Prestazione di servizi in Polonia

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Prestazione di servizi in Polonia
Prestazione di servizi in Polonia
2009-07-29 15:55:04
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Con il suo ingresso nell’Unione Europea, il 1 maggio 2004, la Polonia ha aderito anche al Mercato Interno
Europeo, le cui regole garantiscono, tra l’altro, la libera circolazione di lavoratori, la libertà di prestazione di
servizi e di fondare imprese.
Con il suo ingresso nell’Unione Europea, il 1 maggio 2004, la Polonia ha aderito anche al Mercato Interno
Europeo, le cui regole garantiscono, tra l’altro, la libera circolazione di lavoratori, la libertà di prestazione di
servizi e di fondare imprese.
La prestazione di servizi consiste nella produzione di nuovi beni e richiede, di solito, conoscenze specifiche e
potenziale esecutivo. A differenza della libertà di fondare imprese, di carattere stabile e continuativo, la libertà di
fornire servizi è fondata sul limite temporale. Ciò significa che il prestatore di servizi agisce in un paese membro
dell’UE diverso dal proprio per un determinato tempo.
Ai sensi della legislazione dell’UE, i cittadini dei paesi membri hanno diritto di intraprendere lavoro in Polonia
senza la necessità di un permesso di lavoro.
Il servizio può essere prestato sia da un imprenditore che è persona fisica, il quale non impiega nessun
lavoratore ed effettua in proprio tutte le operazioni connesse con l’attività esercitata, sia da una persona
giuridica che, al fine di realizzare il compito affidatole da un committente straniero invia il proprio personale in
un altro paese membro dell’UE. Nel primo caso la libertà imprenditoriale è esercitata personalmente
dall’imprenditore (attività autonoma), ma, quando il prestatore dei servizi è una persona giuridica o un’altra
società di diritto commerciale che ai fini dell’attività esercitata impiega lavoratori, sorge la necessità di inviare
all’estero un numero adeguato di questi ultimi perché realizzino il compito richiesto, ovvero bisogna distaccarli.
L’attività autonoma individuale significa che il prestatore di servizi, registrato come imprenditore in Italia,
effettua personalmente il servizio a favore di un richiedente che ha sede o residenza in Polonia.
L’attività autonoma individuale significa che il prestatore di servizi, registrato come imprenditore in Italia,
effettua personalmente il servizio a favore di un richiedente che ha sede o residenza in Polonia.
Distacco di lavoratori
La prestazione di servizi distaccando i lavoratori al fine della loro realizzazione consiste nel fatto che il
prestatore di servizi registrato come imprenditore in Italia, il quale impiega lavoratori in base a contratti di lavoro
sul territorio italiano, li distacca per la realizzazione di un determinato servizio a favore del destinatario della
prestazione che ha la sede o la residenza in Polonia. La prestazione di servizi effettuata mediante il distacco di
lavoratori è regolata dalla Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 in
materia di distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi transnazionale (Gazz. Uff. UE L 1997.18.1
del 21 gennaio 1997).
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I lavoratori distaccati sono retribuiti dal datore di lavoro/prestatore del servizio e sono soggetti esclusivamente
alle sue disposizioni (il rapporto di lavoro gerarchicamente subordinato tra il lavoratore distaccato e il
destinatario della prestazione di servizi è inammissibile).
Il prestatore di servizi italiano che effettua i servizi mediante il distacco di lavoratori ha l’obbligo di garantire ai
lavoratori distaccati le condizioni di occupazione minime vigenti nel paese membro dell’UE in cui viene
prestato il servizio in questione (ciò riguarda, tra l’altro: i periodi massimi di lavoro, i periodi minimi di riposo, la
durata minima di ferie annue retribuite, la retribuzione minima di lavoro, inclusa quella per gli straordinari, la
salute, la sicurezza e l’igiene del luogo di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomini e donne).
In tutti i casi una prestazione di servizi deve essere sostenuta da un contratto (accordo) stipulato con il
destinatario della prestazione di servizi. Il più delle volte sarà un contratto d’opera.
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Il prestatore di servizi deve svolgere la maggior parte dell’attività nel paese membro in cui è registrato, fermo
restando che tale attività non deve essere di carattere solo ed esclusivamente amministrativo.
Ulteriori obblighi
L’avviamento e l’esercizio di un’attività economica può richiedere, in aggiunta, l’obbligo per l’imprenditore di
ottenere, per esempio, la relativa concessione o licenza, l’iscrizione nel registro delle attività
regolamentate, oppure un permesso o un’autorizzazione per esercitare un determinato tipo di attività
economica.
Inoltre, in alcuni casi, l’esercizio di un’attività economica è possibile a condizione che l’imprenditore o il
lavoratore da lui impiegato siano in possesso di qualifiche professionali adeguatamente documentate.
Le persone che intendono intraprendere un’attività economica che necessita di concessione o licenza, prima di
qualunque investimento nell’adeguamento dell’azienda a tale attività devono rivolgersi agli organi preposti per il
rilascio della relativa promessa (la garanzia che tale concessione o licenza sarà rilasciata).
Regolamenti speciali riguardano, tra l’altro, i servizi di trasporto su strada, l’attività assicurativa, bancaria, di
telecomunicazioni o di protezione della proprietà.
Per l’avviamento e l’esercizio dell’attività di trasporti su strada si richiede una licenza per l’esercizio di
trasporti su strada. La licenza viene rilasciata a tempo determinato non inferiore ad anni 2 e non superiore a
50, considerata la richiesta dell’imprenditore.
Organi competenti per le procedure di rilascio, negazione, modificazione o ritiro della licenza per l’esercizio di
trasporti su strada sono:
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Per i trasporti nazionali: il presidente del distretto (starosta) competente per la sede dell’imprenditore
Per i trasporti internazionali: il ministro competente per i trasporti.
A seconda del tipo di trasporto, l’imprenditore potrebbe anche dover ottenere un’autorizzazione specifica.
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Per i trasporti regolari di persone
Nell’ambito dei trasporti nazionali su strada, le autorizzazioni sono rilasciate da:
Per i trasporti sul territorio di un comune extraurbano: il sindaco del comune,
sul territorio urbano: il sindaco (presidente) della città,
sul territorio di un distretto: il presidente del distretto,
sul territorio di un voivodato (regione): il presidente della regione;
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o nell’ambito dei trasporti internazionali l’autorizzazione è rilasciata dal ministro competente per i trasporti.
Non è richiesta alcuna autorizzazione per effettuare trasporti occasionali. Per il trasporto internazionale di cose
su strada effettuato sul territorio della Repubblica di Polonia da un trasportatore su strada estero è necessaria
l’autorizzazione del ministro competente per i trasporti, a meno che gli accordi internazionali non stabiliscano
diversamente.
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La condizione principale per esercitare attività assicurative è l’autorizzazione rilasciata dalla KNF (Komisja
Nadzoru Finansowego: Commissione di Vigilanza Finanziaria). L’organo di vigilanza può richiedere ai
fondatori delle imprese di assicurazioni di fornire informazioni sulla struttura della proprietà, la situazione
finanziaria e i risultati dell’attività esercitata. L’Assicuratore deve presentare un piano di attività triennale che
definisca le tipologie dei rischi; il programma di riassicurazione; le fonti di finanziamento; i costi amministrativi;
le organizzazioni dell’attività assicurativa. Ogni assicuratore deve iniziare l’attività entro 12 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione. L’assicuratore estero può esercitare l’attività assicurativa in Polonia soltanto da
una divisione principale soggetta alla legislazione polacca e iscritta nel Registro Nazionale
Giudiziario (KRS). Il direttore della divisione è soggetto all’approvazione della KNF. L’assicuratore estero deve
depositare una cauzione dell’importo pari al capitale minimo di garanzia.
Versamento dei contributi di previdenza sociale
E’ regola generale che i lavoratori dipendenti o le persone che esercitano un’attività economica per conto
proprio sul territorio di un paese membro dell’UE siano assoggettati – nell’ambito dell’obbligo di
versamento dei contributi di previdenza sociale – alla legislazione del paese in cui lavorano,
indipendentemente dal fatto di risiedere o avere la sede sul territorio di un altro paese membro UE, e dal fatto
che la sede del loro datore di lavoro è situata sul territorio di un altro paese membro.
Tale regola ha, comunque, alcune eccezioni:
a) Il lavoratore distaccato, impiegato in base ad un contratto di lavoro, che di regola svolge il lavoro sul
territorio di un paese membro, inviato dalla propria azienda (prestatore di servizi) a svolgere il lavoro sul
territorio di un altro paese membro, continua ad essere soggetto alla legislazione di quel paese membro in cui
svolge il lavoro di regola, a condizione che il periodo previsto per svolgere il lavoro per il quale è stato
distaccato non superi 12 mesi e che non sia stato distaccato in sostituzione di una persona per la quale il
periodo di distacco di 12 mesi è scaduto;
b) La persona che esercita di regola la propria attività economica autonoma sul territorio di un paese membro
(lavoratore autonomo prestatore di servizi individuale) che presta un servizio sul territorio di un altro paese
membro, continua ad essere soggetta alla legislazione di quel paese membro in cui esercita di regola la propria
attività economica a condizione che il periodo previsto per prestare tale servizio non superi 12 mesi.
I lavoratori distaccati devono essere in possesso della Carta Europea di Assistenza Sanitaria che attesta il diritto
del titolare di usufruire delle prestazioni sanitarie nel quadro del sistema di previdenza sociale del proprio paese.
Attesta anche il consenso dell’assicuratore alla copertura dei costi delle terapie, giustificate da necessità
mediche, praticate durante il soggiorno all’estero.
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