5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici
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5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici
5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici PERIODO STRUMENTO URBANISTICO Prima del 21.04.1906 Prima della Legge Urbanistica nazionale n. 1150/42, l’edificazione era disciplinata dai regolamenti edilizi comunali, se esistenti. Dal 21.04.1906 al 17.08.1942 Il primo Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con Delibera C.C. del 21.4.1906 (l’unico ad essere approvato dalle autorità competenti e resterà in vigore sino a quando non sarà adottato quello del 1960) Dal 17.04.1942 al 01.09.1968 Legge Urbanistica nazionale n. 1150 del 17.8.42 che per prima, in via generale, ha subordinato l’edificazione al preventivo conseguimento di una apposita licenza edilizia, all’interno dei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione. (Nel regime di questa Legge, salva diversa disposizione del regolamento edilizio comunale, ed in mancanza di un piano regolatore generale, le opere realizzate al di fuori del centro abitato non erano soggette ad alcuna autorizzazione) Licenze edilizie nei centri abitati Piani di lottizzazione ante ‘67 Il primo comma dell’art. 28 della L. 1150 del 17.08.1942 dispone che “Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è vietato di procedere a lottizzare dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune.” Con deliberazione della Giunta Municipale n. 561 del 7.10.1964 venne elaborato uno schema di convenzione, valido per la esecuzione di tutti i piani di lottizzazione di iniziativa privata, allo scopo di garantirne la perfetta esecuzione, specie per quanto riguarda la creazione di nuove strade, la cui superficie doveva essere ceduta gratuitamente al Comune mediante regolare atto di trasferimento dei proprietari interessati. In epoca antecedente al primo settembre 1968, il Comune di Bagheria non possedeva uno strumento di pianificazione urbanistica, e l’attività edilizia sul territorio era disciplinata dalla L. 1150/42 e dal Regolamento Edilizio, approvato con D.C. n. 81 del 19.09.1960, ai sensi della L. n. 1150/42 con l’indicazione delle direttrici di espansione (anche se non approvato dall’organo regionale preposto). Dal 06.08.1967 al 01.09.1968 Legge n. 765 del 6.08.67 (Legge Ponte o Legge Mancini, entrata in vigore il 01.09.1968 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.42 n° 1150). (La legge riveste particolare importanza perché limita la possibilità di edificare nei comuni sprovvisti di Prg e cerca quindi di incentivare la formazione dei piani. Per costruire di più è quindi necessario fornirsi di Prg o del programma di fabbricazione. Ma durante il dibattito parlamentare, passa un emendamento che rinvia di un anno l’attuazione di quelle limitazioni: è il cosiddetto “anno di moratoria” della legge ponte. Tutta l’Italia ne approfitterà e l’attività delle Commissioni Edilizie e degli Uffici Tecnici in questo periodo sarà frenetica. A Bagheria, per esempio, negli ultimi tre giorni precedenti all’entrata in vigore, prevista per il primo settembre 1968, saranno approvati dalla Commissione Edilizia Comunale ben 235 progetti). Legge n. 765 del 6.08.67 (Legge Ponte o Legge Mancini, entrata in vigore il 01.09.1968 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.42 n° 1150). Licenze edilizie all’esterno dei (Viene prevista la licenza edilizia anche per le zone poste all’esterno del centri abitati perimetro del centro abitato. L’art. 17 stabilisce che nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale, il volume complessivo di ciascun fabbricato non può superare la misura di mc 1,5 per ogni mq di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti con deliberazione del Consiglio Comunale, e di 1/10 di mc per ogni mq di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio. Stabilisce altresì che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dopo un anno dall’entrata in vigore della presente L., e cioè a partire dal 01.09.1968) Dal 01.09.1968 al 17.03.1972 Dal 17.03.1972 al 24.04.1973 Limitazioni della L. 765/67 Dal 24.04.1973 al 19.06.1976 PRG adottato Il primo PRG è stato adottato dal Consiglio Comunale con D.C. n. 28 del 17.03.1972 Il perimetro del centro abitato, ex art. 17 della Legge 8 agosto 1967 n. 765, è stato approvato prima con D.C. n° 15 del 5.5.70 e definitivamente con successiva D.C. n. 29 del 17.03.1972. (Tale perimetrazione è stata sempre utilizzata ai fini della verifica della liceità degli immobili, realizzati in epoca antecedente al 1967 al di furori del centro abitato) Con nota n. 4428 del 27.04.1973 il P.R.G. è trasmesso all’Assessorato Regionale Sviluppo Economico - Provveditorato alle OO.PP. di Palermo (odierno Territorio ed Ambiente), per il parere di competenza. (Da tale data di trasmissione all’Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, saranno applicate le previsioni del piano adottato) Dal 19.06.1976 al 23.11.1998 PRG approvato Legge Regionale 71/78 Il primo PRG, adottato dal Consiglio Comunale nel 1972 e trasmesso nel 1973, è stato approvato con D.A. n° 176 del 19.06.1976, con diverse parti stralciate, alcune delle quali saranno rielaborata ed approvate con D.A. n° 1262 del 12.08.1991 (asse viario Dante – Mattarella) e D.P.R.S. n° 608 del 17.11.1998 (stralcio di Aspra, adottato con deliberazione del Commissario ad acta n. 279 del 3.5.89). Come spesso accade, l’entrata in vigore di nuove norme determina occasioni propizie per incentivare il rilascio di atti autorizzativi, cosiddetti “dell’ultimo minuto”. Il riferimento è rivolto alla legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, con la quale il legislatore siciliano ha messo mano per la prima volta ad un provvedimento legislativo organico in campo urbanistico, apportando, però, soltanto integrazioni e modifiche ai testi fino allora vigenti, senza esercitare in pieno la potestà legislativa esclusiva che lo statuto regionale gli assegna. In particolare, questa legge limita (art. 4, ultimo comma), la possibilità di edificare (appena 0,03 mc/mq) nelle zone sottoposte a rielaborazione totale, come erano quelle stralciate per nuovo studio del nostro strumento urbanistico, poste a valle della SS. 113. Tale situazione, determinerà, infatti, il rilascio in un solo giorno – 30.12.1978 - di ben sessantasette (dalla n. 120 alla n. 186) concessioni edilizie per la realizzazione di edifici all’interno delle suddette zone stralciate. Centro storico L’individuazione della Zona A di centro storico, nel rispetto dell’art. 1 della L.R. 70/76 e dell’art. 55 della L.R. n. 71/78, è stata effettuata sulla base della scheda I.P.C.E. (Inventario di protezione del patrimonio culturale europeo) del Consiglio d'Europa di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, n. I-19-82-006 0.3, redatta dal prof. G. Gangemi in data 11 agosto 1978, contenuta nello schema di massima del PTP (Piano Territoriale Provinciale) di Palermo, Dossier dei Comuni, Ott.2009. Piani particolareggiati Con D.C. n. 468 del 18.4.84 il Consiglio Comunale adotta il progetto dei piani particolareggiati relativi alle zone di edilizia economico popolare, di commercializzazione prodotti, del centro direzionale e delle attrezzature sportive, con la condizione di scambiare l’ubicazione tra i campi da tennis e lo stadio per quanto riguarda la zona delle attrezzature sportive. Con D.C. n. 736 del 20.12.86, il Consiglio Comunale esamina le osservazioni e approva il progetto dei piani particolareggiati, ma vengono previsti due nuovi corpi di fabbrica da destinare ad attrezzatura medica, non compatibili con le previsioni di piano. Con deliberazione n. 81/72 del 30.9.93, procede a modificare la deliberazione consiliare n. 736 del 20.12.85 eliminando la suddetta imperfezione. Dal 19.06.1976 al 23.11.1998 Piani di recupero Con D.C. n. 297 del 29.5.87 il Consiglio Comunale delibera di individuare, ai sensi dell’art 14 della L.R. 37/85, le zone in cui ricadono agglomerati che presentano disordine urbanistico-edilizio e/o degrado ambientale. Con Deliberazione Consiliare n. 391 del 21.07.1987, viene adottato il piano di recupero del rione S. Antonio, relativo all’area compresa tra le vie S. Antonio, Porta Angiò, Vallone de Spuches. Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 528 del 30.11.1988, procede all’esame delle stesse, approvando definitivamente il piano. Con Deliberazione Consiliare n. 475 del 13.10.87, viene adottato il piano di recupero del rione S. Marina, riguardante, l’area compresa tra le vie Papa Giovanni, Cesare Abba e le aree regolamentate dal planivolumetrico Dante-Mattarella. Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 529 del 30.11.1988, procede all’esame delle stesse, approvando definitivamente il piano. Con Deliberazione Consiliare n. 199 del 6.4.88, viene adottato il Piano di recupero dell’area compresa tra le vie Mattarella, Papa Giovanni, del Cavaliere e Roccaforte, denominato Furnari. Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 534 del 30.11.1988, inizia l’esame delle stesse, occupandosi dell’osservazione relativa al prolungamento della via Derelitto sino alla via F/14. La discussione viene rinviata per un maggiore approfondimento. Con successiva D.C. n. 352 del 28.11.89 il Consiglio Comunale conclude l’esame delle osservazioni, approvando definitivamente il piano. Con nota del Gruppo XXVI n. 48603 del 16.07.93, è stato trasmesso, per gli adempimenti di competenza, il D.A. n. 484/DRU del 03.07.93 con il quale sono state annullate le delibere consiliari del Comune di Bagheria, relative ai Piani Particolareggiati di Recupero. Eliminazione Zone D Proroga vincoli Con nota prot. n. 21906 del 23.07.1992, il Capo Sezione Urbanistica informa il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica, la Giunta Municipale per tramite del Segretario Generale, il Presidente della Commissione Consiliare LL.PP. e il Capo dell’Ufficio tecnico, che con decreto del 23 maggio 1987, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 4 luglio 1987, con decreto del 23 maggio 1987, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha disatteso le previsioni dell’agglomerato industriale di Bagheria, poichè lo stesso risulta interessato da colture agricole irrigue e pregiate e decide il mantenimento della destinazione ad uso agricolo. L’efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio, contenuti nel P.R.G., è stata prorogata al 31.12.92 dal primo comma, art. 2, L.R.S. n° 15 del 30.4.1991, e successivamente, è stata ulteriormente prorogata al 31.12.93 dall’art.6, comma sette della L.R.S. n° 9 del 12.01.1993. Dal 23.11.1998 al 08/04/2002 Misure di salvaguardia il progetto di revisione integrale del P.R.G. è stato adottato con Deliberazione Commissariale n° 238/comm. del 23.11.1998 dalla data d’adozione del nuovo P.R.G., l’attività urbanistica edilizia è sottoposta all’applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. unico della L. n° 1902 del 3.11.52, L.R. n° 22 del 5.8.58 e L.R. n° 71 del 27.12.78, art. 19 ultimo comma; Il PRG è stato approvato con D. Dir. Dipartimento Regionale Urbanistica n° 148/DRU del 08/04/2002, notificato in data 11/04/2002 prot. gen. n° 13674, che ha stralciato le zone B2 e B3. Dal 08.04.2002 al 28.06.2010 PRG approvato Ristudio delle zone stralciate Con delibera del Commissario ad acta del giugno 2006, pertanto, è stato adottato il Piano delle zone stralciate con il Decreto del 2002, relativo alle zone B2 (Ambito 12 e Ambito 17) e zone B3 (poste a monte e a valle dell’autostrada) e revisione del regime vincolistico, discendente dal nuovo studio geologico e da quello agricolo forestale. Con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Reg.le Urbanistica, n. 1352 del 23.12.2009, è stato approvato il ristudio delle zone stralciate con il Decreto Dirigenziale n° 148/DRU del 08/04/2002, di approvazione definitiva del PRG del Comune di Bagheria, limitatamente alla zona territoriale omogenea (ZTO) B2 “Ambito 17 (Svincolo) e la revisione del regime vincolistico dell’intero territorio comunale. La zona B3 ad Aspra Con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 695/06 del 28.04.2006, su ricorso presentato dalla Soprintendenza, una fascia destinata a zona B3, posta all’interno della fascia di ml. 150 dalla battigia, è stata dichiarata illegittima, e in attuazione della stessa il Comune sospenderà tutti i procedimenti amministrativi, dandone esplicita comunicazione alla Soprintendenza con la nota prot. N. 60491 del 30.07.2006, ribadita con la successiva nota prot. N. 33955 del 9.4.2008. (N.B.: In occasione della revisione integrale del PRG il Comune ha preso atto di tale Sentenza sulle zone B3 di Aspra e ha apportartato le necessarie modifiche). Decisione CGA n. 960/10 Con decisione n. 960/2010 del 28 giugno 2010, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ha annullato il P.R.G. di Bagheria, adottato con Deliberazione Commissariale n° 238/comm. del 23.11.1998 e approvato con Decreto del Dir.Gen. ARTA n. 148/DRU del 08.04.2002. Dal 28.06.2010 al 11.10.2011 PRG approvato nel 2002 Dal 11.10.2011 al 13.03.2012 Comune sprovvisto di PRG La suddetta decisione del C.G.A. n. 960/2010 è stata impugnata dal Comune in data 17/11/2010, con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 cpc n. 5, per contrasto con altre decisioni del C.G.A., rese sullo stesso identico tema, riportanti i nn. 825/2009, 923/2009 e 126/2010, non è ancora passata in giudicato (art. 324 cpc). Poiché la decisione del C.G.A. n. 960/2010, non è passata in giudicato, il Comune in ottemperanza alla Delibera di G.M. n. 100 del 10.11.2010, ha continuato ad applicare le previsioni dello strumento urbanistico, approvato con D.Dir. ARTA n. 148/DRU del 08.04.2002. Con decisione nr. 648/11 del 11/10/2011 il C.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Amministrazione Comunale e pertanto è passata in giudicato la decisione n. 960/10. Su parere legale (Avv. Lupo) protoc. n° 63335 del 05.08.2011, in conseguenza dell’annullamento del Prg del 2002, il territorio comunale si trova sprovvisto di strumento urbanistico e come tale trovano applicazione le norme di edificazione restrittive previste dall’art. 1 della L.r. n° 65/81 ed art. 4 della Legge n° 10/77 confluito nell’art. 9 del DPR n° 380/01; Dal 13.03.2012 al 09.10.2013 Reviviscenza del PRG ‘76 Verifica standard urbanistici Dal 09.10.2013 Misure di salvaguardia Con il parere n. 14284 del 22.02.2012, l’ARTA ha ritenuto che, a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza CGA n. 960 del 28/06/2010, nel territorio comunale di Bagheria operano le previsione contenute nel P.R.G., approvato con D.A. n.176 del 19.06.1976, vigente anteriormente a quello annullato in sede giurisdizionale; Con Disposizione n. 19408 del 13.03.2012 il Dirigente del Settore III (Urbanistica e LL.PP.), ha impartito a tutti i Servizi del Settore specifiche direttive, riguardanti modalità e criteri per l’applicazione del suddetto PRG del 1976; Con la nota prot. n. 59727 del 24.09.2013 il Dirigente del Settore Urbanistica ha comunicato a tutti i Servizi dello stesso Settore l’avvenuta definizione in data 19.09.2013 con atto prot. n. 58688 della verifica sulla dotazione delle opere di urbanizzazione secondaria, a servizio delle zone B, dalla quale è emerso che, per effetto della scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio dello strumento urbanistico vigente, pur essendo tutti gli ambiti dotati di opere di urbanizzazioni primarie, come rete idrica, viaria e fognante, il mancato rispetto del parametro minimo di legge, relativamente alle opere di urbanizzazione secondarie, non consente il rilascio di singole concessioni all’interno delle zone B del Prg del 76 e della rielaborazione delle parti stralciate, approvate con D.P.R.S. n° 608 del 17.11.1998, che determinano nuove costruzioni o ampliamenti di superficie e/o di volume; Con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 74 del 09.10.2013 è stato adottato il progetto del Piano Regolatore Generale di Bagheria e relativi Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione, Piano Particolareggiato del Centro Storico, Piano Particolareggiato Esecutivo delle attività produttive ad Aspra, Piano Particolareggiato Esecutivo delle attività produttive, commerciali e fieristiche in C.da Monaco, Normativa dell'urbanistica commerciale e Valutazione Ambientale Strategica; dalla data d’adozione del nuovo P.R.G., l’attività urbanistica edilizia è sottoposta all’applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. unico della L. n° 1902 del 3.11.52, L.R. n° 22 del 5.8.58 e L.R. n° 71 del 27.12.78, art. 19 ultimo comma; Con nota prot. n. 17436 del 21 marzo 2014, è stata trasmessa al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, tutta la documentazione necessaria per il parere di Valutazione Ambientale Strategia, che dovrà precedere l’approvazione del PRG da parte del Dipartimento Urbanistica. Con nota prot. n. 62451 del 31 ottobre 2014, è stato trasmesso per l’approvazione, al Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, copia del PRG adottato con D.Comm. n. 74/13. Poiché la trasmissione è avvenuta entro il periodo di dodici mesi dal completamento della fase di pubblicazione del piano (novembre 2013), ciò consentirà di potere usufruire della durata massima quinquennale, di applicazione delle misure di salvaguardia. VINCOLI POST DECRETO DEL 1976 Il primo piano regolatore di Bagheria è stato adottato con D.C. n. 29 del 17.03.1972 e approvato con D.A. n. 176/1976. Il suddetto strumento urbanistico non teneva conto degli studi, vincoli e fasce di rispetto, imposti da norme sopravvenute in epoca successiva, che pertanto non sono contenute nello stesso e che di seguito si riportano: OGGETTO 1. Perimetrazione del centro storico 2. Normativa antisismica 3. Fasce di rispetto dei fiumi, corsi d’acqua 4. Studio agricolo-forestale 5. Studio geologico 6. Vincolo idrogeologico (ex Regio Decreto n° 3627/23, mod. R.D. 03.01.1926 n° 23 e 13.02.1933 n° 215) 7.Vincolo paesaggistico (ex L. n. 1497/39) 8. Vincolo monumentale, ex L. n. 1089/39 RIFER. NORMATIVO art. 1 L.R. 70/76 e art. 55 L.R. n. 71/78; L. 64/74 e successivi decreti di attuazione; L. 431/85; art. 2 L.R. n. 71/78, art. 15 L.R. n. 78/76, art. 3 L.R. n 15/91; art. 5 L.R. n. 65/81; Deliberazione della Camera di Commercio n° 121 del 30.04.60 (*) ; D.A. Reg.le BB.CC.AA. e P.I. del 19.10.94 ad integrazione della parte già vincolata con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 4992 del 6 settembre 1967; - D.A. n. 742 del 16.04.1985 (Villa Trabia); - D.A. n. 6955 del 07.07.1994 (Villa Valguarnera); - Dichiarazione di notevole interesse storico-artistico con nota 12353 del 04.10.1993 (Villa Serradifalco) - Elenco di immobili già vincolati ex L. 364/1909 e L. 688/1912, per i quali la Soprintendenza ha iniziato le procedure per l’emissione dei provvedimenti, ex L. 1089/39; 9. Siti di Interesse Comunitario (SIC) SIC ITA020019 “Rupi di Catalfano e Capo Zafferano” - Direttiva 92/43/CEE denominata Habitat (Natura 2000); 10. Siti archeologici e Zone di interesse archeologico: Monte Porcara, vincolata con D.A. n. 811 del 21.06.1979, con proposta di ampliamento (area a rischio archeologico), contenuta nella nota della Soprintendenza del 05.03.1992 prot. n,. 0815; 11. Fascia di rispetto dell'impianto di depurazione art.46 L.R. n. 27/86; 12. Fascia di rispetto della linea ferroviaria ex Art. 49 D.P.R. 753/1980; 13. Vincolo di rispetto stradale della viabilità urbana D.L. 20/04/92 n. 285, D.L. 10/09/93 n. 360 e D.P.R. ed extra urbana 16/12/92 n. 495 (nuovo codice della strada); 14. Piano Stralcio di Bacino P.A.I. (Piano Assetto Decreto presidenziale del 20 Settembre 2006; Idrogeologico) 15. Rispetto della normativa in materia di urbanistica art. 5 L.R. n. 28/99; commerciale 16. Regie Trazzere di cui alla nota Gruppo IV/1 prot. n. 1681, trasmessa dal Direttore dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia in data 14.04.97; 17. Area interessate da Attività Estrattiva Autorizzata nel Monte Consona a partire dal 1961 (**); 18. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi art. 13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 4/2008 (*) Anche se imposto in epoca antecedente non è stato recepito nel PRG del 1976; Anche se esistente in epoca antecedente non è stata visualizzata nel PRG del 1976. (**)