STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DECRETI DI RIGETTO
Transcript
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DECRETI DI RIGETTO
BUIG v Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse v A nno LVII N. 4 v 30 Ap rile 2013 STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DECRETI DI RIGETTO NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 68. Rigetto dell’istanza di concessione di st occaggio di gas naturale «RIVARA» present at a dalla Società Riv ara Gas St orage S.r.l., già Independent Gas Management S.r.l. DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2013. IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo, in particolareVISTA l’artilacololegge 2, comma 1; VISTO la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che inisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; all’articolo 13 def n particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede che l'attività di superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministero VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e, i stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non dello sviluppo economico; l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo l’articolo 1, comma 61, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare: stoccaggio di gas naturale in giacimento; sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 “ Regolamento di riorganizzazione Sviluppo Economico” che attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed 11 recai nte “ Modalità di coi nferime del iMinistero sviluppo economico 21 gennaio 20i ionile decreto i stoccagg i gas ndello in sotterra i i i ialento4 della coi nVISTO d o d aturale eo e d pl are po” e dal decreto d cess relat vo sc t rettor n n ive di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di febbrai o 2011, recanitei à“ Procedure operat i i i sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 delle att d o e d svolg me to v t stoccagg n011”; ed i particolare, l’articolo 3,i cocomma ntrollo,7 adel i i isteriale 21 gennaio 2011, il quale prevede che ge a o 2 “ Pernnl’accertamento ndella fattibilità di programmi di stoccaggdecreto io in unmitàngeolog iche profonde il Ministero, d’intesa con la regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà’ essere la concessione di stoccaggio. presente applica anche“ ai procedimenti icolo 3,richiesta io 20disposizione 12 del decreto direttoriale 4Laifebbra 11, che stabsiilisce corso”, ei il art comma che solo ’ nel caso i risultatini à ’ ’ i i i i i i dellei iatti àv t svolte nell amb d r cerca per l accertame to della to dell autor zzaz one allo svolg ime nto d uiche n programma fatt b l t dello stoccaggio …. abbiano dimostrato profonde individuate siano tecnicamen nte ed che le un tà geolog del Ministero dello Energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo; economicamente idonee ad essere utilizzate per lo stoccaggio secondo i criteri stabiliti al comma 16, lettera a), dello stesso decreto (presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni sovrastanti; efficienza dello stoccaggio superiore a 30%; valori di porosità e permeabilità valutati in base alla storia produttiva e al comportamento del giacimento anche in relazione alla presenza di acquiferi), il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio …. può richiedere il rilascio” della relativa concessione di stoccaggio; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare: l’articolo 7, comma 3, che stabilisce che so o sottoposti a valutazio e ambie tale (di seguito: VIA ) in sede statale i -progetti di cui all’allegato II del decreto, doven con il numero 17) sononindicati inprogetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi; l’articolo 7, comma 5, che stabilisce che i sede statale, l’autorità compete te per la VIA dell’ambi-ente e della tutela del territorio e del maren (di seguito: Ministero dell’ambinente) che emanèail ilMinistero relativo provvedimento di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le co nseguenze per l’uomo e per l’ambiente, e la 17 BUIG v Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse v A nno LVII N. 4 v 30 Ap rile 2013 Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 dei Ministeri dell’ambiente, dell’interno e dello sviluppo economico, di indirizzo per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde; VISTA l’istanza presentata dalla società Independent Gas Management S.r.l. (di seguito: “ la Società”) datata luglioS 2002, al dello economico, per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale “30Rivara i insviluppo da realizzars Emilia-Romagna, toccaggio”Ministero province di Bologna e Modena; VISTI i parerii degli organi tecnici idel Ministero (Ufficio nazionale di Bologna icolare,minerario il parere perdellgli’Uffidrocarburi icio nazionale e la Geotermia). In part minerarieo co per gli Idrocarbur CTIG i- iComitato iTeci n ’ ’U 00 B i i i i per gl drocarbur d olog a espresso co ota prot. n. 3253 dell 11 magg o 2 4 co cu l ff c o valuta non provata l’idoneità a stoccaggio delln’acquifero profonnndo oggetto dell’istanza di stoccaggio, consniderando che, diversame nte dal caso dei giacimenti utilizzati in origine per la produzione di gas naturale ed adibiti successivamente a stoccaggio, non sono disponibili dati acquisiti nelle fasi di accertamento minerario e di produzione primaria che permettano di verificare la tenuta delle rocce di tetto (in questo caso marne), le caratteristiche del reservoir e la localizzazione dello spill-point (dato essenziale per la verifica della pressione da non superare per evitare il travaso del gas iniettato nelle formazioni circostanti e soprastanti), nonché il parere, espresso nella seduta del 15 luglio 2004, del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, che tenendo conto della profondità del giacimento (2.500incremento della pressione originaria necessario per la gestione del campo (9,6%) e della sua vicinanza alla rete di erire concessioni di stoccaggio con durate fino a venti anni, nel caso in esame, data la necessità di effettuare gli accertamenti sulle un periodo ridotto, nel quale svolgere il programma di accertamento. Al termine di tale periodo, in caso di accertamenti positivi, potrebbe essere presentato il progetto definitivo di stoccaggio, da realizzate in un periodo successivo di 2.800 m) e, del “ modesto trasporto nazionale del gas” ha espresso il parere che “ considerato che le norme consentono di conf caratteristiche e potenzialità della struttura interessata dall’acquifero, la concessione potrebbe essere conferita per proroga.” Il Comitato comunque riconosce, in merito allo stoccaggio in acquifero, “ che tale attività è già condotta con successo in altri Paesi europei e che comunque progetto di ricerca in tale settore tecnologico ha comunque di buonuna tec nica e gli standard europei in merito”; interesse, purché condotto secondo le norme del 27i dicembre 2004, con la quale il Ministero delle Attività produttive (ora iluppoprot. ico) comu MinisteroVISTA dello laSvnota econn.om5108 n ca alla Società la “ determinazione dell’A mministrazione a conferire la concessione di stoccaggio per un periodo di cinque anni, nel corso del quale svolgere unicamente il programma di accertamento”. VISTA la ota del 16 maggio 2005, con la quale la Società ha chiesto all’A mministrazione il riesame dell’istanza “ Rivara”n finalizzata a non limitare la confere nda concessione ai tempi necessari per lo svolgimento del solo programma di accertamento, corrispondenti a cinque anni, e a consentire il rilascio del titolo con durata ventennale, termine massimo previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 164/2000), motivando la richiesta con la necessità di una adeguata remunerazione del capitale investito considerando che, in base alla normativa vigente (art.1, comma 61 della legge n. 239/2004), non possono essere concesse più di due proroghe di dieci anni. La Società comunque si impegnava “ a rinunciare alla concessione di stoccaggio” qualora i risultati della fase di accertamento dimostrino che il sito non è idoneo allo stoccaggio; VISTO espresso, seguito della del 16 maggio“ è2005, dal Comitatoi Tecnico per i eil laparere ia nellaa seduta iugno 200di5,riesame gli Idrocarbur Geoterm del 7 grichiesta che, ribade ndo che emersa la necess tà, prima di procedere alla fase di sviluppo dello stoccaggio che la Società concessionaria accerti i parametri tecnici legati: - alla reazione delle rocce serbatoio naturale all’azione del gas (sia nell’immediato che nel tempo); alla tenuta della roccia di tetto (con particolare riferimento alla tenuta delle marne); all’efficacia della tec ica di perforazio e e completame to ipotizzata (co particolare riferimento ai segmenti- drenanti orizzontali) pernl’effettiva prevalennza dell’erogazione ndella fase gassosa nrispetto a quella liquida”, ha espresso parere favorevole al conferimento ventennale della concessione “ Rivara”, riconoscendo che tale - al dimensionamento spaziale del serbatoio con identificazione dello spill point; progetto di stoccaggio richiede, se confrontato con gli stoccaggi realizzati in giacimenti esauriti, un maggior impegno economico in termini di costi operativi e di investimento e quindi necessita di un tempo di esercizio idoneo a garantire una adeguata remunerazione del capitale investito e considerando che comunque la Società si è impegnata a rinunciare alla concessione in caso di esito negativo della fase di accertamento. Infatti, il Comitato, considerando che la normativa vigente prevede che la concessione venga rilasciata per venti anni con la possibilità di due sole proroghe decennali (art.1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n.239), ha riconosciuto che il rilascio della concessione per un periodo di cinque anni per effettuare esclusivamente il programma di accertamento, non permette, anche nella delle quali esercire il sito di stoccaggio, una adeguata remunerazione del capitale investito; ipotesi di due proroghe decennali nell’ambito l’A mmini istrazione ha comui nicato allai Sociietà coni la quale la nota del 26 agosto 2005,i prot n. 142021, ’i “ l’accogliVISTA i i i i me dell f al al lasc o della o e d o … con durata f no a vent ann ” e to sta za zzata r co cess stoccagg n ime tondi conferime to; n n l’avvio del proced n n n VISTA la nota dell’ 8 settembre 2006, con la quale la Società ha presentato al Ministero dell'ambiente istanza tale ai sensi dell’articolo 21 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006; di pronuncia di compatibilità ambien integrazioni con nota CVIA-2007-0003572 del 24.07.2007 con cui la CommissVISTA ione VIAla “richiesta ibilità dtrasmessa, i pervenire ad evidenzia dil'imposs una compiuta valutazione degli effetti ambientali stante l'insufficienza della documentazione presentata. Tale richiesta essendo stata illustrata e condivisa nel merito o egativo.”;nella riunione plenaria della Commissione VIA in data 24.07.2007 assume la valenza di parere interlocutori n 18 BUIG v Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse v A nno LVII N. 4 v 30 Ap rile 2013 VISTA la nota del 3 agosto 2007 con cui la Commissione VIA del Ministero dell’ambiente ha chiesto alla Società di integrare la documentazione con gli elementi necessari per la definizione del procedimento istruttorio; VISTA la determina dirigenziale DSA-2007-0G22104 del 3 agosto 2007, avente valenza di pronunciamento interlocutorio negativo, con cui la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha comunicato alla Società che potrà richiedere il riavvio della procedura di Valutazione di impatto Ambientale solo a seguito dell'avvenuta predisposizione e presentazione della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione VIA; VISTA la nota del 19 agosto 2008 con cui la Società Independent Gas Management comunica di aver costituito, in data 24 giugno 2008, con la ERG Power & Gas la Società ERG Rivara Storage S.r.l.; VISTA la nota datata 31 agosto 2009 con cui la Società ERG Rivara Storage S.r.l. presenta la documentazione integrativa alla Commissione VIA; io 2012, n. 32 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i b parere positivo con stoccaggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale i21i genn’Iaio 2011Ae ini base alVIA/VAS er f dell mpatto mb e , e al parere ca tale n prescrizioni datato 17 giugno 2011 della Commissione Tecnica di V VISTO il decreto 17 febbra eni e le attività culturali, di giudizio favorevole di compatibilità ambientale (di seguito: decreto di VIA), subordinatamente al rispetto di prescrizioni in esso contenute, limitatamente alla fase di accertamento della fattibilità del programma di favorevole del Ministero per i beni e le Attività Culturali del 14 settembre 2011, tenuto conto del parere negativo della Regione Emilia-Romagna, espresso con note del 1 agosto 2007 e 8 febbraio 2010; ISTA l’ista za della Società ERG Rivara Storage S r l , datata 29 febbraio 2012, presentata al Ministero dello 7 di i ricerca, ai sei inisài dell’articolo 3, comma sviluppo Veconomico,nper l’autorizzazi ion0e allo svolgiimeinto del. . .programma “ i i i ge a o 2 11 amato, per la f della fatt b l dello o d gas sopra r ch ver ca t stoccagg nn del decreto ministeriale 21 naturale in unità geologica profonda denominata “ Rivara - V erifica Fattibilità Stoccaggio” da realizzare in località Rivara, nel San Felice sul Panaro (MO), ai fini concessione di stoccaggio di gas inisteriale – della aturale,i in comune base /0all’di/adeguame to ni uova i regolame tazion0edel/0mconferimento neco n n Decreto del Ministero dello sviluppo 09 / nom co del 21 1 11 e Decreto d rettor ale n.5 18 del 4 2 11”; CONSIDERATO che in termini di allocazionei i delle funzioni ilati elegge i sul settoree, deinl particolare, l’articoloi 1, comma 8, lettera b), l sce che ilo Sitatoamministrative, esercita i comp le funzn.ion239/2004 . 3, tstab nere “ i i i i i i i i gas aturale, alle determ az o lo o d gas aturale g ac me e quest’ultima relat ve stoccagg to” che n nCorten cost n ituzio ale, tra l’altro, pern violazion e dell’artnicolo 117, terzo disposn izione è stata posta al vaglio della na 383/ 2005, e ha dichniarato l’illegittimità costituzcomma ionale in materia di legislazione concorrente, che, con sentenz n. n nella parte in cui non prevede che "le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento" siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (le argomentazioni svolte riprendono i principi affermati nelle sentenze Corte Cost. nn. 6/2004 e 303/2004). In particolare, afferma la uzione nazionale Corte che: “ non vi è dubbio che si opera nell'ambito della materia “ produzione, trasporto e distrib dell'energia” e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate” (punto 27 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n. 383/2004); la nota marzo 2012, 7con la quale questa Amministrazione, sensi ’artidella icolaredatata ed, in part dell’art27icolo 3, comma del decreto ministeriale 21 gennaio 2011eai dell vigente, VISTA colo 1,legislazione comma 8, lettera b), n. 3, della alla Regione ionlegge izzazCorte ione Costituzionale, Romagna l’espress e delln.’in239/2004, allo svolgimenhato richiesto del programma di Emiliatesa relaticome vamenemendato te all’autordalla ricerca sopracitato; CONSIDERATA la delibera 512, adottata all’u animità dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in data 23 aprile 2012, con cui la Regione han. espresso diniego d’inntesa, trasmessa al Ministero con nota del 10 maggio 2012, esprimendo le seguenti considerazioni: un piano energetico iduzionedotata progressi-vadiressersi dell’utdiilizzo delle fonti fossili; regionale che punta alla diversificazione delle fonti energetiche e la iente il parere negativo della Regione sul progetto, al iMini istero dell’amb - di aver ipiù volte manifestato à “ la fase d accertame …(om o potr escludere compresa to che ss s) completamente la possibilità di riattivazione ...a”nenqui di n dell’’iattivi ità tettonica naturale ella comprovata zo adeguate garanzie la sicurezza “ hannolestab ionali che ilito checirca il progetto dell mp anto anche a seguito del lavoro di ntavoli tecn nici provnincdiialinon e regritenere non risponde al principio di precauzione e sicurezza che va particolarmente assicurato per un progetto di stoccaggio di gas di0 questo 8 .000 abitipo tanti”;(primo caso in Italia di deposito in acquifero), in una zona simicamente attiva ed abitata da più di cinque concessioni di stoccaggio di cui tre operative e che si prevede io delleRomagna l’entrata -inche esercin izEmilia due epresenti ulteriori sono ntro il 2020; -i che inella pianura che possono essere utilizzati per lo il Mi istero dell’ambesistono ie te a numerosi legiacimenti o e d aver i vitatoemiliano-romagnola stoccagg alternative rappresentate da tali giacimenti i i i ità naturali; per esauriti che “ sono senzan alcun dubbnio da considerarsi nsicuri avalutare d grav queste ragioni che caso calam n n possono essere stoccaggio idel scongiurando la realizzazione di nuovi impianti sperimentali i di garanper i di sicurezza”; pertanto incapacutilizzati tire lelo stesse cond zionmetano, - le numerose espressioni di contrarietà dei cittadini, Comitati, organizzazioni sociali e Enti locali; 19 BUIG v Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse v A nno LVII N. 4 v 30 Ap rile 2013 ISPRA …(omissis)… e di VIA del 17 febbraio 2012, “ o tiene conto del parerei riilasciISato da chei iàl decreto A itiene che la Fase di delle perpless … (om PR t in relazione all’adeguatezza della fasen dni accertame to; ss s) r . ... n accertamento proposta sia del tutto inadeguata alla bisogna e, di conseguenza, che i risultati ottenuti da essa non possano in alcun modo essere presi a sostegno di una decisione tecnico-scientifica motivata circa la prosecuzione del progetto”. Nella delibera la Regione ha infine “ espresso il proprio dissenso al rilascio dell’autorizzazione per i ii à i stoccaggio di gas naturale in sotterraneo “ Rivara Stoccaggio” e negato l’’iaccertame nto della “ anche in applfatticazb liotnedelal programma incipio di dprecauz ione, sancito dal Diritto Comunitario ed indicato dall’A ssemblea l ntesa pr legislativa regionale ……” per i seguenti motivi : “ - il rischio sismico insito nelle operazioni di stoccaggio gas è ritenuto inaccettabile in quanto la sismicità indotta dalle suddette attività incrementa il rischio sismico dato dalle condizioni tenutoi e (edifici ediinpericolosità frastrutture)sismica presenlocale, d ti nell’area conto anche delle condizioni di esposizione e vulnerabilità delle oper localizzazione; - per gli eventi correlati a sismicità indotta dalle attività di stoccaggio, essendo molto più superficiali di quelli tettonici, non trovano applicazione le usuali leggi di conversione da magnitudo ad accelerazione, così come sono inapplicabili le usuali leggi di attenuazione delle accelerazioni con la distanza dall’epicentro: le accelerazioni di picco che si possono avere in caso di terremoti superficiali possono essere molto maggiori di quelle derivate da eventi tettonici di pari magnitudo ma più profondi; è quindi possibile che terremoti indotti dalle attività di stoccaggio, anche di magnitudo non elevata, proprio per la scarsa profondità, possano provocare effetti al di sopra della soglia del danno, con risentimenti significativi e danni non trascurabili, nel caso in esame, sulla struttura di Rivara, sulle costruzioni e sulle attività presenti nell’area; le indagini fase di accertamento non possono portare informazioni utili a modificare il quadro io sismicopreviste delineato”; relativo al- risch sopra nella VISTA nota dell’8 giugno 2012 di preavviso di rigetto della istanza di concessione di stoccaggio “ RIVA RA STOCCA GGIO” elarelat iva domanda di autorizzazione all’accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio con la quale questa ha trasmesso alla Società ERG Rivara Storage S.r.l. la delibera di Giunta, unitamente alla comunicazioAmministrazione ne dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990; VISTA la nota del 15 i giugno della Società Rivara Storagei S.r.l. recante ioni relat ive alle i diniego mot vazioni d2012 dell’intesa ERG espresse dalla Reg one nella citata osservazioni delibera e, ien controdeduz particolare, in merito: - alla valutazione del rischio sismico e di protezione sismica della zona; - ai fenomeni di sismicità indotta correlati con le operazioni di stoccaggio; CONSIDERATO che le osservazioni e controdeduzioni di cui alla nota della Società sopra citata non forniscono nuovi elementi di valutazione utili al superamento dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze da parte di questa Amministrazione; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2012 di rigetto dell’istanza presentata dalla società ERG Rivara Storage S.r.l. in data 29 febbraio 2012 di autorizzazione allo svolgimento del programma di ricerca finalizzata alla verifica della fattibilità dello stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda da realizzare in località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro (MO); VISTA la nota del 17 dicembre 2012, pervenuta via pec, di comunicazione del cambiamento di denominazione sociale da ERG Rivara Storage S.r.l. a Rivara Gas Storage S.r.l.; CONSIDERATA l’impossibilità per l’A mministrazione di acquisire gli elementi che consentano di accertare la fattibilità del programma di stoccaggio - accertamento necessario, ai sensi della normativa vigente, ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale; D E C R E T A: Art. 1 (Rigetto) 1. E’ rigettata l’istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Independent Gas Management S.r.l., oggi intestata “alla Rivara Gas Storage S.r.l., peri il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale in unità geologica Stoccagg io” da real izzare profonda Rivara n località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro (MO). Art. 2 (Pubblicazione e consegna) 1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato alla Società richiedente. 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell’atto. Il D l irettore genera e: T Roma, 3 aprile 2013 ERLIZZESE 20