(Internazionalizzazione delle imprese ritocchi dell`ultimo minuto)

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(Internazionalizzazione delle imprese ritocchi dell`ultimo minuto)
Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
Internazionalizzazione delle imprese: ritocchi dell’ultimo minuto
della Dott.ssa Roberta De Pirro
Abstract
Solo qualche ritocco al decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese è stato approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 17 luglio, che tornerà alle Camere per il parere
definitivo, parere che dovrà arrivare nei prossimi 10 giorni.
Testo
Novità dell’ultima ora, invece, è l’introduzione nel decreto di una disposizione che prevede che il reddito
prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato beneficiano per 5 anni di
una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere a tale incentivo i soggetti che nei 5 anni
precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano un’attività lavorativa prevalentemente nel
territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta un’alta qualificazione o il titolo di
laurea.
Ma andiamo con ordine, ed esaminiamo - articolo per articolo - quelle che sono state le novità introdotte.
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 1)
Sono ampliate le ipotesi per le quali è possibile presentare istanza di ruling internazionale. Il nuovo articolo
31-ter del DPR n. 600/1973 dispone che le imprese con attività internazionale hanno accesso a una
procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:
preventiva definizione in sede di contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di
trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del TUIR e dei valori in uscita e in entrata in
caso di trasferimento di residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR;
attribuzione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, relative all’attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un’impresa o di un ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo in considerazione quanto previsto sia dall’articolo
162 del TUIR sia dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione
o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non
residenti.
A queste viene aggiunta un’altra, secondo la quale le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento
collaborativo (c.d. “cooperative compliance”) introdotto dal D.Lgs. sulla certezza del diritto, hanno accesso
alla procedura di ruling anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale con
riferimento alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di redditi derivanti da rapporti
intercorsi con operatori stabiliti in Paesi black list (art. 110, co. 10 TUIR).
Interpello sui nuovi investimenti (art. 2)
Le imprese, residenti o non residenti, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di
ammontare non inferiore a 30 milioni di euro, che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione
all’attività in cui avviene l’investimento durature (e non più significative e durature ricadute
sull’occupazione) possono presentare all’Agenzia delle Entrate una preventiva istanza di interpello.
In altri termini, fondamentale a tal fine è la presentazione da parte del contribuente di un piano di
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investimento nel quale devono essere necessariamente descritti l’ammontare dell’investimento, i tempi e le
modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale, da valutare in relazione all’attività in
cui avviene l’investimento e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale
italiano.
Viene ridotto da 90 a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il termine entro il quale il Ministro
dell’economia e delle finanze dovrà emanare il decreto per individuare le modalità applicative dell’interpello in
commento.
Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
Viene precisato che le nuove regole relative alla tassazione dei dividendi e plusvalenze provenienti da
partecipazioni detenute in soggetti localizzati in da Paesi black list si applicano agli utili distribuiti e alle
plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto.
Per quel che concerne il credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata estera viene
precisato che spetta soltanto in relazione alle imposte pagate dalla società controllata estera a partire dal
quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Quindi supponendo che il decreto entri in vigore nel 2015, il credito d’imposta viene riconosciuto solo con
riferimento alle imposte pagate all’estero dal 2010.
Interessi passivi (art. 4)
L’articolo 4 prevede le seguenti modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi di cui
all’articolo 96, del DPR n. 917/1986:
nel calcolo del ROL sono inclusi anche i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in
società estere controllate di diritto;
viene portata a sistema la disposizione secondo la quale non rilevano ai fini della disciplina di cui
all’articolo 96 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano
società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo
patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla
locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende
il cui valore corrispettivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale (art. 5)
Viene precisato che il valore normale entro il quale è ammessa la deducibilità delle spese relative a rapporti
intercorsi con imprese residenti o localizzate in Paesi black liste, è quello determinato ai sensi dell’articolo
9 del TUIR.
Viene introdotta (co. 2, dell’art. 5) una norma di interpretazione autentica secondo la quale le
disposizioni di cui all’art. 110. co. 7 del TUIR (transfer pricing) si interpreta nel senso che la disciplina
ivi prevista non si applica per le operazioni intercorse tra imprese residenti o localizzate nel territorio
dello Stato. In altri termini, la disciplina sul transfer pricing non si applica ad operazioni intercorse tra
imprese appartenenti allo stesso gruppo site in Italia.
Vien inoltre previsto che per le cessioni di immobili o di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento
di diritti reali su di essi, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, l’esistenza di un maggior valore non più essere presunta
soltanto sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero delle
imposte ipocatastali.
Ai fini delle imposte dirette, tale previsione attualmente prevista per il realizzo di plusvalenze (artt. 58, 68 e 86
del TUIR), viene estesa anche al realizzo di ricavi (art. 85 del TUIR) e ai fini IRAP viene estesa anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e imprese individuali (e
non solo, società di capitali ed enti commerciali; banche, enti finanziari ed imprese di assicurazione).
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Disciplina delle controllate e collegate estere - CFC - (art. 8)
Nella precedente versione del decreto era stato eliminato l’obbligo di interpello, ex articolo 11 della legge
n. 212/2000, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC.
Tale obbligo era stato sostituito con la facoltà per il socio di controllo residente di presentare istanza di
interpello ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 431/1991 per ottenere preventivamente un parere
dall’Amministrazione finanziaria per disapplicare la disciplina in parola.
Nella versione vigente viene mantenuta la facoltà per il socio di controllo residente di presentare istanza
di interpello, ma si fa riferimento alla tipologia di interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000.
Viene precisato che, nel caso di partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in Paesi non black
list, il socio controllante residente deve segnalare nella dichiarazione i redditi derivanti dalla detenzione nelle
controllate estere soltanto al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 8-bis dell’art. 167
(tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale domestica e prevalenza di passive income).
Sempre con riferimento al caso di partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in Paesi non black
list viene previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano indicati i criteri per
determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione applicato alla società estera, tra cui
quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.
Inoltre, viene stabilito - sempre relativamente alle partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in
Paesi non black list - che per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo introdotto
dal D.Lgs. sulla certezza del diritto (c.d. “cooperative compliance”) l’interpello disapplicativo può essere
presentato a prescindere dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 8-bis dell’art. 167
(tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale domestica e prevalenza di passive income).
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 168 (CFC collegate estere) del TUIR viene prevista una disciplina
transitoria, stabilendo che gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3,
co. 3 e 4 del DM n, 268/2006.
Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero (art. 11)
Il regime di sospensione della riscossione della tassazione in uscita, in caso di trasferimento della residenza
da parte di soggetti che svolgono imprese commerciali in un altro Paese UE o aderente allo SEE, è esteso:
al trasferimento di parte o della totalità degli attivi collegati a una stabile organizzazione sita in Italia
di un soggetto non residente, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso un altro
Paese UE o aderente allo SEE;
ove compatibile, nel caso in cui il trasferimento di residenza consegue da operazioni di fusione,
scissione o conferimento verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
(SEE) ai sensi dell’articolo 179 del DPR n. 917/1986.
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica, secondo la quale il regime di sospensione della
riscossione della tassazione in uscita è applicabile anche al trasferimento, da parte di un’impresa non
residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile
organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato UE ovvero aderente
allo SEE.
Perdite su crediti (art. 13)
Innanzitutto, al fine di limitare i profili di incertezza per gli operatori, il legislatore ha esteso la deducibilità
automatica delle perdite su crediti realizzate in presenza di piani attestati di risanamento (ex art. 67, comma
1, lettera d), L.F.) a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, operando una sostanziale
equiparazione con il regime previsto in presenza di procedure concorsuali. La deducibilità fiscale sarà
possibile anche con riferimento alle procedure concorsuali o di risanamento previste dalle legislazioni estere
che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre è stata ammessa la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando
detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quelli in cui si verificano gli elementi certi e
precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore.
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Ora, viene precisato che tali modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del decreto.
Inoltre, al fine di ovviare alle incertezze interpretative del disposto dell’art. 101, co. 5 del TUIR - con una
disposizione di natura interpretativa - viene stabilito che la mancata deduzione in tutto o in parte come
perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell’esercizio in cui già esistevano i requisiti per la
deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione
avvenga non oltre il periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si
sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.
Viene chiarito che le modifiche relative al regime fiscale delle rinunce a crediti effettuate da parte dei soci
trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del
decreto.
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (art. 14)
Viene chiarito che l’esercizio dell’opzione per la branch exemption da parte delle imprese con stabiliti
organizzazioni già esistenti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo e con effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata
l’opzione non determina di per sé alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Inoltre, viene stabilito sia ai fini dell’applicazione della branch exemption (art. 168-ter del TUIR) sia del
credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 del TUIR) che il contribuente può
preventivamente interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile
organizzazione estera.
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 15)
Viene riformulata la modifica introdotta all’art. 165, co. 6 del TUIR, che, per un difetto di coordinamento,
sembrava eliminare il criterio della “per country limitation” soltanto in relazione al riporto delle eccedenze
(meccanismo del carry back e del carry forward), lasciandolo invece invariato ai sensi del co. 3 del medesimo
articolo.
Regime speciale per lavoratori rimpatriati (art. 16)
Il legislatore ha previsto che il reddito prodotto in Italia da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza
fiscale nel territorio dello Stato concorre a formare il reddito complessivo soltanto per il 70% del suo
ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il
predetto trasferimento;
l’attività lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in
forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l'impresa;
l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
i lavoratori devono rivestire una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o
specializzazione e devono essere in possesso del titolo di laurea.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto in esame e per i tre periodi successivi.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del citato decreto - saranno adottate le disposizioni di attuazione anche
relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia,
nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 22 luglio 2015