REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA

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REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA
REGOLE PER GLI STRANIERI IN ITALIA
Il cittadino extracomunitario può soggiornare in Italia solo se:
 ha un passaporto o un altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto valido per
l’attraversamento delle frontiere;
 ha il visto d’ingresso, ove richiesto;
 è entrato regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera;
 entro 8 giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve presentarsi alla Questura per richiedere
il rilascio del permesso di soggiorno.
Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare:
 il modulo di richiesta fornito dalla Questura;
 il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di
ingresso, dove richiesto;
 4 foto formato tessera identiche e recenti;
 una marca da bollo da € 14,62;
 documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno.
Il permesso di soggiorno può essere chiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche,
ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro autonomo, rifugiati politici, studio,
religione o culto.
Il permesso di soggiorno e la dimora stabile in Italia consentono l’iscrizione all’anagrafe ed il
conseguente rilascio della carta di identità, nonché il rilascio del CODICE FISCALE presso
l’Agenzia delle Entrate.
Con il CODICE FISCALE è poi possibile:
 iscriversi al servizio sanitario nazionale,
 essere assunto come lavoratore dipendente;
 iniziare un’ attività lavorativa autonoma;
 concludere qualunque contratto( es. affitto, acquisto, vendita);
 aprire un conto corrente bancario.
La carta di soggiorno
Il cittadino extracomunitario può richiedere il rilascio della carta di soggiorno presso la Questura
compilando l’apposito modulo se:
 soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni;
 è titolare di permesso di soggiorno che consenta un numero non definito di rinnovi ( in
quanto rilasciato per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo,
famiglia)
 ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
 non è stato condannato, o rinviato a giudizio per delitti per i quali è previsto l’arresto in
flagranza di reato (artt. 380,381 c.p.p.).
Per ottenere la carta di soggiorno deve produrre:
 copia del passaporto, o documento equipollente in corso di validità;
 copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
 certificazione attestante il luogo o i luoghi in cui ha soggiornato in Itali negli ultimi 6 anni;
 certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso;
 4 foto formato tessera identiche e recenti;
La carta è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta; è a tempo indeterminato; vale come
documento di identità, ma solo entro 5 anni dal rilascio o dal rinnovo effettuato, a richiesta
dell'interessato con nuove fotografie.
Denuncia di ospitalità, assunzione, cessione di fabbricato
Nel caso in cui si ospiti in casa un cittadino extracomunitario o lo si assuma quale lavoratore,
entro le 48 ore bisogna comunicarlo al Comune, precisando le sue generalità, gli estremi del
passaporto e l’indirizzo ove alloggia la persona. La comunicazione va fatta utilizzando
l’apposito modulo fornito dal Comune.
Se si vende o si da in affitto una casa bisogna comunicare al Comune, entro 48 ore, l’avvenuta
cessione di fabbricato, specificando i dati dell’immobile e delle persona cui è stato ceduto,
utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune.
AVVERTENZA IMPORTANTE.
Elaborazione giugno 2006. I contenuti della presente scheda potrebbero subire variazioni