L`accesso alla professione di Revisore Contabile

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L`accesso alla professione di Revisore Contabile
L’accesso alla professione di Revisore Contabile
a cura del dott. Marcello Mazza
Il Revisore contabile è un professionista, esperto in contabilità bilancio e controllo interno ed
esterno delle scritture contabili di società di capitali , enti pubblici e privati , società ed enti non
profit.
L’Iscrizione nel Registro del Tirocinio
Secondo il Decreto Legislativo n. 88 del 27/01/1992, possono iscriversi all'Albo dei Revisori
Contabili, acquisendo il diritto legale dell'utilizzo del relativo titolo professionale, coloro i quali,
dopo l'iscrizione nel registro del Tirocinio, hanno compiuto un praticantato di durata triennale
presso un revisore contabile avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati. Per
iscriversi è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in materie economico-aziendali o
giuridiche, ovvero essere in possesso di un diploma di laurea nelle stesse materie conseguito a
seguito di un percorso di studi della durata minima di tre anni. Possono altresì iscriversi all'Albo i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso
un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.
L'Esame di Stato
L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Contabile si tiene una
volta l'anno a Roma, e consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
a ) contabilità generale; b ) contabilità analitica e di gestione; c ) disciplina dei bilanci di esercizio e
consolidati; d ) controllo della contabilità e dei bilanci; e ) diritto civile e commerciale; f ) diritto
fallimentare; g ) diritto tributario; h ) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i ) sistemi di
informazione e informatica; l ) economia politica e aziendale e princìpi fondamentali di gestione
finanziaria; m ) matematica e statistica. Per le materie elencate nelle lettere da e ) a m ),
l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a
quanto necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci.
Sono esonerati dall'esame di Revisore coloro che hanno superato, per
l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teoricopratico avente ad oggetto le materie previste dall'esame per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Revisore Contabile ( Ragionieri e Dottori
Commercialisti ).
Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso
dei requisiti previsti hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un
esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'esame di Revisore Contabile.
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I Revisori Contabili sono iscritti presso l'apposito Albo tenuto, fino al 30settembre 2006 , presso il
Ministero di Grazia e Giustizia da un'apposita Commissione. Dal 1 ottobre del 2006, la tenuta
dell'Albo dei Revisori Contabili, così come la gestione del registro del Tirocinio, è di competenza
dell' Istituto dei Revisori Contabili, un consorzio senza fini di lucro nato dalla collaborazione tra il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti
Commerciali L'Istituto dei Revisori Contabili avrà una durata limitata nel tempo visto che, a partire
dal 1 gennaio del 2008, l'Albo dei Revisori Contabili e il relativo registro del Tirocinio passeranno
sotto le esclusive competenze dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che
unificherà le professioni tecnico-economiche in un Albo unico.
L’Istituto dei Revisori Contabili ha sede Legale in Roma: Piazza della Repubblica, 59,
e Sede Operativa: Piazza della Repubblica, 68, 00185 Roma - Tel: 06/45236501
L’istituto dei revisori contabili non ha fini di lucro e svolge esclusivamente attività di
coordinamento e supporto per l’esercizio delle funzioni affidate ai Consorziati in ordine alla
gestione del Registro dei Revisori Contabili.
Fanno parte dell’Istituto:




L’Assemblea dei Consorziati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori;
Il Comitato Esecutivo;
REGISTRO DEL TIROCINIO
Per l’iscrizione nel Registro del tirocinio va versato un Contributo che a partire dal
1° ottobre 2006, è di euro 15,49 e va versato su di un apposito conto corrente postale
numero 75504621 intestato a Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti Commerciali..
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

Contributo per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili
A partire dal 1° ottobre 2006, il contributo per l'iscrizione nel Registro dei Revisori
Contabili (articolo 6 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 - euro 20,66) deve essere
versato da tutti gli interessati su apposito conto corrente postale numero 75504621,
intestato al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori contabili per
l'anno 2007
Il contributo annuale a carico iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (articolo 8
della Legge 13 maggio 1997) per l'anno 2007, va versato utilizzando il bollettino
pre- compilato inviato presso il domicilio di ogni iscritto presso l’Istituto dei Revisori
Contabili di € 26,84 da versare sul c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Al contributo annuale di € 25,82 è stato aggiunto il costo del bollettino di € 1,02 che
permetterà all'Istituto di registrare tempestivamente il pagamento evitando agli
interessati di dover successivamente inviare con raccomandata a.r. la relativa
attestazione.
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Coloro i quali non ricevessero tale bollettino potranno effettuare il versamento di €
26,84 utilizzando un bollettino in bianco. In questo caso dovranno inviare presso gli
uffici di Piazza della Repubblica 68, 00185 Roma, il modello di variazione dati RC5
disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Revisori.
I versamenti relativi a pratiche avviate presso il Ministero della Giustizia, ufficio Revisori
Contabili, via Tronto, Roma, in data anteriore al 1 ottobre 2006, ed i versamenti
relativi ai contributi annuali per gli anni 2006 e precedenti, dovranno essere
effettuati sul vecchio conto corrente postale numero 43318617 intestato alla
Tesoreria provinciale di Roma, da imputarsi al capitolo 3525 capo XI delle
entrate dello Stato.
Tutte le domande di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ovvero al Registro del
Tirocinio, nonché tutte le comunicazioni inerenti i predetti registri dovranno essere
inoltrate a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero della Giustizia - per il tramite dell’ Istituto dei Revisori Contabili
Piazza della Repubblica n. 68 - 00185 Roma
IL TIROCINIO
La disciplina del tirocinio per revisori contabili è contenuta nel DPR 6 marzo 1998 n. 99
(Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore
contabile – leggi appendice)
Al registro del tirocinio, tenuto presso l’Istituto dei Revisori Contabili , devono iscriversi tutti
coloro i quali intendano conseguire i requisiti necessari per il successivo accesso al registro dei
revisori contabili. Il tirocinio, di durata triennale, deve avere ad oggetto le attività proprie della
funzione di revisore contabile, nonché l’approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto
dell’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Esso va svolto con assiduità, diligenza
e riservatezza.
l tirocinio deve essere svolto presso un revisore contabile iscritto nel relativo registro tenuto presso
l’Istituto Nazionale Revisori o anche nell’ambito di società di revisione iscritte all’albo speciale
istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Ciò significa che il tirocinio svolto presso soggetti non iscritti nel registro dei revisori non è ritenuto
valido.
Un caso particolare: i dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al
controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio o
consolidati. La norma specifica che il tirocinio può essere svolto anche presso il dipendente
pubblico di un ente diverso da quello a cui appartiene il tirocinante.
Il soggetto che voglia svolgere il tirocinio deve fare istanza all’ente di appartenenza che articola
l’orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da
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consentirgli lo svolgimento del tirocinio, nonché ad una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 29/93, la quale provvede a designare il proprio dipendente
abilitato al controllo dei conti.
Il tirocinio dura tre anni e decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto Revisori
Contabili della domanda di iscrizione nel relativo registro.
Questo, in breve, il procedimento che conduce all’iscrizione:
-
l’aspirante revisore presenta al Ministero della Giustizia per il tramite dell’Istituto dei
Revisori Contabili , a mezzo racc. a.r., domanda di iscrizione al Registro del Tirocinio ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs.23 gennaio 2006 , n. 28 , in marca da bollo da euro 14, 62 ,
allegando:
a) ricevuta di pagamento di euro 15,49 effettuata sul c/c postale n. 75504621 intestato al
Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti Commerciali.
b) Dichiarazione di assenso, in bollo, del revisore contabile o dell’Amministrazione Pubblica
o del dipendente pubblico presso il quale è svolto il tirocinio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
06/03/1998 , n. 99 ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di tirocinio
pregresso da farsi riconoscere.
c) copia di un documento di identità.
-
l’ Istituto Nazionale Revisori contabili esamina la domanda e formula la proposta di
iscrizione entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda
stessa;
-
La norma dispone che il provvedimento di accoglimento o di rigetto debba essere
comunicato all’interessato, che può ottenerne copia conforme, da parte del reparto dei
revisori contabili del Ministero.
Per tirocinio pregresso si intende quello svolto nel periodo antecedente alla presentazione della
domanda di iscrizione al relativo registro. A partire dal 2000, in seguito ad una modifica normativa
che ha portato all’inserimento, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento, del comma 2 ter, all’atto di
emanazione del provvedimento di iscrizione il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni, su proposta della commissione centrale, può riconoscere tale periodo di tirocinio, anche
se svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda.
A tal fine la norma prevede che il tirocinante alleghi all’istanza di iscrizione una attestazione, con
sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 15/1968*, rilasciata dal revisore presso il
quale il tirocinio è stato svolto.
La relazione annuale
Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i 60 giorni successivi, il tirocinante deve
obbligatoriamente redigere e trasmettere alla Commissione centrale per i revisori contabili una
relazione, asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio, nella quale siano
specificati gli atti e i compiti concernenti l’attività di revisione contabile alla cui predisposizione o
svolgimento egli abbia partecipato.
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Il mancato invio della relazione annuale entro i 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno
di tirocinio è causa di interruzione automatica dello stesso (si veda il paragrafo n. 8).
La variazione del dominus
Nel caso in cui il tirocinante intenda completare il periodo di tirocinio presso altro revisore
contabile (dominus) o funzionario pubblico, egli dovrà darne comunicazione scritta alla
Commissione Centrale a mezzo lettera raccomandata, alla quale vanno allegate le seguenti
attestazioni:
-
di avvenuta cessazione del tirocinio rilasciata dal vecchio revisore;
-
di avvenuto inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo revisore.
Il periodo di tirocinio svolto presso un revisore diverso da quello precedentemente indicato, in
mancanza di tale comunicazione scritta, non sarà ritenuto valido ai fini del computo del relativo
triennio.
Nel caso in cui il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompa il tirocinio per un periodo
superiore a sei mesi, il revisore dovrà darne comunicazione all’Istituto Nazionale Revisori senza
ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.
Lo stesso provvedimento viene adottato nei seguenti casi:
-
rinunzia o perdita dell’esercizio dei diritti civili da parte dell’iscritto;
-
perdita dei requisiti di onorabilità (art. 8, D. Lgs. 88/92).
Il provvedimento di cancellazione, tuttavia, può essere adottato solo dopo aver ascoltato
l’interessato; quest’ultimo riceverà notizia della proposta di cancellazione presso il domicilio
dichiarato nella domanda di iscrizione.
Una volta avvenuta la cancellazione, il tirocinio già svolto resta privo di effetti.
Ove il tirocinante non adempia all’obbligo della relazione annuale entro i 120 giorni successivi allo
scadere di ciascun anno di tirocinio, quest’ultimo è automaticamente interrotto fino alla
presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata A/R.
Inoltre, il tirocinio si interrompe automaticamente nei seguenti casi:
-
decesso del revisore presso cui esso viene svolto;
-
impossibilità di proseguimento per ogni altro evento imputabile al revisore stesso.
Il tirocinante che intenda proseguire il tirocinio presso altro soggetto abilitato deve darne
comunicazione scritta alla Commissione Centrale con raccomandata, alla quale dovranno essere
allegate:
-
un’autodichiarazione sull’attività svolta fino a quella data;
-
l’attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo dominus.
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La commissione centrale potrà successivamente richiedere dati, notizie e documenti ad integrazione
di quanto già trasmesso.
Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente nei seguenti casi:
a. assolvimento degli obblighi militari;
b. gravidanza e puerperio;
c. malattia che determini un impedimento per un periodo superiore a sei mesi.
Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei suddetti casi, il tirocinante ne deve dare
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla Commissione Centrale, la quale propone la
sospensione del tirocinio.
Entro trenta giorni dalla cessazione della causa della sospensione, il tirocinante deve inviare alla
Commissione Centrale una comunicazione, sottoscritta anche dal revisore o funzionario pubblico
presso cui il tirocinio viene svolto, a mezzo lettera raccomandata A/R, di avvenuta ripresa del
tirocinio, indicandone la relativa data.
Chiaramente in tale ipotesi il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.
Il tirocinio deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della
domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
La Commissione, verificato il corretto compimento del periodo di tirocinio, propone entro venti
giorni dal ricevimento della relazione finale (cioè quella relativa al terzo anno di tirocinio) il rilascio
dell’attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal relativo registro.
Ove l’attività svolta non sia conforme a quella prevista dalla normativa vigente, la Commissione
propone le forme e la durata dell’integrazione del tirocinio.
APPENDICE
NORMATIVA
Direttiva 2006-43-CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
Decreto Legislativo 23 gennaio 2006 n. 28
Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul
registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
Sentenza n° 35 anno 2004 della Corte Costituzionale
Parere Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione Terza, 22 Ottobre 2002
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000 n. 233
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.
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Legge 30 luglio 1998 n. 266
Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo
contabile degli enti.
Legge 8 luglio 1998 n. 222
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione
all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99
Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore
contabile.
Legge 13 maggio 1997 n. 132
Nuove norme in materia di revisori contabili.
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.
MODULISTICA
Di seguito sono riportati i fac – simile delle domande da inviare per tutti gli adempimenti
richiesti per la tenuta del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del Tirocinio.



Registro del Tirocinio
Registro dei Revisori Contabili
Ordini e Collegi Territoriali
Appendice:
Tests per l’esame di abilitazione di revisore contabile
La revisione contabile è l’attività svolta dai revisori contabili che, attraverso l’applicazione di
procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un
bilancio d’esercizio o di un bilancio consolidato.
Tipicamente, la revisione contabile è finalizzata alla certificazione da parte dei revisori contabili, di
detto bilancio d’esercizio o bilancio consolidato.
Indice
1
Introduzione
2
Asserzioni di Bilancio (cosa verificano i revisori contabili)
3
Storia, Applicabilità e Modalità (quando, chi, perché e come
necessita di una revisione contabile)
4
Relazione di Certificazione (qual è il risultato di una revisione
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contabile)

5
Fasi Principali (come si svolge una revisione contabile)
5.1
o
5.2
o
5.3
o
6
Pianificazione
Svolgimento di test sui controlli
Svolgimento di test sostanziali mirati
Test Sostanziali Mirati per ogni Ciclo o Conto di bilancio (quali
test vengono operati nello svolgimento di una revisione contabile)
o
6.1
Disponibilità liquide
o
6.2
Titoli e partecipazioni
6.3
o
Crediti commerciali e fondo svalutazione crediti
6.4
o
6.5
o
6.6
o
Rimanenze di magazzino
Crediti diversi / Ratei e risconti attivi
Immobilizzazioni materiali, immateriali e fondi
ammortamento
6.7
o
6.8
o
6.9
o
6.10
o
Debiti diversi / Ratei e risconti passivi
Imposte sul reddito ed imposte differite
6.12
o
6.13
o
o
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
6.14
6.15
o
6.16
o
o
o
7
Debiti verso fornitori
Debiti a medio-lungo termine e prestiti obbligazionari
6.11
o

Crediti e debiti verso imprese del gruppo
6.17
6.18
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi della produzione
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Principali Attori (quali sono le principali società che si
occupano di revisione contabile)
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Introduzione
La revisione della contabilità nasce in primo luogo dall'esigenza dei soci o azionisti di far verificare
da un'entità indipendente se, quanto riportato nel bilancio, corrisponde alla realtà dei fatti. Quasi
sempre gli azionisti di una società non hanno il diritto di verificarne personalmente la contabilità,
per motivi di ordine pratico e per preservare la riservatezza d'affari della società stessa.
Si è perciò sviluppata una categoria di professionisti che si dedicano al controllo e alla
certificazione dei conti.
Di recente le legislazioni dei vari paesi hanno introdotto regole per l'obbligatorietà della revisione
dei conti, e hanno regolamentato l'attività di revisiore dei conti.
Asserzioni di Bilancio (cosa verificano i revisori contabili)
Per poter affermare che un bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, i revisori contabili devono
verificare le asserzioni della società relative ad ogni conto di bilancio. Infatti, il bilancio
implicitamente contiene alcune asserzioni che riguardano: esistenza o accadimento (le attività ed i
ricavi presenti in bilancio esistono e/o sono accadute), completezza (le passività ed i costi presenti
in bilancio sono completi e non vi sono omissioni), valutazione o rilevazione (i conti di bilancio
sono rappresentati al giusto valore), diritti e obbligazioni (le attività presenti in bilancio
rappresentano diritti realmente esistenti della società e le passività presenti in bilancio
rappresentano obbligazioni realmente esistenti della società), competenza (cut-off) (gli elementi del
bilancio sono di competenza dell'esercizio di riferimento), presentazione o informativa (gli
elementi del bilancio sono propriamente aggregati, separati o descritti nella nota integrativa).
Storia, Applicabilità e Modalità (quando, chi, perché e come necessita di una
revisione contabile)
In Italia, Decreto del Presidente della Repubblica numero 136 del 31 marzo 1975 (“Attuazione della
delega di cui all'articolo 2, lettera a, della legge 7 giugno 1974, n. 216 concernente il controllo
contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa”) impone la
revisione contabile per le società quotate in borsa.
Esse devono affidare a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, il controllo della regolare tenuta della contabilità
sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza
delle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio sociale.
Mentre le società quotate sono obbligate de jure, altre società sono obbligate de facto ad ottenere
una relazione di certificazione del bilancio da un revisore indipendente. Tale obbligo può derivare,
ad esempio, da relazioni con organi dell'amministrazione pubblica (ad esempio, la società può
essere controllata da un Comune, da una Provincia, da una Regione o da un Ministero che ne
richiede la certificazione), da relazioni con istituti di credito (ad esempio, la società può aver
ottenuto prestiti o mutui da una o più banche che ne richiedono la certificazione) o semplicemente
dallo status della società (esistono società che, sebbene amministrate dagli azionisti e sebbene
finanziariamente autonome, realisticamente non possono presentare un bilancio non certificato e si
assoggettano quindi a revisione volontaria).
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Relazione di Certificazione (qual è il risultato di una revisione contabile)
La relazione di certificazione, in assenza di problematiche, è redatta in forma di lettera agli azionisti
firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Il primo paragrafo identifica il
bilancio assoggettato a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e
l’esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società
(predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio); il secondo
paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto
emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di
campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale; il terzo paragrafo esprime il
giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si
esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.
Ulteriori paragrafi possono essere aggiunti, ad esempio, per richiami d’informativa (nella forma di
“Come indicato nella nota a commento della voce xx,” eccetera) per richiami dovuti a carenza
d’informativa (nella forma di “Per una maggiore comprensione del bilancio, si richiama il fatto che,
durante l’esercizio in corso, la società” eccetera) o per errori materiali nel bilancio (nella forma di
“Nella redazione del bilancio, la società non ha xx” tipicamente seguito da “Se la società avesse xx,
il risultato d’esercizio sarebbe risultato inferiore per Euro yy ed il patrimonio netto finale sarebbe
risultato inferiore per Euro zz.”)
La differenza tra il sistema giuridico italiano (codificato) e quello anglo-sassone o americano
(“common law”) risulta anche nella forma della relazione delle società di revisione. Mentre nel
sistema codificato le società di revisione certificano il fatto che il bilancio dà una rappresentazione
veritiera e corretta, nel sistema della “common law” queste rendono opinione del fatto che il
bilancio è privo di errori materiali.
Altre relazioni emesse dalle società di revisione, a seguito di incarichi diversi da quello per la
certificazione del bilancio, comprendono: la revisione limitata o, comunemente, “limited review”
(nulla è emerso che ci abbia fatto pensare che ci fossero degli errori), le procedure concordate o,
comunemente, “agreed-upon-procedures” (sulla base di quello che il committente ci ha chiesto e
che solo il committente sa essere appropriato ed esaustivo per i propri fini, queste sono le
risultanze) e la compilazione (abbiamo redatto questo bilancio per la società sulla base delle
risultanze dei loro conti che non abbiamo verificato).
Fasi Principali (come si svolge una revisione contabile)
Lo svolgimento di una revisione contabile si articola in tre fasi principali che, con un susseguirsi di
passi logici, consentono al revisore di formarsi un giudizio professionale sul bilancio assoggettato a
revisione. Queste tre fasi sono: la pianificazione, lo svolgimento di test sui controlli e lo
svolgimento di test sostanziali mirati. Sono descritte di seguito.
Da un punto di vista temporale, tipicamente, la revisione contabile si articola in due interventi. Il
primo intervento, comunemente chiamato “preliminary,” viene svolto prima della chiusura del
bilancio (ad esempio, per una società che chiude il bilancio al 31 dicembre, il “preliminary” è
tipicamente svolto tra settembre e dicembre); il secondo intervento, comunemente chiamato “final,”
viene tipicamente svolto tra la chiusura e la presentazione del bilancio (ad esempio, per una società
che chiude il bilancio al 31 dicembre e che ha l’obbligo di presentazione entro 90 giorni dalla
chiusura, il final viene tipicamente svolto tra gennaio e marzo).
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Pianificazione
La fase di pianificazione è tipicamente svolta durante il “preliminary.”
Innanzitutto, bisogna effettuare una determinazione del rischio d’incarico. Durante quest’attività, il
revisore valuta il rischio legato alla eventuale certificazione del bilancio sulla base di elementi
qualitativi e quantitativi. Il risultato di quest’attività è la decisione di accettare l’incarico di
revisione da un cliente nuovo (ovvero di accettare di rinnovare l’incarico di revisione da un cliente
già certificato nell’esercizio precedente) o meno.
Successivamente, bisogna ottenere una comprensione dettagliata dell’attività del cliente. Durante
quest’attività, il revisore identifica eventuali rischi legati all’attività del cliente (ad esempio, il fatto
di operare in un mercato soggetto ad elevati livelli di concorrenza o soggetto a leggi o regolamenti
particolarmente complessi) e pianifica le attività di revisione successive che variano, appunto, a
seconda dell’attività del cliente.
Quindi, bisogna ottenere una comprensione dettagliata del sistema contabile del cliente. Durante
quest’attività, il revisore entra nel merito di tutte le attività svolte dalla società e finalizzate alla
redazione del bilancio. Tipicamente, ci si concentra sulle voci di partite economiche (costi e ricavi)
per comprendere il funzionamento dei processi aziendali che portano alla formazione dei valori di
bilancio. Ad esempio, in materia di ciclo passivo (acquisti), il revisore appura il fatto che (per
sommi capi) la società emette gli ordini, riceve le merci, riceve le fatture, registra i costi (questo è il
momento in cui si forma la voce di bilancio “costi per acquisti”), abbina le fatture agli ordini ed alle
bolle di accompagnamento della merce (questo è il principale controllo operato dalla società in
questo ciclo) e paga le fatture (questo è il momento in cui si forma la voce di bilancio “debiti verso
fornitori”). Così per tutti i cicli ritenuti rilevanti e significativi dal revisore (e non limitatamente alle
voci di partite economiche: pensiamo, ad esempio, al ciclo investimenti o al ciclo finanziario). Il
risultato di quest’attività è l’identificazione dei rischi legati alle voci di bilancio analizzate (ad
esempio, il fatto che la società possa pagare fatture relative a merci non ricevute) nonché dei
controlli operati dalla società per mitigare tali rischi (ad esempio, il fatto che la società abbina le
fatture agli ordini ed alle bolle di ricevimento merce prima di pagare le fatture) relativamente ad una
o più asserzioni di bilancio (ad esempio, l’esistenza e la completezza dei costi per acquisti nonché la
completezza ed i diritti e obbligazioni dei debiti verso fornitori).
Infine, bisogna effettuare un’analisi di bilancio. Durante quest’attività, il revisore comprende la
gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società tramite lo studio del bilancio
d’esercizio e dei dati o degli indici da questo ricavabili. Il risultato di quest’attività è
l’identificazione dei rischi legati alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società
(ad esempio, un incremento nei giorni di dilazione media concessi ai clienti potrebbe indicare un
deterioramento dei crediti commerciali presentati in bilancio).
Una volta completate le attività illustrate sopra, avendo identificato tutti i rischi rilevanti, il revisore
è in grado di calcolare la materialità (di decidere, tramite appropriata considerazione di fattori
quantitativi e qualitativi qual è la soglia entro la quale un errore può considerarsi immateriale ed
oltre la quale deve necessariamente essere corretto o portato all’attenzione degli azionisti tramite
apposito paragrafo nella relazione di certificazione) e formalizzare la pianificazione, decidendo
quindi quali procedure di revisione verranno applicate al bilancio della società per mitigare i rischi
identificati, per svolgere le necessarie verifiche relative alle aree ove non sono stati identificati
rischi e, conseguentemente, per essere in grado di formarsi un giudizio professionale sul bilancio
assoggettato a revisione.
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Svolgimento di test sui controlli
I test sui controlli svolti dal revisore sono legati alla sua comprensione del sistema contabile della
società. Ovvero, vengono svolti nell’ambito dei cicli ritenuti rilevanti e significativi dal revisore ai
fini della formazione dei saldi di bilancio (ad esempio, il ciclo passivo). I controlli testati sono
quelli che mitigano i rischi identificati durante la fase di pianificazione nonché i rischi impliciti
inerenti alle varie voci di bilancio (ad esempio, l’abbinamento di ordine, bolla e fattura prima del
pagamento).
Nell’esempio, il revisore selezionerebbe un campione ritenuto rappresentativo della popolazione
(acquisti effettuati nell’anno) e, per gli elementi selezionati, verificherebbe che la società abbia
effettivamente abbinato ordine bolla e fattura prima del pagamento. Verificato questo, si può dire
che il test sui controlli degli acquisti, per quanto riguarda il rischio di pagamento di fatture relative a
merci non ricevute.
Il completamento senza eccezioni di test sui controlli consente al revisore di effettuare minor lavoro
sulle aree del bilancio testate (nell’esempio, i costi per acquisti) relativamente alle asserzioni ed ai
rischi mitigati dai controlli testati (nell’esempio, il pagamento di fatture relative a merci non
ricevute che impatta le asserzioni di esistenza e completezza dei costi per acquisti nonché
completezza e diritti e obbligazioni dei debiti verso fornitori).
Svolgimento di test sostanziali mirati
I test sostanziali mirati, pur in misura ridotta a seguito del completamento senza eccezioni dei test
sui controlli, vengono sempre svolti dal revisore. Tali test, unitamente appunto ai test sui controlli,
consentono al revisore di formare un giudizio professionale sul bilancio assoggettato a revisione
investigando il supporto alle asserzioni fatte relativamente alle sue singole parti.
Alcuni test sostanziali mirati costituiscono procedure obbligatorie.
Test Sostanziali Mirati per ogni Ciclo o Conto di bilancio (quali test vengono
operati nello svolgimento di una revisione contabile)
Mentre è difficile descrivere i tipici test sui controlli, dato che questi dipendono dai cicli ritenuti
rilevanti e significativi dal revisore nonché dai controlli effettivamente operati dalla società (in ogni
caso, un esempio trattato nel testo è quello del test sull’abbinamento di ordine bolla e fattura), in
presenza di uno schema di bilancio e di una lista di asserzioni fatte relativamente ad ogni singolo
conto, è possibile elencare quelli che sono i tipici test sostanziali mirati effettuati dal revisore,
procedendo per conto di bilancio.
Disponibilità liquide
Questi conti accolgono principalmente le disponibilità liquide che la società ha presso banche o altri
istituti di credito (conti correnti bancari o fidi) o presso di sé (denaro liquido in cassa) nonché
assegni o titoli che la società intende liquidare sul breve periodo (meno di un esercizio).
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di
credito (il revisore scrive una lettera a tutte le banche della società per ottenere informazioni dirette
circa e saldi a credito e debito da e verso la banca, eventuali mutui, operazioni fuori bilancio,
contratti derivati, garanzie prestate o ricevute, titoli in deposito, poteri di firma eccetera), verifica
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delle riconciliazioni bancarie (il revisore verifica la corretta riconciliazione dei saldi contabili con i
saldi riportati dalla banca nonché il corretto acclaramento di eventuali elementi emersi in sede di
riconciliazione) e conta di cassa (ove materiale o comunque consistente, il revisore effettua una
conta di cassa per verificare la giacenza di contante presso la società).
Titoli e partecipazioni
Questi conti accolgono principalmente i titoli che la società detiene e che intende liquidare nel
medio-lungo periodo (oltre un esercizio), le partecipazioni in altre imprese ove la società non
esercita il controlli (partecipazioni non consolidate) ed i crediti che verranno incassati nel mediolungo periodo (oltre un esercizio).
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di
credito (il revisore scrive una lettera a tutte le banche per ottenere informazioni dirette, tra l’altro,
circa depositi in deposito presso le banche con relativa valutazione di mercato), lettura dei libri
sociali (il revisore legge i libri del consigli di amministrazione e dell’assemblea degli azionisti della
società per ottenere informazioni circa la strategicità degli investimenti nonché circa eventuali
problematiche che possono essere emerse nelle società partecipate), verifica dei bilanci delle
società partecipate (il revisore, a seconda del peso della singola partecipazione relativamente alla
materialità calcolata, effettua procedure più o meno esaustive sui bilanci delle società partecipate
per verificarne la consistenza patrimoniale avallando così la tenuta del valore della partecipazione
iscritta nel bilancio assoggettato a revisione) e verifica dei crediti a medio-lungo (il revisore
verifica l’esistenza e la ricuperabilità dei crediti a medio-lungo ottenendo il materiale a supporto
ritenuto più opportuno). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera
verifiche simili anche sui saldi iniziali.
Crediti commerciali e fondo svalutazione crediti
Questi conti accolgono principalmente i crediti commerciali verso i clienti della società ed il
relativo fondo svalutazione necessario per ridurre i crediti al loro valore di presunto realizzo (al
valore che la società ritiene incassabile).
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei clienti (il
revisore scrive una lettera ai principali clienti per ottenere informazioni dirette circa il saldo a
credito vantato dalla società e, indirettamente, circa la sua ricuperabilità), circolarizzazione dei
legali (il revisore scrive una lettera a tutti i legali della società che si occupano di recupero crediti
per ottenere informazioni dirette circa l’entità e la ricuperabilità di posizioni a rischio) ed analisi del
calcolo del fondo svalutazione crediti (il revisore verifica la ragionevolezza degli assunti sottesi al
calcolo del fondo svalutazione crediti operato dalla società per verificare, indirettamente, la
completezza della copertura di posizioni a rischio).
Rimanenze di magazzino
Questi conti accolgono principalmente le giacenze di merci in magazzino destinate alla vendita
(quali materie prime, semilavorati e prodotti finiti nonché lavori in corso su ordinazione) o
all’utilizzo presso la società (quali ricambi) nonché i relativi fondi necessari per ridurre il
magazzino al minore tra il costo ed il valore di mercato.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: osservazione dell’inventario di
magazzino (il revisore presenzia alle conte di magazzino effettuate dalla società per verificare
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l’esistenza delle quantità di merce iscritte in bilancio), valorizzazione degli acquisti (il revisore,
stante l’assunto di flusso dei costi operato dalla società, verifica la valorizzazione delle quantità
presenti a magazzino sulla base di un campione di fatture di acquisto merce ritenuto
rappresentativo), verifica dell’obsolescenza (il revisore ottiene i dati relativi alle rotazioni delle
merci in magazzino ed opera opportuna svalutazione sui codici con rotazioni talmente basse da
poter essere considerati obsoleti), valutazione al mercato (il revisore ottiene valutazione
indipendente del prezzo di vendita di un campione rappresentativo delle merci in magazzino e,
qualora eccedesse il valore di carico iscritto in bilancio, opera opportuna svalutazione).
Crediti diversi / Ratei e risconti attivi
Questi conti accolgono principalmente i crediti non commerciali della società nonché poste
dell’attivo derivanti da elementi la cui manifestazione economica e finanziaria avviene a cavallo di
due o più esercizi.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifiche residuali (sulla base della
composizione della voce crediti diversi, il revisore ottiene il materiale di supporto ritenuto
opportuno) e ricalcolo (il revisore ricalcola i ratei e risconti attivi significativi sulla base della
contrattualistica sottostante).
Immobilizzazioni materiali, immateriali e fondi ammortamento
Questi conti accolgono principalmente le attività materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari,
attrezzature eccetera) ed immateriali (costi di impianto, avviamento eccetera) strumentali per la
società che hanno utilità pluriennale ed i relativi fondi di ammortamento.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica degli acquisti (il revisore
verifica la capitalizzabilità e la classificazione degli acquisti effettuati nel periodo), verifica delle
dismissioni (il revisore verifica il corretto storno delle dismissioni effettuate ed il corretto calcolo
della plus o minusvalenza) e verifica degli ammortamenti (il revisore verifica il corretto calcolo
degli ammortamenti del periodo). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il
revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali.
Crediti e debiti verso imprese del gruppo
Questi conti accolgono principalmente le posizioni a credito e a debito da e verso altre società
appartenenti allo stesso gruppo per operazioni commerciali e non.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica delle conferme saldi da
parte delle società del gruppo (il revisore verifica che la società abbia richiesto alla controparte ed
ottenuto conferma in relazione ad un determinato saldo a credito o a debito, approfondendo
l'eventuale scambio di informazioni necessario alla riconciliazione degli importi).
Debiti verso fornitori
Questi conti accolgono principalmente i debiti commerciali verso i fornitori della società presentati
al valore facciale o nominale.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei fornitori (il
revisore scrive una lettera ai principali fornitori per ottenere informazioni dirette circa il saldo a
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debito dovuto dalla società), verifica dei pagamenti successivi (per un campione di pagamenti
occorsi dopo la chiusura del bilancio ritenuto rappresentativo, il revisore appura la necessità o meno
di uno stanziamento in bilancio).
Debiti diversi / Ratei e risconti passivi
Questi conti accolgono principalmente i debiti non commerciali della società nonché poste del
passivo derivanti da elementi la cui manifestazione economica e finanziaria avviene a cavallo di due
o più esercizi.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifiche residuali (sulla base della
composizione della voce debiti diversi, il revisore ottiene il materiale di supporto ritenuto
opportuno) e ricalcolo (il revisore ricalcola i ratei e risconti passivi significativi sulla base della
contrattualistica sottostante).
Debiti a medio-lungo termine e prestiti obbligazionari
Questi conti accolgono principalmente i debiti a lungo termine quali mutui o finanziamenti che la
società ha tipicamente verso istituti di credito o verso il pubblico (nel caso di obbligazioni quotate).
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione degli istituti di
credito (il revisore scrive una lettera a tutte le banche per ottenere informazioni dirette, tra l’altro,
circa mutui o altri finanziamenti da esse concessi alla società con relativi saldi dovuti, interessi e, in
generale, tutte le condizioni commerciali ritenute rilevanti e significative) e verifica dei piani di
ammortamento finanziario (il revisore verifica i piani di ammortamento finanziario relativi ai
debiti a medio-lungo termine per collegare il saldo finale e gli oneri finanziari alla contrattualistica
sottostante). Per un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche
simili anche sui saldi iniziali.
Imposte sul reddito ed imposte differite
Questi conti accolgono principalmente i debiti per imposte sul reddito al netto degli acconti versati
nonché l’effetto fiscale relativo ad utili differiti che diverranno imponibili in futuri esercizi ovvero
l’effetto fiscale di costi sostenuti che diverranno detraibili in futuri esercizi.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei consulenti
fiscali (il revisore scrive una lettera a tutti i consulenti fiscali per ottenere informazioni dirette circa
svariati aspetti relativi alla posizione fiscale della società) verifica del calcolo delle imposte (il
revisore, se del caso avvalendosi di specialisti, verifica il calcolo delle imposte predisposto dalla
società confrontandone gli assunti e le modalità con le leggi ed i regolamenti vigenti) e verifica del
differimento fiscale (il revisore verifica gli assunti del differimento fiscale confrontandoli con le
leggi ed i regolamenti vigenti nonché con documentazione eventualmente prodotta dalla società
quali proiezioni d’imponibilità futura).
Fondi per rischi ed oneri
Questi conti accolgono principalmente gli accantonamenti effettuati dalla società per far fronte a
futuri pagamenti relativi a cause o vertenza in corso o ragionevolmente prevedibili. Oltre a rischi
legati a cause o vertenze in corso, questi conti comprendono anche gli accantonamenti effettuati
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dalla società per far fronte ad altri rischi quali quelli legati all'oscillazione dei cambi valutari
eccetera.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: circolarizzazione dei legali (il
revisore scrive una lettera a tutti i legali della società per ottenere informazioni dirette circa i
contenziosi esistenti, gli importi coinvolti e la probabilità di sopravvenienza di giudizio
sfavorevole) e verifica della congruità (il revisore verifica la congruità del fondo per rischi ed oneri
sulla base delle risposte ottenute dai legali della società ma anche di discussioni con legali interni,
delle movimentazioni del fondo nel periodo o di proiezioni calcolate ad hoc sulla base dei dati
storici).
Trattamento di fine rapporto
Questi conti accolgono principalmente il debito verso i dipendenti della società per il trattamento di
fine rapporto (la liquidazione) che verrà corrisposto al momento delle dimissioni o del
licenziamento.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica dello stanziamento (il
revisore opera un ricalcalo dello stanziamento per TFR contabilizzato dalla società) e verifica degli
utilizzi (il revisore verifica gli utilizzi del fondo avvenuti nel periodo per anticipi dati a dipendenti o
per dimissioni o licenziamenti contro verbali di quietanza firmati dai dipendenti). Per un bilancio
assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui saldi iniziali.
Patrimonio netto
Questi conti accolgono principalmente il patrimonio della società (il saldo delle attività al netto
delle passività) comprensivo di capitale, riserve ed utili non distribuiti.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: lettura dei libri sociali (il revisore
legge i libri del consigli di amministrazione e dell’assemblea degli azionisti della società per
ottenere informazioni circa le deliberazioni con impatto patrimoniale quali la destinazione del
risultato o copertura delle perdite di esercizi precedenti, il pagamento di dividendi, l’aumento di
capitale e simili) e verifica dei movimenti (il revisore verifica i movimenti intervenuti nel periodo
nei conti patrimoniali, oltre che contro le corrispondenti deliberazioni contenute nei libri sociali se
del caso, anche contro evidenza bancaria o di altro tipo che attesti l’esistenza del movimento). Per
un bilancio assoggettato a revisione per la prima volta, il revisore opera verifiche simili anche sui
saldi iniziali.
Valore della produzione
Questi conti accolgono principalmente i ricavi derivanti dalle attività caratteristiche della società.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: test sulle transazioni (il revisore
verifica un campione ritenuto significativo di transazioni di ricavo in tutte le fasi ritenute rilevanti e
significative quali il ricevimento degli ordini, la fornitura dei servizi o delle merci, la fatturazione e
l’incasso) e quadratura alla contrattualistica (il revisore verifica la corrispondenza tra i ricavi
contabilizzati ed i contratti con terzi sottesi a tali ricavi).
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Costi della produzione
Questi conti accolgono principalmente i costi derivanti dalle attività caratteristiche della società.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: test sulle transazioni (il revisore
verifica un campione ritenuto significativo di transazioni di costo in tutte le fasi ritenute rilevanti e
significative quali l’emissione degli ordini, il ricevimento dei servizi o delle merci, il ricevimento
delle fatture ed il pagamento) e quadratura alla contrattualistica (il revisore verifica la
corrispondenza tra i costi contabilizzati ed i contratti con terzi sottesi a tali costi).
Gestione finanziaria
Questi conti accolgono principalmente gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell’esercizio.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica a materiale di supporto (il
revisore verifica tutte le asserzioni relative a questi conti con l’ausilio di materiale a supporto quale
estratti conto bancari, contratti di finanziamento, di mutuo, di leasing, contratti derivati, cedole
legate ad obbligazioni attive o passive eccetera).
Gestione straordinaria
Questi conti accolgono principalmente voci di costo o di ricavo che sono inusuali ed infrequenti
nonché rettifiche di costi o ricavi stimati in esercizi precedenti la cui previsione di bilancio si sia
rivelata sovra o sottostimata.
In quest’area, i principali test sostanziali mirati comprendono: verifica a materiale di supporto (il
revisore verifica tutte le asserzioni relative a questi conti con l’ausilio di materiale a supporto come
del caso).
Principali Attori (quali sono le principali società che si occupano di revisione
contabile)
Attualmente, le principali società di revisione, altrimenti note con il nome di “big four,” sono (in
ordine alfabetico): Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG e PriceWaterhouseCoopers.
principali paesi.
Appendice
CONVENZIONE QUADRO FRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E LA CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTA’ DI
ECONOMIA E DI SCIENZE STATISTICHE RELATIVA AI CONTENUTI
QUALIFICANTI IL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DEL REVISORE CONTABILE E DEL DOTTORE COMMERCIALISTA
Premessa
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Conferenza dei Presidi della Facoltà di
Economia e di Scienze Statistiche hanno avviato di comune accordo un progetto di riforma dei
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percorsi di accesso alla professione di revisore contabile e dottore commercialista con le seguenti
finalità:

elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione attraverso una
qualificazione di tempi e metodologie; il revisorse contabile e il commercialista, quale
figure rappresentative della professione italiana nelle diverse arene internazionali, si
formeranno in base ad un percorso di studi triennale e ad uno di tipo specializzato al quale
si associa l’esercizio di un periodo di tirocinio qualificante;

restituire all’esame di stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle
conoscenze e competenze professionali nell’intero arco di formazione;

correlare il percorso formativo all’attività concretamente svolta o a quella che si intende
esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche,
metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al
mondo del lavoro; si intende, quindi, creare un effettivo collegamento tra il contesto
universitario ed il contesto lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e
costante tra mondo accademico e professione;

tenere conto dell’attuale quadro di riferimento normativo, costituzionale e comunitario e
delle riforme in corso in campo universitario e degli ordini professionali;

costituire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una
indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per l’attività professionale;
ed infine

tenere conto dell’esigenza di tutelare l’interesse generale sottostante ad alcune attività a
rilevanza pubblica.
Sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto del regolamento in materia di autonomia didattica
degli atenei ( d.m. 509/99) , dell’articolo 1 comma 18 della l. 370/99, del decreto attuativo del
Ministro dell’Università 4 agosto 2000 nonche’ dei risultati dei lavori della commissione “ambiti
professionali e qualifiche pubblico impiego” del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (MURST), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Conferenza dei
Presidi delle Facoltà di Economia e di Scienze Statistiche hanno costituito il 4 maggio 2000
l’Osservatorio Nazionale, composto da tre rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e da tre rappresentanti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e di
Scienze Statistiche.
L’Osservatorio ha i seguenti obiettivi:
a) la definizione dei contenuti formativi qualificanti dei percorsi di accesso alla professione;
b) l’approvazione, entro sei mesi, di un progetto dettagliato relativo alla definizione delle discipline,
dei crediti formativi e dei periodi di pratica sotto forma di stage, per il percorso triennale, e di
tirocinio professionale per il percorso basato sulla laurea specialistica;
c) la stipula, sulla base delle suddette specificazioni, di apposite convenzioni tra i singoli atenei
universitari e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, definendo precise modalità di
collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla concertazione tra mondo accademico e
mondo professionale;
d) il monitoraggio degli accordi e l’esecuzione degli stessi.
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In attuazione degli obiettivi a) e b) l'Osservatorio ha definito i seguenti contenuti formativi
qualificanti e le loro specificazioni in crediti, tirocinio e tempi del percorso formativo.
1. Percorso di primo livello (REVISORE CONTABILE)
1.a Contenuti formativi
Un Corso di Laurea triennale può essere riconosciuto al fine dell’ammissione al tirocinio di
primo livello e al successivo esame di Stato di primo livello se - oltre agli insegnamenti
fondamentali-base previsti nelle classi abilitate alla formazione del revisore contabile secondo
la commissione MURST “ambiti professionali e qualifiche pubblico impiego” nonché le
conoscenze linguistiche e le conoscenze informatiche di base - siano stati acquisiti dallo
studente contenuti formativi minimali nei seguenti campi:
AREA CONTABILE (MINIMO 16 CREDITI)
(contenuti: contabilità generale, principi contabili, bilancio: struttura e valutazioni, contabilità gestionale:
analisi costi, programmazione e controllo, budgeting, sistemi contabili, revisione contabile: principi,
metodologie, tecniche di campionamento, internal auditing: principi, standard e tecniche )
AREA ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (MINIMO 18 CREDITI)
(contenuti : economia aziendale, economia e gestione delle imprese, economia degli intermediari
finanziari, finanza aziendale, organizzazione aziendale)
AREA GIURIDICA (MINIMO 16 CREDITI)
(contenuti : diritto commerciale e nozioni di diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro)
per un totale di 50 crediti formativi minimali.
1.b Svolgimento di stage-tirocinio universitari
Ai fini del riconoscimento del Corso di Laurea, lo studente deve aver acquisito durante il
triennio 10-20 crediti per attività formativa a valenza universitaria svolta mediante stagetirocini tenuti presso studi professionali.
Gli Ordini Circoscrizionali dei Dottori Commercialisti indicheranno un proprio referente
organizzativo appositamente dedicato e individueranno gli studi professionali disponibiliinteressati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere negli
stage-tirocini.
La valutazione a fini universitari dell’attività svolta negli stage-tirocini sarà fatta sulla base di
una o più relazioni scritte in cui lo studente proverà la conoscenza delle determinanti teoriche
e applicate relative ai problemi affrontati durante lo stage-tirocinio.
Ogni relazione sarà seguita da due tutor, uno designato dalla Facoltà e uno dallo studio
professionale che accoglie lo studente, i quali esprimeranno un giudizio di massima scritto.
Il giudizio non sarà vincolante per la Commissione Ufficiale d’esame che valuterà la/e
relazione/i, eventualmente anche dopo un colloquio con lo studente, e deciderà la votazione.
Sarà cura della singola Facoltà e del singolo Ordine definire le procedure per la gestione della
riservatezza delle informazioni contenute nelle relazioni laddove ritenuto necessario.
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L’attuazione dei percorsi formativi sopra individuata verrà assicurata attraverso la stipula di
apposita convenzione fra il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e le singole Facoltà
di Economia .
2. Percorso specializzato (DOTTORE COMMERCIALISTA)
2. a Contenuti formativi
Un Corso di Laurea specialistico può essere riconosciuto al fine dell’ammissione al tirocinio
di secondo livello e al successivo esame di stato di secondo livello se - oltre agli insegnamenti
fondamentali-base previsti nelle classi abilitate alla formazione del dottore commercialista
secondo la Commissione MURST “ambiti professionali e qualifiche pubblico impiego”
(ovvero le classi 64/s e 84/s) nonché le conoscenze linguistiche e le conoscenze informatiche
di base - siano stati acquisiti dallo studente, in aggiunta a quelli individuati per il percorso
base, ulteriori contenuti formativi minimali nei seguenti campi:
AREA CONTABILE (MINIMO 10 CREDITI)
(contenuti: bilancio consolidato, contabilità internazionale, simulazione, business plan, metodi di
valutazione d’azienda)
AREA ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (MINIMO 10 CREDITI)
(contenuti: strategia e politiche aziendali, sistemi di controllo strategico, analisi di settore)
AREA GIURIDICA (MINIMO 15 CREDITI)
(contenuti del tipo: diritto commerciale: approfondimenti, concorrenza e antitrust, segni distintivi,
invenzioni industriali, profili comunitari, internazionale e comparati; diritto fallimentare, diritto
tributario: cenni di scienze delle finanze , aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, fiscalità industriale,
fiscalità degli enti non profit, profili comunitari internazionali e comparati; procedura civile: con
particolare riferimento a procedure speciali concorsuale e tributaria; penale dell’economia)
AREA INTEGRATA (MINIMO 10 CREDITI)
(contenuti che integrano quelli di natura contabile, gestionale e giuridica in “laboratori didattici” attorno
a temi di fiscalità d’impresa, procedure concorsuali e operazioni di gestione straordinaria)
per un totale di 45 crediti formativi minimali.
2.b Svolgimento di stage universitari nonché di due anni del tirocinio triennale
Ai fini del riconoscimento del Corso di Laurea Specialistico, lo studente deve aver acquisito
durante il biennio 20-40 crediti per attività formativa svolta mediante stage tenuti presso studi
professionali.
Gli Ordini Circoscrizionali dei Dottori Commercialisti indicheranno un proprio referente
organizzativo appositamente dedicato e individueranno gli studi professionali disponibiliinteressati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere negli
stage-tirocini,
La valutazione a fini universitari dell’attività svolta negli stage-tirocini sarà fatta sulla base di
una o più relazioni scritte in cui lo studente proverà la conoscenza delle determinanti teoriche
e applicate relative ai problemi affrontati durante lo stage-tirocinio.
Ogni relazione sarà seguita da due tutor, uno designato dalla Facoltà e uno dallo studio
professionale che accoglie lo studente, i quali esprimeranno un giudizio di massima scritto.
Il giudizio non sarà vincolante per la Commissione Ufficiale d’esame che valuterà la
relazione, eventualmente anche dopo un colloquio con lo studente, e deciderà la votazione.
Sarà cura della singola Facoltà e del singolo Ordine di definire le procedure per la gestione
della riservatezza delle informazioni contenute nelle relazioni laddove ritenuto necessario.
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Gli stage potranno essere integrati da ulteriori ore di frequenza dello studio professionale fino
a giungere alla concorrenza di 800 ore complessive per ogni anno, in tale caso l’intero
periodo potrà essere considerato valido ai fini del tirocinio professionale. L’ordine
circoscrizionale competente fornirà le indicazioni utili a ottenere l’organicità e la completezza
delle cognizioni professionali, avuto riguardo alla tipologia di crediti e di relazioni richieste
negli stage dalla facoltà e, ove del caso, concertandosi con le facoltà stesse.
L’attuazione dei percorsi formativi sopra individuata verrà assicurata attraverso la stipula di
apposita convenzione fra il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e le singole Facoltà
di Economia .
In attuazione degli obiettivi c) e d) l’Osservatorio definisce le seguenti modalità:
La stipula delle convenzioni tra singolo Ateneo e il Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti e’ subordinata:
 alla verifica e al costante monitoraggio da parte dell’Osservatorio dell’applicazione dei
requisiti previsti da questa convenzione quadro;
 alle valutazioni dell’insieme dei criteri, che saranno definiti nell’ambito dell’Osservatorio
stesso, con riferimento ai contenuti, alla metodologia didattica, ai carichi didatticoformativi.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti elaborerà una serie di modifiche ai decreti
ministeriali, relative allo svolgimento del tirocinio professionale e alle modalità di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla professione, la cui emanazione da parte
dell’apposito Ministero consentirà l’effettiva realizzazione della riforma dei percorsi formativi
all’accesso.
Le proposte elaborate dovranno contenere almeno le seguenti previsioni:


esame di Stato unico a livello nazionale
esonero in sede di esame di Stato delle materie sostenute nell’ambito del curriculum
universitario nelle facoltà convenzionate.
Roma, addì 14 marzo 2001
I componenti dell’Osservatorio
Prof. Dario Velo
Dott. Francesco Serao
Prof. Claudio Quintano
Dott. Luigi Martino
Prof. Francesco Favotto
Dott. Claudio Siciliotti
Si ringrazia per l’utilizzo degli archivi:
Lucera, gennaio 2007
e
prof. Marcello Mazza
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