Ordinanza cane revoca - Comune di Martignano

Transcript

Ordinanza cane revoca - Comune di Martignano
Prot.n. 2937
Martignano, 18/09/2013
ORDINANZA n. 16
IL VICESINDACO
PREMESSO che, con propria precedente ordinanza n.15 in data 27/08/2013, è stato disposto
l’accalappiamento ed il ricovero presso la pensione cinofila “CAMPURE” dei seguenti n.2 cani randagi
divenuti pericolosi per l’incolumità delle persone in quanto aggressivi e mordaci:
- n.1 “METICCIO”, maschio, taglia grande, mantello fulvo, età apparente adulto
- n.1 “METICCIO tipo spinone”, femmina, taglia grande, mantello grigio, età apparente adulto;
VISTO che l’associazione animalista Arka di Noè si è dichiarata disposta ad intraprendere iniziative per
l’adozione dei cani in questione;
RILEVATO che la predetta Associazione collabora alla gestione del canile comunale sanitario di
Carpignano Salentino;
RITENUTO, anche in accoglimento delle richieste avanzate dai volontari in questione, opportuno disporre il
ricovero dei cani in questione presso il predetto canile comunale sanitario di Carpignano Salentino, onde
favorire l’avvio delle opportune iniziative finalizzate alla loro adozione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca della citata ordinanza n.15/20013;
VISTA la disponibilità espressa in data 18/09/2013 dal Sindaco del Comune di Carpignano Salentino
all’accoglimento dei due cani nel predetto canile comunale sanitario;
VISTO il Regolamento di polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954;
SENTITO il parere del Dr.Angelo Marti, Veterinario dirigente area “A” U.O. Servizio Veterinario di
Martano;
VISTA la Legge della Regione Puglia n. 12 del 03/04/1995 e successive modifiche;
VISTA la Legge n.281 del 14/08/1991;
VISTA la Legge n. 13/89;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
DISPONE
-
La revoca dell’ordinanza n.15 del 27/08/20013.
ORDINA
-
Il trasferimento dei due cani randagi descritti in narrativa, con microchip n.3802600410934S e
n.380260041095721, dalla pensione cinofila “CAMPURE” sita a Castrì di Lecce, con
contestuale ricovero presso il canile comunale sanitario di Carpignano Salentino.
COMUNICA
Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio,
ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (L.6/12/1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R.
24/11/1971 n. 1199);
Che il presente provvedimento vale anche come comunicazione ai sensi dell’art. 7 della L. 421/90,
avvertendo che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Zanelia Landolfo, Segretario Comunale, cui i
destinatari potranno rivolgersi nelle ore di apertura al pubblico (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 escluso il
sabato) al quale potranno presentare memorie scritte e documenti.
Incarica il Responsabile della Polizia Municipale di questo comune di predisporre gli atti e di fornire la
collaborazione necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza della quale la stessa Polizia Municipale è
incaricata del controllo sull’osservanza.
IL VICESINDACO
(Luciano Aprile)