Detrazione IRPEF e IRES DETRAZIONI FISCALI PER OPERAZIONI

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Detrazione IRPEF e IRES DETRAZIONI FISCALI PER OPERAZIONI
Decreto Legislativo n.63/2013 in materia di efficienza energetica e misure fiscali
DETRAZIONI FISCALI PER OPERAZIONI DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Detrazione IRPEF e IRES
> detrazione 65% per opere di efficienza eneregetica su EDIFICI ESISTENTI effettuate dal 6 giugno 2013 al il 31 dicembre 2013
> detrazione 65% per opere di efficienza eneregetica in CONDOMINI ESISTENTI effettuate dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2013
> dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizie.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI:
1
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: operazioni che portano al raggiungimento di un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore al limite previsto dal
decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 11 marzo 2008_Allegato A (Valori limite di fabbisogno di
energia primaria annua per la climatizzazione invernale). Si tratta di qualsiasi lavoro che incide sulla prestazione
energetica dell'edificio.Possono essere anche lavori facente parte delle tipologie 2, 3 o 4 e che, se realizzati nel
complesso, possono portare ad una riduzione del consumo eneregtico totale dell'edificio. E' necessario che il consumo
energetico sia calcolato sul complesso dell'edificio e non solo su una porzione di esso.
MIGLIORAMENTO TERMICO EDIFICI ESISTENTI: lavori svolti su strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di
2 trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 11
marzo 2008_Allegato B (Valori limite di trasmittanza termica). Rientrano in questo gruppo la sostituzione di infissi,
portoni, coibentazione serramenti.
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI: instalazione di pannelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o
3 industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: sostituzione dell'attuale impianto di
4 climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
INTERVENTI ESCLUSI:
>Sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia
>Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Per questi interventi vige il decreto legislativo n°83/2012: detrazione del 55% solo per le spese effettuate entro il 30 giugno 2013.
DETRAZIONE MASSIMA
€
1 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
100.000,00
2 MIGLIORAMENTO TERMICO EDIFICI ESISTENTI
3 INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI
4 SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
60.000,00
60.000,00
30.000,00
N.B. E' condizione fondamentale che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti.
CHI PUO' USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE:
>le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (titolari di diritto reale sull'immobile, condomini, inquilini e chi utilizza l'immobile in comodato)
>i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
>le associazioni tra professionisti;
>gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
SONO ESCLUSI
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
CUMULABILITA'
La detrazione d’imposta del 55% o del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% -­‐ 50% per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
SPECIFICHE SULLA DETRAZIONE
La detrazione deve riguardare le spese per i costi dei lavori edili connessi all'intervento (fornitura materiali e messa in opera) e quelli per le prestazioni professionali necessarie alla progettazione degli interventi e all'ottenimento delle certificazioni energetiche.
La detrazione (IRPEF o IREP) va riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e perciò deve essere suddivisa tra i soggetti possessori o dententori (se più di uno) che partecipano alla spesa.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna unità immobiliare che costituisce l'intero edificio. Fanno eccezione gli interventi che i riferiscono all'intero edifico; in questo caso l'ammontare massimo deve riguardare il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
CERTIFICAZIONE NECESSARIA
ASSEVERAZIONE: dimostrazione che l'intervento.realizzato rispetta i requisiti richiesti
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE: documentazione che comprende i dati relativi all'efficienza energetica
SCHEDA INFORMATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI: scheda contenente i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, i costi , gli inetreventi, ecc. Il modulo deve essere redatto secondo l'allegato E o F del Decreto legislativo n° 192 del 19 agosto 2005, DOCUMENTI DA TRASMETTERE AD ENEA
(ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI FINE LAVORI)
> Copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto 192/2005);
> La scheda informativa (allegato E o F del decreto 192/2005), relativa agli interventi realizzati.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Trasmettere apposita comunicazione nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta
COME FARE I PAGAMENTI
> i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
> i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
>causale del versamento;
>codice fiscale del beneficiario della detrazione;
>numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 3 giugno 2013, n. 63
Decreto Legislativo 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 220
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
Decreto Legislativo 11 marzo 2008