Finanziamento con fondi BEI
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Finanziamento con fondi BEI
Foglio informativo n. 2015 Finanziamento in euro a tasso fisso o indicizzato per il quale la banca utilizza fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Finanziamento in euro a tasso fisso o indicizzato per il quale la banca utilizza fondi messi a disposizione della Banca Europea per gli Investimenti (BEI): caratteristiche e rischi. Caratteristiche. Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca, utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), mette una somma determinata di denaro a disposizione del Cliente al fine di far fronte, talora solo parzialmente, alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione di iniziative rispondenti alle condizioni previste dall'art. 309 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dallo Statuto della B.E.I., . Il Cliente si impegna a restituire il finanziamento alle scadenze previste da un piano di ammortamento, unitamente agli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile o ad un tasso fisso. Talora il Cliente, in funzione della finalità del finanziamento e/o della localizzazione dell'investimento finanziato, può godere di contributi pubblici in conto interessi, per quanto gli interessi e ogni altra condizione economica relativa al finanziamento siano liberamente pattuiti tra le parti nel rispetto di quanto pubblicizzato con il presente foglio Erogazioni: salvo che la messa a disposizione dell’importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto, eventualmente con valuta a tale data. Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile. Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 1 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata, in casi particolari potranno venire concordate con il cliente modalità diverse (es trimestrale). Garanzie: Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti. È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Modalità di rimborso: Il rimborso del prestito avviene in quote costanti o crescenti con periodicità semestrale. In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse( ad esempio trimestrale). Rischi Tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è l’incremento del valore del tasso d’interesse, legato all’andamento del mercato, laddove gli interessi siano calcolati ad un tasso variabile, ovvero, in caso contrario, vi è l’impossibilità per il Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Descrizione condizione Durata Valore. Indicativamente non superiore a 12 anni, comprensiva di un periodo massimo di preammortamento di tre anni, comunque non superiore alla durata prevista dallo specifico prestito BEI . Tassi. Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 2 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI Descrizione condizione Tasso di interesse nominale annuo (TAN) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Valore. salvo diversi accordi con il Cliente, tasso variabile trimestralmente o semestralmente, ovvero tasso fisso (in questo caso tenendo conto delle condizioni di volta in volta previste dai singoli prestiti firmati con la BEI ) pari a quelli in vigore presso la BEI, per operazioni aventi caratteristiche finanziarie analoghe a quelle che formano oggetto del contratto di prestito in forza del quale la BEI ha messo a disposizione propri fondi, aumentati di uno spread massimo di 6,60 punti (sia per operazioni ipotecarie che per operazioni non ipotecarie) e arrotondato allo 0,05 superiore, fermo restando che, qualora si tratti di un tasso variabile, lo stesso potrà essere pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato come segue: -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la data di messa a disposizione dei fondi da parte della BEI, -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi aumentato sempre di uno spread massimo di 6,60 punti e arrotondato allo 0,05 superiore. In caso di rimborso anticipato da parte della Banca delle somme assegnate dalla BEI, a seguito della revoca del suo intervento, sempre che la Banca non risolva il contratto, in luogo dello spread pattuito con il Cliente, si applicherà lo spread massimo pubblicizzato in quel momento dalla Banca, ai sensi della normativa in materia di trasparenza, per i finanziamenti in euro a tasso indicizzato. Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro di indicizzazione applicato e dello Spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso l’Impresa tenuta a restituire l’importo capitale erogato . Uguale al tasso di interesse nominale annuo tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 6 punti per operazioni assistite da garanzia ipotecaria, 7 punti negli altri casi (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”). In casi particolari il tasso di mora può essere correlato al tasso contrattuale. Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell’Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi . Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Spesa accessoria Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Aggiornato al 8/02/2017 Importo pari al 2% sull’importo del finanziamento richiesto, con un minimo di € 3.000,00. Nella misura massima dell’importo pari al 2% del finanziamento - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. Pagina 3 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI Descrizione condizione Spese notarili Spese per accertamenti tecnici Spese per consulenza ed assistenza legale Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Oneri fiscali Diritti di revisione: Valore. A carico del cliente, anche se connesse alla cessione alla BEI dei crediti derivanti dal finanziamento euro 1.500,00, ferma restando la possibilità che il Cliente sia chiamato a corrispondere il relativo costo (anche se di ammontare superiore ad € 1.500,00) direttamente al professionista incaricato dalla Banca, quand’anche il finanziamento richiesto, per qualsiasi motivo, non venga concesso. A carico del cliente € 5,00 a carico del cliente il finanziamento, gli atti e le formalità relativi sono soggetti al trattamento tributario agevolato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (e successive modificazioni) per effetto del richiamo ivi contenuto all’art.41, alla legge 31 ottobre, n. 1231 (“Trattamento tributario della Banca europea per gli Investimenti”). Sono comunque a carico del Cliente eventuali futuri oneri fiscali connessi ad ogni atto, anche relativo alla predetta cessione alla BEI dei crediti derivanti dal finanziamento. Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Spesa per avvisi periodici di scadenza rate e variazione tassi Spesa per rimborso anticipato anche parziale euro 0 (zero) Spese per ogni somma non erogata nei termini pattuiti per cause non imputabili alla banca ( solo in caso di tasso d’interesse nominale annuo fisso) Spese connesse all’eventuale consolidamento del finanziamento al minor importo erogato: Spese in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Importo pari al 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale, nonché gli oneri connessi al rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI. Aggiornato al 8/02/2017 Importo pari al 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale, nonché gli oneri connessi al rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI. € 750,00 Importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi, oltre ogni onere che dovesse essere addebitato alla banca a seguito del rimborso anticipato delle somme messe a disposizione dalla BEI. Pagina 4 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI Descrizione condizione Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 Valore. Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione “una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell’importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di euro 500.000,00, tasso di interesse annuo nominale: 6.414% (pari a – 0.186% alla data del 15 dicembre 2016 aumentato di 6,60 punti), durata: 12 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di tre anni – con e senza garanzia ipotecaria ) Sono state considerate le spese di istruttoria (i). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza (ii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’ immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i)pari a € 10.000,00, comprensivo degli eventuali costi di perizia (ii)Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 5.400,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Rata semestrale Tasso variabile (i) Ammortamento italiano Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria Tasso variabile (i) Ammortamento francese Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria TAN TAEG 6.414 6.414 TAN 7.049 6.853 TAEG 6.414 7.041 6.414 6.851 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Tasso effettivo globale medio dei finanziamenti e dei mutui alle imprese effettuati dalle banche , quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura ( l.n. 108/1996), relativo all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione “ Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente . Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 5 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione. Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell’estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili . a fronte di espressa richiesta del cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile . Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta almeno 90 giorni prima e la BEI ne sia stata preventivamente informata e comunque solo alla data e secondo le modalità stabilite dalla stessa BEI. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato; (vii) dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 6 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento; - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. - qualora il Cliente non rispetti gli impegni comunque assunti in contratto nei confronti della BEI. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali svolti per l’iniziale stima degli immobili cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori. Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 7 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI): creata dal Trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, la BEI concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento SPESA ACCESSORIA: costo connesso: - allo svolgimento, in sede di istruttoria del finanziamento, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo; - al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di conversione da tasso variabile a tasso fisso o viceversa, di erogazioni frazionate, di erogazioni tramite assegno …) COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (european Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento dell’obbligazione del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su “ Il Sole 24 ORE”) PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 8 di 9/ FOGLIO INFORMATIVO N. 2015 FINANZIAMENTI MT IMPRESE. FINANZIAMENTO CON FONDI BEI RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del finanziamento RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito. SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 9 di 9/