I.T.S. “E.MATTEI” DI DECIMOMANNU ACCORDO A LIVELLO DI

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I.T.S. “E.MATTEI” DI DECIMOMANNU ACCORDO A LIVELLO DI
I.T.S. “E.MATTEI” DI DECIMOMANNU
ACCORDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL
PERSONALE DOCENTE
L’anno 2015 , nel mese di MAGGIO , il giorno VENTUNO , presso l’I.T.S. “E.MATTEI” di
Decimomannu, in sede di contrattazione integrativa
tra
il Dirigente Scolastico Prof. Gian Pietro Demurtas, in rappresentanza della parte pubblica
e
i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituzione Scolastica, Prof. Carlo Manovella e
Prof.ssa Daniela Brau per i Cobas-Scuola e Sig.Paoletto Ena per la Uil Scuola
viene sottoscritto il presente Accordo sui criteri di organizzazione del lavoro e articolazione
dell’orario del personale docente.
Le parti sopra indicate, visto
•
il vigente CCNL stipulato in data 29.11.2007
•
il contratto integrativo d’Istituto inerente criteri di organizzazione del lavoro e articolazione
dell’orario del personale docente stipulato in data 31.05.2005 e tuttora vigente
concordano quanto segue.
ART. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto verte sulla materia prevista dall'art. 6 CCNL 2006/09, comma 2 lett. h) ed m). Ha validità
dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del nuovo Contratto Integrativo d’Istituto, fatta comunque salva
la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia a seguito di
modifiche del POF ricadenti sulla materia oggetto di contrattazione, sia su formale richiesta del DS o della RSU
con le modalità di cui al contratto d’Istituto in materia di Relazioni sindacali
ART. 2 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro dei Docenti è regolato dall’art.28 CCNL 2006/09, per le attività di insegnamento, e
dall’art.29, stesso CCNL, per le attività funzionali all’insegnamento, qui integralmente richiamati.
2. I docenti che, in base alle riunioni dei Consigli di Classe previste nel piano annuale delle attività,
abbiano un impegno superiore a 40 ore possono chiedere al dirigente scolastico di essere esonerati da
alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40 ore.
3. Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti con orario di cattedra distribuito in più
scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questa scuola.
4. Le riunioni collegiali debbono tenersi nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, ossia
impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi.
5. Durante la sospensione dell'attività didattica l'orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad
attività funzionali all'insegnamento programmate dal Collegio dei Docenti nel Piano annuale delle
attività, salvo urgenti e motivate necessità.
6. Nel caso non sia prevista nel POF alcuna riduzione dell'ora di lezione per esigenze didattiche per il
personale docente non è prevista nessuna forma di recupero delle frazioni di ora dovute alla eventuale
riduzione di orario decisa dal Consiglio di Istituto. Si ribadisce e si recepisce in questa sede quanto già
previsto dall’art.28, comma 8, CCNL 2006/09.
ART. 3 Orario delle lezioni
1. La formulazione dell'orario interno delle lezioni è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale
proposito tiene conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali. Il Dirigente Scolastico, fatte salve le
sue prerogative in materia, può delegare il compito della formulazione dell’orario interno delle lezioni
ad un’apposita Commissione, formata da più docenti ed eletta dal Collegio dei Docenti.
2. Nella formulazione dell'orario settimanale si tiene conto prioritariamente dei criteri didattici formulati
dal Collegio dei Docenti e delle eventuali esigenze didattiche formulate dai singoli docenti.
3. L'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere:
l’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione;
ore di lezione, anche discontinue, non superiori a 5 al giorno;
la ripartizione delle 18 ore di insegnamento in 5 giorni settimanali, conformemente alla prassi scolastica
consolidata.
4. Il quadro settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di omogeneità e cercare di acconsentire ai
desiderata per il giorno libero.
5. Compatibilmente con le esigenze didattiche l'orario sarà formulato il più possibile in modo compatto e
senza pause, salvo diversa richiesta dell’interessato/a. Qualora le ore di interruzione di insegnamento
fossero superiori a 2 ore settimanali oltre le 18 ore obbligatorie settimanali, le ore eccedenti sono
ricompensate con risorse provenienti dal Fondo d’Istituto, previa contrattazione con la RSU e se
disponibili.
6. Qualora le richieste per lo stesso giorno libero fossero superiori alla percentuale del 30% del personale in
servizio al momento della definizione dell’orario si darà corso all'attuazione delle stesse mediante
rotazione, partendo eventualmente dal sorteggio o dando la precedenza a quei docenti che nell’a.s.
precedente hanno avuto un giorno libero diverso da quello richiesto per l’a.s. in corso.
Art. 4 Sostituzione insegnanti assenti.
1. La sostituzione con docenti in servizio è operata mediante l’utilizzo di docenti con ore a disposizione per
completamento, o in subordine disponibili per ore eccedenti;
2. Nel caso di più docenti disponibili nello stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di norma
delle seguenti priorità nell’ordine di elencazione:
a. docente della stessa classe;
b. docente della stessa materia;
c. docente di qualunque materia;
d. docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento
e. rotazione nel tempo dei docenti utilizzati.
3. È possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente; la
modifica temporanea dell'orario deve essere concordata per tempo con l'interessato.
4. È possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa classe
previa comunicazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.
5. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il regime orario dei docenti non può essere modificato, una
volta che è stato stabilito, al fine della sostituzione del docente assente. Le sostituzioni da parte del
personale in servizio devono quindi avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto per il
singolo docente. Ad ulteriore specificazione: nel giorno libero settimanale non è consentita
l'utilizzazione dell'insegnante per attività di sostituzione di personale assente.
6. Ad ogni effetto, il fatto che in una settimana lavorativa incidano festività infrasettimanali non obbliga al
recupero il personale non potendosi sottrarre allo stesso il diritto di usufruire dei giorno libero.
7. Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se non
dietro esplicito consenso dell'interessato.
8. I docenti I.T.P. e della disciplina durante la compresenza non possono essere adibiti a reciproca
sostituzione, salvo che non siano presenti docenti a disposizione, né a sostituire docenti di altre classi.
9. Solo eccezionalmente e in via straordinaria è possibile procedere ad accorpamento degli alunni
appartenenti a diverse sezioni e classi per far fronte all'assenza di personale docente, così come
distribuire gli alunni tra le altre classi o sezioni se il numero di alunni presenti sia inferiore a tre.
10. L'assenza del personale docente che attiva le sostituzioni da parte degli insegnanti in servizio è relativa a
qualunque causa la produca, compresa la fruizione delle ferie durante l’attività didattica, per le quali si
ribadisce in questa sede quanto previsto dall’art.13, comma 9, del CCNL 2006/09.
ART. 5 “Banca delle ore”
1. La “Banca delle ore” è istituita, in via sperimentale, a decorrere dall’ a.s. 2015/16, secondo la
regolamentazione di cui ai commi seguenti.
2. Ogni docente può essere titolare, durante ogni anno scolastico, di un “conto” in ore di insegnamento
eccedenti l’orario di servizio, alimentato da:
- ore eccedenti l’orario, il cui numero sia determinabile dalla programmazione dell’attività
medesima e/o con dichiarazione autocertificata ai sensi della vigente normativa in materia,
svolte durante le visite d’istruzione e le uscite didattiche con le proprie classi, deliberate dal
Consiglio di Classe,
- ore eccedenti l’orario svolte con gli studenti in occasione di progetti particolari deliberati dal
Collegio dei Docenti e/o dal Consiglio di Classe e per i quali sia necessaria la presenza del
docente (es. gare sportive ecc.);
- ore aggiuntive di insegnamento, rispetto all’orario di cattedra, svolte nelle proprie classi di cui il
docente non chiede il compenso.
3. Il credito in ore può essere utilizzato a richiesta del docente, presentata almeno 5gg. prima della data
prevista per il recupero, previo accordo col Dirigente Scolastico, il quale potrà indicare uno spostamento
della data richiesta per oggettive ragioni organizzative.
4. Per le attività della durata di un giorno, da intendersi con inizio delle stesse al mattino e termine nel
pomeriggio-sera, il recupero delle ore di lavoro svolte in eccedenza potrà avvenire per non più di tre ore
per ogni giornata.
5. In merito alle attività di durata superiore ad una giornata (es. viaggi d’istruzione) le parti, considerate le
ragioni relative alla migliore e più funzionale organizzazione dell’attività didattica che ne rendono
pressoché impossibile un integrale recupero, concordano sulla loro equiparazione alle attività di durata
pari ad una giornata intera e, pertanto, il recupero delle ore eccedenti potrà avvenire solo nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. L’istituto de quo, attivato in via sperimentale per l’a.s.2015/16, assumerà carattere permanente, a partire
dall’ a.s. 2016/17 se nessuna delle parti oggi firmatarie, RSU o DS, ne concorderanno la modifica o la
soppressione mediante una nuova sessione contrattuale di revisione del presente Accordo da attivare
entro e non oltre il 31.08.2016, con le modalità di cui all’Accordo in materia di Relazioni sindacali
sottoscritto nel 2015.
ART. 6 Assegnazione alle classi - Assegnazione degli spezzoni
1. Il Dirigente scolastico forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi tenendo conto dei criteri didattici
indicati dal Collegio dei Docenti. In mancanza di una determinazione specifica di quest’ultimo organo, i
criteri da utilizzare saranno i seguenti:
- continuità didattica nel primo biennio, nel secondo biennio o nel quinto anno di corso;
- anzianità di servizio nell’Istituto.
- ordine nella graduatoria d’Istituto dei docenti T.I., delle singole discipline,
2. Qualora nell'assegnazione dei docenti alle classi ci si discosti dai criteri indicati nel presente articolo il
Dirigente Scolastico dovrà dare specifica motivazione di tale scostamento all'interessato.
ART. 7 Assegnazione incarichi
1. Per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi per le attività previste nel POF, qualora il Collegio
non abbia indicato i nominativi, i docenti interessati presenteranno domanda al D.S. Nel caso che il
numero dei richiedenti sia maggiore di quello necessario sono seguiti i seguenti criteri:
- titoli e competenze specifiche (esperienza acquisita ed eventuale formazione specifica certificata)
- necessità di un’equa distribuzione delle attività aggiuntive specifiche
- la rotazione.
2. il D.S. affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato:
a. il tipo di attività;
b. il compenso orario o forfetario;
c. i compiti assegnati, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità;
d. le modalità di certificazione degli impegni.
3. Le lettere d’incarico summenzionate costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla
RSU.
Decimomannu, lì
21.5.2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Pietro Demurtas
LA RSU
Daniela Brau
Paoletto Ena
Carlo Manovella