Indice generale Introduzione pag. 2 Lo studio
Transcript
Indice generale Introduzione pag. 2 Lo studio
Indice generale Introduzione pag. 2 Lo studio legale Freshfields pag. 3 Indice delle sigle utilizzate pag. 4 LE 100 DOMANDE Capitolo 1: Comprare e vendere in Cina pag. 5 Capitolo 2: Lo “stratagemma” di Waigoaqiao pag. 6 Capitolo 3: La distribuzione dei prodotti pag. 9 Capitolo 4: Cenni sull’E-Commerce in Cina pag. 11 Capitolo 5: Gli accordi di lavorazione / assemblaggio pag. 13 Capitolo 6: La tutela di marchi, brevetti e diritti d’autore pag. 14 Capitolo 7: I trasferimenti di tecnologia pag. 20 Capitolo 8: Gli uffici di rappresentanza pag. 21 Capitolo 9: Le varie forme di investimento pag. 22 Capitolo 10: La procedure di costituzione di societa’ in Cina pag. 24 Capitolo 11: Il capitale sociale pag. 26 Capitolo 12: Il terreno pag. 30 Capitolo 13: La gestione delle societa’ in Cina pag. 31 Capitolo 14: Il diritto del lavoro pag. 32 Capitolo 15: Profitti e tasse pag. 34 Capitolo 16: La ristrutturazione degli investimenti pag. 35 Capitolo 17: Ulteriori forme di investimento societario pag. 36 Capitolo 18: L’acquisizione di societa’ cinesi pag. 38 Capitolo 19: La liquidazione delle societa’ pag. 39 Capitolo 20: La risoluzione delle controversie pag. 41 APPENDICE Il Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer pag. 44 Introduzione Lo scopo di questa breve guida e’ di fornire all’operatore italiano interessato al mercato cinese uno strumento semplice e di facile lettura per agevolare il primo approccio al sistema di norme che in Cina regolamentano il commercio e gli investimenti con l’estero1. Abbiamo ritenuto che la strutturazione nel formato “domanda-risposta” renda piu’ semplice una rapida individuazione degli argomenti di interesse, fornendo immediatamente una prima indicazione di massima in proposito. Si e’ ritenuto altresi’ utile pubblicare in appendice la traduzione integrale in inglese della piu’ recente versione (aprile 2002) del Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue: questo documento costituisce il primo riferimento per gli operatori stranieri che intendono costituire una societa’ in Cina, in quanto consente di determinare il “livello di gradimento” degli investimenti stranieri in un dato settore di business (“incoraggiato”, “permesso”, “ristretto”, oppure “vietato”). Per qualunque informazione sul contenuto di questa guida, e per ulteriori, eventuali approfondimenti, contattare: Avv. Gianluca D’Agnolo Studio Legale Freshfields, Pechino 3705 China tower Two 1 Jianguomenwai Avenue 100004 Beijing, Cina Tel. + 86 10 65053448 Fax + 86 10 65057783 E-Mail: [email protected] 1 Il contenuto di questa pubblicazione trae origine dal manuale “Cina – Guida al Commercio ed agli Investimenti”, edito da Giuffre’ nel novembre 2001, a cura di Gianluca D’Agnolo ed Alessandra Dal Colle. Le informazioni contenute in questa pubblicazione costituiscono una panoramica di massima su alcuni aspetti di diritto cinese, e non devono essere in alcun modo considerate come parere legale. Qualunque situazione specifica richiede un esame ad hoc della materia considerata. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 2 Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer (“Freshfields”) Freshfields e’ uno dei maggiori studi legali internazionali al mondo, con oltre 2.400 avvocati e 29 uffici, in Europa, Asia e Stati Uniti (v. lista completa a pag. 69). Lo studio, che in Italia e’ presente a Milano e a Roma, e’ particolarmente radicato in Cina, con uffici a Pechino, Shanghai ed Hong Kong. Freshfields puo’ contare in Cina su un team di circa 90 professionisti, con oltre 20 anni di esperienza in questo Paese, specializzati nei diversi aspetti del commercio e degli investimenti in Cina (costituzione, ristrutturazione e liquidazione di societa’ a capitale straniero, acquisizione di societa’ cinesi, trasferimenti di tecnologia, tutela di marchi e brevetti, risoluzione delle controversie, ecc.). Nel novembre 2002 Freshfields e’ stato nominato insignito del premio Asian Legal Business “China Practice of the Year – 2002”, come miglior studio legale straniero in Cina. Ulteriori informazioni su Freshfields sono disponibili sul sito internet www.freshfields.com da dove, tra l'altro, e' possibile chiedere l'invio, a titolo gratuito, della pubblicazione bimestrale di aggiornamento di diritto cinese (www.freshfields.com/places/china/newsletters/en.asp). © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 3 Indice delle sigle utilizzate CIETAC - China International Economic and Trade Arbitration Commission: La CIETAC e’ la principale camera arbitrale cinese con competenza sulle dispute a carattere internazionale. CJV - Cooperative Joint Venture: Si tratta di una forma di investimento a capitale misto sino-straniero, che puo’ assumere o meno una forma societaria. CLS – Company Limited by Shares: Si tratta di una forma societaria prevista dalla Company Law del 1994, il cui utilizzo da parte degli investitori stranieri e’ stato oggetto di successiva normativa. CMAC - China Maritime Arbitration Commission: La CMAC e’ la camera arbitrale cinese competente in materia di dispute marittime internazionali. CNNIC - China Internet Network Information Center: La principale competenza del CNNIC e’ la supervisione delle procedure di registrazione dei domain names dotati del suffisso “.cn”, nonche’ l’ammnistrazione degli stessi. COFTEC - Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation: Le COFTECs sono le sedi periferiche del MOFTEC, con proprie competenze nell’ambito del processo di approvazione di progetti di investimento stranieri. CSRC - China Securities Regulatory Commission: La CSRC e’ l’autorita’ competente per il controllo e la regolamentazione del mercato borsistico. EJV - Equity Joint Venture: La EJV e’ la piu’ diffusa forma di societa’ a capitale misto. FICLS – Foreign Investment Company Limited by Shares: Si tratta di un veicolo societario della “seconda generazione” a disposizione degli investitori stranieri. La normativa di base relativa a tale tipo di societa’ era gia’ prevista nella Company Law del 1994. FIE - Foreign Invested Enterprise: Con la sigla FIE si indicano, in generale, tutte le forma societarie a partecipazione straniera (EJV, CJV, WFOE, FICLS, ecc.). FTR – Foreign Trade Right: E’ il diritto al commercio con l’estero, di cui non tutte le societa’ cinesi sono titolari. HC – Holding Company: Termine di utilizzo comune, esso identifica una societa’ che detiene partecipazioni in una o piu’ FIEs. LLC – Limited Liability Company: Si tratta di una forma societaria prevista dalla Company Law del 1994, di non diretto interesse per gli investitori stranieri. MOFTEC - Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation: Il MOFTEC, unitamente alla SDPC (v.), rappresenta la principale interfaccia del governo cinese verso gli investitori stranieri, in materia di approvazione dei progetti di investimento. RMB – Renmimbi: Detto anche yuan, il renmimbi e’ la valuta cinese. Limitatamente convertibile (solo per le partite correnti), il valore del renmimbi nei confronti delle principali valute straniere viene quotidianamente determinato dalla PBOC. Indicativamente 1US$=8,27RMB. SAFE - State Administration of Foreign Exchange: La SAFE e’ l’autorita’ competente per il controllo e la regolamentazione in materia valutaria. SAIC - State Administration for Industry and Commerce: La SAIC e’ responsabile, tra l’altro, per il rilascio delle licenze commerciali alle societa’ straniere. SASA – State Administration of State-owned Assets: La SASA e’ l’amministrazione competente a condurre la valutazioni obbligatorie dei beni di proprieta’ dello Stato in tutti i casi previsti dalla legge: contribuzione a capitale di una JV, fusioni e liquidazioni societarie, ecc. SDPC - State Development Planning Commission: La SDPC, assieme al MOFTEC, e’ la principale interfaccia del governo cinese verso gli investitori stranieri nel processo di approvazione dei progetti di investimento. SOE – State Owned Enterprise: Si tratta delle societa’ di Stato, oggetto di una profonda riforma e ristrutturazione. WFOE – Wholly Owned Foreign Enterprise: Sono le societa’ costituite in Cina con capitale interamente straniero. WFTZ – Waigaoqiao Free Trade Zone: E’ la piu’ celebre zona franca della Cina, situata nei pressi di Shanghai. CAPITOLO 1 © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 4 COMPRARE E VENDERE IN CINA Il diritto al commercio con l’estero (1) Qualunque societa’ cinese puo’ intrattenere rapporti diretti con societa’ straniere? No, tale facolta’ e’ concessa solo alle societa’ titolari dei c.d. Foreign Trade Rights, ossia del diritto al commercio con l’estero. Il contratto di vendita o di acquisito di prodotti stipulato tra una societa’ italiana ed una societa’ cinese priva di tali diritti sarebbe nullo. Per verificare la titolarita’ di tali diritti occorre esaminare la licenza d’esercizio (c.d. Business License) della societa’ cinese, richiedendone copia direttamente a quest’ultima, oppure commissionando l’equivalente di una visura camerale (ancorche’ “informale”) ad una delle agenzie cinesi che si occupano di tale attivita’. Nel caso in cui il partner commerciale non sia titolare dei diritti al commercio con l’estero, si rende necessario coinvolgere nell’operazione una terza societa’ (c.d. Foreign Trade Company) che fungera’ da intermediario (ovvero importatore o esportatore diretto) dietro corresponsione di una commissione. Legge regolatrice del contratto (2) Il contratto di vendita o di acquisito di prodotti stipulato con una societa’ cinese deve essere necessariamente regolato dal diritto cinese? No, secondo il diritto cinese le parti sono libere di scegliere la legge regolatrice del contratto. Si noti peraltro che sia la Cina che l’Italia hanno ratificato la Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980, con la conseguente applicazione di tale Convenzione tanto nel caso in cui il relativo contratto sia regolato dalla legge italiana, quanto nel caso in cui esso sia regolato dalla legge cinese. Risoluzione delle controversie commerciali (3) Vi sono specifiche limitazioni per quanto riguarda la scelta del meccanismo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti di un contratto di compravendita tra un soggetto italiano ed un soggetto cinese? No, le parti sono libere di concordare che eventuali controversie siano regolate attraverso arbitrato (in Italia, in Cina od altrove), cosi’ come siano devolute alla magistratura ordinaria (ancora una volta, non necessariamente in Cina). Per quanto riguarda l’arbitrato, si noti che sia l’Italia che la Cina hanno ratificato la Convenzione di New York del 1957 sull’esecuzione delle decisioni arbitrali (c.d. lodi) internazionali, mentre per le sentenze della magistratura ordinaria, i due Paesi hanno sottoscritto una convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile, che e’ entrata in vigore il 1 gennaio 1995. (v. anche CAPITOLO 20 – La risoluzione delle controversie, domande 93-100) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 5 CAPITOLO 2 LO “STRATAGEMMA” DI WAIGAOQIAO PER CONQUISTARE IL MERCATO CINESE Definizione (4) Cos’e’ Waigaoqiao? Waigaoqiao e’ la prima e la piu’ vasta zona franca della Cina, situata a 20 chilometri da Shanghai, all’interno della c.d. Pudong New Area2. Costituita nel 1990 per volonta’ del governo centrale di Pechino, Waigaoqiao rappresenta il primo tentativo di apertura del commercio con l’estero agli stranieri: all’interno della zona e’ infatti concessa la costituzione di Waigaoqiao Free Trade Companies (“WFTCs”), societa’ anche interamente detenute dall’investitore straniero, che, in deroga alle forti restrizioni vigenti in materia a livello nazionale, godono di alcuni diritti nel settore del puro trading. Attivita’ consentite (5) Cosa puo’ fare una FIE costituita a Waigaoqiao? Inizialmente tali societa’ avevano un margine di manovra abbastanza limitato: potevano far transitare nella zona, in esenzione doganale, beni diretti verso altri Paesi asiatici, per tenerli a magazzino temporaneamente, per lavorarli e nuovamente esportarli, oppure per venderli all’interno della zona. Le WFTCs non potevano importare tali beni in Cina al di fuori della zona direttamente, ma dovevano ricorrere a compratori cinesi in possesso dei diritti di importazione, e che avrebbero dunque potuto importare tali beni direttamente dall’estero. Nel momento in cui i beni venivano venduti da una WFTC ad una di tali ultime societa’, l’IVA ed i dazi doganali venivano applicati come nel caso di una importazione diretta in Cina. Nel dicembre 1996 la municipalita’ di Shanghai ha emanato un proprio regolamento della zona franca di Waigaoqiao (in vigore dal 1 gennaio 1997), che contiene un insieme di disposizioni particolarmente favorevoli agli investitori stranieri. In particolare, continuando a poter importare merci dall’estero in esenzione di IVA e dazi, oggi le WFTCs possono vendere i prodotti importati nella zona ai consumatori finali in Cina grazie alla presenza nella zona di numerosi “commodity exchanges”. Commodity Exchanges (6) Cosa sono i Commodity Exchanges? I “commodity exchanges” sono dei centri costituiti principalmente da societa’ di trading possedute dall’autorita’ municipale, a cui ogni WFTC deve aderire per godere dei vantaggi citati: in particolare, il centro segue le procedure di importazione e di 2 Altre zone franche concedono possibilita’ simili a quelle di Waigaoqiao (ad esempio la zona franca di Tianjin, municipalita’ non lontana da Pechino). In questa sede si considera Waigaoqiao in particolare in quanto di gran lunga la zona che piu’ ha attratto sinora investimenti stranieri. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 6 sdoganamento, vende i prodotti in nome della WFTC o in nome proprio dietro pagamento in valuta pregiata o locale (come specificato dalla WFTC medesima), e trattiene una commissione che va dallo 0,5% al 2% del prezzo di vendita dei prodotti. L’investitore straniero, oltre a poter tenere a magazzino (in una localita’ piu’ vicina ai propri clienti finali) per un periodo illimitato beni importati in esenzione di IVA e dazi, ha oggi quindi anche il vantaggio di poter trattare direttamente con gli acquirenti. Il regolamento di Shanghai prevede inoltre nuove ed interessanti possibilita’ per le WFTCs. Con l’approvazione dell’autorita’ competente, alle WFTCs e’ infatti concesso prestare a terzi una vasta gamma di servizi legati al commercio con l’estero (inclusi i trasporti), commissionare a societa’ al di fuori della zona la lavorazione o l’assemblaggio dei prodotti importati (o, viceversa, ricevere tali ordini da tali societa’), nonche’ organizzare esibizioni delle proprie merci anche al di fuori della zona. Reimpatrio dei profitti (7) Vi sono problemi nel reimpatrio dei profitti generati da una FIE in Waigaoqiao? Sino all’autunno del 1998 le WFTC potevano, direttamente o con l’intermediazione di un “commodity exchanges”, convertire in valuta pregiata i proventi in renmimbi ottenuti dalle vendite in Cina. Tra settembre ed ottobre di tale anno, la SAFE ha emanato una serie di regolamenti per intensificare i controlli sulle operazioni in valuta ed in alcuni casi restringere la conversione della valuta locale in valuta pregiata. Le WFTCs sono state colpite da tale irrigidimento valutario, con la conseguenza che da settembre 1998 non sono piu’ autorizzate a chiedere la conversione. Le stesse autorita’ competenti di Waigaoqiao ritengono che questo ostacolo possa essere superato attraverso la sottoscrizione di un contratto di importazione tra la WFTC ed una delle societa’ di import-export possedute dalla municipalita’ che sia membro di un “commodity exchange”. In tal modo quest’ultima societa’ puo’ occuparsi, per conto della WFTC, tanto delle procedure di importazione dei beni in Waigaoqiao, quanto della vendita degli stessi al di fuori della zona in cambio di renmimbi, e puo’ successivamente convertire tali somme in valuta pregiata per il pagamento alla WFTC. La commissione richiesta per questa operazione si aggira di norma attorno all’1% del valore dei beni importati. (v. anche, in generale, domanda 74 – Reimpatrio dei profitti) La costituzione di una WFTC (8) Qual’e’ la procedura da seguire per la costituzione di una WFTC? I requisiti richiesti per la costituzione di una WFTC sono i seguenti: (1) un capitale sociale minimo di US$200.000 che deve essere contribuito in contanti presso un conto bancario a Shanghai prima della presentazione della domanda di costituzione (tale ammontare potra’ poi essere utilizzato dalla societa’ come capitale circolante); (2) un ufficio all’interno della zona; (3) l’appartenenza ad uno dei “commodities exchange”, infine e’ previsto che (4) almeno il 15% del fatturato della WFTC deve essere generato da attivita’ di commercio con l’estero. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 7 Tassazione (9) Qual’e’ l’imposta sul reddito d’impresa di una WFTC? L’imposta nazionale sul reddito d’impresa per le WFTCs e’ del 15% (a fronte dell’ordinario 30%), ma se la durata della societa’ e’ superiore a 10 anni vengono applicate sono ulteriori agevolazioni: per le societa’ produttive vi e’ un’esenzione totale da tale imposta per due anni a contare dal primo anno di attivo, ed una riduzione della stessa del 50% per i tre anni successivi. Se la societa’ non e’ produttiva, l’esenzione dura un anno (il primo di attivo), e la riduzione del 50% vale per i due anni successivi. (v. anche CAPITOLO 15 – Profitti e tasse, domande 74-77) Il commercio “domestico” (10) Puo’ una WFTC avventurarsi nel commercio “domestico”? Per quanto il fondamento legale di tale attivita’ non sia chiarissimo, le WFTCs sono state di recente autorizzate ad acquistare beni prodotti da societa’ cinesi (incluse le FIEs) al di fuori della zona ed a rivenderli in Cina senza nemmeno dover far transitare i beni stessi per Waigaoqiao. Ad esempio, una WFTC puo’ acquistare beni prodotti da una societa’ di Pechino, trovare un acquirente a Guangzhou e quindi inviare la fattura al relativo “commodities exchange” per l’autorizzazione. L’acquirente trasporta dunque i beni da Pechino a Guangzhou. Le sole spese a carico della WFTC sono l’iva per “l’entrata e l’uscita dalla zona” (mai, di fatto, verificatasi), che e’ eventualmente caricata al compratore finale. Dal momento che tali beni sono considerati un prodotto locale, la loro rivendita da parte della WFTC non e’ soggetta ne’ a dazi doganali ne’ a tasse di importazione. Due varianti (11) Quali altre forme societarie sono consentite agli investitori stranieri nella zona di Waigaoqiao? Una prima variante della WFTC e’ la Waigaoqiao Warehouse Company (“WWC”). Oltre alle attivita’ di trading esercitabili dalla WFTC, la WWC puo’ tenere a magazzino i prodotti di societa’ terze. I requisiti per la costituzione di una WWC sono essenzialmente gli stessi richiesti per la WFTC, con la principale differenza che la WWC deve avere la disponibilita’ di un magazzino di almeno 400 metri quadrati. Nel giugno 1998 e’ sorta la possibilita’ di costituire una seconda variante della WFTC: la Waigaoqiao Distribution Company (“WDC”), che potrebbe rappresentare un primo esempio di apertura agli stranieri nel settore della distribuzione. Una WDC, per la conversione in valuta pregiata dei proventi in renmimbi derivanti dalle proprie vendite puo’ rivolgersi direttamente ad una delle banche a cio’ abilitate e chiedere la conversione di valuta locale in valuta pregiata sino ad un ammontare pari al valore delle importazioni effettuate nell’anno precedente. Ad oggi pare che solo poche decine di WDCs siano state approvate nella zona. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 8 CAPITOLO 3 LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI Societa’ di trading (12) E’ possibile in Cina la costituzione di societa’ di trading con capitale straniero? Per il momento la costituzione di societa’ di trading con capitale straniero e’ soggetta a restrizioni talmente elevate da rendere tale possibilita’ limitata, di fatto, alle grandi multinazionali. Tra queste, vi e’ il requisito che il socio straniero abbia avuto un fatturato superiore ai 5 miliardi di dollari nell’anno precedente la domanda di costituzione della joint venture. Il capitale sociale minimo e’ di 100 milioni di RMB, e la partecipazione del socio straniero non puo’ superare il 49%. In realta’, sulla base degli impegni assunti per assicurarsi l’ingresso nella WTO, la Cina dovra’ permettere agli stranieri la possibilita’ di investire in societa’ di puro trading (senza le forti restrizioni di cui sopra), inzialmente con partecipazioni di minoranza, poi anche di maggioranza ed infine sara’ possibile la costituzione di societa’ di trading interamente detenute da investitori stranieri. Al momento, pero’, tale progressiva apertura resta sulla carta. Societa’ di distribuzione (13) E’ possibile in Cina la costituzione di societa’ di distribuzione (al dettaglio e all’ingrosso) a capitale straniero? Similmente a quanto si e’ detto per le societa’ di trading, per il momento anche la costituzione di societa’ di distribuzione e’ soggetta a delle restrizioni talmente elevate da rendere tale possibilita’ limitata, di fatto, alle grandi multinazionali. Tra queste, vi e’ il requisito che il socio straniero abbia avuto un fatturato medio di vendite nei tre anni precedenti alla richiesta pari ad almeno 2 miliardi di dollari per il settore della vendita al dettaglio (e 2,5 miliardi per la vendita all’ingrosso). Il capitale sociale minimo e’ di 50 milioni di RMB, e la partecipazione del socio straniero non puo’ superare il 65% nella vendita al dettaglio ed il 49% in quella all’ingrosso. Anche nel settore della distribuzione la Cina si e’ impegnata nell’ambito WTO di concedere piu’ spazio agli investitori stanieri, per il momento vale pero’ quanto detto al punto (12) con riferimento alle societa’ di trading. Distribuzione dei prodotti (14) Viste le pesanti limitazioni alla costituzione di societa’ di distribuzione a capitale straniero, quali sono i principali strumenti per poter commercializzare in Cina i propri prodotti? Tra i principali strumenti per la commercializzazione in Cina dei propri prodotti vi sono: (1) il rapporto di agenzia / distribuzione; (2) la vendita diretta di prodotti importati e “lavorati” da una propria societa’ a partecipazione straniera (Foreign Invested Enterprise, o FIE); (3) il franchising; nonche’ (4) gli accordi di “Contracted Management”. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 9 (1) I rapporti di agenzia - Una possibilita’ per vendere i propri prodotti in Cina e’ sottoscrivere un classico contratto di agenzia o di distribuzione con un soggetto cinese. Nella pratica, tuttavia, se non seguita con attenzione dalla societa’ straniera, tale soluzione puo’ rivelarsi non cosi’ interessante, a causa, essenzialmente, delle (ancora) non sufficienti capacita’ tecniche in materia degli operatori cinesi. A cio’ si aggiunge che, per quanto la titolarita’ dei Foreign Trade Rights (FTRs) sia sempre piu’ diffusa tra le societa’ cinesi, puo’ verificarsi il caso in cui un buon distributore non sia dotato di tali diritti, con la conseguente necessita’ (ed relativi costi aggiuntivi) di dover ricorrere ad un terzo soggetto titolare degli stessi per poter procedere all’importazione dei prodotti da distribuire. (2) La lavorazione e vendita di prodotti importati dalle FIEs - Le FIEs sono libere di importare in Cina materie prime e componenti destinati alla produzione, ma generalmente possono vendere sul mercato interno solo i beni da esse stesse prodotti. Cosa si intende pero’, in tal senso, per “produzione”? Qual’e’ la percentuale di valore aggiunto che deve essere fornita al bene in oggetto dalla FIE affinche’ lo stesso possa essere considerato “prodotto” anziche’ semplicemente importato dalla FIE medesima? La normativa cinese non offre precise indicazioni in proposito, ma alcuni paramentri di riferimento consentono di affermare che, normalmente, il valore aggiunto al prodotto dalla FIE deve essere pari ad almeno il 20-25% del valore totale. Cio’ non toglie che, nella pratica, tale valutazione viene effettuata caso per caso, con delle notevoli oscillazioni sulle percentuali citate (a volte anche la mera operazione di imballaggio o di etichettatura puo’ essere considerata sufficiente a tali fini). (3) Il franchising - Le societa’ straniere hanno due possibilita’ per accedere a tale strumento in Cina: o sottoscrivono accordi di franchising direttamente con un partner locale, oppure lo fanno per il tramite di FIEs da esse costituite in Cina. La disciplina giuridica di queste due ipotesi e’ sostanzialmente diversa. Mentre nel primo caso, infatti, in assenza di una regolamentazione specifica di tale rapporto internazionale, il contratto di franchising e’ soggetto dalla normativa in materia di importazione di tecnologia, nella seconda ipotesi il rapporto di franchising e’ invece considerato un rapporto “interno” (le FIEs sono infatti formalmente soggetti giuridici cinesi), e come tale e’ regolato dalla normativa cinese in materia. (v. anche CAPITOLO 7 – I trasferimenti di tecnologia, domande 41-44) (4) I Management Contracts. Si e’ detto dei pesanti limiti imposti alla partecipazione straniera nel capitale di societa’ cinesi impegnate nella distribuzione. Un sistema utilizzato per “aggirare” tale ostacolo consiste nella sottoscrizione con una societa’ cinese che si occupa di distribuzione (e titolare dei FTRs) di un contratto in base al quale la gestione della medesima viene affidata alla societa’ straniera. Quest’ultima, da “dietro le quinte”, potra’ cosi’ organizzare la vendita dei propri prodotti utilizzando il nome (e soprattutto la business licence) del partner cinese. I rischi che tale operazione comporta sono essenzialmente legati all’incerto quadro giuridico in cui la stessa si svolge, unitamente al fatto che il soggetto straniero, non avendo alcuna partecipazione nella societa’ cinese, deve fare particolare affidamento sul proprio partner. (v. anche domanda 13 – Societa’ di distribuzione) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 10 CAPITOLO 4 CENNI SULL’E-COMMERCE IN CINA Caratteristiche cinesi (15) Quali sono le particolarita’ in materia di commercio elettronico in Cina? La Cina e’ ufficialmente collegata a internet dall’aprile del 1994. Da allora il numero degli utenti della rete e’ aumentanto enormemente, e si prevede che la crescita continuera’ esponenzialmente negli anni a venire. Cio’ non deve pero’ illudere circa la possibilita’ di trasformare questo alto numero di "navigatori" in altrettanti “eclients”, dal momento che numerosi ostacoli si frappongono ancora al commercio elettronico con la Cina. Tra questi, i principali sono forse i seguenti: il divieto per i soggetti cinesi privi dei Foreign Trade Rights di concludere contratti direttamente con soggetti stranieri; la severa normativa cinese in materia valutaria che limita la possibilita’ per soggetti cinesi di possedere carte di credito/debito in valuta straniera, e la conseguente difficolta’ nel poter effettuare pagamenti in rete; l’inadeguatezza del sistema per la tutela dei dati personali e della riservatezza, nonche’ la diffidenza, e conseguente resistenza, del governo nei confronti dell’utilizzo di tecnologia criptata e, in generale, verso internet, quale strumento per la diffusione difficilmente controllabile di informazioni. (v. anche domanda 1 – Il diritto al commercio con l’estero) Registrazione del domain name (16) Come si registra un domain name dotato del suffisso “.com.cn”? Per ragioni essenzialmente commerciali, una societa’ straniera puo’ avere interesse a registrare un proprio domain name dotato del suffisso “.cn”. Si tratta essenzialmente del suffisso “.com.cn”, ma, per diversi settori di attivita’, esistono altresi’ i suffissi “.gov.cn”, “.net.cn”, “.edu.cn”, “.org.cn” e “.ac.cn”, oltre che, a livello locale, “.bj.cn” per la municipalita’ di Pechino, “.gd.cn” per la provincia del Guangdong, “.fj.cn” per la provincia del Fujian, ecc. L’organismo cui rivolgersi per ottenere tale registrazione (ed altresi’ competente per l’amministrazione dei relativi names) e’ il China Internet Network Information Center (CNNIC), con sede a Pechino. I requisiti per ottenere la registrazione sono i seguenti: la societa’ richiedente deve essere registrata in Cina (ad esempio, per il tramite di un ufficio di rappresentanza); © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 11 il server principale del domain name deve altresi’ essere situato in Cina, nonche’ il domain name non deve contenere il nome di una societa’ o un marchio registrato in Cina. La domanda va presentata via e-mail, utilizzando un formulario disponibile sul sito del CNNIC (www.cnnic.net.cn, anche in inglese). (v. anche CAPITOLO 8 – L’ufficio di rappresentanza) Tutela del domain name (17) Come si difende il proprio domain name? In materia di registrazione del domain name vale il principio del “first-to-file”, applicato anche in materia di marchi: chi registra per primo e’ il legittimo propietario del relativo name. In teoria tale regola e’ temperata dal fatto che il domain name per il quale si chiede la registrazione non deve contenere il nome di una societa’ o un marchio registrato in Cina. La miglior difesa possibile del proprio domain name con il suffisso “.cn” e’ rappresentata dalla registrazione dello stesso presso il CNNIC, se la societa’ interessata soddisfa i requisiti sopra esaminati (essenzialmente societa’ e server principale situati in Cina). In caso contrario, per precostituirsi la possibilita’ di opporsi a registrazioni altrui, e’ necessario registrare in Cina il nome considerato come marchio o come denominazione sociale. (v. anche CAPITOLO 6 – La tutela di marchi, brevetti e diritti d’autore, in part. Domande 22-25) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 12 CAPITOLO 5 GLI ACCORDI DI LAVORAZIONE / ASSEMBLAGGIO Definizione (18) Cosa di intende per accordo di lavorazione/assemblaggio (l/a)? La normativa cinese stabilisce che per “accordi di l/a con l’estero” si debbano intendere tutti i casi in cui una parte straniera fornisce ad una societa’ cinese (intendendo per societa’ cinesi anche le FIEs) materie prime, componenti e/o materiali da imballaggio, la cui lavorazione e/o il cui assemblaggio sia effettuato da quest’ultima sulla base delle richieste della prima. Il prodotto finito deve poi essere esportato a favore della parte straniera entro un anno (due anni, in speciali circostanze) dalla data di ingresso in Cina delle materie prime e/o dei componenti. Trattamento preferenziale (19) Di quali esenzioni godono i beni importati nel quadro di un accordo di l/a? Come regola generale, i beni importati per essere lavorati e/o assemblati sono esenti da dazi doganali e da IVA, e non sono soggetti ad alcuna licenza, ne’ all’importazione ne’ all’esportazione. L’esenzione da dazi ed IVA, cosi’ come la non soggezione a licenza, vale anche per alcune categorie di macchinari e di beni eventualmente importati per lo svolgimento delle operazioni di lavorazione e/o assemblaggio. Approvazioni governative (20) Il contratto di l/a e’ soggetto ad approvazione amministrativa? Per poter intraprendere attivita’ di p/a, la societa’ cinese interessata deve ottenere la preventiva approvazione da parte del MOFTEC. Similmente, anche i contratti di l/a richiedono l’approvazione governativa, in particolare del MOFTEC, o dei locali COFTECs, a seconda del valore dell’operazione. Inoltre, entro un mese dall’approvazione del contratto di l/a, e’ necessario provvedere alla registrazione del medesimo presso l’ufficio doganale competente per il luogo ove ha sede la societa’ che effettuera’ la lavorazione o l’assemblaggio. Restrizioni (21) Vi sono ulteriori limiti/restrizioni alle attivita’ di l/a? Nel corso degli ultimi anni il governo cinese ha riscontrato un sempre maggior numero di casi in cui le materie prime e componenti vengono importati nel quadro di un accordo di l/a in esenzione da dazi ed IVA e poi, senza alcuna delle citate autorizzazioni, tali beni, o i prodotti finiti da essi derivati, vengono venduti in Cina. Il sistema studiato per debellare questo fenomeno consiste essenzialmente nell’imporre, a determinate societa’ e per determinate categorie di merci, il deposito presso un conto bancario cinese di un ammontare (o in alcuni casi la prestazione di una garanzia bancaria) equivalente ai dazi ed all’IVA che sarebbero dovuti nel caso di una normale importazione (o parte di questi), la cui restituzione e’ prevista solo al momento dell’esportazione dei prodotti finiti. Tale obbligo non riguarda gli accordi di l/a che vedono coinvolte societa’ cinesi situate nelle zone franche, dal momento che i beni che accedono a tali zone non sarebbero comunque soggetti a dazi ed IVA. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 13 CAPITOLO 6 LA TUTELA DI MARCHI, BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE (A) MARCHI Registrazione tempestiva (22) Perche’ chiedere il prima possibile la registrazione del proprio marchio in Cina? Registrare tempestivamente il proprio marchio in Cina e’ importante per due ragioni: in primo luogo, solo i marchi registrati godono della specifica tutela accordata dalla legge cinese sui marchi in caso di violazione dei medesimi. In secondo luogo, e’ necessario prevenire la registrazione del proprio marchio da parte di altri soggetti, dal momento che in Cina vige il principio della priorita’ nella registrazione (first-to-file); in altre parole, chi per primo registrata un marchio, un qualunque marchio, in Cina ne e’ il legittimo proprietario. In tale malaugurata ipotesi, il “vero” titolare del marchio subisce, oltre al danno derivante dall’utilizzo di questo da parte di un altro soggetto, anche la beffa di non poter commercializzare sul territorio cinese i propri prodotti, dal momento che cio’ comporterebbe una violazione del diritto di chi lo ha registrato per primo. Marchi non registrati (23) I marchi non registrati in Cina sono ivi dotati di una qualche protezione? I marchi non registrati in Cina sono qui tutelati sulla base della normativa in materia di concorrenza sleale e della Convenzione di Parigi, ma la forte imprevedibilita’ dell’esito delle relative procedure rende ancora una volta preferibile una pronta registrazione del marchio. Caratteri cinesi (24) Occorre registare anche la versione in caratteri cinesi del marchio? La registrazione di una traduzione in cinese del marchio non e’ richiesta dalla legge, ma e’ sicuramente consigliabile, sia dal punto di vista commerciale che da quello legale. Quanto al primo aspetto, se la societa’ straniera non propone ai consumatori una versione cinese del proprio marchio, saranno questi ultimi, col tempo, a crearne una, sulla base della somiglianza fonetica della pronuncia del marchio straniero con determinati caratteri cinesi, il cui significato potrebbe non aver nulla a che fare con il relativo prodotto, se non avere addirittura una risonanza negativa. E’ invece importante scegliere con cura una versione cinese del marchio che al tempo stesso abbia un’assonanza fonetica con il marchio e rievochi sensazioni piacevoli, possibilmente legate al prodotto. Quanto all’aspetto legale, la mancata registrazione della versione cinese del marchio puo’ comportare i medesimi problemi derivanti dalla mancata registrazione del © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 14 marchio “originale”, ossia l’assenza di una valida tutela giuridica ed il rischio che altri registrino la versione cinese per scopi di “estorsione”. Procedure di registrazione (25) Come si registra un marchio in Cina? Una societa’ italiana che intende registrare un marchio in Cina ha due possibilita’: fare richiesta al Trademark Office di Pechino, per il tramite di una delle agenzie cinesi a cio’ autorizzate, oppure chiedere l’estensione della propria registrazione in Italia ai sensi della Convenzione di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi del 1989. La registrazione del marchio attraverso la Convenzione di Madrid presenta alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi rispetto alla registrazione diretta. Da una parte, infatti, tramite la Convenzione i costi sono piu’ contenuti ed i tempi sono piu’ rapidi, dall’altra, bisogna ricordare che i marchi registrati in Cina con tale metodo seguono le sorti del marchio registrato nel Paese d’origine, per cui un’eventuale cancellazione del marchio in Italia comporta l’automatica cancellazione del marchio anche in Cina, Inoltre, nel caso di marchi la cui registrazione potrebbe presentare problemi (per scarso carattere distintivo od altro), la registrazione diretta e la relativa assistenza dell’agenzia incaricata consentono di poter affrontare e risolvere piu’ velocemente ed efficacemente qualunque ostacolo. Durata della protezione (26) Quanto dura la protezione del marchio? Il certificato di registrazione del marchio ha una validita’ di 10 anni a decorrere dalla data di tale rilascio, e puo’ essere rinnovato per uguali periodi facendone richiesta entro 6 mesi dalla scadenza del termine. E’ possibile ottenere il rinnovo della registrazione anche scaduto questo termine di 6 mesi, ma comunque entro la scadenza del termine decennale, dietro pagamento di una tassa aggiuntiva. Marchi noti (27) Cosa si intende in Cina per “marchi noti”, e qual’e’ la loro protezione? La normativa cinese prende in considerazione la categoria dei c.d. “marchi noti”, che vengono definiti come marchi “che godono di un'alta reputazione sul mercato e che sono familiari al relativo pubblico”. Per tali marchi e’ previsto in Cina un trattamento preferenziale: da una parte, a certe condizioni, la loro violazione e’ sanzionata anche in assenza di registrazione del marchio medesimo. D’altra parte, il titolare di un marchio riconosciuto come “noto” potrebbe contare su una protezione piu’ efficace di quella concessa ai marchi ordinari. In realta’, nella pratica, si tratta di due possibilita’ sulle quali, nella pratica, e’ meglio non fare troppo affidamento. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 15 Strumenti di tutela (28) Quali sono le procedure e le caratteristiche dei vari strumenti di tutela del proprio marchio? La legge cinese prevede diverse strumenti a tutela del marchio: vi e’ la possibilita’ di proporre un ricorso amministrativo, di intentare una causa civile, di sporgere denuncia penale ed infine, in casi particolari, ci si puo’ rivolgere anche all’autorita’ doganale. Parallelamente a ciascuna di queste vie e’ comunque sempre opportuno, in materia di IPRs in generale, coinvolgere anche il canale diplomatico. (1) Ricorso amministrativo - Il ricorso amministrativo per la violazione di un marchio va presentato alla Sezione Marchi del competente ufficio della SAIC. Il procedimento amministrativo presenta alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi rispetto alle altre possibilita’ che verranno qui di seguito esaminate. I vantaggi sono rappresentati dalla rapidita’ di esecuzione e dai bassi costi; il principale svantaggio consiste nell’impossibilita’ per l’amministrazione di imporre sanzioni rilevanti. L’amministrazione ha il potere di ordinare la cessazione immediata della produzione in violazione del marchio, di sequestrare e distruggere i beni rinvenuti oggetto della violazione, i macchinari e gli eventuali modelli o stampi utilizzati per la produzione dei medesimi, di imporre sanzioni amministrative, nonche’ di condannare il colpevole al risarcimento del danno (anche se raramente per somme significative). (2) La causa civile - In passato era sicuramente sconsigliabile cercare tutela del proprio marchio in un’aula di tribunale, principalmente a causa della scarsa professionalita’ dei giudici in materia. Negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, e la maggior parte delle corti delle principali citta’ cinesi sono ora dotate di sezioni specializzate a trattare le cause in materia di diritti di proprieta’ industriale. I tempi ed i costi di un procedimento civile rispetto a quello amministrativo sono piu’ elevati, ma il primo resta comunque preferibile nel caso in cui i fatti o le problematiche giuridiche sottese alla controversie rivestano una particolare complessita’, cosi’ come nel caso in cui obiettivo dell’attore sia principalmente quello di ottenere un alto risarcimento dei danni. (3) La denuncia penale - Per quanto non risulti ad oggi molto utilizzata nella pratica, la denuncia penale fornisce al titolare del diritto di marchio un importante strumento di pressione nei confronti dei responsabili della violazione, tanto piu’ che il primo puo’ ritirare la denuncia anche senza il consenso del giudice, facendone cosi’ della stessa esistenza del procedimento penale un prezioso strumento di “negoziazione”. Le pene in materia di violazione di marchi vanno sino ad un massimo di 7 anni di reclusione, combinati con sanzioni pecuniarie. (4) La tutela doganale - E’ possibile chiedere la registrazione del proprio marchio anche presso l’autorita’ doganale, ed accedere cosi’ ad un’ulteriore forma di protezione. La registrazione ha una validita’ di 7 anni e puo’ essere rinnovata indefinitamente per uguali periodi. Di propria iniziativa, o su richiesta del titolare del marchio, l’autorita’ doganale puo’ sequestare i beni in transito sospetti di essere oggetto di violazione del marchio altrui, dietro prestazione di garanzia da parte del titolare del marchio medesimo. In caso contrario, l’autorita’ doganale effettua le necessarie indagini, e nel caso di accertata violazione del marchio, dispone la confisca © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 16 dei relativi beni e solitamente la loro distruzione. Contestualmente, l’autorita’ doganale puo’ condannare i responsabili a sanzioni pecuniarie, sino ad un massimo del costo C.I.F. per i beni importati e del costo F.O.B. per i beni esportati. Contratti di licenza di marchio (29) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di marchio? Nel caso di contratti di licenza di marchio e’ prevista la mera registrazione del medesimo, entro tre mesi dalla sottoscrizione, presso il Trademark Office. La mancata registrazione del contratto di licenza puo’ portare a sanzioni amministrative ed anche alla cancellazione della registrazione del marchio. Nel caso in cui il titolare del marchio abbia provveduto a registare il medesimo anche presso l’autorita’ doganale, egli e’ tenuto a comunicare a quest’ultima i nominativi dei soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio: in caso contrario, il licenziatario del marchio potrebbe vedersi sequestrati alla dogana i relativi prodotti. (B) BREVETTI Brevettabilita’ (30) Cosa e’ possibile brevettare in Cina? La legge cinese consente di brevettare le invenzioni, i modelli di utilita’ ed i designs. Le definizioni che vengono fornite sono rispettivamente le seguenti. Invenzione: “Qualunque nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto, ad un processo o ad un relativo miglioramento”. Modello di utilita’: “Qualunque nuova soluzione tecnica relativa alla forma, alla struttura, o la combinazione di questi, di un prodotto, idonea ad un uso pratico”. Design: “Qualunque nuovo forma, modello, colore, o la combinazione di questi, di un prodotto, che crea un senso estetico e sia idonea ad un’applicazione industriale”. Come in molti altri ordinamenti, le invenzioni ed i modelli di utilita’, per poter essere brevettati, devono possedere i requisiti della novita’, dell’inventiva e dell’applicazione pratica. Richiesta di brevetto (31) Come si chiede un brevetto? Similmente a quanto accade per la registrazione dei marchi, le societa’ italiane hanno due possibilita’ per chiedere il rilascio di un brevetto: possono presentare richiesta allo State Council Patents Administrative Department, oppure possono ricorrere al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, di cui fanno parte sia la Cina che l’Italia, chiedendo l’estensione della protezione della propria invenzione o modello di utilita’ o design anche alla Cina. In quest’ultimo caso si hanno vantaggi in termini di © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 17 tempi e costi, ma debbono pero’ essere adottate le medesime cautele di massima descritte in materia di marchi con riferimento alla Convenzione di Madrid. Modello di utilita’ / Design (32) Quali sono le particolarita’ per il rilascio del certificato di modello di utilita’ o di design? La procedura per ottenere il certificato in materia di modelli di utilita’ e di designs e’ piu’ semplice e rapida. Esso viene rilasciato in seguito all’indagine preliminare sulla domanda, senza la necessita’ di un ulteriore esame nel merito. Durata delle protezione (33) Quanto dura la protezione del brevetti, modelli di utilita’ e design? La durata della protezione dei brevetti di invenzione da una parte, dei modelli di utilita’ e dei designs dall’altra, e’ rispettivamente di 20 anni e di 10 anni a contare dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Protezione dei brevetti (34) Come ci si difende contro violazioni in materia di brevetti, modelli di utilita’ e design? Con riferimento ai brevetti valgono le medesime considerazioni esposte in materia di marchi tanto sui primi passi da compiere quando si viene a conoscenza di una violazione, quanto sui soggetti abilitati a fornire l’assistenza necessaria. Gli strumenti a disposizione in caso di violazione di brevetto sono, come nel caso dei marchi, il ricorso amministrativo, la causa civile, la denuncia penale e la tutela doganale. (v. anche, in materia di marchi, domanda 28 – Strumenti di tutela) Contratti di licenza di brevetto (35) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di brevetto? La validita’ dei contratti di licenza di brevetto tra un soggetto straniero ed un soggetto cinese e’ subordinata all’approvazione del MOFTEC, o dei locali COFTECs, secondo la procedura che verra’ esaminata in materia di importazione di tecnologia. Il contratto deve poi essere registrato presso lo State Intellectual Property Office entro 3 mesi dalla sua sottoscrizione. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 18 (C) DIRITTI D’AUTORE Diritto d’autore (36) In che misura e’ protetto il diritto d’autore in Cina? La normativa cinese in materia di diritto d’autore tutela le creazioni letterarie, artistiche e scientifiche che si presentino sotto varie forme, incluse le opere cinematografiche, musicali, fotografiche ed i softwares. Non e’ chiaro se la tutela accordata ricopra anche il settore della c.d. “arte applicata”: arredamento, gioielleria, abbigliamento, ecc. La legge, infatti, prevede la protezione per le opere d’arte vere e proprie, ma nulla dice al riguardo di questa diversa categoria. Se l’opera in oggetto puo’ essere considerata come design, e’ possibile, come si e’ detto, ottenere una diversa forma di tutela grazie alla normativa in materia di brevetti. Registrazione (37) Serve la registrazione? La Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche (di cui tanto l’Italia quanto la Cina fanno parte), prevede che l’opera sia tutelata sin dal momento della propria creazione, e non e’ dunque condizionata ad alcuna registrazione. Tale registrazione, pur facoltativa, e’ peraltro possibile, e comporta il vantaggio di rendere piu’ semplice la prova della titolarita’ in caso di violazione del proprio diritto. Durata (38) Quanto dura la protezione del diritto d’autore? L’autore non perde mai il diritto di affermare la propria paternita’ morale dell’opera, di modificarla e di proteggerne l’integrita’. Il diritto allo sfruttamente commerciale della medesima, invece, si estingue dopo 50 anni dalla morte dell’autore. Protezione del diritto d’autore (39) Come ci si tutela contro violazioni del proprio diritto d’autore? Anche a tutela del diritto d’autore valgono gli strumenti e le relative considerazioni sopra esaminate con riferimento a marchi e brevetti (il ricorso amministrativo, la causa civile e la denuncia penale, oltre al ricorso all’autorita’ doganale). Si osserva, peraltro, che la maggior parte dei casi di violazione di diritto d’autore viene portata all’attenzione delle corti civili, soprattutto se l’obiettivo e’ ottenere un sostanzioso risarcimento del danno. (v. anche, in materia di marchi, domanda 28 – Strumenti di tutela) Contratti di licenza di diritto d’autore (40) Cosa prevede la normativa cinese in materia di contratti di licenza di diritto d’autore? Il contratto con il quale un autore concede in licenza ad altri i diritti di sfruttamento commerciale della propria opera deve essere concluso per iscritto e non puo’ avere una durata superiore ai 10 anni, comunque rinnovabile alla scadenza (entro il limite descritto nel paragrafo precedente). © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 19 CAPITOLO 7 I TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIA Definizione (41) Cosa si intente per “tecnologia”? I contratti che ricadano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, e che quindi richiedono, come vedremo, l’approvazione governativa, sono essenzialmente i seguenti: (1) contratti di cessione o licenza di brevetti; (2) contratti di cessione o licenza di tecnologia; (3) contratti di cessione o licenza di marchi se compresi nei contratti di cui ai punti (1) e (2); (4) contratti di importazione di software; (5) contratti aventi ad oggetto assistenza o consulenza tecnica; (6) accordi di cooperazione per il design, la ricerca, lo sviluppo o la produzione; (7) contratti di importazione di linee di produzione e di macchinari di particolare importanza. Confidenzialita’ (42) Quali cautele e’ opportuno adottare per un trasferimento di tecnologia? Prima di rivelare informazioni confidenziali relative alla propria tecnologia, e’ fortemente raccomandabile far sottoscrivere alla controparte cinese un dettagliato accordo di riservatezza. Tale accordo non e’ soggetto ad alcuna procedura di approvazione, diversamente dal contratto di importazione di tecnologia, che deve essere necessariamente stipulato per iscritto, entra in vigore solo alla data della sua approvazione da parte dell’autorita’ competente. Procedura di approvazione/registrazione (43) Come si svolge la procedura di approvazione/registrazione di un contratto di trasferimento di tecnologia? La procedura di approvazione/registrazione consta di due fasi: in un primo momento, precedente alla sottoscrizione del contratto, la controparte cinese e’ tenuta ad effettuare una “pre-registrazione” del medesimo. La seconda fase e’ caratterizzata da una vera e propria ri-negozazione del contratto con il MOFTEC (o con i locali COFTECs), al termine del quale viene eventualmente concessa l’auspicata approvazione. Tassazione (44) Qual’e’ la tassazione applicabile ai trasferimenti di tecnologia? La legge cinese prevede, in generale, che determinati redditi di societa’ straniere originati in Cina (interessi, royalties, ecc.) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte pari al 20%. Nel caso dell’Italia, peraltro, la citata convenzione contro la doppia imposizione prevede in proposito l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 10%. In materia di contratti di trasferimento di tecnologia, pero’, in alcui casi e’ altresi’ prevista l’applicazione della Business Tax. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 20 CAPITOLO 8 GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA Motivazione (45) Perche’ aprire un ufficio di rappresentanza in Cina? L’ufficio di rappresentanza rappresenta la piu’ semplice forma di insediamento di una societa’ straniera in Cina. Le ragioni che piu’ spesso spingono a questa scelta sono le seguenti: (1) assicurare una presenza stabile della societa’ madre nel Paese, senza elevati investimenti, per poter meglio monitorare il mercato, intensificare i rapporti con i propri partners e con le autorita’, nonche’ promuovere le vendite dei prodotti della societa’ di riferimento; (2) muovere il primo passo esplorativo in vista della costituzione di una societa’ in Cina, oppure (3) fungere da “quartier generale” dell’investitore straniero nel caso in cui quest’ultimo detenga partecipazioni in una o piu’ societa’ in cina. (v. anche domanda 14 – Distribuzione dei prodotti) Funzioni (46) Cosa puo’ fare un ufficio di rappresentanza? L’ambito di operativita’ degli uffici di rappresentanza e’ limitato alle c.d. “attivita’ commerciali indirette”. Il significato di tale espressione e’ tutt’altro che definito, e tra la definizione di attivita’ commerciali dirette e quella di attivita’ commerciali indirette vi e’ sicuramente un’ampia zona grigia. Tra le prime rientrano con certezza, ad esempio, le attivita’ di vendita e di produzione. Tra le seconde si fanno rientrare la raccolte di informazioni commerciali, il monitoraggio del mercato e la conduzione di trattative per conto della societa’ di appartenenza. Procedura di costituzione (47) Come si costituisce un ufficio di rappresentanza? La costituzione di un ufficio di rappresentanza richiede tre distinti passaggi: (1) l’approvazione per l’apertura dell’ufficio; (2) la registrazione del medesimo presso la SAIC, ed infine (3) ulteriori registrazioni presso altre autorita’ ed uffici. L’intera procedura richiede normalmente da uno a quattro mesi. Tassazione degli uffici di rappresentanza (48) Gli uffici di rappresentanza sono soggetti a tassazione? A determinate condizioni, l’ufficio di rappresentanza ha il diritto di ottenere lo status di soggetto non imponibile. In alternativa, agli uffici di rappresentanza che sono sospettati di violare il divieto di esercitare «attivita’ commerciali dirette», puo’ essere applicata l’imposta sul reddito d’impresa e la Business Tax (al 5%). Sono previsti esssenzialmente tre sistemi per calcolare il reddito di un ufficio di rappresentanza: due di questi (i c.d. ”Actual Method” e “Deemed Method”) sono basati su dati oggettivi relativi alle entrate ed alle uscite dell’ufficio, mentre il terzo (c.d. “Cost-plus Method”), applicabile nel caso in cui l’uffico non fornisca informazioni sulle proprie entrate, o queste siano ritenute insoddisfacenti, presume che le entrate siano pari ad una certa percentuale dei costi accertati. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 21 CAPITOLO 9 LE VARIE FORME DI INVESTIMENTO Non solo Joint Ventures... (49) Quali sono gli strumenti a disposizione delle societa’ straniere per effettuare investimenti societari in Cina? Le tradizionali forme di investimento in Cina a disposizione dei soggetti stranieri sono rappresentate dalle EJVs, dalle CJVs e dalle WFOEs. Si tratta di societa’ a responsabilita’ limitata (eccezion fatta per una particolare tipologia di CJV che verra’ qui di seguito esaminata), in cui il soggetto straniero detiene una quota (JVs) o la totalita’ (WFOEs) del capitale sociale. Nel corso degli anni il quadro giuridico degli investimenti stranieri in Cina si e’ peraltro fatto via via sempre piu’ complesso e sofisticato, allargando le possibilita’ di scelta per gli investitori stranieri. Si fa riferimento in principal modo alla normativa in materia di FICLSs e di HCs, nonche’ al strumento, sempre piu’ utilizzato, dell’acquisizione di societa’ cinesi (o dei loro beni). La normativa in materia di filiali (branches), come vedremo, e’ rimasta per lo piu’ disapplicata. (v. anche CAPITOLO 17 – Ulteriori forme di investimento societario, e CAPITOLO 18 – L’acquisizione di societa’ cinesi) Partner cinese (50) E’ sempre necessario avere un partner cinese? No. Sono numerosi i settori in cui e’ consentita la costituzione di societa’ a capitale interamente straniero. Una loro completa elencazione non e’ semplice, in quanto alle disposizioni contenute nella legge sulle WFOEs ed alle previsioni del Catalogo (vedi Tabella), si aggiunge una serie in continua evoluzione di regolamenti e circolari emanate da diverse autorita’, primi tra tutti i vari Ministeri. Superato “l’esame” del Catalogo e della legge sulle WFOEs, si tratta dunque di volta in volta di verificare con le autorita’ competenti per il settore considerato che il medesimo non sia oggetto di alcun ulteriore, specifico divieto. Societa’ al 100% straniere (51) Vi sono dei requisiti particolari per la costituzione di una WFOE? Tradizionalmente la costituzione di societa’ ad intera partecipazione straniera e’ stata soggetta a due fondamentali limitazioni: da una parte, la previsione dei settori di investimento in cui essa non e’ possibile; dall’altra il disposto dell’art. 3 della legge sulle WFOEs in base al quale queste societa’ dovevano utilizzare tecnologia e macchinari avanzati, oppure esportare piu’ del 50% della propria produzione. A seguito di una recente riforma questa seconda limitazione e’ stata eliminata. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 22 CJVs (52) Quali sono le particolarita’ delle Co-oerative Joint Ventures? La normativa cinese prevede due tipi di CJVs: una CJV c.d. “pura”, rappresentata da un semplice accordo tra i partners che non da’ vita ad un soggetto giuridico nuovo e distinto, ed una CJV c.d. “ibrida” (in quanto figura di mezzo tra una CJV pura ed una EJV), nel qual caso si ha invece la nascita di una nuova societa’. Caratteristica comune ad entrambe le tipologie di CJV e’ rappresentata dal fatto che i soci sono liberi di ripartire gli utili derivanti dall’operazione in modo indipendente rispetto alle rispettive quote di partecipazione (cosa che non e’ possibile nel caso delle EJVs). Nel caso della CJV “pura”, in assenza di un soggetto giuridico distinto dai soci della stessa, questi ultimi mantengono una responsabilita’ illimitata per i debiti della CJV, e, di norma, sono singolarmente tenuti a versare le imposte relative ai propri relativi profitti. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 23 CAPITOLO 10 PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI SOCIETA’ IN CINA La procedura (53) Qual’e’, in sintesi, la procedura da seguire per la costituzione di una societa’ a capitale straniero in Cina? L’elencazione che segue riguarda la costituzione di societa’ in Joint Venture con un partner cinese. Mutatis mutandis, essa vale, in linea di massima, anche per la costituzione di societa’ a capitale interamente straniero (WFOE). 1. Verifica sulla fattibilita’ del progetto con primo riferimento al Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue (v. testo in appendice), per determinare la categoria in cui ricade il proprio settore di business (“incoraggiato”, “permesso”, “ristretto”, oppure “vietato”); 2. Indagine sul partner cinese ed esame sui beni da esso contribuiti; 3. Sottoscrizione della lettera d’intenti; 4. Redazione dello studio di fattibilita’, del contratto di joint venture e dello statuto della societa’, e presentazione dei medesimi alla competente autorita’ per approvazione. 5. Richiesta della Business Licence alla locale AIC e registrazione della societa’ presso varie altre autorita’. Cautele (54) Quali cautele preliminari occorre assumere nella costituzione di una Joint Venture? Prima di intraprendere le negoziazioni con un partner cinese che si ritiene interessante, occorre procedere ad un’indagine innanzitutto sul medesimo, poi sui beni che esso intende contribuire al capitale della JV. Tale accorgimento vale in qualunque parte del mondo ci si trovi ad investire, ma in Cina esso assume una particolare rilevanza, soprattutto con riferimento all’indagine sul partner. Da un lato, infatti, si e’ detto come non tutte le societa’ cinesi hanno la possibilita’ di trattare direttamente con soggetti stranieri, dall’altro, la caratteristica limitatezza dell’oggetto sociale di queste (business scope) potrebbe non consentire al potenziale partner di costituire la FIE desiderata dalla societa’ straniera. Quanto all’indagine sui beni contribuiti dalla societa’ cinese, essa riveste una particolare importanza con riferimento agli edifici ed ai diritti d’uso del terreno (v. Anche domande 66-68). © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 24 Cautele nel contratto di JV (55) Su quali punti del contratto di Joint Venture (e del relativo statuto) occorre porre particolare attenzione? Occorre innanzitutto premettere che i contratti di JV e gli statuti delle FIEs sono, per espressa disposizione di legge, obbligatoriamente soggetti al diritto cinese. Nel corso delle trattive, e’ importante verificare direttamente e personalmente quali sono le clausole su cui le parti sono libere di negoziare, e quali invece quelle dal contenuto tassativamente previsto dalla legge. Conclusa la fase di negoziazioni con il partner cinese, ha inizio quella con l’autorita’ competente, cui devono essere sottoposti per approvazione il contratto di JV e lo statuto. Particolare attenzione va rivolta alla redazione dell’oggetto sociale (business scope), in quanto l’ambito di attivita’ di una FIE e’ strettamente limitato a quanto previsto nel medesimo. Normalmente le autorita’ cinesi sono restie ad approvare oggetti sociali generici e/o ambigui, con la conseguenza che e’ di fondamentale importanza, durante la fase di costituzione della societa’, quando, cioe’, la posizione contrattuale dell’investitore straniero e’ piu’ forte che mai, riuscire a «negoziare» con le autorita’ competenti un business scope il piu’ ampio possibile. Qualunque modifica del medesimo in un momento successivo potrebbe infatti scontrarsi con un atteggiamento ostruzionista delle autorita’ medesime, piu’ difficilmente superabile. La localizzazione dell’investimento (56) Vi sono in Cina zone dotate di particolari incentivi agli investimenti stranieri? La Cina e’ letteralmente disseminata di zone speciali che concedono, non sempre legittimamente, agevolazioni, soprattutto fiscali, di vario genere. Una volta individuata l’area di interesse, si tratta dunque di effettuare un esame delle varie zone ivi presenti, per verificare innanzitutto la legittimita’ dei vantaggi fiscali offerti, ed in secondo luogo la portata di questi ultimi, per poter effettuare la scelta circa la localizzazione dell’investimento. (v. anche domanda 76 – Agevolazioni fiscali) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 25 CAPITOLO 11 IL CAPITALE SOCIALE Definizione (57) In Cina cosa si intende per “capitale sociale”? La normativa cinese in materia di FIEs prevede i concetti di “registered capital” e di “total investment”. Per registered capital si intende l’ammontare del capitale contribuito dalle parti e debitamente registrato presso la competente autorita’. Per total investment si intende la somma del registered capital e dei finanziamenti. Volendo evitare la costituzione di societa’ con un’eccessivo indebitamento rispetto al capitale sociale, il governo cinese ha fissato in proposito determinati parametri, che, tranne “speciali circostanze”, devono essere rispettati da tutte le FIEs: Total Investment Minimo Registered Capital (% del Total Investment) fino a US$3.000.000 70% tra US$3.000.000 e US$10.000.000 50% (con un minimo di US$2.100.000) tra US$10.000.000 e US$30.000.000 40% (con un minimo di US$5.000.000) oltre US$30.000.000 33,3% (con un minimo di US$12.000.000) Capitale sociale - minimo (58) La legge cinese prevede un capitale sociale minimo per le societa’ a capitale straniero? La normativa nazionale generale in materia di JVs e di WFOEs non prevede un ammontare minimo del capitale sociale: essa si limita a richiedere che esso sia “appropriato rispetto alle dimensioni ed all’oggetto dell’operazione e della produzione”. La legge sulle societa’ del 1994, d’altra parte, applicabile in via residuale anche alle FIEs, prevede vari limiti minimi (100.000, 300.000 e 500.000 RMB) a seconda dell’oggetto dell’attivita’ della societa’, ma in realta’ e’ molto raro vedere una FIEs approvata con un capitale inferiore a 100.000 USD. Limiti specifici sono peraltro stabiliti per determinati settori di attivita' e da regolamenti emanati a livello locale. (v. anche domanda 82 – Le Holding Companies, e domanda 85 – Modalita’ di costituzione di una Foreign Invested Company Limited by Shares) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 26 Limiti per gli stanieri (59) Sono posti dei limiti alla partecipazione straniera al capitale di societa’ in Cina? In materia di JVs, vigono determinati limiti con riferimento alla quota del capitale che puo’ essere detenuta dal socio straniero. Quanto al minimo, essa non puo’ essere inferiore al 25% (in caso contrario la societa’ perderebbe lo status di FIE, e con esso, ad esempio, i relativi vantaggi fiscali); quanto al massimo, fermo restando che con un capitale al 100% in mano straniera si sarebbe in presenza di una WFOE, occorre tener conto del fatto che il Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue (v. appendice), ed altre varie normative, richiedono per specifici settori partecipazioni qualificate del partner cinese. (v. anche domanda 51 – Societa’ al 100% straniere) Tempistica (60) Qual’e’ la tempistica per il versamento del capitale sociale? Le parti di una FIE possono decidere di effettuare le rispettive contribuzioni in un’unica soluzione, oppure in piu’ momenti. Nel primo caso le contribuzioni devono essere effettuate entro sei mesi dal rilascio della business licence. Nella seconda ipotesi, dopo una prima contribuzione pari ad almeno il 15% della propria quota entro tre mesi dal rilascio della business licence, le parti sono tenute a rispettare le seguenti scadenze: Registered Capital Termine massimo entro il quale completare le contribuzioni a capitale, a contare dalla data di rilascio della Business Licence fino a US$500.000 un anno tra US$500.000 e US$1.000.000 un anno e mezzo tra US$1.000.000 e US$3.000.000 due anni tra US$3.000.000 e US$10.000.000 tre anni oltre US$10.000.000 termine stabilito caso per caso dall’autorita’ competente per l’approvazione del progetto © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 27 Aumenti e riduzioni del capitale sociale (61) Quali sono le procedure da seguire per aumentare o diminiure l’importo del capitale sociale? L’aumento di capitale deve essere oggetto di una decisione unanime del consiglio di amministrazione della societa’, nonche’ dell’approvazione da parte dell’autorita’ competente. E’ necessario inoltre che i soci abbiamo completato tempestivamente le relative contribuzioni. Le operazioni di riduzione del capitale sociale di FIEs sono soggette a particolari restrizioni. Tipologia di contribuzioni (62) Che tipi di contribuzioni al capitale sono possibili secondo il diritto cinese? I soci di una FIE possono essenzialmente contribuire al capitale sociale denaro, beni mobili o immobili, diritti di proprieta’ industriale, tecnologia (know-how) e diritti d’uso del terreno. Nel caso delle JVs, il partner cinese normalmente contribuisce macchinari, edifici e diritti d’uso del terreno, mentre le tipiche contribuzioni del socio stranieri sono rappresentate da denaro, marchi, brevetti o know-how. Un particolare limite ostacola le contribuzioni in tecnologia: come regola generale, il valore di quest’ultima non puo’ infatti superare il 20% del capitale sociale. Valutazione delle contribuzioni (63) Come vengono valutate le contribuzione al capitale? La legge prevede due distinte procedure per la valutazione dei beni contributi dal socio straniero e di quelli del socio cinese, se di proprieta’ dello Stato. La principale cautela da adottare in questa delicata fase, consiste nel prevedere, gia’ nella lettera d’intenti, che la societa’ cinese incaricata per la valutazione sia affiancata durante lo svolgimento del proprio compito da una societa’ di valutazione straniera di fiducia del partner occidentale. In tal modo si puo’ ragionevolmente confidare di giungere ad un rapporto di valutazione piu’ aderente agli standars occidentali che verra’ sottoposto all’autorita’ competente per l’approvazione. Viceversa, non sarebbe semplice ottenere la modifica di un rapporto di valutazione sfavorevole all’investitore straniero gia’ approvato dall’autorita’. Trasferimenti di quote (64) Qual’e’ la procedura da seguire per trasferire le quote di una societa’ a capitale straniero in Cina? Qualunque tipo di modifica alla composizione del capitale sociale di una FIE deve ricevere il consenso dei soci estranei all’operazione, nonche’ l’approvazione dell’autorita’ competente. Quest’ultima, nel formulare la propria decisione, fara’ essenzialmente riferimento alle norme che impongono determinate partecipazioni © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 28 minime e massime del socio straniero al capitale sociale. In particolare, la soglia minima del 25% in materia di JVs, i settori previsti dal Catalogo in cui il socio cinese deve detenere la maggioranza del capitale, nonche’ quelli in cui e’ vietata la costituzione di WFOEs. Inoltre, nel caso in cui il socio cinese di una JVs abbia investito in quest’ultima beni di proprieta’ dello Stato, e’ necessaria una preventiva valutazione di tali beni da parte dell’autorita’ competente. E’ richiesto inoltre il consenso degli altri soci, che hanno un diritto di prelazione sulla quota offerta a terzi. Consenso alla cessione (65) E il consenso alla cessione da parte dei soci non cedenti? Poiche’ non e’ previsto dalla legge alcun termine entro il quale i soci non cedenti debbano esprimere il loro consenso, o esercitare il diritto di prelazione, se dissenzienti, e’ raccomandabile inserire nel contratto di JV una regolamentazione quanto piu’ dettagliata della materia. Vi e’ d’altra parte uno strumento, abbastanza diffuso, che consente di trasferire la propria quota in una FIE senza dover passare attraverso la complessa procedura sopra descritta. Tale strumento consiste nella costituzione di una societa’ ad hoc (c.d. Special Purpose Vehicle, “SPV”) a cui intestare la partecipazione nella FIE. In tal modo e’ possibile cedere quest’ultima a terzi attraverso il trasferimento delle quote (o delle azioni) dello SPV, con il vantaggio che formalmente non vi e’ alcuna modifica nella compagine sociale della FIE, e di conseguenza non si e’ soggetti alla procedura esaminata. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 29 CAPITOLO 12 IL TERRENO La proprieta’ del terreno (66) E’ possibile divenire proprietari del terreno in Cina? La Costituzione cinese stabilisce che i privati non possono essere proprietari di terreno. I soggetti privati, tanto cinesi quanto stranieri, possono pero’ ottenere il diritto ad utilizzare un terreno, e, ottenute le debite autorizzazioni, possono edificarvi immobili, dei quali saranno proprietari. Tali diritti d’uso del terreno si dividono in due categorie fondamentali: gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use Rights. Allocated / Granted Land Use Righs (67) Qual’e’ la differenza tra gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use Rights? Gli Allocated Land Use Rights ed i Granted Land Use Rights si distinguono essenzialmente per tre caratteristiche: (1) i primi sono concessi quasi gratuitamente, i secondi dietro corresponsione di un consistente canone; (2) gli Allocated Land Use Rights sono concessi per un periodo indefinito, ma possono essere espropriati in qualunque momento senza alcuna indennita’, mentre i Granted Land Use Rights sono dati in locazione per un periodo determinato e possono essere espropriati solo in caso di pubblico interesse, nel qual caso il conduttore ha diritto ad un’indennita’; infine (3) gli Allocated Land Use Rights, contrariamente ai Granted Land Use Rights, non possono in linea di principio ne’ essere ceduti, ne’ dati in locazione, ne’ costituire oggetto di ipoteca. Eventuali procedure di modifica (68) E se sono Allocated? Accertato che i diritti d’uso del terreno di cui e’ titolare il partner cinese sono della categoria “Allocated”, e’ necessario pretendere da quest’ultimo che intraprenda la (pur costosa) procedura prevista dalla legge per la conversione dei diritti medesimi da “Allocated” a “Granted”: in caso contrario il trasferimento o l’affitto dei diritti medesimi sara’ considerato illegale, e potra’ comportare le spiacevoli conseguenze sopra elencate. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 30 CAPITOLO 13 LA GESTIONE DELLE SOCIETA’ IN CINA Struttura gestionale delle FIEs (69) Quali sono gli organi di gestione delle FIEs? L’organo supremo delle JVs e’ il consiglio di amministrazione (Board of Directors), cui sono demandate le decisioni di principale importanza per la societa’. La gestione ordinaria e’ affidata ad un General Manager ed eventualmente ad uno o piu’ Deputy General Managers. Non e’ prevista, tra gli organi di gestione, l’assemblea dei soci. Il Board of Directors (70) Quali sono le funzioni del Board of Directors? Il Board of Directors deve essere composto da almeno tre membri, che restano in carica per quattro anni, eventualmente rinnovabili. La legge richiede che il numero dei consiglieri nominati da un socio faccia “riferimento” alla quota di participazione di questo nel capitale della societa’, con la conseguenza che non si puo’ avere una netta sproporzione tra il “peso” di un socio in seno al consiglio e la quota di capitale da esso detenuta. E’ prevista la nomina, all’interno del consiglio di amministrazione, di un presidente (Chairman) e di un vice-presidente (Vice-Chairman). Il presidente ha la rappresentanza legale della societa’. Il quorum necessario per una valida costituzione del consiglio e’ di due terzi degli amministratori. Mentre, come stiamo per vedere, alcune decisioni devono necessariamente essere prese all’unanimita’, per il resto le parti sono libere di prevedere diversi tipi di maggioranza a seconda delle questioni trattate. Qualunque decisione che comporti una modifica dello statuto (aumento o riduzione del capitale sociale, cessione di quote, liquidazione, fusioni, ecc.) richiede il voto unanime del consiglio di amministrazione e l’approvazione della decisione medesima da parte dell’autorita’ cinese competente. Un sistema per tentare di superare questi ostacoli consiste nell’inserire nel contratto di JV una clausola in cui il partner cinese si impegna preventivamente a far si’ che gli amministratori di propria emanazione, in determinate circostanze (ad es. proposte di aumento di capitale o trasferimento di quote ad altra societa’ del gruppo), forniscano il proprio consenso nelle materie ove e’ richiesta l’unanimita’. Il General Manager (71) Quali sono le funzioni del General Manager? La legge si limita a prevedere che il General Manager e’ responsabile per la gestione ordinaria della societa’, con il supporto di uno o piu’ Deputy General Managers. E’ quindi necessario prevedere nel dettaglio tanto i poteri conferiti a tali soggetti, quanto la ripartizione di competenze tra General Manager ed i Deputies per evitare conflitti di competenze e conseguenti rischi di paralisi decisionale. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 31 CAPITOLO 14 IL DIRITTO DEL LAVORO Licenziamento e dimissioni (72) Qual’e’ la disciplina di massima in materia di licenziamento e di dimissioni? La normativa cinese prevede determinate ipotesi in cui il licenziamento di un dipendente rispettivamente (1) e' possibile "in tronco"; (2) richiede un preavviso di trenta giorni, oppure (3) e' vietato. Ipotesi di licenziamento “in tronco” durante il periodo di prova il dipendente non ha soddisfatto le aspettative della FIE il dipendente non ha adempiuto ai propri obblighi derivanti dal contratto di lavoro il dipendente ha commesso gravi violazioni disciplinari il dipendente ha riportato una condanna penale Ipotesi di licenziamento con preavviso di 30 giorni dopo aver subito un trattamento di cura per una malattia o un incidente non professionali, il dipendente non e’ in grado di svolgere ne’ le proprie mansioni, ne’ altre richieste dalla FIE il dipendente non dimostra la competenza necessaria per svolgere le mansioni cui e’ predisposto, e rimane incompetente anche in seguito ad apposita formazione o a modifica della posizione il proseguimento del contratto di lavoro e’ reso impossibile dal mutare delle condizioni oggettive poste alla base della conclusione dello stesso, e dall’impossibilita’ per le parti di raggiungere un nuovo accordo in altre circostanze previste da leggi e regolamenti Ipotesi in cui e’ vietato il licenziamento a seguito di una malattia o di un incidente professionale il dipendente ha perduto totalmente o parzialmente la propria capacita’ lavorative il dipendente soffre di una malattia per cui e’ previsto un determinato periodo di cura, durante tale periodo per le donne lavoratrici, durante la gravidanza o i relativi periodi di riposo I dipendenti di una FIE sono sempre liberi di recedere dal contratto di lavoro fornendo un preavviso di trenta giorni. Nelle seguenti circostanze, tale preavviso non e’ © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 32 nemmeno necessario: (1) durante il periodo di prova; (2) se il datore di lavoro ha esercitato violenza o minaccia per forzare il dipendente a lavorare; (3) se il datore di lavoro non ha predisposto le condizioni lavorative previste nel contratto di lavoro. Sindacati e sciopero (73) Cosa prevede la legge cinese in materia di sindacati e di sciopero? La legge prevede che i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi in associazioni sindacali all’interno delle FIEs, ma non impone in alcun modo tale costituzione. In presenza di tali associazioni, la FIE e’ tenuta a garantire l’utilizzo dei locali necessari all’esercizio delle attivita’ sindacali, nonche’ a contribuire all’associazione il 2% del totale delle retribuzioni di tutti i dipendenti. Lo sciopero in Cina e’ privo di un qualunque quadro normativo di riferimento. Da una parte esso non costituisce un diritto costituzionalmente garantito - lo era prima della riforma costituzionale del 1982 - dall’altra non e’ oggetto di disposizioni penali. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 33 CAPITOLO 15 PROFITTI E TASSE Reimpatrio dei profitti (74) Vi sono problemi nel reimpatrio dei profitti generati da una FIE, e nella loro conversione da valuta cinese a valuta straniera? No. Da un punto di vista fiscale, i dividendi pagati ai soci stanieri di una FIE sui profitti netti di questa non sono soggetti ad alcuna ritenuta d’acconto. Da un punto di vista valutario, le banche cinesi procedono alla conversione in valuta straniera per il re-impatrio dei profitti generati in valuta locale dietro presentazione di una serie di documenti, tra cui la ricevuta del pagamento delle imposte dovute, il certificato rilasciato da una societa’ di revisione relativo ai profitti della societa’ per l’anno in corso e delibera del consiglio di ammnistrazione della FIE relativa alla distribuzione dei dividendi. (v. anche, con riferimento alla zona speciale di Waigaoqiao, domanda 7 – Il reimpatrio dei profitti) Imposta societaria (75) Qual’e’ l’imposta sul reddito d’impresa? Come regola generale, il reddito delle FIEs e’ sottoposto ad una tassazione del 33%, di cui il 30% imposto dal governo centrale, ed il 3% di competenza delle autorita’ locali. In realta’ tale “piena” aliquota non trova frequente applicazione, dal momento che la legislazione cinese prevede numerosissime ipotesi in cui le FIEs possono godere di agevolazioni fiscali. Agevolazioni fiscali (76) Quali sono le principali agevolazioni fiscali previste dal diritto cinese? La piu’ tipica forma di agevolazione fiscale concessa, a determinate condizioni, alle societa’ a partecipazione straniera (joint ventures o WFOE), e’ un’esenzione totale dalla tassa sul reddito d’impresa per 2 anni (a contare dal primo anno di attivo) ed un’applicazione dell’aliquota di base ridotta del 50% per i successivi 3 anni. Questa aliquota di base e’ normalmente, come si e’ detto, del 30% a livello nazionale (+ un 3% imposto a livello locale), ma nelle zone speciali e’ spesso ridotta al 24% o al 15%. Ritenute alla fonte (77) Qual’e’ la disciplina delle ritenute alla fonte? La legge cinese prevede, in generale, che determinati redditi di societa’ straniere originati in Cina (interessi, royalties, ecc.) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte pari al 20%. Nel caso dell’Italia, peraltro, la citata convenzione contro la doppia imposizione prevede in proposito l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 10%. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 34 CAPITOLO 16 LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Casi piu’ frequenti (78) Quali sono le ipotesi piu’ frequenti di ristrutturazione di un investimento in Cina? Il socio straniero di una FIE puo’ per varie ragioni essere ad un certo punto interessato a modificare la struttura del proprio investimento, o anche a ritirarsi del tutto dal medesimo. Nella prima ipotesi rientrano essenzialmente i seguenti casi: (1) aumento o riduzione del capitale sociale; (2) acquisto o di vendita di tutta o parte delle quota del socio cinese; (3) fusione della FIE con altre societa’; (4) acquisizione di altre societa’ per il tramite della FIE; (5) scissione della FIE in piu’ entita’ distinte. (v. anche domanda 61 – Aumenti e riduzioni del capitale sociale, e domanda 64 – Trasferimenti di quote) Fusioni e scissioni di FIEs (79) Quali sono i requisiti principali in materia di fusioni e scissioni di FIEs? La ristrutturazione di un investimento in Cina puo’ consistere, come si e’ detto, nella fusione tra FIEs esistenti (o tra queste e societa’ interamente cinesi), oppure nella scissione di queste in due o piu’ entita’ separate. Tali operazioni sono soggette al rispetto di una serie di requisiti, tra cui: (1) i soci delle FIEs devono aver provveduto al pagamento integrale delle rispettive contribuzioni a capitale, e la FIE medesima deve avere inziato la propria attivita’; (2) tanto le operazioni di fusione quanto quelle di scissione devono ricevere l’approvazione dell’autorita’ competente, ecc. Fusioni tra FIEs e SOEs (80) Quali sono i requisiti principali in materia di fusioni tra FIEs e SOEs? Tali operazioni sono soggette ad una serie di condizioni, tra cui: (1) le SOEs oggetto della fusione, come si vedra’ nel caso delle acquisizioni, devono preliminarmente essere convertite in LLC o CLS; (2) l’investitore straniero deve detenere perlomeno il 25% del capitale della societa’ frutto della fusione, ecc. Investire in LLCs o in CLSs tramite FIEs (81) E’ possibile effettuare investimenti in Cina per il tramite di FIEs esistenti? Il diritto cinese prevede che per poter effettuare investimento in altre societa’ cinesi, una FIE deve soddisfare i seguenti requisiti: (1) il registered capital deve essere stato interamente pagato; (2) la FIE deve avere iniziato a produrre utile, nonche’ (3) la FIE deve svolgere la propria attivita’ nel rispetto delle leggi e non avere “precedenti” di violazione delle medesime. E’ richiesto inoltre il consenso unanime del board of directors della FIE. Il regolamento prevede infine che il totale degli investimenti di una FIE in Cina non puo’ eccedere il 50% del valore del patrimonio netto della FIE medesima. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 35 CAPITOLO 17 ULTERIORI FORME DI INVESTIMENTO SOCIETARIO Le Holding Companies (82) Quali sono i requisiti per la costituzione di una Holding Company? L’investitore straniero che intende costituire una HC deve soddisfare, in alternativa, una delle due seguenti serie di requisiti: (1) un patrimonio a livello di gruppo, nell’anno precedente alla richiesta, di almeno 400 milioni di dollari; investimenti in Cina in FIEs gia’ esistenti superiori a 10 milioni di dollari, effettivamente versati; piu’ di tre progetti di investimento approvati in Cina (indipendentemente dal loro valore); una buona situazione finanziaria; oppure (2) avere costituito piu’ di 10 FIEs in Cina nei settori della produzione o della costruzione di infrastrutture le cui contribuzioni a capitale effettivamente versate superino i 30 milioni di dollari; una buona situazione finanziaria. Il capitale minimo per le HCs e’ di 30 milioni di dollari. Ambito di attivita’ (83) Cosa puo’ fare una HC? A determinate condizioni e’ concesso alle HCs, di agire come distributori, ossia comprare i prodotti delle proprie FIEs e rivenderli, tanto sul mercato cinese quanto sul mercato estero. La HC puo’ inoltre svolgere attivita’ di trasporto, immagazzinaggio e simili, a favore delle partecipate. Vantaggi e svantaggi di una FICLS (84) Perche’ costituire una FICLS, anziche’ una forma piu’ tradizionale di FIEs? Premesso che “l’opzione FICLS”, come stiamo per vedere, e’ di fatto riservata ad investitori di una certa dimensione, tale veicolo societario presenta degli indubbi vantaggi rispetto alle altre forme societarie sopra citate, ma anche, non bisogna dimenticarlo, alcune limitazioni. L’aspetto forse piu’ “attraente” della normativa in materia di FICLS e’ rappresentato dal fatto che essa, a differenza di quanto accade in materia di JVs, non prevede casi in cui e’ necessaria l’unanimita’ dei consensi in seno al consiglio di amministrazione. Cio’ permette dunque all’investitore straniero di maggioranza di poter gestire la societa’ con una liberta’ di manovra nettamente superiore a quella concessa all’equipollente socio di una JV. Il trasferimento di azioni di una FICLS, inoltre, non e’ condizionato al consenso degli altri soci, come avviene per le JVs, pur essendo pero’ anch’esso soggetto all’approvazione della competente autorita’. Un ulteriore vantaggio proprio delle FICLSs, di estremo interesse soprattutto per le multinazionali con strategie di lungo termine in Cina, e’ rappresentato dalle © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 36 possibilita’ di finanziamento, molto piu’ ampie di quanto sia concesso alle altre FIEs. Con l’approvazione della CSRC, infatti, le FICLSs possono essere ammesse alla quotazione nelle borse cinesi, ed anche in alcune borse straniere. Quanto alle specifiche limitazioni imposte alle FICLSs, la principale di queste e’ certamente rappresentata dal fatto che i promotori non possono trasferire a terzi le proprie azioni prima di tre anni dalla costituzione della societa’ o, in alternativa, fino a che non hanno interamente versato le loro contribuzioni. Modalita’ di costituzione di una FICLS (85) Quali sono le procedure di costituzione di una FICLS? Le FICLS possono essere costituite attraverso il sistema dei promotori o il sistema della pubblica sottoscrizione. Nel primo caso, la totalita’ delle azioni della societa’ deve essere sottoscritta dai promotori, mentre nella seconda ipotesi, almeno il 35% delle azioni deve essere sottoscritto dai promotori, ed il resto e’ offerto al pubblico. In entrambi i casi almeno occorre un minimo di cinque promotori, di cui piu’ della meta’ con domicilio in Cina ed almeno uno straniero. Una FICLS puo’ nascere, infine, anche dalla conversione di una FIE o di una societa’ interamente cinese. In particolare, se una FIE intende convertirsi in una FICLS, e’ richiesto che essa abbia avuto un bilancio in attivo per i tre anni precedenti la richiesta di conversione. Il capitale sociale minimo e’ fissato in 30 milioni di RMB. Le filiali (86) E’ possibile la costituzione di filiali di societa’ straniere in Cina? La costituzione di filiali (branches) in Cina, per quanto prevista dalla Company Law del 1994, e’ una possibilita’ di fatto preclusa agli investitori stranieri, anche a causa dell’assenza di una normativa di dettaglio, mai emanata dal Consiglio di Stato, solo in rarissime occasioni e’ stata sinora concessa l’approvazione alla costituzione di tali entita’. Un’eccezione a tale proposito vale per il settore bancario e quello assicurativo, per i quali sono state emanate specifiche normative. Per completezza di esposizione si rileva comunque che le disposizioni contenute in proposito nella legge sulle societa’ dispongono quanto segue: (1) le filiali possono intraprendere attivita’ sia produttive che commerciali; (2) le societa’ straniere interessate devono allocare a favore della filiale fondi proporzionati all’attivita’ da esse svolta, nonche’ (3) la responsabilita’ derivante dall’attivita’ delle filiali ricade interamente sulle societa’ straniere di cui esse sono emanazione. Per il momento, pero’, come si e’ detto, tali disposizioni sono rimaste poco piu’ che lettera morta. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 37 CAPITOLO 18 L’ACQUISIZIONE DI SOCIETA’ CINESI Acquisizioni (87) Acquisto di quote o di beni? L’acquisto di singoli beni, anziche’ di societa’ nel loro complesso, risulta normalmente preferibile, dal momento che in quest’ultimo caso, e non, ovviamente, nel primo, l’investitore straniero “eredita” l’intera situazione giuridica della societa’ acquistata, ivi compresi i debiti e le responsabilita’, la cui esistenza e/o entita’ non e’ sempre facilmente accertabile al momento dell’acquisto. A questo proposito, e’ necessario condurre un esame particolarmente accurato e completo sulla societa’ selezionata (c.d. due diligence), ben piu’ complesso ed articolato di quello sopra esaminato con riferimento ad una semplice contribuzione di beni in una JV da parte del socio cinese. Cenni sull’acquisizione di SOEs (88) Quali i principali aspetti in materia di acquisizione di SOEs? Le SOEs, in quanto tali, non possono essere acquistate dall’investitore straniero: e’ necessaria, come nel caso delle fusioni tra FIEs e SOEs, la loro preventiva conversione in una delle forme societarie previste dalla Company Law, ossia le LLCs e le CLSs. L’acquisto di almeno il 25% del capitale di una LLC o di una CLSs da parte di un investitore straniero comporta la trasformazione di queste in FIEs. Il prezzo concordato per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di una LLC o di una CLS (cosi’ come l’acquisto di singoli beni di tali societa’) deve ottenere l’approvazione della SASA. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 38 CAPITOLO 19 LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ La liquidazione di FIEs (89) Quando ha termine una FIE? La liquidazione di una FIE puo’ seguire ad una “morte naturale” della societa’, oppure ad una sua “morte prematura”. Il primo caso si verifica quando viene a scadere il termine di durata della societa’ previsto dallo statuto, e le parti non intendono prorogarne l’esistenza (nel qual caso occorrerebbe, comuque, richiedere l’approvazione dell’autorita’ competente almeno sei mesi prima della scadenza). La “morte prematura” della societa’, invece, puo’ essere decisa di comune accordo tra le parti, puo’ essere sollecitata da una sola di queste o, infine, puo’ essere chiesta da un’autorita’ esterna. La prima ipotesi non presenta particolari problemi di procedura: il consiglio di amministrazione delibera all’unanimita’ in tal senso e chiede poi l’approvazione di tale decisione all’autorita’ competente. Se a volere lo scioglimento della societa’ e’ invece una sola delle parti (o comunque non la totalita’ delle stesse), la questione si complica, poiche’, come si e’ visto tale tipo di decisione richiede l’unanimita’ dei consensi in seno al consiglio di amministrazione. La terza ipotesi prospettata di “morte prematura” di una FIE (scioglimento provocato da un’autorita’ esterna) si ha nel caso in cui i soci hanno commesso una violazione delle norme in materia di FIE che giusitifica lo scioglimento forzato della societa’ da parte dell’autorita’ competente (potrebbe ad esempio essere il caso del mancato rispetto delle norme in materie di contribuzioni a capitale). Liquidazione consensuale (90) E se non vi e’ il consenso di tutti i soci alla liquidazione? Nell’impossibilita’ di ottenere il consenso del socio cinese allo scioglimento, la scelta piu’ drastica e’ quella di abbandonare letteralmente il campo. Si tratta pero’ di un’ipotesi alquanto pericolosa, dal momento che un tale atteggiamento configura un vero e proprio inadempimento da parte del socio “fuggiasco” alle proprie obbligazioni previste dal contratto di JV, con la conseguenza che oltre al danno, rappresentato dall’abbandono dell’investimento, esso puo’ subire anche la beffa di una condanna al risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Onde evitare, o perlomeno ridurre al minimo, il rischio di dovre considerare tale possibilita’, e’ opportuno prevedere nel contratto di JV e nello statuto una serie di circostanze in cui puo’ essere chiesta la messa in liquidazione della societa’. La legge ne prevede espressamente alcune, ma e’ consigliabile prevedere una piu’ ampia e specifica casistica (ad esempio contemplando l’ipotesi di un mutamento delle condizioni del mercato che rende non piu’ percorribile il progetto perseguito tramite la JV). © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 39 Liquidazione consentita (91) In quali casi e’ espressamente prevista dalla legge la possibilita’ di liquidare una FIE? (1) Quando la societa’ ha pesanti perdite e non e’ in grado di proseguire l’attivita’; (2) Quando uno dei soci e’ inadempiente alle obbligazioni previste nel contratto di JV o nello statuto e la societa’ non e’ in grado di proseguire l’attivita’; (3) Quando casi di forza maggiore, quali calamita’ naturali o guerre, provocano pesanti perdite che ne impediscono il proseguio dell’attivita’; (4) Quando la societa’ non riesce a raggiungere gli obiettivi operativi fissati e non ha prospettive di sviluppi futuri; (5) Al verificarsi delle eventuali ulteriori cause di scioglimento previste nel contratto di JV e nello statuto. La procedura di liquidazione (92) Quali tipi di liquidazione sono previsti dal diritto cinese? La legge cinese sulla liquidazione delle FIEs prevede due distinte procedure, una “ordinaria” ed una “speciale”. La prima si applica quando le parti raggiungono un accordo sulla nomina dell’organo chiamato a dirigere le operazioni di liquidazione (il c.d. “comitato di liquidazione”), la seconda tanto nel caso in cui cio’ non sia possibile, quanto nel caso in cui sorgano particolari problemi nel corso della procedura ordinaria. L’ammissione alla procedura speciale deve essere chiesta dal consiglio di amministrazione, dai soci o dai creditori della societa’, ed approvata dall’autorita’ competente. La procedura speciale si applica inoltre, d’ufficio, nel caso in cui lo sciolgimento della societa’ sia imposto dall’autorita’ competente. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 40 CAPITOLO 20 LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Clausola per la risoluzione delle controversie (93) Perche’ inserire nel contratto una clausola relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie? E’ sempre opportuno, in qualunque tipo di contratto, inserire una clausola che preveda, nel rispetto della normativa applicabile, in quale modo verranno risolte le controversie che dovessero insorgere tra le parti del contratto medesimo. Cio’ tanto per evitare incertezze in proposito (in assenza di tale clausola, tale determinazione viene effettuata sulla base di leggi e convenzioni di non sempre univoca interpretazione), quanto per tentare di precostituire, sin dall’inizio del rapporto, una sede per la risoluzione delle controversie il piu’ possibile a se’ favorevole (per localizzazione, lingua, assenza di condizionamenti politici, ecc.). In particolare, deve essere affrontata la scelta, ove possibile, tra giudizio ordinario od arbitrato, nonche’ circa la localizzazione di questo o di quello. Pro e contra dell’arbitrato (94) Cos’e’ l’arbitrato? Quali i vantaggi, soprattutto in Cina, rispetto alla magistratura ordinaria? L’arbitrato rappresenta un sistema di risoluzione delle controversie alternativo a quello offerto dai tribunali ordinari, in base al quale le parti, su loro libera scelta al momento della redazione del contratto, o anche in un momento successivo al sorgere della controversia, decidono di sottoporre la questione insorta alla decisione di alcuni soggetti (detti “arbitri”, per l’appunto), da esse nominati, e si impegnano a rispettare la decisione di questi ultimi (che prende il nome di “lodo arbitrale”). Tradizionalmente i vantaggi dell’arbitrato rispetto ai giudizi ordinari vengono individuati nella rapidita’, flessibilita’ e riservatezza della procedura, nonche’ nella possibilita’ di scegliere professionisti con specifiche competenze nella materia oggetto del contendere. Con riferimento alla Cina valgono in modo particolare le considerazioni di cui sopra tanto con riguardo alla necessita’ di indicare sin da principio il sistema di risoluzione della controversie, quanto con riguardo ai vantaggi dell’arbitrato sui giudizi ordinari. Il sistema giudiziario ordinario cinese, infatti, non e’ (ancora) sufficientemente affidabile per la risoluzione di controversie commerciali internazionali, spesso di notevole complessita’ e coinvolgenti ingenti somme di denaro. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 41 Devoluzione delle controversie al giudice italiano (95) Secondo il diritto cinese, e’ possibile prevedere la devoluzione al giudice italiano delle controversie che dovessero sorgere da un determinato contratto? Quanto alla scelta di devolvere la soluzione delle controversie ad un tribunale ordinario straniero (ad esempio, italiano), essa e’ espressamente vietata per alcuni contratti (primi tra tutti quelli di JV). Di conseguenza, in tali ipotesi, il mancato inserimento di una clausola arbitrale nel contratto comporterebbe l’automatica competenza dei tribunali cinesi a decidere sulle controversie tra le parti: circostanza che, come si e’ detto, e’ preferibile (almeno per il momento) evitare. Localizzazione dell’arbitrato (96) Arbitrato si’, ma dove? Raggiunto l’accordo sull’inserimento di una clausola arbitrale all’interno del contratto, si tratta di decidere dove l’eventuale arbitrato dovra’ avere luogo, e secondo quali modalita’. Le controparti cinesi normalmente insistono affinche’ la sede dell’arbitrato sia in Cina, ma e’ bene sottolineare che tale scelta non e’ imposta da alcuna previsione di legge: la localizzazione dell’arbitrato rappresenta un argomento su cui le parti sono libere di negoziare. Come verra’ detto qui di seguito, arbitrato internazionale in Cina significa essenzialmente CIETAC. Per quanto sia preferibile opporsi alla richiesta di un arbitrato CIETAC, proponendo una sede piu’ “neutra”, il miglioramento degli standards qualitativi verificatosi in seno al CIETAC in questi ultimi anni, fa si’ che, di fronte ad una ferma posizione del partner cinese sul punto, tale arbitrato possa tuttavia essere accettato. Le istituzioni che hanno competenza in materia sono la CIETAC (con competenza di carattere generale), la CMAC (per le cause in materia di diritto marittimo) e le commissioni arbitrali locali. Tra queste e’ la prima, di gran lunga, a svolgere la “parte del leone”. Nomina degli arbitri (97) Come si procede alla nomina degli arbitri? Gli arbitri devono necessariamente essere scelti (dalle parti o, in mancanza, dal presidente della CIETAC) dalla lista predisposta dalla CIETAC medesima che, come sopra ricordato, comprende un gran numero di arbitri di nazionalita’ straniera. Normalmente il collegio arbitrale e’ composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. E’ utile prevedere nella clausola arbitrale che il presidente del collegio deve essere di nazionalita’ diversa da quella di ciascuna delle parti. Cio’ in quanto, in caso di mancato accordo sulla nomina del presidente, e’ la stessa CIETAC che vi provvede, e raramente la scelta cade su un arbitro straniero. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 42 Arbitrato fuori della Cina (98) Si puo’ prevedere che l’arbitrato non si svolga in Cina? Si e’ detto che la sede dell’arbitrato e’ oggetto di libera negoziazione tra le parti, ma cosi’ come non e’ sempre facile “evitare” la Cina, spesso l’investitore straniero (ed italiano in particolare) puo’ avere difficolta’ ad attirare la controparte cinese in sedi arbitrali del proprio Paese (per l’Italia vedi ad esempio la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano e la Corte Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia). In tal caso, soccorrono una serie di sedi imparziali, che storicamente sono state scelte piu’ di altre nel caso di contratti coinvolgenti parti cinesi. Si tratta, tra le altre, di Stoccolma (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Parigi (ICC), Ginevra, e, in Asia, Hong Kong e Singapore. Esecuzione dei lodi (99) L’esecuzione dei lodi pone particolari problemi in Cina? L’esecuzione di decisioni, tanto arbitrali che giudiziali, tra Italia e Cina non presenta, sulla carta, alcuna difficolta’: quanto ai lodi arbitrali, entrambi i Paesi hanno infatti sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (la “Convenzione di New York”), quanto alle decisioni giudiziali, soccorre il Trattato tra Italia e Cina per l’assistenza giudiziaria in materia civile del 1991, in vigore dal 1 gennaio 1995. Nella pratica, tuttavia, nella fase di esecuzione di decisoni arbitrali o giudiziarie si incontrano spesso ostacoli di varia natura. Il piu’ citato tra questi e’ il protezionismo locale dei giudici cui ci si rivolge per chiedere l’esecuzione della condanna. Pare peraltro, come risulta da un recente studio americano, che la situazione non sia cosi’ preoccupante come spesso viene dipinta. Magistratura ordinaria (100) Come funzionano i tribunali in Cina? L’ordinamento giudiziario cinese e’ essenzialmente organizzato su quattro livelli territoriali: al vertice vi e’ la Corte Suprema, con sede a Pechino, equivalente, in un certo senso, alla nostra Corte di Cassazione. A livello provinciale vi sono le Higher People’s Courts, seguite dalla Intermediate People’s Courts localizzate nelle maggiori citta’ e nelle prefetture e dalle Basic People’s Courts (circa 3.000) a livello di contea. Il tribunale competente a decidere una determinata causa viene determinato sulla base di criteri territoriali e di materia. In particolare, le Intermediate People’s Courts sono normalmente competenti a trattare, in primo grado, le cause che coinvolgono soggetti stranieri. La decisione di un tribunale puo’ essere appellata al tribunale immediatamente superiore e, in speciali circostanze, la sentenza di quest’ultimo puo’ essere oggetto di una revisione da parte del livello ulteriore. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 43 Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue Con l’emanazione del Foreign Industrial Investment Guidance Catalogue (per brevita’, il “Catalogo”), il governo cinese ha voluto dare piu’ trasparenza al procedimento di approvazione degli investimenti stranieri, indicando espressamente quali sono i settori industriali in cui questi ultimi sono rispettivamente considerati “vietati”, “ristretti” o, viceversa, “incoraggiati”. I settori non compresi nel Catalogo sono, per esclusione, “permessi”3. A parte l’ovvio caso dei settori “vietati”, le conseguenze per un determinato settore di investimento di ricadere in una o nell’altra di queste categorie, sono essenzialmente di due tipi. Da una parte, in alcuni casi, vengono espressamente posti dei limiti alla partecipazione straniera al capitale delle societa’ costituite in questi settori (limiti evidenziati in corsivo nel testo del Catalogo che segue). Dall’altra, le conseguenze riguardano i meccanismi della procedura di approvazione previsti per la costituzione di tali societa’, che viene agevolata o aggravata a seconda della categoria in cui si ricade. GUIDELINE CATALOGUE OF FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES Promulgated by State Development Planning Commission, State Economic and Trade Commission and Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation on 11 March 2002, effective from 1 April 2002 CATALOGUE OF ENCOURAGED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES I. 3 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries 1. Improvement of middle and low yield farm land; 2. Development of public-hazard-free cultivation technology for vegetables (including edible mushrooms and water melons and other melons), fruits and tea, and production of such products series; 3 Development and/or production of new technology and new varieties (not including genetically modified varieties) of crops of high quality and high yield, including sugar crops, fruit trees, vegetables, flowers and pasture; Il testo che segue ha portata generale. Vige poi un ulteriore catalogo che fa specifico riferimento agli investimento stranieri nella Cina centro-occidentale. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 44 II. 4. Production of flowers and plants, construction and operation of nursery gardens; 5. Recycling and comprehensive utilization of straws, development and production of organic fertilizers; 6. Cultivation and breeding of Chinese medicinal herbs and animals4; 7. Establishment of forest (bamboo forest) and cultivation of good strains of trees; 8. Planting of rubber trees, sisal hemp and coffee; 9. Breeding of good livestock and poultry strains and good aquatic seedlings (not including special and rare Chinese varieties); 10. Farming of famous, special and high quality aquatic products and deep-water net cage culture; 11. Construction and operation of ecological environmental protection projects, such as planting of trees and grass to prevent and rectify desertification and soil erosion. Mining Industry 1. Risk exploration and exploitation of oil and natural gas 5; 2. Development of low-permeation oil and gas fields (deposits)6; 3. Development and application of new technology to improve crude oil extraction ratio 7; 4. Development and application of new technology in oil exploration and exploitation, such as geophysical prospecting, drilling, well logging and in-pit operation8; 5. Exploration and exploitation of coal and associated resources; 6. Exploration and exploitation of coal-seam gas; 7. Mining and extraction of low-grade metallurgical mines and those which are difficult to extract9; 8. Exploration, mining and extraction of iron and manganese ores; 9. Exploration and mining of copper, lead and Zinc ores10; 4 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 5 Limited to cooperative joint ventures. 6 Limited to cooperative joint ventures. 7 Limited to cooperative joint ventures. 8 Limited to cooperative joint ventures. 9 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises are allowed in western regions. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 45 10. Exploration and mining of aluminium ores11; 11. Mining and extraction of chemical minerals such as sulphur, phosphorus and potassium. III. Manufacturing Industry (1) Food Processing Industry (2) (3) (4) (5) 1. Storage and processing of grains, vegetables, fruits, poultry and livestock products; 2. Processing of aquatic products, clean-up and processing of shellfish, and development of seaweed nutritional food; 3. Development and production of fruit and vegetable beverages, protein beverages, tea beverages, and coffee beverages; 4. Development and production of food for babies and seniors and nutritional food; 5. Production of dairy products; 6. Development and production of biological feed and protein feed. Tobacco Processing Industry 1. Processing of secondary cellulose acetate and strips; 2. Production of tobacco flakes using papermaking method. Textile Industry 1. Special textiles for industrial use; 2. Weaving and dyeing as well as final processing of high-grade fabrics. Leather and Fur Processing Industry 1. Processing of wet skins of swine, cattle and lamb with new technology; 2. Leather polishing processing with new technology. Timber Processing and Manufacturing of Bamboo, Rattan, Palm Fibre and Grass Products 1. (6) Development of new technology for and manufacture of new products for comprehensive utilization of “sub-quality, small and firewood” lumber and bamboo in forest areas. Papermaking and Paper Products Industry 1. Construction and operation of projects of chemical wood pulp with annual production of 300,000 tons or more, projects of chemical 10 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises are allowed in western regions. 11 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly foreign owned enterprises are allowed in western regions. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 46 mechanical wood pulp (CTMP, BCTMP, APMP) with annual production of 100,000 tons or more, and integrated projects of forest wood pulp in raw material forest base12; 2. (7) (8) High-grade paper and cardboard production (not including newsprint). Oil Processing and Coking Industry 1. Deep-processing of needle-form coke and coal tar; 2. production of solid pounded coke and dry-extinguished coke; 3. Production of heavy road pitch. Chemical Raw Materials and Products Production Industry 1. Production of alkene through heavy oil catalysing and cracking; 2. Ethylene production with annual production of 600,000 tons or more 13; 3. Comprehensive utilisation of ethylene by-products -- C5-C9 products; 4. Production of large-scale polyvinyl chloride (PVC) resin production (ethylene method); 5. Production of chemical products of organochlorine series (not including organochlorine products with high residue); 6. Basic organic chemical raw materials: comprehensive utilization of benzene, methylbenzene and xylene (p-, o- and m-) and their derivatives; 7. Auxiliary raw materials for synthetic materials: production of bisphenol A, 4.4’ diphenylmethane vulcabond, and toluene diisocynate; 8. Raw materials for synthetic fibre: production of purified terephathlic acid, acrylonitrile, caprolactam, adipic acidhexamethylene diamine salt; 9. Synthetic rubber: production of liquid butadiene-styrene rubber, butyl rubber, isovaleryl rubber, butadiene chloroprene rubber, polyurethane rubber, acrylic rubber, chlorohydrin rubber; 10. Production of engineering plastics and plastic alloys; 11. Fine chemical products: new products of and new technology for catalytic agents, assistant agents and petroleum additives; processing technology for dyes (pigments) commercialisation; high technology chemical products for electronic and paper-making purposes; production of food additives, animal fodder additives, chemical products for leather products, oil field assisting products, surface active agents, water treatment agents, adhesives, inorganic fibres, and inorganic powder fillers; 12 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 13 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 47 (9) 12. Production of assistant agents, oil agents and chemical dyes for the use of textile and reeling of chemical fibres; 13. Production of automobile tail gas purification agent, catalysts and other assistant agents; 14. Production of natural spice, synthetic spice and single spice; 15. Production of high quality paint; 16. Production of chlorinated titanium pigments; 17. Production of fluorochlorohydrocarbon substitutes; 18. Production of large-scale coal chemicals; 19. Development of new technology for forestry chemicals and development of new products of forestry chemicals; 20. Production of ionic membranes for caustic soda; 21. Development and production of bio fertilizers, high concentration fertilizers (potash fertilizer, phosphate fertilizer), and compound fertilizers; 22. Development and production of new varieties of primary chemical pesticides with high-efficiency, low-toxicity and low-residue; 23. Development and production of bio pesticides; 24. Development and production of organic, inorganic and bio membranes for environmental protection; 25. Comprehensive utilisation, treatment and disposal of waste gas, waste liquid and waste residue. Pharmaceutical Industry 1. Production of raw medicinal materials protected by China’s patent or administrative order and raw chemical medicinal materials which require import; 2. Vitamins: production of nicotinic acid; 3. Amino acids: production of serine, tryptophan, histidine, etc.; 4. Production of antipyretics and analgesics using new technology and equipment; 5. Production of new anti-carcinogens and new cardio-cerebro-vascular medicines; 6. Production of new, highly efficient and, economical contraceptives; 7. Production of new medicines using biological engineering technology; 8. Production of gene engineering vaccines (AIDS vaccine, hepatitis C vaccine, contraception vaccine, etc.); 9. Development and production of oceanic medicines; 10. Production of AIDS and radio-immuno assay and other reagent; © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 48 (10) (11) (12) 11. Medicinal preparations: production of new forms of drugs and new products that use new technologies such as slow-release, controlled release, target treatment, absorbing through skin, etc.; 12. Development and application of new adjuvant; 13. Processing and production of traditional Chinese medicinal herbs, traditional Chinese medicinal extracts, and prepared Chinese medicines (not including traditional processing technology for preparation of traditional Chinese medicinal chips); 14. Production of biomedical materials and products; 15. Production of anti-bacterial raw medicinal materials for veterinary use (including antibiotics and synthesized chemical medicines); 16. Development and production of new products and new forms of antibiotics, insectifuges, insecticides, and anti-coccidiosis medicines for veterinary use. Chemical Fibre Manufacturing Industry 1. Production of differentiated chemical fibres and new and high-tech chemical fibres such as aramid fibre, urethane elastic fibre and carbon fibre; 2. Production of environment-friendly chemical fibres such as nontoxic viscose fibre; 3. Production of polyester for fibres and non-fibre products with a daily capacity of 400 tons or more. Plastic Industry 1. Production of polyimide anti-staling membranes; 2. New technology for agriculture used films and development and production of relevant new products (including photolysis films, multifunctional films and relevant raw materials); 3. Dissolution and recycling of disposed plastic. Non-metal Mineral Products 1. Production of high-quality float glass with a melting capacity of 500 tons or above daily14; 2. Production of cement using new dry processing method with a capacity of 2,000 tons or more of cement clinker daily15; 3. Production of glass fibre (direct melting process production line) and glass fibre reinforced plastics (GFRP) products with an annual capacity of 10,000 tons or more; 14 Only allowed in central and western regions. 15 Only allowed in central and western regions. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 49 (13) (14) (15) 4. Production of high-grade sanitation porcelain with an annual capacity of 500,000 pieces; 5. Standardized refinement of ceramic raw materials and production of high-grade decoration materials for porcelain; 6. Production of high-grade refractory materials used in furnaces for glass, ceramics and glass fibre; 7. Production of non-organic and non-metal materials and products (artificial crystal, high-performance compound materials, special type glass, special type porcelain, special type sealing materials, special type gelled materials); 8. Production of new-type building materials (light, strong, multipurpose materials for wall, high-grade environment-friendly decorating and finishing materials, high-quality water-proof sealing materials and high-effective thermal insulation materials); 9. Deep-processing of non-metal minerals (superfine grinding, super pure, refined and modified). Ferrous Metal Smelting and Rolling Processing 1. Production of wide and thick plates; 2. Production of galvanized and strong-corrosion-resisting allumen plates and coated plates; 3. Production of direct reduced iron and retailored iron; 4. Processing of steel scrap. Non-ferrous Metal Smelting and Rolling Processing 1. Production of alumina with an annual capacity of 300,000 tons or more; 2. Smelting of low grade metallurgy minerals which are difficult to extract16; 3. Production of hard alloys, tin compounds, and antimony compounds; 4. Production of non-ferrous composite materials, new-type alloy materials; 5. Rare-earth metal application. Metal Products 1. Design and manufacture of molds for non-metal products; 2. Design and manufacture of molds (including die, injection molds, mold pressing molds, etc.) and jigs (including solder jigs, inspection jigs etc.) of automobiles and motorcycles; 16 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures, but wholly owned foreign enterprises are allowed in western regions. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 50 3. (16) (17) Development and production of high-grade building hardware, waterheating equipment and other hardware. Ordinary Machinery Manufacturing Industry 1. Manufacture of linked digital control machine tools with more than 3 axles, digital control systems and servo devices; 2. Manufacture of high-performance welding robot and high-efficient welding and assembling equipment; 3. Production of high-temperature resistant insulation materials (with F or H insulation grade) and mold casting insulation products; 4. Development of proportional and servo-hydraulic technology and production of low-power pneumatic control valve and stuffing static seals; 5. Production of precision trimming dies, precision cavity modes, and standardized molds; 6. Manufacture of precision bearings and all kinds of bearings used specially for main engines; 7. Manufacture of semi-finished casts and forgings for automobiles and motorcycles. Special Equipment Manufacturing Industry 1. Development and/or manufacture of new technologies and equipment for storage, anti-staling, grading, packing, drying, transport and processing of grains, cotton, oil, vegetables, fruits, flowers, herbage, meat products and aquatic products; 2. Manufacture of agricultural equipment; 3. Manufacture of agricultural and forest equipment utilizing new technologies; 4. Design and manufacture of engines for farm machinery such as tractors and combine harvesters; 5. Manufacture of equipment for recycling and comprehensive utilization of straws; 6. Manufacture of equipment for comprehensive utilization of farm wastes and wastes from large-scale livestock and poultry farms; 7. Manufacture of water-saving irrigation equipment utilizing new technologies; 8. Manufacture of machinery for wetland earthwork and sludge cleaning; 9. Development of technology and manufacture of equipment used for protection of aquatic ecological environment; 10. Manufacture of controlling system equipment for long-distance water transfer projects; © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 51 11. Manufacture of special machinery and equipment for flood control and emergency rescue; 12. Manufacture of key equipment for food industry, such as high-speed sterile canning and packaging equipment and label machines; 13. Production technology and key equipment for amino acids, enzymes, and food additives; 14. Manufacture of complete sets or key parts of 10 tons/hour or more feed-processing equipment; 15. Manufacture of polychrome offset printers for reel paper and folio size and larger single sheets; 16. Manufacture of leather finishing equipment utilizing new technologies; 17. Manufacture of special high-tech industrial sewing machines; 18. Manufacture of complete sets of new-type weaving machinery and paper (including pulp) machinery; 19. Design and manufacture of new-type road and harbour machinery and equipment; 20. Manufacture of equipment for road and bridge maintenance and automatic detection; 21. Manufacture of equipment of road and tunnel operation control, ventilation, natural calamity prevention and rescue systems; 22. Design and manufacture of equipment for large-scale railroad construction and maintenance; 23. Manufacture of garden machines and tools utilizing new technologies; 24. Manufacture of special urban environmental sanitation equipment; 25. Manufacture of road milling and repairing machines and equipment; 26. Manufacture of tunnel digging machine and underground metro excavating machinery; 27. Manufacture of 80,000 tons/day and more urban sewage treatment equipment, membrane treatment machinery for industrial waste water, up-flow anaerobic fluid-bed and other biological waste-water treatment equipment; recycling equipment for waste plastics; de-sulfuring and de-nitrifying equipment for industrial boilers; large, high-temperature resistant and acid-resistant bag-type dust collector and garbage-burning equipment; 28. Manufacture of turbine compressors and combined granulating devices in the complete set of equipment annually yielding 300,000 and more tons of synthetic ammonia, 480,000 and more tons of urea, or 450,000 and more tons of ethylene; 29. De-sulfuring technology and related equipment for thermal power station; 30. Manufacture of sheet continuous castors; © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 52 (18) 31. Sheet glass deep-processing technology and related equipment; 32. Manufacture of non-rail mining, loading and transporting equipment for in-pit operation, 100 tons and more mechanical-drive self-dumping mining truck, motional crusher, 3000 cubic meters/hour and more bucket excavator, 5 cubic meters and more mining loading machine, and full-section tunneling machine; 33. Design and manufacture of new-type instruments and equipment for oil exploration and exploitation; 34. Manufacture of washing equipment for electro-mechanical wells and production of relevant chemicals; 35. Manufacture of electronic endoscope 36. Manufacture of 80KW or more medical X-ray unit with high frequency technology, direct digital picture processing technology, and low radiation; 37. Manufacture of high field-intensity super-conductive magnetic resonance imaging (MRI) device; 38. Manufacture of plasma-taking-only instrument; 39. Manufacture of full-automatic enzyme immunoassay system (functions including: sample adding, enzyme labeling, plate washing, incubating, and post-data handling, etc.); 40. New technology and equipment that control the quality of medicines; 41. Development of new technologies and manufacture of new equipment for analysis and extraction of the effective substances of traditional Chinese medicine; 42. Manufacture of new-type medicine packing materials, containers and advanced pharmaceutical equipment. Transport Equipment Manufacturing Industry 1. Manufacture of complete automobiles and motorcycles17; 2. Manufacture of engines of automobiles and motorcycles; 3. Manufacture of key parts and components of automobiles: brake assembly, driving axle assembly, gear box, diesel fuel pump, diesel turbocharger, external exhaust control device of diesel automobile, filter (three filters), constant-velocity universal joint, dampener, dash board, high-strength fastener for special purposes; 4. Manufacture of electronically-controlled fuel injection system, electronically-controlled ABS, safety bag and other automobile electronic equipment and systems; 17 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 53 (19) 5. Manufacture of key parts and components of motorcycles: carburettor, magnetos, starting motors, disc brakes; 6. Manufacture of special purpose automobiles, such as special desert automobile for the petroleum industry; 7. Railway transport technology and equipment: design and manufacture of locomotive vehicles and main component parts; design and manufacture of railway lines and bridge equipment; technology and relevant equipment for high speed railway; manufacture of equipment for communications signals and transport safety monitoring; manufacture of equipment and apparatus for electric railways; 8. Urban high-speed railway transport equipment: design and manufacture of locomotive vehicles, cars and main components for underground railways and urban light railways; 9. Design and manufacture of civil aircrafts 18; 10. Manufacture of parts and components of civil aircrafts 11. Design and manufacture of civil helicopters19; 12. Design and manufacture of aircraft engines 20; 13. Design and manufacture of airborne equipment of civil aircraft21; 14. Manufacture of light gas turbine 15. Design and manufacture of crankshaft of low-speed diesel engines for ships; 16. Repair, design and manufacture of special ships and high-performance ships22; 17. Design and manufacture of medium-high speed ship-used diesel engines, marine auxiliaries, radio communications and navigation equipment and spare parts 23; 18. Manufacture of fibreglass fishing boat and yachts. Power Generator and Equipment Manufacturing Industry 1. Thermal power equipment: supercritical set and large gas turbine with a capacity of 600,000KW or more; combined gas-steam cyclical generation equipment, integrated gasification combined-cycle (IGCC) technology and equipment and pressurized circulating fluidised-bed 18 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 19 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 20 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 21 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 22 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding. 23 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 54 (PFBC) with a capacity of 100,000KW or more; and large air-cooling set with a capacity of 600,000KW or more 24; (20) 2. Hydro-electric power equipment: manufacture of large pump-storage set with a capacity of 150,000KW or more and large tubular set with a capacity of 150,000KW or more25; 3. Nuclear generating sets: manufacture of sets with a capacity of 600,000KW or more 26; 4. Transmission and transformation equipment: manufacture of 500KV or more DC extra-high voltage transmission and transformation equipment 27. Electronics and Communications Equipment Manufacturing Industry 1. Manufacture of digital TV sets, digital video cameras, digital cassette recorders, digital audio players; 2. Manufacture of new-type flat display devices, medium and highdefinition colour picture tube/display tube and glass hull; 3. Manufacture of digital audio/video encoding and decoding equipment, digital radio and TV studio equipment, digital cable TV system equipment, digital audio broadcasting transmission equipment; 4. Design of integrated circuits and production of large-scale integrated circuits with a line width of 0.35 micrometer or below; 5. Manufacture of large and medium-scale computers, portable microcomputers and high-grade servers; 6. Development and manufacture of high-capacity CD and disk drives and their parts; 7. Manufacture of computer aided design (three-dimension CAD), computer aided testing (CAT), computer aided manufacturing (CAM) and computer aided engineering (CAE) systems and other computer aided systems; 8. Development and production of software products; 9. Development and production of semiconductors and special purpose materials for components and devices; 10. Manufacture of special purpose electronic equipment, testing instruments and tool modules; 11. Production of new-type electronic components (including chips, sensitive components and sensors, components for frequency control 24 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 25 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 26 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 27 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 55 and selection, hybrid integrated circuits, electric and electronic components, photoelectric devises, new-type electromechanical component); 12. Production of high-tech environment-friendly batteries, such as mercury-free alkali-manganese cell, power nickel-hydrogen cell, lithium cell, high-capacity, omni-sealed and maintenance-free leadacid battery, fuel cell, cylindrical zinc-air cell; 13. Development and production of key components for high-density digital CD drive; 14. Production of writeable CDs (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-ARM); 15. Design and manufacture of civil satellites28; 16. Manufacture of payload of civil satellites29; 17. Parts and components of civil satellites; 18. Design and manufacture of civil carrier rockets 30; 19. Manufacture of equipment of satellite communication systems; 20. Manufacture of receiving equipment and key component of satellite navigation and position systems 31; 21. Manufacture of pre-fabricated optical fibre rods; 22. Manufacture of 622MB/S and more digit microwave synchronization series of transmission equipment; 23. Manufacture of 10GB/S and more optical synchronization series of transmission equipment; 24. Manufacture of equipment communication systems; 25. Manufacture of optical cross-connecting (OXC) equipment; 26. Manufacture of asynchronous transfer mode (ATM) and IP data communications system; 27. Manufacture of mobile phone, base station, switching equipment and digital group system equipment of mobile communications systems (including GSM, CDMA, DCS1800, PHS, DECT, IMT2000, etc.); 28. Development and manufacture of high-end routers and network switchers with a capacity more than 1GB or more; 29. Manufacture of air traffic control system equipment 32. for wide-band network accessing 28 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 29 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 30 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 31 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 56 (21) (22) IV. Apparatus, Instruments Manufacturing Industry and Cultural and Office Equipment 1. Development and manufacture of digital cameras and key components; 2. Development and manufacture of online precision measuring instruments; 3. Manufacture of detecting instrumentation utilizing new technologies for safe production and environmental protection; 4. Manufacture of online water quality and smoke monitoring instruments utilizing new technologies; 5. Manufacture of instruments and equipment for hydrological data collection, processing and transmission, and flood control and early warning; 6. Production of new-type instrument components and materials (mainly including intelligent sensors, connector assemblies, flexible circuit boards, new-type switches (such as optoelectronic switch, approach switch, etc.) and functional materials for instruments); 7. Manufacture of new-type printing devices (laser and ink-jet printers); 8. Maintenance and after-sale service of precision instruments and equipment. Other Manufacturing Industries 1. Development and utilisation of clean coal technology and products (coal gasification and liquefaction, water-coal slurry, industrial coal); 2. Washing of coal and comprehensive utilisation of flyash (including desulfurized gypsum), gangue, etc. Production and Supply of Electric Power, Gas and Water 1. Construction and operation of thermal power stations with single unit capacity of 300,000KW and above; 2. Construction and operation of power stations which use clean coal burning technology; 3. Construction and operation of cogeneration stations; 4. Construction and operation of natural gas power stations; 5. Construction and operation of hydro-electric power stations where power generation is the dominant activity; 6. Construction and operation of nuclear power stations 33; 32 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 33 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 57 V. 7. Construction and operation of new energy power stations (including solar energy, wind energy, magnetic energy, geothermal energy, tidal wave energy, biological energy, etc); 8. Construction and operation of urban water works. Water Conservancy Management 1. VI. Construction and operation conservancy projects 34. Transportation, Shipping, Telecommunications Industries of comprehensive Warehousing, and pivotal water Post and 1. Construction and operation of main lines and networks of railways 35; 2. Construction and operation of branch railways, local railways and railway bridges, tunnels and ferry facilities36; 3. Construction and operation of highways, independent bridges and tunnels; 4. Construction and operation of public dock facilities in ports; 5. Construction and operation of civil airports37; 6. Air transport companies38; 7. Aviation companies providing general services for agriculture, forestry and fishery39; 8. Periodic and non-periodic international ocean shipping business 40; 9. International multi-modal container combined transport business41; 10. Road cargo transport companies42; 11. Construction and operation of oil (gas) pipelines, oil (gas) depots and special terminals for oil; 12. Construction and operation of coal pipeline transport facilities; 34 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding. 35 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 36 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 37 Should be relatively controlled by Chinese party’s shareholding. 38 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 39 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 40 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%. 41 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%; control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002; wholly-foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2005. 42 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 58 13. VII. Construction and operation of warehousing facilities in connection with transport business. Wholesale and Retail Trading Industries 1. Wholesale, retail and logistic distribution of ordinary commodities43. VIII. Real Estate 1. Development and construction of ordinary residential buildings. IX. Social Services Industries (1) Public Utility Services (2) X. 1. Construction and operation of urban enclosed-type road systems; 2. Construction and operation of urban underground railways and light railway systems 44; 3. Construction and operation of sewage and garbage treatment plants, dangerous waste treatment and disposal plants (incineration plant, landfill) and environmental contamination control facilities. Information and Consulting Services Industry 1. Information and consulting services on international economy, science and technology and environmental protection; 2. Accounting and auditing45. Public Health, Sport and Social Welfare Services Industries 1. XI. Education, Culture, Art, and Radio, Film and Television Industries 1. XII. Services for elders and disabled persons. Higher-education institutions 46. Scientific Research and Comprehensive Technology Services 1. Biological engineering and biomedical engineering technology; 2. Isotope, irradiation and laser technology; 3. Ocean development and ocean energy development technology; 4. Seawater desalination and utilization technology; 5. Ocean monitoring technology; 6. Development of energy saving technology; 7. Resource recycling and comprehensive utilization technology; 43 Vedi Nota 61. 44 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 45 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. 46 Limited to equity joint ventures and cooperative joint ventures. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 59 8. Environmental contamination control and monitoring technology; 9. Anti-desertification and desert harnessing technology; 10. Civil satellite application technology; 11. Research and development centres; 12. Centres for development of new and high technology and new products as well as enterprise incubation centres. XIII. Foreign Investment Projects under Permitted Catalogue with All Products for Direct Export CATALOGUE OF RESTRICTED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES I. II. Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries 1 Development and production of grains (including potato), cotton and oil-bearing plant seeds47; 2 Processing of timber of valuable tree species48. Mining Industry 1. Exploration and exploitation of ores including tungsten, tin, antimony, molybdenum, barite and fluorite, etc. 49; 2 Exploration and exploitation of precious metals (gold, silver and plutonium) 3. Exploration and exploitation of precious non-metallic ores including diamonds; 4. Exploration and exploitation of special and rare types of coals50; 5. Exploitation of boromagnesite and ludwigite ores; 6. Exploitation of celestine ores. III. Manufacturing Industries (1) Food Processing Industry 1. Production of rice wine and well-known brand and quality spirits; 47 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 48 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. 49 Limited to equity joint ventures and co-operative ventures. 50 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 60 (2) 2. Production of foreign brand carbonate beverage; 3. Production of compound sweeteners including saccharin; 4. Processing of oils and fats. Tobacco Processing Industry 1. (3) (4) Textile Industry 1. Wool textiles and cotton textiles; 2. Silk reeling. Printing and Reproduction Industry 1. (5) (7) Printing of publications 51. Oil Processing and Coking Industry 1. (6) Production of cigarettes and cigarette filters. Construction and operation of oil refineries. Chemical Raw Materials and Products Production Industry 1. Production of ionic membrane caustic soda; 2. Production of photosensitive materials; 3. Production of benzidine; 4. Production of medical products that can be easily used for manufacture of drugs (ephedrine, 3,4-methylenedioxythenyl-2-acetone, phenylacetic acid, 1-phenyl-2-acetone, heliotropin, safrole, isosafrole and acetic acid anhydride); 5. Production of titanium oxide using sulphuric acid method; 6. Processing of ludwigite ores; 7. Production of barium salt. Pharmaceutical Industry 1. Production of chloromycetin, penicillin G, lincomycin, gentamycin, dihydrostreptomycin, amikacin, chlorhydric tetracycline, terramycin, medemycin, kitasamycin, cyclonorfloxacin, norfloxacin and ofloxacin; 2. Production of analgin, paracetamol, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C and vitamin E; 3. Production of vaccine and bacterial vaccine types as well as antitoxin and toxoid types for immunity under the State planning (BCG vaccine, vaccines for poliomyelitis, DPT, measles, epidemic encephalitis B and epidemic cerebrospinal and meningitis, etc.); 51 Should be controlled by Chinese party’s shareholding, except for the printing of package and decoration materials. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 61 (8) (9) 4. Production of raw materials for addictive narcotic and psychoactive drugs 52; 5. Production of blood products; 6. Production of non self-destructive disposable syringes, transfusion systems, blood transfusion devices and blood bags. Chemical Fibre Manufacturing Industry 1. Production of chemical fibres by conventional chipper spinning; 2. Production of viscose staple fibre with a single-thread capacity of less than 20,000 tons/year; 3. Production of polyester for fibre and non-fibre use with a capacity of less than 400 tons/day; production of polyurethane fibre. Rubber Product Manufacturing Industry 1. (10) (12) (13) Rare-earth metal smelting and separation53. Ordinary Machinery Manufacturing Industry 1. Production of containers; 2. Production of medium and small ordinary bearings; 3. Manufacture of automobile cranes less than 50 tons 54. Special Equipment Manufacturing Industry 1. Production of low or medium grade B-type ultrasonic displays; 2. Production of equipment for ordinary polyester filament and staple fibres; 3. Manufacture of track bulldozers less than 320 horsepower and wheel loading machines less than 3 cubic meters55. Electronics and Telecommunications Equipment Manufacturing Industry 1. IV. Reconditioning of cross-ply and old tyres (not including radial tyres) and production of low-function industrial rubber accessories; Non-ferrous Metal Smelting and Rolling Processing Industry 1. (11) fluid Production of satellite television receivers and key parts. Production and Supply of Electric Power, Gas and Water 1. Construction and operation of conventional coal-fired power plants mainly for power generation purposes whose single-machine capacity is 30,000 KW or less (not including small-sized grid). 52 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 53 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. 54 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. 55 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 62 V. VI. Transportation, Shipping, Telecommunications Industries Warehousing, and Post and 1. Road passenger transportation companies; 2. Cross border automobile transportation companies56; 3. Water transportation companies57; 4. Freight train transportation companies58; 5. Passenger train transportation companies59; 6. General aviation companies for photography, prospecting and industrial purposes60; 7. Telecommunications companies61. Wholesale and Retail Trading Industries 1. Commodity trading, direct sales, mail-orders, online sales, franchised operations, operations on a commission basis, sales agency, commercial management and similar commercial companies, as well as wholesale, retail, distribution and logistics support and delivery of cereal, cotton, vegetable oil, sugar, pharmaceuticals, tobacco, automobiles, crude oil, and agricultural production goods 62; 56 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004. 57 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%. 58 Proportion of foreign investment shall not exceed 49%; control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2004; and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2007. 59 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 60 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 61 (1) Paging services in value-added telecommunications and basic telecommunications: Foreign investment is permitted from 11 December 2001, with foreign party’s investment not exceeding 30%; foreign investment not exceeding 49% will be permitted no later than 11 December 2002; foreign investment will be permitted to reach 50% no later than 11 December 2003; (2) Mobile voice and data services in basic telecommunications: Foreign investment is permitted from 11 December 2001, with foreign party’s investment not exceeding 25%; foreign investment not exceeding 35% will be permitted no later than 11 December 2002; foreign investment will be permitted to reach 49% no later than 11 December 2004; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2006; (3) Domestic services and international services of basic telecommunications: Foreign investment will be permitted no later than 11 December 2004, with foreign party’s investment not exceeding 25%; foreign investment will be permitted to reach 35% no later than 11 December 2006 and will be permitted to reach 49% no later than 11 December 2007. 62 (1) Commission agencies, wholesale (not including salt and tobacco): Foreign investment will be permitted no later than 11 December 2002, and foreign party’s investment will be permitted to reach 50%, except in operations on books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes, fertilizers, oil products and crude oil; control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003; wholly foreign ownership and © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 63 VII. 2. Wholesale and periodicals63; retail businesses of books, newspapers and 3. Distribution of audiovisual products (not including movies)64; 4. Auction of commodities; 5. Goods leasing companies65; 6. Agencies (shipping, freight transport, foreign freight forwarding, and advertisements, etc.) 66; 7. Wholesale of oil products as well as construction and operation of gasoline service stations 67; 8. Foreign trade companies. Finance and Insurance Industries 1. Banks, financial companies as well as trust investment companies; operations on books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals and agricultural membranes will be permitted no later than 11 December 2004; operations on fertilizers, oil products and crude oil will be permitted no later than 11 December 2006; (2) Retails (not including tobacco): Foreign investment is permitted, except in operations on books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes, fertilizers and oil products; foreign investment will be permitted to reach 50% and operations on books, newspapers and periodicals will be permitted no later than 11 December 2002; control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003; wholly foreign ownership and operations on pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes and oil products will be permitted no later than 11 December 2004; operations on fertilizers will be permitted no later than 11 December 2006. Control by foreign party’s shareholding is not permitted for operation of any chain store that includes more than 30 branch stores and deals in such products as automobiles (restriction thereon will be removed no later than 11 December 2006) books, newspapers, periodicals, pharmaceuticals, agricultural chemicals, agricultural membranes, oil products, fertilizers, cereal, vegetable oil, sugar, tobacco and cotton; (3) Franchised operations and wholesale and retail trading without a fixed place: Foreign investment will be permitted no later than 11 December 2004. 63 Vedi Nota 64 Limited 61. to co-operative joint ventures and Chinese party’s shareholding control. 65 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2004. 66 (1)Shipping: Proportion of foreign investment shall not exceed 49%; (2) Freight transport (not including exclusive services of the postal sector): Foreign investment shall not exceed 50% (and no more than 49% for courier services); control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2002 and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2005; (3) Foreign freight forwarding: Limited to equity joint venture and co-operative joint venture; (4) Advertisements: Proportion of foreign investment shall not exceed 49%; control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003 and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2005. 67 Vedi Nota 61. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 64 2. Insurance companies68; 3. Securities companies, securities investment and fund management companies69; 4. Financial leasing companies; 5. Foreign exchange brokerages; 6. Insurance broker companies70. VIII. Real Estate Industry 1. Tract development of land 71; 2. Construction and operation of high-grade hotels, villas, high-grade office buildings as well as international convention and exhibition centres; IX. Social Services Industries (1) Public Utility Services 1. (2) Information and Consulting Services Industry 1. X. XI. Construction and operation of gas, thermal energy as well as tap water supply and sewage networks in large and medium cities72. Legal advice. Public Health, Sports and Social Welfare Industries 1. Medical institutions 73; 2. Construction and operation of golf courses. Education, Culture, Arts, and Radio, Film and Television Industries 1. Senior high-school level educational institutions 74; 68 (1) Insurance companies without life insurance services: Proportion of foreign investment shall not exceed 51%; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2003; (2) Life insurance companies: Proportion of foreign investment shall not exceed 50%. 69 (1) Securities companies: Foreign investment will be permitted no later than 11 December 2004, with foreign party’s investment not exceeding one-third; (2) Securities companies and investment fund management companies: Foreign investment is permitted, with foreign party’s investment not exceeding 33%; foreign investment will be permitted to reach 49% no later than 11 December 2004. 70 Proportion of foreign investment shall not exceed 50%; investment will be permitted to reach 51% no later than 11 December 2004; wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2006. 71 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. 72 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 73 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. 74 Limited to equity joint ventures and co-operative joint ventures. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 65 2. XII. Construction and operation of movie theatres75. Scientific Research and Comprehensive Technical Services 1. Surveying and drawing companies76; 2. Import-export commodity inspection, appraisal and authentication companies77 XIII. Any Other Industries Restricted by the Provisions of Treaties Concluded Between China and Other Countries or by the Provisions of International Treaties to Which China is a Signatory CATALOGUE OF PROHIBITED FOREIGN INVESTMENT INDUSTRIES I. II. Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Industries 1. Breeding and planting of rare and precious Chinese species (including those with top quality genes in forestry, animal husbandry and aquatic industries) 2. Production and development of genetically modified seeds 3. Aquatic fishing in sea area under China’s jurisdiction and in-land waters Mining Industry 1. Exploration, exploitation and extraction of radioactive minerals 2. Exploration, exploitation and extraction of rare earth ores III. Manufacturing Industries (1) Food Processing Industry 1. (2) Processing of green teas and special teas with Chinese traditional techniques (famous teas, black teas and others) Pharmaceutical Industry 1. Processing of Chinese traditional medicinal materials listed as national protected resources (including musk, licorice root, and jute, etc.) 2. Application of traditional processing technology for preparation of traditional Chinese medicinal chips and production of patent traditional Chinese medicines with secret recipes 75 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 76 Should be controlled by Chinese party’s shareholding. 77 Control by foreign party’s shareholding will be permitted no later than 11 December 2003 and wholly foreign ownership will be permitted no later than 11 December 2005. © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 66 (3) Nonferrous Metals Smelting and Rolling Processing Industry 1. Smelting and processing of radioactive minerals (4) Weapons and Ammunition Manufacturing Industry (5) Other Manufacturing Industries IV. 1. Ivory carving 2. Processing of tiger bones 3. Production of bodiless lacquer ware 4. Production of enamel products 5. Production of Xuan paper and Chinese ink ingots 6. Production of products that cause cancer, deformity or mutation, and production of permanent organic pollutants Production and Supply of Electric Power, Gas and Water 1. V. VI. Transportation, Shipping, Telecommunications Industries 1. Air traffic control companies 2. Postal service companies Warehousing, and Post and Finance and Insurance Industries 1. VII. Construction and operation of grids Futures companies Social Services Industries 1. Development of wild animal and plant resources protected by the State 2. Construction and operation of animal and plant natural reserves 3. Gambling industry (including horse racing gambling) 4. Pornography industry VIII. Education, Culture, Arts, and Radio, Film and Television Industries 1. Elementary education (compulsory education) institutions 2. Publishing, general circulation and import businesses for books, newspapers and periodicals 3. Publishing, production, general circulation and import businesses for audiovisual products and electronic publications 4. News agencies 5. All levels of radio stations, television stations, radio and television transmission coverage networks (transmission stations, relay stations, radio and television satellites, satellite uplink stations, satellite receiver and relay stations, microwave stations, monitoring station, cable radio and television transmission coverage networks) © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 67 IX. 6. Radio and television program production, publishing, distribution and screening companies 7. Film production and distribution companies 8. Videotape screening companies Other Industries 1. X. Projects that endanger the safety and performance of military installations Any Other Industries Prohibited by the Provisions of Treaties Concluded Between China and Other Countries or by the Provisions of International Treaties to Which China is a Signatory © 2003 Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer per ulteriori informazioni: [email protected] Pagina 68 AMSTERDAM Apollolaan 151 1077 AR Amsterdam T +31 20 488 0900 F +31 20 488 0901 BANGKOK 10th floor Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road Khet Sathorn Bangkok 10120 T +66 2344 9200 F +66 2344 9300 BUDAPEST Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Károlyi Mihály u. 12. 1053 Budapest T +36 1 486 22 00 F +36 1 486 22 01 Diagonal 567-4 08029 Barcelona T +34 93 363 7400 F +34 93 419 7799 BEIJING Freshfields 3201 Beijing Silver Tower 2 Dong San Huan Bei Lu Chaoyang District Beijing 100027 T +8610 6410 6338 F +8610 6410 6337 BERLIN Potsdamer Platz 1 10785 Berlin T +49 30 20 28 36 F +49 30 20 28 37 66 BRATISLAVA Laurinská 12 81101 Bratislava T +421 2 5413 1121 F +421 2 5413 1123 BRUSSELS Bastion Tower Place du Champ de Mars/Marsveldplein 5 1050 Brussels T +32 2 504 7000 F +32 2 504 7200 11th floor Two Exchange Square Hong Kong T +852 2846 3400 F +852 2810 6192 COLOGNE Heumarkt 14 50667 Cologne T +49 221 20 50 70 F +49 221 20 50 79 0 65 Fleet Street London EC4Y 1HS T +44 20 7936 4000 F +44 20 7832 7001 Mailing address: PO Box 10 17 43 40008 Düsseldorf FRANKFURT AM MAIN Taunusanlage 11 60329 Frankfurt am Main T +49 69 27 30 80 F +49 69 23 26 64 Freiherr-vom-Stein-Strasse 31 60323 Frankfurt am Main T +49 69 27 30 80 F +49 69 27 30 85 00 HAMBURG Alsterarkaden 27 20354 Hamburg T +49 40 36 90 60 F +49 40 36 90 61 55 Mailing address: PO Box 30 52 70 20316 Hamburg HANOI #05-01 International Centre 17 Ngo Quyen Street Hanoi T +84 4 8247 422 F +84 4 8268 300 HO CHI MINH CITY #1108 Saigon Tower 29 Le Duan Boulevard District 1 Ho Chi Minh City T +84 8 8226 680 F +84 8 8226 690 Italská 27 120 00 Prague T +420 2 2225 3050 F +420 2 2225 3090 Piazza di Monte Citorio 115 00186 Rome T +39 06 695 331 F +39 06 695 33800 S H A N G H A I* MADRID Freiligrathstrasse 1 40479 Düsseldorf T +49 211 49 79 0 F +49 211 49 79 10 3 PRAGUE ROME LONDON DÜSSELDORF BARCELONA HONG KONG Fortuny 6 28010 Madrid T +34 91 319 1024 F +34 91 308 4636 MILAN Via dei Giardini 7 20121 Milan T +39 02 625 301 F +39 02 625 30800 MOSCOW Kadashevskaya nab 14/2 109017 Moscow T +7 501 (or +7 095) 785 3000 F +7 501 (or +7 095) 785 3001 MUNICH Prannerstrasse 10 80333 Munich T +49 89 20 70 20 F +49 89 20 70 21 00 NEW YORK Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 520 Madison Avenue 34th floor New York, NY 10022 T +1 212 277 4000 F +1 212 277 4001 PARIS 69 boulevard Haussmann 75008 Paris T +33 1 44 56 44 56 F +33 1 44 56 44 00 Bruckhaus Westrick Heller Löber 34th floor Jin Mao Tower 88 Century Boulevard Pudong New Area Shanghai, 200121 T +8621 5049 1118 F +8621 3878 0099 * associated office SINGAPORE Freshfields Drew & Napier 20 Raffles Place #18-00 Ocean Towers Singapore 048620 T +65 6535 6211 F +65 6533 5007/8007/9007 TOKYO Freshfields Law Office Freshfields Foreign Law Office Ark Mori Building 18th floor 1-12-32 Akasaka Minato-ku Tokyo 107-6018 T +81 3 3584 8500 F +81 3 3584 8501 VIENNA Seilergasse 16 1010 Vienna T +43 1 515 15 0 F +43 1 512 63 94 WASHINGTON Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 1300 I Street NW 12th floor East Washington, DC 20005-3314 T +1 202 777 (or 969) 4500 F +1 202 777 (or 969) 4555