illustrazione tecnica delle disposizioni
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illustrazione tecnica delle disposizioni
ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLE DISPOSIZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1881 DEL 06 SETTEMBRE 2013. Con deliberazione n. 1881 del 06/09/2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre 2013), la Giunta provinciale ha approvato ed adottato 3 documenti allegati quali parti integranti alla deliberazione medesima che si illustrano sinteticamente di seguito. Allegato n. 1: Indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17. Le disposizioni approvate con l’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013 rappresentano gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per stabilire: criteri, limiti e modalità per l’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento dei mercati di cui all’art. 16, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 17 del 2010 (punto n. 2 dell’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013); criteri e modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 17 del 2010 (punto n. 3 dell’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013); criteri per la determinazione della percentuale di posteggi da riservare ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (punto n. 4 dell’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013); orari di effettuazione dell’attività di vendita di cui all’art. 16, comma 1, lettera d) della legge provinciale n. 17 del 2010 (punto n. 5 dell’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013); canoni per la concessione dei posteggi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale n. 17 del 2010 (punto n. 6 dell’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013). Come evidenziato, le disposizioni rappresentano gli indirizzi di carattere generale ai quali i comuni si attengono al fine di disciplinare e regolare lo svolgimento del commercio su aree pubbliche all’interno del territorio comunale; i comuni possono tuttavia individuare e stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio necessarie in particolare a regolamentare in modo puntuale, preciso e completo tutte le operazioni, gli adempimenti ed i meccanismi necessari per assicurare un corretto e ordinato svolgimento del commercio su aree pubbliche mediante posteggi, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei principi stabiliti con la legge provinciale sul commercio, il relativo regolamento di esecuzione e con la deliberazione n. 1881/2013. Allegato n. 2 e 3: Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. In relazione all’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ed ai relativi criteri per la loro attuazione approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, oltre a rinviare ad una attenta lettura degli stessi, si ritiene utile, in questa prima fase, evidenziare due aspetti che incidono sulla immediata applicazione: con il punto n. 4 del dispositivo della deliberazione n. 1881/2013, la Giunta provinciale ha stabilito che i posteggi di nuova istituzione aggiunti nei mercati esistenti oppure i posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti (per effetto di rinunce o per decadenza dalle autorizzazioni nei casi stabiliti dall’articolo 59 della legge provinciale n. 17 del 2010) vengano assegnati seguendo l’ordine della c.d. “graduatoria di spunta”, già formata ai sensi delle previgenti disposizioni e da mantenere efficace ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge provinciale n. 17 del 2010; si evidenzia che l’assegnazione di tali posteggi ha la durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie ed è disposta seguendo l’ordine della graduatoria “di spunta” nel rispetto del settore merceologico eventualmente stabilito. Disposizioni transitorie. Rispetto alla fase transitoria, si richiede ai Comuni la massima attenzione in quanto si rende necessaria una immediata operatività al fine di “prorogare di diritto” le concessioni scadute che hanno goduto di rinnovi automatici o rilasciate dopo la data del 08 maggio 2010; si evidenzia che il punto n. 5 della deliberazione n. 1881/2013 stabilisce che la proroga delle concessioni di posteggi venga effettuata d’ufficio da parte dei Comuni, senza alcun onere a carico dei soggetti titolari delle concessioni medesime. Risulta a tal fine utile sottolineare le seguenti indicazioni. I punti 8 dell’intesa in sede di Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riguardano le disposizioni transitorie; si possono distinguere tre griglie di selezione: 1. concessioni scadute dopo la data del 08 maggio 2010: le concessioni scadute e rinnovate in modo automatico per effetto dell’articolo 23, comma 3 del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000 (ora abrogato), oppure rilasciate dopo tale data (con il vincolo del rispetto di quanto stabilito con l’articolo 16, comma 2 e 76, comma 1 della legge provinciale n. 17 del 2010) vengono rinnovate di diritto fino al 07 maggio 2017; 2. concessioni scadute dopo la data del 05 luglio 2012 o che scadono nei 5 anni successivi: vengono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017; 3. concessioni scadute prima del 08 maggio 2010: tali concessioni, che hanno usufruito del rinnovo automatico per 10 anni ai sensi del richiamato art. 23, comma 3 del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000, mantengono la loro efficacia fino alla loro scadenza naturale e possono, eventualmente, ottenere una proroga di diritto secondo quanto stabilito al punto n. 2; evidentemente le concessioni scadute nell’intervallo di tempo che va dal 05 luglio 2007 al 08 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla scadenza dei 10 anni rinnovati in modo automatico (periodo 05 luglio 2017/08 maggio 2020). Al fine di agevolare ed uniformare il lavoro dei Comuni per rilasciare le proroghe di diritto, si propone un fac-simile da utilizzare per predisporre la nota da inviare ai soggetti titolari di posteggi: Comune di ____________________ Visti gli articoli 16, comma 2 e 76, comma 1 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06 settembre 2013; visti i punti n. 8 dell’intesa sancita in data 05 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata e del documento unitario delle Regioni e Province autonome approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013 la concessione n. __________ rilasciata a ______________________________________ relativa al mercato _________________________________________________________ giorno di svolgimento ______________________________________________________ è prorogata fino al _________________________________________________________ firma ____________________________ N.B.! La presente proroga deve essere allegata a cura del titolare alla concessione originaria ed entrambe devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa e l’allontanamento dal mercato come stabilito dall’articolo 14, comma 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 2010. Evidentemente le concessioni che devono essere volturate per subingresso verranno rilasciate tenendo conto delle scadenze indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3. Nel caso in cui l’attività di commercio su aree pubbliche risulti sospesa nei casi di accertata irregolarità al DURC, la proroga di diritto della concessione verrà rilasciata solo ad avvenuta conclusione positiva del procedimento di sospensione. Ulteriori singoli argomenti potranno essere approfonditi attraverso nuove circolari di questo Servizio o mediante contatto diretto con i funzionari del settore attività commerciali che rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento. La presente circolare, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06 settembre 2013 con i relativi allegati sono pubblicati sul sito di questo Servizio, all’indirizzo www.commercio.provincia.tn.it alla voce “attività commerciale” – “normativa”. Cordiali saluti. LF/gb