Speciale TFR e Fondi Pensione

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Speciale TFR e Fondi Pensione
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Territorio di Forlì
Territorio di Cesena
Territorio di Rimini
tel. 0543.453758 - fax 0543.453770
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tel. 0547.642135 – fax 0547.29590
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Via Maroncelli, 34
Via T.M. Plauto, 90
Via Caduti di Marzabotto, 30
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MANTENGO IL TFR IN AZIENDA: Le
aziende con un numero di dipendenti pari o maggiore
di 50 provvederanno a versare al Fondo di Tesoreria
presso l’INPS (a partire dal mese successivo a quello
in cui il dipendente ha manifestato la sua volontà con
il modello TFR1) anche il TFR maturato dal 1°
gennaio fino al mese dell’opzione, maggiorato della
rivalutazione.
CONFERISCO IL TFR AL FONDO
PENSIONE: L’azienda provvederà figurativamente a versare al Fondo a partire dal mese successivo a quello
in cui il dipendente ha manifestato la sua volontà con il modello TFR1. (Il versamento effettivo del Tfr, con
rivalutazione in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006, con riferimento al periodo che intercorre tra la data
di scelta e il 30 giugno 2007 verrà effettuato a decorrere dal 1° luglio 2007). Per il periodo dal 1° gennaio fino al
momento dell’opzione il TFR resta in azienda.
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3 Anche i fondi monocomparto dovranno trasformarsi in multicomparto entro la fine del primo
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semestre 2007. Multicomparto significa la possibilità di scegliere una linea di gestione fra diverse opzioni, da quella
prettamente obbligazionaria a quella più marcatamente azionaria. Vi potrà inoltre essere la possibilità di differenziare la
rischiosità destinando il TFR su una linea ed i contributi su un’altra linea.
3 Sono sorte importanti modifiche a questo proposito, più in particolare:
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1.
SPESE MEDICHE: possibilità di anticipare fino al 75% del capitale maturato, richiedibili in qualsiasi momento
senza nessun vincolo di anzianità di iscrizione al fondo per spese che riguardino l’iscritto, il coniuge ed i figli. Tali
anticipazioni saranno soggette alla tassazione massima del 15% ridotta dello 0,30% in base agli anni di iscrizione
(la normativa precedente prevedeva un periodo minimo di iscrizione al fondo di otto anni per ottenere l’anticipo e
la tassazione separata). Si è in obbligo di produrre la documentazione richiesta.
2.
ACQUISTO 1° CASA E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: possibilità di anticipare fino al 75% del capitale
maturato, occorre però che siano trascorsi almeno otto anni di iscrizione al fondo pensioni. Per chi fosse già iscritto
viene considerata la data di vecchia iscrizione. L’erogazione è soggetta a tassazione del 23%. Si è in obbligo di
produrre la documentazione richiesta.
3.
ESIGENZE DIVERSE: E’ stata prevista la possibilità di anticipare fino al 30% del capitale maturato senza obbligo
di specificare motivazione e produrre documentazione, occorre però che siano trascorsi almeno otto anni di
iscrizione al fondo pensioni. Per che fosse già iscritto viene considerata la data di vecchia iscrizione (dopo averne
usufruito occorre aspettare altri otto anni per usufruirne nuovamente). Soggetta a tassazione del 23%
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del Totale
accantonato presso il fondo.
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3 dal 1’ gennaio 2007 il lavoratore
che, prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica integrativa, in alternativa al
trasferimento della posizione ad un altro fondo o in alternativa al mantenimento del capitale presso il fondo stesso, può
esercitare la facoltà del riscatto.
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Riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità, CIG o CIGS.- Riscatto totale della posizione maturata in caso di
invalidità superiore ad 1/3 o disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla
pensione obbligatoria)
Nei due casi sopra esposti la liquidazione sarà soggetta alla tassazione massima del 15% ridotta dello 0,30% in base agli
anni di iscrizione
ATTENZIONE: il fondo potrà inserire previsioni migliorative, prevedendo la possibilità di riscatto immediato alla
perdita dei requisiti, in questo caso si applicherà la tassazione del 23%
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3 Ad oggi i fondi negoziali ricevono sia i Contributi azienda (l’ultimo CCNL li
fissa ad un minimo del 3%) che una percentuale minima di contribuzione del dipendente. Ogni iscritto potrà variare la
propria contribuzione elevandola sino al limite massimo di
5.164,57 sommando i contributi annui versati dal
dipendente e dall’azienda (è stato eliminato il limite massimo del 12%). I contributi del dipendente non sono soggetti a
trattenute fiscali e quindi beneficiano dell’esenzione dell’aliquota marginale IRPEF in quanto ne abbattono l’imponibile.
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3 (prima di avere raggiunto il diritto al pensionamento) La posizione individuale
dei contributi accumulati presso il Fondo sarà versata agli eredi legittimi ovvero alle diverse persone che il lavoratore
avrà indicato. Gli eredi legittimi sono nell’ordine: il coniuge, i figli legittimi e naturali, gli ascendenti (genitori, nonni), i
fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado. (Fiscalità: tassazione massima del 15% ridotta dello 0,30% in
base agli anni di iscrizione). In caso diverso la posizione sarà acquisita dal fondo, quindi in assenza di eredi legittimi è
importante indicare uno o più beneficiari.
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NOVITA’IN AMBITO FISCALE: Per le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006 si confermano i precedenti
criteri di tassazione. Per le somme accumulate dal 1 gennaio 2007 in avanti si avrà una tassazione massima del 15%
che verrà decurtata di uno 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo (dopo il quindicesimo) fino ad un minimo del
9% (pertanto la tassazione minima si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione).
TASSAZIONE DEL RENDIMENTO: i rendimenti del Fondo sono soggetti ad una tassazione del 11%.
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VECCHI ISCRITTI (iscritti alla data del 28/4/93) rimane al momento del pensionamento la possibilità di scelta fra:
1. Prelevare il 100% del capitale maturato, in questo caso gli verrà applicata su tutto il montante accumulato la
medesima tassazione del TFR ovvero aliquota separata. (è la medesima tassazione del TFR, ossia la media
delle aliquote dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione con un minimo del 23%.
Viene determinata dal Fisco entro i 3 anni successivi alla liquidazione)
2. Suddividere il capitale maturato:
Prelevando fino al massimo del 50% in forma di capitale che sarà tassato pro quota ovvero, la
somma maturata fino al 31/12/06 con riferimento alla normativa fiscale in essere a quella data, e quanto
maturato dal 1/1/07 tassazione massima del 15% che verrà decurtata di uno 0,30% per ogni anno di
permanenza nel fondo fino ad un minimo del 9%
Trasformare il rimanente (minimo 50%) in forma di rendita che verrà tassata pro quota ovvero, la
somma maturata fino al 31/12/06 con riferimento alla normativa fiscale in essere a quella data, e quanto
maturato dal 1/1/07 tassazione massima del 15% che verrà decurtata di uno 0,30% per ogni anno di
permanenza nel fondo fino ad un minimo del 9%
NUOVI ISCRITTI: (iscritti successivamente alla data del 28/4/93) si confermano le previsioni precedenti
migliorando la tassazione, ovvero si potrà:
Prelevare sino al massimo del 50% in forma di capitale.
Trasformare il rimanente (minimo 50%) in forma di rendita.
Per le somme accumulate dal 1/1/2007 sia il capitale che la rendita saranno assoggettati alla tassazione massima del
15% che verrà decurtata di uno 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo fino ad un minimo del 9%. Per le
somme accumulate sino al 31/12/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
ULTERIORE POSSIBILITÀ valida sia per i VECCHI ISCRITTI che per i NUOVI ISCRITTI:
Se trasformando il 70% del montante maturato (al lordo di eventuali anticipazioni) in rendita, la stessa non raggiunge
il 50% dell’assegno sociale, si potrà prelevare tutto il montante in forma di capitale usufruendo della tassazione
agevolata massima del 15% decurtata di uno 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo fino ad un minimo del 9%.
Pertanto tale possibilità ha per i vecchi iscritti un valore fiscale (tassazione agevolata) e per i nuovi iscritti un valore
finanziario (possibilità di ritirare tutto il montante in una unica soluzione).
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE: la legge prevede espressamente che nel computo dell’importo
complessivo erogabile in capitale devono essere detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per cui non c’è
stato reintegro da parte del lavoratore. ES: montante accumulato complessivo 50.000 se ha beneficiato di una
anticipazione di 10.000, si può erogare in capitale 50.000 – 10.000 : 2 = 20.000
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Un altro interrogativo frequente per chi aderisce ai fondi pensione, è di quale tipo sia la rendita che si percepisce al
momento del pensionamento. Ai fortunati che si trovano oggi in questa condizione, segnaliamo che in genere le
possibilità offerte dai Fondi prevedono:
Rendita Vitalizia Reversibile: è percepita dal richiedente e, dopo il decesso, dalla persona da lui designata;
Rendita Certa per un numero prefissato di anni.