roil è prelevato presso l`organismo d`intervento qualità e l
Transcript
roil è prelevato presso l`organismo d`intervento qualità e l
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 287/ 12 19 . 10 . 76 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1976 relativa a una fornitura urgente di butteroil alla Repubblica delle Isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (76/817/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica 100 tonnellate di butteroil destinate alla Repubblica delle Isole del Capo Verde. europea, visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ('), modificato da ultimo del regola mento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28 , considerando che il regolamento (CEE) n . 695/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), prevede fra l'altro che siano messe a disposizione della Repubblica delle Isole del Capo Verde 100 tonnellate di butteroil prodotto con burro detenuto dagli organismi d'inter vento ; che tale paese ha chiesto la fornitura della suddetta quantità ; considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regola mento (CEE) n . 694/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (4), dispone, per determinare le spese di fornitura, il ricorso ad una procedura di gara, o, quando si tratta di un'azione Articolo 2 1. Il burro necessario alla fabbricazione del butte roil è prelevato presso l'organismo d'intervento tedesco. 2. Il butteroil risponde, per quanto riguarda la qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate all'alle gato del regolamento (CEE) n . 2247/75 della Commis sione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2212/76 (6). Esso è condizionato unicamente in scatole di 5 chilo grammi. 3. Per quanto concerne le iscrizioni sull'imbal laggio, la dicitura di cui al capitolo II, punto 2, lettera b), dell'allegato citato al paragrafo precedente, è redatta come segue : « Butteroil / Dom da Comunidade Economica Europeia a Republica de Caboverde ». urgente, ad una procedura di trattativa privata ; considerando che, tenuto conto della necessità di Articolo 3 recare un aiuto immediato, s'impone il ricorso ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ; 1. La consegna si deve effettuare cif Sào Vincente. 2. L'imbarco ha luogo il più presto possibile e non considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, oltre il 28 ottobre 1976 . HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : 3. La consegna cif si considera effettuata nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco. Articolo 1 Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n . 694/76 e (CEE) n . 695/76, viene fornita una partita di (') (2) (3) (4) GU GU GU GU n. n. n. n. L L L L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 . 67 del 15 . 3 . 1976, pag. 9 . 83 del 30 . 3 . 1976, pag. 6 . 83 del 30 . 3 . 1976, pag. 4. 4. Il paese destinatario sostiene tutte le spese succes sive alla consegna, comprese quelle di scarico (quali disistivaggio, sollevamento, recezione), nonché le even tuali spese di trasporto con alleggio. (5) GU n . L 229 del 30 . 8 . 1975, pag. 60 . (6 GU n. L 249 dell' i 1 . 9. 1976, pag. 5. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19 . 10. 76 5. Le eventuali spese di soprastallia o 1 eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese benefi ciario. I relativi tassi e le modalità fissati nel contratto tra l'aggiudicatario e il trasportatore devono essere preventivamente convenuti dall'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità e l'addetto al ricevimento del paese destinatario. 6. All'atto della consegna cif alle condizioni di cui al paragrafo 3, il paese destinatario rilascia un certifi cato che attesti che la merce è stata presa in carico. Articolo 4 1 . L'importo che copre le spese di consegna dal magazzino dell'organismo d'intervento fino alla fase di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , viene determinato dall'or ganismo d'intervento interessato mediante trattativa privata alle condizioni meno onerose. 2. N. L 287/ 13 quantitativo e la qualita della merce constatati all'imbarco, dopo che la merce è stata ritirata dal luogo di imbarco ; b) informi il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco almeno 10 giorni prima di tale data ; c) provveda affinché sia inserito nel contratto di nolo l'obbligo per il capitano della nave di infor mare con almeno 72 ore di anticipo il paese destinatario della data probabile di arrivo della nave in porto ; 2. trasmette nel più breve termine alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 , lettere a) e b). Articolo 6 Per il butteroil di cui alla presente decisione non si accorda alcuna restituzione né importo compensativo (monetario e adesione). L'organismo d'intervento trasmette immediata mente alla Commissione copia del o dei contratti a trattativa privata. Articolo 5 Il governo tedesco : 1 . assicura che la ditta designata dal contratto a tratta tiva privata : a) faccia pervenire al paese destinatario, nel più breve termine, una comunicazione indicante il nome della nave, la data di carico nonché il Articolo 7 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1976 . Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione