell’importo convenuto e indicato nella Scheda di polizza
per ogni giorno di ricovero, art.24).
Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze:
• La copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
• L’indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti negli artt. 17, 18
e 19 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali assicurati e con applicazione delle franchigie previste.
Esempi:
- Indennizzo per Invalidità Permanente, franchigia a scaglioni:
Capitale assicurato 150.000,00 €; franchigia a scaglioni (3% fino a 103.300,00 €- 5% oltre
103.300,00 €e fino a 154.940,00 € - 10% oltre 154.940,00 €).
In caso di sinistro che abbia comportato un’Invalidità permanente accertata pari a 20 punti
l’indennizzo viene così determinato:
Indennizzo: 103.300,00* (20-3)% + 46.700* (20-5)% = 24.566,00 €
- Diaria da ricovero:
diaria giornaliera da ricovero assicurata: € 100. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni
l’indennizzo sarà pari a: 100*7= 700 €.
4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITÀ
Avvertenze:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e le ulteriori conseguenze previste dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza: sono presenti cause di nullità.
Esempio: il contratto è nullo se il veicolo appartiene a una categoria diversa da quella dichiarata.
5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a
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ridurre il premio o le rate di premio successive.
Esempio di aggravamento del rischio: insorgenza di disturbi schizofrenici.
6) PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda
ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’impresa o intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l’intermediario);
- denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto.
(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e
buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
7) ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Il premio e le somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento.
8) DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza: È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le
norme di legge italiana (art. 11 delle Condizioni di Assicurazione).
11) REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961,
n°1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza:
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono:
- farne denuncia per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità;
- unire alla denuncia dell’infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal
medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro;
- documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione;
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- in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Si rinvia agli artt. 27, 30 e 31 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - “Reclami Generali-Lloyd Italico”
via Mazzini, 53 - 10123 Torino; Fax: 011.0029.893;
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14) ARBITRATO
In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità
Giudiziaria.
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Glossario
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla
vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano, tra i quali
il pagamento del premio.
Day Hospital
La permanenza dell’Assicurato a seguito di infortunio in Istituto di Cura pubblico o privato per terapie chirurgiche e mediche in regime di degenza diurna di durata continuativa non
inferiore a tre giorni.
Franchigia in caso di invalidità permanente
La percentuale di invalidità permanente non indennizzabile, da dedurre dalla percentuale di
invalidità permanente accertata.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente,
e/o un ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato.
Invalidità permanente
La perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua attività
lavorativa.
Malattie mentali
Sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco
depressive.
Morte
Il decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).
Ricovero
La permanenza (degenza) dell’Assicurato a seguito di infortunio, risultante dalla cartella clinica e, comportante almeno un pernottamento in Istituto di Cura pubblico o privato.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
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Scheda di polizza
Il documento che costituisce parte integrante del contratto, che riporta gli elementi identificativi, le dichiarazioni del Contraente, le somme e le persone assicurate, i richiami di prestazioni, le eventuali franchigie, l’effetto, la scadenza della copertura ed il premio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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FORMULA
INFORTUNI MEZZI DI TRASPORTO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Condizioni di Assicurazione
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Indice
• Cosa è tutelato dalla sua polizza
pag.
5
• Norme che regolano l’assicurazione in generale
"
6
• Oggetto e delimitazione del rischio
"
"
"
"
8
8
9
9
- Estensioni di garanzia
"
"
11
14
• Prestazioni a scelta
"
16
• Cosa fare in caso di sinistro
"
18
"
20
- Tutela famiglia in viaggio
- Tutela automezzo
- Estensioni di garanzia
• Prestazioni previste e loro operatività
• Normativa di riferimento
Codice Civile
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota Informativa.
Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo
Codice delle Assicurazioni.
Condizioni di Assicurazione
indice
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Cosa è tutelato
dalla sua polizza
formula infortuni mezzi di trasporto è stata progettata e realizzata per offrirle una
tutela dai danni economici che possono derivare dalla perdita dell’integrità fisica, in
seguito ad un infortunio imprevisto, mentre Lei si trova a bordo di un mezzo di trasporto.
Le normali polizze RC Auto risarciscono i passeggeri dell’auto per i danni riportati negli
incidenti, dovuti a colpa del conducente del veicolo. Tuttavia, spesso non coprono gli infortuni del guidatore.
formula infortuni mezzi di trasporto le offre una protezione in più poiché tutela le
persone assicurate anche mentre si trovano alla guida di mezzi di trasporto, indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente.
formula infortuni mezzi di trasporto è quindi adatta a proteggere la sua famiglia
durante i viaggi, ma anche ideale per assicurare persone che svolgano attività professionali
utilizzando veicoli.
Lei può scegliere tra due modalità
tutela famiglia in viaggio
Indennizza le persone assicurate, identificate dalla polizza, per gli infortuni che possano subire:
• quando si trovano alla guida oppure a bordo, in qualità di passeggeri, di autovetture,
imbarcazioni, motocicli, biciclette;
• quando si trovano a bordo, in qualità di passeggeri, di treni, tram, autobus, metropolitane,
taxi, funivie, navi, aliscafi e battelli, velivoli ed elicotteri di linea, in servizio pubblico;
• in conseguenza di investimento stradale da parte di un veicolo a motore, in qualità di pedoni.
tutela automezzo
Indennizza gli infortuni subiti da qualunque persona si trovi alla guida dell’automezzo indicato nella polizza, per conto o con il consenso di chi ha stipulato l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche durante l’operatività di macchine operatrici semoventi (gru autocarrate, trattori agricoli) abilitate alla circolazione.
Condizioni di Assicurazione
cosa è tutelato dalla sua polizza
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Norme che regolano
l'assicurazione in generale
DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e le ulteriori conseguenze previste dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile.
ALTRE
2. ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R.,
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni, diverse da quelle derivanti da titolarità di conti correnti bancari e/o possesso di carte di credito, operanti per lo
stesso rischio.
Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta
a corrispondere l’indennizzo.
AGGRAVAMENTO
3. DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché le ulteriori conseguenze previste dall’art. 1898 del Codice Civile.
DIMINUZIONE
4. DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
PAGAMENTO
5. DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, la Società ha facoltà di esigere giudizialmente i premi dovuti. Allo scadere del sesto mese, qualora la Società non abbia agito per
l’esecuzione del contratto, lo stesso si risolve di diritto, ferma la facoltà della Società di richiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle
spese.
DECORRENZA
6. DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
TACITA
PROROGA DELLA
7. ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni
1.
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norme che regolano l’assicurazione in generale
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prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’art. 29 delle presenti Norme.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata
per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Qualora il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
ASSICURAZIONE
PER CONTO
ALTRUI 8.
Le eventuali modifiche, delle condizioni tutte della presente polizza, devono essere provate
per iscritto e possono essere attuate esclusivamente:
• mediante la sostituzione del contratto con emissione di nuova polizza sottoscritta da
entrambe le Parti;
• dalla Società con emissione di documento di variazione che deve essere sottoscritto da
entrambe le Parti;
• dall’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, limitatamente alla sola sostituzione del veicolo oggetto di assicurazione con altro mezzo avente le stesse caratteristiche, che non
comporti variazione di premio, con emissione di apposita appendice sottoscritta da
entrambe le Parti.
Eventuali modifiche o integrazioni delle condizioni contrattuali, apportate in altra forma,
devono intendersi prive di efficacia.
MODIFICHE
DELLA
ASSICURAZIONE 9.
Gli oneri fiscali presenti e/o futuri relativi al premio, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da parte della
Società.
ONERI FISCALI 10.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
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RINVIO
ALLE NORME
DI LEGGE 11.
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Oggetto e delimitazione
del rischio
OGGETTO
DELLA
ASSICURAZIONE
E SOGGETTI
12. ASSICURATI
La Società si obbliga a rivalere le persone assicurate, alle condizioni e nei limiti di cui alla
presente polizza, per i danni fisici subiti a seguito di infortuni che siano conseguenza di viaggi (tutela famiglia in viaggio) o di un incidente di circolazione occorso a veicolo identificato (tutela automezzo), così come di seguito meglio definiti.
I soggetti assicurati sono esclusivamente:
• per la tutela famiglia in viaggio, le persone identificate come assicurate nella Scheda di
polizza con l’indicazione del nominativo e del codice fiscale;
• per la tutela automezzo il conducente dell’automezzo identificato nella Scheda di polizza con l’indicazione del modello, tipo, uso e targa.
Per entrambi i prodotti, in caso di morte dell’Assicurato, i Beneficiari dell’assicurazione sono
esclusivamente le persone identificate nella Scheda di polizza.
Tutela famiglia in viaggio
(operante solo se indicato nella Scheda di polizza)
L’assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati identificati nella Scheda di polizza, in
conseguenza di incidente occorso ai mezzi di trasporto sottospecificati, subiscano nella loro
qualità di:
a) Trasportati e di conducenti di: autovetture adibite ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35
quintali, autocase, motocicli adibiti ad uso privato, imbarcazioni a remi, a vela e a motore, nonché in qualità di guidatori di ciclomotori e biciclette.
b) Passeggeri di: treni, tram, autobus, pullman, metropolitane, taxi, funivie, seggiovie, cabinovie, funicolari, navi, aliscafi, battelli e di qualsiasi altro mezzo pubblico di trasporto terrestre e marittimo.
c) Passeggeri di: velivoli ed elicotteri, in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi
voli chartered e straordinari compiuti su aeromobili eserciti da Società di traffico aereo
regolare, nonché durante voli turistici e di trasferimento con esclusione di voli effettuati
su velivoli eserciti da Aeroclubs o da Società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri.
L’assicurazione è estesa agli infortuni:
• derivanti da atti di terrorismo, attentati, pirateria e dirottamento, a condizione che gli
Assicurati non vi abbiano preso parte attiva;
• che l’Assicurato subisca in conseguenza di caduta accidentale mentre sale e scende dai
predetti aeromobili.
d) Pedoni, in conseguenza di investimento stradale da parte di veicoli azionati da motori.
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Condizioni di Assicurazione
oggetto e delimitazione del rischio
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Tutela automezzo
(operante solo se indicato nella Scheda di polizza)
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato in qualità di conducente subisca per
effetto di incidente stradale occorso al veicolo identificato nella Scheda di polizza, in circolazione per conto o comunque con il consenso del Contraente.
Relativamente alle macchine operatrici semoventi (gru autocarrate, trattori agricoli), regolarmente abilitate alla circolazione stradale, l’operatività del mezzo viene equiparata alla circolazione.
Estensioni di garanzia
(valide per entrambe le tutele)
Durante la circolazione dei mezzi oggetto di garanzia o la loro azione di trasporto come
meglio definita, l’assicurazione è estesa:
e) agli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, purché non causati da intossicazione acuta alcolica, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
f ) agli infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, atti violenti che
abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, a condizione che l’Assicurato
non vi abbia preso parte attiva;
g) agli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
h) agli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare automobilistiche di regolarità pura, o di manifestazioni non agonistiche in genere indette dalla C.S.A.I. o dall’A.C.I.;
i) agli infortuni conseguenti alla caduta di massi, pietre, alberi e similari, frane, valanghe,
slavine e lancio di oggetti, a inondazioni, assimilando agli infortuni anche l’annegamento, l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore.
Inoltre
limitatamente al conducente Assicurato, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi:
• durante la salita e la discesa dal veicolo e durante la chiusura degli sportelli del veicolo
stesso (compreso portellone posteriore);
• in caso di fermata accidentale, mentre si trovi a terra per eseguire sul veicolo le operazioni necessarie per riprendere la marcia, compreso il montaggio e lo smontaggio di catene
da neve;
• le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione accidentale di gas o vapori.
VALIDITÀ
TERRITORIALE 13.
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Limitatamente alla tutela famiglia in viaggio, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) subiti dalle persone di professione autisti, conducenti e personale viaggiante dei mezzi di
trasporto e locomozione previsti in contratto, durante l’esercizio delle loro attività professionali;
b) causati dall’uso di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di lavoro aereo in occasione di
voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri. Sono altresì esclusi i voli su velivoli gestiti
da Aeroclubs, deltaplani e ultraleggeri.
Per entrambe le tutele - famiglia in viaggio e automezzo - sono esclusi dall’assicurazione gli
infortuni:
Condizioni di Assicurazione
oggetto e delimitazione del rischio
RISCHI ESCLUSI
DALLA
ASSICURAZIONE 14.
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9 di 24
infortuni mezzi trasporto:Form INFORTUNI MEZZI TRASP toro 31/10/13 13.12 Pagina 10
c) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma
a condizione che l’Assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
d) dalla guida di aereomobili, nonché dal loro uso in qualità di membro dell’equipaggio;
e) causati da intossicazione acuta alcolica, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti
ed allucinogeni della persona alla guida di qualsiasi veicolo o natante;
f ) causati dalla partecipazione dell’Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
g) avvenuti durante il servizio militare; tuttavia la garanzia è operante per i rischi non dipendenti da causa di servizio o prestazione di servizio;
h) avvenuti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale,
fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, e gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica
Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione. Nel
caso di risoluzione spetta all’Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l’Assicurato ha diritto di
ottenere la protrazione dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione;
i) avvenuti in occasione di guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art. 21 delle presenti norme;
j) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
k) causati dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità o di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall’A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese
anche sportive di carattere eccezionale o ad azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia ecc.;
l) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
m)derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Sono esclusi infine:
n) gli infarti;
o) le ernie di qualunque tipo;
p) le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio
indennizzabile a termini di polizza.
PERSONE NON
15. ASSICURABILI
10 di 24
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del Contraente che gli Assicurati non sono
affetti da alcolismo o tossicodipendenza o malattie mentali.
Il manifestarsi nell’Assicurato o in taluno degli Assicurati, di una o più delle dipendenze o malattie sopraindicate nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento del rischio, per
il quale lo stesso non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile,
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Al verificarsi di tali circostanze pertanto sia il Contraente che la Società, ricevuta la relativa comunicazione, possono recedere dal contratto con effetto immediato; gli eventuali sinistri, verificatisi prima che la Società abbia ricevuto la comunicazione del Contraente ed abbia potuto esercitare il recesso, non sono indennizzabili. Conseguentemente alla cessazione dell’assicurazione,
anche per l’ipotesi di recesso del Contraente esercitato in dipendenza di quanto sopra previsto,
la Società provvede, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, al rimborso della parte di premio,
al netto dell’imposta, già pagata e relativa al periodo di assicurazione non goduto.
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Condizioni di Assicurazione
oggetto e delimitazione del rischio
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Prestazioni previste
e loro operatività
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai
Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente
l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai
Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
MORTE 16.
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente, la Società corrisponde l’indennizzo determinato con i seguenti criteri:
• se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società
corrisponde l’intera somma assicurata (invalidità permanente totale);
• se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale) che va accertata facendo riferimento ai valori
delle seguenti menomazioni:
INVALIDITÀ
PERMANENTE 17.
Perdita anatomica o funzionale
A. Parte superiore del corpo
destro
di un occhio
di ambedue gli occhi
dell’udito (sordità completa di un orecchio)
dell’udito (sordità completa bilaterale)
di un arto superiore
di un avambraccio
di una mano
di un pollice
di un indice
di un medio
di un anulare
di un mignolo
di una falange ungueale del pollice
di una falange di altro dito della mano
sinistro
25%
100%
10%
40%
70%
60%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
1/3 del valore
del dito
Condizioni di Assicurazione
prestazioni previste e loro operatività
60%
50%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
1/3 del valore
del dito
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B. Parte inferiore del corpo
destro
di un arto inferiore all’articolazione coxo-femorale
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia,
ma al di sopra del ginocchio
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio,
ma al di sopra del terzo medio di gamba
di un piede
di ambedue i piedi
di un alluce
di un altro dito del piede
della falange ungueale dell’alluce
di un rene
della milza senza compromissioni significative
della crasi ematica
sinistro
75%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
15%
8%
Anchilosi
A. Parte superiore del corpo
della scapola omerale con arto in posizione favorevole,
ma con immobilità della scapola
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70°
con prono-supinazione libera
del polso in estensione rettilinea
con prono-supinazione libera
destro
sinistro
25%
20%
20%
15%
10%
8%
B. Parte inferiore del corpo
destro
dell’anca in posizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tibio-tarsica ad angolo retto
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica
sinistro
35%
25%
10%
15%
Paralisi completa
del nervo radiale
del nervo ulnare
del nervo sciatico popliteo esterno
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destro
35%
20%
sinistro
30%
17%
15%
Condizioni di Assicurazione
prestazioni previste e loro operatività
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Esiti di fratture
destro
scomposta di una costa
amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale
una vertebra dorsale
12a dorsale
una vertebra lombare
del sacro con callo deforme e dolente
del coccige con callo deforme e dolente
sinistro
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
Stenosi nasale assoluta
destro
monolaterale
bilaterale
sinistro
4%
10%
CRITERI DI
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologi- INDENNIZZABILITÀ 18.
che preesistenti.
Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva
parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dall’art. 17 Invalidità Permanente, si
farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
a) se l’Assicurato risulta essere mancino le percentuali di invalidità previste dalla tabella per
l’arto destro valgono per l’arto sinistro e viceversa;
b) la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso;
c) nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un
organo, e nel caso di menomazioni non elencate all’art. 17 Invalidità Permanente, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta del distretto
anatomico leso;
d) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
e) nel caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 17 Invalidità Permanente, sono diminuite tenendo conto del grado
di invalidità preesistente;
f ) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del
grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi;
g) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti e loro parti comporta l’applicazione
della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati all’art. 17 Invalidità Permanente e dei criteri riportati nel presente articolo, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
Condizioni di Assicurazione
prestazioni previste e loro operatività
formula infortuni mezzi di trasporto
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h) nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati
nella tabella di cui al precedente art. 17 Invalidità Permanente e ai criteri riportati nel presente articolo, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di
un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
FRANCHIGIA
ASSOLUTA
E DIFFERENZIATA
SULLA
INVALIDITÀ
19. PERMANENTE
Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dall’art. 17 - Invalidità Permanente - la liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
• sulla parte della somma assicurata fino a e 103.300,00 non si farà luogo ad indennizzo
quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo
per la parte eccedente;
• sulla parte della somma assicurata eccedente e 103.300,00 fino a e 154.940,00 non si
farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5%
della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
• sulla parte della somma assicurata eccedente e 154.940,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
Estensioni di garanzia
ANTICIPO
20. INDENNIZZO
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società, dietro richiesta
dell’Assicurato, anticipa prima della liquidazione del sinistro il 50% dell’indennità presumibilmente spettante per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
L’Assicurato può richiedere l’anticipo soltanto se in base ad oggettive e fondate valutazioni è
prevedibile una percentuale di invalidità permanente non inferiore al 30%.
In questo caso la richiesta dell’anticipo può essere effettuata dopo 60 giorni dalla denuncia
dell’infortunio e la Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta
stessa qualora non siano insorte controversie sulla natura e/o conseguenza delle lesioni.
RISCHIO
21. GUERRA
L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato
risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad
allora in pace.
INVALIDITÀ
PERMANENTE
22. TOTALE
MORTE
23. PRESUNTA
14 di 24
Qualora l’invalidità permanente superi il 66% la Società liquiderà il 100% della somma assicurata a tale titolo senza applicare alcuna franchigia.
Limitatamente alla tutela famiglia in viaggio, qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di
infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3) del
Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia
dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato
civile, la Società liquida ai Beneficiari indicati in polizza la somma assicurata per il caso di
morte.
formula infortuni mezzi di trasporto
Condizioni di Assicurazione
prestazioni previste e loro operatività
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La liquidazione non avviene comunque prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli articoli 60 e 62
del Codice Civile.
Resta inteso che, se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia del-l’Assicurato
stesso per la restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Condizioni di Assicurazione
prestazioni previste e loro operatività
formula infortuni mezzi di trasporto
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Prestazioni a scelta
(valide solo se previste nella Scheda di polizza)
INDENNITÀ
GIORNALIERA
PER RICOVERI
DA INFORTUNIO.
INDENNITÀ
24. DAY-HOSPITAL
In caso di ricovero conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società
liquida per ciascun giorno di degenza l’indennità indicata nella Scheda di polizza.
Tale indennità viene corrisposta sulla base dei giorni contabilizzati dall’Istituto di Cura con
un massimo di 365 giorni.
La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione.
È stabilito inoltre che, nel caso in cui l’infortunio indennizzabile a termini di polizza comportasse, in aggiunta al ricovero o in sua vece, cure in Istituto di Cura in regime di degenza
diurna di durata continuativa non inferiore a 3 (tre) giorni, la Società liquida una somma
pari al 50% dell’indennità giornaliera prevista per ricoveri da infortunio.
Tale indennità viene corrisposta per ogni giorno di degenza diurna, con un massimo di 100
giorni.
L’assicurazione è valida purché dalla documentazione dell’Istituto di Cura risulti che il Dayhospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità.
La permanenza nell’Istituto di Cura ai soli fini di sottoporsi a visite specialistiche, di effettuare analisi cliniche e/o esami strumentali a scopo diagnostico, non è considerata Dayhospital e non comporta pertanto diritto ad alcuna indennità.
RIFERIMENTO
ALLA TABELLA
DI LEGGE (INAIL)
PER I CASI
DI INVALIDITÀ
25. PERMANENTE
A parziale deroga dell’art. 17 - Invalidità Permanente - la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza e con
rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge
stessa, ferma restando peraltro la franchigia prevista dalla polizza.
Resta comunque stabilito che in caso di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo, il grado di invalidità permanente parziale indennizzabile non potrà comunque superare la misura massima del 2%.
DEROGA
FRANCHIGIA
PER IL CASO
DI INVALIDITÀ
26. PERMANENTE
forma A
16 di 24
A parziale deroga dell’art. 19 si dà atto che le franchigie ivi previste sono derogate e sostituite dalla seguente norma:
a) sulla parte della somma assicurata fino a e 103.300,00, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza senza detrazione di alcuna franchigia;
b) sulla parte della somma assicurata eccedente e 103.300,00 fino a e 154.940,00 non si
farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al
5% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
c) sulla parte della somma assicurata eccedente e 154.940,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
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Condizioni di Assicurazione
prestazioni a scelta
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forma Z
A parziale deroga dell’art. 19 si dà atto che le franchigie ivi previste sono derogate e sostituite dalla seguente norma:
a) sulla parte della somma assicurata fino a e 154.940,00, non si farà luogo ad indennizzo
quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece
l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato
solo per la parte eccedente;
b) sulla parte della somma assicurata eccedente e 154.940,00, non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se
invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà
liquidato solo per la parte eccedente.
Condizioni di Assicurazione
prestazioni a scelta
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Cosa fare in caso
di sinistro
DENUNCIA
DEL SINISTRO
E OBBLIGHI DEL
CONTRAENTE E
27. DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono:
a) farne denuncia per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando luogo, giorno, ora e causa dell’evento e fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
b) unire alla denuncia dell’infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal
medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro;
c) documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione;
d) in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze;
e) in caso di esistenza di altre assicurazioni darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
f ) consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento degli obblighi di avviso di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
RINUNCIA
ALL’AZIONE DI
28. SURROGAZIONE
Qualora l’infortunio subito dall’Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la
Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice
Civile.
RECESSO
IN CASO
29. DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.
Il recesso del Contraente non necessita di preavviso, mentre la Società può recedere con
preavviso di 30 giorni.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
DETERMINAZIONE L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
DELL’INDENNIZZO. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sull’applicaPERIZIA
zione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di
30. CONTRATTUALE
tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il
Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo
di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso
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Condizioni di Assicurazione
cosa fare in caso di sinistro
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il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In tal caso la Società
provvede alla liquidazione al netto dell’eventuale anticipato indennizzo già corrisposto.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale
definitivo.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentaPAGAMENTO
DELL’INDENNIZZO 31.
zione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società dà corso al pagamento quando l’Assicurato, o in caso di morte i Beneficiari, dimostrino che il sinistro non è
stato causato con dolo da parte del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari.
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte esclusivamente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al domicilio del Contraente.
Condizioni di Assicurazione
cosa fare in caso di sinistro
FORMA DELLE
COMUNICAZIONI 32.
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Normativa
di riferimento
Codice Civile
Le indichiamo qui di seguito un estratto degli articoli del Codice Civile che sono richiamati nel testo o nella Scheda di polizza.
ART. 1341
CONDIZIONI
GENERALI
DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1891
ASSICURAZIONE
PER CONTO ALTRUI
O PER CONTO
DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 1892
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE
CON DOLO
O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando
il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o
per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
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Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1893
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE
SENZA DOLO
O COLPA GRAVE
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore
le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1894
ASSICURAZIONE
IN NOME O PER
CONTO DI TERZI
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui
e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1897
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato
entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del
rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che
egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO
DEL RISCHIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce
per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al perio-
ART. 1901
MANCATO
PAGAMENTO
DEL PREMIO
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do di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle
assicurazioni sulla vita.
ART. 1910
ASSICURAZIONE
PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913
AVVISO
ALL'ASSICURATORE
IN CASO
DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere
il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1915
INADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO
DI AVVISO
O DI SALVATAGGIO
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO
DI SURROGAZIONE
DELL'ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2952
PRESCRIZIONE
IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
FORMULA
INFORTUNI
MEZZI DI TRASPORTO
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
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