Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr - Camera del Lavoro Metropolitana
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Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr - Camera del Lavoro Metropolitana
20-5-2008 Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr Per i lavoratori con reddito di riferimento fino a 30.000 euro il beneficio sarà tra i 50 e i 70 euro a cura di TOMMASO PIZZO Il 20 marzo 2008, con decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso effettiva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti che era stata prevista dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 514, legge n. 244/2007). Il beneficio fiscale viene riconosciuto per le liquidazioni il cui diritto sia maturato dal 1° aprile 2008 in poi. Pertanto si applica alla tassazione dei trattamenti di fine rapporto relativi a prestazioni di lavoro che si sono interrotte a partire dal 31 marzo 2008. Destinatari della riduzione di imposta sono i lavoratori che possono far valere un reddito di riferimento 1 su cui si calcola il Tfr non superiore ai 30.000 euro. Il minor carico fiscale viene riconosciuto attraverso il consueto strumento della detrazione Irpef, operata direttamente dal sostituto di imposta. Nel caso in cui il lavoratore percepisca una indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non svolge il ruolo di sostituto di imposta, la detrazione cui ha diritto viene determinata in sede di dichiarazione dei redditi. La riduzione fiscale varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 70, a seconda del reddito teorico medio di riferimento. Il suo importo viene calcolato in base al seguente meccanismo: Reddito di riferimento Detrazione spettante fino a 7.500 euro 70 euro Oltre 7.500 euro e fino a 28.000 euro 50 euro + [20 x (28.000 - Reddito riferimento) ] _____________________ 20.500 Oltre 28.000 euro e fino a 30.000 euro 50 euro + (30.000 - Reddito riferimento) ____________________ 2.000 Importante sottolineare che la riduzione fiscale non spetta se il lavoratore ha scelto di destinare integralmente il proprio Tfr a una delle forme di previdenza complementare. Una particolarità del provvedimento riguarda poi il fatto che la detrazione viene riconosciuta in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo di imposta. Quindi, nel caso in cui: 1 Per reddito di riferimento si considera il reddito teorico medio determinato sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). www.servizi.cgil.milano.it - il lavoratore cambi più volte azienda durante l’anno, oppure entro lo stesso termini più rapporti di lavoro con aziende per le quali ha lavorato contemporaneamente, o ancora - intrattenga con la stessa azienda distinti rapporti (ad esempio nei casi di contratti stagionali) la detrazione viene riconosciuta soltanto con riguardo al rapporto che genera il reddito di riferimento del Tfr più elevato. Vista l’esclusività del beneficio, il datore di lavoro/sostituto di imposta dovrà chiedere al lavoratore una dichiarazione scritta attestante il fatto che non ha già fruito di alcuna altra detrazione per rapporti di lavoro cessati nello stesso periodo di imposta. ____________________________________________________________________ Il documento - Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 20 marzo 2008, Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. 2 www.servizi.cgil.milano.it