La soggettività del condominio e la legittimazione ad agire dei
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La soggettività del condominio e la legittimazione ad agire dei
LA SOGGETTIVITÀ DEL CONDOMINIO E LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI SINGOLI CONDÒMINI di FRANCO PETROLATI Nota a sentenza del 10 dicembre 2015 ISSN 2420-9651 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati CASS. CIV. - sez. II - 6 agosto 2015, n. 16562 – Nel Condominio, in quanto ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata. 2 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati CASS. CIV. - sez. II - 6 agosto 2015, n. 16562 La concorrente legittimazione ad agire del condominio e dei singoli condòmini deve essere ridefinita alla luce della autonoma soggettività riconosciuta all’ente di gestione dopo la riforma della disciplina condominiale (l. n. 220 del 2012) ed in coerenza con quanto già argomentato dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di irragionevole durata del processo (Cass. civ., sez. un., n. 19663 del 2014). IL CASO - La vicenda in fatto può essere riassunta nei termini seguenti. Una condòmina distacca nel 1991 la propria unità immobiliare dall’impianto centrale di riscaldamento del condominio; nel 1993 l’assemblea condominiale delibera la chiusura di tale impianto centrale a partire dalla stagione 1995/1996 e la medesima condòmina, quindi, chiede successivamente di essere esonerata dalla contribuzione relativa all’uso dell’impianto condominiale; con delibera del 1999, tuttavia, tale domanda viene respinta. Di qui il giudizio di impugnazione svolto avverso tale delibera, in quanto in contrasto con quanto deciso in precedenza nel 1993, con instaurazione del contraddittorio nei confronti del Condominio, che si costituisce in persona del rispettivo amministratore, eccependo, tra l’altro, il giudicato formatosi in forza della sentenza del giudice di pace di Brindisi con la quale è stata respinta l’opposizione proposta dalla stessa condòmina al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli oneri relativi all’uso dell’impianto centrale nella stagione 1996/1997. Il tribunale adito respinge la domanda con sentenza che è, tuttavia, integralmente riformata in appello, ove si accerta il diritto della originaria ricorrente a non corrispondere alcuna contribuzione, per il titolo in contestazione, a partire dalla stagione 1995/96, in virtù di quanto deciso nell’assemblea del 1993 con delibera mai impugnata né successivamente revocata. La pronuncia della corte di appello di Lecce è oggetto di ricorso per cassazione da parte non già del Condominio ma di due soli condòmini, in proprio, sicché la controricorrente eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame di legittimità. L’eccezione è respinta e, nel merito, la Corte Suprema modifica la decisione della corte salentina solo nel senso di escludere dall’accertamento negativo del debito contributivo gli oneri relativi alla stagione del riscaldamento 1996/97, essendo stata la debenza di tali contributi già irrevocabilmente accertata con la pregressa sentenza del giudice di pace di Brindisi. 3 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati LA LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE DEI SINGOLI CONDOMINI - Il profilo che merita in questa sede di essere evidenziato è quello relativo alla ritenuta persistenza della autonoma legittimazione ad agire dei due condòmini nonostante l’acquiescenza prestata alla sentenza di appello da parte del condominio, che pure è stato convenuto e si è costituito nei due gradi di merito come unico contraddittore, rappresentato integralmente dall’amministratore. Al riguardo la Corte di Cassazione richiama il proprio prevalente e risalente orientamento secondo il quale, non essendo il condominio dotato di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, il potere rappresentativo spettante all’amministratore non priva i singoli condòmini della autonoma legittimazione a proporre impugnazione nei giudizi pur svoltisi con la sola partecipazione del condominio (Cass. civ. 16 maggio 2011, n. 10717; Cass. civ. 21 gennaio 2010, n. 1011; Cass. civ. 4 maggio 2005, n. 9206, in Giust. civ., 2006, I, 113, con nota di IZZO, L’amministratore e la difesa del condominio; Cass. civ. 7 agosto 2002, n. 11882, in Giuir. it., 2003, 2271, in Arch. loc. cond., 2003, 53, con nota di DE TILLA, Sulle azioni dei singoli condomini a difesa dei diritti comuni e esclusivi). È da precisare, comunque, che in tali giudizi la notificazione della sentenza effettuata nei riguardi dell’amministratore del condominio è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nei riguardi dei singoli partecipanti (Cass. civ. 11 gennaio 2012, n. 177) e che, quindi, l’eventuale maturazione del giudicato nei confronti del condominio è pienamente preclusiva anche per ogni condòmino (Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12911). La Corte riconosce, peraltro, l’esistenza di altro opposto orientamento secondo il quale è da configurare una legittimazione ad agire in capo al solo amministratore del condominio, con esclusione dei partecipanti in proprio, nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari che – come quelle relative alla nomina dell’amministratore od all’esazione dei contributi dovuti per un servizio comune – perseguano finalità di gestione volte a soddisfare esigenze soltanto collettive, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più condòmini (Cass. civ. 21 settembre 2011, n. 19223; Cass. civ. 19 ottobre 2010, n. 21444; Cass. civ. 4 maggio 2005, n. 9213, in Giust. civ.,2005, I, 2014, in Arch. loc. cond., 2006,164; Cass. civ. 3 luglio 1998, n. 6480; Cass. civ. 29 agosto 1997, n. 8257, in Arch. loc. cond., 1997, 982). Tale indirizzo viene, tuttavia, non condiviso sulla base di due ordini di considerazioni. 4 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati Il criterio discriminante sul quale si fonda – vale a dire l’attinenza o meno dell’atto di gestione in via diretta o solo mediata alla sfera patrimoniale di ciascun condòmino – viene considerato, in primo luogo, privo di uno appagante fondamento normativo; in punto di fatto, poi, si osserva che il distacco di un condòmino dall’impianto centrale può implicare ipotetici pregiudizi agli altri partecipanti sia in ordine alla misura della contribuzione sia a seguito di un eventuale malfunzionamento residuo dell’impianto stesso, con conseguente incidenza dell’atto gestorio in contestazione, in via diretta, sul patrimonio di ciascun condòmino. OSSERVAZIONI CRITICHE - Le suesposte argomentazioni si prestano, invero, a talune considerazioni critiche sotto il profilo sia della pertinenza che della attualità, a seguito della recente riforma della disciplina del condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220), entrata in vigore il 18 giugno 2013. Legittimazione ed interesse ad agire. Si può osservare, riguardo ai rilevati “profili fattuali”a sostegno della persistente legittimazione all’impugnazione dei due condòmini, che gli ipotizzati pregiudizi ai restanti partecipanti al condominio attengono, in realtà, al riscontro dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. – piuttosto che alla legittimazione – venendo in prospettazione i meri sacrifici patrimoniali derivanti alla compagine condominiale dalla soccombenza in giudizio nei confronti della condòmina che si è distaccata dall’impianto centrale; elementi di fatto senz’altro rilevanti ai fini della giustificazione del bisogno di tutela giurisdizionale ascrivibile a ciascun partecipante (in tema sia consentito, a mero titolo esemplificativo, rinviare a G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, 1953/54, 167, C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, I, 1991, 51; in giurisprudenza, ex plurimis, Cass. civ. 4 maggio 2012, n. 6749, ove si ribadisce, ai fini del riscontro dell’interesse ad agire, l’imprescindibile configurabilità di un risultato utile e concreto, giuridicamente apprezzabile e non meramente possibile nel futuro, conseguibile solo per via giudiziale). L’ulteriore condizione dell’azione, costituita dalla legittimazione ad agire (o titolarità dell’azione: C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, cit., 53), non è, tuttavia, da verificare avendo riguardo ai rilevati pregiudizi in fatto da fronteggiare, dovendosi piuttosto affrontare la questione se la rappresentanza processuale spettante 5 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati indubbiamente all’amministratore, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., sia idonea a precludere una autonoma coltivazione del giudizio in sede di gravame da parte dei singoli condòmini: questione che l’indirizzo prevalente della Cassazione, cui anche la sentenza in esame ha inteso dare continuità, risolve, come si è visto, argomentando che il Condominio non è dotato di distinta personalità giuridica rispetto ai singoli partecipanti e che, quindi, la legittimazione processuale dell’ente di gestione non consuma quella di ciascun condòmino. Il condominio come autonomo soggetto di diritto. Sennonché proprio tale accertamento negativo della soggettività condominiale è revocabile in dubbio nel contesto della disciplina riformata dalla l. n. 220 del 2012, così come, del resto, già affermato al massimo livello della nomofilassi, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo: qualora, infatti, il giudizio presupposto sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, si è ritenuto che la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetti esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell'amministratore (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19663, in Giustiziacivile.com,13 gennaio 2015, con nota di F. PETROLATI, Il diritto all’equa riparazione spetta al condominio: nuovi indici di soggettività dell’ente di gestione dopo la riforma). Nel percorso motivazionale tale approdo nomofilattico richiama espressamente quell’orientamento – disatteso dalla sentenza in esame – che ha da tempo già enucleato un ambito di legittimazione esclusiva dell’ente di gestione relativamente alle controversie che attengano non già ai diritti dei singoli partecipanti bensì alle esigenze di mera gestione collettiva dei servizi comuni ed all’esazione dei relativi contributi; indici univoci di «una soggettività giuridica autonoma» – ovvero di «una sia pure attenuata personalità giuridica» – sono rinvenuti, inoltre, nelle novellate disposizioni di cui agli artt. 1129, comma 12, n. 4 (laddove si sanziona come grave irregolarità l’eventuale confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale …di altri condòmini), l’art. 1135, comma 1, n. 4 (ove si impone la costituzione di un separato fondo speciale in sede di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni) e l’art. 2659, comma 1, n. 1, il quale esige che il condominio sia distintamente individuato tra le parti da indicare nella nota di 6 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati trascrizione di un atto nei registri immobiliari. A tali indici se ne può aggiungere anche un altro, costituito dal novello art. 1130-bis c.c. , laddove si configura la sussistenza di un patrimonio proprio del condominio, ponendo, in particolare, a carico dell’amministratore l’obbligo di rendere annualmente conto della situazione patrimoniale del condominio, dei fondi disponibili e delle eventuali riserve, integrandosi, in caso di inadempienza, una grave irregolarità ex lege (art. 1129, comma 12, n. 1; per la rassegna di giurisprudenza e dottrina sulla nuova disciplina si rinvia a F. LAZZARO-M. DI MARZIO-F. PETROLATI, Codice del Condominio, Milano, 2014, 275 e 417). Si è, quindi, sostenuto, all’indomani della riforma della disciplina condominiale, che, nonostante il persistente assetto pluralista della situazione reale di base, i profili funzionali, attinenti alla gestione dei beni comuni, postulano un unitario centro di imputazione di posizioni soggettive, attive e passive, che risultano svolgersi autonomamente rispetto ai singoli condòmini in vista della realizzazione di un interesse obiettivo, inerente alla complessiva funzionalità dell’edificio (F. PETROLATI, Il condominio come soggetto funzionale, in Arch. loc. cond., 2014, 151; ID.,Note sulla soggettività del condominio, in Amministrare Immobili, n. 182/2014, 11). In particolare merita di essere evidenziato che l’evolversi della legislazione speciale verso standard abitativi ed ambientali più elevati e, nel contempo, sostenibili (si pensi, ad esempio, all’uso razionale dell’energia od agli impianti di telecomunicazioni) implichi una accentuazione dei profili conformativi della proprietà urbana assegnando, di conseguenza, un ruolo sempre maggiore ai profili organizzativi e funzionali del complesso immobiliare in cui ogni unità abitativa è inserita. Il riconoscimento, quindi, di una legittimazione ad agire propria del condominio, in sostituzione dei singoli partecipanti, appare in tal senso del tutto coerente con lo spessore assunto dalla cornice di ordine pubblico gravante sulla tradizionale proprietà urbana ed implicante una accentuazione dei profili gestionali integrali dell’edificio, unitariamente inteso, rispetto a quelli inerenti alle tradizionali proprietà solitarie. Legittimazione e potere di agire: la densità della soggettività. È da chiare, infine, che la questione relativa alla concorrente legittimazione ad agire, del condominio e dei singoli condòmini, va tenuta ovviamente distinta da quella concernente i limiti della rappresentanza processuale spettante all’amministratore ai sensi dell’art.1131 c.c., così 7 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Nota di Franco Petrolati come delineati nella nomofilassi a seguito di Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 (in Foro it.,2010, I, 3353, con nota di CELESTE, Le sezioni unite ridimensionano la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio bilanciandola con il potere decisionale dell'assemblea e PIOMBO, L'incerta sorte dei poteri rappresentativi processuali dell'amministratore di condominio, dopo l'intervento delle sezioni uniti della Cassazione; in Corr. giur., 2011, 193, con nota di VIDIRI, I poteri e la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio: risoluzione di un contrasto e certezza del diritto), nel senso, cioè, di richiedere una decisione abilitante da parte dell’assemblea condominiale, prima o dopo la costituzione in giudizio, in tutte le controversie che esulino dall’ambito delle attribuzioni proprie dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c. (per una opportuna ricognizione delle quali si può richiamare, in motivazione, Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1451). L’individuazione dell’organo depositario del potere deliberativo in ordine alla costituzione in giudizio, infatti, attenendo al potere di agire del rappresentante, piuttosto che alla legittimazione del condominio, non ha immediate implicazioni sull’ambito della soggettività dell’ente di gestione in quanto resta una questione interna all’organizzazione condominiale. È indubbio, tuttavia, che il criterio di ripartizione delle attribuzioni, tra amministratore ed assemblea, incide sulla consistenza o densità della soggettività da riconoscere al condominio, nel senso, cioè, che essa è maggiore quanto più si concentri nell’amministratore un autonomo potere decisionale e minore ove, invece, si ampli l’ambito di applicazione del preventivo potere abilitante dell’assemblea (salva ratifica a posteriori), alla quale hanno diritto a partecipare tutti i condòmini uti singuli. 8 giustiziacivile.com - n. 12/2015 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)