Indice generale Introduzione pag. 2 Lo studio

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Indice generale Introduzione pag. 2 Lo studio
Indice generale
Introduzione
pag. 2
Lo studio legale Freshfields
pag. 3
Indice delle sigle utilizzate
pag. 4
LE 100 DOMANDE
Capitolo 1:
Comprare e vendere in Cina
pag. 5
Capitolo 2:
Lo “stratagemma” di Waigoaqiao
pag. 6
Capitolo 3:
La distribuzione dei prodotti
pag. 9
Capitolo 4:
Cenni sull’E-Commerce in Cina
pag. 11
Capitolo 5:
Gli accordi di lavorazione / assemblaggio
pag. 13
Capitolo 6:
La tutela di marchi, brevetti e diritti d’autore
pag. 14
Capitolo 7:
I trasferimenti di tecnologia
pag. 20
Capitolo 8:
Gli uffici di rappresentanza
pag. 21
Capitolo 9:
Le varie forme di investimento
pag. 22
Capitolo 10:
La procedure di costituzione di societa’ in Cina
pag. 24
Capitolo 11:
Il capitale sociale
pag. 26
Capitolo 12:
Il terreno
pag. 30
Capitolo 13:
La gestione delle societa’ in Cina
pag. 31
Capitolo 14:
Il diritto del lavoro
pag. 32
Capitolo 15:
Profitti e tasse
pag. 34
Capitolo 16:
La ristrutturazione degli investimenti
pag. 35
Capitolo 17:
Ulteriori forme di investimento societario
pag. 36
Capitolo 18:
L’acquisizione di societa’ cinesi
pag. 38
Capitolo 19:
La liquidazione delle societa’
pag. 39
Capitolo 20:
La risoluzione delle controversie
pag. 41
APPENDICE
Il Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue
© 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer
pag. 44
Introduzione
Lo scopo di questa breve guida e’ di fornire all’operatore italiano interessato al
mercato cinese uno strumento semplice e di facile lettura per agevolare il primo
approccio al sistema di norme che in Cina regolamentano il commercio e gli
investimenti con l’estero1.
Abbiamo ritenuto che la strutturazione nel formato “domanda-risposta” renda piu’
semplice una rapida individuazione degli argomenti di interesse, fornendo
immediatamente una prima indicazione di massima in proposito.
Si e’ ritenuto altresi’ utile pubblicare in appendice la traduzione integrale in inglese
della piu’ recente versione (aprile 2002) del Foreign Industrial Investment Guidance
Catalogue: questo documento costituisce il primo riferimento per gli operatori
stranieri che intendono costituire una societa’ in Cina, in quanto consente di
determinare il “livello di gradimento” degli investimenti stranieri in un dato settore di
business (“incoraggiato”, “permesso”, “ristretto”, oppure “vietato”).
Per qualunque informazione sul contenuto di questa guida, e per ulteriori, eventuali
approfondimenti, contattare:
Avv. Gianluca D’Agnolo
Studio Legale Freshfields, Pechino
3705 China tower Two
1 Jianguomenwai Avenue
100004 Beijing, Cina
Tel. + 86 10 65053448
Fax + 86 10 65057783
E-Mail: [email protected]
1
Il contenuto di questa pubblicazione trae origine dal manuale “Cina – Guida al Commercio ed agli
Investimenti”, edito da Giuffre’ nel novembre 2001, a cura di Gianluca D’Agnolo ed Alessandra Dal
Colle. Le informazioni contenute in questa pubblicazione costituiscono una panoramica di massima
su alcuni aspetti di diritto cinese, e non devono essere in alcun modo considerate come parere legale.
Qualunque situazione specifica richiede un esame ad hoc della materia considerata.
© 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer
per ulteriori informazioni: [email protected]
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Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer (“Freshfields”)
Freshfields e’ uno dei maggiori studi legali internazionali al mondo, con oltre 2.400
avvocati e 29 uffici, in Europa, Asia e Stati Uniti (v. lista completa a pag. 69).
Lo studio, che in Italia e’ presente a Milano e a Roma, e’ particolarmente radicato in
Cina, con uffici a Pechino, Shanghai ed Hong Kong.
Freshfields puo’ contare in Cina su un team di circa 90 professionisti, con oltre 20
anni di esperienza in questo Paese, specializzati nei diversi aspetti del commercio e
degli investimenti in Cina (costituzione, ristrutturazione e liquidazione di societa’ a
capitale straniero, acquisizione di societa’ cinesi, trasferimenti di tecnologia, tutela di
marchi e brevetti, risoluzione delle controversie, ecc.).
Nel novembre 2002 Freshfields e’ stato nominato insignito del premio Asian Legal
Business “China Practice of the Year – 2002”, come miglior studio legale straniero in
Cina.
Ulteriori informazioni su Freshfields sono disponibili sul sito internet
www.freshfields.com da dove, tra l'altro, e' possibile chiedere l'invio, a titolo gratuito,
della pubblicazione bimestrale di aggiornamento di diritto cinese
(www.freshfields.com/places/china/newsletters/en.asp).
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Indice delle sigle utilizzate
CIETAC - China International Economic and Trade Arbitration Commission: La CIETAC e’ la principale camera
arbitrale cinese con competenza sulle dispute a carattere internazionale.
CJV - Cooperative Joint Venture: Si tratta di una forma di investimento a capitale misto sino-straniero, che puo’
assumere o meno una forma societaria.
CLS – Company Limited by Shares: Si tratta di una forma societaria prevista dalla Company Law del 1994, il cui
utilizzo da parte degli investitori stranieri e’ stato oggetto di successiva normativa.
CMAC - China Maritime Arbitration Commission: La CMAC e’ la camera arbitrale cinese competente in materia
di dispute marittime internazionali.
CNNIC - China Internet Network Information Center: La principale competenza del CNNIC e’ la supervisione
delle procedure di registrazione dei domain names dotati del suffisso “.cn”, nonche’ l’ammnistrazione degli stessi.
COFTEC - Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation: Le COFTECs sono le sedi periferiche del
MOFTEC, con proprie competenze nell’ambito del processo di approvazione di progetti di investimento stranieri.
CSRC - China Securities Regulatory Commission: La CSRC e’ l’autorita’ competente per il controllo e la
regolamentazione del mercato borsistico.
EJV - Equity Joint Venture: La EJV e’ la piu’ diffusa forma di societa’ a capitale misto.
FICLS – Foreign Investment Company Limited by Shares: Si tratta di un veicolo societario della “seconda
generazione” a disposizione degli investitori stranieri. La normativa di base relativa a tale tipo di societa’ era gia’
prevista nella Company Law del 1994.
FIE - Foreign Invested Enterprise: Con la sigla FIE si indicano, in generale, tutte le forma societarie a
partecipazione straniera (EJV, CJV, WFOE, FICLS, ecc.).
FTR – Foreign Trade Right: E’ il diritto al commercio con l’estero, di cui non tutte le societa’ cinesi sono titolari.
HC – Holding Company: Termine di utilizzo comune, esso identifica una societa’ che detiene partecipazioni in
una o piu’ FIEs.
LLC – Limited Liability Company: Si tratta di una forma societaria prevista dalla Company Law del 1994, di non
diretto interesse per gli investitori stranieri.
MOFTEC - Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation: Il MOFTEC, unitamente alla SDPC (v.),
rappresenta la principale interfaccia del governo cinese verso gli investitori stranieri, in materia di approvazione
dei progetti di investimento.
RMB – Renmimbi: Detto anche yuan, il renmimbi e’ la valuta cinese. Limitatamente convertibile (solo per le
partite correnti), il valore del renmimbi nei confronti delle principali valute straniere viene quotidianamente
determinato dalla PBOC. Indicativamente 1US$=8,27RMB.
SAFE - State Administration of Foreign Exchange: La SAFE e’ l’autorita’ competente per il controllo e la
regolamentazione in materia valutaria.
SAIC - State Administration for Industry and Commerce: La SAIC e’ responsabile, tra l’altro, per il rilascio delle
licenze commerciali alle societa’ straniere.
SASA – State Administration of State-owned Assets: La SASA e’ l’amministrazione competente a condurre la
valutazioni obbligatorie dei beni di proprieta’ dello Stato in tutti i casi previsti dalla legge: contribuzione a capitale
di una JV, fusioni e liquidazioni societarie, ecc.
SDPC - State Development Planning Commission: La SDPC, assieme al MOFTEC, e’ la principale interfaccia del
governo cinese verso gli investitori stranieri nel processo di approvazione dei progetti di investimento.
SOE – State Owned Enterprise: Si tratta delle societa’ di Stato, oggetto di una profonda riforma e ristrutturazione.
WFOE – Wholly Owned Foreign Enterprise: Sono le societa’ costituite in Cina con capitale interamente straniero.
WFTZ – Waigaoqiao Free Trade Zone: E’ la piu’ celebre zona franca della Cina, situata nei pressi di Shanghai.
CAPITOLO 1
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COMPRARE E VENDERE IN CINA
Il diritto al commercio con l’estero
(1) Qualunque societa’ cinese puo’ intrattenere rapporti diretti con societa’ straniere?
No, tale facolta’ e’ concessa solo alle societa’ titolari dei c.d. Foreign Trade Rights,
ossia del diritto al commercio con l’estero. Il contratto di vendita o di acquisito di
prodotti stipulato tra una societa’ italiana ed una societa’ cinese priva di tali diritti
sarebbe nullo.
Per verificare la titolarita’ di tali diritti occorre esaminare la licenza d’esercizio (c.d.
Business License) della societa’ cinese, richiedendone copia direttamente a
quest’ultima, oppure commissionando l’equivalente di una visura camerale (ancorche’
“informale”) ad una delle agenzie cinesi che si occupano di tale attivita’.
Nel caso in cui il partner commerciale non sia titolare dei diritti al commercio con
l’estero, si rende necessario coinvolgere nell’operazione una terza societa’ (c.d.
Foreign Trade Company) che fungera’ da intermediario (ovvero importatore o
esportatore diretto) dietro corresponsione di una commissione.
Legge regolatrice del contratto
(2) Il contratto di vendita o di acquisito di prodotti stipulato con una societa’ cinese
deve essere necessariamente regolato dal diritto cinese?
No, secondo il diritto cinese le parti sono libere di scegliere la legge regolatrice del
contratto.
Si noti peraltro che sia la Cina che l’Italia hanno ratificato la Convenzione di Vienna
sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980, con la conseguente
applicazione di tale Convenzione tanto nel caso in cui il relativo contratto sia regolato
dalla legge italiana, quanto nel caso in cui esso sia regolato dalla legge cinese.
Risoluzione delle controversie commerciali
(3) Vi sono specifiche limitazioni per quanto riguarda la scelta del meccanismo di
risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti di un contratto di
compravendita tra un soggetto italiano ed un soggetto cinese?
No, le parti sono libere di concordare che eventuali controversie siano regolate
attraverso arbitrato (in Italia, in Cina od altrove), cosi’ come siano devolute alla
magistratura ordinaria (ancora una volta, non necessariamente in Cina).
Per quanto riguarda l’arbitrato, si noti che sia l’Italia che la Cina hanno ratificato la
Convenzione di New York del 1957 sull’esecuzione delle decisioni arbitrali (c.d. lodi)
internazionali, mentre per le sentenze della magistratura ordinaria, i due Paesi hanno
sottoscritto una convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile, che e’
entrata in vigore il 1 gennaio 1995.
(v. anche CAPITOLO 20 – La risoluzione delle controversie, domande 93-100)
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CAPITOLO 2
LO “STRATAGEMMA” DI WAIGAOQIAO PER CONQUISTARE IL
MERCATO CINESE
Definizione
(4) Cos’e’ Waigaoqiao?
Waigaoqiao e’ la prima e la piu’ vasta zona franca della Cina, situata a 20 chilometri
da Shanghai, all’interno della c.d. Pudong New Area2. Costituita nel 1990 per
volonta’ del governo centrale di Pechino, Waigaoqiao rappresenta il primo tentativo
di apertura del commercio con l’estero agli stranieri: all’interno della zona e’ infatti
concessa la costituzione di Waigaoqiao Free Trade Companies (“WFTCs”), societa’
anche interamente detenute dall’investitore straniero, che, in deroga alle forti
restrizioni vigenti in materia a livello nazionale, godono di alcuni diritti nel settore del
puro trading.
Attivita’ consentite
(5) Cosa puo’ fare una FIE costituita a Waigaoqiao?
Inizialmente tali societa’ avevano un margine di manovra abbastanza limitato:
potevano far transitare nella zona, in esenzione doganale, beni diretti verso altri Paesi
asiatici, per tenerli a magazzino temporaneamente, per lavorarli e nuovamente
esportarli, oppure per venderli all’interno della zona. Le WFTCs non potevano
importare tali beni in Cina al di fuori della zona direttamente, ma dovevano ricorrere a
compratori cinesi in possesso dei diritti di importazione, e che avrebbero dunque
potuto importare tali beni direttamente dall’estero. Nel momento in cui i beni
venivano venduti da una WFTC ad una di tali ultime societa’, l’IVA ed i dazi
doganali venivano applicati come nel caso di una importazione diretta in Cina. Nel
dicembre 1996 la municipalita’ di Shanghai ha emanato un proprio regolamento della
zona franca di Waigaoqiao (in vigore dal 1 gennaio 1997), che contiene un insieme di
disposizioni particolarmente favorevoli agli investitori stranieri. In particolare,
continuando a poter importare merci dall’estero in esenzione di IVA e dazi, oggi le
WFTCs possono vendere i prodotti importati nella zona ai consumatori finali in Cina
grazie alla presenza nella zona di numerosi “commodity exchanges”.
Commodity Exchanges
(6) Cosa sono i Commodity Exchanges?
I “commodity exchanges” sono dei centri costituiti principalmente da societa’ di
trading possedute dall’autorita’ municipale, a cui ogni WFTC deve aderire per godere
dei vantaggi citati: in particolare, il centro segue le procedure di importazione e di
2 Altre
zone franche concedono possibilita’ simili a quelle di Waigaoqiao (ad esempio la zona franca di
Tianjin, municipalita’ non lontana da Pechino). In questa sede si considera Waigaoqiao in particolare
in quanto di gran lunga la zona che piu’ ha attratto sinora investimenti stranieri.
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sdoganamento, vende i prodotti in nome della WFTC o in nome proprio dietro
pagamento in valuta pregiata o locale (come specificato dalla WFTC medesima), e
trattiene una commissione che va dallo 0,5% al 2% del prezzo di vendita dei prodotti.
L’investitore straniero, oltre a poter tenere a magazzino (in una localita’ piu’ vicina ai
propri clienti finali) per un periodo illimitato beni importati in esenzione di IVA e
dazi, ha oggi quindi anche il vantaggio di poter trattare direttamente con gli
acquirenti. Il regolamento di Shanghai prevede inoltre nuove ed interessanti
possibilita’ per le WFTCs. Con l’approvazione dell’autorita’ competente, alle WFTCs
e’ infatti concesso prestare a terzi una vasta gamma di servizi legati al commercio con
l’estero (inclusi i trasporti), commissionare a societa’ al di fuori della zona la
lavorazione o l’assemblaggio dei prodotti importati (o, viceversa, ricevere tali ordini
da tali societa’), nonche’ organizzare esibizioni delle proprie merci anche al di fuori
della zona.
Reimpatrio dei profitti
(7) Vi sono problemi nel reimpatrio dei profitti generati da una FIE in Waigaoqiao?
Sino all’autunno del 1998 le WFTC potevano, direttamente o con l’intermediazione di
un “commodity exchanges”, convertire in valuta pregiata i proventi in renmimbi
ottenuti dalle vendite in Cina. Tra settembre ed ottobre di tale anno, la SAFE ha
emanato una serie di regolamenti per intensificare i controlli sulle operazioni in valuta
ed in alcuni casi restringere la conversione della valuta locale in valuta pregiata. Le
WFTCs sono state colpite da tale irrigidimento valutario, con la conseguenza che da
settembre 1998 non sono piu’ autorizzate a chiedere la conversione. Le stesse
autorita’ competenti di Waigaoqiao ritengono che questo ostacolo possa essere
superato attraverso la sottoscrizione di un contratto di importazione tra la WFTC ed
una delle societa’ di import-export possedute dalla municipalita’ che sia membro di
un “commodity exchange”. In tal modo quest’ultima societa’ puo’ occuparsi, per
conto della WFTC, tanto delle procedure di importazione dei beni in Waigaoqiao,
quanto della vendita degli stessi al di fuori della zona in cambio di renmimbi, e puo’
successivamente convertire tali somme in valuta pregiata per il pagamento alla
WFTC. La commissione richiesta per questa operazione si aggira di norma attorno
all’1% del valore dei beni importati.
(v. anche, in generale, domanda 74 – Reimpatrio dei profitti)
La costituzione di una WFTC
(8) Qual’e’ la procedura da seguire per la costituzione di una WFTC?
I requisiti richiesti per la costituzione di una WFTC sono i seguenti: (1) un capitale
sociale minimo di US$200.000 che deve essere contribuito in contanti presso un conto
bancario a Shanghai prima della presentazione della domanda di costituzione (tale
ammontare potra’ poi essere utilizzato dalla societa’ come capitale circolante); (2) un
ufficio all’interno della zona; (3) l’appartenenza ad uno dei “commodities exchange”,
infine e’ previsto che (4) almeno il 15% del fatturato della WFTC deve essere
generato da attivita’ di commercio con l’estero.
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Tassazione
(9) Qual’e’ l’imposta sul reddito d’impresa di una WFTC?
L’imposta nazionale sul reddito d’impresa per le WFTCs e’ del 15% (a fronte
dell’ordinario 30%), ma se la durata della societa’ e’ superiore a 10 anni vengono
applicate sono ulteriori agevolazioni: per le societa’ produttive vi e’ un’esenzione
totale da tale imposta per due anni a contare dal primo anno di attivo, ed una
riduzione della stessa del 50% per i tre anni successivi. Se la societa’ non e’
produttiva, l’esenzione dura un anno (il primo di attivo), e la riduzione del 50% vale
per i due anni successivi.
(v. anche CAPITOLO 15 – Profitti e tasse, domande 74-77)
Il commercio “domestico”
(10) Puo’ una WFTC avventurarsi nel commercio “domestico”?
Per quanto il fondamento legale di tale attivita’ non sia chiarissimo, le WFTCs sono
state di recente autorizzate ad acquistare beni prodotti da societa’ cinesi (incluse le
FIEs) al di fuori della zona ed a rivenderli in Cina senza nemmeno dover far transitare
i beni stessi per Waigaoqiao. Ad esempio, una WFTC puo’ acquistare beni prodotti da
una societa’ di Pechino, trovare un acquirente a Guangzhou e quindi inviare la fattura
al relativo “commodities exchange” per l’autorizzazione. L’acquirente trasporta
dunque i beni da Pechino a Guangzhou. Le sole spese a carico della WFTC sono l’iva
per “l’entrata e l’uscita dalla zona” (mai, di fatto, verificatasi), che e’ eventualmente
caricata al compratore finale. Dal momento che tali beni sono considerati un prodotto
locale, la loro rivendita da parte della WFTC non e’ soggetta ne’ a dazi doganali ne’ a
tasse di importazione.
Due varianti
(11) Quali altre forme societarie sono consentite agli investitori stranieri nella zona di
Waigaoqiao?
Una prima variante della WFTC e’ la Waigaoqiao Warehouse Company (“WWC”).
Oltre alle attivita’ di trading esercitabili dalla WFTC, la WWC puo’ tenere a
magazzino i prodotti di societa’ terze. I requisiti per la costituzione di una WWC sono
essenzialmente gli stessi richiesti per la WFTC, con la principale differenza che la
WWC deve avere la disponibilita’ di un magazzino di almeno 400 metri quadrati.
Nel giugno 1998 e’ sorta la possibilita’ di costituire una seconda variante della
WFTC: la Waigaoqiao Distribution Company (“WDC”), che potrebbe rappresentare
un primo esempio di apertura agli stranieri nel settore della distribuzione. Una WDC,
per la conversione in valuta pregiata dei proventi in renmimbi derivanti dalle proprie
vendite puo’ rivolgersi direttamente ad una delle banche a cio’ abilitate e chiedere la
conversione di valuta locale in valuta pregiata sino ad un ammontare pari al valore
delle importazioni effettuate nell’anno precedente. Ad oggi pare che solo poche
decine di WDCs siano state approvate nella zona.
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CAPITOLO 3
LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
Societa’ di trading
(12) E’ possibile in Cina la costituzione di societa’ di trading con capitale straniero?
Per il momento la costituzione di societa’ di trading con capitale straniero e’ soggetta
a restrizioni talmente elevate da rendere tale possibilita’ limitata, di fatto, alle grandi
multinazionali. Tra queste, vi e’ il requisito che il socio straniero abbia avuto un
fatturato superiore ai 5 miliardi di dollari nell’anno precedente la domanda di
costituzione della joint venture. Il capitale sociale minimo e’ di 100 milioni di RMB,
e la partecipazione del socio straniero non puo’ superare il 49%. In realta’, sulla base
degli impegni assunti per assicurarsi l’ingresso nella WTO, la Cina dovra’ permettere
agli stranieri la possibilita’ di investire in societa’ di puro trading (senza le forti
restrizioni di cui sopra), inzialmente con partecipazioni di minoranza, poi anche di
maggioranza ed infine sara’ possibile la costituzione di societa’ di trading interamente
detenute da investitori stranieri. Al momento, pero’, tale progressiva apertura resta
sulla carta.
Societa’ di distribuzione
(13) E’ possibile in Cina la costituzione di societa’ di distribuzione (al dettaglio e
all’ingrosso) a capitale straniero?
Similmente a quanto si e’ detto per le societa’ di trading, per il momento anche la
costituzione di societa’ di distribuzione e’ soggetta a delle restrizioni talmente elevate
da rendere tale possibilita’ limitata, di fatto, alle grandi multinazionali. Tra queste, vi
e’ il requisito che il socio straniero abbia avuto un fatturato medio di vendite nei tre
anni precedenti alla richiesta pari ad almeno 2 miliardi di dollari per il settore della
vendita al dettaglio (e 2,5 miliardi per la vendita all’ingrosso). Il capitale sociale
minimo e’ di 50 milioni di RMB, e la partecipazione del socio straniero non puo’
superare il 65% nella vendita al dettaglio ed il 49% in quella all’ingrosso. Anche nel
settore della distribuzione la Cina si e’ impegnata nell’ambito WTO di concedere piu’
spazio agli investitori stanieri, per il momento vale pero’ quanto detto al punto (12)
con riferimento alle societa’ di trading.
Distribuzione dei prodotti
(14) Viste le pesanti limitazioni alla costituzione di societa’ di distribuzione a capitale
straniero, quali sono i principali strumenti per poter commercializzare in Cina i propri
prodotti?
Tra i principali strumenti per la commercializzazione in Cina dei propri prodotti vi
sono: (1) il rapporto di agenzia / distribuzione; (2) la vendita diretta di prodotti
importati e “lavorati” da una propria societa’ a partecipazione straniera (Foreign
Invested Enterprise, o FIE); (3) il franchising; nonche’ (4) gli accordi di “Contracted
Management”.
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(1) I rapporti di agenzia - Una possibilita’ per vendere i propri prodotti in Cina e’
sottoscrivere un classico contratto di agenzia o di distribuzione con un soggetto
cinese. Nella pratica, tuttavia, se non seguita con attenzione dalla societa’ straniera,
tale soluzione puo’ rivelarsi non cosi’ interessante, a causa, essenzialmente, delle
(ancora) non sufficienti capacita’ tecniche in materia degli operatori cinesi. A cio’ si
aggiunge che, per quanto la titolarita’ dei Foreign Trade Rights (FTRs) sia sempre
piu’ diffusa tra le societa’ cinesi, puo’ verificarsi il caso in cui un buon distributore
non sia dotato di tali diritti, con la conseguente necessita’ (ed relativi costi aggiuntivi)
di dover ricorrere ad un terzo soggetto titolare degli stessi per poter procedere
all’importazione dei prodotti da distribuire.
(2) La lavorazione e vendita di prodotti importati dalle FIEs - Le FIEs sono libere di
importare in Cina materie prime e componenti destinati alla produzione, ma
generalmente possono vendere sul mercato interno solo i beni da esse stesse prodotti.
Cosa si intende pero’, in tal senso, per “produzione”? Qual’e’ la percentuale di valore
aggiunto che deve essere fornita al bene in oggetto dalla FIE affinche’ lo stesso possa
essere considerato “prodotto” anziche’ semplicemente importato dalla FIE medesima?
La normativa cinese non offre precise indicazioni in proposito, ma alcuni paramentri
di riferimento consentono di affermare che, normalmente, il valore aggiunto al
prodotto dalla FIE deve essere pari ad almeno il 20-25% del valore totale. Cio’ non
toglie che, nella pratica, tale valutazione viene effettuata caso per caso, con delle
notevoli oscillazioni sulle percentuali citate (a volte anche la mera operazione di
imballaggio o di etichettatura puo’ essere considerata sufficiente a tali fini).
(3) Il franchising - Le societa’ straniere hanno due possibilita’ per accedere a tale
strumento in Cina: o sottoscrivono accordi di franchising direttamente con un partner
locale, oppure lo fanno per il tramite di FIEs da esse costituite in Cina. La disciplina
giuridica di queste due ipotesi e’ sostanzialmente diversa. Mentre nel primo caso,
infatti, in assenza di una regolamentazione specifica di tale rapporto internazionale, il
contratto di franchising e’ soggetto dalla normativa in materia di importazione di
tecnologia, nella seconda ipotesi il rapporto di franchising e’ invece considerato un
rapporto “interno” (le FIEs sono infatti formalmente soggetti giuridici cinesi), e come
tale e’ regolato dalla normativa cinese in materia.
(v. anche CAPITOLO 7 – I trasferimenti di tecnologia, domande 41-44)
(4) I Management Contracts. Si e’ detto dei pesanti limiti imposti alla partecipazione
straniera nel capitale di societa’ cinesi impegnate nella distribuzione. Un sistema
utilizzato per “aggirare” tale ostacolo consiste nella sottoscrizione con una societa’
cinese che si occupa di distribuzione (e titolare dei FTRs) di un contratto in base al
quale la gestione della medesima viene affidata alla societa’ straniera. Quest’ultima,
da “dietro le quinte”, potra’ cosi’ organizzare la vendita dei propri prodotti utilizzando
il nome (e soprattutto la business licence) del partner cinese. I rischi che tale
operazione comporta sono essenzialmente legati all’incerto quadro giuridico in cui la
stessa si svolge, unitamente al fatto che il soggetto straniero, non avendo alcuna
partecipazione nella societa’ cinese, deve fare particolare affidamento sul proprio
partner.
(v. anche domanda 13 – Societa’ di distribuzione)
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CAPITOLO 4
CENNI SULL’E-COMMERCE IN CINA
Caratteristiche cinesi
(15) Quali sono le particolarita’ in materia di commercio elettronico in Cina?
La Cina e’ ufficialmente collegata a internet dall’aprile del 1994. Da allora il numero
degli utenti della rete e’ aumentanto enormemente, e si prevede che la crescita
continuera’ esponenzialmente negli anni a venire. Cio’ non deve pero’ illudere circa
la possibilita’ di trasformare questo alto numero di "navigatori" in altrettanti “eclients”, dal momento che numerosi ostacoli si frappongono ancora al commercio
elettronico con la Cina.
Tra questi, i principali sono forse i seguenti:
il divieto per i soggetti cinesi privi dei Foreign Trade Rights di concludere
contratti direttamente con soggetti stranieri;
la severa normativa cinese in materia valutaria che limita la possibilita’ per
soggetti cinesi di possedere carte di credito/debito in valuta straniera, e la
conseguente difficolta’ nel poter effettuare pagamenti in rete;
l’inadeguatezza del sistema per la tutela dei dati personali e della riservatezza,
nonche’
la diffidenza, e conseguente resistenza, del governo nei confronti dell’utilizzo di
tecnologia criptata e, in generale, verso internet, quale strumento per la diffusione
difficilmente controllabile di informazioni.
(v. anche domanda 1 – Il diritto al commercio con l’estero)
Registrazione del domain name
(16) Come si registra un domain name dotato del suffisso “.com.cn”?
Per ragioni essenzialmente commerciali, una societa’ straniera puo’ avere interesse a
registrare un proprio domain name dotato del suffisso “.cn”. Si tratta essenzialmente
del suffisso “.com.cn”, ma, per diversi settori di attivita’, esistono altresi’ i suffissi
“.gov.cn”, “.net.cn”, “.edu.cn”, “.org.cn” e “.ac.cn”, oltre che, a livello locale, “.bj.cn”
per la municipalita’ di Pechino, “.gd.cn” per la provincia del Guangdong, “.fj.cn” per
la provincia del Fujian, ecc. L’organismo cui rivolgersi per ottenere tale registrazione
(ed altresi’ competente per l’amministrazione dei relativi names) e’ il China Internet
Network Information Center (CNNIC), con sede a Pechino.
I requisiti per ottenere la registrazione sono i seguenti:
la societa’ richiedente deve essere registrata in Cina (ad esempio, per il tramite di
un ufficio di rappresentanza);
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il server principale del domain name deve altresi’ essere situato in Cina, nonche’
il domain name non deve contenere il nome di una societa’ o un marchio
registrato in Cina.
La domanda va presentata via e-mail, utilizzando un formulario disponibile sul sito
del CNNIC (www.cnnic.net.cn, anche in inglese).
(v. anche CAPITOLO 8 – L’ufficio di rappresentanza)
Tutela del domain name
(17) Come si difende il proprio domain name?
In materia di registrazione del domain name vale il principio del “first-to-file”,
applicato anche in materia di marchi: chi registra per primo e’ il legittimo propietario
del relativo name. In teoria tale regola e’ temperata dal fatto che il domain name per il
quale si chiede la registrazione non deve contenere il nome di una societa’ o un
marchio registrato in Cina. La miglior difesa possibile del proprio domain name con il
suffisso “.cn” e’ rappresentata dalla registrazione dello stesso presso il CNNIC, se la
societa’ interessata soddisfa i requisiti sopra esaminati (essenzialmente societa’ e
server principale situati in Cina). In caso contrario, per precostituirsi la possibilita’ di
opporsi a registrazioni altrui, e’ necessario registrare in Cina il nome considerato
come marchio o come denominazione sociale.
(v. anche CAPITOLO 6 – La tutela di marchi, brevetti e diritti d’autore, in part.
Domande 22-25)
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CAPITOLO 5
GLI ACCORDI DI LAVORAZIONE / ASSEMBLAGGIO
Definizione
(18) Cosa di intende per accordo di lavorazione/assemblaggio (l/a)?
La normativa cinese stabilisce che per “accordi di l/a con l’estero” si debbano
intendere tutti i casi in cui una parte straniera fornisce ad una societa’ cinese
(intendendo per societa’ cinesi anche le FIEs) materie prime, componenti e/o
materiali da imballaggio, la cui lavorazione e/o il cui assemblaggio sia effettuato da
quest’ultima sulla base delle richieste della prima. Il prodotto finito deve poi essere
esportato a favore della parte straniera entro un anno (due anni, in speciali
circostanze) dalla data di ingresso in Cina delle materie prime e/o dei componenti.
Trattamento preferenziale
(19) Di quali esenzioni godono i beni importati nel quadro di un accordo di l/a?
Come regola generale, i beni importati per essere lavorati e/o assemblati sono esenti
da dazi doganali e da IVA, e non sono soggetti ad alcuna licenza, ne’ all’importazione
ne’ all’esportazione. L’esenzione da dazi ed IVA, cosi’ come la non soggezione a
licenza, vale anche per alcune categorie di macchinari e di beni eventualmente
importati per lo svolgimento delle operazioni di lavorazione e/o assemblaggio.
Approvazioni governative
(20) Il contratto di l/a e’ soggetto ad approvazione amministrativa?
Per poter intraprendere attivita’ di p/a, la societa’ cinese interessata deve ottenere la
preventiva approvazione da parte del MOFTEC. Similmente, anche i contratti di l/a
richiedono l’approvazione governativa, in particolare del MOFTEC, o dei locali
COFTECs, a seconda del valore dell’operazione. Inoltre, entro un mese
dall’approvazione del contratto di l/a, e’ necessario provvedere alla registrazione del
medesimo presso l’ufficio doganale competente per il luogo ove ha sede la societa’
che effettuera’ la lavorazione o l’assemblaggio.
Restrizioni
(21) Vi sono ulteriori limiti/restrizioni alle attivita’ di l/a?
Nel corso degli ultimi anni il governo cinese ha riscontrato un sempre maggior
numero di casi in cui le materie prime e componenti vengono importati nel quadro di
un accordo di l/a in esenzione da dazi ed IVA e poi, senza alcuna delle citate
autorizzazioni, tali beni, o i prodotti finiti da essi derivati, vengono venduti in Cina. Il
sistema studiato per debellare questo fenomeno consiste essenzialmente nell’imporre,
a determinate societa’ e per determinate categorie di merci, il deposito presso un
conto bancario cinese di un ammontare (o in alcuni casi la prestazione di una garanzia
bancaria) equivalente ai dazi ed all’IVA che sarebbero dovuti nel caso di una normale
importazione (o parte di questi), la cui restituzione e’ prevista solo al momento
dell’esportazione dei prodotti finiti. Tale obbligo non riguarda gli accordi di l/a che
vedono coinvolte societa’ cinesi situate nelle zone franche, dal momento che i beni
che accedono a tali zone non sarebbero comunque soggetti a dazi ed IVA.
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CAPITOLO 6
LA TUTELA DI MARCHI, BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
(A) MARCHI
Registrazione tempestiva
(22) Perche’ chiedere il prima possibile la registrazione del proprio marchio in Cina?
Registrare tempestivamente il proprio marchio in Cina e’ importante per due ragioni:
in primo luogo, solo i marchi registrati godono della specifica tutela accordata dalla
legge cinese sui marchi in caso di violazione dei medesimi. In secondo luogo, e’
necessario prevenire la registrazione del proprio marchio da parte di altri soggetti, dal
momento che in Cina vige il principio della priorita’ nella registrazione (first-to-file);
in altre parole, chi per primo registrata un marchio, un qualunque marchio, in Cina ne
e’ il legittimo proprietario. In tale malaugurata ipotesi, il “vero” titolare del marchio
subisce, oltre al danno derivante dall’utilizzo di questo da parte di un altro soggetto,
anche la beffa di non poter commercializzare sul territorio cinese i propri prodotti, dal
momento che cio’ comporterebbe una violazione del diritto di chi lo ha registrato per
primo.
Marchi non registrati
(23) I marchi non registrati in Cina sono ivi dotati di una qualche protezione?
I marchi non registrati in Cina sono qui tutelati sulla base della normativa in materia
di concorrenza sleale e della Convenzione di Parigi, ma la forte imprevedibilita’
dell’esito delle relative procedure rende ancora una volta preferibile una pronta
registrazione del marchio.
Caratteri cinesi
(24) Occorre registare anche la versione in caratteri cinesi del marchio?
La registrazione di una traduzione in cinese del marchio non e’ richiesta dalla legge,
ma e’ sicuramente consigliabile, sia dal punto di vista commerciale che da quello
legale.
Quanto al primo aspetto, se la societa’ straniera non propone ai consumatori una
versione cinese del proprio marchio, saranno questi ultimi, col tempo, a crearne una,
sulla base della somiglianza fonetica della pronuncia del marchio straniero con
determinati caratteri cinesi, il cui significato potrebbe non aver nulla a che fare con il
relativo prodotto, se non avere addirittura una risonanza negativa. E’ invece
importante scegliere con cura una versione cinese del marchio che al tempo stesso
abbia un’assonanza fonetica con il marchio e rievochi sensazioni piacevoli,
possibilmente legate al prodotto.
Quanto all’aspetto legale, la mancata registrazione della versione cinese del marchio
puo’ comportare i medesimi problemi derivanti dalla mancata registrazione del
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marchio “originale”, ossia l’assenza di una valida tutela giuridica ed il rischio che altri
registrino la versione cinese per scopi di “estorsione”.
Procedure di registrazione
(25) Come si registra un marchio in Cina?
Una societa’ italiana che intende registrare un marchio in Cina ha due possibilita’:
fare richiesta al Trademark Office di Pechino, per il tramite di una delle agenzie cinesi
a cio’ autorizzate, oppure chiedere l’estensione della propria registrazione in Italia ai
sensi della Convenzione di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi del
1989. La registrazione del marchio attraverso la Convenzione di Madrid presenta
alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi rispetto alla registrazione diretta. Da una parte,
infatti, tramite la Convenzione i costi sono piu’ contenuti ed i tempi sono piu’ rapidi,
dall’altra, bisogna ricordare che i marchi registrati in Cina con tale metodo seguono le
sorti del marchio registrato nel Paese d’origine, per cui un’eventuale cancellazione del
marchio in Italia comporta l’automatica cancellazione del marchio anche in Cina,
Inoltre, nel caso di marchi la cui registrazione potrebbe presentare problemi (per
scarso carattere distintivo od altro), la registrazione diretta e la relativa assistenza
dell’agenzia incaricata consentono di poter affrontare e risolvere piu’ velocemente ed
efficacemente qualunque ostacolo.
Durata della protezione
(26) Quanto dura la protezione del marchio?
Il certificato di registrazione del marchio ha una validita’ di 10 anni a decorrere dalla
data di tale rilascio, e puo’ essere rinnovato per uguali periodi facendone richiesta
entro 6 mesi dalla scadenza del termine. E’ possibile ottenere il rinnovo della
registrazione anche scaduto questo termine di 6 mesi, ma comunque entro la scadenza
del termine decennale, dietro pagamento di una tassa aggiuntiva.
Marchi noti
(27) Cosa si intende in Cina per “marchi noti”, e qual’e’ la loro protezione?
La normativa cinese prende in considerazione la categoria dei c.d. “marchi noti”, che
vengono definiti come marchi “che godono di un'alta reputazione sul mercato e che
sono familiari al relativo pubblico”. Per tali marchi e’ previsto in Cina un trattamento
preferenziale: da una parte, a certe condizioni, la loro violazione e’ sanzionata anche
in assenza di registrazione del marchio medesimo. D’altra parte, il titolare di un
marchio riconosciuto come “noto” potrebbe contare su una protezione piu’ efficace di
quella concessa ai marchi ordinari. In realta’, nella pratica, si tratta di due possibilita’
sulle quali, nella pratica, e’ meglio non fare troppo affidamento.
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Strumenti di tutela
(28) Quali sono le procedure e le caratteristiche dei vari strumenti di tutela del proprio
marchio?
La legge cinese prevede diverse strumenti a tutela del marchio: vi e’ la possibilita’ di
proporre un ricorso amministrativo, di intentare una causa civile, di sporgere denuncia
penale ed infine, in casi particolari, ci si puo’ rivolgere anche all’autorita’ doganale.
Parallelamente a ciascuna di queste vie e’ comunque sempre opportuno, in materia di
IPRs in generale, coinvolgere anche il canale diplomatico.
(1) Ricorso amministrativo - Il ricorso amministrativo per la violazione di un marchio
va presentato alla Sezione Marchi del competente ufficio della SAIC. Il procedimento
amministrativo presenta alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi rispetto alle altre
possibilita’ che verranno qui di seguito esaminate. I vantaggi sono rappresentati dalla
rapidita’ di esecuzione e dai bassi costi; il principale svantaggio consiste
nell’impossibilita’ per l’amministrazione di imporre sanzioni rilevanti.
L’amministrazione ha il potere di ordinare la cessazione immediata della produzione
in violazione del marchio, di sequestrare e distruggere i beni rinvenuti oggetto della
violazione, i macchinari e gli eventuali modelli o stampi utilizzati per la produzione
dei medesimi, di imporre sanzioni amministrative, nonche’ di condannare il colpevole
al risarcimento del danno (anche se raramente per somme significative).
(2) La causa civile - In passato era sicuramente sconsigliabile cercare tutela del
proprio marchio in un’aula di tribunale, principalmente a causa della scarsa
professionalita’ dei giudici in materia. Negli ultimi anni le cose sono molto cambiate,
e la maggior parte delle corti delle principali citta’ cinesi sono ora dotate di sezioni
specializzate a trattare le cause in materia di diritti di proprieta’ industriale. I tempi ed
i costi di un procedimento civile rispetto a quello amministrativo sono piu’ elevati, ma
il primo resta comunque preferibile nel caso in cui i fatti o le problematiche giuridiche
sottese alla controversie rivestano una particolare complessita’, cosi’ come nel caso in
cui obiettivo dell’attore sia principalmente quello di ottenere un alto risarcimento dei
danni.
(3) La denuncia penale - Per quanto non risulti ad oggi molto utilizzata nella pratica,
la denuncia penale fornisce al titolare del diritto di marchio un importante strumento
di pressione nei confronti dei responsabili della violazione, tanto piu’ che il primo
puo’ ritirare la denuncia anche senza il consenso del giudice, facendone cosi’ della
stessa esistenza del procedimento penale un prezioso strumento di “negoziazione”. Le
pene in materia di violazione di marchi vanno sino ad un massimo di 7 anni di
reclusione, combinati con sanzioni pecuniarie.
(4) La tutela doganale - E’ possibile chiedere la registrazione del proprio marchio
anche presso l’autorita’ doganale, ed accedere cosi’ ad un’ulteriore forma di
protezione. La registrazione ha una validita’ di 7 anni e puo’ essere rinnovata
indefinitamente per uguali periodi. Di propria iniziativa, o su richiesta del titolare del
marchio, l’autorita’ doganale puo’ sequestare i beni in transito sospetti di essere
oggetto di violazione del marchio altrui, dietro prestazione di garanzia da parte del
titolare del marchio medesimo. In caso contrario, l’autorita’ doganale effettua le
necessarie indagini, e nel caso di accertata violazione del marchio, dispone la confisca
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dei relativi beni e solitamente la loro distruzione. Contestualmente, l’autorita’
doganale puo’ condannare i responsabili a sanzioni pecuniarie, sino ad un massimo
del costo C.I.F. per i beni importati e del costo F.O.B. per i beni esportati.
Contratti di licenza di marchio
(29) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di marchio?
Nel caso di contratti di licenza di marchio e’ prevista la mera registrazione del
medesimo, entro tre mesi dalla sottoscrizione, presso il Trademark Office. La mancata
registrazione del contratto di licenza puo’ portare a sanzioni amministrative ed anche
alla cancellazione della registrazione del marchio. Nel caso in cui il titolare del
marchio abbia provveduto a registare il medesimo anche presso l’autorita’ doganale,
egli e’ tenuto a comunicare a quest’ultima i nominativi dei soggetti autorizzati ad
utilizzare il marchio: in caso contrario, il licenziatario del marchio potrebbe vedersi
sequestrati alla dogana i relativi prodotti.
(B) BREVETTI
Brevettabilita’
(30) Cosa e’ possibile brevettare in Cina?
La legge cinese consente di brevettare le invenzioni, i modelli di utilita’ ed i designs.
Le definizioni che vengono fornite sono rispettivamente le seguenti.
Invenzione: “Qualunque nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto, ad un
processo o ad un relativo miglioramento”.
Modello di utilita’: “Qualunque nuova soluzione tecnica relativa alla forma, alla
struttura, o la combinazione di questi, di un prodotto, idonea ad un uso pratico”.
Design: “Qualunque nuovo forma, modello, colore, o la combinazione di questi, di un
prodotto, che crea un senso estetico e sia idonea ad un’applicazione industriale”.
Come in molti altri ordinamenti, le invenzioni ed i modelli di utilita’, per poter essere
brevettati, devono possedere i requisiti della novita’, dell’inventiva e
dell’applicazione pratica.
Richiesta di brevetto
(31) Come si chiede un brevetto?
Similmente a quanto accade per la registrazione dei marchi, le societa’ italiane hanno
due possibilita’ per chiedere il rilascio di un brevetto: possono presentare richiesta
allo State Council Patents Administrative Department, oppure possono ricorrere al
Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, di cui fanno parte sia la Cina che
l’Italia, chiedendo l’estensione della protezione della propria invenzione o modello di
utilita’ o design anche alla Cina. In quest’ultimo caso si hanno vantaggi in termini di
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tempi e costi, ma debbono pero’ essere adottate le medesime cautele di massima
descritte in materia di marchi con riferimento alla Convenzione di Madrid.
Modello di utilita’ / Design
(32) Quali sono le particolarita’ per il rilascio del certificato di modello di utilita’ o di
design?
La procedura per ottenere il certificato in materia di modelli di utilita’ e di designs e’
piu’ semplice e rapida. Esso viene rilasciato in seguito all’indagine preliminare sulla
domanda, senza la necessita’ di un ulteriore esame nel merito.
Durata delle protezione
(33) Quanto dura la protezione del brevetti, modelli di utilita’ e design?
La durata della protezione dei brevetti di invenzione da una parte, dei modelli di
utilita’ e dei designs dall’altra, e’ rispettivamente di 20 anni e di 10 anni a contare
dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Protezione dei brevetti
(34) Come ci si difende contro violazioni in materia di brevetti, modelli di utilita’ e
design?
Con riferimento ai brevetti valgono le medesime considerazioni esposte in materia di
marchi tanto sui primi passi da compiere quando si viene a conoscenza di una
violazione, quanto sui soggetti abilitati a fornire l’assistenza necessaria. Gli strumenti
a disposizione in caso di violazione di brevetto sono, come nel caso dei marchi, il
ricorso amministrativo, la causa civile, la denuncia penale e la tutela doganale.
(v. anche, in materia di marchi, domanda 28 – Strumenti di tutela)
Contratti di licenza di brevetto
(35) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di brevetto?
La validita’ dei contratti di licenza di brevetto tra un soggetto straniero ed un soggetto
cinese e’ subordinata all’approvazione del MOFTEC, o dei locali COFTECs, secondo
la procedura che verra’ esaminata in materia di importazione di tecnologia. Il
contratto deve poi essere registrato presso lo State Intellectual Property Office entro 3
mesi dalla sua sottoscrizione.
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(C) DIRITTI D’AUTORE
Diritto d’autore
(36) In che misura e’ protetto il diritto d’autore in Cina?
La normativa cinese in materia di diritto d’autore tutela le creazioni letterarie,
artistiche e scientifiche che si presentino sotto varie forme, incluse le opere
cinematografiche, musicali, fotografiche ed i softwares.
Non e’ chiaro se la tutela accordata ricopra anche il settore della c.d. “arte applicata”:
arredamento, gioielleria, abbigliamento, ecc. La legge, infatti, prevede la protezione
per le opere d’arte vere e proprie, ma nulla dice al riguardo di questa diversa
categoria. Se l’opera in oggetto puo’ essere considerata come design, e’ possibile,
come si e’ detto, ottenere una diversa forma di tutela grazie alla normativa in materia
di brevetti.
Registrazione
(37) Serve la registrazione?
La Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche (di cui
tanto l’Italia quanto la Cina fanno parte), prevede che l’opera sia tutelata sin dal
momento della propria creazione, e non e’ dunque condizionata ad alcuna
registrazione. Tale registrazione, pur facoltativa, e’ peraltro possibile, e comporta il
vantaggio di rendere piu’ semplice la prova della titolarita’ in caso di violazione del
proprio diritto.
Durata
(38) Quanto dura la protezione del diritto d’autore?
L’autore non perde mai il diritto di affermare la propria paternita’ morale dell’opera,
di modificarla e di proteggerne l’integrita’. Il diritto allo sfruttamente commerciale
della medesima, invece, si estingue dopo 50 anni dalla morte dell’autore.
Protezione del diritto d’autore
(39) Come ci si tutela contro violazioni del proprio diritto d’autore?
Anche a tutela del diritto d’autore valgono gli strumenti e le relative considerazioni
sopra esaminate con riferimento a marchi e brevetti (il ricorso amministrativo, la
causa civile e la denuncia penale, oltre al ricorso all’autorita’ doganale). Si osserva,
peraltro, che la maggior parte dei casi di violazione di diritto d’autore viene portata
all’attenzione delle corti civili, soprattutto se l’obiettivo e’ ottenere un sostanzioso
risarcimento del danno.
(v. anche, in materia di marchi, domanda 28 – Strumenti di tutela)
Contratti di licenza di diritto d’autore
(40) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di diritto
d’autore?
Il contratto con il quale un autore concede in licenza ad altri i diritti di sfruttamento
commerciale della propria opera deve essere concluso per iscritto e non puo’ avere
una durata superiore ai 10 anni, comunque rinnovabile alla scadenza (entro il limite
descritto nel paragrafo precedente).
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CAPITOLO 7
I TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIA
Definizione
(41) Cosa si intente per “tecnologia”?
I contratti che ricadano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, e che
quindi richiedono, come vedremo, l’approvazione governativa, sono essenzialmente i
seguenti: (1) contratti di cessione o licenza di brevetti; (2) contratti di cessione o
licenza di tecnologia; (3) contratti di cessione o licenza di marchi se compresi nei
contratti di cui ai punti (1) e (2); (4) contratti di importazione di software; (5) contratti
aventi ad oggetto assistenza o consulenza tecnica; (6) accordi di cooperazione per il
design, la ricerca, lo sviluppo o la produzione; (7) contratti di importazione di linee di
produzione e di macchinari di particolare importanza.
Confidenzialita’
(42) Quali cautele e’ opportuno adottare per un trasferimento di tecnologia?
Prima di rivelare informazioni confidenziali relative alla propria tecnologia, e’
fortemente raccomandabile far sottoscrivere alla controparte cinese un dettagliato
accordo di riservatezza.
Tale accordo non e’ soggetto ad alcuna procedura di approvazione, diversamente dal
contratto di importazione di tecnologia, che deve essere necessariamente stipulato per
iscritto, entra in vigore solo alla data della sua approvazione da parte dell’autorita’
competente.
Procedura di approvazione/registrazione
(43) Come si svolge la procedura di approvazione/registrazione di un contratto di
trasferimento di tecnologia?
La procedura di approvazione/registrazione consta di due fasi: in un primo momento,
precedente alla sottoscrizione del contratto, la controparte cinese e’ tenuta ad
effettuare una “pre-registrazione” del medesimo. La seconda fase e’ caratterizzata da
una vera e propria ri-negozazione del contratto con il MOFTEC (o con i locali
COFTECs), al termine del quale viene eventualmente concessa l’auspicata
approvazione.
Tassazione
(44) Qual’e’ la tassazione applicabile ai trasferimenti di tecnologia?
La legge cinese prevede, in generale, che determinati redditi di societa’ straniere
originati in Cina (interessi, royalties, ecc.) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte pari
al 20%. Nel caso dell’Italia, peraltro, la citata convenzione contro la doppia
imposizione prevede in proposito l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 10%. In
materia di contratti di trasferimento di tecnologia, pero’, in alcui casi e’ altresi’
prevista l’applicazione della Business Tax.
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CAPITOLO 8
GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA
Motivazione
(45) Perche’ aprire un ufficio di rappresentanza in Cina?
L’ufficio di rappresentanza rappresenta la piu’ semplice forma di insediamento di una
societa’ straniera in Cina. Le ragioni che piu’ spesso spingono a questa scelta sono le
seguenti: (1) assicurare una presenza stabile della societa’ madre nel Paese, senza
elevati investimenti, per poter meglio monitorare il mercato, intensificare i rapporti
con i propri partners e con le autorita’, nonche’ promuovere le vendite dei prodotti
della societa’ di riferimento; (2) muovere il primo passo esplorativo in vista della
costituzione di una societa’ in Cina, oppure (3) fungere da “quartier generale”
dell’investitore straniero nel caso in cui quest’ultimo detenga partecipazioni in una o
piu’ societa’ in cina.
(v. anche domanda 14 – Distribuzione dei prodotti)
Funzioni
(46) Cosa puo’ fare un ufficio di rappresentanza?
L’ambito di operativita’ degli uffici di rappresentanza e’ limitato alle c.d. “attivita’
commerciali indirette”. Il significato di tale espressione e’ tutt’altro che definito, e tra
la definizione di attivita’ commerciali dirette e quella di attivita’ commerciali indirette
vi e’ sicuramente un’ampia zona grigia. Tra le prime rientrano con certezza, ad
esempio, le attivita’ di vendita e di produzione. Tra le seconde si fanno rientrare la
raccolte di informazioni commerciali, il monitoraggio del mercato e la conduzione di
trattative per conto della societa’ di appartenenza.
Procedura di costituzione
(47) Come si costituisce un ufficio di rappresentanza?
La costituzione di un ufficio di rappresentanza richiede tre distinti passaggi: (1)
l’approvazione per l’apertura dell’ufficio; (2) la registrazione del medesimo presso la
SAIC, ed infine (3) ulteriori registrazioni presso altre autorita’ ed uffici. L’intera
procedura richiede normalmente da uno a quattro mesi.
Tassazione degli uffici di rappresentanza
(48) Gli uffici di rappresentanza sono soggetti a tassazione?
A determinate condizioni, l’ufficio di rappresentanza ha il diritto di ottenere lo status
di soggetto non imponibile. In alternativa, agli uffici di rappresentanza che sono
sospettati di violare il divieto di esercitare «attivita’ commerciali dirette», puo’ essere
applicata l’imposta sul reddito d’impresa e la Business Tax (al 5%). Sono previsti
esssenzialmente tre sistemi per calcolare il reddito di un ufficio di rappresentanza: due
di questi (i c.d. ”Actual Method” e “Deemed Method”) sono basati su dati oggettivi
relativi alle entrate ed alle uscite dell’ufficio, mentre il terzo (c.d. “Cost-plus
Method”), applicabile nel caso in cui l’uffico non fornisca informazioni sulle proprie
entrate, o queste siano ritenute insoddisfacenti, presume che le entrate siano pari ad
una certa percentuale dei costi accertati.
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CAPITOLO 9
LE VARIE FORME DI INVESTIMENTO
Non solo Joint Ventures...
(49) Quali sono gli strumenti a disposizione delle societa’ straniere per effettuare
investimenti societari in Cina?
Le tradizionali forme di investimento in Cina a disposizione dei soggetti stranieri
sono rappresentate dalle EJVs, dalle CJVs e dalle WFOEs. Si tratta di societa’ a
responsabilita’ limitata (eccezion fatta per una particolare tipologia di CJV che verra’
qui di seguito esaminata), in cui il soggetto straniero detiene una quota (JVs) o la
totalita’ (WFOEs) del capitale sociale.
Nel corso degli anni il quadro giuridico degli investimenti stranieri in Cina si e’
peraltro fatto via via sempre piu’ complesso e sofisticato, allargando le possibilita’ di
scelta per gli investitori stranieri. Si fa riferimento in principal modo alla normativa
in materia di FICLSs e di HCs, nonche’ al strumento, sempre piu’ utilizzato,
dell’acquisizione di societa’ cinesi (o dei loro beni). La normativa in materia di filiali
(branches), come vedremo, e’ rimasta per lo piu’ disapplicata.
(v. anche CAPITOLO 17 – Ulteriori forme di investimento societario, e CAPITOLO
18 – L’acquisizione di societa’ cinesi)
Partner cinese
(50) E’ sempre necessario avere un partner cinese?
No. Sono numerosi i settori in cui e’ consentita la costituzione di societa’ a capitale
interamente straniero. Una loro completa elencazione non e’ semplice, in quanto alle
disposizioni contenute nella legge sulle WFOEs ed alle previsioni del Catalogo (vedi
Tabella), si aggiunge una serie in continua evoluzione di regolamenti e circolari
emanate da diverse autorita’, primi tra tutti i vari Ministeri. Superato “l’esame” del
Catalogo e della legge sulle WFOEs, si tratta dunque di volta in volta di verificare con
le autorita’ competenti per il settore considerato che il medesimo non sia oggetto di
alcun ulteriore, specifico divieto.
Societa’ al 100% straniere
(51) Vi sono dei requisiti particolari per la costituzione di una WFOE?
Tradizionalmente la costituzione di societa’ ad intera partecipazione straniera e’ stata
soggetta a due fondamentali limitazioni: da una parte, la previsione dei settori di
investimento in cui essa non e’ possibile; dall’altra il disposto dell’art. 3 della legge
sulle WFOEs in base al quale queste societa’ dovevano utilizzare tecnologia e
macchinari avanzati, oppure esportare piu’ del 50% della propria produzione. A
seguito di una recente riforma questa seconda limitazione e’ stata eliminata.
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CJVs
(52) Quali sono le particolarita’ delle Co-oerative Joint Ventures?
La normativa cinese prevede due tipi di CJVs: una CJV c.d. “pura”, rappresentata da
un semplice accordo tra i partners che non da’ vita ad un soggetto giuridico nuovo e
distinto, ed una CJV c.d. “ibrida” (in quanto figura di mezzo tra una CJV pura ed una
EJV), nel qual caso si ha invece la nascita di una nuova societa’. Caratteristica
comune ad entrambe le tipologie di CJV e’ rappresentata dal fatto che i soci sono
liberi di ripartire gli utili derivanti dall’operazione in modo indipendente rispetto alle
rispettive quote di partecipazione (cosa che non e’ possibile nel caso delle EJVs). Nel
caso della CJV “pura”, in assenza di un soggetto giuridico distinto dai soci della
stessa, questi ultimi mantengono una responsabilita’ illimitata per i debiti della CJV,
e, di norma, sono singolarmente tenuti a versare le imposte relative ai propri relativi
profitti.
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CAPITOLO 10
PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI SOCIETA’ IN CINA
La procedura
(53) Qual’e’, in sintesi, la procedura da seguire per la costituzione di una societa’ a
capitale straniero in Cina?
L’elencazione che segue riguarda la costituzione di societa’ in Joint Venture con un
partner cinese. Mutatis mutandis, essa vale, in linea di massima, anche per la
costituzione di societa’ a capitale interamente straniero (WFOE).
1.
Verifica sulla fattibilita’ del progetto con primo riferimento al Foreign
Industrial Investment Guidance Catalogue (v. testo in appendice), per
determinare la categoria in cui ricade il proprio settore di business
(“incoraggiato”, “permesso”, “ristretto”, oppure “vietato”);
2.
Indagine sul partner cinese ed esame sui beni da esso contribuiti;
3.
Sottoscrizione della lettera d’intenti;
4.
Redazione dello studio di fattibilita’, del contratto di joint venture e dello
statuto della societa’, e presentazione dei medesimi alla competente autorita’
per approvazione.
5.
Richiesta della Business Licence alla locale AIC e registrazione della societa’
presso varie altre autorita’.
Cautele
(54) Quali cautele preliminari occorre assumere nella costituzione di una Joint
Venture?
Prima di intraprendere le negoziazioni con un partner cinese che si ritiene
interessante, occorre procedere ad un’indagine innanzitutto sul medesimo, poi sui
beni che esso intende contribuire al capitale della JV. Tale accorgimento vale in
qualunque parte del mondo ci si trovi ad investire, ma in Cina esso assume una
particolare rilevanza, soprattutto con riferimento all’indagine sul partner. Da un lato,
infatti, si e’ detto come non tutte le societa’ cinesi hanno la possibilita’ di trattare
direttamente con soggetti stranieri, dall’altro, la caratteristica limitatezza dell’oggetto
sociale di queste (business scope) potrebbe non consentire al potenziale partner di
costituire la FIE desiderata dalla societa’ straniera. Quanto all’indagine sui beni
contribuiti dalla societa’ cinese, essa riveste una particolare importanza con
riferimento agli edifici ed ai diritti d’uso del terreno (v. Anche domande 66-68).
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Cautele nel contratto di JV
(55) Su quali punti del contratto di Joint Venture (e del relativo statuto) occorre porre
particolare attenzione?
Occorre innanzitutto premettere che i contratti di JV e gli statuti delle FIEs sono, per
espressa disposizione di legge, obbligatoriamente soggetti al diritto cinese. Nel corso
delle trattive, e’ importante verificare direttamente e personalmente quali sono le
clausole su cui le parti sono libere di negoziare, e quali invece quelle dal contenuto
tassativamente previsto dalla legge. Conclusa la fase di negoziazioni con il partner
cinese, ha inizio quella con l’autorita’ competente, cui devono essere sottoposti per
approvazione il contratto di JV e lo statuto.
Particolare attenzione va rivolta alla redazione dell’oggetto sociale (business scope),
in quanto l’ambito di attivita’ di una FIE e’ strettamente limitato a quanto previsto nel
medesimo. Normalmente le autorita’ cinesi sono restie ad approvare oggetti sociali
generici e/o ambigui, con la conseguenza che e’ di fondamentale importanza, durante
la fase di costituzione della societa’, quando, cioe’, la posizione contrattuale
dell’investitore straniero e’ piu’ forte che mai, riuscire a «negoziare» con le autorita’
competenti un business scope il piu’ ampio possibile. Qualunque modifica del
medesimo in un momento successivo potrebbe infatti scontrarsi con un atteggiamento
ostruzionista delle autorita’ medesime, piu’ difficilmente superabile.
La localizzazione dell’investimento
(56) Vi sono in Cina zone dotate di particolari incentivi agli investimenti stranieri?
La Cina e’ letteralmente disseminata di zone speciali che concedono, non sempre
legittimamente, agevolazioni, soprattutto fiscali, di vario genere. Una volta
individuata l’area di interesse, si tratta dunque di effettuare un esame delle varie zone
ivi presenti, per verificare innanzitutto la legittimita’ dei vantaggi fiscali offerti, ed in
secondo luogo la portata di questi ultimi, per poter effettuare la scelta circa la
localizzazione dell’investimento.
(v. anche domanda 76 – Agevolazioni fiscali)
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CAPITOLO 11
IL CAPITALE SOCIALE
Definizione
(57) In Cina cosa si intende per “capitale sociale”?
La normativa cinese in materia di FIEs prevede i concetti di “registered capital” e di
“total investment”. Per registered capital si intende l’ammontare del capitale
contribuito dalle parti e debitamente registrato presso la competente autorita’. Per
total investment si intende la somma del registered capital e dei finanziamenti.
Volendo evitare la costituzione di societa’ con un’eccessivo indebitamento rispetto al
capitale sociale, il governo cinese ha fissato in proposito determinati parametri, che,
tranne “speciali circostanze”, devono essere rispettati da tutte le FIEs:
Total Investment
Minimo Registered Capital (% del Total
Investment)
fino a US$3.000.000
70%
tra US$3.000.000 e US$10.000.000
50% (con un minimo di US$2.100.000)
tra US$10.000.000 e US$30.000.000
40% (con un minimo di US$5.000.000)
oltre US$30.000.000
33,3% (con un minimo di
US$12.000.000)
Capitale sociale - minimo
(58) La legge cinese prevede un capitale sociale minimo per le societa’ a capitale
straniero?
La normativa nazionale generale in materia di JVs e di WFOEs non prevede un
ammontare minimo del capitale sociale: essa si limita a richiedere che esso sia
“appropriato rispetto alle dimensioni ed all’oggetto dell’operazione e della
produzione”. La legge sulle societa’ del 1994, d’altra parte, applicabile in via
residuale anche alle FIEs, prevede vari limiti minimi (100.000, 300.000 e 500.000
RMB) a seconda dell’oggetto dell’attivita’ della societa’, ma in realta’ e’ molto raro
vedere una FIEs approvata con un capitale inferiore a 100.000 USD. Limiti specifici
sono peraltro stabiliti per determinati settori di attivita' e da regolamenti emanati a
livello locale.
(v. anche domanda 82 – Le Holding Companies, e domanda 85 – Modalita’ di
costituzione di una Foreign Invested Company Limited by Shares)
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Limiti per gli stanieri
(59) Sono posti dei limiti alla partecipazione straniera al capitale di societa’ in Cina?
In materia di JVs, vigono determinati limiti con riferimento alla quota del capitale che
puo’ essere detenuta dal socio straniero. Quanto al minimo, essa non puo’ essere
inferiore al 25% (in caso contrario la societa’ perderebbe lo status di FIE, e con esso,
ad esempio, i relativi vantaggi fiscali); quanto al massimo, fermo restando che con un
capitale al 100% in mano straniera si sarebbe in presenza di una WFOE, occorre tener
conto del fatto che il Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue (v.
appendice), ed altre varie normative, richiedono per specifici settori partecipazioni
qualificate del partner cinese.
(v. anche domanda 51 – Societa’ al 100% straniere)
Tempistica
(60) Qual’e’ la tempistica per il versamento del capitale sociale?
Le parti di una FIE possono decidere di effettuare le rispettive contribuzioni in
un’unica soluzione, oppure in piu’ momenti.
Nel primo caso le contribuzioni devono essere effettuate entro sei mesi dal rilascio
della business licence.
Nella seconda ipotesi, dopo una prima contribuzione pari ad almeno il 15% della
propria quota entro tre mesi dal rilascio della business licence, le parti sono tenute a
rispettare le seguenti scadenze:
Registered Capital
Termine massimo entro il quale
completare le contribuzioni a capitale, a
contare dalla data di rilascio della
Business Licence
fino a US$500.000
un anno
tra US$500.000 e US$1.000.000
un anno e mezzo
tra US$1.000.000 e US$3.000.000
due anni
tra US$3.000.000 e US$10.000.000
tre anni
oltre US$10.000.000
termine stabilito caso per caso
dall’autorita’ competente per
l’approvazione del progetto
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Aumenti e riduzioni del capitale sociale
(61) Quali sono le procedure da seguire per aumentare o diminiure l’importo del
capitale sociale?
L’aumento di capitale deve essere oggetto di una decisione unanime del consiglio di
amministrazione della societa’, nonche’ dell’approvazione da parte dell’autorita’
competente. E’ necessario inoltre che i soci abbiamo completato tempestivamente le
relative contribuzioni. Le operazioni di riduzione del capitale sociale di FIEs sono
soggette a particolari restrizioni.
Tipologia di contribuzioni
(62) Che tipi di contribuzioni al capitale sono possibili secondo il diritto cinese?
I soci di una FIE possono essenzialmente contribuire al capitale sociale denaro, beni
mobili o immobili, diritti di proprieta’ industriale, tecnologia (know-how) e diritti
d’uso del terreno.
Nel caso delle JVs, il partner cinese normalmente contribuisce macchinari, edifici e
diritti d’uso del terreno, mentre le tipiche contribuzioni del socio stranieri sono
rappresentate da denaro, marchi, brevetti o know-how.
Un particolare limite ostacola le contribuzioni in tecnologia: come regola generale, il
valore di quest’ultima non puo’ infatti superare il 20% del capitale sociale.
Valutazione delle contribuzioni
(63) Come vengono valutate le contribuzione al capitale?
La legge prevede due distinte procedure per la valutazione dei beni contributi dal
socio straniero e di quelli del socio cinese, se di proprieta’ dello Stato. La principale
cautela da adottare in questa delicata fase, consiste nel prevedere, gia’ nella lettera
d’intenti, che la societa’ cinese incaricata per la valutazione sia affiancata durante lo
svolgimento del proprio compito da una societa’ di valutazione straniera di fiducia del
partner occidentale. In tal modo si puo’ ragionevolmente confidare di giungere ad un
rapporto di valutazione piu’ aderente agli standars occidentali che verra’ sottoposto
all’autorita’ competente per l’approvazione. Viceversa, non sarebbe semplice ottenere
la modifica di un rapporto di valutazione sfavorevole all’investitore straniero gia’
approvato dall’autorita’.
Trasferimenti di quote
(64) Qual’e’ la procedura da seguire per trasferire le quote di una societa’ a capitale
straniero in Cina?
Qualunque tipo di modifica alla composizione del capitale sociale di una FIE deve
ricevere il consenso dei soci estranei all’operazione, nonche’ l’approvazione
dell’autorita’ competente. Quest’ultima, nel formulare la propria decisione, fara’
essenzialmente riferimento alle norme che impongono determinate partecipazioni
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minime e massime del socio straniero al capitale sociale. In particolare, la soglia
minima del 25% in materia di JVs, i settori previsti dal Catalogo in cui il socio cinese
deve detenere la maggioranza del capitale, nonche’ quelli in cui e’ vietata la
costituzione di WFOEs. Inoltre, nel caso in cui il socio cinese di una JVs abbia
investito in quest’ultima beni di proprieta’ dello Stato, e’ necessaria una preventiva
valutazione di tali beni da parte dell’autorita’ competente.
E’ richiesto inoltre il consenso degli altri soci, che hanno un diritto di prelazione sulla
quota offerta a terzi.
Consenso alla cessione
(65) E il consenso alla cessione da parte dei soci non cedenti?
Poiche’ non e’ previsto dalla legge alcun termine entro il quale i soci non cedenti
debbano esprimere il loro consenso, o esercitare il diritto di prelazione, se
dissenzienti, e’ raccomandabile inserire nel contratto di JV una regolamentazione
quanto piu’ dettagliata della materia.
Vi e’ d’altra parte uno strumento, abbastanza diffuso, che consente di trasferire la
propria quota in una FIE senza dover passare attraverso la complessa procedura sopra
descritta. Tale strumento consiste nella costituzione di una societa’ ad hoc (c.d.
Special Purpose Vehicle, “SPV”) a cui intestare la partecipazione nella FIE. In tal
modo e’ possibile cedere quest’ultima a terzi attraverso il trasferimento delle quote (o
delle azioni) dello SPV, con il vantaggio che formalmente non vi e’ alcuna modifica
nella compagine sociale della FIE, e di conseguenza non si e’ soggetti alla procedura
esaminata.
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CAPITOLO 12
IL TERRENO
La proprieta’ del terreno
(66) E’ possibile divenire proprietari del terreno in Cina?
La Costituzione cinese stabilisce che i privati non possono essere proprietari di
terreno. I soggetti privati, tanto cinesi quanto stranieri, possono pero’ ottenere il
diritto ad utilizzare un terreno, e, ottenute le debite autorizzazioni, possono edificarvi
immobili, dei quali saranno proprietari. Tali diritti d’uso del terreno si dividono in due
categorie fondamentali: gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use Rights.
Allocated / Granted Land Use Righs
(67) Qual’e’ la differenza tra gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use
Rights?
Gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use Rights si distinguono
essenzialmente per tre caratteristiche: (1) i primi sono concessi quasi gratuitamente, i
secondi dietro corresponsione di un consistente canone; (2) gli Allocated Land Use
Rights sono concessi per un periodo indefinito, ma possono essere espropriati in
qualunque momento senza alcuna indennita’, mentre i Granted Land Use Rights sono
dati in locazione per un periodo determinato e possono essere espropriati solo in caso
di pubblico interesse, nel qual caso il conduttore ha diritto ad un’indennita’; infine (3)
gli Allocated Land Use Rights, contrariamente ai Granted Land Use Rights, non
possono in linea di principio ne’ essere ceduti, ne’ dati in locazione, ne’ costituire
oggetto di ipoteca.
Eventuali procedure di modifica
(68) E se sono Allocated?
Accertato che i diritti d’uso del terreno di cui e’ titolare il partner cinese sono della
categoria “Allocated”, e’ necessario pretendere da quest’ultimo che intraprenda la
(pur costosa) procedura prevista dalla legge per la conversione dei diritti medesimi da
“Allocated” a “Granted”: in caso contrario il trasferimento o l’affitto dei diritti
medesimi sara’ considerato illegale, e potra’ comportare le spiacevoli conseguenze
sopra elencate.
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CAPITOLO 13
LA GESTIONE DELLE SOCIETA’ IN CINA
Struttura gestionale delle FIEs
(69) Quali sono gli organi di gestione delle FIEs?
L’organo supremo delle JVs e’ il consiglio di amministrazione (Board of Directors),
cui sono demandate le decisioni di principale importanza per la societa’. La gestione
ordinaria e’ affidata ad un General Manager ed eventualmente ad uno o piu’ Deputy
General Managers. Non e’ prevista, tra gli organi di gestione, l’assemblea dei soci.
Il Board of Directors
(70) Quali sono le funzioni del Board of Directors?
Il Board of Directors deve essere composto da almeno tre membri, che restano in
carica per quattro anni, eventualmente rinnovabili. La legge richiede che il numero
dei consiglieri nominati da un socio faccia “riferimento” alla quota di participazione
di questo nel capitale della societa’, con la conseguenza che non si puo’ avere una
netta sproporzione tra il “peso” di un socio in seno al consiglio e la quota di capitale
da esso detenuta. E’ prevista la nomina, all’interno del consiglio di amministrazione,
di un presidente (Chairman) e di un vice-presidente (Vice-Chairman). Il presidente ha
la rappresentanza legale della societa’.
Il quorum necessario per una valida costituzione del consiglio e’ di due terzi degli
amministratori. Mentre, come stiamo per vedere, alcune decisioni devono
necessariamente essere prese all’unanimita’, per il resto le parti sono libere di
prevedere diversi tipi di maggioranza a seconda delle questioni trattate.
Qualunque decisione che comporti una modifica dello statuto (aumento o riduzione
del capitale sociale, cessione di quote, liquidazione, fusioni, ecc.) richiede il voto
unanime del consiglio di amministrazione e l’approvazione della decisione medesima
da parte dell’autorita’ cinese competente.
Un sistema per tentare di superare questi ostacoli consiste nell’inserire nel contratto di
JV una clausola in cui il partner cinese si impegna preventivamente a far si’ che gli
amministratori di propria emanazione, in determinate circostanze (ad es. proposte di
aumento di capitale o trasferimento di quote ad altra societa’ del gruppo), forniscano
il proprio consenso nelle materie ove e’ richiesta l’unanimita’.
Il General Manager
(71) Quali sono le funzioni del General Manager?
La legge si limita a prevedere che il General Manager e’ responsabile per la gestione
ordinaria della societa’, con il supporto di uno o piu’ Deputy General Managers. E’
quindi necessario prevedere nel dettaglio tanto i poteri conferiti a tali soggetti, quanto
la ripartizione di competenze tra General Manager ed i Deputies per evitare conflitti
di competenze e conseguenti rischi di paralisi decisionale.
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CAPITOLO 14
IL DIRITTO DEL LAVORO
Licenziamento e dimissioni
(72) Qual’e’ la disciplina di massima in materia di licenziamento e di dimissioni?
La normativa cinese prevede determinate ipotesi in cui il licenziamento di un
dipendente rispettivamente (1) e' possibile "in tronco"; (2) richiede un preavviso di
trenta giorni, oppure (3) e' vietato.
Ipotesi di licenziamento “in tronco”
durante il periodo di prova il dipendente non ha soddisfatto le aspettative della
FIE
il dipendente non ha adempiuto ai propri obblighi derivanti dal contratto di lavoro
il dipendente ha commesso gravi violazioni disciplinari
il dipendente ha riportato una condanna penale
Ipotesi di licenziamento con preavviso di 30 giorni
dopo aver subito un trattamento di cura per una malattia o un incidente non
professionali, il dipendente non e’ in grado di svolgere ne’ le proprie mansioni,
ne’ altre richieste dalla FIE
il dipendente non dimostra la competenza necessaria per svolgere le mansioni cui
e’ predisposto, e rimane incompetente anche in seguito ad apposita formazione o a
modifica della posizione
il proseguimento del contratto di lavoro e’ reso impossibile dal mutare delle
condizioni oggettive poste alla base della conclusione dello stesso, e
dall’impossibilita’ per le parti di raggiungere un nuovo accordo
in altre circostanze previste da leggi e regolamenti
Ipotesi in cui e’ vietato il licenziamento
a seguito di una malattia o di un incidente professionale il dipendente ha perduto
totalmente o parzialmente la propria capacita’ lavorative
il dipendente soffre di una malattia per cui e’ previsto un determinato periodo di
cura, durante tale periodo
per le donne lavoratrici, durante la gravidanza o i relativi periodi di riposo
I dipendenti di una FIE sono sempre liberi di recedere dal contratto di lavoro fornendo
un preavviso di trenta giorni. Nelle seguenti circostanze, tale preavviso non e’
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nemmeno necessario: (1) durante il periodo di prova; (2) se il datore di lavoro ha
esercitato violenza o minaccia per forzare il dipendente a lavorare; (3) se il datore di
lavoro non ha predisposto le condizioni lavorative previste nel contratto di lavoro.
Sindacati e sciopero
(73) Cosa prevede la legge cinese in materia di sindacati e di sciopero?
La legge prevede che i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi in associazioni
sindacali all’interno delle FIEs, ma non impone in alcun modo tale costituzione. In
presenza di tali associazioni, la FIE e’ tenuta a garantire l’utilizzo dei locali necessari
all’esercizio delle attivita’ sindacali, nonche’ a contribuire all’associazione il 2% del
totale delle retribuzioni di tutti i dipendenti.
Lo sciopero in Cina e’ privo di un qualunque quadro normativo di riferimento. Da una
parte esso non costituisce un diritto costituzionalmente garantito - lo era prima della
riforma costituzionale del 1982 - dall’altra non e’ oggetto di disposizioni penali.
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CAPITOLO 15
PROFITTI E TASSE
Reimpatrio dei profitti
(74) Vi sono problemi nel reimpatrio dei profitti generati da una FIE, e nella loro
conversione da valuta cinese a valuta straniera?
No. Da un punto di vista fiscale, i dividendi pagati ai soci stanieri di una FIE sui
profitti netti di questa non sono soggetti ad alcuna ritenuta d’acconto. Da un punto di
vista valutario, le banche cinesi procedono alla conversione in valuta straniera per il
re-impatrio dei profitti generati in valuta locale dietro presentazione di una serie di
documenti, tra cui la ricevuta del pagamento delle imposte dovute, il certificato
rilasciato da una societa’ di revisione relativo ai profitti della societa’ per l’anno in
corso e delibera del consiglio di ammnistrazione della FIE relativa alla distribuzione
dei dividendi.
(v. anche, con riferimento alla zona speciale di Waigaoqiao, domanda 7 – Il
reimpatrio dei profitti)
Imposta societaria
(75) Qual’e’ l’imposta sul reddito d’impresa?
Come regola generale, il reddito delle FIEs e’ sottoposto ad una tassazione del 33%,
di cui il 30% imposto dal governo centrale, ed il 3% di competenza delle autorita’
locali. In realta’ tale “piena” aliquota non trova frequente applicazione, dal momento
che la legislazione cinese prevede numerosissime ipotesi in cui le FIEs possono
godere di agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali
(76) Quali sono le principali agevolazioni fiscali previste dal diritto cinese?
La piu’ tipica forma di agevolazione fiscale concessa, a determinate condizioni, alle
societa’ a partecipazione straniera (joint ventures o WFOE), e’ un’esenzione totale
dalla tassa sul reddito d’impresa per 2 anni (a contare dal primo anno di attivo) ed
un’applicazione dell’aliquota di base ridotta del 50% per i successivi 3 anni.
Questa aliquota di base e’ normalmente, come si e’ detto, del 30% a livello nazionale
(+ un 3% imposto a livello locale), ma nelle zone speciali e’ spesso ridotta al 24% o al
15%.
Ritenute alla fonte
(77) Qual’e’ la disciplina delle ritenute alla fonte?
La legge cinese prevede, in generale, che determinati redditi di societa’ straniere
originati in Cina (interessi, royalties, ecc.) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte pari
al 20%. Nel caso dell’Italia, peraltro, la citata convenzione contro la doppia
imposizione prevede in proposito l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 10%.
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CAPITOLO 16
LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Casi piu’ frequenti
(78) Quali sono le ipotesi piu’ frequenti di ristrutturazione di un investimento in Cina?
Il socio straniero di una FIE puo’ per varie ragioni essere ad un certo punto interessato
a modificare la struttura del proprio investimento, o anche a ritirarsi del tutto dal
medesimo. Nella prima ipotesi rientrano essenzialmente i seguenti casi: (1) aumento o
riduzione del capitale sociale; (2) acquisto o di vendita di tutta o parte delle quota del
socio cinese; (3) fusione della FIE con altre societa’; (4) acquisizione di altre societa’
per il tramite della FIE; (5) scissione della FIE in piu’ entita’ distinte.
(v. anche domanda 61 – Aumenti e riduzioni del capitale sociale, e domanda 64 –
Trasferimenti di quote)
Fusioni e scissioni di FIEs
(79) Quali sono i requisiti principali in materia di fusioni e scissioni di FIEs?
La ristrutturazione di un investimento in Cina puo’ consistere, come si e’ detto, nella
fusione tra FIEs esistenti (o tra queste e societa’ interamente cinesi), oppure nella
scissione di queste in due o piu’ entita’ separate. Tali operazioni sono soggette al
rispetto di una serie di requisiti, tra cui: (1) i soci delle FIEs devono aver provveduto
al pagamento integrale delle rispettive contribuzioni a capitale, e la FIE medesima
deve avere inziato la propria attivita’; (2) tanto le operazioni di fusione quanto quelle
di scissione devono ricevere l’approvazione dell’autorita’ competente, ecc.
Fusioni tra FIEs e SOEs
(80) Quali sono i requisiti principali in materia di fusioni tra FIEs e SOEs?
Tali operazioni sono soggette ad una serie di condizioni, tra cui: (1) le SOEs oggetto
della fusione, come si vedra’ nel caso delle acquisizioni, devono preliminarmente
essere convertite in LLC o CLS; (2) l’investitore straniero deve detenere perlomeno il
25% del capitale della societa’ frutto della fusione, ecc.
Investire in LLCs o in CLSs tramite FIEs
(81) E’ possibile effettuare investimenti in Cina per il tramite di FIEs esistenti?
Il diritto cinese prevede che per poter effettuare investimento in altre societa’ cinesi,
una FIE deve soddisfare i seguenti requisiti: (1) il registered capital deve essere stato
interamente pagato; (2) la FIE deve avere iniziato a produrre utile, nonche’ (3) la FIE
deve svolgere la propria attivita’ nel rispetto delle leggi e non avere “precedenti” di
violazione delle medesime. E’ richiesto inoltre il consenso unanime del board of
directors della FIE. Il regolamento prevede infine che il totale degli investimenti di
una FIE in Cina non puo’ eccedere il 50% del valore del patrimonio netto della FIE
medesima.
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CAPITOLO 17
ULTERIORI FORME DI INVESTIMENTO SOCIETARIO
Le Holding Companies
(82) Quali sono i requisiti per la costituzione di una Holding Company?
L’investitore straniero che intende costituire una HC deve soddisfare, in alternativa,
una delle due seguenti serie di requisiti: (1) un patrimonio a livello di gruppo,
nell’anno precedente alla richiesta, di almeno 400 milioni di dollari; investimenti in
Cina in FIEs gia’ esistenti superiori a 10 milioni di dollari, effettivamente versati; piu’
di tre progetti di investimento approvati in Cina (indipendentemente dal loro valore);
una buona situazione finanziaria; oppure (2) avere costituito piu’ di 10 FIEs in Cina
nei settori della produzione o della costruzione di infrastrutture le cui contribuzioni a
capitale effettivamente versate superino i 30 milioni di dollari; una buona situazione
finanziaria.
Il capitale minimo per le HCs e’ di 30 milioni di dollari.
Ambito di attivita’
(83) Cosa puo’ fare una HC?
A determinate condizioni e’ concesso alle HCs, di agire come distributori, ossia
comprare i prodotti delle proprie FIEs e rivenderli, tanto sul mercato cinese quanto sul
mercato estero. La HC puo’ inoltre svolgere attivita’ di trasporto, immagazzinaggio e
simili, a favore delle partecipate.
Vantaggi e svantaggi di una FICLS
(84) Perche’ costituire una FICLS, anziche’ una forma piu’ tradizionale di FIEs?
Premesso che “l’opzione FICLS”, come stiamo per vedere, e’ di fatto riservata ad
investitori di una certa dimensione, tale veicolo societario presenta degli indubbi
vantaggi rispetto alle altre forme societarie sopra citate, ma anche, non bisogna
dimenticarlo, alcune limitazioni.
L’aspetto forse piu’ “attraente” della normativa in materia di FICLS e’ rappresentato
dal fatto che essa, a differenza di quanto accade in materia di JVs, non prevede casi in
cui e’ necessaria l’unanimita’ dei consensi in seno al consiglio di amministrazione.
Cio’ permette dunque all’investitore straniero di maggioranza di poter gestire la
societa’ con una liberta’ di manovra nettamente superiore a quella concessa
all’equipollente socio di una JV.
Il trasferimento di azioni di una FICLS, inoltre, non e’ condizionato al consenso degli
altri soci, come avviene per le JVs, pur essendo pero’ anch’esso soggetto
all’approvazione della competente autorita’.
Un ulteriore vantaggio proprio delle FICLSs, di estremo interesse soprattutto per le
multinazionali con strategie di lungo termine in Cina, e’ rappresentato dalle
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possibilita’ di finanziamento, molto piu’ ampie di quanto sia concesso alle altre FIEs.
Con l’approvazione della CSRC, infatti, le FICLSs possono essere ammesse alla
quotazione nelle borse cinesi, ed anche in alcune borse straniere.
Quanto alle specifiche limitazioni imposte alle FICLSs, la principale di queste e’
certamente rappresentata dal fatto che i promotori non possono trasferire a terzi le
proprie azioni prima di tre anni dalla costituzione della societa’ o, in alternativa, fino
a che non hanno interamente versato le loro contribuzioni.
Modalita’ di costituzione di una FICLS
(85) Quali sono le procedure di costituzione di una FICLS?
Le FICLS possono essere costituite attraverso il sistema dei promotori o il sistema
della pubblica sottoscrizione.
Nel primo caso, la totalita’ delle azioni della societa’ deve essere sottoscritta dai
promotori, mentre nella seconda ipotesi, almeno il 35% delle azioni deve essere
sottoscritto dai promotori, ed il resto e’ offerto al pubblico. In entrambi i casi almeno
occorre un minimo di cinque promotori, di cui piu’ della meta’ con domicilio in Cina
ed almeno uno straniero.
Una FICLS puo’ nascere, infine, anche dalla conversione di una FIE o di una societa’
interamente cinese. In particolare, se una FIE intende convertirsi in una FICLS, e’
richiesto che essa abbia avuto un bilancio in attivo per i tre anni precedenti la richiesta
di conversione.
Il capitale sociale minimo e’ fissato in 30 milioni di RMB.
Le filiali
(86) E’ possibile la costituzione di filiali di societa’ straniere in Cina?
La costituzione di filiali (branches) in Cina, per quanto prevista dalla Company Law
del 1994, e’ una possibilita’ di fatto preclusa agli investitori stranieri, anche a causa
dell’assenza di una normativa di dettaglio, mai emanata dal Consiglio di Stato, solo in
rarissime occasioni e’ stata sinora concessa l’approvazione alla costituzione di tali
entita’. Un’eccezione a tale proposito vale per il settore bancario e quello assicurativo,
per i quali sono state emanate specifiche normative. Per completezza di esposizione si
rileva comunque che le disposizioni contenute in proposito nella legge sulle societa’
dispongono quanto segue: (1) le filiali possono intraprendere attivita’ sia produttive
che commerciali; (2) le societa’ straniere interessate devono allocare a favore della
filiale fondi proporzionati all’attivita’ da esse svolta, nonche’ (3) la responsabilita’
derivante dall’attivita’ delle filiali ricade interamente sulle societa’ straniere di cui
esse sono emanazione. Per il momento, pero’, come si e’ detto, tali disposizioni sono
rimaste poco piu’ che lettera morta.
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CAPITOLO 18
L’ACQUISIZIONE DI SOCIETA’ CINESI
Acquisizioni
(87) Acquisto di quote o di beni?
L’acquisto di singoli beni, anziche’ di societa’ nel loro complesso, risulta
normalmente preferibile, dal momento che in quest’ultimo caso, e non, ovviamente,
nel primo, l’investitore straniero “eredita” l’intera situazione giuridica della societa’
acquistata, ivi compresi i debiti e le responsabilita’, la cui esistenza e/o entita’ non e’
sempre facilmente accertabile al momento dell’acquisto. A questo proposito, e’
necessario condurre un esame particolarmente accurato e completo sulla societa’
selezionata (c.d. due diligence), ben piu’ complesso ed articolato di quello sopra
esaminato con riferimento ad una semplice contribuzione di beni in una JV da parte
del socio cinese.
Cenni sull’acquisizione di SOEs
(88) Quali i principali aspetti in materia di acquisizione di SOEs?
Le SOEs, in quanto tali, non possono essere acquistate dall’investitore straniero: e’
necessaria, come nel caso delle fusioni tra FIEs e SOEs, la loro preventiva
conversione in una delle forme societarie previste dalla Company Law, ossia le LLCs
e le CLSs. L’acquisto di almeno il 25% del capitale di una LLC o di una CLSs da
parte di un investitore straniero comporta la trasformazione di queste in FIEs. Il
prezzo concordato per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di una LLC o di
una CLS (cosi’ come l’acquisto di singoli beni di tali societa’) deve ottenere
l’approvazione della SASA.
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CAPITOLO 19
LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’
La liquidazione di FIEs
(89) Quando ha termine una FIE?
La liquidazione di una FIE puo’ seguire ad una “morte naturale” della societa’,
oppure ad una sua “morte prematura”. Il primo caso si verifica quando viene a scadere
il termine di durata della societa’ previsto dallo statuto, e le parti non intendono
prorogarne l’esistenza (nel qual caso occorrerebbe, comuque, richiedere
l’approvazione dell’autorita’ competente almeno sei mesi prima della scadenza).
La “morte prematura” della societa’, invece, puo’ essere decisa di comune accordo tra
le parti, puo’ essere sollecitata da una sola di queste o, infine, puo’ essere chiesta da
un’autorita’ esterna. La prima ipotesi non presenta particolari problemi di procedura:
il consiglio di amministrazione delibera all’unanimita’ in tal senso e chiede poi
l’approvazione di tale decisione all’autorita’ competente. Se a volere lo scioglimento
della societa’ e’ invece una sola delle parti (o comunque non la totalita’ delle stesse),
la questione si complica, poiche’, come si e’ visto tale tipo di decisione richiede
l’unanimita’ dei consensi in seno al consiglio di amministrazione.
La terza ipotesi prospettata di “morte prematura” di una FIE (scioglimento provocato
da un’autorita’ esterna) si ha nel caso in cui i soci hanno commesso una violazione
delle norme in materia di FIE che giusitifica lo scioglimento forzato della societa’ da
parte dell’autorita’ competente (potrebbe ad esempio essere il caso del mancato
rispetto delle norme in materie di contribuzioni a capitale).
Liquidazione consensuale
(90) E se non vi e’ il consenso di tutti i soci alla liquidazione?
Nell’impossibilita’ di ottenere il consenso del socio cinese allo scioglimento, la scelta
piu’ drastica e’ quella di abbandonare letteralmente il campo. Si tratta pero’ di
un’ipotesi alquanto pericolosa, dal momento che un tale atteggiamento configura un
vero e proprio inadempimento da parte del socio “fuggiasco” alle proprie obbligazioni
previste dal contratto di JV, con la conseguenza che oltre al danno, rappresentato
dall’abbandono dell’investimento, esso puo’ subire anche la beffa di una condanna al
risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
Onde evitare, o perlomeno ridurre al minimo, il rischio di dovre considerare tale
possibilita’, e’ opportuno prevedere nel contratto di JV e nello statuto una serie di
circostanze in cui puo’ essere chiesta la messa in liquidazione della societa’. La legge
ne prevede espressamente alcune, ma e’ consigliabile prevedere una piu’ ampia e
specifica casistica (ad esempio contemplando l’ipotesi di un mutamento delle
condizioni del mercato che rende non piu’ percorribile il progetto perseguito tramite
la JV).
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Pagina 39
Liquidazione consentita
(91) In quali casi e’ espressamente prevista dalla legge la possibilita’ di liquidare una
FIE?
(1) Quando la societa’ ha pesanti perdite e non e’ in grado di proseguire l’attivita’;
(2) Quando uno dei soci e’ inadempiente alle obbligazioni previste nel contratto di
JV o nello statuto e la societa’ non e’ in grado di proseguire l’attivita’;
(3) Quando casi di forza maggiore, quali calamita’ naturali o guerre, provocano
pesanti perdite che ne impediscono il proseguio dell’attivita’;
(4) Quando la societa’ non riesce a raggiungere gli obiettivi operativi fissati e non ha
prospettive di sviluppi futuri;
(5) Al verificarsi delle eventuali ulteriori cause di scioglimento previste nel contratto
di JV e nello statuto.
La procedura di liquidazione
(92) Quali tipi di liquidazione sono previsti dal diritto cinese?
La legge cinese sulla liquidazione delle FIEs prevede due distinte procedure, una
“ordinaria” ed una “speciale”. La prima si applica quando le parti raggiungono un
accordo sulla nomina dell’organo chiamato a dirigere le operazioni di liquidazione (il
c.d. “comitato di liquidazione”), la seconda tanto nel caso in cui cio’ non sia possibile,
quanto nel caso in cui sorgano particolari problemi nel corso della procedura
ordinaria. L’ammissione alla procedura speciale deve essere chiesta dal consiglio di
amministrazione, dai soci o dai creditori della societa’, ed approvata dall’autorita’
competente. La procedura speciale si applica inoltre, d’ufficio, nel caso in cui lo
sciolgimento della societa’ sia imposto dall’autorita’ competente.
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Pagina 40
CAPITOLO 20
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Clausola per la risoluzione delle controversie
(93) Perche’ inserire nel contratto una clausola relativa ai meccanismi di risoluzione
delle controversie?
E’ sempre opportuno, in qualunque tipo di contratto, inserire una clausola che
preveda, nel rispetto della normativa applicabile, in quale modo verranno risolte le
controversie che dovessero insorgere tra le parti del contratto medesimo. Cio’ tanto
per evitare incertezze in proposito (in assenza di tale clausola, tale determinazione
viene effettuata sulla base di leggi e convenzioni di non sempre univoca
interpretazione), quanto per tentare di precostituire, sin dall’inizio del rapporto, una
sede per la risoluzione delle controversie il piu’ possibile a se’ favorevole (per
localizzazione, lingua, assenza di condizionamenti politici, ecc.). In particolare, deve
essere affrontata la scelta, ove possibile, tra giudizio ordinario od arbitrato, nonche’
circa la localizzazione di questo o di quello.
Pro e contra dell’arbitrato
(94) Cos’e’ l’arbitrato? Quali i vantaggi, soprattutto in Cina, rispetto alla magistratura
ordinaria?
L’arbitrato rappresenta un sistema di risoluzione delle controversie alternativo a
quello offerto dai tribunali ordinari, in base al quale le parti, su loro libera scelta al
momento della redazione del contratto, o anche in un momento successivo al sorgere
della controversia, decidono di sottoporre la questione insorta alla decisione di alcuni
soggetti (detti “arbitri”, per l’appunto), da esse nominati, e si impegnano a rispettare
la decisione di questi ultimi (che prende il nome di “lodo arbitrale”).
Tradizionalmente i vantaggi dell’arbitrato rispetto ai giudizi ordinari vengono
individuati nella rapidita’, flessibilita’ e riservatezza della procedura, nonche’ nella
possibilita’ di scegliere professionisti con specifiche competenze nella materia
oggetto del contendere.
Con riferimento alla Cina valgono in modo particolare le considerazioni di cui sopra
tanto con riguardo alla necessita’ di indicare sin da principio il sistema di risoluzione
della controversie, quanto con riguardo ai vantaggi dell’arbitrato sui giudizi ordinari.
Il sistema giudiziario ordinario cinese, infatti, non e’ (ancora) sufficientemente
affidabile per la risoluzione di controversie commerciali internazionali, spesso di
notevole complessita’ e coinvolgenti ingenti somme di denaro.
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Devoluzione delle controversie al giudice italiano
(95) Secondo il diritto cinese, e’ possibile prevedere la devoluzione al giudice italiano
delle controversie che dovessero sorgere da un determinato contratto?
Quanto alla scelta di devolvere la soluzione delle controversie ad un tribunale
ordinario straniero (ad esempio, italiano), essa e’ espressamente vietata per alcuni
contratti (primi tra tutti quelli di JV). Di conseguenza, in tali ipotesi, il mancato
inserimento di una clausola arbitrale nel contratto comporterebbe l’automatica
competenza dei tribunali cinesi a decidere sulle controversie tra le parti: circostanza
che, come si e’ detto, e’ preferibile (almeno per il momento) evitare.
Localizzazione dell’arbitrato
(96) Arbitrato si’, ma dove?
Raggiunto l’accordo sull’inserimento di una clausola arbitrale all’interno del
contratto, si tratta di decidere dove l’eventuale arbitrato dovra’ avere luogo, e secondo
quali modalita’. Le controparti cinesi normalmente insistono affinche’ la sede
dell’arbitrato sia in Cina, ma e’ bene sottolineare che tale scelta non e’ imposta da
alcuna previsione di legge: la localizzazione dell’arbitrato rappresenta un argomento
su cui le parti sono libere di negoziare. Come verra’ detto qui di seguito, arbitrato
internazionale in Cina significa essenzialmente CIETAC. Per quanto sia preferibile
opporsi alla richiesta di un arbitrato CIETAC, proponendo una sede piu’ “neutra”, il
miglioramento degli standards qualitativi verificatosi in seno al CIETAC in questi
ultimi anni, fa si’ che, di fronte ad una ferma posizione del partner cinese sul punto,
tale arbitrato possa tuttavia essere accettato.
Le istituzioni che hanno competenza in materia sono la CIETAC (con competenza di
carattere generale), la CMAC (per le cause in materia di diritto marittimo) e le
commissioni arbitrali locali. Tra queste e’ la prima, di gran lunga, a svolgere la “parte
del leone”.
Nomina degli arbitri
(97) Come si procede alla nomina degli arbitri?
Gli arbitri devono necessariamente essere scelti (dalle parti o, in mancanza, dal
presidente della CIETAC) dalla lista predisposta dalla CIETAC medesima che, come
sopra ricordato, comprende un gran numero di arbitri di nazionalita’ straniera.
Normalmente il collegio arbitrale e’ composto da tre membri, di cui uno con funzioni
di presidente. E’ utile prevedere nella clausola arbitrale che il presidente del collegio
deve essere di nazionalita’ diversa da quella di ciascuna delle parti. Cio’ in quanto, in
caso di mancato accordo sulla nomina del presidente, e’ la stessa CIETAC che vi
provvede, e raramente la scelta cade su un arbitro straniero.
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Arbitrato fuori della Cina
(98) Si puo’ prevedere che l’arbitrato non si svolga in Cina?
Si e’ detto che la sede dell’arbitrato e’ oggetto di libera negoziazione tra le parti, ma
cosi’ come non e’ sempre facile “evitare” la Cina, spesso l’investitore straniero (ed
italiano in particolare) puo’ avere difficolta’ ad attirare la controparte cinese in sedi
arbitrali del proprio Paese (per l’Italia vedi ad esempio la Camera Arbitrale Nazionale
ed Internazionale di Milano e la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di
Venezia). In tal caso, soccorrono una serie di sedi imparziali, che storicamente sono
state scelte piu’ di altre nel caso di contratti coinvolgenti parti cinesi. Si tratta, tra le
altre, di Stoccolma (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce),
Parigi (ICC), Ginevra, e, in Asia, Hong Kong e Singapore.
Esecuzione dei lodi
(99) L’esecuzione dei lodi pone particolari problemi in Cina?
L’esecuzione di decisioni, tanto arbitrali che giudiziali, tra Italia e Cina non presenta,
sulla carta, alcuna difficolta’: quanto ai lodi arbitrali, entrambi i Paesi hanno infatti
sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione
dei lodi arbitrali stranieri (la “Convenzione di New York”), quanto alle decisioni
giudiziali, soccorre il Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria in materia
civile del 1991, in vigore dal 1 gennaio 1995.
Nella pratica, tuttavia, nella fase di esecuzione di decisoni arbitrali o giudiziarie si
incontrano spesso ostacoli di varia natura. Il piu’ citato tra questi e’ il protezionismo
locale dei giudici cui ci si rivolge per chiedere l’esecuzione della condanna. Pare
peraltro, come risulta da un recente studio americano, che la situazione non sia cosi’
preoccupante come spesso viene dipinta.
Magistratura ordinaria
(100) Come funzionano i tribunali in Cina?
L’ordinamento giudiziario cinese e’ essenzialmente organizzato su quattro livelli
territoriali: al vertice vi e’ la Corte Suprema, con sede a Pechino, equivalente, in un
certo senso, alla nostra Corte di Cassazione. A livello provinciale vi sono le Higher
People’s Courts, seguite dalla Intermediate People’s Courts localizzate nelle
maggiori citta’ e nelle prefetture e dalle Basic People’s Courts (circa 3.000) a livello
di contea. Il tribunale competente a decidere una determinata causa viene determinato
sulla base di criteri territoriali e di materia. In particolare, le Intermediate People’s
Courts sono normalmente competenti a trattare, in primo grado, le cause che
coinvolgono soggetti stranieri. La decisione di un tribunale puo’ essere appellata al
tribunale immediatamente superiore e, in speciali circostanze, la sentenza di
quest’ultimo puo’ essere oggetto di una revisione da parte del livello ulteriore.
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Pagina 43
Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue
Con l’emanazione del Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue (per
brevita’, il “Catalogo”), il governo cinese ha voluto dare piu’ trasparenza al
procedimento di approvazione degli investimenti stranieri, indicando espressamente
quali sono i settori industriali in cui questi ultimi sono rispettivamente considerati
“vietati”, “ristretti” o, viceversa, “incoraggiati”. I settori non compresi nel Catalogo
sono, per esclusione, “permessi”3.
A parte l’ovvio caso dei settori “vietati”, le conseguenze per un determinato settore di
investimento di ricadere in una o nell’altra di queste categorie, sono essenzialmente di
due tipi.
Da una parte, in alcuni casi, vengono espressamente posti dei limiti alla
partecipazione straniera al capitale delle societa’ costituite in questi settori (limiti
evidenziati in corsivo nel testo del Catalogo che segue).
Dall’altra, le conseguenze riguardano i meccanismi della procedura di approvazione
previsti per la costituzione di tali societa’, che viene agevolata o aggravata a seconda
della categoria in cui si ricade.
GUIDELINE CATALOGUE OF FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES
Promulgated by State Development Planning Commission, State Economic and Trade
Commission and Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation
on 11 March 2002, effective from 1 April 2002
CATALOGUE OF ENCOURAGED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES
I.
3
Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries
1.
Improvement of middle and low yield farm land;
2.
Development of public-hazard-free cultivation technology for
vegetables (including edible mushrooms and water melons and other
melons), fruits and tea, and production of such products series;
3
Development and/or production of new technology and new varieties
(not including genetically modified varieties) of crops of high quality
and high yield, including sugar crops, fruit trees, vegetables, flowers
and pasture;
Il testo che segue ha portata generale. Vige poi un ulteriore catalogo che fa specifico riferimento agli
investimento stranieri nella Cina centro-occidentale.
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Pagina 44
II.
4.
Production of flowers and plants, construction and operation of nursery
gardens;
5.
Recycling and comprehensive utilization of straws, development and
production of organic fertilizers;
6.
Cultivation and breeding of Chinese medicinal herbs and animals4;
7.
Establishment of forest (bamboo forest) and cultivation of good strains
of trees;
8.
Planting of rubber trees, sisal hemp and coffee;
9.
Breeding of good livestock and poultry strains and good aquatic
seedlings (not including special and rare Chinese varieties);
10.
Farming of famous, special and high quality aquatic products and
deep-water net cage culture;
11.
Construction and operation of ecological environmental protection
projects, such as planting of trees and grass to prevent and rectify
desertification and soil erosion.
Mining Industry
1.
Risk exploration and exploitation of oil and natural gas 5;
2.
Development of low-permeation oil and gas fields (deposits)6;
3.
Development and application of new technology to improve crude oil
extraction ratio 7;
4.
Development and application of new technology in oil exploration and
exploitation, such as geophysical prospecting, drilling, well logging
and in-pit operation8;
5.
Exploration and exploitation of coal and associated resources;
6.
Exploration and exploitation of coal-seam gas;
7.
Mining and extraction of low-grade metallurgical mines and those
which are difficult to extract9;
8.
Exploration, mining and extraction of iron and manganese ores;
9.
Exploration and mining of copper, lead and Zinc ores10;
4 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
5 Limited
to cooperative joint ventures.
6 Limited
to cooperative joint ventures.
7 Limited
to cooperative joint ventures.
8 Limited
to cooperative joint ventures.
9 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises
are allowed in western regions.
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10.
Exploration and mining of aluminium ores11;
11.
Mining and extraction of chemical minerals such as sulphur,
phosphorus and potassium.
III.
Manufacturing Industry
(1)
Food Processing Industry
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Storage and processing of grains, vegetables, fruits, poultry and
livestock products;
2.
Processing of aquatic products, clean-up and processing of shellfish,
and development of seaweed nutritional food;
3.
Development and production of fruit and vegetable beverages, protein
beverages, tea beverages, and coffee beverages;
4.
Development and production of food for babies and seniors and
nutritional food;
5.
Production of dairy products;
6.
Development and production of biological feed and protein feed.
Tobacco Processing Industry
1.
Processing of secondary cellulose acetate and strips;
2.
Production of tobacco flakes using papermaking method.
Textile Industry
1.
Special textiles for industrial use;
2.
Weaving and dyeing as well as final processing of high-grade fabrics.
Leather and Fur Processing Industry
1.
Processing of wet skins of swine, cattle and lamb with new
technology;
2.
Leather polishing processing with new technology.
Timber Processing and Manufacturing of Bamboo, Rattan, Palm Fibre
and Grass Products
1.
(6)
Development of new technology for and manufacture of new products
for comprehensive utilization of “sub-quality, small and firewood”
lumber and bamboo in forest areas.
Papermaking and Paper Products Industry
1.
Construction and operation of projects of chemical wood pulp with
annual production of 300,000 tons or more, projects of chemical
10 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises
are allowed in western regions.
11 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises
are allowed in western regions.
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Pagina 46
mechanical wood pulp (CTMP, BCTMP, APMP) with annual
production of 100,000 tons or more, and integrated projects of forest
wood pulp in raw material forest base12;
2.
(7)
(8)
High-grade paper and cardboard production (not including newsprint).
Oil Processing and Coking Industry
1.
Deep-processing of needle-form coke and coal tar;
2.
production of solid pounded coke and dry-extinguished coke;
3.
Production of heavy road pitch.
Chemical Raw Materials and Products Production Industry
1.
Production of alkene through heavy oil catalysing and cracking;
2.
Ethylene production with annual production of 600,000 tons or more 13;
3.
Comprehensive utilisation of ethylene by-products -- C5-C9 products;
4.
Production of large-scale polyvinyl chloride (PVC) resin production
(ethylene method);
5.
Production of chemical products of organochlorine series (not
including organochlorine products with high residue);
6.
Basic organic chemical raw materials: comprehensive utilization of
benzene, methylbenzene and xylene (p-, o- and m-) and their
derivatives;
7.
Auxiliary raw materials for synthetic materials: production of
bisphenol A, 4.4’ diphenylmethane vulcabond, and toluene
diisocynate;
8.
Raw materials for synthetic fibre: production of purified terephathlic
acid, acrylonitrile, caprolactam, adipic acidhexamethylene diamine
salt;
9.
Synthetic rubber: production of liquid butadiene-styrene rubber, butyl
rubber, isovaleryl rubber, butadiene chloroprene rubber, polyurethane
rubber, acrylic rubber, chlorohydrin rubber;
10.
Production of engineering plastics and plastic alloys;
11.
Fine chemical products: new products of and new technology for
catalytic agents, assistant agents and petroleum additives; processing
technology for dyes (pigments) commercialisation; high technology
chemical products for electronic and paper-making purposes;
production of food additives, animal fodder additives, chemical
products for leather products, oil field assisting products, surface active
agents, water treatment agents, adhesives, inorganic fibres, and
inorganic powder fillers;
12 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
13 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding.
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(9)
12.
Production of assistant agents, oil agents and chemical dyes for the use
of textile and reeling of chemical fibres;
13.
Production of automobile tail gas purification agent, catalysts and
other assistant agents;
14.
Production of natural spice, synthetic spice and single spice;
15.
Production of high quality paint;
16.
Production of chlorinated titanium pigments;
17.
Production of fluorochlorohydrocarbon substitutes;
18.
Production of large-scale coal chemicals;
19.
Development of new technology for forestry chemicals and
development of new products of forestry chemicals;
20.
Production of ionic membranes for caustic soda;
21.
Development and production of bio fertilizers, high concentration
fertilizers (potash fertilizer, phosphate fertilizer), and compound
fertilizers;
22.
Development and production of new varieties of primary chemical
pesticides with high-efficiency, low-toxicity and low-residue;
23.
Development and production of bio pesticides;
24.
Development and production of organic, inorganic and bio membranes
for environmental protection;
25.
Comprehensive utilisation, treatment and disposal of waste gas, waste
liquid and waste residue.
Pharmaceutical Industry
1.
Production of raw medicinal materials protected by China’s patent or
administrative order and raw chemical medicinal materials which
require import;
2.
Vitamins: production of nicotinic acid;
3.
Amino acids: production of serine, tryptophan, histidine, etc.;
4.
Production of antipyretics and analgesics using new technology and
equipment;
5.
Production of new anti-carcinogens and new cardio-cerebro-vascular
medicines;
6.
Production of new, highly efficient and, economical contraceptives;
7.
Production of new medicines using biological engineering technology;
8.
Production of gene engineering vaccines (AIDS vaccine, hepatitis C
vaccine, contraception vaccine, etc.);
9.
Development and production of oceanic medicines;
10.
Production of AIDS and radio-immuno assay and other reagent;
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(10)
(11)
(12)
11.
Medicinal preparations: production of new forms of drugs and new
products that use new technologies such as slow-release, controlled
release, target treatment, absorbing through skin, etc.;
12.
Development and application of new adjuvant;
13.
Processing and production of traditional Chinese medicinal herbs,
traditional Chinese medicinal extracts, and prepared Chinese
medicines (not including traditional processing technology for
preparation of traditional Chinese medicinal chips);
14.
Production of biomedical materials and products;
15.
Production of anti-bacterial raw medicinal materials for veterinary use
(including antibiotics and synthesized chemical medicines);
16.
Development and production of new products and new forms of
antibiotics, insectifuges, insecticides, and anti-coccidiosis medicines
for veterinary use.
Chemical Fibre Manufacturing Industry
1.
Production of differentiated chemical fibres and new and high-tech
chemical fibres such as aramid fibre, urethane elastic fibre and carbon
fibre;
2.
Production of environment-friendly chemical fibres such as nontoxic
viscose fibre;
3.
Production of polyester for fibres and non-fibre products with a daily
capacity of 400 tons or more.
Plastic Industry
1.
Production of polyimide anti-staling membranes;
2.
New technology for agriculture used films and development and
production of relevant new products (including photolysis films,
multifunctional films and relevant raw materials);
3.
Dissolution and recycling of disposed plastic.
Non-metal Mineral Products
1.
Production of high-quality float glass with a melting capacity of 500
tons or above daily14;
2.
Production of cement using new dry processing method with a
capacity of 2,000 tons or more of cement clinker daily15;
3.
Production of glass fibre (direct melting process production line) and
glass fibre reinforced plastics (GFRP) products with an annual capacity
of 10,000 tons or more;
14 Only
allowed in central and western regions.
15 Only
allowed in central and western regions.
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(13)
(14)
(15)
4.
Production of high-grade sanitation porcelain with an annual capacity
of 500,000 pieces;
5.
Standardized refinement of ceramic raw materials and production of
high-grade decoration materials for porcelain;
6.
Production of high-grade refractory materials used in furnaces for
glass, ceramics and glass fibre;
7.
Production of non-organic and non-metal materials and products
(artificial crystal, high-performance compound materials, special type
glass, special type porcelain, special type sealing materials, special
type gelled materials);
8.
Production of new-type building materials (light, strong, multipurpose
materials for wall, high-grade environment-friendly decorating and
finishing materials, high-quality water-proof sealing materials and
high-effective thermal insulation materials);
9.
Deep-processing of non-metal minerals (superfine grinding, super
pure, refined and modified).
Ferrous Metal Smelting and Rolling Processing
1.
Production of wide and thick plates;
2.
Production of galvanized and strong-corrosion-resisting allumen plates
and coated plates;
3.
Production of direct reduced iron and retailored iron;
4.
Processing of steel scrap.
Non-ferrous Metal Smelting and Rolling Processing
1.
Production of alumina with an annual capacity of 300,000 tons or
more;
2.
Smelting of low grade metallurgy minerals which are difficult to
extract16;
3.
Production of hard alloys, tin compounds, and antimony compounds;
4.
Production of non-ferrous composite materials, new-type alloy
materials;
5.
Rare-earth metal application.
Metal Products
1.
Design and manufacture of molds for non-metal products;
2.
Design and manufacture of molds (including die, injection molds,
mold pressing molds, etc.) and jigs (including solder jigs, inspection
jigs etc.) of automobiles and motorcycles;
16 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly owned foreign enterprises
are allowed in western regions.
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3.
(16)
(17)
Development and production of high-grade building hardware, waterheating equipment and other hardware.
Ordinary Machinery Manufacturing Industry
1.
Manufacture of linked digital control machine tools with more than 3
axles, digital control systems and servo devices;
2.
Manufacture of high-performance welding robot and high-efficient
welding and assembling equipment;
3.
Production of high-temperature resistant insulation materials (with F or
H insulation grade) and mold casting insulation products;
4.
Development of proportional and servo-hydraulic technology and
production of low-power pneumatic control valve and stuffing static
seals;
5.
Production of precision trimming dies, precision cavity modes, and
standardized molds;
6.
Manufacture of precision bearings and all kinds of bearings used
specially for main engines;
7.
Manufacture of semi-finished casts and forgings for automobiles and
motorcycles.
Special Equipment Manufacturing Industry
1.
Development and/or manufacture of new technologies and equipment
for storage, anti-staling, grading, packing, drying, transport and
processing of grains, cotton, oil, vegetables, fruits, flowers, herbage,
meat products and aquatic products;
2.
Manufacture of agricultural equipment;
3.
Manufacture of agricultural and forest equipment utilizing new
technologies;
4.
Design and manufacture of engines for farm machinery such as
tractors and combine harvesters;
5.
Manufacture of equipment for recycling and comprehensive utilization
of straws;
6.
Manufacture of equipment for comprehensive utilization of farm
wastes and wastes from large-scale livestock and poultry farms;
7.
Manufacture of water-saving irrigation equipment utilizing new
technologies;
8.
Manufacture of machinery for wetland earthwork and sludge cleaning;
9.
Development of technology and manufacture of equipment used for
protection of aquatic ecological environment;
10.
Manufacture of controlling system equipment for long-distance water
transfer projects;
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Pagina 51
11.
Manufacture of special machinery and equipment for flood control and
emergency rescue;
12.
Manufacture of key equipment for food industry, such as high-speed
sterile canning and packaging equipment and label machines;
13.
Production technology and key equipment for amino acids, enzymes,
and food additives;
14.
Manufacture of complete sets or key parts of 10 tons/hour or more
feed-processing equipment;
15.
Manufacture of polychrome offset printers for reel paper and folio size
and larger single sheets;
16.
Manufacture of leather finishing equipment utilizing new technologies;
17.
Manufacture of special high-tech industrial sewing machines;
18.
Manufacture of complete sets of new-type weaving machinery and
paper (including pulp) machinery;
19.
Design and manufacture of new-type road and harbour machinery and
equipment;
20.
Manufacture of equipment for road and bridge maintenance and
automatic detection;
21.
Manufacture of equipment of road and tunnel operation control,
ventilation, natural calamity prevention and rescue systems;
22.
Design and manufacture of equipment for large-scale railroad
construction and maintenance;
23.
Manufacture of garden machines and tools utilizing new technologies;
24.
Manufacture of special urban environmental sanitation equipment;
25.
Manufacture of road milling and repairing machines and equipment;
26.
Manufacture of tunnel digging machine and underground metro
excavating machinery;
27.
Manufacture of 80,000 tons/day and more urban sewage treatment
equipment, membrane treatment machinery for industrial waste water,
up-flow anaerobic fluid-bed and other biological waste-water treatment
equipment; recycling equipment for waste plastics; de-sulfuring and
de-nitrifying equipment for industrial boilers; large, high-temperature
resistant and acid-resistant bag-type dust collector and garbage-burning
equipment;
28.
Manufacture of turbine compressors and combined granulating devices
in the complete set of equipment annually yielding 300,000 and more
tons of synthetic ammonia, 480,000 and more tons of urea, or 450,000
and more tons of ethylene;
29.
De-sulfuring technology and related equipment for thermal power
station;
30.
Manufacture of sheet continuous castors;
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Pagina 52
(18)
31.
Sheet glass deep-processing technology and related equipment;
32.
Manufacture of non-rail mining, loading and transporting equipment
for in-pit operation, 100 tons and more mechanical-drive self-dumping
mining truck, motional crusher, 3000 cubic meters/hour and more
bucket excavator, 5 cubic meters and more mining loading machine,
and full-section tunneling machine;
33.
Design and manufacture of new-type instruments and equipment for
oil exploration and exploitation;
34.
Manufacture of washing equipment for electro-mechanical wells and
production of relevant chemicals;
35.
Manufacture of electronic endoscope
36.
Manufacture of 80KW or more medical X-ray unit with high
frequency technology, direct digital picture processing technology, and
low radiation;
37.
Manufacture of high field-intensity super-conductive magnetic
resonance imaging (MRI) device;
38.
Manufacture of plasma-taking-only instrument;
39.
Manufacture of full-automatic enzyme immunoassay system (functions
including: sample adding, enzyme labeling, plate washing, incubating,
and post-data handling, etc.);
40.
New technology and equipment that control the quality of medicines;
41.
Development of new technologies and manufacture of new equipment
for analysis and extraction of the effective substances of traditional
Chinese medicine;
42.
Manufacture of new-type medicine packing materials, containers and
advanced pharmaceutical equipment.
Transport Equipment Manufacturing Industry
1.
Manufacture of complete automobiles and motorcycles17;
2.
Manufacture of engines of automobiles and motorcycles;
3.
Manufacture of key parts and components of automobiles: brake
assembly, driving axle assembly, gear box, diesel fuel pump, diesel
turbocharger, external exhaust control device of diesel automobile,
filter (three filters), constant-velocity universal joint, dampener, dash
board, high-strength fastener for special purposes;
4.
Manufacture of electronically-controlled fuel injection system,
electronically-controlled ABS, safety bag and other automobile
electronic equipment and systems;
17 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%.
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Pagina 53
(19)
5.
Manufacture of key parts and components of motorcycles: carburettor,
magnetos, starting motors, disc brakes;
6.
Manufacture of special purpose automobiles, such as special desert
automobile for the petroleum industry;
7.
Railway transport technology and equipment: design and manufacture
of locomotive vehicles and main component parts; design and
manufacture of railway lines and bridge equipment; technology and
relevant equipment for high speed railway; manufacture of equipment
for communications signals and transport safety monitoring;
manufacture of equipment and apparatus for electric railways;
8.
Urban high-speed railway transport equipment: design and
manufacture of locomotive vehicles, cars and main components for
underground railways and urban light railways;
9.
Design and manufacture of civil aircrafts 18;
10.
Manufacture of parts and components of civil aircrafts
11.
Design and manufacture of civil helicopters19;
12.
Design and manufacture of aircraft engines 20;
13.
Design and manufacture of airborne equipment of civil aircraft21;
14.
Manufacture of light gas turbine
15.
Design and manufacture of crankshaft of low-speed diesel engines for
ships;
16.
Repair, design and manufacture of special ships and high-performance
ships22;
17.
Design and manufacture of medium-high speed ship-used diesel
engines, marine auxiliaries, radio communications and navigation
equipment and spare parts 23;
18.
Manufacture of fibreglass fishing boat and yachts.
Power Generator and Equipment Manufacturing Industry
1.
Thermal power equipment: supercritical set and large gas turbine with
a capacity of 600,000KW or more; combined gas-steam cyclical
generation equipment, integrated gasification combined-cycle (IGCC)
technology and equipment and pressurized circulating fluidised-bed
18 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
19 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
20 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
21 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
22 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding.
23 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding.
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Pagina 54
(PFBC) with a capacity of 100,000KW or more; and large air-cooling
set with a capacity of 600,000KW or more 24;
(20)
2.
Hydro-electric power equipment: manufacture of large pump-storage
set with a capacity of 150,000KW or more and large tubular set with a
capacity of 150,000KW or more25;
3.
Nuclear generating sets: manufacture of sets with a capacity of
600,000KW or more 26;
4.
Transmission and transformation equipment: manufacture of 500KV or
more DC extra-high voltage transmission and transformation
equipment 27.
Electronics and Communications Equipment Manufacturing Industry
1.
Manufacture of digital TV sets, digital video cameras, digital cassette
recorders, digital audio players;
2.
Manufacture of new-type flat display devices, medium and highdefinition colour picture tube/display tube and glass hull;
3.
Manufacture of digital audio/video encoding and decoding equipment,
digital radio and TV studio equipment, digital cable TV system
equipment, digital audio broadcasting transmission equipment;
4.
Design of integrated circuits and production of large-scale integrated
circuits with a line width of 0.35 micrometer or below;
5.
Manufacture of large and medium-scale computers, portable
microcomputers and high-grade servers;
6.
Development and manufacture of high-capacity CD and disk drives
and their parts;
7.
Manufacture of computer aided design (three-dimension CAD),
computer aided testing (CAT), computer aided manufacturing (CAM)
and computer aided engineering (CAE) systems and other computer
aided systems;
8.
Development and production of software products;
9.
Development and production of semiconductors and special purpose
materials for components and devices;
10.
Manufacture of special purpose electronic equipment, testing
instruments and tool modules;
11.
Production of new-type electronic components (including chips,
sensitive components and sensors, components for frequency control
24 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
25 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
26 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
27 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
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Pagina 55
and selection, hybrid integrated circuits, electric and electronic
components, photoelectric devises, new-type electromechanical
component);
12.
Production of high-tech environment-friendly batteries, such as
mercury-free alkali-manganese cell, power nickel-hydrogen cell,
lithium cell, high-capacity, omni-sealed and maintenance-free leadacid battery, fuel cell, cylindrical zinc-air cell;
13.
Development and production of key components for high-density
digital CD drive;
14.
Production of writeable CDs (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-ARM);
15.
Design and manufacture of civil satellites28;
16.
Manufacture of payload of civil satellites29;
17.
Parts and components of civil satellites;
18.
Design and manufacture of civil carrier rockets 30;
19.
Manufacture of equipment of satellite communication systems;
20.
Manufacture of receiving equipment and key component of satellite
navigation and position systems 31;
21.
Manufacture of pre-fabricated optical fibre rods;
22.
Manufacture of 622MB/S and more digit microwave synchronization
series of transmission equipment;
23.
Manufacture of 10GB/S and more optical synchronization series of
transmission equipment;
24.
Manufacture of equipment
communication systems;
25.
Manufacture of optical cross-connecting (OXC) equipment;
26.
Manufacture of asynchronous transfer mode (ATM) and IP data
communications system;
27.
Manufacture of mobile phone, base station, switching equipment and
digital group system equipment of mobile communications systems
(including GSM, CDMA, DCS1800, PHS, DECT, IMT2000, etc.);
28.
Development and manufacture of high-end routers and network
switchers with a capacity more than 1GB or more;
29.
Manufacture of air traffic control system equipment 32.
for
wide-band network accessing
28 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
29 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
30 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
31 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
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Pagina 56
(21)
(22)
IV.
Apparatus, Instruments
Manufacturing Industry
and
Cultural
and
Office
Equipment
1.
Development and manufacture of digital cameras and key components;
2.
Development and manufacture of online precision measuring
instruments;
3.
Manufacture of detecting instrumentation utilizing new technologies
for safe production and environmental protection;
4.
Manufacture of online water quality and smoke monitoring
instruments utilizing new technologies;
5.
Manufacture of instruments and equipment for hydrological data
collection, processing and transmission, and flood control and early
warning;
6.
Production of new-type instrument components and materials (mainly
including intelligent sensors, connector assemblies, flexible circuit
boards, new-type switches (such as optoelectronic switch, approach
switch, etc.) and functional materials for instruments);
7.
Manufacture of new-type printing devices (laser and ink-jet printers);
8.
Maintenance and after-sale service of precision instruments and
equipment.
Other Manufacturing Industries
1.
Development and utilisation of clean coal technology and products
(coal gasification and liquefaction, water-coal slurry, industrial coal);
2.
Washing of coal and comprehensive utilisation of flyash (including
desulfurized gypsum), gangue, etc.
Production and Supply of Electric Power, Gas and Water
1.
Construction and operation of thermal power stations with single unit
capacity of 300,000KW and above;
2.
Construction and operation of power stations which use clean coal
burning technology;
3.
Construction and operation of cogeneration stations;
4.
Construction and operation of natural gas power stations;
5.
Construction and operation of hydro-electric power stations where
power generation is the dominant activity;
6.
Construction and operation of nuclear power stations 33;
32 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
33 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
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Pagina 57
V.
7.
Construction and operation of new energy power stations (including
solar energy, wind energy, magnetic energy, geothermal energy, tidal
wave energy, biological energy, etc);
8.
Construction and operation of urban water works.
Water Conservancy Management
1.
VI.
Construction and operation
conservancy projects 34.
Transportation,
Shipping,
Telecommunications Industries
of
comprehensive
Warehousing,
and
pivotal
water
Post
and
1.
Construction and operation of main lines and networks of railways 35;
2.
Construction and operation of branch railways, local railways and
railway bridges, tunnels and ferry facilities36;
3.
Construction and operation of highways, independent bridges and
tunnels;
4.
Construction and operation of public dock facilities in ports;
5.
Construction and operation of civil airports37;
6.
Air transport companies38;
7.
Aviation companies providing general services for agriculture, forestry
and fishery39;
8.
Periodic and non-periodic international ocean shipping business 40;
9.
International multi-modal container combined transport business41;
10.
Road cargo transport companies42;
11.
Construction and operation of oil (gas) pipelines, oil (gas) depots and
special terminals for oil;
12.
Construction and operation of coal pipeline transport facilities;
34 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding.
35 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
36 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
37 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding.
38 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
39 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
40 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%.
41 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%; control by foreign party’s shareholding will
be permitted no later than 11 December 2002; wholly-foreign ownership will be permitted no later
than 11 December 2005.
42 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002; wholly
foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004.
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Pagina 58
13.
VII.
Construction and operation of warehousing facilities in connection
with transport business.
Wholesale and Retail Trading Industries
1.
Wholesale, retail and logistic distribution of ordinary commodities43.
VIII. Real Estate
1.
Development and construction of ordinary residential buildings.
IX.
Social Services Industries
(1)
Public Utility Services
(2)
X.
1.
Construction and operation of urban enclosed-type road systems;
2.
Construction and operation of urban underground railways and light
railway systems 44;
3.
Construction and operation of sewage and garbage treatment plants,
dangerous waste treatment and disposal plants (incineration plant,
landfill) and environmental contamination control facilities.
Information and Consulting Services Industry
1.
Information and consulting services on international economy, science
and technology and environmental protection;
2.
Accounting and auditing45.
Public Health, Sport and Social Welfare Services Industries
1.
XI.
Education, Culture, Art, and Radio, Film and Television Industries
1.
XII.
Services for elders and disabled persons.
Higher-education institutions 46.
Scientific Research and Comprehensive Technology Services
1.
Biological engineering and biomedical engineering technology;
2.
Isotope, irradiation and laser technology;
3.
Ocean development and ocean energy development technology;
4.
Seawater desalination and utilization technology;
5.
Ocean monitoring technology;
6.
Development of energy saving technology;
7.
Resource recycling and comprehensive utilization technology;
43 Vedi Nota 61.
44 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
45 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
46 Limited
to equity joint ventures and cooperative joint ventures.
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Pagina 59
8.
Environmental contamination control and monitoring technology;
9.
Anti-desertification and desert harnessing technology;
10.
Civil satellite application technology;
11.
Research and development centres;
12.
Centres for development of new and high technology and new
products as well as enterprise incubation centres.
XIII. Foreign Investment Projects under Permitted Catalogue with All
Products for Direct Export
CATALOGUE OF RESTRICTED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES
I.
II.
Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries
1
Development and production of grains (including potato), cotton and
oil-bearing plant seeds47;
2
Processing of timber of valuable tree species48.
Mining Industry
1.
Exploration and exploitation of ores including tungsten, tin, antimony,
molybdenum, barite and fluorite, etc. 49;
2
Exploration and exploitation of precious metals (gold, silver and
plutonium)
3.
Exploration and exploitation of precious non-metallic ores including
diamonds;
4.
Exploration and exploitation of special and rare types of coals50;
5.
Exploitation of boromagnesite and ludwigite ores;
6.
Exploitation of celestine ores.
III.
Manufacturing Industries
(1)
Food Processing Industry
1.
Production of rice wine and well-known brand and quality spirits;
47 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
48 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
49 Limited
to equity joint ventures and co-operative ventures.
50 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
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Pagina 60
(2)
2.
Production of foreign brand carbonate beverage;
3.
Production of compound sweeteners including saccharin;
4.
Processing of oils and fats.
Tobacco Processing Industry
1.
(3)
(4)
Textile Industry
1.
Wool textiles and cotton textiles;
2.
Silk reeling.
Printing and Reproduction Industry
1.
(5)
(7)
Printing of publications 51.
Oil Processing and Coking Industry
1.
(6)
Production of cigarettes and cigarette filters.
Construction and operation of oil refineries.
Chemical Raw Materials and Products Production Industry
1.
Production of ionic membrane caustic soda;
2.
Production of photosensitive materials;
3.
Production of benzidine;
4.
Production of medical products that can be easily used for manufacture
of
drugs
(ephedrine,
3,4-methylenedioxythenyl-2-acetone,
phenylacetic acid, 1-phenyl-2-acetone, heliotropin, safrole, isosafrole
and acetic acid anhydride);
5.
Production of titanium oxide using sulphuric acid method;
6.
Processing of ludwigite ores;
7.
Production of barium salt.
Pharmaceutical Industry
1.
Production of chloromycetin, penicillin G, lincomycin, gentamycin,
dihydrostreptomycin, amikacin, chlorhydric tetracycline, terramycin,
medemycin, kitasamycin, cyclonorfloxacin, norfloxacin and ofloxacin;
2.
Production of analgin, paracetamol, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C
and vitamin E;
3.
Production of vaccine and bacterial vaccine types as well as antitoxin
and toxoid types for immunity under the State planning (BCG vaccine,
vaccines for poliomyelitis, DPT, measles, epidemic encephalitis B and
epidemic cerebrospinal and meningitis, etc.);
51 Should be controlled by Chinese party’s shareholding, except for the printing of package and
decoration materials.
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Pagina 61
(8)
(9)
4.
Production of raw materials for addictive narcotic and psychoactive
drugs 52;
5.
Production of blood products;
6.
Production of non self-destructive disposable syringes,
transfusion systems, blood transfusion devices and blood bags.
Chemical Fibre Manufacturing Industry
1.
Production of chemical fibres by conventional chipper spinning;
2.
Production of viscose staple fibre with a single-thread capacity of less
than 20,000 tons/year;
3.
Production of polyester for fibre and non-fibre use with a capacity of
less than 400 tons/day; production of polyurethane fibre.
Rubber Product Manufacturing Industry
1.
(10)
(12)
(13)
Rare-earth metal smelting and separation53.
Ordinary Machinery Manufacturing Industry
1.
Production of containers;
2.
Production of medium and small ordinary bearings;
3.
Manufacture of automobile cranes less than 50 tons 54.
Special Equipment Manufacturing Industry
1.
Production of low or medium grade B-type ultrasonic displays;
2.
Production of equipment for ordinary polyester filament and staple
fibres;
3.
Manufacture of track bulldozers less than 320 horsepower and wheel
loading machines less than 3 cubic meters55.
Electronics and Telecommunications Equipment Manufacturing Industry
1.
IV.
Reconditioning of cross-ply and old tyres (not including radial tyres)
and production of low-function industrial rubber accessories;
Non-ferrous Metal Smelting and Rolling Processing Industry
1.
(11)
fluid
Production of satellite television receivers and key parts.
Production and Supply of Electric Power, Gas and Water
1.
Construction and operation of conventional coal-fired power plants
mainly for power generation purposes whose single-machine capacity
is 30,000 KW or less (not including small-sized grid).
52 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
53 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
54 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
55 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
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V.
VI.
Transportation,
Shipping,
Telecommunications Industries
Warehousing,
and
Post
and
1.
Road passenger transportation companies;
2.
Cross border automobile transportation companies56;
3.
Water transportation companies57;
4.
Freight train transportation companies58;
5.
Passenger train transportation companies59;
6.
General aviation companies for photography, prospecting and
industrial purposes60;
7.
Telecommunications companies61.
Wholesale and Retail Trading Industries
1.
Commodity trading, direct sales, mail-orders, online sales, franchised
operations, operations on a commission basis, sales agency,
commercial management and similar commercial companies, as well
as wholesale, retail, distribution and logistics support and delivery of
cereal, cotton, vegetable oil, sugar, pharmaceuticals, tobacco,
automobiles, crude oil, and agricultural production goods 62;
56 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and
wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004.
57 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%.
58 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%; control by foreign party’s shareholding will
be permitted no later than 11 December 2004; and wholly foreign ownership will be permitted no
later than 11 December 2007.
59 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
60 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
61 (1) Paging services in value-added telecommunications and basic telecommunications: Foreign
investment is permitted from 11 December 2001, with foreign party’s investment not exceeding
30%; foreign investment not exceeding 49% will be permitted no later than 11 December 2002;
foreign investment will be permitted to reach 50% no later than 11 December 2003;
(2) Mobile voice and data services in basic telecommunications: Foreign investment is permitted
from 11 December 2001, with foreign party’s investment not exceeding 25%; foreign investment not
exceeding 35% will be permitted no later than 11 December 2002; foreign investment will be
permitted to reach 49% no later than 11 December 2004; wholly foreign ownership will be permitted
no later than 11 December 2006;
(3) Domestic services and international services of basic telecommunications: Foreign investment
will be permitted no later than 11 December 2004, with foreign party’s investment not exceeding
25%; foreign investment will be permitted to reach 35% no later than 11 December 2006 and will be
permitted to reach 49% no later than 11 December 2007.
62 (1) Commission agencies, wholesale (not including salt and tobacco): Foreign investment will be
permitted no later than 11 December 2002, and foreign party’s investment will be permitted to reach
50%, except in operations on books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural
chemicals, agricultural membranes, fertilizers, oil products and crude oil; control by foreign party’s
shareholding will be permitted no later than 11 December 2003; wholly foreign ownership and
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VII.
2.
Wholesale and
periodicals63;
retail
businesses
of
books,
newspapers
and
3.
Distribution of audiovisual products (not including movies)64;
4.
Auction of commodities;
5.
Goods leasing companies65;
6.
Agencies (shipping, freight transport, foreign freight forwarding, and
advertisements, etc.) 66;
7.
Wholesale of oil products as well as construction and operation of
gasoline service stations 67;
8.
Foreign trade companies.
Finance and Insurance Industries
1.
Banks, financial companies as well as trust investment companies;
operations on books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals and
agricultural membranes will be permitted no later than 11 December 2004; operations on fertilizers,
oil products and crude oil will be permitted no later than 11 December 2006;
(2) Retails (not including tobacco): Foreign investment is permitted, except in operations on books,
newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes, fertilizers
and oil products; foreign investment will be permitted to reach 50% and operations on books,
newspapers and periodicals will be permitted no later than 11 December 2002; control by foreign
party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003; wholly foreign ownership
and operations on pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes and oil products
will be permitted no later than 11 December 2004; operations on fertilizers will be permitted no
later than 11 December 2006. Control by foreign party’s shareholding is not permitted for operation
of any chain store that includes more than 30 branch stores and deals in such products as
automobiles (restriction thereon will be removed no later than 11 December 2006) books,
newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes, oil
products, fertilizers, cereal, vegetable oil, sugar, tobacco and cotton;
(3) Franchised operations and wholesale and retail trading without a fixed place: Foreign investment
will be permitted no later than 11 December 2004.
63 Vedi Nota
64 Limited
61.
to co-operative joint ventures and Chinese party’s shareholding control.
65 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and
wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004.
66 (1)Shipping: Proportion of foreign investment shall not exceed 49%;
(2) Freight transport (not including exclusive services of the postal sector): Foreign investment shall
not exceed 50% (and no more than 49% for courier services); control by foreign party’s
shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and wholly foreign ownership will
be permitted no later than 11 December 2005;
(3) Foreign freight forwarding: Limited to equity joint venture and co-operative joint venture;
(4) Advertisements: Proportion of foreign investment shall not exceed 49%; control by foreign
party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003 and wholly foreign
ownership will be permitted no later than 11 December 2005.
67 Vedi Nota
61.
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2.
Insurance companies68;
3.
Securities companies, securities investment and fund management
companies69;
4.
Financial leasing companies;
5.
Foreign exchange brokerages;
6.
Insurance broker companies70.
VIII. Real Estate Industry
1.
Tract development of land 71;
2.
Construction and operation of high-grade hotels, villas, high-grade
office buildings as well as international convention and exhibition
centres;
IX.
Social Services Industries
(1)
Public Utility Services
1.
(2)
Information and Consulting Services Industry
1.
X.
XI.
Construction and operation of gas, thermal energy as well as tap water
supply and sewage networks in large and medium cities72.
Legal advice.
Public Health, Sports and Social Welfare Industries
1.
Medical institutions 73;
2.
Construction and operation of golf courses.
Education, Culture, Arts, and Radio, Film and Television Industries
1.
Senior high-school level educational institutions 74;
68 (1) Insurance companies without life insurance services: Proportion of foreign investment shall not
exceed 51%; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2003;
(2) Life insurance companies: Proportion of foreign investment shall not exceed 50%.
69 (1) Securities companies: Foreign investment will be permitted no later than 11 December 2004,
with foreign party’s investment not exceeding one-third;
(2) Securities companies and investment fund management companies: Foreign investment is
permitted, with foreign party’s investment not exceeding 33%; foreign investment will be permitted
to reach 49% no later than 11 December 2004.
70 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%; investment will be permitted to reach 51%
no later than 11 December 2004; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11
December 2006.
71 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
72 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
73 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
74 Limited
to equity joint ventures and co-operative joint ventures.
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2.
XII.
Construction and operation of movie theatres75.
Scientific Research and Comprehensive Technical Services
1.
Surveying and drawing companies76;
2.
Import-export commodity inspection, appraisal and authentication
companies77
XIII. Any Other Industries Restricted by the Provisions of Treaties Concluded
Between China and Other Countries or by the Provisions of International
Treaties to Which China is a Signatory
CATALOGUE OF PROHIBITED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES
I.
II.
Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries
1.
Breeding and planting of rare and precious Chinese species (including
those with top quality genes in forestry, animal husbandry and aquatic
industries)
2.
Production and development of genetically modified seeds
3.
Aquatic fishing in sea area under China’s jurisdiction and in-land
waters
Mining Industry
1.
Exploration, exploitation and extraction of radioactive minerals
2.
Exploration, exploitation and extraction of rare earth ores
III.
Manufacturing Industries
(1)
Food Processing Industry
1.
(2)
Processing of green teas and special teas with Chinese traditional
techniques (famous teas, black teas and others)
Pharmaceutical Industry
1.
Processing of Chinese traditional medicinal materials listed as national
protected resources (including musk, licorice root, and jute, etc.)
2.
Application of traditional processing technology for preparation of
traditional Chinese medicinal chips and production of patent traditional
Chinese medicines with secret recipes
75 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
76 Should be controlled by Chinese party’s shareholding.
77 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003 and
wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2005.
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(3)
Nonferrous Metals Smelting and Rolling Processing Industry
1.
Smelting and processing of radioactive minerals
(4)
Weapons and Ammunition Manufacturing Industry
(5)
Other Manufacturing Industries
IV.
1.
Ivory carving
2.
Processing of tiger bones
3.
Production of bodiless lacquer ware
4.
Production of enamel products
5.
Production of Xuan paper and Chinese ink ingots
6.
Production of products that cause cancer, deformity or mutation, and
production of permanent organic pollutants
Production and Supply of Electric Power, Gas and Water
1.
V.
VI.
Transportation,
Shipping,
Telecommunications Industries
1.
Air traffic control companies
2.
Postal service companies
Warehousing,
and
Post
and
Finance and Insurance Industries
1.
VII.
Construction and operation of grids
Futures companies
Social Services Industries
1.
Development of wild animal and plant resources protected by the State
2.
Construction and operation of animal and plant natural reserves
3.
Gambling industry (including horse racing gambling)
4.
Pornography industry
VIII. Education, Culture, Arts, and Radio, Film and Television Industries
1.
Elementary education (compulsory education) institutions
2.
Publishing, general circulation and import businesses for books,
newspapers and periodicals
3.
Publishing, production, general circulation and import businesses for
audiovisual products and electronic publications
4.
News agencies
5.
All levels of radio stations, television stations, radio and television
transmission coverage networks (transmission stations, relay stations,
radio and television satellites, satellite uplink stations, satellite receiver
and relay stations, microwave stations, monitoring station, cable radio
and television transmission coverage networks)
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IX.
6.
Radio and television program production, publishing, distribution and
screening companies
7.
Film production and distribution companies
8.
Videotape screening companies
Other Industries
1.
X.
Projects that endanger the safety and performance of military
installations
Any Other Industries Prohibited by the Provisions of Treaties Concluded
Between China and Other Countries or by the Provisions of International
Treaties to Which China is a Signatory
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AMSTERDAM
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
T +31 20 488 0900
F +31 20 488 0901
BANGKOK
10th floor
Sathorn City Tower
175 South Sathorn Road
Khet Sathorn
Bangkok 10120
T +66 2344 9200
F +66 2344 9300
BUDAPEST
Oppenheim és Társai
Freshfields Bruckhaus Deringer
Károlyi Mihály u. 12.
1053 Budapest
T +36 1 486 22 00
F +36 1 486 22 01
Diagonal 567-4
08029 Barcelona
T +34 93 363 7400
F +34 93 419 7799
BEIJING
Freshfields
3201 Beijing Silver Tower
2 Dong San Huan Bei Lu
Chaoyang District
Beijing 100027
T +8610 6410 6338
F +8610 6410 6337
BERLIN
Potsdamer Platz 1
10785 Berlin
T +49 30 20 28 36
F +49 30 20 28 37 66
BRATISLAVA
Laurinská 12
81101 Bratislava
T +421 2 5413 1121
F +421 2 5413 1123
BRUSSELS
Bastion Tower
Place du Champ de
Mars/Marsveldplein 5
1050 Brussels
T +32 2 504 7000
F +32 2 504 7200
11th floor
Two Exchange Square
Hong Kong
T +852 2846 3400
F +852 2810 6192
COLOGNE
Heumarkt 14
50667 Cologne
T +49 221 20 50 70
F +49 221 20 50 79 0
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS
T +44 20 7936 4000
F +44 20 7832 7001
Mailing address:
PO Box 10 17 43
40008 Düsseldorf
FRANKFURT AM MAIN
Taunusanlage 11
60329 Frankfurt am Main
T +49 69 27 30 80
F +49 69 23 26 64
Freiherr-vom-Stein-Strasse 31
60323 Frankfurt am Main
T +49 69 27 30 80
F +49 69 27 30 85 00
HAMBURG
Alsterarkaden 27
20354 Hamburg
T +49 40 36 90 60
F +49 40 36 90 61 55
Mailing address:
PO Box 30 52 70
20316 Hamburg
HANOI
#05-01
International Centre
17 Ngo Quyen Street
Hanoi
T +84 4 8247 422
F +84 4 8268 300
HO CHI MINH CITY
#1108 Saigon Tower
29 Le Duan Boulevard
District 1
Ho Chi Minh City
T +84 8 8226 680
F +84 8 8226 690
Italská 27
120 00 Prague
T +420 2 2225 3050
F +420 2 2225 3090
Piazza di Monte Citorio 115
00186 Rome
T +39 06 695 331
F +39 06 695 33800
S H A N G H A I*
MADRID
Freiligrathstrasse 1
40479 Düsseldorf
T +49 211 49 79 0
F +49 211 49 79 10 3
PRAGUE
ROME
LONDON
DÜSSELDORF
BARCELONA
HONG KONG
Fortuny 6
28010 Madrid
T +34 91 319 1024
F +34 91 308 4636
MILAN
Via dei Giardini 7
20121 Milan
T +39 02 625 301
F +39 02 625 30800
MOSCOW
Kadashevskaya nab 14/2
109017 Moscow
T +7 501 (or +7 095) 785 3000
F +7 501 (or +7 095) 785 3001
MUNICH
Prannerstrasse 10
80333 Munich
T +49 89 20 70 20
F +49 89 20 70 21 00
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F +1 212 277 4001
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75008 Paris
T +33 1 44 56 44 56
F +33 1 44 56 44 00
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34th floor
Jin Mao Tower
88 Century Boulevard
Pudong New Area
Shanghai, 200121
T +8621 5049 1118
F +8621 3878 0099
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SINGAPORE
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Singapore 048620
T +65 6535 6211
F +65 6533 5007/8007/9007
TOKYO
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Freshfields Foreign Law Office
Ark Mori Building
18th floor
1-12-32 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107-6018
T +81 3 3584 8500
F +81 3 3584 8501
VIENNA
Seilergasse 16
1010 Vienna
T +43 1 515 15 0
F +43 1 512 63 94
WASHINGTON
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1300 I Street NW
12th floor East
Washington, DC 20005-3314
T +1 202 777 (or 969) 4500
F +1 202 777 (or 969) 4555