Con atto di citazione notificato il

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Con atto di citazione notificato il
N. R.G. 2013/15684
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15684/2013 promossa da:
Associazione Codici Onlus- Centro per i diritti del cittadino (C.F. 9623770589) in proprio e, in
forza di espresso mandato, per conto di Thomas Emmanuele Della vedova, Lorenzo Serafin,
Andrea Francese, Sara Covardi, Edisio Gerardini, Monica Romano, Ilaria Luisa Silvuni, Dieni
Antonella, Busnelli Enrica, Ronconi Simone, Valentina Trezzi, Alessio Pietro Facchin,
Caccaiamalli Chiara, Pelucelli Lorenzo + altre 267 come da elenco depositato, con il patrocinio
dell’avv. Ivano Giacomelli e Antonio Spadafora e avv. Carmine Laurenzano
ATTORI
contro
TRENORD SRL (C.F. 06705490966), con il patrocinio degli avv.ti ENZO e MARCELLO
CARDI , elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 20121 MILANO presso il difensore avv.ti.
CARDI
CONVENUTA
composto nella persona di
dott.ssa Giovanna Gentile
Presidente
dott.ssa Maura Barberis
Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
Giudice rel
Riunito in Camera di Consiglio all’esito dell’udienza del 5 novembre 2013 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto ritualmente notificato Associazione Codici Onlus- centro per i diritti del cittadino, in
proprio e quale mandatario dei soggetti indicate in epigrafe ha convenuto Trenord srl proponendo
domanda ai sensi dell’art. 140 bis D Lgs 206/2005.
L’attrice ha esposto che con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale ferroviario ed il
coincidente avvio del nuovo sistema software denominato “Goal rail” si sono registrate gravissime
disfunzioni organizzative, tradottesi in ritardi, linee soppresse, convogli senza macchinisti; che il
culmine del disservizio si è verificato nei giorni compresi tra il 9 ed il 14.12.2012 coinvolgendo le
principali tratte, in particolare le linee ferroviarie da Milano a Como, Varese, Mantova, Monza e la
tratta Lodi –Saronno: che per stessa dichiarazione dell’amministratore delegato della convenuta la
causa è stata individuata nel malfunzionamento del nuovo sistema informatizzato di
programmazione e gestione dei turni del personale; che i disagi si sono protratti sino al 17.12.2012
ma che gravi disservizi sono durati sino all’8.1.2013; che gli indennizzi offerti dalla convenuta, solo
ai titolari di abbonamento, erano inadeguati; che dall’inadempimento di Trenord al contratto di
trasporto discende il diritto dell’attrice ad agire ai sensi dell’art. 140 bis codice del consumo comma
II lett. a) volto a tutelare “ i diritti contrattuali di un pluralità di consumatori e utenti che versano
nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti
stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.; che lo stesso codice del consumo eleva al rango di
diritto fondamentale quello “all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza”; che l’inadempimento contrattuale della convenuta aveva provocato sia danni
patrimoniali che non patrimoniali: chiedeva che, dichiarata l’ammissibilità dell’azione di classe,
accertato l’inadempimento o l’inesatto adempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con
il contratto di trasporto, la convenuta venisse condannata a risarcire i danni subiti dagli attori
quantificati in € 100,00, pari al costo dell’abbonamento mensile preso come parametro di
riferimento del costo del servizio, oltre € 400,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Si è costituita Trenord srl che ha dedotto l’inammissibilità dell’azione ex art. 140 bis D Lgs
206/2005 con riferimento:
• alla carenza di legittimazione attiva di Associazione Codici Onlus- centro per i diritti del
cittadino, che dichiara di agire anche in proprio, essendo titolare dell’azione di classe solo il
consumatore e non l’associazione dei consumatori;
• alla carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Thomas Emmanuele Della
Vedova ed altri atteso che nell’atto di citazione è stata omessa ogni indicazione sulla
legittimazione attiva e sull’interesse ad agire degli utenti, la maggior parte dei quali neppure
nominativamente indicati; in particolare risulta assente l’indicazione del diritto individuale
omogeneo del consumatore e l’illustrazione degli attori quali componenti della classe,
l’indicazione dei diritti contrattuali lesi e dei danni effettivamente subiti;
• alla carenza di legittimazione passiva di Trenord srl per essere legittimata Regione
Lombardia sul presupposto che l’obbligo di Trenord srl di esercitare il servizio di trasporto
nel rispetto di determinati standard è fissato nel contratto di servizio stipulato con la Regione
Lombardia alla quale andrebbe rivolta ogni domanda di adempimento e di risarcimento per
inadempimento;
• al difetto di giurisdizione del GO rientrando la controversia nella giurisdizione del GA ai
sensi dell’art. 133 lett c) del codice del processo amministrativo;
• al difetto dell’individuazione di “situazioni omogenee”
• alla infondatezza nel merito della domanda.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla
convenuta con riferimento all’art. 133 lett c) D Lgs 104/2010, Codice del Processo amministrativo
è infondata e deve essere rigettata.
L’azione non ha ad oggetto atti amministrativi o l’esercizio di una funzione pubblicistica ai sensi
dell’art. 133 lett c) D Lgs 104/2010, ma solo l’inadempimento al contratto di trasporto ferroviario.
L’azione proposta dall’associazione per conto dei mandanti diretta all’accertamento dei diritti
risarcitori conseguenti all’inadempimento da parte di Trenord al contratto di trasporto intercoso con
gli attori é azione di condanna risarcitoria ex art. 140 bis D Lgs 206/2005 ed appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la norma al comma 4 nel disporre che “la domanda
è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede
l’impresa…” pone non solo una regola di competenza ma anche di giurisdizione del GO ( ord. Trib
Milano 15.10.2013 n. 5613)
Fondata deve ritenersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione che nell’atto
di citazione dichiara di agire anche in proprio, anche se non ha proposto conclusioni, atteso che ai
sensi dell’art. 140 bis cod. cons I comma legittimato ad esercitare l’azione collettiva è solo il
consumatore di una classe in proprio o tramite associazione cui dà mandato.
Con riferimento all’ammissibilità dell’azione di classe prevista dall’art.140 bis D Lgs 206/2005
promossa dall’associazione per conto dei soggetti che le hanno rilasciato mandato, deve
preliminarmente rilevarsi che essa si configura come strumento di tutela non di interessi collettivi
diffusi, ma di diritti individuali dei consumatori che presentano la caratteristica di essere omogenei
ad un gruppo composto da una pluralità di soggetti in quanto generati da un fatto illecito civile di
massa; l’oggetto dell’azione è costituito da diritti individuali dei consumatori che si presentano
come omogenei in quanto lesi dal medesimo inadempimento contrattuale o dal medesimo fatto
illecito di massa (art. 140 bis co 1 “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di
cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del
presente articolo”).
La legittimazione ad agire è individuale, con la particolarità che chi agisce si propone anche di
tutelare diritti altrui omogenei perché generati da un medesimo fatto illecito o da fatti ripetuti in
serie.
L’azione spetta solo al consumatore o utente, come definito dall’art.3 d lgs 206/2005, con la
caratteristica ulteriore che sia componente di una classe di consumatori/utenti.
La valutazione circa la sussistenza nella situazione giuridica prospettata in citazione di una
omogeneità di diritti individuali costituisce uno dei presupposti di ammissibilità dell’azione ( ord.
Trib Milano 5613/2013)
Nel caso di specie deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito in giudizio elementi sufficienti per
l’identificazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, nè hanno precisato in che cosa sia
consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.
Essi allegano quale illecito imputabile a Trenord s.r.l. il fatto di avere cambiato il sistema
informatico di gestione dei turni del personale, fatto che generava ritardi, linee soppresse e
disservizi particolarmente nei giorni dal 9 al 14.12.2012.
Essi tuttavia non allegano con riferimento a ciascuno dei promotori dell’azione di classe, gli
elementi di fatto idonei a identificare il diritto leso dall’inadempimento di Trenord ovvero la tratta
ferroviaria che hanno percorso, o avrebbero dovuto percorrere, il giorno/i e l' orario in cui hanno
preso o avrebbero dovuto prendere il treno, se hanno subito un ritardo e se sì di quanto tempo, la
natura e l’entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tali elementi, di cui non vi è
alcuna specificazione nell'atto di citazione, non possono essere neppure desunti dalla mera
produzione degli abbonamenti ferroviari.
Solo tali elementi avrebbero consentito di individuare il fatto costitutivo del diritto azionato ed il
danno ad esso conseguente con riferimento a ciascuno degli attori, anche al fine di consentire la
valutazione in ordine all’omogeneità dei diritti azionati.
Nell’azione di classe, infatti, la puntuale allegazione in citazione del diritto individuale azionato,
oltre che requisito fondamentale per l’individuazione della domanda, è altresì necessaria al fine di
definire i caratteri dei diritti omogenei oggetto di giudizio e specificare i criteri in base ai quali i
soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione
(comma 9).
L’assenza di tali specificazioni non consente di esprimere un giudizio favorevole in ordine
all’ammissibilità dell’azione dovendo la stessa ritenersi manifestamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 140
bis comma 8 D Lgs 206/2005 dispone che attore e Trenord srl diano pubblicità della presente
ordinanza mediante pubblicazione, ciascuna nel proprio sito web, del dispositivo del provvedimento
per il termine di 15 giorni a decorrere da 7 giorni dal deposito dell’ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale , visto l’art. 140 bis comma 8
dichiara inammissibile l’azione proposta ex art. 140 bis D Lgs 206/2005 da Associazione Codici
Onlus centro per i diritti del cittadino;
condanna l’attrice a rifondere a Trenord srl le spese di lite liquidate in € 3.200,00 oltre iva e cpa.
Dispone che l’attrice e Trenord srl diano pubblicità della presente ordinanza mediante
pubblicazione, ciascuna nel proprio sito web, del dispositivo per il termine di 15 giorni a decorrere
da 7 giorni dal deposito dell’ ordinanza stessa.
Si comunichi.
Milano,
Il Presidente
dott. ssa Giovanna Gentile
Il Giudice relatore
dott.ssa Rossella Filippi