N.193 TRANSAZIONE ISMA

Transcript

N.193 TRANSAZIONE ISMA
ISMA
ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Roma - Via della Guglia n. 69/b
.............
ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio
n. TO378 dell’8.6.2009, successivamente ricostituito, con Decreto del Presidente della Regione Lazio
n. T00228 dell’8.8.2013, nella seguente composizione:
PRESENTE ASSENTE
POMPILI Massimo
PRESIDENTE
X
DODDI Salvatore
VICE PRESIDENTE
X
TESTA Carlo
CONSIGLIERE
X
nella seduta N. 9 del giorno 30.6.2014
con il voto
POMPILI Massimo
DODDI Salvatore
TESTA Carlo
FAVOREVOLE
X
X
CONTRARIO
ASTENUTO
con l’assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente:
DELIBERAZIONE N. 193
OGGETTO: TRANSAZIONE ISMA/ANGELORO VINCENZO.
Premesso che con più contratti ed incarichi d’opera professionale l’Ente ha affidato all’Ing.
Vincenzo Angeloro l’incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lotti I e II dei lavori di messa in sicurezza di Palazzo
Rivaldi, l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per
il lotto di completamento dei lavori di messa in sicurezza di Palazzo Rivaldi, l’incarico di
Responsabile della Sicurezza di Palazzo Rivaldi;
- che, nell’esecuzione del rapporto professionale si sono verificati contrasti tra l’Ente e l’Ing.
Angeloro tali da indurre, da una parte, l’ISMA ad interrompere la collaborazione professionale e,
dall’altra parte, l’Ing. Angeloro a promuovere azioni volte al recupero del presunto credito,
promuovendo azione ingiuntiva N.R.G. 52933/12 - D.I. n. 19465;
- che l’ISMA ha contestato il credito vantato dall’Ing. Angeloro promuovendo opposizione a
Decreto Ingiuntivo per Euro 60.981,85, oltre spese legali;
- che tale giudizio è attualmente pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1182/13,
Sezione XI, Giudice dott. Massimo Corrias, con prossima udienza fissata all’8 ottobre 2014;
- che le parti hanno avviato trattative per la definizione bonaria della controversia e, facendosi le
reciproche concessioni, sono pervenute all’accordo sottoscritto in data 5 giugno 2014 – prot. n.
3606 – di seguito riportato;
- tutto ciò premesso,
- all’unanimità:
DELIBERA
- di prendere atto dell’accordo transattivo sottoscritto dall’ISMA, in persona del Presidente p.t., e
dall’Ing. Vincenzo Angeloro in data 5 giugno 2014, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 3606, di
seguito riportato;
- di imputare, ai sensi del predetto accordo transattivo, la somma di Euro 38.014,41 (euro
trentottomilaquattordici/41) inclusi contributi, Cassa di Previdenza, IVA e Ritenuta d’acconto, al
Cap. 16, art. 1, del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario, che offre la necessaria capienza;
- di liquidare la predetta somma all’Ing. Vincenzo Angeloro, con le modalità stabilite all’art. 3.2
dell’accordo accluso al presente dispositivo.
Roma, 30.6.2014
F.TO Il Presidente
Massimo Pompili
F.TO Il Vice Presidente
Salvatore Doddi
F.TO Il Consigliere
Carlo Testa
F.TO Il Segretario Generale
Sergio Basile
F.TO L’Istruttore Amministrativo
Angela Petrella
con le funzioni di Segretario verbalizzante
ASSENTE
Contratto di transazione
tra
I.S.M.A. – Istituti di Santa Maria in Aquiro, con sede in Roma, Via della Guglia n. 69/b, codice
fiscale n. 80018890584, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Massimo Pompili, di
seguito per brevità denominata anche “ISMA”,
e
Ing. Vincenzo Angeloro, residente in Roma, Via Filattiera n. 49 codice fiscale NGL-VCN-49E30H501Q e p. iva n. 03195040583, di seguito per brevità denominato “Ing. Angeloro”.
ISMA e l’ing. Angeloro sono di seguito congiuntamente denominate anche “Parti” o ciascuna
singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto in appresso.
Premesse
A) Con più contratti ed incarichi d’opera professionale: del 22 gennaio 2008 prot. n. 287, dell’8
giugno 2011 Rep. 1691/2011 Prot. 2547; deliberazione n. 193 del 3 dicembre 2010, furono
affidati all’ing. Angeloro, rispettivamente, l’incarico di direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lotti I e
II dei lavori di messa in sicurezza di Palazzo Rivaldi; l’ incarico della progettazione
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per il lotto di completamento dei
lavori di messa in sicurezza di Palazzo Rivaldi ; l’ incarico di Responsabile della Sicurezza
di Palazzo Rivaldi
B) Che, nell’esecuzione del rapporto professionale si sono verificati contrasti tali che hanno
indotto, da una parte, l’ISMA ad interrompere la collaborazione professionale ed, anche in
conseguenza di ciò, dall’altra parte, l’ing. Angeloro a promuovere azioni volte al recupero
del presunto credito promuovendo azione ingiuntiva, N.R.G. 52933/12 D.I. n. 19465
C) Che l’ISMA, dal canto suo, contestava detto presunto credito promuovendo opposizione a
mezzo di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: tale giudizio è oggi pendente
innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1182/13, Sezione XI, Giudice dott.
Massimo Corrias, con prossima udienza fissata all’8 ottobre 2014, ore 10,20.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
Alcune definizioni
In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in epigrafe, nelle premesse ed in altre pattuizioni
del presente contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito indicate, nei §§ da 1.2.
1.4, hanno il significato in appresso convenuto per ciascuno di essi.
Contratto indica il presente contratto tra le Parti;
“Contratti d’opera professionale” indica sia il “Contratto d’opera professionale” tra ISMA e l’ing.
Angeloro del 22 gennaio 2008 prot. n. 287, sia il “Contratto d’opera professionale” dell’8 giugno
2011 Rep. 1691/2011 Prot. 2547; sia l’ “incarico professionale” di cui alla deliberazione n. 193 del
3 dicembre 2010, ed ogni altro e qualsiasi attività professionale oggetto di incarico ed in ogni caso
devoluta e/o effettuata e resa dall’ing. Angeloro nei confronti dell’ISMA anche qui non
espressamente richiamata;
Procedimento indica il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dagli ISMA contro
l’ing. Angeloro presso il Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1182/13, Sezione XI, Giudice dott.
Massimo Corrias.
Articolo 2
Transazione
2.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1965 c.c., facendosi le reciproche concessioni di cui al
presente Contratto, le Parti si danno atto di non avere al riguardo null’altro a che pretendere l’una
dall’altra.
2.2 Le reciproche concessioni ed il regolamento definitivo dei rapporti tra le Parti di cui all’Articolo
3 è effettuato a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa economica comunque connessa sia alla
controversia oggetto del “Procedimento” sia ad ogni eventuale ed ulteriore possibile pretesa
dell’ing. Angeloro per l’attività a qualsiasi titolo svolta e/o richiesta nel passato, e/o per eventuali
incarichi ricevuti prima della data del presente Contratto.
Articolo 3
Recupero crediti degli ISMA
3.1 L’ISMA, in esecuzione del presente Contratto, si riconosce debitrice nei confronti dell’ing.
Vincenzo Angeloro, per le causali di cui all’articolo precedente, della somma complessiva di Euro
38.014,41 (euro trentottomilaquattordici/41) inclusi contributi, Cassa di Previdenza ed IVA di legge
e inclusa la Ritenuta d’acconto, somma come risulta dall’allegato A , parte integrante del presente
contratto.
3.2 La predetta somma verrà corrisposta in 6 (sei) rate, di cui la prima, pari complessivamente a
€ 6.000,00 (euro seimila/00), corrispondente a un onorario netto di € 4.767,96, come da fattura n.
09/2011 del 23.09.2011, già agli atti dell’Ente. Le successive cinque rate saranno pari ciascuna a
complessive € 6.402,88 inclusi contributi, Cassa di Previdenza ed IVA di legge e inclusa la Ritenuta
d’acconto, corrispondente per ciascuna rata a un onorario netto di € 5.046,40. Dette rate saranno
versate (previa presentazione di fattura entro il giorno 15 di ciascun mese) entro il giorno 30 di ogni
mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Ing. Vincenzo Angeloro al
seguente codice IBAN: IT02I0569603219000002137x88 Banca Popolare di Sondrio Ag. 19 di
Roma. La prima rata sarà versata a partire dal mese di giugno 2014.
3.3 Nel caso in cui il pagamento dovesse essere corrisposto in tutto od in parte in ritardo le parti
stabiliscono, a titolo di penale, il pagamento di una ulteriore somma forfettaria di E. 350,00 per ogni
mese o frazione di mese di ritardo rispetto al termine originario fissato per il pagamento. La penale
forfetaria anzidetta sarà conteggiata per intero, in aggiunta, fino ad avvenuto completo pagamento.
Articolo 4
Procedimento
4.1 Le parti, conseguentemente si impegnano, pertanto, ad abbandonare il Procedimento pendente
presso il Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1182/13, Sezione XI, Giudice dott. Massimo Corrias
e, per l’effetto, non comparendo all’udienza prevista per l’8 ottobre 2014 che sarà abbandonata ex
art. 309 c.p.c
Articolo 5
Spese legali
5.1 Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, danno atto, altresì, che le spese legali
sostenute e, sono integralmente compensate dalle parti.
5.2 Le Parti faranno sì che i rispettivi procuratori costituiti non si avvalgano del beneficio della
solidarietà passiva delle Parti in relazione al pagamento dei rispettivi onorari e spese di cui
all’Articolo 68 della legge professionale forense.
Articolo 6
Completezza
6.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in
merito al suo oggetto e supera ogni altro eventuale precedente accordo ad esso relativo.
Articolo 7
Premesse interpretazione e Allegati
7.1 Le premesse al Contratto formano parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.
Articolo 8
Tolleranza
8.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti
derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e
condizioni qui previsti.
Articolo 9
Controversie
12.1 Tutte le controversie relative o derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza del Foro di
Roma, con esclusione di ogni foro concorrente o all’organismo di mediazione forense di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto a Roma, il 5 giugno 2014, in 2 esemplari con i rispettivi allegati
“A”.