12 - Spese di vitto e alloggio dietrofront dell`Agenzia
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12 - Spese di vitto e alloggio dietrofront dell`Agenzia
Studio Sarragioto Dottori commercialisti * Revisori contabili Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Padova Gianni Sarragioto [email protected] Riccardo Gavassini [email protected] Filippo Carraro [email protected] A TUTTE LE NOSTRE DITTE CLIENTI SPESE PER ALBERGO E RISTORANTE: UN PASSO INDIETRO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Possibile la deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo o dal professionista: anche in assenza di fattura e quindi con scontrino o ricevuta fiscale, sarà possibile portare a costo la quota di IVA non detratta. Questa in sintesi l’orientamento adottato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E pubblicata il 19.05.2010, che ha rivisto la posizione in precedenza adottata. Vedasi la parte conclusiva della presente Circolare. PREMESSA Il D.L n. 112/2008 (c.d. Finanziaria d’estate) convertito dalla Legge n. 133/2008, ha modificato il trattamento, sia ai fini IVA che ai fini reddituali, delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, disponendo: IN AMBITO IVA: 1. la soppressione, a decorrere dall’1.9.2008, del regime di indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR n. 633/72. Conseguentemente, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, salvo specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell’IVA (es. operazioni esenti), a condizione che le stesse: - risultino inerenti con l’attività; - siano documentate da fattura che il soggetto interessato deve richiedere all’albergatore/ristoratore; AI FINI REDDITUALI: 2. l’introduzione, a decorrere dall’1.1.2009, della deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi per ristoranti e alberghi, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo: - ad esclusione di quelli sostenuti per le trasferte di dipendenti e assimilati al di fuori del territorio comunale, nei limiti di cui all’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero); - per i lavoratori autonomi nel rispetto contestuale del limite del 2% dei compensi (1% se le spese sono classificate di rappresentanza), la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese di albergo e ristorante sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili e la deducibilità integrale se le spese sono sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso. Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it COME SI E’ PRONUNCIATA IN PASSATO L’AGENZIA DELLE ENTRATE? In precedenza l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata in merito a tale tematica ne: - la circolare n. 53/E del 5.9.2008; - la circolare n. 6/E del 3.3.2009; - la risoluzione n. 84/E del 31.03.2009, in cui aveva precisato che: a. se le spese per prestazioni alberghiere e di ristorante costituiscono spese di rappresentanza la relativa IVA rimane indetraibile; b. per le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione non considerabili come spese di rappresentanza, per il diritto alla detrazione dell’IVA pagata per rivalsa è necessario: - richiedere la fattura; - la spesa sostenuta deve essere inerente all’attività. Lo scontrino o ricevuta fiscale infatti non evidenziano l’imposta separatamente, diversamente da quanto accade per la fattura; c. in mancanza della fattura, l’impresa o il professionista non potevano comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto, per effetto della scelta discrezionale del contribuente che ha richiesto lo scontrino/ricevuta fiscale anziché la fattura; d. che l’indeducibilità dell’IVA non detratta trovava applicazione anche per il calcolo della base imponibile IRAP. In sostanza se all’albergo o ristorante per scelta dell’imprenditore o del professionista veniva richiesto lo scontrino/ricevuta fiscale anziché la fattura, l’IVA relativa alla prestazione ricevuta, oltre ad essere indetraibile ai fini della liquidazione dell’imposta, era anche indeducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRAP). COME CAMBIA ORA? Con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo che per le prestazioni alberghiere e del ristorante (che non siano riconducibili a spese di rappresentanza): - l’IVA è detraibile dall’imposta dovuta nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura; - documentate da scontrino o ricevuta fiscale anziché da fattura, non è possibile detrarre la relativa IVA in quanto detti documenti non evidenziano l’imposta separatamente, afferma che qualora l’omessa richiesta della fattura sia dettata da una valutazione di economicità (ad es. perché i costi da sostenere per effettuare gli adempimenti IVA sono superiori al vantaggio economico rappresentato dall’ammontare dell’imposta detraibile), non può essere disconosciuta l’inerenza della spesa con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Conseguentemente, l’IVA compresa nell’importo certificato dallo scontrino o ricevuta fiscale è deducibile sia ai fini reddituali (nel limite del 75%) sia ai fini IRAP. Si sottolinea che l’imprenditore dovrà comunque essere in grado di dimostrare che il sostenimento del costo relativo all’IVA indetraibile configuri un effettivo vantaggio economico per l’impresa. È invece confermato che, qualora il soggetto interessato non detragga volontariamente l’IVA esposta nella fattura, la stessa non è deducibile. Anche se non richiamato espressamente nella recente circolare, è necessario indicare i fruitori del servizio (amministratori, dipendenti, potenziali clienti, fornitori, ecc.) nella fattura o (in caso di assenza di spazio) in una nota allegata. Distinti saluti. Arsego, 24 maggio 2010. Studio Sarragioto