roil è prelevato presso l`organismo d`intervento qualità e l

Transcript

roil è prelevato presso l`organismo d`intervento qualità e l
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 287/ 12
19 . 10 . 76
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 1976
relativa a una fornitura urgente di butteroil alla Repubblica delle Isole del Capo
Verde a titolo di aiuto alimentare
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(76/817/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
100 tonnellate di butteroil destinate alla Repubblica
delle Isole del Capo Verde.
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari ('), modificato da ultimo del regola­
mento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 7, e l'articolo 28 ,
considerando che il regolamento (CEE) n . 695/76 del
Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo alla fornitura di
grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto
alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di
sviluppo ed organismi internazionali (3), prevede fra
l'altro che siano messe a disposizione della Repubblica
delle Isole del Capo Verde 100 tonnellate di butteroil
prodotto con burro detenuto dagli organismi d'inter­
vento ; che tale paese ha chiesto la fornitura della
suddetta quantità ;
considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regola­
mento (CEE) n . 694/76 del Consiglio, del 25 marzo
1976, che fissa le norme generali relative alla fornitura
di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto
alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di
sviluppo ed organismi internazionali (4), dispone, per
determinare le spese di fornitura, il ricorso ad una
procedura di gara, o, quando si tratta di un'azione
Articolo 2
1.
Il burro necessario alla fabbricazione del butte­
roil è prelevato presso l'organismo d'intervento
tedesco.
2.
Il butteroil risponde, per quanto riguarda la
qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate all'alle­
gato del regolamento (CEE) n . 2247/75 della Commis­
sione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle
gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di
butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in
via di sviluppo ed al Programma alimentare
mondiale (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 2212/76 (6).
Esso è condizionato unicamente in scatole di 5 chilo­
grammi.
3.
Per quanto concerne le iscrizioni sull'imbal­
laggio, la dicitura di cui al capitolo II, punto 2, lettera
b), dell'allegato citato al paragrafo precedente, è redatta
come segue : « Butteroil / Dom da Comunidade
Economica Europeia a Republica de Caboverde ».
urgente, ad una procedura di trattativa privata ;
considerando che, tenuto conto della necessità di
Articolo 3
recare un aiuto immediato, s'impone il ricorso ad una
procedura di trattativa privata per tale fornitura ;
1.
La consegna si deve effettuare cif Sào Vincente.
2.
L'imbarco ha luogo il più presto possibile e non
considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
oltre il 28 ottobre 1976 .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
3.
La consegna cif si considera effettuata nel
momento in cui la merce è effettivamente estratta
dalla stiva della nave nel porto di sbarco.
Articolo 1
Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n .
694/76 e (CEE) n . 695/76, viene fornita una partita di
(')
(2)
(3)
(4)
GU
GU
GU
GU
n.
n.
n.
n.
L
L
L
L
148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
67 del 15 . 3 . 1976, pag. 9 .
83 del 30 . 3 . 1976, pag. 6 .
83 del 30 . 3 . 1976, pag. 4.
4.
Il paese destinatario sostiene tutte le spese succes­
sive alla consegna, comprese quelle di scarico (quali
disistivaggio, sollevamento, recezione), nonché le even­
tuali spese di trasporto con alleggio.
(5) GU n . L 229 del 30 . 8 . 1975, pag. 60 .
(6 GU n. L 249 dell' i 1 . 9. 1976, pag. 5.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
19 . 10. 76
5. Le eventuali spese di soprastallia o 1 eventuale
premio di celerità (dispatch money) nel porto di
sbarco sono a carico o a beneficio del paese benefi­
ciario. I relativi tassi e le modalità fissati nel contratto
tra l'aggiudicatario e il trasportatore devono essere
preventivamente convenuti dall'aggiudicatario che
agisce come mandatario della Comunità e l'addetto al
ricevimento del paese destinatario.
6.
All'atto della consegna cif alle condizioni di cui
al paragrafo 3, il paese destinatario rilascia un certifi­
cato che attesti che la merce è stata presa in carico.
Articolo 4
1 . L'importo che copre le spese di consegna dal
magazzino dell'organismo d'intervento fino alla fase di
cui all'articolo 3, paragrafo 1 , viene determinato dall'or­
ganismo d'intervento interessato mediante trattativa
privata alle condizioni meno onerose.
2.
N. L 287/ 13
quantitativo e la qualita della merce constatati
all'imbarco, dopo che la merce è stata ritirata
dal luogo di imbarco ;
b) informi il paese destinatario della data presunta
di arrivo della nave al porto di sbarco almeno 10
giorni prima di tale data ;
c) provveda affinché sia inserito nel contratto di
nolo l'obbligo per il capitano della nave di infor­
mare con almeno 72 ore di anticipo il paese
destinatario della data probabile di arrivo della
nave in porto ;
2. trasmette nel più breve termine alla Commissione
le informazioni di cui al paragrafo 1 , lettere a) e b).
Articolo 6
Per il butteroil di cui alla presente decisione non si
accorda alcuna restituzione né importo compensativo
(monetario e adesione).
L'organismo d'intervento trasmette immediata­
mente alla Commissione copia del o dei contratti a
trattativa privata.
Articolo 5
Il governo tedesco :
1 . assicura che la ditta designata dal contratto a tratta­
tiva privata :
a) faccia pervenire al paese destinatario, nel più
breve termine, una comunicazione indicante il
nome della nave, la data di carico nonché il
Articolo 7
La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1976 .
Per la Commissione
P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione