Ricopro da più di due anni l`incarico di direttore

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Ricopro da più di due anni l`incarico di direttore
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
INCARICO DI FACENTE FUNZIONE
QUESITO
(posto in data 21 ottobre 2014)
Ricopro da più di due anni l'incarico di direttore facente funzioni e tutto
fa pensare, visto che ancora non è stato bandito il concorso,che dovrò
ricoprire l'incarico ancora per molti altri mesi.
Dopo il primo anno che mi viene retribuito secondo quanto previsto dal
CCNL, per il periodo successivo è ipotizzabile avanzare richiesta
di indennità di direttore come se lo fossi di fatto?
RISPOSTA
(inviata in data 2 novembre 2014)
La situazione descritta nel quesito presenta purtroppo una frequenza
notevole nella realtà delle aziende sanitarie italiane, nelle quali si
continuano a prorogare gli incarichi di sostituzione ben oltre i termini
previsti dalla normativa contrattuale, secondo la quale la sostituzione
deve essere disposta per il periodo strettamente necessario a espletare
le procedure concorsuali, ed in nessun caso dovrebbe avere una
durata superiore ad un anno.
È una situazione manifestamente iniqua, perché si attribuiscono ad
un dirigente funzioni e responsabilità di fatto di direzione di struttura
a fronte di un compenso, attualmente fissato in 535, 05 euro mensili
(lordi), consentendo un risparmio all’azienda di decine di migliaia
di euro l’anno. Il protrarsi della situazione oltre un certo limite
configura il reato di indebito arricchimento, e con l’assistenza di un
buon legale è possibile (non certo, ma possibile) anche ottenere
dall’azienda un congruo risarcimento del danno subito. Adire le vie
legali peraltro ha implicazioni evidentemente negative sul rapporto
che lega un dirigente all’azienda per la quale lavora, e compromette
l’esito del possibile futuro avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione.
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A favore dell’azienda in un eventuale contenzioso giudiziario depone
certamente il fatto che l’espletamento delle procedure concorsuali è
reso particolarmente difficile e complesso dall’attuale congiuntura
economica, che tra le tante conseguenze negative ha di fatto bloccato
il turnover del personale, nonché quella clausola di salvaguardia che
fu introdotta (non a caso) nel comma 1 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Il citato comma 1, che definisce i criteri generali che devono essere
adottati nel conferimento degli incarichi dirigenziali, precisa infatti
che Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi
non si applica l'articolo 2103 del codice civile, che al riguardo prevede
che Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conser-vazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(il testo dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base
delle integrazioni e modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1,
lettere A) e B) del CCNL 2002_2005)
CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
1. sostituzione del direttore di dipartimento
In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del
direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda
ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali
che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano
secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
2. sostituzione del direttore di struttura complessa
Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è
affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente
della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun
anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine –
si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura
semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001,
con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti
interessati .
3. sostituzione di un responsabile di struttura semplice
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture
semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse
ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato
dall’incarico di struttura semplice.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
4. sostituzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita
per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. sostituzione per il conferimento di altro incarico
Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti,
sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per
il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore
sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi
regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato
elettorale o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e
provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. disciplina del rapporto di lavoro del dirigente in sostituzione
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’articolo 16 del
CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella
prevista dall’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992
e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed
altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente
allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso
di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio,
il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è
soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio
tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del
nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali
e il raggiungimento degli obiettivi di budget.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
Articolo 18
SOSTITUZIONI
7. remunerazione dell’incarico di sostituzione
Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano
come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo
e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato
della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto
alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione
prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale
periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05
e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52.
Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del
fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione
di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente
clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche
se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi,
essere corrisposta anche per periodi frazionati .
8. possibilità di conferire l’incarico ad altro dirigente aziendale
Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui
ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze
di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti
al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e
al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione
di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia
dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
Articolo 2103
1. divieto di demansionamento
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione.
2. trattamento giuridico ed economico per mansioni superiori
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi.
3. trasferimento ad altra unità produttiva
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
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