dispensa - Ordine Architetti Roma

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dispensa - Ordine Architetti Roma
giovedì 17 aprile 2014 | ore 9.30
Casa dell'Architettura,
piazza Manfredi Fanti 47 - Roma
MATERIALE DI STUDIO
1. La riforma degli Ordinamenti professionali
2. La Formazione Professionale Continua dell’Architetto
3. Confronto con le altre professioni
Indice
CAPITOLO 1
LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
D.P.R. 07/08/2012, n. 137
- Testo del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Nota illustrativa: Il decreto 137/2012 che attua la riforma
degli ordinamenti professionali
A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica)
- Ricognizione delle norme legislative e regolamentari di riforma degli ordinamenti
professionali (compensi, tirocinio, società di professionisti, assicurazione, ecc.).
- Approfondimento dei temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una tabella che
riepiloga i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali.
CAPITOLO 2
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL’ARCHITETTO
Regolamento del Consiglio Nazionale Architetti 26/06/2013
- Testo del Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in
attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
- Testo delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Frequently Asked Questions
A cura del C.T.S. Formazione Permanente dell’Ordine Architetti PPC di Roma
- Risposte alle domande più frequenti in tema di Aggiornamento e Sviluppo
Professionale Continuo.
CAPITOLO 3
CONFRONTO CON LE ALTRE PROFESSIONI
Regolamento del Consiglio Nazionale Ingegneri 21/06/2013
- Testo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012.
- Testo delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta
del 13/12/2013.
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Capitolo 1
Decreto Presidente Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
Gazzetta Ufficiale 14/08/2012, n. 189
In vigore dal 15/08/2012.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
emana il seguente regolamento
Capo I ­ Disposizioni generali
Art. 1. - Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espres­
sa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione
in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento
delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
Art. 2. - Accesso ed esercizio dell'attività professionale
1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33
della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate
è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse
previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio
professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi impe­
rativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale
e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati
su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del nume­
ro di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o
parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale
la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della
professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale
o della società tra professionisti.
Art. 3. - Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine
o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei
provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto
dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
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La riforma degli ordinamenti professionali
Art. 4. - Libera concorrenza e pubblicità informativa
1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni
regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio
professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non
deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare
una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto
2007, n. 145.
Art. 5. - Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti
dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico,
gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assi­
curazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del pre­
sente decreto.
Art. 6. - Tirocinio per l'accesso
1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una
durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo
9, comma 6, del decreto­legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a
conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione
al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro
dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea
o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme
restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto
ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione
per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organiz­
zazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo
parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri
Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto
per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine
o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e
le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo pre­
cedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli
nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per
lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma
l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto­legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro
subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne
l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occa­
sionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto­legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini
dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tiro­
cinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo
previsto.
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Capitolo 1
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza
con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale
organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni
di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando
deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono
motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere
favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo
da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento
ore;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché
quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da
professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario,
in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, del­
l'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere
dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato
quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla
cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.
13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono
disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio pro­
fessionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decre­
to­legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 7. - Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del­
l'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista
ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secon­
do quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce
illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi,
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini
o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli
nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere
vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere
favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti
e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi
territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite
regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi
regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali
possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione
o convenzione con altri soggetti.
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La riforma degli ordinamenti professionali
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono
disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione profes­
sionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).
Art. 8. - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da
quelle sanitarie
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui
sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari
a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari
nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli
di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono
presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti
non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di con­
sigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di
disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i
soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.
L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero
dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata
la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale,
sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore
anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con
maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità
d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzia­
nità anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o
altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine
o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni
disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione
delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le
norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono
esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i
consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o
collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal
componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal com­
ponente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le
funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni rego­
lamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai
consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazio­
nali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di
funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a
quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato,
con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di
notaio.
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Capitolo 1
Capo II ­ Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 9. - Domicilio professionale
1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale
dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio
nazionale.
Art. 10. - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso
1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso
l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal
ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine
o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato
dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno.
4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove
intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente
compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata
con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense.
I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale
acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma
non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale
da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.
Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina
del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata
in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III ­ Disposizioni concernenti i notai
Art. 11. - Accesso alla professione notarile
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il supe­
ramento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso
dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato
il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale
di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è
valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il
periodo di un anno.
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La riforma degli ordinamenti professionali
Capo IV ­ Disposizioni transitorie e finali
Art. 12. - Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui
al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto­legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione euro­
pea.
Art. 13. - Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pub­
blica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione
vigente.
Art. 14. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Capitolo 1
IL DECRETO 137/2012 CHE
ATTUA LA RIFORMA
DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
Proponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle norme
legislative e regolamentari che sono recentemente intervenute a
disciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspetti dell’esercizio
professionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguire
saranno approfonditi i temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una
agevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali.
A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica)
A
llo scadere del termine, previsto per il 13/08/2012, è stato emanato il D.P.R. 07/08/2012, n. 137,
recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del D.L.
13/08/2011, n. 138 (convertito in legge dalla L. 14/09/2011, n. 148).
In questo contributo proponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle norme legislative e regolamentari che sono recentemente intervenute a disciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspetti
dell’esercizio professionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguire saranno approfonditi
i temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una agevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali.
I RECENTI INTERVENTI DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Riforma degli ordinamenti professionali
La riforma ha preso il via con il citato art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, il quale ha previsto, nelle lettere da a) e g), i principi ed i criteri ispiratori della riforma, che sono stati recepiti e meglio dettagliati
con il nuovo decreto in commento. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, e cioè dal 15/08/2012,
e comunque con la scadenza del termine del 13/08/2012, sono abrogate:
— tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le previsioni di cui al medesimo
D.P.R. 137/2012 (art. 12, comma 2, del D.P.R. 137/2012);
— tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali comunque in contrasto con i principi della
riforma, contenuti nell’art. 3, comma 5, lettere da a) e g), del D.L. 138/2011 (art. 3, comma
5-bis, del D.L. 138/2011).
Resta l’obbligo per il Governo di emanare entro il 31/12/2012 un Testo unico che raccolga tutte le
disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate.
Altri aspetti dell’esercizio professionale recentemente oggetto di novità
Successivamente, con la L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e con il D.L. 24/01/2012, n. 1 (convertito
in legge dalla L. 24/03/2012, n. 7) sono state introdotte anche ulteriori disposizioni concernenti:
— il tirocinio (art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012, norme a parziale integrazione e sostituzione di
quanto contenuto nel D.L. 138/2011 e recepite anch’esse nel nuovo D.P.R. 137/2012);
— le tariffe professionali ed i compensi (art. 9, commi da 1 a 5, del D.L. 1/2012, cui è stata data
attuazione con il D.P.R. 140/2012 recante i parametri per la liquidazione dei compensi da parte
degli organi giurisdizionali);
— l’esercizio della professione in forma societaria (art. 10 della L. 183/2011, come modificato dall’art. 9-bis del D.L. 1/2012, per il quale si è ancora in attesa del decreto attuativo (1).
9
La riforma degli ordinamenti professionali
SINTESI DEI CONTENUTI DEL D.P.R. 137/2012
Il regolamento in oggetto, che riguarda tutte le professioni ordinistiche fatte salve le specificità di quelle
sanitarie, si applica alle professioni regolamentate ed ai professionisti, intendendo per:
— «professione regolamentata»: l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o
collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche
professionalità;
— «professionista»: l’esercente la professione regolamentata.
In sintesi, il provvedimento
— contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il
tirocinio (quest’ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento
costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza;
— prevede l’obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
— stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
— affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo
scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere
nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;
— autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad
oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista,
l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati;
— detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile.
Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (come
già previsto dal D.L. 138/2011) ed alla professione notarile.
RIEPILOGO DELLE NUOVE NORME
SUGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali.
 TABELLA 1. - Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2, D.P.R. 137/2012)
L’accesso alle professioni regolamentate è libero, fermo restando l’esame di Stato.
Accesso
Esercizio
Limitazioni
vietate
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Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano fondate, in alternativa:
– su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica
e l’esercizio professionale;
– sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero
di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del
territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
Sono vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate
sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
Capitolo 1
 TABELLA 2. - Albi professionali (art. 3, D.P.R. 137/2012)
Albi
territoriali
e Albo unico
nazionale
Albi speciali
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o
del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.
I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti
ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni
ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
 TABELLA 3. - Pubblicità informativa (art. 4, D.P.R. 137/2012)
Liberalizzazione
della pubblicità
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e
i compensi richiesti per le prestazioni.
Caratteristiche
della
pubblicità
La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo
del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Violazioni
La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare nonché violazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 206/2005 (Codice del consumo) e del D. Leg.vo 145/2007 (Pubblicità ingannevole).
 TABELLA 4. - Assicurazione per danni (art. 5, D.P.R. 137/2012)
Obbligo
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso.
L’obbligo di assicurazione sopra descritto acquista efficacia dal 15/08/2013 (12 mesi dopo l’entrata in
vigore del D.P.R. 137/2012 in commento).
Comunicazione
degli estremi
Violazioni
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare.
 TABELLA 5. - Tirocinio (art. 6, D.P.R. 137/2012)
Discrezionalità
dei singoli
ordinamenti
professionali
Il tirocinio professionale è obbligatorio solamente ove previsto dai singoli ordinamenti professionali.
Durata
Il tirocinio, ove previsto, ha una durata massima di 18 mesi. Non è stata stabilita alcuna durata minima.
Finalità
Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.
Registro dei
praticanti
Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale
è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti
è necessario, salva l’ipotesi di svolgimento del tirocinio durante il corso di laurea (vedi più avanti), aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata.
segue
11
La riforma degli ordinamenti professionali
Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi
con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione.
In presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il Ministro
dell’istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, il tirocinio può essere svolto, per i primi 6 mesi, in
concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
Modalità
particolari
per lo
svolgimento
del tirocinio
I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui
al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
All’esito del corso di laurea, ed in presenza di una specifica convenzione analoga a quella di cui al punto precedente, il tirocinio può essere svolto presso pubbliche amministrazioni.
Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro
subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne
l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio.
Il tirocinio può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati
dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del Ministro vigilante.
Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi e frequenza degli
stessi saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali.
Deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo.
Obblighi del
professionista
affidatario
Rapporto
di lavoro
È tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
Non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale
del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o
del collegio, previo parere vincolante del Ministro vigilante.
Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Rimborso spese
Resta fermo l’obbligo, introdotto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, di corrispondere al tirocinante, dopo i
primi 6 mesi di tirocinio, un rimborso spese concordato forfettariamente.
Doveri
del praticante
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo
potere disciplinare.
Interruzione
L’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso,
di quello previamente svolto.
Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi,
fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.
Certificato
Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.
Il certificato perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato, ove previsto.
In tal caso il consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.
Le disposizioni qui illustrate si applicano a tutti i tirocini iniziati dal 16/08/2012.
Decorrenza delle Va peraltro segnalata una interpretazione estensiva, secondo la quale le nuove norme, in particolare quella
nuove norme
sulla durata massima del tirocinio di 18 mesi, si possano applicare anche ai tirocini iniziati prima della data di
entrata del D.L. 1/2012, contenente le disposizioni di principio sui tirocini.
 TABELLA 6. - Formazione continua (art.7, D.P.R. 137/2012)
Obbligo
Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.
La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Corsi di
formazione
I corsi possono essere organizzati da ordini o collegi (anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti)
o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del Ministro vigilante.
Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi, frequenza e valore
del credito normativo professionale saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali,
da emanarsi entro il 15/08/2013.
Convenzioni
con le
università
Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni
di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
Crediti
formativi
interdisciplinari
Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali
possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
12
Capitolo 1
 TABELLA 7. - Procedimenti disciplinari (art.8, D.P.R. 137/2012)
Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono
affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti, e comunque non
superiore a 3.
Consigli
di disciplina
territoriali
I consigli di disciplina territoriali sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo
o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del
corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali
sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco
di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio.
I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.
Consigli
di disciplina
nazionali
Decorrenza
della nuova
disciplina
Commissariamento
Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i
compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli
nazionali, anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del decreto in commento.
I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare
funzioni amministrative.
Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, i consigli nazionali dell’ordine o
collegio adottano regolamenti attuativi.
Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali sopra descritti, le funzioni disciplinari restano
interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i
riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi
e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.
13
La formazione professionale dell’Architetto
Regolamento Consiglio Nazionale Architetti 26 giugno 2013
Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art.
7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
Art. 1. - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
1. L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali
e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine professionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
3. L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto
del presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria com­
petenza professionale.
4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità
architettonica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presup­
posti per un esercizio professionale di qualità;
d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo pro­
fessionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi.
Art. 2. - Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali
cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e con­
trollo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:
a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli
iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o
Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) esercita, con il supporto di un’apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal
CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio,
e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali;
c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione
degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curricolari
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione
di crediti formativi professionali e, più in generale, un’efficace gestione coordinata delle attività
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;
d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagli
Ordini territoriali;
e) assiste gli Ordini territoriali nell’individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila
sull’adempimento delle incombenze ad essi affidate;
f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
g) valida gli eventi da svolgersi all’estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del
partecipante all’evento formativo, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale competente, nel
rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.
3. L’Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente Rego­
lamento:
a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo profes­
sionale continuo, anche con il supporto di soggetti all’uopo delegati;
b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al
CNAPPC per la procedura di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo;
14
Capitolo 2
d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri
iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta
necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;
e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione
dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento
esclusivamente gli aspetti organizzativi dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva
verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini
territoriali.
6. La procedura di validazione è riservata al programma dell’evento formativo e non al soggetto pro­
ponente.
7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione della formazione e
aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on­line attraverso i sistemi operativi
informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo
e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal
CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum
potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al
solo interesse della collettività.
9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l’Ordine territoriale di appartenenza della propria
attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo
svolgimento.
Art. 3. - Esoneri
1. Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare
l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera
consiliare motivata.
Art. 4. - Illecito disciplinare
1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137.
Art. 5. - Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo pro­
fessionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del pre­
sente Regolamento agli eventi di seguito indicati:
a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on­line;
b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,
workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collabora­
zione con gli Ordini territoriali.
Art. 6. - Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo
1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale
e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di prima iscrizione all’ordine.
2. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito
formativo professionale, pari ad un’ora di formazione.
3. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di
20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività
di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi pro­
fessionali.
4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti
che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali
stabiliti dal presente Regolamento.
15
La formazione professionale dell’Architetto
Art. 7. - Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi
1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo
interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno
validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come
previsto dall’art. 7 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Art. 8. - Procedure di accreditamento
1. L’accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell’evento, gli argomenti trattati
ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli
albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l’autorizzazione di eventi
formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte
le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispon­
denza con le finalità del presente Regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario,
informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata
entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione
richiesta; dopodiché il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera
relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.
2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi
dagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) argomento trattato;
b) durata effettiva dell’evento;
c) numero di posti disponibili;
d) modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;
ed i seguenti requisiti:
a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;
b) comprovata esperienza dei formatori.
3. Ciascun Consiglio dell’Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso
medesimo organizzati.
Il Consiglio dell’Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta
diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e
registri tenuti da altri Consigli.
Art. 9. - Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.
2. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
3. Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti For­
mativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno
4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo profes­
sionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente Rego­
lamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria;
per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti
di cui al comma precedente.
5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in colla­
borazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su
tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.
6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede
di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono
avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi
formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità
di esonero.
16
Capitolo 2
LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO
PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
(Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014)
Premesse
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del
committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista
ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
1. Attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo
1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 5 del Rego­
lamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se
svolte all’estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente spe­
cificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:
a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on­line;
b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, con­
ferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini
Territoriali.
2. Definizioni
Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:
a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo
per «corso» si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento
diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato
in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici),
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;
b) corso mediante piattaforma e-learning
l’e­learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo for­
mativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a dispo­
sizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell’intero iter
didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC
mette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle» per la formazione a distanza, cioè un
pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on­line;
c) evento formativo
momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;
d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento
e perfezionamento
corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea
triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario
di primo e di secondo livello;
e) dottorato di Ricerca
percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze
necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di
alta qualificazione.
f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia
eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni
strutturate nei contenuti in base al tema trattato;
g) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali
provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante,
autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui
all’art. 7 del D.P.R. 137/2012;
h) evento formativo autorizzato
qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati
definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;
17
La formazione professionale dell’Architetto
i) credito formativo professionale (cfp)
unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e
alle presenti linee guida;
l) soggetto proponente
soggetto che propone l’evento formativo;
m) altre attività
attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti pre­
cedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari,
validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.
n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)
requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti for­
mativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l’attribuzione dei crediti
formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all’attività
gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.
3. Aree oggetto dell’attività formativa
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto,
pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferi­
mento a:
1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
4. Credito formativo professionale
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento
e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione, se
non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp va
ridotto proporzionalmente.
L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo
di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da
attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi
professionali.
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente
da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione
all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi matu­
rati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
5. Criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi
Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività
di seguito indicate.
5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a, b)
Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito
formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore
(15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la parte­
cipazione ad ogni singolo corso.
Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell’emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al
protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12
maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016),
è incrementato del 50%.
18
Capitolo 2
Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: (15x1,5) = 22,5
(per arrotondamento n° 22 cfp).
Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di
quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.
Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel
triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).
È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.
5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia
(punto 2 lettera e)
La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini
territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all’interno del range compreso tra
un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:
a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et
similia);
b) la durata dell’evento;
c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argo­
menti di specifico interesse inerenti alla formazione e all’aggiornamento professionale di cui al
precedente punto 3;
d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale
e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con
maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formu­
lazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;
e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla
loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico­professionali;
f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua
pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell’evento, alla accuratezza, aggiornamento,
completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.
In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:
— n. 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pome­
riggio) sia garantita per ogni mezza giornata che:
1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;
— n. 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:
4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;
5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;
— n. 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti
almeno due dei tre profili sopra indicati;
— n. 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre
profili sopra indicati.
Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi for­
mativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all’ar­
gomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione
dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..
5.3 Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica
conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini
Considerato che l’ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile
da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta
l’acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016),
come pure l’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di
iscritti junior.
5.3­bis Corsi abilitanti
Corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)
Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)
19
La formazione professionale dell’Architetto
5.4
— partecipazione attiva di iscritti all’Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli
Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale
(sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione
regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni
singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;
— partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi pro­
mossi dall’Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite
massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;
— attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo
evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;
— attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo
di n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.
5.5 Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell’Ordine
territoriale
Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attributi i seguenti crediti:
— visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5
cfp annuali;
— monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico­professionale, pubblicazione di progetti deri­
vanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pub­
blicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con
il limite massimo di 5 cfp annuali);
— viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni
di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp
annuali.
5.6 Dipendenti pubblici
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento
e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012,
gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione
predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente
a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.
5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento,
non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio
2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5.
5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online,
un formulario rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle),
esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e
le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effet­
tivamente svolta. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque
anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.
6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi
6.1 Documentazione necessaria per la attribuzione dei crediti
Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti
Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:
— Titolo
— Soggetto proponente
— Referente/Tutor/Direttore Scientifico
— Programma
— biettivi formativi
— Materiale didattico
— Numero di ore e Articolazione temporale
— Crediti attribuibili e richiesti
— Periodo indicativo di svolgimento del corso
— N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima
20
Capitolo 2
—
—
—
—
—
—
—
Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti
Sede di svolgimento
Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)
Attestazione di partecipazione
Giudizio per docente
Giudizio per il corso
Eventuale costo di partecipazione
6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali
6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo
adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, rego­
lando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.
Ai fini della verifica, l’Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione.
A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.
Ove l’iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di
giorni 30 dalla richiesta, l’Ordine non provvederà all’attribuzione dei crediti.
6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento
degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deli­
berano, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nel
corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto
5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando
i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si è attenuto nella predisposizione del
programma stesso.
L’offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:
— d’obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell’ordinamento professionale;
— di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi
professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione
delle risorse e dell’energia, alla sicurezza ed alla qualità dell’abitare degli edifici e delle città,
alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.
Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell’offerta formativa deve essere trasmesso al
C.N.A.P.P.C..
6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l’offerta formativa in modo autonomo in cooperazione
o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale ed
economica degli eventi.
6.2.4 Gli Ordini favoriscono l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi for­
mativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.
6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già
programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone
comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza.
6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell’Ordine, costi­
tuendo apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all’Ordine un provvedimento ove
esprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano
essere apportate, con l’obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale,
delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza dei
requisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l’Ordine provinciale per adeguare
consensualmente il piano formativo.
Gli Ordini devono:
— conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;
— conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista;
il tutto in formato digitale.
6.2.7 L’Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.
Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all’Or­
dine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimento
di crediti formativi.
6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressiva­
mente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici
adeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.
21
La formazione professionale dell’Architetto
6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti
agli albi e da altri soggetti
6.3.1 in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione
può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta
di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vin­
colante dello stesso.
6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono
rispondere ai seguenti criteri generali:
— prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto
3, l’utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l’area di competenza e di una
adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C.
e all’Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell’evento formativo;
— essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;
— rilasciare gli attestati di frequenza con l’indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa
di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione
del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso,
firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato;
— redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene
rilasciato l’attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla
luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;
— rilasciare all’Ordine territoriale copia dell’elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti
che hanno frequentato il corso;
— conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;
— conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.
La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione
sia presso l’Ordine Territoriale.
La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.
6.3.3 L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno
formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale
l’istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini
territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.
Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell’anno eventi
formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di
cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria
e del Ministro competente.
6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a
quanto indicato al punto 6.1:
— atto costitutivo e statuto;
— relazione documentata sull’attività formativa svolta nell’ultimo triennio in ambito delle materie
di cui al precedente punto 3;
— programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente
punto 3;
— le richieste trasmesse all’Ordine territoriale, verranno da quest’ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel
termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta mede­
sima.
6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta
di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.
Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale
comunicherà all’interessato le determinazioni assunte.
6.3.6 L’accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il ver­
samento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell’istruttoria mini­
steriale per il riconoscimento dei crediti.
6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di con­
trollare e verificare anche successivamente all’evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispon­
denza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione
dei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi di
attestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea
documentazione.
6.3.8 La sostanziale difformità dell’evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contesta­
22
Capitolo 2
zione e può comportare la modifica o la revoca dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annul­
lamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.
6.3.9 Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in
conformità al presente punto 6 delle linee guida.
6.4 Norme comuni
6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del
C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su
cui era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.
6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai parte­
cipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato
apposito, riportante gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.
Ogni iscritto cura la registrazione dell’attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti
secondo le modalità appositamente determinate dall’Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì
avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza.
L’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto
senza rilascio di attestato di frequenza.
6.5 Validazione attività formativa svolta all’estero
6.5.1 È competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale,
seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni, enti,
organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al
proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta
partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione,
programmi dell’attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).
L’Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C.
entro il termine di giorni 15 dal ricevimento.
Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all’Ordine territoriale entro 60 giorni
dalla ricezione dell’istanza, il provvedimento con l’indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.
7. Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on­line e a
quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività profes­
sionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a
svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del mede­
simo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
— non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in
relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
— non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
— non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo
temporalmente proporzionale. Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto
dovrà produrre certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo
formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento
del 70 anno di età.
8. Premialità e sanzioni
8.1 Premialità
L’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della
23
La formazione professionale dell’Architetto
formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell’Ordine
stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:
— documento di regolarità formativa a cadenza annuale;
— registrazione dell’attività formativa nel Registro Unico;
— comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal
regolamento;
— comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.
8.2 Sanzioni
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R.
7 agosto 2012, n° 137.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in con­
formità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso,
nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con
avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.
9. Modifiche alle linee guida
Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate
al termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.
10. Disciplina transitoria
Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni
di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di
approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti
formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri
previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.
TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
CFP attribuiti
CFP massimi attribuibili
per singola attività
CFP massimi attribuibili
nel triennio a regime per tipo
di attività (1)
1 CFP /ora
Partecipazione
almeno per
l’80% della
durata
20 CFP
se il corso ≥ 20 ore
15 CFP
Triennio 2013-2016
78 CFP (2)
da 2 a 6 CFP
6 CFP/evento
78 CFP (2)
5.3 Master universitario di primo e secondo
livello e dottorato di ricerca (punto 2
lettere d ed e)
—
10 CFP/anno di corso
30 CFP
5.4 Partecipazione attiva di iscritti
all’ordine, ad eccezione degli organi eletti,
alle commissioni, gruppi di lavoro e
commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e
degli Ordini territoriali, docenti formatori se
non retribuiti, attività di responsabilità e
coordinamento di eventi formativi
1 CFP/seduta
5 CFP/anno
36 CFP
5.5 Attività particolari validabili a posteriori
da parte dell’Ordine territoriale (visite a
mostre, monografie e articoli scientifici,
viaggi di studio, ecc.) (punto 2 lettera m)
1 CFP/attività
5 CFP/anno
36 CFP
1 CFP/ora
4 CFP (2)
12 CFP (3)
Tipo di attività
5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo
professionale (punto 2 lettere a, b)
5.2 Seminari, convegni, giornate di studio,
tavole rotonde, conferenze, workshop, et
similia (punto 2 lettera f)
Deontologia e ordinamento professionale
(1) Non si tiene conto del fatto che fino a 10 CFP, maturati in eccesso oltre i 90 CFP obbligatori, possono essere portati in dote
nel triennio successivo (art. 4).
(2) Valore massimo attribuibile considerato che almeno 12 CFP sono riservati all’ordinamento professionale.
(3) Valore minimo.
24
Capitolo 2
F.A.Q.
Risposte alle domande più frequenti in tema di
Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo.
A cura del C.T.S. Formazione Permanente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Roma
ARGOMENTI DI ORDINE GENERALE
Ordine e riconoscimento crediti
D. L’Ordine organizzatore degli eventi è il solo responsabile delle iniziative in termini di conferimento
dei crediti formativi?
R. Sì, il conferimento dei crediti formativi compete esclusivamente all’Ordine che organizza gli eventi
stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
Corsi organizzati da Ordini di altre categorie
D. L’OARPPC può riconoscere crediti formativi per un corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri?
R. Attualmente no; affinché vengano riconosciuti i crediti formativi, l’Ordine degli Ingegneri (e qualsiasi
altro Ordine o Collegio professionale che non sia degli Architetti) deve chiedere il riconoscimento dei
suddetti crediti all’Ordine degli Architetti competente per territorio.
La motivazione è da ricercarsi nel fatto che i corsi possono avere più o meno valenza di aggiornamento
a seconda delle diverse professionalità.
Corsi svolti prima del 01.01.2014
D. Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014?
R. No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014.
Nel caso in cui però si fosse seguito un corso abilitante (sicurezza, VV.F., ecc.) a partire da quelli avviati
dal 1 luglio 2013, devono intendersi riconosciuti crediti formativi professionali per l’attuale triennio
nella seguente misura:
— 15 CFP per corsi da 120 ore
— 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore
Differenza tra crediti «richiesti» e «riconosciuti»
D. Qual è la differenza tra crediti formativi «richiesti» e crediti formativi «riconosciuti»?
R. I crediti formativi richiesti sono quelli per cui un soggetto terzo provvede ad ottemperare a quanto
previsto dal punto 6.3 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014: deve cioè essere stato richiesto all’Ordine territoriale competente il riconoscimento dei crediti per un qualsiasi evento formativo. Si
invita quindi in questo caso ad avere l’accortezza di informarsi presso l’Ente organizzatore dell’evento,
per sapere se sono stati richiesti crediti formativi.
Come espresso nel punto 2 delle Linee Guida, il riconoscimento dei crediti formativi per eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali, prevede l’autorizzazione del CNAPPC, previo parere
vincolante del Ministero vigilante.
Quando per un evento formativo non compare scritto il n. dei crediti formativi richiesti, è perché evidentemente è ancora in corso la procedura di attribuzione dei CFP, con i tempi tecnici necessari indicati
nelle Linee Guida, oppure l’Ente organizzatore non ha fatto richiesta.
Tematiche obbligatorie
D. Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell’ambito della formazione continua?
R. Sì, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 4 crediti formativi per ogni anno sui temi della
Deontologia e dei Compensi professionali, evento obbligatorio che organizzerà direttamente il CNAPPC.
25
La formazione professionale dell’Architetto
Formazione a distanza
D. La formazione continua può essere realizzata anche a distanza?
R. Sì, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle», per la formazione a
distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online, ma può anche
essere seguito qualsiasi corso online, di cui l’Ente organizzatore abbia seguito le procedure per richiedere l’accreditamento.
Inosservanza obbligo formativo
D. Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
R. L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento
operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio
dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.
Assenze ai corsi
D. Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso,
sono ammesse delle ore di assenza?
R. Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di
quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.
Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel
triennio 2014-2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n. 15 nel triennio 2014-2016).
È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.
Autocertificazione crediti formativi
D. Qual è la procedura con cui gli iscritti indicano il proprio percorso formativo nell’arco del triennio?
R. Entro il mese di febbraio di ogni anno (a partire da febbraio 2015) ciascun iscritto compila, in forma
cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal CNAPPC,
esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti
e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione
effettivamente svolta. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di
cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.
Verifica autocertificazioni
D. Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?
R. Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.
ESONERO: REQUISITI E MODALITÀ
Requisiti per esoneri
D. Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
R. Sì, possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi:
maternità per un anno formativo (riduzione di 1/3 dei crediti formativi)
malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale
per almeno sei mesi; nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico
altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore
L’esenzione di cui ai punti precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo
temporalmente proporzionale.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a
svolgere l’attività di formazione continua, presentando all’Ordine una richiesta di esonero, in cui dichiarano di:
26
Capitolo 2
— non essere in possesso di P. IVA, personale o societaria
— non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
— non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma
Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Modalità richiesta esonero
D. La richiesta di esonero necessita di allegati?
R. Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità valido
e firmato per copia conforme.
Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico.
Richieste esoneri e allegati
D. La richiesta di esonero necessita di allegati?
R. Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità valido
e firmato per copia conforme.
Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico,
a meno che non sia inviato per PEC.
Rinnovo domanda di esonero
D. La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?
R. La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le
quali era stata approvata la richiesta stessa.
Rinnovo domanda di esonero
D. Una volta ottenuto l’esonero dall’obbligo formativo in quanto «iscritto che non esercita la professione neanche occasionalmente per 3 anni» e dopo qualche anno si torna a esercitare nuovamente
l’attività, che succede?
R. L’esonero dall’obbligo formativo vale fino al permanere dei requisiti che avevano comportato l’approvazione della domanda di esonero da parte di un iscritto.
La richiesta di esonero andrà rinnovata ogni anno e, dal momento in cui si esercitasse nuovamente l’attività professionale, si inizierà ad aggiornarsi.
ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI
Attività di coordinamento eventi e crediti
D. L’attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi da diritto all’acquisizione di crediti
formativi?
R. Sì, viene riconosciuto 1 CFP per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 CFP annuali,
fatto salvo quanto stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014.
Attività di volontariato e attribuzione crediti
D. L’attività di volontariato di protezione civile da diritto all’acquisizione di crediti formativi?
R. Sì, n. 2 CFP per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n. 10 CFP annuali, fatto salvo quanto
stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014.
Docenze universitarie e crediti
D. Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?
R. No, fermo restando che i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, vengono riconosciuti CFP ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la
partecipazione documentata 1 CFP per docenza, con il limite massimo di 5 CFP annuali; la reiterazione
della medesima docenza non da diritto ad ulteriori CFP).
27
La formazione professionale dell’Architetto
Pubblicazioni, articoli e riconoscimento crediti
D. La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
R. Sì, 1 CFP per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 annuali.
Mostre e riconoscimento crediti
D. Le mostre di architettura, visite ed esposizioni possono valere come crediti formativi?
R. Come specificato nel punto 5.5. delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, le visite a
mostre di architettura devono essere documentate (es.: biglietto di ingresso della mostra); è previsto 1
CFP per singola mostra con il limite massimo di 5 CFP annuali.
Master universitari, dottorati e seconde lauree e riconoscimento crediti
D. I master universitari di I e II livello, i dottorati di ricerca, le lauree specialistiche conseguite da iscritti
junior e le seconde lauree in materie affini danno diritto a crediti formativi?
R. Sì, considerato che l’ammissione è riservata a un numero ristretto di partecipanti e che la durata è
variabile da 1 a 3 anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l’acquisizione di 20 CFP per ogni anno di corso (n. 15 CFP nel triennio 2014-2016), come pure
l’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior.
Master universitario
D. Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può concorrere all’acquisizione di crediti formativi?
R. No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono essere riconosciuti. Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono
concorrere all’obbligatorietà formativa.
Corsi post-laurea
D. Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi?
R. Le Linee guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, al punto 2 comma d, prevedono fra le attività di
aggiornamento anche i corsi di perfezionamento. Però, mentre per i master e i dottorati i crediti sono
attribuiti in maniera automatica (punto 5.3), nulla è specificato per i corsi di perfezionamento, per cui
si suppone che debbano rientrare nei punti 6.1 e 6.3 delle Linee Guida: deve cioè essere stato richiesto,
all’Ordine competente per territorio, il riconoscimento dei crediti per l’evento.
Dottorati di ricerca
D. Un dottorato di ricerca o un master, conseguito nel 2012 con abilitazione e iscrizione all’ordine dall’inizio del corso di dottorato, può essere valido ai fini del ricevimento dei crediti formativi?
R. La formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono
essere riconosciuti. Quindi dottorati di ricerca o master seguiti in anni precedenti non possono concorrere all’obbligatorietà formativa per il triennio 2014-2016.
Dottorato di ricerca
D. Non esercito la professione in quanto dipendente pubblico e sto frequentando il II anno del Corso
di Dottorati in progettazione e gestione dell’ambente e del paesaggio: sono obbligata all’aggiornamento professionale? E, in caso di esonero, qual è la procedura da seguire?
R. Poiché sta frequentando un dottorato Lei rientra nei casi previsti dal punto 5.3 delle Linee Guida del
CNAPPC del 22 gennaio 2014, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca comporta l’acquisizione,
nel triennio 2014-2016, di n. 15 crediti formativi per ogni anno di corso, a partire dal 01/01/2014 e
quindi per gli anni in cui frequenta il dottorato è soggetta solo a seguire i corsi di Deontologia e Compensi professionali, organizzati dal CNAPPC.
Università e crediti formativi
D. Se un iscritto seguisse un corso presso l’Università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi professionali?
R. Sì, solo però nel caso in cui l’Università abbia fatto validare il corso: deve cioè essere stato richiesto
all’Ordine competente per territorio il riconoscimento dei crediti per l’evento, secondo quanto esplicitato
nelle Linee Guida del CNAPPC art. 5.
28
Capitolo 2
Corsi abilitanti e crediti formativi
D. Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014?
R. No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014.
Nel caso in cui però si fosse seguito un corso abilitante (sicurezza, VV.F.) a partire da quelli avviati dal 1
luglio 2013, sarebbero riconosciuti crediti formativi professionali per l’attuale triennio nella seguente
misura:
— 15 CFP per corsi da 120 ore
— 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore
Crediti formativi conseguiti all’estero
D. È possibile convalidare i crediti formativi per corsi o convegni conseguiti all’estero?
R. Sì, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni,
enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare
al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.
SOGGETTI IN CONDIZIONI PARTICOLARI
Neoiscritti e obbligo formativo
D. I neoiscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
R. Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere e ottenere il riconoscimento dei crediti formativi
maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e inizio dell’obbligo formativo.
Studenti e obbligo formativo
D. Uno studente deve adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale?
No, non è previsto l’obbligo di aggiornamento professionale per gli studenti.
Dipendenti pubblici e crediti formativi
D. Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere accreditati i crediti formativi per eventi organizzati
dal proprio datore di lavoro?
R. Sì, devono però sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine competente per territorio i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, che saranno valutati in termini di crediti formativi,
conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC.
Maternità ed esonero obbligo formativo
D. In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta dallo svolgimento dell’attività formativa?
R. Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo.
È comunque garantito il diritto all’aggiornamento online e a quelle iniziative alle quali l’iscritta riterrà
opportuno partecipare.
Docenti universitari e obbligo formativo
D. I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
R. Sì, tutti i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, fino al compimento
del 70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo. Vengono riconosciuti CFP ai docenti
non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la partecipazione documentata 1 CFP per
docenza, con il limite massimo di 5 CFP annuali; la reiterazione della medesima docenza non da diritto
ad ulteriori CFP).
29
Confronto con le altre professioni
Regolamento Consiglio Nazionale Ingegneri 21 giugno 2013
Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli
iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012.
Art. 1. - Obbligo di aggiornamento della competenza professionale
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo
degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«Professione»: così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 07/08/2012, n. 137;
«Professionista»: così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 07/08/2012, n. 137;
«Competenza professionale»: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acqui­
siti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili
nell'esercizio della professione di Ingegnere;
«Aggiornamento della competenza professionale»: insieme delle attività necessarie ad accrescere la com­
petenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, eco­
nomiche e sociali;
«Formazione professionale continua»: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali
e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare
la professione di Ingegnere;
«Apprendimento formale»: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico­culturali dell'ingegneria
nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un
titolo di studio;
«Apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista,
ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di
formazione professionale;
«Apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
«Certificazione delle competenze»: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale,
secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.
Art. 3. - Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per
l'esercizio della professione
1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione
professionale continua.
2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
4. Si possono conseguire CFP:
a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate
nei successivi artt. 4, 5 e 6.
5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi
degli articoli 4, 5 e 6.
6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al rag­
giungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione:
60 CFP;
d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia
professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
10. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
30
Capitolo 3
Art. 4. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale
1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per
l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato
anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli
Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e
Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del
presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sul­
l'intero territorio nazionale.
3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio
nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da
associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente rego­
lamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.
4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di for­
mazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da
associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente
regolamento.
5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese
tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti
attribuiti alla singola attività.
6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on­line, di tutte le attività formative riconosciute ai
sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della
offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.
Art. 5. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale
1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ot­
tenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato
anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscrit­
to di ottenere CFP come indicato nell'allegato A.
Art. 6. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale
1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'otte­
nimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato
anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
Art. 7. - Autorizzazione
1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNI può concedere
ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante
del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale con­
tinua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera moti­
vata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per orga­
nizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita
istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo
le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame
della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità
o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine
di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere
ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari
al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro
trenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della
domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.
4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immedia­
tamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1;
31
Confronto con le altre professioni
agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante
rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze
accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla
data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano
venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.
5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare
le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette
associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli
Ordini territoriali.
6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla for­
mazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione neces­
saria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti
terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive
istanze di autorizzazione.
Art. 8. - Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri
1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti del Consiglio
Nazionale Ingegneri:
a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale
come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconosci­
mento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati
dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività forma­
tive;
b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento
delle competenze da parte degli iscritti;
d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali
con organizzazione sovra territoriale;
e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on­line di tutte le attività formative rico­
nosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 6, del presente regolamento;
f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme
alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art.
4 del presente regolamento;
g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A
al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, con la contemporanea indicazione del nume­
ro di CFP riconoscibili;
h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Art. 9. - Compiti degli Ordini territoriali
1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli Ordini
territoriali:
a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero ter­
ritorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche,
ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale pre­
disposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti
autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on­line di tutte
le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 5,
del presente regolamento.
2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei
propri iscritti.
32
Capitolo 3
Art. 10. - Compiti degli iscritti
1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli iscritti
agli Ordini:
a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non
organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità,
per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in
caso di controllo.
Art. 11. - Esonero
1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, con­
cesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la pro­
porzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del presente regolamento.
Art. 12. - Sanzioni
1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a), del
D.P.R. 07/08/2012, n. 137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza
è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Art. 13. - Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare
successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Agli iscritti all'albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accre­
ditati 60 CFP.
3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività
formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.
4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua
entrata in vigore.
33
Confronto con le altre professioni
ALLEGATO A
Attività di formazione e relativa equivalenza in CFP
Apprendimento non formale
Descrizione
Limiti
Crediti attribuiti
Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi
quelli obbligatori per legge
1 ora = 1 CFP
Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente max 3 CFP/evento;
1 ora = 1 CFP
individuati dal Consiglio Nazionale
max 9 CFP/anno
max 3 CFP/evento;
1 ora = 1 CFP
max 9 CFP/anno
Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
Partecipazione a stages formativi
Valutati caso per caso
Apprendimento informale
Descrizione
Limiti
Aggiornamento informale legato all’attività
Aggiornamento informale conseguente professionale dimostrabile
all’attività lavorativo-professionale nel campo
Certificazione delle competenze professionali
dell’ingegneria
da parte dell’Ordine
Aggiornamento informale conseguente a Pubblicazioni qualificate
studi, ricerche e brevetti
Brevetti
Crediti attribuiti
15 CFP/anno
max 15 CFP/anno
5 CFP/pubblicazione
10 CFP/brevetto
Partecipazione qualificata a organismi,
gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di
Aggiornamento informale conseguente ad studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal
attività organizzative, di coordinamento e di Consiglio Nazionale
studio
Partecipazioni alle commissioni per gli esami
di Stato per l’esercizio della professione di
ingegnere/ingegnere iunior
Aggiornamento informale conseguente ad Partecipazione a interventi di carattere
attività di solidarietà effettuate in occasioni sociale/umanitario in occasione di calamità
di calamità
naturali inerenti l’ambito professionale
max 5 CFP/anno
3 CFP
Valutati caso per caso
Apprendimento formale
Descrizione
Limiti
Crediti attribuiti
Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca
30 CFP/anno di
frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale
Valutati caso per caso
34
Capitolo 3
ALLEGATO B
Indirizzi generali di cui all'articolo 7, comma 2 del Regolamento
per l'aggiornamento della competenza professionale
adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013
TABELLA A: Capacità economiche e giuridiche (requisiti di ammissibilità)
Requisiti richiesti
Indicatori utilizzati
per valutare i requisiti
Documenti
da possedere
Documenti da consegnare
Presenza nello Statuto
(o documento simile)
della finalità formativa
Indicazione della formazione Statuto e/o Atto costi- Scansione dello statuto o dell’atto
professionale tra i propri fini tutivo.
costitutivo.
statutari.
Costituzione dell’Ente
Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà firmata dal
legale rappresentante con la
indicazione della data di
costituzione dell’Ente.
Autodichiarazione del Legale Rappresentante.
Volume d’affari derivante
dall’attività di formazione
maggiore o uguale al 51% del
totale del volume d’affari
Valore % sul totale del fattu- Ultimo bilancio approrato.
vato o documento
contabile finanziario
equivalente.
Compilazione on line del prospetto
di bilancio o scansione dell’ultimo
bilancio approvato, accompagnato
dalla documentazione attestante la
verifica da parte di un revisore
contabile.
Solidità patrimoniale e
finanziaria
Per l’analisi del bilancio utiliz- Ultimo bilancio appro- Compilazione on line del prospetto
zare i più comuni indici di vato.
di bilancio o scansione dell’ultimo
bilancio:
bilancio approvato, accompagnato
– Indici di liquidità
dalla documentazione attestante la
– Patrimonio netto maggiore
verifica da parte di un revisore contao uguale a zero.
bile.
Assenza di stato di fallimento
Assenza di:
– Stato di fallimento
– Liquidazione coatta
– Concordato preventivo
o procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.
Rispetto degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione
nazionale dei contributi
previdenziali e di tutti gli obblighi
derivanti
Affidabilità del legale
rappresentante
Autodichiarazione del legale rappresentante.
Autodichiarazione del legale rappresentante.
Possesso dei poteri di rappre- Atto che attesti il Autodichiarazione del legale rappresentanza.
potere di rappresen- sentante.
tanza: atto costitutivo
o statuto o verbale di
nomina successivo e
copia di un documento valido del
legale rappresentante.
segue
35
Confronto con le altre professioni
Assenza di condanne in capo a
legale rappresentante,
amministratori, direttori di sede,
dirigenti muniti di
rappresentanza, soci in nome
collettivo o accomandatari
– Assenza di sentenza di Autodichiarazione.
condanna passata in giudicato per reati gravi a
danno dello Stato o della
comunità che incidono
sulla moralità professionale, nonché per reati di
partecipazione a un’organizzazione
criminale,
associazione di tipo
mafioso,
corruzione,
frode, riciclaggio;
– Assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive;
– Assenza di divieto a stipulare contratti con la
pubblica
amministrazione.
Autodichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in
possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e
riportati i requisiti richiesti.
Disponibilità al controllo, anche
sotto forma di verifica ispettiva,
della sussistenza di tutte le
modalità e condizioni indicate
nel presente allegato
Autodichiarazione.
Autodichiarazione del legale rappresentante.
Rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (legge 68/1999)
Autodichiarazione.
Autodichiarazione del legale rappresentante.
Rispetto della normativa in
tema di lavoro per dipendenti e
collaboratori
Autodichiarazione.
Autodichiarazione del legale rappresentante.
TABELLA B: Capacità infrastrutturali e logistiche (requisiti di ammissibilità)
Requisiti richiesti
Disponibilità e
accessibilità dei
locali
Documenti da possedere
Documenti da consegnare
Documento* attestante la disponibilità esclusiva per Autodichiarazione del legale rappresentante che
almeno tre anni, a partire dalla data della domanda, riporti gli estremi della registrazione del titolo di
di aule, laboratori ed altri spazi strutturali destinati disponibilità dell’immobile e dei relativi contraenti.
allo svolgimento delle attività formative nelle forme
consentite dalla legge.
* (Contratto di locazione, contratto di comodato,
titolo di proprietà. Tutti i contratti devono essere
registrati presso gli uffici preposti ai sensi delle
norme vigenti).
Dichiarazione del datore di lavoro del numero di Autodichiarazione del legale rappresentante.
lavoratori occupati alle dipendenze o sotto qualsiasi
altra forma contrattuale.
Visura catastale relativa ad ogni sede operativa.
Scansione digitale della visura catastale relativa ad
ogni sede operativa.
Perizia tecnica descrittiva, corredata da grafico
indicativa dei locali in esame, sottoscritta e timbrata
da un tecnico abilitato che attesti gli adempimenti
relativi alla eliminazione o al superamento delle
barriere architettoniche con riferimento alla
normativa vigente.
Oppure:
– Dichiarazione Asl competente per territorio
(legge 13/89);
– Dichiarazione ufficio tecnico comunale
competente (D.M. 236/1989).
Scansione digitale della perizia tecnica descrittiva
corredata da grafico indicativa dei locali in esame
oppure
– della dichiarazione Asl competente per territorio
– della dichiarazione dell’ufficio tecnico comunale;
oppure
– autodichiarazione del legale rappresentante che
attesta il rispetto delle norme vigenti per
l’accessibilità ai disabili.
segue
36
Capitolo 3
Sicurezza sul
luogo
di lavoro
Documento di valutazione dei rischi disponibile Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
presso la propria sede operativa.
sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il
possesso del documento di valutazione dei rischi
presso la propria sede operativa
oppure
Scansione digitale della autocertificazione del legale
rappresentante in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
Nominativo dell’RSPP.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi il
nominativo dell’RSPP.
Organigramma della sicurezza (sottoscritta dal legale Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o
rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti scansione dell’organigramma della sicurezza
coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione. (sottoscritto dal legale rappresentante), che indichi
i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di
prevenzione e protezione.
Attestato di frequenza al Corso di Formazione in
materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro,
rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell’Accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Nel caso di svolgimento dell’incarico da parte dello
stesso datore di lavoro:
– scansione dell’attestato di frequenza al corso
conforme al D.M. 16 gennaio 1997;
ovvero
– scansione dell’attestato di frequenza al corso
istituito a seguito dell’Accordo stato-Regioni di
cui all’art. 34 del D. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
Scansione dell’attestato di frequenza al Corso di
Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo
di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito
dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Nel caso di svolgimento dell’incarico da parte dello
stesso datore di lavoro:
– scansione dell’attestato di frequenza al corso
conforme al D.M. 16 gennaio 1997;
ovvero
– scansione dell’attestato di frequenza al corso
istituito a seguito dell’Accordo stato-Regioni di
cui all’art 34 del D. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
Attestato di frequenza al Corso di Formazione in
materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro,
rilasciato all’Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione (ASPP), istituito a seguito dell’Accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Scansione dell’attestato di frequenza al Corso di
Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo
di lavoro, rilasciato all’Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguito
dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006
oppure
ove previsto ai sensi della normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta dal Legale Rappresentante di essere
esenti dalla nomina dell’ASPP.
Attestato di frequenza al Corso per Addetti
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi della normativa vigente.
Scansione dell’attestato di frequenza al Corso per
Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi della normativa vigente
oppure, ove previsto ai sensi della normativa vigente:
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante di essere
esenti dalla nomina dell’addetto alla gestione
delle emergenze antincendio e per scuole di ogni
ordine e grado con oltre 300 persone presenti
– scansione dell’Attestato di idoneità tecnica di cui
all'articolo 3 della Legge 28/11/1996, n. 609 per
i lavoratori incaricati.
Attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto Scansione dell’attestato di frequenza al Corso per
soccorso ai sensi della normativa vigente.
Addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa
vigente.
Attestato di frequenza al Corso per Rappresentante Scansione dell’attestato di frequenza al Corso per
dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.
D.M.16/01/1997).
2 del D.M.16/01/1997)
oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il
fatto che l’Ente non ricade tra le categorie di
soggetti che debbano eleggere un Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza.
segue
37
Confronto con le altre professioni
Sicurezza sul
luogo
di lavoro
(segue)
Autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL
competente per territorio, oppure nulla osta tecnicosanitario della ASL competente per la rispondenza
dei locali della sede all’utilizzo per attività formative,
aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate
con scansione della planimetria allegata al nulla osta
vistata dall'ASL competente.
Scansione dell’autorizzazione comunale, sentito il
parere della ASL Competente per territorio, oppure
nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente
per la rispondenza dei locali della sede all’utilizzo
per attività formative, aggiornato rispetto a
modifiche strutturali apportate con scansione della
planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL
competente.
Certificato valido di Prevenzione Incendi (CPI)
oppure
per attività non soggette al CPI
perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti
il possesso dei requisiti minimi previsti dalla
normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata
dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e
delle vie di fuga) e che l’attività non è soggetta a
CPI.
Scansione del Certificato valido di Prevenzione
Incendi (CPI)
oppure
per attività non soggette al CPI
scansione della perizia firmata da un tecnico
abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi
previsti dalla normativa vigente (tramite la
descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei
dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che
l’attività non è soggetta a CPI.
Per i centri di formazione pubblici:
perizia firmata dal Dirigente capo dell’Ufficio
Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi
previsti dalla normativa vigente
oppure
nelle more del rilascio del certificato
ricevuta di invio della documentazione ai Vigili del
Fuoco.
Per i centri di formazione pubblici:
Scansione della perizia firmata dal Dirigente capo
dell’Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei
requisiti minimi previsti dalla normativa vigente
oppure
nelle more del rilascio del certificato
scansione della ricevuta di invio della
documentazione ai Vigili del Fuoco.
Dichiarazione di conformità degli impianti
tecnologici (elettrico e termico/condizionamento nel
caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa
vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice.
La dichiarazione di conformità deve essere
corredata, ai fini della validità della stessa, dal
progetto e dalla relazione tecnica riportante la
tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla
normativa vigente.
Nel caso di realizzazione parziale di impianti è
necessario che la relazione tecnica indichi
espressamente la compatibilità con gli impianti
preesistenti
oppure
nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 37/08,
dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed
iscritto all’albo professionale che l'impianto è
conforme alle normative vigenti.
Scansione della dichiarazione di conformità degli
impianti tecnologici (elettrico e termico/
condizionamento nel caso di impianto autonomo)
ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata
dalla ditta installatrice.
La dichiarazione di conformità deve essere
corredata, ai fini della validità della stessa, dal
progetto e dalla relazione tecnica riportante la
tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla
normativa vigente.
Nel caso di realizzazione parziale di impianti è
necessario che la relazione tecnica indichi
espressamente la compatibilità con gli impianti
preesistenti
oppure
nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 D.P.R. 37/08,
scansione della dichiarazione sottoscritta da un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale che
l'impianto è conforme alle normative vigenti.
Denuncia dell’Impianto di terra all'ISPESL o agli enti
competenti secondo le procedure previste dalla
normativa vigente all’atto della messa in esercizio
degli impianti stessi
oppure
Modulo di trasmissione con indicazione degli estremi
della dichiarazione di conformità, ai sensi della
normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal
datore di lavoro all’Ispel o altro ente accreditato,
entro 30 giorni della messa in esercizio dell’impianto
stesso
oppure
Verbale di verifica periodica dell’impianto di terra
e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche
rilasciato dall’ASL, dall’ARPA o da ente
accreditato.
Scansione della denuncia dell’Impianto di terra
all'ISPESL o agli enti competenti secondo le
procedure previste dalla normativa vigente all’atto
della messa in esercizio degli impianti stessi
oppure
Scansione del modulo di trasmissione con
indicazione degli estremi della dichiarazione di
conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R.
462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all’Ispel
o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa
in esercizio dell’impianto stesso
e
Scansione del verbale di verifica periodica
dell’impianto di terra e/o dei dispositivi contro le
scariche atmosferiche rilasciato dall’ASL, dall’ARPA
o da ente accreditato
oppure
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma
del legale rappresentante, che attesti che non sono
stati superati i termini di cui all’art. 4 comma 1
del D.P.R. 462/01.
segue
38
Capitolo 3
Sicurezza sul
luogo
di lavoro
(segue)
Verbale di verifica periodica, da parte dell’ASL o di Scansione del verbale di verifica periodica, da parte
un Ente notificato, degli impianti ascensori.
dell’ASL o di un Ente notificato, degli impianti
ascensori
oppure
dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti
che i locali sono al piano terra o non sono serviti
dall’impianto ascensore
oppure
nel caso in cui l’impianto ascensori è stato installato
da meno di due anni:
– scansione della comunicazione protocollata dal
Comune con il solo allegato «dichiarazione di
conformità» rilasciato dalla ditta installatrice;
– scansione della comunicazione da parte del
Comune del numero di matricola attribuito
all’impianto.
Ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli Scansione dell’ultima ricevuta di avvenuta
estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più manutenzione degli estintori rilasciata da ditta
di un anno.
autorizzata da non più di un anno
oppure
se gli estintori sono stati installati da meno di un
anno scansione della ricevuta dell’avvenuta
installazione in conformità alla normativa vigente.
Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità
incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del
Comune di pertinenza;
oppure
certificato di collaudo statico redatto da tecnico
abilitato ed iscritto ad apposito 'albo professionale
oppure
perizia tecnico-giurata attestante l’idoneità statica
dei locali con l’indicazione dei criteri e delle modalità
seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i
centri di formazione pubblici, dal dirigente capo
dell’Ufficio Tecnico.
In caso di modifiche strutturali intercorse sarà
necessario produrre una documentazione
aggiornata
oppure
in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli
enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici
e da parte delle stesse scuole pubbliche,
dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della
scuola stessa che attesti di aver inoltrato al
competente ufficio del Comune nel quale insiste
l’edificio scolastico, il rilascio della certificazione
suddetta.
Scansione del Certificato di staticità ed agibilità o
abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal
Sindaco del Comune di pertinenza
oppure
certificato di collaudo statico redatto da tecnico
abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale
oppure
scansione della perizia tecnico-giurata attestante
l’idoneità statica dei locali con l’indicazione dei
criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un
tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici,
dal dirigente capo dell’Ufficio Tecnico.
In caso di modifiche strutturali intercorse sarà
necessario produrre una documentazione
aggiornata
oppure
in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli
enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici
e da parte delle stesse scuole pubbliche,
dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della
scuola stessa che attesti di aver inoltrato al
competente ufficio del Comune nel quale insiste
l’edificio scolastico, il rilascio della certificazione
suddetta.
Denuncia degli impianti di riscaldamento (se
applicabile), l’utilizzo di apparecchiature ed
attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la
presenza dell’impianto luci di emergenza, la
disponibilità della cassetta di pronto soccorso
nonché l’impegno alla formazione ed informazione
del personale sui rischi connessi alle attività
lavorative ed al mantenimento degli standard della
sicurezza all’interno della Sede Operativa.
Dichiarazione del Legale Rappresentante che attesta
la denuncia degli impianti di riscaldamento (se
applicabile), l’utilizzo di apparecchiature ed
attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la
presenza dell’impianto luci di emergenza, la
disponibilità della cassetta di pronto soccorso
nonché l’impegno alla formazione ed informazione
del personale sui rischi connessi alle attività
lavorative ed al mantenimento degli standard della
sicurezza all’interno della Sede Operativa.
39
Confronto con le altre professioni
TABELLA C: Capacità logistiche (requisiti di ammissibilità)
Requisiti richiesti
Indicatori e valori soglia
Adeguatezza
complessiva dei
locali della sede
operativa
Almeno 130 mq netti di superficie
(esclusi gli eventuali laboratori) di
cui almeno 40 mq destinati alle
funzioni di governo (direzione,
amministrazione, coordinamento e
accoglienza) ai percorsi e ai servizi
igienici.
Adeguatezza
delle aule
Almeno 2 aule, di superficie superiore ai 30 mq netti 1 aula
informatica on almeno 15 postazioni Pc. Ciascuna postazione deve
essere pari ad almeno 2 mq.
Documenti
da possedere
Documenti da consegnare
Planimetria, sottoscritta e timbrata Scansione della planimetria sottoda un tecnico abilitato che riporti scritta da un tecnico abilitato.
ad un sufficiente livello di dettaglio
tutte le informazioni sugli ambienti
(porte, finestre, destinazioni d’uso).
Adeguatezza dei
laboratori
– Almeno 30 mq netti di superficie;
– Attrezzature adeguate alle tipologie formative proposte.
Planimetria sottoscritta da un tec- Scansione della planimetria sottonico abilitato
scritta da un tecnico abilitato.
oppure
Dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le attività
formative offerte non necessitano
di laboratori
oppure
Dichiarazione del legale rappresentante, della disponibilità anche
temporanea di laboratori per attività formative particolarmente
complesse.
Adeguatezza
didattica e
tecnologica delle
attrezzature e
degli strumenti
dell'aula
informatica
– Almeno 15 computer, di età
non superiore ai tre anni;
– Almeno 1 stampante;
– Disponibilità della connessione
internet per ciascuna postazione;
– Disponibilità della connessione
senza fili con sufficiente larghezza di banda in tutte le aule
e i laboratori in cui si tengono
attività formative.
Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il
possesso dell'attrezzatura informatica.
Adeguatezza
degli arredi e
della tecnologica
didattica (aule)
– Almeno 15 postazioni individuali studio-lavoro per aula;
– Nr. 1 lavagna a fogli mobili o
lavagna fissa;
– Nr. 1 lavagna luminosa;
– Nr. 1 videoproiettore.
Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il
possesso dell'attrezzatura per la
didattica.
Adeguatezza
Almeno 4 computer e una stamH/W e S/W per
pante per:
la gestione delle
– la gestione amministrativo-conattività della
tabile;
sede operativa
– la gestione di banche dati;
– la gestione delle attività di coordinamento e di controllo.
Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il
possesso dell'attrezzatura informatica.
40
Capitolo 3
TABELLA D: Competenze professionali (requisiti di ammissibilità)
Requisiti richiesti
Indicatori e valori soglia
Documenti da consegnare
Competenze direzione
La funzione di direttore dell’ente di for- Curriculum professionale.
mazione deve essere ricoperta da persona che abbia i seguenti requisiti:
– livello di istruzione: diploma secondario superiore;
– esperienza lavorativa: almeno 3 anni
in posizione di responsabilità in attività di: coordinamento, progettazione, amministrazione, gestione risorse
umane;
nel settore della formazione professionale e tecnica.
Competenze docenza
I docenti devono possedere i seguenti Curriculum professionale.
requisiti minimi. In alternativa:
– laurea;
– diploma se accompagnato da una
significativa esperienza professionale
nell’area di docenza pari ad almeno
5 anni;
– per l’area tecnico-pratica in alternativa alle precedenti: almeno 5 anni
di esperienza lavorativa nell’area professionale e/o di insegnamento nell’area di docenza.
TABELLA E: Efficacia delle attività formative realizzate (requisiti di ammissibilità)
Requisiti richiesti
Rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti sull’attività formativa (gli
utenti intervistati devono essere
almeno l’80% degli utenti che hanno
terminato il corso di formazione)
Indicatori e valori soglia
Documenti da consegnare
La rilevazione della soddisfazione degli
utenti si dovrà basare su un modello standard definito dal Consiglio nazionale degli
Ingegneri. Lo stesso Consiglio nazionale
degli Ingegneri pubblicherà a regime una
serie di indicatori e corrispondenti valori
soglia che dovranno rappresentare dei
valori minimi di riferimento per le strutture
(ad esempio soddisfazione sulla qualità del
docente, sulle modalità di erogazione, gli
orari, adeguatezza di aule e supporti
ecc..).
Dichiarazione del legale rappresentante in
cui si assume l’impegno ad adottare il
modello definito dal Consiglio nazionale
degli Ingegneri per la rilevazione della soddisfazione dell’utente al termine di ogni
attività formativa realizzata.
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Appunti
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Appunti
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Gentile Architetto,
l’Ordine Architetti di Roma e Legislazione Tecnica hanno attivato una Convenzione
che consente a tutti i neoiscritti all’Ordine di beneficiare di un abbonamento per un
periodo di sei mesi completamente gratuito a Legislazione Tecnica, formula «Bollettino
e Banca Dati con opzione online». L’abbonamento comprende:
•la visualizzazione dei numeri del mensile “Bollettino di Legislazione Tecnica”;
•la visualizzazione dei numeri del trimestrale “Quaderni di Legislazione Tecnica”;
•l’accesso online all’intero archivio di normativa nazionale, normativa regionale e
giurisprudenza curato ed aggiornato da LT;
•l’invio settimanale tramite posta elettronica della “Newsletter di Legislazione
Tecnica”
•l’accesso a tutti gli articoli e gli approfondimenti pubblicati sulle aree riservate agli
abbonati del sito internet di LT
Per Lei, neoiscritto, l’abbonamento è assolutamente gratuito, non comporta alcun
impegno ad una successiva sottoscrizione a pagamento, e non necessita di essere
disdetto alla scadenza.
La Convenzione prevede inoltre, per gli iscritti all’Ordine, lo sconto del 10% su tutti i
prodotti e servizi di Legislazione Tecnica (abbonamenti, libri, formazione, software).
I professionisti al di sotto dei 30 anni potranno beneficiare di uno sconto fino al 25%
(non cumulabile per i prodotti già targati Junior).
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Tecnica, con la formula online “Bollettino e Banca Dati”, senza nessun
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Convegno 17/04/2014
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