A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi

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A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi
A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi operanti la certificazione di sistemi di gestione
A tutti gli Organismi di Certificazione riconosciuti da Accredia (schema ISO 9001, settore IAF 28)
A tutti i Soggetti interessati
Loro sedi
Ns. rif.: DC2015SSV114
Oggetto:
Milano, 20/04/2015
Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 10/2015
Disposizioni in materia di trasferimento di certificati emessi da OdC sospeso o revocato
Come è noto, per la gestione dei trasferimenti da un Organismo di Certificazione accreditato ad un altro, per i
Sistemi di gestione, ci si deve riferire al documento IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of
Management Systems, disponibile sul sito IAF.
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In base al § 2.3.1 spetta all’Ente di Accreditamento dare indicazioni agli operatori del mercato sulle modalità
con cui i certificati emessi da Organismi di certificazione sospesi o revocati possono essere trasferiti.
Si ricorda che i certificati emessi da un Organismo di certificazione il cui accreditamento è sospeso sono
perfettamente validi, mentre i certificati emessi da un Organismo di certificazione il cui accreditamento risulta
revocato non sono più validi.
•
Nel caso di Organismo di Certificazione sospeso: in applicazione a quanto già riportato nel
documento IAF MD 2:2007, § 2.2.1, è fatto obbligo all’ente di certificazione ricevente effettuare
sempre una verifica ispettiva della durata di almeno 1 giornata, on site, prima di poter trasferire il
certificato. In base alle risultanze di questa verifica, spetta all’OdC subentrante valutare se sia o
meno necessario proseguire ulteriormente con la verifica (o effettuare audit supplementari), o se
procedere subito con il trasferimento del certificato.
•
Nel caso di Organismo di Certificazione revocato: per l’emissione di un nuovo certificato è fatto
obbligo all’ente di certificazione ricevente effettuare una verifica ispettiva della durata pari ad un audit
di stage 2, se condotta entro 6 mesi dal provvedimento di revoca. Se sono passati invece più di 6
mesi dal provvedimento di revoca, occorre procedere con una verifica iniziale.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri più cordiali
saluti.
Il Direttore di Dipartimento
(Dr. Emanuele Riva)
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IAF MD 2:2007, § 2.3.1: Normally, only valid accredited certification should be transferred. In cases where certification has been granted by a certification body which has ceased trading or whose accreditation has expired, been
suspended or withdrawn, the accepting certification body may consider such a certification for transfer at its discretion. In such cases, before it proceeds with the transfer, the accepting certification body shall obtain agreement
from the accreditation body, whose mark it intends to place on the certificate. In the case of acquisitions the acquiring certification body should, where practical, fulfil the contractual obligations of the acquired certification body.
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