Apri - Oltre noi… la vita

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GLI STRUMENTI ECONOMICI A DISPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
PER LA PROGETTAZIONE DEL “DOPO DI NOI”
PREMESSA
Con il presente documento ci proponiamo di illustrare a chiunque si interroghi sulla maniera migliore per
garantire ad un figlio con fragilità una autonomia economica per il “dopo di noi”, gli strumenti economici
che le nostre norme ci consentono di utilizzare.
Nessuno di questi strumenti è in grado di assicurare una valida protezione giuridica delle persone fragili
che si raggiunge solo con la nomina di un Amministratore di Sostegno (o Tutore o Curatore).
Per una conoscenza più approfondita di alcuni di questi strumenti (Trust e Assicurazioni) rinviamo agli
opuscoli di documentazione editi dall’Associazione.
L’USUFRUTTO
L'usufrutto è il diritto al godimento della cosa altrui con l'obbligo del rispetto della
destinazione economica (art. 981 c.c.).
L'usufruttuario, ossia colui il quale gode il bene, può usarlo e trarne tutte le utilità alla
stregua del proprietario, che in quanto privato del godimento viene definito nudo proprietario.
L'unico limite posto a carico dell'usufruttuario è dato dal rispetto della destinazione economica o
d'uso, non potrà cioè operare delle trasformazioni del bene goduto per cui, ad esempio, se
l’oggetto dell'usufrutto è un appartamento, potrà abitarlo o darlo in locazione, ma non
trasformarlo in negozio.
I poteri dell'usufruttuario sono notevoli: ha il possesso della cosa, può darla in locazione,
può cedere il proprio diritto ad altri se ciò non è vietato nel titolo costitutivo, ha l'uso ed il
godimento del bene e ne fa propri i frutti e ha diritto ad una indennità per i miglioramenti fatti.
Sono a carico dell'usufruttuario le imposte e gli oneri fiscali, nonché tutte le spese relative
alla manutenzione ordinaria del bene. Per le spese straordinarie è generalmente tenuto il
proprietario.
L'usufrutto si estingue generalmente con la morte dell'usufruttuario (può essere però
pattuito diversamente), per prescrizione a seguito di un “non uso” protratto per venti anni, per il
totale deperimento della cosa su cui è costituito e per la riunione dell'usufrutto e della proprietà
nella stessa persona.
Può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi, estinguendosi in questo caso
alla morte dell'ultimo superstite.
Può essere costituito anche a favore di persona giuridica (ente, associazione,
fondazione…); in tal caso l’usufrutto si estingue nel termine di 30 anni.
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Registro del Volontariato Regione Lombardia Fg. 515 n. 2055
Personalità giuridica (Dgr del 21.1.2000 n. 6/47785)
LA DONAZIONE
La donazione è un contratto con il quale una parte arricchisce l’altra e ciò avviene in
pieno spirito di liberalità del donante. E’ un atto tendenzialmente definitivo ed anticipa la
successione. Non ha alcun valore la promessa di donazione.
La donazione deve essere fatta con atto pubblico (dinanzi ad un notaio) ed alla
presenza di due testimoni, qualunque sia l'oggetto della donazione.
L'accettazione della donazione può essere fatta con lo stesso atto o con atto pubblico
posteriore: in questo caso la donazione è perfetta a partire dal momento in cui l'atto di
accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare
la loro dichiarazione.
La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto a vantaggio
del donante. Si può stabilire che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti
muoiano prima del donante.
Esiste l’obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante che successivamente
può trovarsi in stato di bisogno.
Possono ricevere donazioni sia le persone giuridiche (enti, associazioni, fondazioni…)
che gli enti non riconosciuti che se vorranno accettarla dovranno chiedere il
riconoscimento.
Non è ammessa la donazione a favore del Tutore (o del Protutore) dell’incapace.
Il Codice Civile prevede anche la donazione “remuneratoria”, ovvero una donazione fatta
per riconoscenza o in considerazione dei meriti del ricevente verso la collettività o verso
individui diversi o per servizi resi e particolarmente apprezzati dal donante.
La donazione “remuneratoria” non dà luogo ad obbligo alimentare del donatario
verso il donante.
Il Codice Civile prevede inoltre la “donazione modale”, ovvero un contratto gravato
dall’obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo
(es. ti dono una casa con l’obbligo di organizzarvi una comunità alloggio).
Il “modo” è un elemento non essenziale della donazione e può risultare anche da una
scrittura privata. Il “modo” quindi consente al donante di perseguire uno scopo aggiuntivo
rispetto a quello principale che consiste nell’arricchimento del patrimonio del donatario.
LA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA
Con il termine di "fedecommesso" o "sostituzione fedecommissaria" si intende la
disposizione con la quale il testatore impone all'erede l'obbligo di conservare i beni ricevuti
per restituirli, anche quelli costituenti la legittima, alla sua morte, ad un'altra persona
(sostituito) designata dal testatore medesimo.
Il codice civile prevede che un genitore (oppure un coniuge o un ascendente) di
persona interdetta possa effettuare un testamento con la “clausola della Sostituzione
Fedecommissaria”, in tal modo è possibile istituire erede un figlio (oppure un coniuge o un
nipote) con fragilità con l’obbligo che alla sua morte ciò che resta del suo patrimonio sia
destinato, sotto la vigilanza del Tutore, alla persona o agli enti che ne hanno avuto cura. Se
le persone o gli enti che hanno avuto cura della persona fragile muoiono o si estinguono
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Personalità giuridica (Dgr del 21.1.2000 n. 6/47785)
prima della morte di lui, i beni ereditari saranno devoluti ai successori legittimi
dell'interdetto.
E’ possibile che il Giudice Tutelare estenda questa disposizione al genitore (oppure al
coniuge o all’ascendente) di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Chi
intende avvalersi di tale clausola potrà formalizzare la sua richiesta al momento della
presentazione del ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno. Potrà altresì
presentare un successivo ricorso se la nomina fosse già intervenuta.
LA FONDAZIONE
La fondazione deve essere costituita con atto pubblico e può anche essere disposta con
testamento.
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento o il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. L’atto
costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e l’amministrazione; le
fondazioni devono inoltre determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
La Fondazione è soggetta a regole e forme di controllo pubblico. Risultano esserci
limitazioni nella devoluzione del patrimonio dopo la sua estinzione (i beni non possono tornare
né ai fondatori né ai loro eredi).
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
Tra tutte le Fondazioni possibili, al fine della progettazione del “dopo di noi” sono interessanti
“le fondazioni di famiglia” il cui scopo è quello di beneficiare i discendenti del fondatore che
versano in una situazione soggettiva particolare (indigenza, merito negli studi, disabilità ecc)
Un cenno meritano “le fondazioni di partecipazione”, nate originariamente per la gestione di
iniziative nel campo culturale e del no profit e che si stanno affermando come modello
preferenziale per lo sviluppo e la gestione di iniziative residenziali. Non hanno scopo di lucro e
vi si può aderire apportando denaro, beni materiali, beni immateriali, professionalità o servizi.
Le varie categorie di aderenti possono eleggere i propri rappresentanti negli organi direttivi e
questo permette un'armonica e fattiva collaborazione, all'interno di un medesimo istituto,
anche di istituzioni pubbliche e private, favorendo la creazione di una sorta di “azionariato” che
garantisce diritti e stabilità. Alla fondazione di partecipazione possono essere collegati
organismi lucrativi, strumentali o accessori agli scopi istituzionali; la Fondazione resta in ogni
caso centro direzionale e strategico delle attività.
IL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA
Può essere costituito come atto tra vivi o per testamento.
Prevede l’alienazione di un bene immobile o la cessione di un capitale a fronte di una
rendita o di una somma di denaro, per tutta la durata della vita di un beneficiario.
In tale contratto l’obbligato si obbliga ad un “dare” che si sostanzia in un’erogazione di
somme di denaro periodiche e fisse.
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Vi è un’obiettiva incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà
realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto da porsi in relazione alla
prospettiva di vita del beneficiario.
Si può sintetizzare con lo slogan “dò affinché tu mi dia”.
IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO
Secondo la definizione elaborata dalla dottrina più recente, con il contratto di
mantenimento una parte conferisce all'altra il diritto di esigere “vita natural durante” di
essere mantenuta, quale corrispettivo della alienazione di un bene mobile o immobile o
della cessione di un capitale.
Nel contratto di mantenimento bisognerà tener conto che oltre all'incertezza sulla durata
della vita del beneficiario, vi è l'incertezza relativa alle sue necessità che possono mutare in
relazione alle condizioni di salute ed all'invecchiamento.
Si possono stipulare contratti a favore di terzi con prestazioni da eseguire dopo la morte
dello stipulante.
Si può sintetizzare con lo slogan “dò affinché tu mi faccia”.
Diversamente dal contratto di rendita vitalizia può contemplare solo una “prestazione
periodica” in cui l’obbligato si obbliga ad un “fare” che non può essere sostituito da
nient’altro e che consiste nell’assistenza materiale e/o morale del beneficiario “vita natural
durante”. Il contenuto della prestazione di mantenimento è, infatti, normalmente
comprensivo di una serie di obblighi di dare (ad esempio per quel che concerne le
prestazioni di carattere alimentare), soprattutto in obblighi di fare, fra i quali, particolarmente
fondati sulla fiducia nella persona, appaiono quelli relativi all'assistenza, alla pulizia, alla
compagnia.
IL FONDO PATRIMONIALE
Il Fondo Patrimoniale previsto dal Codice Civile ha per oggetto beni immobili, beni mobili
registrati e titoli di credito ed è rigorosamente asservito ai bisogni della famiglia.
Può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione.
Può essere costituito da terzi e contenuto in una disposizione testamentaria, anche olografa.
La proprietà dei beni conferiti al fondo spetta ad entrambi i coniugi e ciò rende il fondo
inattaccabile dai creditori se vengono fatti debiti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Scopo del fondo è garantire il soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di
contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia. Ha una funzione di segregazione e i beni
conferiti nel fondo sono sottoposti ad un vincolo di destinazione e serviranno a far fronte ai
bisogni della famiglia.
I beni che lo costituiscono possono essere alienati e svincolati previa autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Il fondo si istituisce attraverso particolari regole di amministrazione e di responsabilità e si
realizza attraverso un atto di “attribuzione” patrimoniale, che può riguardare tanto il diritto di
proprietà quanto quello di godimento sui beni.
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Se vi sono figli minorenni, il fondo patrimoniale durerà fino al compimento della
maggiore età dell’ultimo figlio. Decade in caso di divorzio e non potrà essere finalizzato a
soddisfare le esigenze di uno solo tra i membri della famiglia.
IL TRUST
E’ uno strumento patrimoniale di origine anglosassone che consente ai genitori che lo
desiderano di dare precise e cogenti direttive a coloro che, nel dopo, si occuperanno del
patrimonio destinato alla cura ed assistenza del figlio. Il trust permette alle famiglie di
segregare un patrimonio e di destinarlo ad uno scopo specifico: è necessario pertanto che il
disponente consideri attentamente l’entità del patrimonio a sua disposizione.
Nello specifico: attraverso la costituzione di un trust un soggetto denominato disponente
trasmette ad un altro soggetto, denominato trustee, un patrimonio.
I beni in trust costituiscono un patrimonio separato sia rispetto ai beni del disponente
che rispetto ai beni del trustee il quale è “proprietario” di questi beni, ma li gestisce
nell’interesse del beneficiario secondo gli scopi che sono stati indicati dal disponente.
Il disponente potrà nominare un garante.
Pertanto:
- Il disponente stabilisce le regole del funzionamento del trust istituito e cioè: l’indicazione
dei beneficiari, i poteri del trustee, la sostituzione del trustee, i poteri del garante, i criteri
dell’amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi, la destinazione dei beni ecc.
- il trustee è la persona o l’ente di fiducia del disponente che non potrà operare al di fuori
dei limiti dettati dallo scopo.
- il garante è preposto alla cura e alla tutela del soggetto fragile con la funzione di vigilare
sulla realizzazione dello scopo del trust. Può essere una persona o un ente di fiducia e
controlla l’operato del trustee. Possono essergli attribuiti diversi poteri: autorizzare il trustee
ad alienare i beni in trust, distribuire il reddito ai beneficiari, determinare un compenso per il
trustee ecc.
Il trust ha vincoli di destinazione (il trustee non può operare al di fuori dei limiti dettati
dallo scopo stabilito) e di separazione (i beni in trust costituiscono un patrimonio separato
rispetto ai beni del disponente, del trustee e dei beneficiari).
LE POLIZZE ASSICURATIVE
L’Assicurazione sulla vita vede l’implicazione di tre soggetti, contraente, assicurato e
beneficiario: il contraente paga i premi (versamenti periodici o premio unico), l’assicurato è
la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, il beneficiario è la persona scelta dal
contraente che riceverà le somme assicurate.
Con una polizza assicurativa si realizza una forma molto semplice di segregazione
patrimoniale che può essere scelta in presenza di importi relativamente modesti.
Le rendite assicurative non concorrono al reddito complessivo del beneficiario, ma sono
soggette ad imposta sostitutiva.
L’impiego di un capitale in una polizza consente di mettere a disposizione di un
beneficiario una somma o una rendita che non rientra nell’asse ereditario ed è esente da
imposizioni fiscali e successorie, non è pignorabile, né sequestrabile.
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E’ possibile cambiare la designazione del beneficiario e l’impiego del capitale può
essere rivestito o riscattato, seppur con qualche penalizzazione prima della scadenza.
E’ possibile stipulare polizze di “rendita vitalizia”: l’assicurazione si impegna ad erogare
al beneficiario vita natural durante una somma periodica rivalutabile.
Sono possibili patti che rendono disponibile il capitale residuo ad altri soggetti: si può
prevedere una clausola di reversibilità a favore di un secondo beneficiario o una clausola di
controassicurazione in base alla quale il capitale residuo ritorni al contraente (che ha
versato il premio iniziale).
L’ESECUTORE TESTAMENTARIO
Chi fa testamento può nominare un esecutore testamentario per assicurarsi che siano
esattamente eseguite le proprie disposizioni, è una possibilità che si utilizza quando la
gestione della massa ereditaria appare particolarmente complessa.
L’esecutore testamentario, soggetto a formalità e controlli di tipo pubblici, acquista solo
il possesso dei beni ereditati per un anno dalla morte del testatore (estendibile di un altro
anno in casi particolari).
CHE SUCCEDE QUANDO DECEDE LA PERSONA CON FRAGILITA’,
NON VI SONO EREDI CONOSCIUTI,
E NON VI SONO DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE PARTICOLARI?
E’ necessario che si apra il procedimento per l’eredità giacente (art. 528 ss. c.c.)
Per eredità giacente si intende il periodo di tempo che intercorre tra la morte della persona
della cui eredità si tratta e l’accettazione dell’erede (accettazione che, dunque, può non
essere immediata).
In questi casi il Codice Civile prevede la nomina di un Curatore da parte dell’autorità
giudiziaria, con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui questa
venga accettata o, in mancanza di accettazione, sia devoluta allo Stato.
Per dare avvio al periodo di giacenza occorre presentare apposita istanza con la
richiesta di nomina del Curatore dell’eredità giacente al Tribunale nella cui circoscrizione si
è aperta la successione, che coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
La nomina del Curatore può avvenire anche di ufficio (cfr. art. 528 c.c.) allorquando il
Giudice unico, funzionalmente competente alla dichiarazione di giacenza dell’eredità,
venga a conoscenza dell’esistenza di un patrimonio ereditario che non sia stato accettato
da parte dei chiamati all’eredità i quali non si trovino nel possesso dei beni ereditari.
Può presentare istanza di apertura dell’eredità giacente: chiunque vanti un diritto sui
beni oggetto dell’eredità, i creditori dell’eredità o del chiamato all’eredità, il Pubblico
Ministero a tutela degli interessi dell’erario e dello Stato che potrebbe ricevere il patrimonio
ereditario in mancanza di altri successibili sino al sesto grado di parentela.
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La scelta del Curatore può ricadere su persone di indubbia moralità che siano in grado
di svolgere con diligenza l’incarico loro affidato.
Il Curatore presterà giuramento di custodire ed amministrare fedelmente i beni
dell’eredità e sul suo operato sovrintenderà il Giudice unico.
Il Curatore ha diritto alla liquidazione di un compenso che sarà definito dal Giudice e
liquidato dagli eredi.
A cura dell’Associazione “Oltre noi…la vita”
Maggio 2007
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