Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr - Camera del Lavoro Metropolitana

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Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr - Camera del Lavoro Metropolitana
20-5-2008
Le nuove detrazioni fiscali sul Tfr
Per i lavoratori con reddito di riferimento fino a 30.000 euro il beneficio sarà tra i 50 e i 70 euro
a cura di TOMMASO PIZZO
Il 20 marzo 2008, con decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso effettiva la riduzione del
prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti che era stata prevista
dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 514, legge n. 244/2007).
Il beneficio fiscale viene riconosciuto per le liquidazioni il cui diritto sia maturato dal 1° aprile 2008 in poi.
Pertanto si applica alla tassazione dei trattamenti di fine rapporto relativi a prestazioni di lavoro che si
sono interrotte a partire dal 31 marzo 2008.
Destinatari della riduzione di imposta sono i lavoratori che possono far valere un reddito di
riferimento 1 su cui si calcola il Tfr non superiore ai 30.000 euro. Il minor carico fiscale viene
riconosciuto attraverso il consueto strumento della detrazione Irpef, operata direttamente dal sostituto di
imposta. Nel caso in cui il lavoratore percepisca una indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che
non svolge il ruolo di sostituto di imposta, la detrazione cui ha diritto viene determinata in sede di
dichiarazione dei redditi.
La riduzione fiscale varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 70, a seconda del reddito teorico
medio di riferimento. Il suo importo viene calcolato in base al seguente meccanismo:
Reddito di riferimento
Detrazione spettante
fino a 7.500 euro
70 euro
Oltre 7.500 euro e fino a 28.000 euro
50 euro + [20 x (28.000 - Reddito riferimento) ]
_____________________
20.500
Oltre 28.000 euro e fino a 30.000 euro
50 euro + (30.000 - Reddito riferimento)
____________________
2.000
Importante sottolineare che la riduzione fiscale non spetta se il lavoratore ha scelto di destinare
integralmente il proprio Tfr a una delle forme di previdenza complementare.
Una particolarità del provvedimento riguarda poi il fatto che la detrazione viene riconosciuta in relazione a
una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo di imposta. Quindi, nel caso in cui:
1 Per reddito di riferimento si considera il reddito teorico medio determinato sulla base della durata complessiva del rapporto di
lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
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-
il lavoratore cambi più volte azienda durante l’anno, oppure
entro lo stesso termini più rapporti di lavoro con aziende per le quali ha lavorato
contemporaneamente, o ancora
- intrattenga con la stessa azienda distinti rapporti (ad esempio nei casi di contratti stagionali)
la detrazione viene riconosciuta soltanto con riguardo al rapporto che genera il reddito di riferimento del
Tfr più elevato. Vista l’esclusività del beneficio, il datore di lavoro/sostituto di imposta dovrà chiedere al
lavoratore una dichiarazione scritta attestante il fatto che non ha già fruito di alcuna altra detrazione per
rapporti di lavoro cessati nello stesso periodo di imposta.
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Il documento
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 20 marzo 2008, Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento
di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.
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