DM 3 dicembre 1985

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DM 3 dicembre 1985
D.M. 3 dicembre 1985.
Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di odontoiatra.
ART. 1 La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è titolo accademico valido per l'ammissione
all'esame di Stato per l'esercizio della professione di odontoiatra.
ART. 2 Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ogni commissione
- nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta dal presidente e da
cinque membri ed è suddivisa in due sottocommissioni.
Il presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a
riposo di discipline chimiche odontostomatologiche.
I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da
persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo ed associati;
b) liberi docenti.
Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla
categoria di cui alla lettera a). Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale
odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera a).
ART. 3 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle
seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e
metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e
speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia);
b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria
conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).
La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia
speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.
La durata delle prove è di almeno 45 minuti.
Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:
1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'Università
sede di esame;
2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto
il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla
sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano
eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;
3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di
massima analogamente a quanto indicato nel punto 2.
ART. 4 Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra hanno
luogo ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelli per le altre professioni con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione il quale con la ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi
di università od istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle
organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate
dall'ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con
ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun
rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
Sulle due prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova
assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due prove.
Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun
candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna
prova.
ART. 5 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni del vigente regolamento per gli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9
settembre 1957 , e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.