(Internazionalizzazione delle imprese ritocchi dell`ultimo minuto)
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(Internazionalizzazione delle imprese ritocchi dell`ultimo minuto)
Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Internazionalizzazione delle imprese: ritocchi dell’ultimo minuto della Dott.ssa Roberta De Pirro Abstract Solo qualche ritocco al decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese è stato approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 17 luglio, che tornerà alle Camere per il parere definitivo, parere che dovrà arrivare nei prossimi 10 giorni. Testo Novità dell’ultima ora, invece, è l’introduzione nel decreto di una disposizione che prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato beneficiano per 5 anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere a tale incentivo i soggetti che nei 5 anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta un’alta qualificazione o il titolo di laurea. Ma andiamo con ordine, ed esaminiamo - articolo per articolo - quelle che sono state le novità introdotte. Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 1) Sono ampliate le ipotesi per le quali è possibile presentare istanza di ruling internazionale. Il nuovo articolo 31-ter del DPR n. 600/1973 dispone che le imprese con attività internazionale hanno accesso a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti: preventiva definizione in sede di contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del TUIR e dei valori in uscita e in entrata in caso di trasferimento di residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR; attribuzione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, relative all’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un’impresa o di un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo in considerazione quanto previsto sia dall’articolo 162 del TUIR sia dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. A queste viene aggiunta un’altra, secondo la quale le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (c.d. “cooperative compliance”) introdotto dal D.Lgs. sulla certezza del diritto, hanno accesso alla procedura di ruling anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale con riferimento alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di redditi derivanti da rapporti intercorsi con operatori stabiliti in Paesi black list (art. 110, co. 10 TUIR). Interpello sui nuovi investimenti (art. 2) Le imprese, residenti o non residenti, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro, che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento durature (e non più significative e durature ricadute sull’occupazione) possono presentare all’Agenzia delle Entrate una preventiva istanza di interpello. In altri termini, fondamentale a tal fine è la presentazione da parte del contribuente di un piano di Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International investimento nel quale devono essere necessariamente descritti l’ammontare dell’investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale, da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale italiano. Viene ridotto da 90 a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il termine entro il quale il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà emanare il decreto per individuare le modalità applicative dell’interpello in commento. Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3) Viene precisato che le nuove regole relative alla tassazione dei dividendi e plusvalenze provenienti da partecipazioni detenute in soggetti localizzati in da Paesi black list si applicano agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per quel che concerne il credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata estera viene precisato che spetta soltanto in relazione alle imposte pagate dalla società controllata estera a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi supponendo che il decreto entri in vigore nel 2015, il credito d’imposta viene riconosciuto solo con riferimento alle imposte pagate all’estero dal 2010. Interessi passivi (art. 4) L’articolo 4 prevede le seguenti modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, del DPR n. 917/1986: nel calcolo del ROL sono inclusi anche i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società estere controllate di diritto; viene portata a sistema la disposizione secondo la quale non rilevano ai fini della disciplina di cui all’articolo 96 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore corrispettivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale (art. 5) Viene precisato che il valore normale entro il quale è ammessa la deducibilità delle spese relative a rapporti intercorsi con imprese residenti o localizzate in Paesi black liste, è quello determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Viene introdotta (co. 2, dell’art. 5) una norma di interpretazione autentica secondo la quale le disposizioni di cui all’art. 110. co. 7 del TUIR (transfer pricing) si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni intercorse tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. In altri termini, la disciplina sul transfer pricing non si applica ad operazioni intercorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo site in Italia. Vien inoltre previsto che per le cessioni di immobili o di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali su di essi, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, l’esistenza di un maggior valore non più essere presunta soltanto sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipocatastali. Ai fini delle imposte dirette, tale previsione attualmente prevista per il realizzo di plusvalenze (artt. 58, 68 e 86 del TUIR), viene estesa anche al realizzo di ricavi (art. 85 del TUIR) e ai fini IRAP viene estesa anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e imprese individuali (e non solo, società di capitali ed enti commerciali; banche, enti finanziari ed imprese di assicurazione). Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Disciplina delle controllate e collegate estere - CFC - (art. 8) Nella precedente versione del decreto era stato eliminato l’obbligo di interpello, ex articolo 11 della legge n. 212/2000, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC. Tale obbligo era stato sostituito con la facoltà per il socio di controllo residente di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 431/1991 per ottenere preventivamente un parere dall’Amministrazione finanziaria per disapplicare la disciplina in parola. Nella versione vigente viene mantenuta la facoltà per il socio di controllo residente di presentare istanza di interpello, ma si fa riferimento alla tipologia di interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000. Viene precisato che, nel caso di partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in Paesi non black list, il socio controllante residente deve segnalare nella dichiarazione i redditi derivanti dalla detenzione nelle controllate estere soltanto al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 8-bis dell’art. 167 (tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale domestica e prevalenza di passive income). Sempre con riferimento al caso di partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in Paesi non black list viene previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione applicato alla società estera, tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile. Inoltre, viene stabilito - sempre relativamente alle partecipazioni di controllo detenute in soggetti residenti in Paesi non black list - che per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. sulla certezza del diritto (c.d. “cooperative compliance”) l’interpello disapplicativo può essere presentato a prescindere dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 8-bis dell’art. 167 (tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale domestica e prevalenza di passive income). A seguito dell’abrogazione dell’articolo 168 (CFC collegate estere) del TUIR viene prevista una disciplina transitoria, stabilendo che gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, co. 3 e 4 del DM n, 268/2006. Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero (art. 11) Il regime di sospensione della riscossione della tassazione in uscita, in caso di trasferimento della residenza da parte di soggetti che svolgono imprese commerciali in un altro Paese UE o aderente allo SEE, è esteso: al trasferimento di parte o della totalità degli attivi collegati a una stabile organizzazione sita in Italia di un soggetto non residente, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso un altro Paese UE o aderente allo SEE; ove compatibile, nel caso in cui il trasferimento di residenza consegue da operazioni di fusione, scissione o conferimento verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ai sensi dell’articolo 179 del DPR n. 917/1986. Viene introdotta una norma di interpretazione autentica, secondo la quale il regime di sospensione della riscossione della tassazione in uscita è applicabile anche al trasferimento, da parte di un’impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato UE ovvero aderente allo SEE. Perdite su crediti (art. 13) Innanzitutto, al fine di limitare i profili di incertezza per gli operatori, il legislatore ha esteso la deducibilità automatica delle perdite su crediti realizzate in presenza di piani attestati di risanamento (ex art. 67, comma 1, lettera d), L.F.) a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, operando una sostanziale equiparazione con il regime previsto in presenza di procedure concorsuali. La deducibilità fiscale sarà possibile anche con riferimento alle procedure concorsuali o di risanamento previste dalle legislazioni estere che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Inoltre è stata ammessa la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quelli in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Ora, viene precisato che tali modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, al fine di ovviare alle incertezze interpretative del disposto dell’art. 101, co. 5 del TUIR - con una disposizione di natura interpretativa - viene stabilito che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell’esercizio in cui già esistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. Viene chiarito che le modifiche relative al regime fiscale delle rinunce a crediti effettuate da parte dei soci trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (art. 14) Viene chiarito che l’esercizio dell’opzione per la branch exemption da parte delle imprese con stabiliti organizzazioni già esistenti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e con effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione non determina di per sé alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Inoltre, viene stabilito sia ai fini dell’applicazione della branch exemption (art. 168-ter del TUIR) sia del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 del TUIR) che il contribuente può preventivamente interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera. Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 15) Viene riformulata la modifica introdotta all’art. 165, co. 6 del TUIR, che, per un difetto di coordinamento, sembrava eliminare il criterio della “per country limitation” soltanto in relazione al riporto delle eccedenze (meccanismo del carry back e del carry forward), lasciandolo invece invariato ai sensi del co. 3 del medesimo articolo. Regime speciale per lavoratori rimpatriati (art. 16) Il legislatore ha previsto che il reddito prodotto in Italia da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato concorre a formare il reddito complessivo soltanto per il 70% del suo ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni: i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento; l’attività lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano; i lavoratori devono rivestire una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e devono essere in possesso del titolo di laurea. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e per i tre periodi successivi. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto - saranno adottate le disposizioni di attuazione anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 22 luglio 2015