Con atto di citazione notificato il
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Con atto di citazione notificato il
N. R.G. 2013/15684 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15684/2013 promossa da: Associazione Codici Onlus- Centro per i diritti del cittadino (C.F. 9623770589) in proprio e, in forza di espresso mandato, per conto di Thomas Emmanuele Della vedova, Lorenzo Serafin, Andrea Francese, Sara Covardi, Edisio Gerardini, Monica Romano, Ilaria Luisa Silvuni, Dieni Antonella, Busnelli Enrica, Ronconi Simone, Valentina Trezzi, Alessio Pietro Facchin, Caccaiamalli Chiara, Pelucelli Lorenzo + altre 267 come da elenco depositato, con il patrocinio dell’avv. Ivano Giacomelli e Antonio Spadafora e avv. Carmine Laurenzano ATTORI contro TRENORD SRL (C.F. 06705490966), con il patrocinio degli avv.ti ENZO e MARCELLO CARDI , elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 20121 MILANO presso il difensore avv.ti. CARDI CONVENUTA composto nella persona di dott.ssa Giovanna Gentile Presidente dott.ssa Maura Barberis Giudice dott.ssa Rossella Filippi Giudice rel Riunito in Camera di Consiglio all’esito dell’udienza del 5 novembre 2013 ha emesso la seguente ORDINANZA Con atto ritualmente notificato Associazione Codici Onlus- centro per i diritti del cittadino, in proprio e quale mandatario dei soggetti indicate in epigrafe ha convenuto Trenord srl proponendo domanda ai sensi dell’art. 140 bis D Lgs 206/2005. L’attrice ha esposto che con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale ferroviario ed il coincidente avvio del nuovo sistema software denominato “Goal rail” si sono registrate gravissime disfunzioni organizzative, tradottesi in ritardi, linee soppresse, convogli senza macchinisti; che il culmine del disservizio si è verificato nei giorni compresi tra il 9 ed il 14.12.2012 coinvolgendo le principali tratte, in particolare le linee ferroviarie da Milano a Como, Varese, Mantova, Monza e la tratta Lodi –Saronno: che per stessa dichiarazione dell’amministratore delegato della convenuta la causa è stata individuata nel malfunzionamento del nuovo sistema informatizzato di programmazione e gestione dei turni del personale; che i disagi si sono protratti sino al 17.12.2012 ma che gravi disservizi sono durati sino all’8.1.2013; che gli indennizzi offerti dalla convenuta, solo ai titolari di abbonamento, erano inadeguati; che dall’inadempimento di Trenord al contratto di trasporto discende il diritto dell’attrice ad agire ai sensi dell’art. 140 bis codice del consumo comma II lett. a) volto a tutelare “ i diritti contrattuali di un pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.; che lo stesso codice del consumo eleva al rango di diritto fondamentale quello “all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”; che l’inadempimento contrattuale della convenuta aveva provocato sia danni patrimoniali che non patrimoniali: chiedeva che, dichiarata l’ammissibilità dell’azione di classe, accertato l’inadempimento o l’inesatto adempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto, la convenuta venisse condannata a risarcire i danni subiti dagli attori quantificati in € 100,00, pari al costo dell’abbonamento mensile preso come parametro di riferimento del costo del servizio, oltre € 400,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale. Si è costituita Trenord srl che ha dedotto l’inammissibilità dell’azione ex art. 140 bis D Lgs 206/2005 con riferimento: • alla carenza di legittimazione attiva di Associazione Codici Onlus- centro per i diritti del cittadino, che dichiara di agire anche in proprio, essendo titolare dell’azione di classe solo il consumatore e non l’associazione dei consumatori; • alla carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Thomas Emmanuele Della Vedova ed altri atteso che nell’atto di citazione è stata omessa ogni indicazione sulla legittimazione attiva e sull’interesse ad agire degli utenti, la maggior parte dei quali neppure nominativamente indicati; in particolare risulta assente l’indicazione del diritto individuale omogeneo del consumatore e l’illustrazione degli attori quali componenti della classe, l’indicazione dei diritti contrattuali lesi e dei danni effettivamente subiti; • alla carenza di legittimazione passiva di Trenord srl per essere legittimata Regione Lombardia sul presupposto che l’obbligo di Trenord srl di esercitare il servizio di trasporto nel rispetto di determinati standard è fissato nel contratto di servizio stipulato con la Regione Lombardia alla quale andrebbe rivolta ogni domanda di adempimento e di risarcimento per inadempimento; • al difetto di giurisdizione del GO rientrando la controversia nella giurisdizione del GA ai sensi dell’art. 133 lett c) del codice del processo amministrativo; • al difetto dell’individuazione di “situazioni omogenee” • alla infondatezza nel merito della domanda. Preliminarmente deve rilevarsi che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta con riferimento all’art. 133 lett c) D Lgs 104/2010, Codice del Processo amministrativo è infondata e deve essere rigettata. L’azione non ha ad oggetto atti amministrativi o l’esercizio di una funzione pubblicistica ai sensi dell’art. 133 lett c) D Lgs 104/2010, ma solo l’inadempimento al contratto di trasporto ferroviario. L’azione proposta dall’associazione per conto dei mandanti diretta all’accertamento dei diritti risarcitori conseguenti all’inadempimento da parte di Trenord al contratto di trasporto intercoso con gli attori é azione di condanna risarcitoria ex art. 140 bis D Lgs 206/2005 ed appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la norma al comma 4 nel disporre che “la domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa…” pone non solo una regola di competenza ma anche di giurisdizione del GO ( ord. Trib Milano 15.10.2013 n. 5613) Fondata deve ritenersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione che nell’atto di citazione dichiara di agire anche in proprio, anche se non ha proposto conclusioni, atteso che ai sensi dell’art. 140 bis cod. cons I comma legittimato ad esercitare l’azione collettiva è solo il consumatore di una classe in proprio o tramite associazione cui dà mandato. Con riferimento all’ammissibilità dell’azione di classe prevista dall’art.140 bis D Lgs 206/2005 promossa dall’associazione per conto dei soggetti che le hanno rilasciato mandato, deve preliminarmente rilevarsi che essa si configura come strumento di tutela non di interessi collettivi diffusi, ma di diritti individuali dei consumatori che presentano la caratteristica di essere omogenei ad un gruppo composto da una pluralità di soggetti in quanto generati da un fatto illecito civile di massa; l’oggetto dell’azione è costituito da diritti individuali dei consumatori che si presentano come omogenei in quanto lesi dal medesimo inadempimento contrattuale o dal medesimo fatto illecito di massa (art. 140 bis co 1 “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo”). La legittimazione ad agire è individuale, con la particolarità che chi agisce si propone anche di tutelare diritti altrui omogenei perché generati da un medesimo fatto illecito o da fatti ripetuti in serie. L’azione spetta solo al consumatore o utente, come definito dall’art.3 d lgs 206/2005, con la caratteristica ulteriore che sia componente di una classe di consumatori/utenti. La valutazione circa la sussistenza nella situazione giuridica prospettata in citazione di una omogeneità di diritti individuali costituisce uno dei presupposti di ammissibilità dell’azione ( ord. Trib Milano 5613/2013) Nel caso di specie deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito in giudizio elementi sufficienti per l’identificazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, nè hanno precisato in che cosa sia consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito. Essi allegano quale illecito imputabile a Trenord s.r.l. il fatto di avere cambiato il sistema informatico di gestione dei turni del personale, fatto che generava ritardi, linee soppresse e disservizi particolarmente nei giorni dal 9 al 14.12.2012. Essi tuttavia non allegano con riferimento a ciascuno dei promotori dell’azione di classe, gli elementi di fatto idonei a identificare il diritto leso dall’inadempimento di Trenord ovvero la tratta ferroviaria che hanno percorso, o avrebbero dovuto percorrere, il giorno/i e l' orario in cui hanno preso o avrebbero dovuto prendere il treno, se hanno subito un ritardo e se sì di quanto tempo, la natura e l’entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tali elementi, di cui non vi è alcuna specificazione nell'atto di citazione, non possono essere neppure desunti dalla mera produzione degli abbonamenti ferroviari. Solo tali elementi avrebbero consentito di individuare il fatto costitutivo del diritto azionato ed il danno ad esso conseguente con riferimento a ciascuno degli attori, anche al fine di consentire la valutazione in ordine all’omogeneità dei diritti azionati. Nell’azione di classe, infatti, la puntuale allegazione in citazione del diritto individuale azionato, oltre che requisito fondamentale per l’individuazione della domanda, è altresì necessaria al fine di definire i caratteri dei diritti omogenei oggetto di giudizio e specificare i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione (comma 9). L’assenza di tali specificazioni non consente di esprimere un giudizio favorevole in ordine all’ammissibilità dell’azione dovendo la stessa ritenersi manifestamente infondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 140 bis comma 8 D Lgs 206/2005 dispone che attore e Trenord srl diano pubblicità della presente ordinanza mediante pubblicazione, ciascuna nel proprio sito web, del dispositivo del provvedimento per il termine di 15 giorni a decorrere da 7 giorni dal deposito dell’ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in composizione collegiale , visto l’art. 140 bis comma 8 dichiara inammissibile l’azione proposta ex art. 140 bis D Lgs 206/2005 da Associazione Codici Onlus centro per i diritti del cittadino; condanna l’attrice a rifondere a Trenord srl le spese di lite liquidate in € 3.200,00 oltre iva e cpa. Dispone che l’attrice e Trenord srl diano pubblicità della presente ordinanza mediante pubblicazione, ciascuna nel proprio sito web, del dispositivo per il termine di 15 giorni a decorrere da 7 giorni dal deposito dell’ ordinanza stessa. Si comunichi. Milano, Il Presidente dott. ssa Giovanna Gentile Il Giudice relatore dott.ssa Rossella Filippi