Appunto per il Capo Dipartimento
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Appunto per il Capo Dipartimento
Relazione tecnico-normativa PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con Barbados pone l’Italia su di un piano di parità con numerosi altri Paesi ad economia avanzata che si sono già dotati, nei confronti di tale giurisdizione, di analogo strumento giuridico al fine di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche con Barbados. Inoltre, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all’Articolo 26 sullo scambio di informazioni, che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, consentendo, fra l’altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli standards dell’OCSE. 2) Analisi del quadro normativo nazionale. Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall’Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta regionale sulle attività produttive. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Per quanto concerne l’applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all’articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all’articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le disposizioni del testo unico si applicano, qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione. Per l’entrata in vigore della Convenzione è obbligatoria l’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell’ordinamento interno. 1 4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. Ai sensi dell’Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l’Articolo 80 della Costituzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali. Pertanto, l’intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti. 5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L’articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l’Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni. 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali. Per quanto concerne, in particolare, l’inclusione dell’IRAP nell’Articolo 2, comma 3, della Convenzione, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte di Barbados, del credito d’imposta per l’imposta pagata in Italia; non sussiste, pertanto, alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane. 7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore dell’Accordo qui esaminato è obbligatoria l’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. 8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. Non sono attualmente all’esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Barbados. 2 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia. PARTE II. INTERNAZIONALE CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E 10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. La Convenzione tra l’Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia e basati sul Modello OCSE di Convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta “della nazione più favorita”; pertanto, non possono essere estese ai soggetti residenti in Barbados, cui sarà applicabile la Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall’Italia con Stati membri dell’Unione Europea o in altri accordi conclusi dall’Italia con altri Stati. Inoltre, l’Accordo internazionale in esame è sostanzialmente in linea con il Modello OCSE. Su tale Modello sono basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie. D’altra parte, il Modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall’OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Attualmente, diversi altri Paesi dell’Unione europea hanno già concluso Convenzioni di specie con Barbados: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Gran Bretagna. 11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono procedure di infrazione sull’argomento. 12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. Si ritiene che l’intervento non presenti aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 3 Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia. 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo in materia. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. Nella stipula di accordi di specie, generalmente gli Stati membri della UE si ispirano al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l’obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sui redditi assoggettabili ad imposta nei due paesi contraenti, nonché di prevenire l’evasione e l’elusione fiscali, anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali. PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel Modello OCSE. In ogni caso, il paragrafo 2 dell’Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I. 4 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Anche per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative. 5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. All’interno dell’atto da recepire non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non previste. 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Non sono previste disposizioni di delega in materia. 8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti Amministrazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito. 5