riepilogo tasse scadenza
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riepilogo tasse scadenza
COMUNE DI VERUNO IMPOSTE E TASSE ANNO 2014 - VADEMECUM Il Sindaco Gualtiero Pastore comunica, spiegando, il pagamento imposte e tasse per l’anno 2014: Il Consiglio Comunale del 24.9.2014 ha approvato le imposte TASI ed IMU e la tassa rifiuti (TARI): sono norme assurde e complesse, basate su un catasto non aggiornato, non conforme alle effettive rendite; osserva che in pochi anni i trasferimenti dello Stato al Comune di Veruno sono diminuiti di circa 500,000,00 €. CHI DEVE PAGARE E IN CHE MODO: La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e terreni agricoli, di una componente riferita ai servizi (gestione e manutenzione del patrimonio – Polizia Municipale - Viabilità e illuminazione pubblica – Ambiente e verde pubblico – Prestazioni socio-assistenziali), che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. ALIQUOTA IMU: Si informa che la prima rata dell’IMU per l’anno 2014 è scaduta il 16 giugno scorso. La rata a saldo deve essere pagata entro il 16.12.2014. Deve pagare l’Imu chi possiede immobili (fabbricati ed aree edificabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione) , enfiteusi, superficie e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ESCLUSIONI/ESENZIONI Sono esclusi/esenti dal pagamento dell’imposta: L’abitazione principale e relative pertinenze C/2,C/6 e C/7 (una per categoria) ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio. L’unità immobiliare, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. I fabbricati rurali ad uso strutturale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. LE ALIQUOTE APPROVATE SONO LE SEGUENTI: Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze C/2,C/6 e C/7 (una per categoria) = 4 per mille detrazioni di legge: Euro 200,00 (non si applica più la detrazione per i figli) Aliquota per l’Unità Immobiliare e UNA pertinenza da individuare tra le categorie C/6 o C/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado per il quale uso occorre presentare specifica autocertificazione = 7,8 per mille Aliquota di Base: altri fabbricati ed aree edificabili = 9,1 per mille Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D = così suddiviso: 9,1 per mille 7,6 per mille per lo Stato e 1,5 per mille per il Comune L’imposta deve essere versata mediante modello F24 con l’utilizzo dei sottoindicati codici tributo che vanno indicati nella Sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “ Importo a debito versati”. Codice Tributo: Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) Aree fabbricabili (interamente al Comune) Altri fabbricati (interamente al Comune) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA STATO aliquota 7,6 per mille QUOTA COMUNE = aliquota 1,9 per mille = 3912 = 3916 = 3918 = 3925 = 3930 Si ricorda che il codice catastale del Comune di Veruno da indicare, sul modello F24, dello spazio “codice comune” è L798 L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di €. 12,00 da intendersi come importo globale e complessivo del tributo. Ai fini del calcolo dell’imposta, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni va computato per intero. Ogni contribuente deve provvedere al versamento per la propria quota e periodo di possesso. Sul sito www.comune.veruno.no.it è presente alla voce IMU 2014 il “Banner: Calcolo IMU”. Cliccando sulla predetta immagine, è possibile conteggiare on-line il dovuto e stampare il relativo modello F24. Attenzione! La stampa del modello F24 dal sito del Comune è possibile SOLO per gli immobili siti nel Comune di Veruno L’Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti. ALIQUOTE TASI: – E’ il tributo riferito al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione strade, illuminazione pubblica, polizia locale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) o dal detentore, anche di fatto, di fabbricati ed aree edificabili. Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto reale), quest’ultimo e l’occupante sono titolari ciascuno di un’autonoma obbligazione tributaria. Sono state deliberate le seguenti aliquote: Aliquota TASI 2,5 per mille da applicare a: o abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; o unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa non risulti locata; o unità immobiliare ad uso abitativo (n. 1 immobile) e relative pertinenze (come per IMU) concesse dal soggetto passivo dell’imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali; Aliquota TASI 2,0 per mille da applicare a: o abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; Aliquota TASI 1,50 per mille da applicare a: o tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013 n.147. Aliquota TASI 0,00 per mille da applicare a: o aree fabbricabili ed agricole; Detrazioni pro-quota per le abitazioni principali fino a concorrenza di: o € 70,00 per ogni figlio nato dal 01.01.1996 al 31.12.2014, appartenente allo stesso nucleo familiare e fiscalmente a carico, con reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o uguale a € 42.000,00; o € 70,00 per ogni figlio nato dal 1.1.1992 al 31.12.1995, studente, appartenente allo stesso nucleo familiare e fiscalmente a carico, con reddito lordo familiare ai fini IRPEF inferiore e\o uguale a € 42.000,00; o € 70,00 per ogni contribuente nato prima del 31.12.1938 con reddito individuale lordo ai fini IRPEF inferiore e\o uguale a € 10.000,00 purchè soggetto passivo del tributo; o € 70,00 per famiglia con presenza di soggetto portatore di Handicap al 100%. Le detrazioni di cui sopra sono fruibili a condizioni che gli interessati presentino entro il 16 ottobre 2014 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo (cioè il titolare di diritto reale) che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dall’art.4 comma 3 del vigente regolamento comunale TASI nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo: ➢ 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; ➢ 30 per cento per l'occupante. La base imponibile su cui calcolare la TASI è ottenuto, come per l’IMU, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: • 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7; • 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5; • 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5; • 65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5) • 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C1. COME SI VERSA Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto sia inferiore ad euro 12,00. La TASI deve essere versata unicamente utilizzando il modello F24 e con le seguenti scadenze: acconto, pari al 50% del dovuto saldo, pari al restante 50% unica soluzione 16 ottobre 2014 16 dicembre 2014 16 ottobre 2014 CODICI PER F24 Abitazione principale e relative pertinenze = 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale = 3959 Altri fabbricati = 3961 Si ricorda che il codice catastale del Comune di Veruno da indicare sul modello F24 nello spazio “codice comune” è L798 COME CALCOLARLA AUTONOMAMENTE Collegandosi al sito del Comune di Veruno www.comune.veruno.no.it, nei prossimi giorni, è possibile calcolare on line l’imposta dovuta. Si ricorda che per il predetto calcolo è indispensabile conoscere le rendite catastali degli immobili di proprietà. Attenzione! La stampa del modello F24 dal sito del Comune è possibile SOLO per gli immobili siti nel Comune di Veruno. TASSA TARI: Il tributo è istituito per la copetura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. E’ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione del bene. E’ articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, per chi effettua lo smaltimento della frazione umida in proprio attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenti in misura del 5% e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per piu’ di 6 mesi all’anno all’estero riduzione del 30%. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. Quanto dovuto sarà inviato e notificato c/o la residenza e/o la sede legale dell’utente nelle forme previste dalla legislazione vigente. Il pagamento è previsto in due rate: 1° rata entro il 12.11.2014 2° rata entro il 16.12.2014 ovvero in unica rata entro il 12.11.2014.