regolamento comunale per la concessione del

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regolamento comunale per la concessione del
CITTÀ
DI
CARINI
PROVINCIA DI PALERMO
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER
L’ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI
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Art.1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione e dell’apposito contrassegno
invalidi, nonché, la concessione di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale.
Art.2
Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno
Per il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle
persone invalide occorre presentare la seguente documentazione:
Ø PER IL RILASCIO
1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice, nella quale si dichiari, sotto la propria
responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta;
2. certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico-Legale dell’Unità Sanitaria di
appartenenza (Distretto Sanitario n.6 di Carini), dalla quale risulta che nella visita medica è
stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l’autorizzazione, ha
effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
3. certificato di residenza della persona per la quale è richiesto il contrassegno;
4. copia di un valido documento di riconoscimento;
Ø PER IL RINNOVO
1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice;
2. certificato rilasciato dal medico curante convenzionato A.S.L., che confermi il persistere
delle condizioni sanitarie della persona invalida;
3. autorizzazione e contrassegno precedentemente rilasciati;
Ø PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO
1. domanda al Sindaco di Carini, in carta semplice;
2. copia denuncia presentata presso un Organo di Polizia Giudiziaria;
3. contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento)
L’autorizzazione ed il contrassegno hanno validità cinque anni.
Il settore preposto del Corpo Polizia Municipale sede è tenuto, ogni due anni, alla verifica
dell’esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall’Amministrazione comunale.
Art. 3
Istituzione di parcheggi per disabili “non personalizzati”
L’amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico,
l’istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto
previsto per legge, ovvero, uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta.
Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonchè, le modalità di
apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia.
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Art.4
Istituzione di parcheggi per disabili “personalizzati”
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di
seguito descritti, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato
spazio di sosta “personalizzato” riservato al veicolo della persona invalida.
La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i
seguenti requisiti:
1. siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano almeno titolari di patente B;
2. dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
3. siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare.
Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Carini, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
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copia patente di guida;
copia della carta di circolazione del veicolo;
copia dell’autorizzazione e del contrassegno invalidi;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l’abitazione presso cui è
domiciliato o residente il disabile, ovvero, ove lo stesso lavora, non dispone di un
parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà o del nucleo
familiare.
L’istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:
1. quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
2. fuori dai centri urbani;
3. lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo
spazio antistante le abitazioni di terze persone;
4. dinnanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
5. quando si è già titolari di uno spazio sosta “personalizzato”;
6. in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica stradale verticale che
dovrà riportare, in modo visibile, il numero di contrassegno della persona disabile alla quale viene
riconosciuto il diritto.
Art. 4 - bis
( Spazi riservati antistante le abitazioni dei disabili)
Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il Sindaco, con
propria ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le abitazioni delle persone
riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità.
Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione
delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una
larghezza non superiore a mt.1,50.
Sarà cura dell’avente diritto l’apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale “Sosta
Vietata” completo di dizione “ lasciare libero il passaggio” ed indicante gli estremi dell’ordinanza
(numero e data rilascio), nonché, l’eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale.
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Art. 5
Utilizzo del contrassegno
Il contrassegno è un documento strettamente personale.
Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall’Amministrazione in caso di
rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà essere sempre
accompagnato dall’autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso
essere ceduto a terzi, ne duplicato. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno
in assenza del titolare.
Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà
essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell’abitacolo veicolo e
sempre in originale.
Il contrassegno consente ai disabili di:
1. transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai
taxi;
2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
3. circolare nelle zone a traffico limitato;
4. circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o inquinamento;
5. sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree
parcheggio “personalizzate”;
6. sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
7. sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla
circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
8. utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi
riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino essere occupati);
Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dagli articoli 157, 158 e dalle
altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e
in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.
sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt.);
sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione;
sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone
la vista;
6. sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;
7. sosta allo sbocco dei passi carrabili;
8. sosta sul marciapiede;
9. sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
10. sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico
collettivo.
In questi casi, sarà consentito lo spostamento del veicolo in un’area limitrofa sicura o, in
alternativa, presso un’autorimessa autorizzata.
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Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il
ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.
Art. 6
Decadenza del contrassegno
La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che
ne hanno consentito il rilascio.
In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno
all’ufficio che ne ha curato il rilascio ed a comunicare l’eventuale utilizzo di un parcheggio per
disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l’ufficio anagrafe.
Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva
comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel nel caso che abbia fruito di un parcheggio
personalizzato su strada pubblica.
Art. 7
Adempimenti a carico degli uffici preposti
Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita
banca dati adeguata alle prescrizioni dell’Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali.
La Banca Dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a
disposizione delle competenti autorità.
Art. 8
Disposizioni finali - Norme di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992 n.104;
- art. 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
- art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
- art. 188 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285;
- art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
- artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503;
- ordinanza 11 luglio 2000 n. 328 della Corte Costituzionale
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