regolamento per le assemblee elettive comunali, di zona e
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REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE ELETTIVE COMUNALI, DI ZONA E COMPRENSORIALE DELLA CONFESERCENTI CESENATE Approvato dalla Presidenza comprensoriale del 19 dicembre 2016 INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO Articolo 1: Commissione elettorale comprensoriale; Articolo 2: Commissione elettorale di seggio comunale; Articolo 3: Seggi elettorali comunali; Articolo 4: Elettorato attivo e passivo; Articolo 5: Convocazione delle Assemblee elettive comunali; Articolo 6: Candidature e liste elettorali nelle elezioni delle sedi comunali; Articolo 7: Individuazione del Presidente, del Responsabile di sede e degli eletti nei Consigli Direttivi comunali; Articolo 8: Scheda elettorale; Articolo 9: Modalità di voto; Articolo 10: Scrutinio delle schede nelle Assemblee elettive comunali; Articolo 11: Elezione dei delegati all’Assemblea elettiva comprensoriale; Articolo 12: Delegati di diritto all’Assemblea elettiva Comprensoriale; Articolo 13: Svolgimento dell’Assemblea elettiva comprensoriale e nomina del Presidente; Articolo 14: Presidenza Comprensoriale; Articolo 15: Giunta Comprensoriale, Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti; Articolo 16: Direttore Comprensoriale. Nota: talune sedi della Confesercenti Cesenate sono intercomunali, tuttavia, per una più semplice lettura del regolamento saranno definite ugualmente “comunali”. 2 La Presidenza Comprensoriale della Confesercenti Cesenate, nella sua riunione del 19 dicembre 2016 stabilisce di indire l’Assemblea Elettiva Mandamentale (Comprensoriale) per il giorno 23 marzo 2017, alle ore 15,00. Nella medesima riunione della Presidenza Comprensoriale è eletta una Commissione Elettorale Comprensoriale composta da: Campedelli Massimo, Fantini Gabriele, Giordani Gianpiero, Pieri Maria Luisa, Rossi Giulia. Presidente della Commissione è Fantini Gabriele. Art. 1 – Commissione Elettorale comprensoriale La Commissione Elettorale Comprensoriale è composta da cinque rappresentanti individuati tra i soci e i funzionari dell’Associazione; fra i cinque, uno è nominato Presidente, con il compito di coordinare i lavori della Commissione. La Commissione ed il Presidente sono nominati, a maggioranza dei presenti, dalla Presidenza Comprensoriale. Alla Commissione elettorale comprensoriale è delegata la verifica sulle elezioni avvenute nelle Assemblee di sede comunale o zonale, delle quali cura la conservazione di tutti i materiali. La Commissione elettorale comprensoriale, inoltre, verifica e consegna ad ogni Assemblea di sede comunale o zonale gli elenchi degli aventi diritto al voto, nonché le schede elettorali ed il modello di verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di voto qualora queste si tengano con la modalità segreta. La Commissione elettorale comprensoriale può impartire istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio secondo quanto stabilito dal presente regolamento; verifica i dati dei verbali delle Commissioni comunali e, se necessario, riesamina le schede elettorali ed i verbali stessi. I componenti la Commissione elettorale comprensoriale, hanno la facoltà di controllare lo svolgimento del voto nel corso di ogni singola Assemblea elettiva comunale. Essi non possono candidarsi a Presidente di una sede locale o comprensoriale. La Commissione elettorale comprensoriale garantisce l’adeguata informazione a tutti i soci circa le più significative parti contenute nel presente regolamento; tutti i soci dovranno inoltre essere informati sui modi e tempi per candidarsi a Presidente di sede o comprensoriale e sulle date si svolgimento delle Assemblee elettive. La Commissione elettorale comprensoriale presiede e gestisce il seggio per l’elezione del Presidente comprensoriale. Il regolamento completo e tutte le informazioni più importanti saranno consultabili nel sito www.confesercenticesenate.com . Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, la Commissione elettorale stabilisce norme integrative immediatamente applicabili. Art. 2 - Commissione elettorale di seggio comunale o di zona Nell’ambito di ciascuna sede comunale o di zona, è istituita una Commissione elettorale che organizza e presiede il seggio elettorale di propria competenza in caso di elezione a voto segreto. In presenza di candidatura unica a Presidente di sede, il voto è palese e i componenti la Commissione assumono il ruolo di scrutatori. La Commissione elettorale di sede è composta da tre rappresentanti individuati fra i soci ed i funzionari dell’Associazione. Tra i tre componenti della Commissione è individuato un Presidente cui sono delegate le funzioni di verbalizzazione degli esiti del voto e il rapporto diretto con la Commissione elettorale comprensoriale. 3 I componenti della Commissione non possono candidarsi a Presidente della sede locale dell’Associazione, garantiscono la regolarità del voto, compilano il verbale relativo alle operazioni di voto e scrutinio e, appena terminate le operazioni, lo inviano alla Commissione elettorale comprensoriale. Ogni Commissione elettorale di seggio è nominata all’unanimità o a maggioranza dei votanti dal Consiglio Direttivo di pertinenza. Il seggio elettorale comunale è operativo e funzionante anche con la presenza di un solo componente la Commissione elettorale di seggio. Art. 3 - Seggi elettorali comunali o di zona È istituito il seggio elettorale in occasione delle Assemblee elettorali che si terranno fra lunedì 6 e lunedì 13 marzo 2017 nelle località in cui la Confesercenti Cesenate ha un proprio consiglio direttivo. Qualora i consigli direttivi di sede lo ritenessero opportuno, è possibile organizzare assemblee unificate fra più sedi comunali. In questo caso ogni singola commissione elettorale svolge le funzioni previste per i soci di propria pertinenza (ogni socio partecipa esclusivamente al rinnovo degli organismi dirigenti della sede presso la quale è associato). Con specifica delibera dei direttivi di sede, approvata anche dalla Presidenza, è possibile, inoltre, costituire ufficialmente un consiglio direttivo di zona con organismi dirigenti unificati. Ogni seggio elettorale è organizzato e gestito dalla competente Commissione elettorale. Il seggio elettorale riceve dalla Commissione elettorale comprensoriale: 1.l’elenco nominativo degli associati con diritto di voto; 2.le schede da utilizzare per le operazioni di voto in caso di voto segreto; 3.tutto quanto necessario alla predisposizione del seggio elettorale. Ogni seggio elettorale elegge il Presidente della sede ed i componenti del Consiglio Direttivo comunale collegati al nome del candidato Presidente che risulterà vincitore nonché, in caso di più liste, i componenti il Consiglio Direttivo eletti nelle liste di minoranza. Nel caso di una sola candidatura a Presidente il voto è palese e con il Presidente sono eletti tutti i candidati della lista. Art. 4 - Elettorato attivo e passivo Hanno diritto al voto tutti gli associati che risultino iscritti ed in regola con le quote associative al 16.12.2016. Si può esprimere un solo voto per ogni ditta individuale o società associata. Il voto può essere espresso esclusivamente nel seggio elettorale corrispondente alla sede alla quale si risulta iscritti. Può votare il titolare o un suo delegato individuabile tra i collaboratori famigliari. Non è ammesso il voto per delega. Qualunque associato, se disponibile, ha il diritto di candidarsi. La disponibilità alla candidatura va segnalata presso la sede in cui si è associati entro il 3 febbraio 2017. Art. 5 - Convocazione delle Assemblee elettive comunali o di zona Le Assemblee Elettive delle sedi comunali sono convocate dai Consigli Direttivi comunali. Il calendario dei lavori congressuali si svolgerà con le seguenti modalità: 1.Ogni Consiglio Direttivo comunale uscente, in una seduta che si terrà entro il 10 febbraio 2017, dovrà nominare una Commissione elettorale di sede. Il Consiglio Direttivo comunale, nella stessa riunione, fissa la data per lo svolgimento dell’Assemblea elettorale di sede o di zona che procederà all’elezione del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e dei delegati all’Assemblea Comprensoriale. Tutte le assemblee si svolgeranno fra lunedì 6 e lunedì 13 marzo 2017. 4 I candidati alla Presidenza della sede devono depositare le sottoscrizioni necessarie alla propria presentazione entro il 17 febbraio 2017 alle ore 13. 2. Scaduti i termini per la presentazione delle candidature a Presidente, la Commissione elettorale dovrà riunirsi entro il 27 febbraio 2017 per valutare e deliberare la validità delle candidature a Presidente della sede. In caso di contenzioso sull’ammissibilità delle candidature, tale competenza è attribuita alla Commissione Elettorale comprensoriale che si esprime, in via definitiva, entro le 48 ore successive. In occasione dell’Assemblea elettorale di sede, in caso di voto segreto, il seggio dovrà essere chiuso improrogabilmente entro le ore 22,30 del giorno di convocazione dell’Assemblea stessa ed i risultati dovranno essere resi noti al termine della riunione. In caso di candidatura unica, il voto è palese. Tutti i soci dovranno essere puntualmente informati ed invitati a partecipare all’Assemblea elettorale di sede. Art. 6 – Candidature e liste elettorali nelle elezioni delle sedi comunali o di zona Per la nomina degli organismi dirigenti comunali si procede come segue: 1. Può candidarsi a Presidente qualunque socio ottenga la sottoscrizione di almeno il 50% dei componenti il Consiglio Direttivo uscente; alternativamente, il candidato Presidente deve ottenere la sottoscrizione di almeno il 10% degli aventi diritto al voto. Possono sottoscrivere la candidatura a Presidente anche i candidati al Consiglio Direttivo a lui collegati. 2. All’atto della presentazione della candidatura alla Commissione Elettorale di sede, il candidato Presidente dovrà anche allegare una lista dei candidati al Consiglio Direttivo comunale. 3. Si può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. 4. E’ possibile proporsi come consigliere di sede candidandosi esclusivamente con un aspirante Presidente. 5. La candidatura a Presidente di sede, dovrà essere presentata alla Commissione Elettorale di sede non oltre le ore 13,00 del 17 febbraio 2017. 6. Non possono presentarsi liste di candidati al Consiglio Direttivo che non esprimono un Presidente. I candidati al Consiglio Direttivo, collegati alla lista del candidato Presidente, dovranno essere individuati in ragione di 1 ogni 30 imprese associate; le frazioni uguali o superiori a 16 attribuiscono il diritto ad un componente effettivo il Consiglio Direttivo. In nessun caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, potrà essere inferiore a 5 e superiore a 15. Durante le operazioni di voto verrà espresso un unico voto di lista relativo al Candidato Presidente ed al Consiglio da lui proposto. I nominativi della lista per la nomina del Consiglio Direttivo, sono affiancati da informazioni sintetiche relative alla categoria di appartenenza, all’età anagrafica, alla presenza o meno negli organismi comunali uscenti. Art. 7 – Individuazione del Presidente e degli eletti nei Consigli Direttivi comunali o di zona In caso di elezione a scrutinio segreto, è eletto Presidente il candidato a tale carica che ha ottenuto più voti; con il Presidente sono eletti i consiglieri collegati alla sua lista. In presenza di unica candidatura a Presidente, il voto è palese e con la votazione del presidente sono eletti i consiglieri collegati alla sua lista. In caso di dimissioni o di mancanza dei requisiti di Socio di uno o più componenti effettivi, il consigliere decade ed il Consiglio può procedere alla cooptazione di nuovi componenti. 5 I Responsabili di sede sono eletti, su indicazione del Presidente di sede, dal Consiglio Direttivo comunale, del quale diventano componenti effettivi. La ratifica della loro nomina avviene nella prima riunione utile della Presidenza comprensoriale. La stessa modalità vale per gli altri eventuali funzionari sindacali di sede. Responsabili di sede e funzionari sindacali entrano a fare parte del Consiglio Direttivo di sede in aggiunta ai componenti eletti. In caso di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo con competizione fra più liste, le liste risultate minoritarie eleggono i propri rappresentanti in proporzione ai risultati ottenuti. Le liste di minoranza, al massimo, possono esprimere il 33% dei componenti il Consiglio Direttivo, dividendo tale quota in proporzione ai risultati ottenuti da ogni lista di minoranza. Per le liste di minoranza, il primo eletto è il candidato Presidente; gli eletti successivi sono individuati seguendo l’ordine di presentazione della lista stessa. In caso di dimissioni, decadenza o di altre cause per le quali sia necessario sostituire il Presidente di sede prima della conclusione del mandato, un nuovo Presidente di sede viene nominato dal Consiglio Direttivo comunale e individuato al suo interno. Art. 8 – Scheda elettorale La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta dalla Commissione Elettorale comprensoriale. Ciascuna scheda prima di essere consegnata ai seggi elettorali, deve essere timbrata dalla Commissione. In caso di candidatura unica il voto è palese. Art. 9 – Modalità di voto In presenza di più candidati a Presidente, il voto è segreto. In caso di candidatura unica il voto è palese. In caso di elezione a scrutinio segreto, il voto si esprime tracciando il segno “x” nel riquadro a fianco al candidato Presidente. Se l’elettore esprime il voto, mediante apposizione del segno “x”, sui candidati al Consiglio Direttivo di una lista, il voto è assegnato anche al candidato Presidente della lista medesima. Il voto è nullo nei seguenti casi: 1. quando l’elettore pone il segno “x” nei riquadri relativi all’intestazione di più liste concorrenti, vale a dire votando più di un candidato Presidente; 2. quando l’elettore pone il segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione di un candidato Presidente ed esprime la preferenza a favore di candidati al Consiglio Direttivo inseriti in liste diverse; 3. quando l’elettore pone il segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione di un candidato Presidente ed esprime la preferenza di candidati al Consiglio Direttivo sia della lista medesima che della lista di un altro candidato Presidente; 4. quando l’elettore, senza aver posto il segno “x” nel riquadro a fianco di nessun candidato Presidente, esprime le preferenze a favore di candidati al Consiglio Direttivo di liste diverse; Art. 10 – Scrutinio delle schede per i Consigli Direttivi comunali o di zona Ultimate le operazioni di voto, i componenti della Commissione elettorale di seggio procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali, utilizzando il modello predisposto dalla Commissione elettorale comprensoriale. Nel verbale devono essere annotati: 1. il numero degli associati aventi diritto al voto; 2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto; 6 3. il numero delle schede utilizzate per le operazioni di voto; 4. il numero di voti attribuiti a ogni candidato Presidente; 6. il numero delle schede nulle; 7. il numero delle schede bianche; 8. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione; 9. il numero delle schede rimaste inutilizzate. Esaurite queste operazioni, i risultati sono resi noti all’Assemblea ed il verbale è consegnato alla Commissione elettorale comprensoriale. In caso di voto palese, la Commissione elettorale conta il numero dei votanti (distinguendo fra favorevoli, contrari ed astenuti) e registra l’esito nel verbale da consegnare alla Commissione elettorale comprensoriale. Art. 11 – Indicazione dei delegati all’Assemblea elettiva Mandamentale comprensoriale In occasione delle Assemblee elettorali di sede, sono eletti anche i delegati all’Assemblea elettiva comprensoriale su proposta del Presidente neo eletto. Il voto è palese sulla lista proposta nella sua interezza; il voto sarà segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti. Se la proposta otterrà la maggioranza dei votanti, la lista è approvata; se non otterrà la maggioranza dei votanti, essa dovrà essere modificata e messa al voto nuovamente finché non verrà approvata a maggioranza. Ciascuna sede indica un delegato all’Assemblea Elettiva Mandamentale Comprensoriale ogni 30 associati. Le frazioni uguali o superiori a 16 danno diritto ad una indicazione all’Assemblea Elettiva Mandamentale Comprensoriale. Oltre alle Assemblee di sede o di zona, sempre fra il 6 ed il 13 marzo 2017, è convocata l’Assemblea dei pensionati (FIPAC). Tale Assemblea, con voto palese a maggioranza dei presenti, elegge 3 delegati all’Assemblea elettiva comprensoriale. In apertura dell’Assemblea Elettiva Mandamentale della Confesercenti Cesenate del 23 marzo 2017 si procederà alla ratifica delle indicazioni ottenute dalle Assemblee di sede. I delegati dell’Assemblea Elettiva Comprensoriale sono componenti effettivi dell’Assemblea Mandamentale Comprensoriale della Confesercenti Cesenate in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva. I delegati che cessano di ricoprire la propria attività o perdono i requisiti di Socio Confesercenti, decadono automaticamente da componenti dell’Assemblea. In loro sostituzione possono essere cooptati nuovi membri su indicazione dell’organizzazione di appartenenza. I delegati cooptati saranno ratificati dalla prima Assemblea comprensoriale successiva alla loro cooptazione. Art. 12 – Delegati di diritto all’Assemblea Mandamentale elettiva comprensoriale Sono delegati di diritto all’Assemblea Mandamentale elettiva comprensoriale, quindi nominati a componenti effettivi dell’Assemblea Comprensoriale della Confesercenti Cesenate: il Presidente ed il Direttore comprensoriali uscenti, i Responsabili di sede ed i funzionari sindacali comprensoriali. Direttore, Responsabili di sede e funzionari che cessano di ricoprire le proprie attività decadono da componenti dell’Assemblea. In loro sostituzione possono essere cooptati nuovi membri chiamati a ricoprire le medesime responsabilità. I delegati cooptati saranno ratificati dalla prima Assemblea comprensoriale successiva alla loro cooptazione. 7 Vengono altresì chiamati a far parte dell’Assemblea Mandamentale Comprensoriale gli ex Presidenti Comprensoriali della Confesercenti Cesenate. Art. 13 – Svolgimento dell’Assemblea Mandamentale elettiva comprensoriale e nomina del Presidente L’Assemblea elettiva Mandamentale comprensoriale della Confesercenti Cesenate, provvede ad eleggere il Presidente comprensoriale, nonché i delegati all’Assemblea Elettiva Regionale e a quella Nazionale. Elegge, inoltre, il Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti (composto da 3 a 7 persone) e il Collegio Mandamentale di Garanzia (composto da 3 a 7 persone). Così come previsto dall’articolo 3 dello Statuto della Confesercenti Nazionale, può candidarsi a Presidente qualunque socio ottenga la sottoscrizione di: - 3 o più Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci del comprensorio; - o da 6 o più Federazioni di categoria comprensoriali in rappresentanza del 30% dei soci del territorio; - o da almeno 35% dei componenti l’Assemblea Comprensoriale uscente. All’atto di presentazione, il candidato Presidente deve fornire l’indicazione della proposta di Direttore comprensoriale (la cui nomina formale spetta, a norma di Statuto, alla Presidenza) ed entro dieci giorni dallo svolgimento dell’Assemblea elettiva (quindi entro il 13 marzo) deve consegnare alla Commissione elettorale la proposta di Presidenza che risponda a criteri di territorialità e rappresentanza delle Categorie. Le candidature a Presidente devono essere presentate alla Commissione Elettorale Comprensoriale entro il 2 marzo 2017 alle ore 18,00. La Commissione elettorale comprensoriale si riunisce il 2 o il 3 marzo e si esprime, all’unanimità o a maggioranza dei presenti, sull’ammissibilità delle candidature; la decisione adottata dalla Commissione è definitiva. Ogni componente dell’Assemblea Comprensoriale uscente può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. Il voto è segreto e le operazioni sono presiedute dalla Commissione Elettorale Comprensoriale. È eletto Presidente chi ottiene la maggioranza dei votanti. In caso di candidato unico, il voto è palese. Il Presidente eletto è componente effettivo dell’Assemblea Comprensoriale della Confesercenti Cesenate. Art. 14 – Presidenza Comprensoriale La Presidenza Comprensoriale viene eletta dall’Assemblea elettiva sulla base di uno schema fisso per funzioni e proposta dal Presidente. Il voto è palese a maggioranza semplice dei presenti. Se la proposta ottiene la maggioranza dei votanti, la lista è approvata; se non ottiene la maggioranza dei votanti, essa dovrà essere modificata e messa al voto nuovamente finché non otterrà la maggioranza. In ogni caso la Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70%, da operatori. Dopo essere stata approvata, o nella sua prima riunione, la Presidenza provvede a nominare il Direttore Comprensoriale, indicato dal Presidente Comprensoriale. La Presidenza provvede, inoltre, a ratificare la nomina dei Responsabili di Sede su indicazione dei Consigli direttivi di sede. Art. 15 – Giunta Comprensoriale, Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti La Giunta Comprensoriale è nominata dalla Presidenza Comprensoriale su proposta del Presidente. Il voto è palese a maggioranza semplice dei presenti. Se la proposta ottiene la 8 maggioranza dei votanti, la lista è approvata; se non ottiene la maggioranza dei votanti, essa dovrà essere modificata e messa al voto nuovamente finché non otterrà la maggioranza. È composta dal Presidente comprensoriale, dal Direttore comprensoriale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti ed eventualmente da altri membri. Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti sono indicati dal Presidente e nominati con voto della Presidenza. Il voto è palese a maggioranza semplice dei presenti. Art. 16 – Direttore Comprensoriale Il Direttore comprensoriale è indicato dal Presidente ed eletto dalla Presidenza con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. Il Direttore è componente effettivo dell’Assemblea Comprensoriale, della Presidenza e della Giunta della Confesercenti Cesenate. 9