STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DECRETI DI RIGETTO

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STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DECRETI DI RIGETTO
BUIG v Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse v A nno LVII N. 4 v 30 Ap rile 2013
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
DECRETI DI RIGETTO
NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 68.
Rigetto dell’istanza di concessione di st occaggio di gas naturale «RIVARA» present at a dalla Società Riv ara
Gas St orage S.r.l., già Independent Gas Management S.r.l.
DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2013.
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo, in
particolareVISTA
l’artilacololegge
2, comma
1;
VISTO la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di
idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che
inisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
all’articolo 13 def
n particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede che l'attività di
superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministero
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, e, i
stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non
dello sviluppo economico;
l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo
l’articolo 1, comma 61, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare:
stoccaggio di gas naturale in giacimento;
sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di
stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 “ Regolamento di riorganizzazione
Sviluppo Economico” che attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed
11 recai nte “ Modalità di coi nferime
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regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del
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la concessione di stoccaggio.
presente
applica anche“ ai procedimenti
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del Ministero dello
Energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;
economicamente idonee ad essere utilizzate per lo stoccaggio secondo i criteri stabiliti al comma 16, lettera a), dello
stesso decreto (presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta
idraulica verso formazioni sovrastanti; efficienza dello stoccaggio superiore a 30%; valori di porosità e permeabilità
valutati in base alla storia produttiva e al comportamento del giacimento anche in relazione alla presenza di acquiferi),
il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello
stoccaggio …. può richiedere il rilascio” della relativa concessione di stoccaggio;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare:
l’articolo 7, comma 3, che stabilisce che so o sottoposti a valutazio e ambie tale (di seguito: VIA ) in sede
statale i -progetti di cui all’allegato II del decreto, doven con il numero 17) sononindicati inprogetti inerenti lo stoccaggio
di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di
idrocarburi;
l’articolo 7, comma 5, che stabilisce che i sede statale, l’autorità compete te per la VIA
dell’ambi-ente e della tutela del territorio e del maren (di seguito: Ministero dell’ambinente) che emanèail ilMinistero
relativo
provvedimento di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e
integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le co
nseguenze per l’uomo e per l’ambiente, e la
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Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 dei Ministeri dell’ambiente, dell’interno e dello sviluppo economico, di
indirizzo per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in
giacimenti o unità geologiche profonde;
VISTA l’istanza presentata dalla società Independent Gas Management S.r.l. (di seguito: “ la Società”) datata
luglioS 2002, al
dello
economico, per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale
“30Rivara
i insviluppo
da realizzars
Emilia-Romagna,
toccaggio”Ministero
province di Bologna e Modena;
VISTI i parerii degli organi
tecnici idel Ministero (Ufficio
nazionale
di Bologna
icolare,minerario
il parere perdellgli’Uffidrocarburi
icio nazionale
e la Geotermia). In part
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l’idoneità a stoccaggio delln’acquifero profonnndo oggetto
dell’istanza di stoccaggio, consniderando che, diversame
nte dal
caso dei giacimenti utilizzati in origine per la produzione di gas naturale ed adibiti successivamente a stoccaggio, non
sono disponibili dati acquisiti nelle fasi di accertamento minerario e di produzione primaria che permettano di verificare
la tenuta delle rocce di tetto (in questo caso marne), le caratteristiche del reservoir e la localizzazione dello spill-point
(dato essenziale per la verifica della pressione da non superare per evitare il travaso del gas iniettato nelle formazioni
circostanti e soprastanti), nonché il parere, espresso nella seduta del 15 luglio 2004, del Comitato Tecnico per gli
Idrocarburi e la Geotermia, che tenendo conto della profondità del giacimento (2.500incremento della pressione originaria necessario per la gestione del campo (9,6%) e della sua vicinanza alla rete di
erire concessioni di
stoccaggio con durate fino a venti anni, nel caso in esame, data la necessità di effettuare gli accertamenti sulle
un
periodo ridotto, nel quale svolgere il programma di accertamento. Al termine di tale periodo, in caso di accertamenti
positivi, potrebbe essere presentato il progetto definitivo di stoccaggio, da realizzate in un periodo successivo di
2.800 m) e, del “ modesto
trasporto nazionale del gas” ha espresso il parere che “ considerato che le norme consentono di conf
caratteristiche e potenzialità della struttura interessata dall’acquifero, la concessione potrebbe essere conferita per
proroga.” Il Comitato comunque riconosce, in merito allo stoccaggio in acquifero, “ che tale attività è già condotta con
successo in altri Paesi europei e che comunque
progetto
di ricerca in tale settore tecnologico ha comunque
di buonuna tec
nica e gli standard europei in merito”;
interesse, purché condotto secondo le norme
del 27i dicembre
2004, con la quale il Ministero delle Attività produttive (ora
iluppoprot.
ico) comu
MinisteroVISTA
dello laSvnota
econn.om5108
n ca alla Società la “ determinazione dell’A mministrazione a conferire la
concessione di stoccaggio per un periodo di cinque anni, nel corso del quale svolgere unicamente il programma di
accertamento”.
VISTA la ota del 16 maggio 2005, con la quale la Società ha chiesto all’A mministrazione il riesame
dell’istanza “ Rivara”n finalizzata a non limitare la confere
nda concessione ai tempi necessari per lo svolgimento del solo
programma di accertamento, corrispondenti a cinque anni, e a consentire il rilascio del titolo con durata ventennale,
termine massimo previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 164/2000), motivando la richiesta con la necessità di una
adeguata remunerazione del capitale investito considerando che, in base alla normativa vigente (art.1, comma 61
della legge n. 239/2004), non possono essere concesse più di due proroghe di dieci anni. La Società comunque si
impegnava “ a rinunciare alla concessione di stoccaggio” qualora i risultati della fase di accertamento dimostrino che il
sito non è idoneo allo stoccaggio;
VISTO
espresso,
seguito della
del 16 maggio“ è2005, dal Comitatoi Tecnico
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gli Idrocarbur
Geoterm
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che, ribade
ndo che emersa la necess tà, prima di
procedere alla fase di sviluppo dello stoccaggio che la Società concessionaria accerti i parametri tecnici legati:
-
alla reazione delle rocce serbatoio naturale all’azione del gas (sia nell’immediato che nel tempo);
alla tenuta della roccia di tetto (con particolare riferimento alla tenuta delle marne);
all’efficacia della tec ica di perforazio e e completame to ipotizzata (co particolare riferimento ai
segmenti- drenanti orizzontali) pernl’effettiva prevalennza dell’erogazione ndella fase gassosa nrispetto a quella liquida”,
ha espresso parere favorevole al conferimento ventennale della concessione “ Rivara”, riconoscendo che tale
-
al dimensionamento spaziale del serbatoio con identificazione dello spill point;
progetto di stoccaggio richiede, se confrontato con gli stoccaggi realizzati in giacimenti esauriti, un maggior impegno
economico in termini di costi operativi e di investimento e quindi necessita di un tempo di esercizio idoneo a garantire
una adeguata remunerazione del capitale investito e considerando che comunque la Società si è impegnata a
rinunciare alla concessione in caso di esito negativo della fase di accertamento. Infatti, il Comitato, considerando che
la normativa vigente prevede che la concessione venga rilasciata per venti anni con la possibilità di due sole proroghe
decennali (art.1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n.239), ha riconosciuto che il rilascio della concessione per
un periodo di cinque anni per effettuare esclusivamente il programma di accertamento, non permette, anche nella
delle quali esercire il sito di stoccaggio, una adeguata remunerazione del
capitale investito;
ipotesi di due proroghe decennali nell’ambito
l’A mmini istrazione ha comui nicato allai Sociietà
coni la quale
la nota
del 26
agosto
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n. 142021,
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l’avvio del proced
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VISTA la nota dell’ 8 settembre 2006, con la quale la Società ha presentato al Ministero dell'ambiente istanza
tale ai sensi dell’articolo 21 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;
di pronuncia di compatibilità ambien
integrazioni
con nota CVIA-2007-0003572 del 24.07.2007 con cui la
CommissVISTA
ione VIAla “richiesta
ibilità dtrasmessa,
i pervenire ad
evidenzia dil'imposs
una compiuta valutazione degli effetti ambientali stante
l'insufficienza della documentazione presentata. Tale richiesta essendo stata illustrata e condivisa nel merito
o egativo.”;nella
riunione plenaria della Commissione VIA in data 24.07.2007 assume la valenza di parere interlocutori n
18
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VISTA la nota del 3 agosto 2007 con cui la Commissione VIA del Ministero dell’ambiente ha chiesto alla
Società di integrare la documentazione con gli elementi necessari per la definizione del procedimento istruttorio;
VISTA la determina dirigenziale DSA-2007-0G22104 del 3 agosto 2007, avente valenza di pronunciamento
interlocutorio negativo, con cui la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha comunicato alla Società che
potrà richiedere il riavvio della procedura di Valutazione di impatto Ambientale solo a seguito dell'avvenuta
predisposizione e presentazione della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione VIA;
VISTA la nota del 19 agosto 2008 con cui la Società Independent Gas Management comunica di aver
costituito, in data 24 giugno 2008, con la ERG Power & Gas la Società ERG Rivara Storage S.r.l.;
VISTA
la nota
datata 31 agosto 2009 con cui la Società ERG Rivara Storage S.r.l. presenta la
documentazione integrativa alla Commissione VIA;
io 2012, n. 32 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i b
parere positivo con
stoccaggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale i21i genn’Iaio 2011Ae ini base alVIA/VAS
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prescrizioni datato 17 giugno 2011 della Commissione Tecnica di V
VISTO il decreto 17 febbra
eni e le
attività culturali, di giudizio favorevole di compatibilità ambientale (di seguito: decreto di VIA), subordinatamente al
rispetto di prescrizioni in esso contenute, limitatamente alla fase di accertamento della fattibilità del programma di
favorevole del Ministero per i beni e le Attività Culturali del 14 settembre 2011, tenuto conto del parere negativo della
Regione Emilia-Romagna, espresso con note del 1 agosto 2007 e 8 febbraio 2010;
ISTA l’ista za della Società ERG Rivara Storage S r l , datata 29 febbraio 2012, presentata al Ministero dello
7
di i ricerca, ai sei inisài dell’articolo 3, comma
sviluppo Veconomico,nper l’autorizzazi ion0e allo svolgiimeinto del. . .programma
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naturale in unità geologica profonda denominata “ Rivara - V erifica Fattibilità Stoccaggio” da realizzare in località
Rivara, nel
San Felice sul Panaro (MO), ai fini
concessione di stoccaggio di gas
inisteriale – della
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Decreto del Ministero dello sviluppo
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CONSIDERATO
che in termini di allocazionei i delle funzioni
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i sul settoree, deinl
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l’articoloi 1, comma
8, lettera
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n ituzio ale, tra l’altro, pern violazion e dell’artnicolo 117, terzo
disposn izione è stata posta al vaglio della
na 383/ 2005, e ha dichniarato l’illegittimità costituzcomma
ionale
in materia di legislazione concorrente, che, con sentenz n.
n
nella parte in cui non prevede che "le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento" siano
assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (le argomentazioni
svolte riprendono i principi affermati nelle sentenze Corte Cost. nn. 6/2004 e 303/2004). In particolare, afferma la
uzione nazionale
Corte che: “ non vi è dubbio che si opera nell'ambito della materia “ produzione, trasporto e distrib
dell'energia” e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più
connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del
territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le
Province autonome direttamente interessate” (punto 27 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n.
383/2004);
la nota
marzo 2012, 7con la quale questa
Amministrazione,
sensi
’artidella
icolaredatata
ed, in part
dell’art27icolo
3, comma del decreto ministeriale
21 gennaio 2011eai dell
vigente, VISTA
colo 1,legislazione
comma 8,
lettera b), n.
3, della
alla Regione
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izzazCorte
ione Costituzionale,
Romagna l’espress
e delln.’in239/2004,
allo svolgimenhato richiesto
del programma
di Emiliatesa relaticome
vamenemendato
te all’autordalla
ricerca
sopracitato;
CONSIDERATA la delibera 512, adottata all’u animità dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in data
23 aprile 2012, con cui la Regione han. espresso diniego d’inntesa,
trasmessa al Ministero con nota del 10 maggio 2012,
esprimendo le seguenti considerazioni:
un piano energetico
iduzionedotata
progressi-vadiressersi
dell’utdiilizzo
delle fonti fossili; regionale che punta alla diversificazione delle fonti energetiche e la
iente il parere negativo della Regione sul progetto,
al iMini istero dell’amb
- di aver ipiù volte manifestato
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dell’’iattivi ità tettonica naturale
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“ hannolestab
ionali che
ilito checirca
il progetto
dell mp anto anche a seguito del lavoro di ntavoli tecn nici provnincdiialinon
e regritenere
non
risponde al principio di precauzione e sicurezza che va particolarmente assicurato per un progetto di stoccaggio di gas
di0 questo
8 .000 abitipo
tanti”;(primo caso in Italia di deposito in acquifero), in una zona simicamente attiva ed abitata da più di
cinque concessioni di stoccaggio di cui tre operative e che si prevede
io delleRomagna
l’entrata -inche
esercin izEmilia
due epresenti
ulteriori sono
ntro il 2020;
-i che inella pianura
che possono essere utilizzati per lo
il Mi istero dell’ambesistono
ie te a numerosi legiacimenti
o e d aver i vitatoemiliano-romagnola
stoccagg
alternative
rappresentate
da tali giacimenti
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ità naturali; per
esauriti che “ sono senzan alcun dubbnio da considerarsi nsicuri avalutare
d
grav
queste ragioni
che
caso
calam
n n
possono essere
stoccaggio idel
scongiurando la realizzazione di nuovi impianti sperimentali
i di garanper
i di sicurezza”;
pertanto incapacutilizzati
tire lelo stesse
cond zionmetano,
- le numerose espressioni di contrarietà dei cittadini, Comitati, organizzazioni sociali e Enti locali;
19
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ISPRA …(omissis)… e
di VIA del 17 febbraio 2012, “ o tiene conto del parerei riilasciISato da
chei iàl decreto
A
itiene che la Fase di
delle perpless
…
(om
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t in relazione all’adeguatezza della fasen dni accertame
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.
...
n
accertamento proposta sia del tutto inadeguata alla bisogna e, di conseguenza, che i risultati ottenuti da essa non
possano in alcun modo essere presi a sostegno di una decisione tecnico-scientifica motivata circa la prosecuzione del
progetto”.
Nella delibera la Regione ha infine “ espresso il proprio dissenso al rilascio dell’autorizzazione per
i ii à
i stoccaggio di gas naturale in sotterraneo “ Rivara Stoccaggio” e negato
l’’iaccertame
nto della
“ anche
in applfatticazb liotnedelal programma
incipio di dprecauz
ione, sancito dal Diritto Comunitario ed indicato dall’A ssemblea
l ntesa
pr
legislativa regionale ……” per i seguenti motivi :
“ - il rischio sismico insito nelle operazioni di stoccaggio gas è ritenuto inaccettabile in quanto la sismicità
indotta dalle suddette attività incrementa il rischio sismico dato dalle condizioni
tenutoi
e (edifici ediinpericolosità
frastrutture)sismica
presenlocale,
d
ti nell’area
conto anche delle condizioni di esposizione e vulnerabilità delle oper
localizzazione;
- per gli eventi correlati a sismicità indotta dalle attività di stoccaggio, essendo molto più superficiali di quelli
tettonici, non trovano applicazione le usuali leggi di conversione da magnitudo ad accelerazione, così come sono
inapplicabili le usuali leggi di attenuazione delle accelerazioni con la distanza dall’epicentro: le accelerazioni di picco
che si possono avere in caso di terremoti superficiali possono essere molto maggiori di quelle derivate da eventi
tettonici di pari magnitudo ma più profondi; è quindi possibile che terremoti indotti dalle attività di stoccaggio, anche di
magnitudo non elevata, proprio per la scarsa profondità, possano provocare effetti al di sopra della soglia del danno,
con risentimenti significativi e danni non trascurabili, nel caso in esame, sulla struttura di Rivara, sulle costruzioni e
sulle attività presenti nell’area;
le indagini
fase di accertamento non possono portare informazioni utili a modificare il quadro
io sismicopreviste
delineato”;
relativo al- risch
sopra nella
VISTA nota dell’8 giugno 2012 di preavviso di rigetto della istanza di concessione di stoccaggio “ RIVA RA
STOCCA GGIO” elarelat
iva domanda di autorizzazione all’accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio con
la quale questa
ha trasmesso alla Società ERG Rivara Storage S.r.l. la delibera di Giunta, unitamente
alla comunicazioAmministrazione
ne dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990;
VISTA
la nota
del 15 i giugno
della Società
Rivara Storagei S.r.l. recante
ioni relat
ive alle
i diniego
mot vazioni d2012
dell’intesa ERG
espresse
dalla Reg one nella citata osservazioni
delibera e, ien
controdeduz
particolare, in merito:
- alla valutazione del rischio sismico e di protezione sismica della zona;
- ai fenomeni di sismicità indotta correlati con le operazioni di stoccaggio;
CONSIDERATO che le osservazioni e controdeduzioni di cui alla nota della Società sopra citata non forniscono
nuovi elementi di valutazione utili al superamento dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze da parte di questa
Amministrazione;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2012 di rigetto dell’istanza presentata dalla
società ERG Rivara Storage S.r.l. in data 29 febbraio 2012 di autorizzazione allo svolgimento del programma di ricerca
finalizzata alla verifica della fattibilità dello stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda da realizzare in
località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro (MO);
VISTA
la nota
del 17 dicembre 2012, pervenuta via pec, di comunicazione del cambiamento di
denominazione sociale da ERG Rivara Storage S.r.l. a Rivara Gas Storage S.r.l.;
CONSIDERATA l’impossibilità per l’A mministrazione di acquisire gli elementi che consentano di accertare la
fattibilità del programma di stoccaggio - accertamento necessario, ai sensi della normativa vigente, ai fini del rilascio
della concessione di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale;
D E C R E T A:
Art. 1
(Rigetto)
1. E’ rigettata l’istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Independent Gas Management S.r.l., oggi
intestata “alla
Rivara
Gas Storage
S.r.l.,
peri il rilascio
della concessione di stoccaggio di gas naturale in unità geologica
Stoccagg
io” da real
izzare
profonda Rivara
n località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro (MO).
Art. 2
(Pubblicazione e consegna)
1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato alla Società richiedente.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell’atto.
Il D
l
irettore genera e: T
Roma, 3 aprile 2013
ERLIZZESE
20