REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA
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REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA
REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA Il cittadino extracomunitario può soggiornare in Italia solo se: ha un passaporto o un altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere; ha il visto d’ingresso, ove richiesto; è entrato regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera; entro 8 giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve presentarsi alla Questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare: il modulo di richiesta fornito dalla Questura; il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, dove richiesto; 4 foto formato tessera identiche e recenti; una marca da bollo da € 14,62; documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere chiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro autonomo, rifugiati politici, studio, religione o culto. Il permesso di soggiorno e la dimora stabile in Italia consentono l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta di identità, nonché il rilascio del CODICE FISCALE presso l’Agenzia delle Entrate. Con il CODICE FISCALE è poi possibile: iscriversi al servizio sanitario nazionale, essere assunto come lavoratore dipendente; iniziare un’ attività lavorativa autonoma; concludere qualunque contratto( es. affitto, acquisto, vendita); aprire un conto corrente bancario. La carta di soggiorno Il cittadino extracomunitario può richiedere il rilascio della carta di soggiorno presso la Questura compilando l’apposito modulo se: soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni; è titolare di permesso di soggiorno che consenta un numero non definito di rinnovi ( in quanto rilasciato per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia) ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi; non è stato condannato, o rinviato a giudizio per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato (artt. 380,381 c.p.p.). Per ottenere la carta di soggiorno deve produrre: copia del passaporto, o documento equipollente in corso di validità; copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; certificazione attestante il luogo o i luoghi in cui ha soggiornato in Itali negli ultimi 6 anni; certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso; 4 foto formato tessera identiche e recenti; La carta è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta; è a tempo indeterminato; vale come documento di identità, ma solo entro 5 anni dal rilascio o dal rinnovo effettuato, a richiesta dell'interessato con nuove fotografie. Denuncia di ospitalità, assunzione, cessione di fabbricato Nel caso in cui si ospiti in casa un cittadino extracomunitario o lo si assuma quale lavoratore, entro le 48 ore bisogna comunicarlo al Comune, precisando le sue generalità, gli estremi del passaporto e l’indirizzo ove alloggia la persona. La comunicazione va fatta utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune. Se si vende o si da in affitto una casa bisogna comunicare al Comune, entro 48 ore, l’avvenuta cessione di fabbricato, specificando i dati dell’immobile e delle persona cui è stato ceduto, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune. AVVERTENZA IMPORTANTE. Elaborazione giugno 2006. I contenuti della presente scheda potrebbero subire variazioni