Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194

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Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a)
del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva Tar Lazio sez. II n. 0798/2016 del
22/01/2016 resa sul Ricorso numero di R.G. 09807/2015 proposto da: Toce Domenico & C. S.a.s.
contro Città Metropolitana di Roma Capitale - PRS 81/2014/7S. Restituzione del contributo
unificato.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Visto l’art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità dei debiti
fuori bilancio” ai sensi del quale “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio”;
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6976 del 09.12.2014 è stato autorizzato, per
l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l’esperimento della Procedura Ristretta Semplificata
con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, co.2 lett. a) del d.lgs. 163/06;
ai sensi dell’art. 123, comma 1, del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il Servizio “Gare e Contratti”,
U.O.LL.PP. Edilizia, su incarico del Dirigente Responsabile unico del procedimento, ha provveduto
ad inoltrare via PEC in data 23.12.2014 la Lettera di invito a n. 30 (trenta) concorrenti in possesso
dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori, iscritti all’Elenco PRS Anno
2014 costituito dall’Amministrazione Provinciale di Roma ai sensi del summenzionato articolo;
nel previsto termine perentorio – entro e non oltre le ore 12.00 del 15.01.2015 – sono
pervenuti n. 19 (diciannove) plichi presentati dagli operatori economici concorrenti;
in data 19/01/2015, come da Verbale si è riunito il seggio di gara presieduto dal Dirigente
del Dip. VII Serv. 2 “Viabilità Sud” e RUP Ing. Antonio Cellucci il quale esaurita la procedura di
preselezione, verificata l’integrità delle n. 19 (diciannove) buste ammesse ha provveduto ai sensi
dell’art. 122, co. 9, del d.lgs.. Il Presidente espletate tutte le operazioni ha dichiarato aggiudicataria
provvisoria l’Impresa Toce Domenico & C. S. a. s. con sede legale ad Ardea (RM), Via Giuseppe
La Masa, 9 – Cap 00040 – C.F. 03796790586;
con Determinazione Dirigenziale R.U. 148 del 27.01.2015 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dell’Impresa Toce Domenico & C. S. a. s.;
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La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)
successivamente, in conformità alla vigente normativa è stato predisposto l’avvio della
“Verifica dei requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. 163/2006” nei confronti dell’impresa
aggiudicataria dal quale è emersa l’incompletezza delle dichiarazioni rese dal concorrente - ai sensi
del D.P.R. 445/2000 – in riferimento alla lett. C), comma 1, dell’art.38, del d.lgs. 163/2006. A
carico del concorrente aggiudicatario, in base al casellario giudiziale acquisito dagli uffici, risultava
infatti un reato di Abusiva occupazione di spazio demaniale art. 1161 codice della navigazione, non
menzionato dallo stesso nella propria istanza di partecipazione, nonostante il disciplinare di gara, in
applicazione della normativa vigente, richiedesse la dichiarazione di tutte le condanne subite;
in esito all’istruttoria istauratasi anche in contraddittorio con l’impresa Toce Domenico & C.
S.a.s., la Stazione Appaltante ha ritenuto procedere, in seduta riservata, allo scorrimento della
graduatoria a favore del secondo classificato Della Nova Roberto s.r.l. nuova aggiudicataria
provvisoria della gara così come risultante dal Verbale di Seduta Riservata del 05/06/2015;
Considerato che:
in data 20/07/2015 è stato notificato alla scrivente Amministrazione un ricorso innanzi al
TAR del Lazio, n. R.G. 9807/2015 proposto dall’impresa Toce Domenico & C. S.a.s., rappresentata
e difesa dall’Avv. Claudio Mazzoni, avverso il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione
definitiva del 04/06/2015 prot. rif.8381,nonché del verbale di seduta riservata del 05/06/2015 con il
quale si procedeva allo scorrimento della graduatoria e della Determinazione Dirigenziale R.U.
2637 del 12/06/2015 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di Della Nova
Roberto s.r.l.;
la Città Metropolitana di Roma Capitale si è costituita quindi in giudizio, chiedendo il
rigetto, per infondatezza, del Ricorso notificato e sostenendo la piena correttezza dell’agire
amministrativo, così come esaustivamente riassunto nella Determinazione Dirigenziale R.U. 2637
del 12/06/2015 impugnata dalla Ricorrente;
la decisione di escludere dalla gara il concorrente in parola risultava di fatto sostanzialmente
vincolata, dal momento che poggiava sulla quasi unanime e copiosa giurisprudenza del TAR e del
Consiglio di Stato sul punto;
il Servizio 3 - “Gare e Contratti Conferenze di Servizi OO.PP. - S.U.A.” - U.C.
Amministrazione Centrale (oggi Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza
pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitano), infatti, nel caso di specie aveva contestato la falsa dichiarazione per
mancata menzione di un pregiudizio penale nell’istanza di partecipazione. Nel modello di istanza
predisposto dall’amministrazione ed utilizzato dal concorrente viene puntualmente richiesta, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione da parte del concorrente di ogni pregiudizio penale; il
concorrente medesimo deve quindi indicare tutte le condanne penali riportate ad eccezione di quelle
estinte, revocate depenalizzate, o per le quali abbia ottenuto la riabilitazione;
inoltre, talune delle sentenze di cui sopra erano state pronunciate dagli organi di giustizia
amministrativa proprio rigettando ricorsi proposti contro esclusioni decise da questa
amministrazione per motivi analoghi a quelli riguardanti il caso in questione (v. in particolare le
Sentenze TAR Lazio n. 9155 del 01/07/2015, TAR Lazio n. 7111 del 04/07/2014, del Consiglio di
Stato sez. V del 05/12/2014);
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l’esito del ricorso si pone pertanto in netto contrasto con l’unanime giurisprudenza
consolidatasi in materia cui il Servizio 3 del U.C. Amministrazione Centrale si era attenuto
scrupolosamente in numerose fattispecie analoghe senza che queste fossero contestate nel merito
anche in sede di Ricorsi all’Autorità Giudiziaria;
ciò nonostante, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. II, con Sentenza N°
798 del 22/01/2016 ha accolto il ricorso dell’Impresa Toce Domenico & C. S. a. s. “per l’effetto,
annulla la gravata determinazione di esclusione della ricorrente (Impresa Toce Domenico & C.S. a.
s.) alla gara e di decadenza dall’aggiudicazione definitiva. Spese compensate”;
risulta conseguentemente dovuto al ricorrente il rimborso del Contributo Unificato;
l’Avv. Claudio Mazzoni chiede, con comunicazione del 27.01.2016, la restituzione del
contributo unificato pari ad € 4.000,00 versato per l’instaurazione del giudizio R.G. n. 09807/2015
innanzi al TAR Lazio, in forza del disposto di cui al comma 6, bis 1, dell’art 13, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 che pone a carico del soccombente l’onere relativo al pagamento del suddetto
contributo anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese;
Dato atto che:
il Servizio 3 del U.C. Amministrazione Centrale (oggi Servizio 2 del U.C. Sviluppo
Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano), per le ragioni esposte, al fine di dare
esecuzione alla suddetta sentenza n. 798/2016 depositata in data 22.11.2016 del Tar Lazio - Sezione
II, ha avviato il procedimento per l’impegno della somma di € 4.000,00, per la restituzione del
contributo unificato a favore dell’impresa Toce Domenico & C. S. a. s., C.F. 03796790586, con
sede legale ad Ardea (RM), Via Giuseppe La Masa, 9;
il Servizio 3 del U.C. Amministrazione Centrale ha provveduto ad effettuare la richiesta di
Svincolo fondi al Dirigente del Servizio 2 – Controllo della Spesa dell’Ufficio Centrale “Ragioneria
Generale” per € 4.000,00, con nota prot. n. 78 del 25.02.2016 sul capitolo SENTEN (Debiti fuori
bilancio derivanti da sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr UC0502, Esercizio Finanziario
2016;
con disposizione dirigenziale del Servizio 2 – Controllo della Spesa dell’Ufficio Centrale
“Ragioneria Generale” n. 63 del 07.03.2016, è stata svincolata la somma di € 4.000,00 per poter
essere impegnata all’Intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UC0502, Cdc UE0201,
CCA HUC0502, Esercizio Finanziario 2016;
il Servizio 3 del U.C. Amministrazione Centrale ha provveduto ad impegnare la somma
complessiva di € 4.000,00 con Determinazione Dirigenziale R.U. 1903 del 10.05.2016, per la
restituzione del contributo unificato, sul capitolo SENTEN (Debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr UC0502, Cdc UE0201, art. 0000, Esercizio
Finanziario 2016;
Preso atto:
che il Dirigente del Servizio 2 ”Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture”, dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del
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territorio metropolitano”, Dott. Luigi Maria Leli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
che il Direttore dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano”, Dott. Paolo Berno, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi
generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi);
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 4.000,00,
rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell’art. 194, del d.lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tar
Lazio - Sezione II n. 798 depositata il 22.01.2016, che, accoglieva il ricorso proposto dell’Impresa
Toce Domenico & C. S. a. s., disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
di dare atto che l’importo di cui sopra riguarda la restituzione del contributo unificato pari ad €
4.000,00 versato per l’instaurazione del giudizio R.G. n. 9807/2016 innanzi al TAR Lazio, in forza
del disposto di cui al comma 6, bis 1, dell’art 13, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che pone a carico
del soccombente l’onere relativo al pagamento del suddetto contributo anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese;
di prendere atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 trova copertura finanziaria sull’Intervento
1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UC0502, Cdc UE0201, CCA HUC0502, Esercizio
Finanziario 2016;
di disporre l’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai
sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui all'art.
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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