regolamento comunale per la concessione del
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regolamento comunale per la concessione del
CITTÀ DI CARINI PROVINCIA DI PALERMO CORPO POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L’ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI 1 Art.1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione e dell’apposito contrassegno invalidi, nonché, la concessione di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale. Art.2 Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno Per il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle persone invalide occorre presentare la seguente documentazione: Ø PER IL RILASCIO 1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice, nella quale si dichiari, sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta; 2. certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico-Legale dell’Unità Sanitaria di appartenenza (Distretto Sanitario n.6 di Carini), dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l’autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; 3. certificato di residenza della persona per la quale è richiesto il contrassegno; 4. copia di un valido documento di riconoscimento; Ø PER IL RINNOVO 1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice; 2. certificato rilasciato dal medico curante convenzionato A.S.L., che confermi il persistere delle condizioni sanitarie della persona invalida; 3. autorizzazione e contrassegno precedentemente rilasciati; Ø PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO 1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice; 2. copia denuncia presentata presso un Organo di Polizia Giudiziaria; 3. contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento) L’autorizzazione ed il contrassegno hanno validità cinque anni. Il settore preposto del Corpo Polizia Municipale sede è tenuto, ogni due anni, alla verifica dell’esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall’Amministrazione comunale. Art. 3 Istituzione di parcheggi per disabili “non personalizzati” L’amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, l’istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per legge, ovvero, uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta. Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonchè, le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia. 2 Art.4 Istituzione di parcheggi per disabili “personalizzati” Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito descritti, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta “personalizzato” riservato al veicolo della persona invalida. La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti: 1. siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano almeno titolari di patente B; 2. dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà; 3. siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare. Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Carini, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. 2. 3. 4. copia patente di guida; copia della carta di circolazione del veicolo; copia dell’autorizzazione e del contrassegno invalidi; dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l’abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile, ovvero, ove lo stesso lavora, non dispone di un parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà o del nucleo familiare. L’istituzione di tali parcheggi non sarà consentita: 1. quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte; 2. fuori dai centri urbani; 3. lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone; 4. dinnanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente; 5. quando si è già titolari di uno spazio sosta “personalizzato”; 6. in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione. I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica stradale verticale che dovrà riportare, in modo visibile, il numero di contrassegno della persona disabile alla quale viene riconosciuto il diritto. Art. 4 - bis ( Spazi riservati antistante le abitazioni dei disabili) Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il Sindaco, con propria ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità. Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50. Sarà cura dell’avente diritto l’apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale “Sosta Vietata” completo di dizione “ lasciare libero il passaggio” ed indicante gli estremi dell’ordinanza (numero e data rilascio), nonché, l’eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale. 3 Art. 5 Utilizzo del contrassegno Il contrassegno è un documento strettamente personale. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall’Amministrazione in caso di rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche. Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà essere sempre accompagnato dall’autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare. Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell’abitacolo veicolo e sempre in originale. Il contrassegno consente ai disabili di: 1. transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi; 2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto; 3. circolare nelle zone a traffico limitato; 4. circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento; 5. sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio “personalizzate”; 6. sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato; 7. sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione; 8. utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino essere occupati); Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dagli articoli 157, 158 e dalle altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio: 1. 2. 3. 4. 5. sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt.); sosta su passaggio o attraversamento pedonale; sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione; sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva; sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista; 6. sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 7. sosta allo sbocco dei passi carrabili; 8. sosta sul marciapiede; 9. sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti; 10. sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. In questi casi, sarà consentito lo spostamento del veicolo in un’area limitrofa sicura o, in alternativa, presso un’autorimessa autorizzata. 4 Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare. Art. 6 Decadenza del contrassegno La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all’ufficio che ne ha curato il rilascio ed a comunicare l’eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l’ufficio anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica. Art. 7 Adempimenti a carico degli uffici preposti Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell’Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La Banca Dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità. Art. 8 Disposizioni finali - Norme di riferimento - Legge 5 febbraio 1992 n.104; - art. 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 188 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285; - art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; - artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503; - ordinanza 11 luglio 2000 n. 328 della Corte Costituzionale 5