Finanziamento con fondi BEI

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Finanziamento con fondi BEI
Foglio informativo n. 2015
Finanziamento in euro a tasso fisso o indicizzato per il quale la banca utilizza fondi messi a disposizione dalla
Banca Europea per gli Investimenti
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
Finanziamento in euro a tasso fisso o indicizzato per il quale la banca utilizza fondi messi a disposizione della
Banca Europea per gli Investimenti (BEI): caratteristiche e rischi.
Caratteristiche.
Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca, utilizzando fondi messi a disposizione dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), mette una somma determinata di denaro a disposizione del Cliente
al fine di far fronte, talora solo parzialmente, alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione di iniziative
rispondenti alle condizioni previste dall'art. 309 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dallo
Statuto della B.E.I., . Il Cliente si impegna a restituire il finanziamento alle scadenze previste da un piano di
ammortamento, unitamente agli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile o ad un tasso
fisso.
Talora il Cliente, in funzione della finalità del finanziamento e/o della localizzazione dell'investimento
finanziato, può godere di contributi pubblici in conto interessi, per quanto gli interessi e ogni altra
condizione economica relativa al finanziamento siano liberamente pattuiti tra le parti nel rispetto di quanto
pubblicizzato con il presente foglio
Erogazioni: salvo che la messa a disposizione dell’importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di
eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto,
eventualmente con valuta a tale data.
Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca
delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.
Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno
civile.
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Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata, in casi particolari potranno venire
concordate con il cliente modalità diverse (es trimestrale).
Garanzie: Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali
(principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti.
È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente,
venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive
modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di
garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà
valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per
intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli
ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Modalità di rimborso: Il rimborso del prestito avviene in quote costanti o crescenti con periodicità
semestrale.
In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse( ad esempio
trimestrale).
Rischi
Tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è l’incremento del valore del tasso d’interesse, legato
all’andamento del mercato, laddove gli interessi siano calcolati ad un tasso variabile, ovvero, in caso
contrario, vi è l’impossibilità per il Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
Condizioni economiche.
Dettaglio condizioni economiche.
Descrizione condizione
Durata
Valore.
Indicativamente non superiore a 12 anni, comprensiva di un periodo massimo di
preammortamento di tre anni, comunque non superiore alla durata prevista dallo
specifico prestito BEI .
Tassi.
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Descrizione condizione
Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di mora
Valore.
salvo diversi accordi con il Cliente, tasso variabile trimestralmente o
semestralmente, ovvero tasso fisso (in questo caso tenendo conto delle condizioni
di volta in volta previste dai singoli prestiti firmati con la BEI ) pari a quelli in vigore
presso la BEI, per operazioni aventi caratteristiche finanziarie analoghe a quelle
che formano oggetto del contratto di prestito in forza del quale la BEI ha messo a
disposizione propri fondi, aumentati di uno spread massimo di 6,60 punti (sia per
operazioni ipotecarie che per operazioni non ipotecarie) e arrotondato allo 0,05
superiore, fermo restando che, qualora si tratti di un tasso variabile, lo stesso
potrà essere pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato come segue:
-relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target
antecedente la data di messa a disposizione dei fondi da parte della BEI,
-per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la
scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi
aumentato
sempre di uno spread massimo di 6,60 punti e arrotondato allo 0,05 superiore.
In caso di rimborso anticipato da parte della Banca delle somme assegnate dalla
BEI, a seguito della revoca del suo intervento, sempre che la Banca non risolva il
contratto, in luogo dello spread pattuito con il Cliente, si applicherà lo spread
massimo pubblicizzato in quel momento dalla Banca, ai sensi della normativa in
materia di trasparenza, per i finanziamenti in euro a tasso indicizzato.
Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro di indicizzazione applicato
e dello Spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque
fissato a zero, essendo in ogni caso l’Impresa tenuta a restituire l’importo capitale
erogato
.
Uguale al tasso di interesse nominale annuo
tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale
Europea, maggiorato di 6 punti per operazioni assistite da garanzia ipotecaria, 7
punti negli altri casi (il valore del parametro di indicizzazione in questione è
normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina
ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”).
In casi particolari il tasso di mora può essere correlato al tasso contrattuale.
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non
pagata produce gli interessi di mora a carico dell’Impresa e a favore della Banca
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al
momento del pagamento stesso.
Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal
termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa
disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo
complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti
eventi
.
Spese.
Diritti forfettari di
Istruttoria.
Spesa accessoria
Spese per la stipula di
qualsiasi atto (diverso
dal contratto di
finanziamento)
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Importo pari al 2% sull’importo del finanziamento richiesto, con un minimo di €
3.000,00.
Nella misura massima dell’importo pari al 2% del finanziamento
- in Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
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Descrizione condizione
Spese notarili
Spese per
accertamenti tecnici
Spese per consulenza
ed assistenza legale
Spese per ogni
sollecito di
pagamento (salvo il
primo)
Spese per l’eventuale
rinnovazione
dell’iscrizione
ipotecaria
Oneri fiscali
Diritti di revisione:
Valore.
A carico del cliente, anche se connesse alla cessione alla BEI dei crediti derivanti
dal finanziamento
euro 1.500,00, ferma restando la possibilità che il Cliente sia chiamato a
corrispondere il relativo costo (anche se di ammontare superiore ad € 1.500,00)
direttamente al professionista incaricato dalla Banca, quand’anche il
finanziamento richiesto, per qualsiasi motivo, non venga concesso.
A carico del cliente
€ 5,00
a carico del cliente
il finanziamento, gli atti e le formalità relativi sono soggetti al trattamento tributario
agevolato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (e successive modificazioni)
per effetto del richiamo ivi contenuto all’art.41, alla legge 31 ottobre, n. 1231
(“Trattamento tributario della Banca europea per gli Investimenti”). Sono
comunque a carico del Cliente eventuali futuri oneri fiscali connessi ad ogni atto,
anche relativo alla predetta cessione alla BEI dei crediti derivanti dal
finanziamento.
Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00
Spesa per avvisi
periodici di scadenza
rate e variazione tassi
Spesa per rimborso
anticipato anche
parziale
euro 0 (zero)
Spese per ogni
somma non erogata
nei termini pattuiti per
cause non imputabili
alla banca ( solo in
caso di tasso
d’interesse nominale
annuo fisso)
Spese connesse
all’eventuale
consolidamento del
finanziamento al
minor importo
erogato:
Spese in caso di
decadenza dal
termine, di risoluzione
del contratto, di
recesso dallo stesso o
di procedure
concorsuali
Importo pari al 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno
mancante all’ultima scadenza contrattuale, nonché gli oneri connessi al rimborso
anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI.
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Importo pari al 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare
o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale, nonché gli oneri
connessi al rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI.
€ 750,00
Importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi, oltre
ogni onere che dovesse essere addebitato alla banca a seguito del rimborso
anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI.
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Descrizione condizione
Spese di acquisizione
della garanzia del
Fondo di Garanzia ex
legge 662/96
Valore.
Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge
662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da
parte del Fondo medesimo di una commissione “una tantum” diversificata in
funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o
media), calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di
finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del
3% dell’importo garantito.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di euro
500.000,00, tasso di interesse annuo nominale: 6.414% (pari a – 0.186% alla data del 15 dicembre 2016
aumentato di 6,60 punti), durata: 12 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di tre anni – con e
senza garanzia ipotecaria )
Sono state considerate le spese di istruttoria (i).
In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza
(ii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’ immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui
beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.
(i)pari a € 10.000,00, comprensivo degli eventuali costi di perizia
(ii)Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 5.400,00, in quanto tale tipologia di polizza non è
distribuita dalla Banca.
Rata semestrale
Tasso variabile (i)
Ammortamento italiano
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
Tasso variabile (i)
Ammortamento francese
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
TAN
TAEG
6.414
6.414
TAN
7.049
6.853
TAEG
6.414
7.041
6.414
6.851
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di
finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio.
Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del
tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato
costante per tutta la durata del finanziamento.
Tasso effettivo globale medio dei finanziamenti e dei mutui alle imprese effettuati dalle banche , quale
risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi:
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura ( l.n. 108/1996), relativo
all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo
è indicato nella sezione “ Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata
alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente
.
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Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
A) Certificazioni
B) Elaborazione di conteggi
C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione.
Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00.
Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento.
Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell’estinzione del
finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia
oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili . a fronte di espressa richiesta del
cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile .
Estinzione anticipata, portabilità e reclami.
Estinzione anticipata.
Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento,
totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta almeno 90 giorni prima e la BEI ne sia stata
preventivamente informata e comunque solo alla data e secondo le modalità stabilite dalla stessa BEI.
Portabilità del finanziamento.
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario,
il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Recesso
Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso.
E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno
degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare:
- il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto;
- la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere;
- il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa::
(i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte;
(ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa
partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più
patrimoni destinati ad uno specifico affare;
(iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci;
(iv) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende;
(v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;
(vi) dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come
dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato;
(vii) dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il
debito derivante dal finanziamento;
- il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti;
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- gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi
non si realizzassero;
- la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico
interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti;
- quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di
garanzia;
- quando la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di
garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o
di qualsiasi altro soggetto;
- i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni
anomale;
- la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere,
ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento;
- non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento;
- qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- qualora muti la compagine sociale del Cliente.
- qualora il Cliente non rispetti gli impegni comunque assunti in contratto nei confronti della BEI.
Reclami ricorsi e conciliazione.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda.
ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili cauzionali e per
eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori.
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI): creata dal Trattato di Roma, la Banca europea per gli
investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Dotata di personalità giuridica e di autonomia
finanziaria, la BEI concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui sia
garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale
CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni
in essere con la Banca
CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito
verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di
finanziamento
SPESA ACCESSORIA: costo connesso:
- allo svolgimento, in sede di istruttoria del finanziamento, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali,
comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo;
- al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di conversione da tasso variabile
a tasso fisso o viceversa, di erogazioni frazionate, di erogazioni tramite assegno …)
COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto
e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa
informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in
occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da
garanzie estere
DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni
suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o
non abbia dato le garanzie promesse
EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE
(european Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno
lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno
successivo alla quotazione
FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento
dell’obbligazione del Cliente.
GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati
per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express
Transfer System
IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene
mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere
soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al
fine di valutare la concedibilità del credito richiesto
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi
notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito
dell’estinzione della stessa
OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro
iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso
di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e
su “ Il Sole 24 ORE”)
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso
PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla
Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo
ricavato
PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi
PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio
dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere
soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni
contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente
all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità
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FINANZIAMENTI MT IMPRESE.
FINANZIAMENTO CON FONDI BEI
RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte
del finanziamento
RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione
dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle
condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di
esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito.
SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per
determinare un tasso
TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso
applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e
dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del
mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in
valuta estera.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in
percentuale annua del credito concesso.
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse
(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle
somme dovute
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