Avviso risorse - Provincia di Cuneo

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Avviso risorse - Provincia di Cuneo
OGGETTO: GESTIONE FONDO REGIONALE PER IL LAVORO DEI DISABILI
PIANO PROVINCIALE 2008/2010. L.R. 34/08, art. 34 e 35. L. 68/1999, art.
14. ATTUAZIONE DELLA D.G.P. N. 125 DEL 31/07/2014 DI
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA FINANZIARIO PER L’UTILIZZO DELLE
RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI (ASSEGNAZIONE 2014, EX
D.G.R. 07/04/2014 N. 43-7398)
AVVISO RISORSE
Si comunica che, con la D.G.R. n. 43-7398 del 07/04/2014, la Regione Piemonte ha
disposto la proroga dell’attuale validità del Piano Provinciale, con un ulteriore
incremento di risorse pari, per la Provincia di Cuneo, ad €. 500.000,00.
La Provincia ha provveduto, con Deliberazione di Giunta n. 125 del 31/07/2014, a
ripartire le nuove risorse ed a rielaborare il Piano Provinciale 2008/2010.
Si avvisa che, ai sensi del §. 2.3 dello Schema Finanziario allegato alla citata
deliberazione, si procederà con il sistema a “consumo”, con precedenza alle
domande (ammesse e non finanziate, per carenza di risorse, ammontanti a circa
€.216.687,00 del vigente Piano Provinciale, poste nell’elenco di riserva ai sensi
dell’avviso dello scrivente Settore in data 13/11/2013. Si darà precedenza, quindi,
ai percorsi già avviati e validati dal Comitato Tecnico in ordine di presentazione
(domande ante 13/11/2013, eventualmente rimaste ancora prive di finanziamento ai
sensi degli Avvisi del 18/10/2013 e del 13/11/2013) e per i nuovi progetti di
inserimento lavorativo (post 13/11/2013) secondo l’ordine di presentazione, sempre a
percorso concluso e preventivamente convalidato dal Comitato Tecnico.
Ciò vale anche per le iniziative progettuali di cui all’Ambito B) punto a) del
vigente Piano Provinciale, per le cooperative di Tipo A) iscritte nell’apposito elenco
provinciale (giusto il rinvio alle proroghe succedutesi nel tempo, come disposte con
idonei atti regionali e giusto il rinvio alla D.G.R. 07/04/2014 n. 43-7398, in virtù della
quale l’apposito elenco deve ritenersi ancora valido) e si procederà secondo l’ordine di
presentazione fino ad esaurimento risorse assegnate sull’Ambito di riferimento, dando
priorità alle domande già presentate (ritenute ammissibili) ma non finanziate per
carenza di risorse nell’ambito della proroga di cui alla D.G.R. 25/06/2013 n. 27-6010.
Si ricorda inoltre che i contributi, per le assunzioni dei disabili presso le cooperative
sociali, verranno concessi esclusivamente quando le assunzioni avvengano ai sensi e
per le spettanza di cui alla L.68/99. I costi del tutor aziendale, per il periodo del
tirocinio, verrà rimborsato anche quando l’assunzione avvenga in altre forme.
Per quanto non previsto o modificato dal presente atto, si fa rinvio alle modalità di
spesa ed i criteri di utilizzo stabiliti dalla D.G.R. 24/11/2008 n. 73-10176, D.G.R.
23/11/2009 n. 53-12644 (in particolare, per ciò che concerne la franchigia temporale e
le cause di restituzione), D.G.R. 30/08/2011 n. 19-2533, D.G.R. 25/06/2013 n. 276010, D.G.R. 07/04/2014 n. 43-7398, nonché allo Schema Finanziario di cui alla
D.G.P. n. 125 del 31/07/2014. In particolare, si ricorda che l’incentivo assuntivo viene
erogato, senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, in una
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unica soluzione trascorsi otto mesi dall’avvenuta assunzione (POR -DGR n. 54-8999 del
16 giugno 2008). Qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulti interrotto
dopo 24 mesi, senza giustificato motivo, il datore di lavoro destinatario dell’incentivo, è
tenuto alla restituzione della somma (POR 2008-2010. DGR n. 54-8999 del 16 giugno
2008).
I percorsi e/o attività finanziabili ai sensi della D.G.R. 07/04/2014 n. 43-7398
dovranno terminare entro la data del 31/12/2014. Entro tale data, dovranno essere
effettuate le spese (con possesso di idonea pezza giustificativa) relative alle istanze di
rimborso. Le istanze, corredate dalla necessaria rendicontazione ed a percorso
concluso (assunzione effettuata e/o tirocinio concluso), dovranno pervenire entro e
non oltre il 1° dicembre 2014.
Nel caso di istanza presentata da imprese (secondo la nozione comunitaria di cui alla
Raccomandazione CE 2003/61 del 06/05/2003, in G.U.C.E. L 124 del 20.05.2003), la
stessa è soggetta al Regolamento CE n. 800/2008 del 06/08/2008 (pubblicato in
G.U.C.E. L 214/3 del 09/08/2008), come sostituito dal regolamento UE 651/2014 del
17/06/2014 (pubblicato in G.U.U.E. L 187/1 del 26/06/2014) con decorrenza 1° luglio
2014. Il requisito di impresa non in crisi (di cui alla Comunicazione della Commissione
del 01/10/2004 in G.U.C.E. C 244 del 01/10/2004, e s.m.i.) dovrà essere conservato
(pena la decadenza, in tema di incentivi assuntivi) fino al momento della scadenza
della franchigia temporale di cui alla D.G.R. 23/11/2009 n. 53-12644 o (se successivo)
al momento della rendicontazione.
Ove non siano applicabili le disposizioni del Regolamento UE 651/2014, dal punto di
vista oggettivo/soggettivo e quantitativo/qualitativo, si applicherà il Regolamento CE
1998/2006 del 15/12/2006 (pubblicato in G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/2006) sugli aiuti
d’importanza minore (c.d. “de minimis”) fino al 30/06/2014. Dopo tale data, si
applicherà il Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013 (pubblicato in G.U.U.E. L
352/1 del 24/12/2013).
Sia nel caso di applicazione del Regolamento UE 651/2014 che del Regolamento
1407/2013, non si procederà alla concessione dei contributi nel caso di richiesta
presentata da impresa che sia destinataria di ordini di recupero pendenti relativi a
precedenti relativi a precedenti aiuti di stato (ritenuti dalla Commissione Europea)
illegittimi ed incompatibili con il Trattato Europeo (fatto salvo il rinvio all’art. 1 paragr.
4 del Regolamento UE 651/2014).
L’impresa, datrice di lavoro, dovrà dichiarare per quale tra i sopra citati regimi giuridici
(aiuti all’occupazione/de minimis) intende optare e, pertanto, a seconda del regime
prescelto, verranno applicate le disposizioni corrispondenti.
Cuneo, lì 4 agosto 2014
Il Dirigente del Settore Lavoro e Cultura
Dott. Claudio MERIGGIO
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