somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio di

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somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio di
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CONDIZIONI GENERALI E NORME DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO ABILITANTE PER
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
E COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
DURATA DEL CORSO:
130 ore
CALENDARIO E ORARIO:
4 sere a settimana (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) - dalle 19.30 alle 22.30
EDIZIONI:
a seconda del numero di prenotati; normalmente vengono realizzate due edizioni all’anno,
una in primavera (da aprile a giugno) e una in autunno (da ottobre a dicembre).
FREQUENZA:
è previsto l'obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore (il numero di ore di
assenza massimo consentito è di 26 ore)
ESAME FINALE:
prova scritta (test a risposta multipla) + colloquio – su tutte le materie
SEDE DEL CORSO:
Camera di Commercio – largo di Porta Pradella 1b - Mantova – c/o Centro Congressi
Ma.Mu. (ingresso laterale Galleria della Borsa)
ISCRIZIONE:
l'iscrizione al corso si effettua presso PromoImpresa - Borsa Merci - largo Pradella n. 1 Mantova (tel. 0376 234.428). Poiché le iscrizioni sono STRETTAMENTE A NUMERO
CHIUSO (max 25), le domande si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili
secondo l'ordine cronologico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso è prevista una quota di iscrizione di € 600.00 (€ 598.00
quota + euro 2.00 bollo), e comprende il materiale didattico e le spese dell'esame finale. Il
saldo complessivo deve essere effettuato entro e non oltre la data comunicata da
PromoImpresa - Borsa Merci a tutti coloro che hanno presentato domanda scritta, pena la
cancellazione della prenotazione.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
a mezzo bonifico presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 02220 – codice IBAN:
IT 48 Z 01030 11509 000007541369 (specificare il nominativo del partecipante al
corso e la causale)
negli orari di ufficio, direttamente a PromoImpresa - Borsa Merci - c/o Camera di
Commercio - primo piano - Largo Pradella, 1 - Mantova
REQUISITI DI ACCESSO:
I requisiti necessari per essere ammessi al corso sono:
Per i cittadini italiani:
1) avere compiuto i 18 anni di età;
2) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Per i cittadini comunitari:
1) avere compiuto i 18 anni di età;
2) essere in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani;
3) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, valutata
attraverso un test di ingresso (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all'estero)
Per i cittadini extra-comunitari:
1) avere compiuto i 18 anni di età;
2) essere in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani;
3) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, valutata
attraverso un test d'ingresso (solo per i titoli di studio conseguiti all'estero);
4) essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno.
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Per i titoli di studio conseguiti all'estero sono richiesti i seguenti documenti:
in Paesi comunitari e della confederazione svizzera: la traduzione asseverata del titolo di
studio (consiste in una traduzione che viene resa ufficiale con giuramento da parte del
traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio);
in Paesi extracomunitari: la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio.
La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico - consolare
italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.
Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze
straniere in Italia.
Per i titoli di studio rilasciati in Italia è possibile l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR
28/12/2000 nr. 445, come esplicitato dall'art. 2 del DPR 394/1999. Conseguentemente un titolo di
studio conseguito all'estero da cittadini italiani o stranieri non può essere oggetto di
autocertificazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata prima della
frequenza del corso.
DOMANDE:
le domande devono essere presentate su apposito modulo, in distribuzione presso PromoImpresa,
unitamente a:
→ fotocopia semplice della carta di identità valida fronte e retro;
→ documentazione titolo di studio se conseguito all’estero (vedi requisiti di accesso);
→ fotocopia permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari
→ attestazione del versamento della quota di iscrizione.
Per i cittadini stranieri è richiesto il superamento di un test di valutazione del grado di conoscenza
della lingua italiana, oltre essere in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno.
INFORMAZIONI
PromoImpresa - Borsa Merci - c/o Camera di Commercio
Largo di Porta Pradella, 1 (Mantova)
telefono 0376 234.428-350 - telefax: 0376 224430 - e-mail: [email protected]
apertura sportelli al pubblico dal lunedì al venerdì: mattino 8.30 - 12.30 / pomeriggio 15.00 – 16.00
Per l'esercizio dell'attività è necessario (oltre alla maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e dell'assolvimento degli obblighi scolastici) essere
in possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali.
Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare (ditta individuale) o dal legale rappresentante o suo delegato (società).
In Lombardia viene accettata la figura del preposto anche nelle ditte individuali, ma è sempre bene chiedere prima al Comune dove si avvia l’attività.
DELEGATO / PREPOSTO
1) Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
• il titolare dell'attività o il suo rappresentante non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali dell'articolo 71, comma 6, del d.lgs
59/2010 qualora sia presente un preposto in possesso dei medesimi requisiti;
• la persona individuata come preposto deve garantire la propria presenza nell’esercizio durante l’orario di attività (art. 8 TULPS) salvo assenze
sporadiche quanto occasionali; per tale ragione il medesimo soggetto non può essere nominato delegato per più aziende di
somministrazione, salvo che queste non esercitino in orari diversi, cosa questa che gli consentirebbe di essere presente nei due o più esercizi
durante l’attività.
• l’assenza del preposto / delegato comporta la violazione all’articolo 8 del TULPS sanzionata ai sensi dell’articolo 17 bis del medesimo testo.
• Il preposto è anche responsabile di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 9 TULCS.
2) Per le attività di commercio settore alimentare
• il preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse anche per più esercizi;
• il preposto può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione;
• il preposto può non essere sempre presente;
• il preposto può non essere legato contrattualmente al titolare di autorizzazione, ma la qualifica di "preposto" deve essere effettiva e non solo
nominalistica. Ciò implica che la nomina a preposto sia corredata dal possesso dei connessi poteri e delle responsabilità attinenti l'esercizio
dell'attività e non limitata esclusivamente al possesso dei requisiti professionali.
• Attenzione! Il preposto ha comunque ha comunque delle responsabilità. Ad esempio, in caso di vendita di prodotti scaduti o di infrazioni
fiscali, è responsabile anche se non presente e non legato contrattualmente alla ditta.
A seguito dell'abolizione del REC i requisiti professionali richiesti dall’art. 20, comma 6, Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere" sono i seguenti:
1.
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
2.
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività
nel settore del commercio alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto
alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione o alla somministrazione degli alimentari, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
3.
aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di titolare di Ditta individuale con preposto delegato alla
somministrazione o al commercio, o in qualità di legale rappresentante o socio di società/organismo collettivo, a condizione lo stesso
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dimostri di aver avuto incarichi operativi nella gestione dell’attività, comprovati non solo dall'iscrizione all'INPS ma anche dalla loro
partecipazione ai corsi di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2003;
4.
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale,
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti (la Regione Lombardia si è espressa in merito, dettagliando meglio i titoli di studio direttamente abilitanti 1);
5.
aver presentato, alla data del 05/01/07, domanda di iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la
Camera di Commercio
6.
aver superato, alla data del 05/01/07, le prove di idoneità previste per l'iscrizione al REC secondo quanto già previsto dalla L. 287/1991
presso la Camera di Commercio
7.
essere stato iscritto nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande della Camera di Commercio e non esserne stato cancellato per
perdita dei requisiti morali
I requisiti morali sono quelli elencati all'art. 2 della L. 287/1991
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TITOLI DI STUDIO EQUIVALENTI AI CORSI ABILITANTI
Sono ESENTATI dal corso professionale coloro in possesso di:
•
laurea in medicina e veterinaria;
•
laurea in farmacia;
•
laurea in scienze dell’alimentazione;
•
laurea in biologia; laurea in agraria;
•
laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
•
laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
•
diploma alberghiero (anche il solo triennio);
•
diploma di perito agrario;
•
diploma di perito chimico;
•
diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
•
diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
•
diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
diploma di esperto coltivatore;
•
•
diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
•
corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità ad indirizzo dietetico";
•
corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco";
•
corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala bar";
•
corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia";
•
corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere";
•
corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto pasticcere”;
•
diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione
di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di
alimenti e bevande.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Legislazione sul commercio e
sulla somministrazione – TRE
LEZIONI
Quadro legislativo sul commercio e sulla
somministrazione
1. Quadro normativo generale
2. Normativa nazionale e regionale sul
commercio
- Normativa regionale in materia di commercio
3. Normativa nazionale e regionale sulla
somministrazione
- Normativa regionale in materia di
somministrazione
4. Classificazione delle attività nel campo
alimentare
5. Requisiti per iniziare l’attività
6. Il preposto nelle attività di commercio o di
somministrazione
7. L'apertura delle attività di commercio o di
somministrazione
- La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività)
- L'autorizzazione amministrativa
- La revoca dell’autorizzazione amministrativa
8. La Riforma del commercio
- Esercizi di vicinato
- Medie e grandi strutture di vendita
- Il commercio su area pubblica
-.1 La revoca del posteggio o
dell’autorizzazione
- Forme speciali di vendita
9. Il commercio all’ingrosso
10. La somministrazione di alimenti e bevande
- L'autorizzazione amministrativa per la
somministrazione di alimenti e bevande
- La revoca dell’autorizzazione amministrativa
- Esposizione delle tabelle per il tasso
alcolemico nei pubblici esercizi
- Sanzioni amministrative
11. Il subingresso nel commercio e nella
somministrazione
- Gestione o affitto d’azienda
- Cessione d’azienda
- Successione ereditaria
12. Orari delle attività di commercio e di
somministrazione
13. Pubblicità dei prezzi
14. Strutture turistico-ricettive
15. Spacci interni e circoli privati
- Spacci interni
- Circoli privati
16. Il contratto di locazione per le attività
commerciali
FISCO E AMMINISTRAZIONE –
SETTE LEZIONI
Diritto commerciale
L'imprenditore e le società
1. L'imprenditore
- Nozione
- L'impresa
- L'azienda
2. Classificazione delle imprese
- Impresa agricola e commerciale
- L'impresa individuale
› Il piccolo imprenditore
› L'impresa familiare
› L'impresa coniugale
3. I principali obblighi dell’imprenditore
commerciale
- Iscrizione al Pubblico Registro delle imprese
- Obbligo delle tenuta delle scritture contabili
4. La rappresentanza dell’imprenditore
commerciale
- L'institore
- Il procuratore
- Il commesso
5. I segni distintivi dell'impresa
- La ditta
- L'insegna
- Il marchio
6. La cessione d'azienda
- L'avviamento commerciale
- Il divieto di concorrenza
7. Le società
- Il contratto di società
- Classificazione delle società
8. Le società di persone
- La società semplice
› Forma del contratto
› Amministrazione della società
› Ripartizione degli utili e delle perdite
› Rappresentanza della società
› Responsabilità per le obbligazioni sociali
› Il creditore particolare del socio
› Scioglimento della società
› Liquidazione della società
› Recesso, morte ed esclusione del socio
› Responsabilità del socio uscente
- La società in nome collettivo
› Nozione della società e responsabilità dei soci
› Ragione sociale
› Forma dell’atto costitutivo e pubblicità
› Modifiche dell’atto costitutivo
› Divieto di concorrenza dei soci
› Limiti nella distribuzione degli utili
› Creditore particolare del socio
› Scioglimento della società
- La società in accomandita semplice
› Nozione e responsabilità dei soci
› Ragione sociale e atto costitutivo
› Atto costitutivo e pubblicità
› Soci accomandatari e amministrazione della
società
› Obblighi e diritti dei soci accomandanti
› Trasferimento della quota del socio
accomandante
› Scioglimento della società
9. Le società di capitali
- La società per azioni
› Responsabilità dei soci
› La denominazione della società
› Capitale minimo
› Atto costitutivo e statuto
› Conferimenti dei soci
› Deposito atto costitutivo e iscrizione della
società al Registro delle imprese
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› Le azioni
› Le obbligazioni
› Organi della S.p.a.
› Libri sociali obbligatori
- La società in accomandita per azioni
› Nozione
› Denominazione sociale
› Norme applicabili alla S.a.p.a.
- La società a responsabilità limitata
› Nozione
› Costituzione della società
› I conferimenti
› Quote di partecipazione
› Trasferimento delle partecipazioni
› Espropriazione della partecipazione
› Responsabilità dell’alienante per i versamenti
ancora dovuti
› Recesso del socio
› Esclusione del socio
› Amministrazione e rappresentanza della
società
› Conflitto di interessi
› Responsabilità degli amministratori e controllo
dei soci
› Il Collegio sindacale e la revisione legale dei
conti
› Libri sociali obbligatori
› Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
› Emissione di prestiti obbligazionari
› La nuova società a responsabilità limitata
semplificata (S.r.l.s.)
› La nuova società a responsabilità limitata a
capitale ridotto (S.r.l.c.r.)
10. Scioglimento delle società di capitali
11. Le società cooperative
- Nozione
- Cooperativa a mutualità prevalente e
cooperative con scopo mutualistico
- Requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente
- Denominazione sociale
- Responsabilità per le obbligazioni sociali
- Atto costitutivo
- Numero dei soci
- Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della
società
- Variabilità del capitale
- Quote e azioni
- Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di
debito
- Requisiti dei soci
- Trasferibilità della quota o delle azioni
- Diritti dei soci
- Diritto agli utili e alle riserve dei soci
cooperatori
- Le mutue assicuratrici
12. Trasformazione, fusione e scissione
delle società
13. Il contratto di associazione in
partecipazione
Il fallimento e le procedure concorsuali
1. La crisi dell'impresa commerciale
2. Le procedure concorsuali
- Nozione
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- Evoluzione legislativa delle procedure
concorsuali
3. Il fallimento
- Dichiarazione di fallimento e presupposti
- Richiesta di fallimento
- Gli organi del fallimento
- Le fasi della procedura fallimentare
4. Gli effetti della dichiarazione di fallimento
- Effetti nei confronti del fallito
- Effetti nei confronti dei creditori
- Effetti nei confronti dei terzi
- La chiusura del fallimento
- L'esdebitazione
- I reati legati al fallimento e alle procedure
concorsuali
- Il fallimento di una società
5. Il concordato preventivo
- Le finalità del concordato preventivo
- Gli organi della procedura
- L'ammissibilità del concordato
- Giudizio di ammissione e votazione del
concordato
› Giudizio di ammissione
› Votazione della proposta di concordato
- Effetti della procedura sul debitore e sui
creditori
- Omologazione ed esecuzione del concordato
- Risoluzione e annullamento
6. Il concordato successivo o fallimentare
- Proposta di concordato
- Presentazione e votazione della proposta
- L’omologazione del concordato
7. La liquidazione coatta amministrativa
- Organi della procedura
- Il procedimento
- Chiusura del procedimento
8. L’amministrazione controllata
- La procedura
9. L’amministrazione straordinaria per le
grandi imprese in crisi
- Presupposti
- Fase preliminare della procedura
- Come si svolge la procedura
- Cessazione e chiusura della procedura
10. L’amministrazione per le grandi imprese
versione "accelerata"
I titoli di credito
1. Il titolo di credito
- Nozione e natura giuridica
- Caratteristiche
- Rapporto fondamentale e rapporto cartolare
2. Classificazione dei titoli di credito
3. La procedura di ammortamento
4. La cambiale
- Nozione
- Tipi di cambiale e caratteristiche
› L'accettazione del trattario nella tratta
- La girata
- L'avallo
- Categorie di obbligati cambiari
- Il protesto della cambiale
- Le azioni cambiarie
- Il pagamento della cambiale
- Lo sconto della cambiale
5. L’assegno
- Nozione
- Tipi di assegni
- L’assegno bancario
› Clausole legate all’emissione di un assegno
bancario
- L’assegno circolare
› Caratteristiche dell’assegno circolare
Il contratto di compravendita e la tutela del
consumatore
1. Il contratto di compravendita
2. Il Codice del consumo
- Il diritto all’informazione
› Etichettatura
› Indicazione dei prezzi per unità di misura
› Sanzioni
- Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
- Tutela del consumatore in materia di
televendite
- Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
› Sanzioni
- Azione di classe o “class action”
Legislazione fiscale e previdenziale
I tributi
1. L’attività finanziaria dello Stato e il diritto
tributario
- Nozioni
- I tributi
- Classificazione dei tributi
- Classificazione delle imposte
- Classificazione delle tasse
- Classificazione dei contributi
2. Il pagamento dei tributi
- I dati identificativi dei contribuenti e l’Anagrafe
tributaria
- L’autotassazione
- I soggetti tenuti al pagamento
- Il mancato pagamento dei tributi
3. Le imposte dirette erariali
- L’IRPEF
› Caratteristiche
› Soggetti passivi
› Presupposto impositivo
› Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF
› L’addizionale regionale e comunale IRPEF
› Modelli di dichiarazione – Modello 730 e
Unico
› Come si paga l’IRPEF
- L’IRES
› Soggetti passivi l’IRES
› Il reddito IRES, come calcolare l’imposta
dovuta
› Quando si paga l’IRES
4. Le imposte indirette erariali
- L’IVA
› L’applicazione dell’IVA
› Presupposto dell’imposta
› Classificazione delle operazioni IVA
› Importazioni – Esportazioni – Operazioni
intracomunitare
› Aliquote IVA
› Versamenti periodici
› Acconto annuale IVA
› Dichiarazione IVA
› Documenti fiscali obbligatori
Sanzioni previste per la mancata emissione di
scontrini o ricevute fiscali
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- Imposta di registro
- Imposte ipotecarie e catastali
- Imposta di bollo
- Imposta sulle successioni e donazioni
5. Le imposte locali
- L’IRAP
› Caratteristiche dell’imposta
› Presupposto impositivo
› Aliquote IRAP
› Dichiarazione IRAP
- Tributi comunali
› L’IMU
Come si calcola la base imponibile
Le aliquote dell’imposta
Le detrazioni dall’imposta
Il pagamento dell’imposta
› La nuova TARES
› Il COSAP
› L’imposta sulla pubblicità
6. Il controllo dell’Agenzia delle Entrate e
l’accertamento esecutivo
- Il controllo sulle dichiarazioni
- Gli avvisi di accertamento esecutivi
-Accertamento analitico e l’accertamento
sintetico e/o induttivo
7. Le sanzioni tributarie
- Le sanzioni amministrative
- Le sanzioni penali
8. Il contenzioso triburario e i mezzi per
evitarlo
- Il contenzioso tributario
› L’avvio del processo tributario
› Assistenza tecnica
› Esito del ricorso e applicazione della
sentenza
› Il ricorso in appello alla commissione
regionale competente.
› Il ricorso in cassazione
- Come evitare o risolvere le liti fiscali
› L’acquiescenza
› Adesione ai processi verbali di constatazione
› Adesione all’invito al contraddittorio
› Accertamento con adesione
› Il reclamo e la proposta di mediazione
› La conciliazione giudiziale
- Lo statuto dei diritti del contribuente
› L’autotutela
› Il ravvedimento operoso
› L’interpello
Cenni di amministrazione e contabilità
aziendale
1. Premessa
2. Contabilità aziendale
- Contabilità ordinaria
› Libri obbligatori per la contabilità ordinaria
› Il bilancio d’esercizio
- Contabilità semplificata
3. Libri obbligatori per i dipendenti
4. Documenti obbligatori da emettere
- Fatture
- Il documento di trasporto (DDT) e la fattura
accompagnatoria
› Il documento di trasporto (DDT)
› La fattura accompagnatoria
5. Versamenti e acconti IVA – Rinvio
6. Versamenti e acconti IRPEF e IRES –
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6
Rinvio
7. La dichiarazione dei redditi
8. La dichiarazione IVA
DIRITTO DEL LAVORO E
PREVIDENZA PER IL
COMMERCIANTE – TRE
LEZIONI
1. Diritto del lavoro
2. I contratti di lavoro in base al nostro
codice civile
3. L’assunzione del lavoratore
4. La cessazione del rapporto di lavoro
- Il licenziamento del lavoratore
5. Riforma del diritto di lavoro
6. La Riforma del sistema pensionistico
7. Le assicurazioni obbligatorie per i
lavoratori dipendenti
- L’assicurazione INPS
- L’assicurazione INAIL
› Gli obblighi del datore di lavoro in caso di
infortunio del lavoratore
› Il libro degli infortuni
8. I contratti collettivi nel commercio e nella
somministrazione
9. L’assicurazione obbligatoria per il
commerciante: l’INPS
- Contribuzione
- Termini e modalità di versamento
10. La previdenza complementare e i fondi
pensione
› Tipologie dei fondi
Finanziamento dei fondi
Prestazioni del fondo pensione
MARKETING, COMUNICAZIONE
E ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE – DUE LEZIONI
Il mercato e il marketing
1. Il mercato
2. Il marketing
- Il marketing-mix
3. Cenni di comunicazione
- Il packaging
- Il merchandising
- Le tecniche di vendita
Cenni sulla distribuzione e pianificazione
aziendale
1. Gli operatori della distribuzione
commerciale
- Il commerciante all’ingrosso
- I mercati generali
- Il commerciante al dettaglio
- Il supermercato
- L’ipermercato
- Il grande magazzino
- Il discount
2. La pianificazione di una nuova attività
- Il business plan
SICUREZZA E LEGISLAZIONE
IGIENICO-SANITARIA – 14
LEZIONI
La sicurezza sul lavoro e il nuovo Testo
Unico
1. Quadro normativo
2. Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza –
D.Lgs. n. 81/2008
- Ambito di applicazione
- Glossario dei principali termini utilizzati dal
T.U.
- Misure generali di tutela
- Obblighi del datore di lavoro
- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Obblighi dei lavoratori
- Disposizioni per l’impresa familiare e per i
lavoratori autonomi
3. Requisiti dei luoghi di lavoro e delle
attrezzature
- I requisiti dei luoghi di lavoro
- Il corretto uso delle attrezzature da lavoro
4. I soggetti da nominare per la sicurezza
dei lavoratori
- Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP)
- Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
- Il medico competente
- L’addetto all’antincendio
- L’addetto al primo soccorso
5. La formazione per i lavoratori – Preposti –
Dirigenti
6. La valutazione dei rischi e il DVR
7. Riunione periodica
8. Vigilanza e sanzioni
- Le sanzioni previste dal testo unico
- Reati previsti nel nostro codice penale
Igiene degli alimenti e merceologia
alimentare
Microbiologia alimentare
1. Microbiologia alimentare
- I microrganismi
- I batteri
2. La riproduzione dei batteri
- I funghi
- I lieviti
- Le muffe
- Fattori per lo sviluppo dei microrganismi
- Gli alimenti e i batteri
3. Le contaminazioni degli alimenti
4. Le malattie connesse al consumo di
alimenti
- Intossicazioni alimentari
- Infezioni alimentari
- Tossinfezioni alimentari
5. Le principali tossinfezioni alimentari
- Il campylobacter
- La salmonella
- Il botulino o clostridium botulinum
- L’escherichia coli
- I calicivirus
- L’epatite A e l’epatite E
6. La conservazione degli alimenti
- Metodi fisici di conservazione
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- Metodi chimici artificiali
- Metodi chimici naturali
- Metodi chimico-fisici
- Metodi biologici
7. Metodi di conservazione mediante il
freddo
- La refrigerazione
- Il congelamento
- La surgelazione
- Abbattimento della temperatura
8. Metodi di conservazione mediante il
calore
- La pastorizzazione
- La sterilizzazione
9. Alcuni metodi che usano sottrazione
dell’acqua
- La concentrazione
- L’essiccamento
- La liofilizzazione
- Il sottovuoto
- Conservazione con atmosfera modificata
10. Metodi chimici di conservazione
- Conservazione con sostanze chimiche
naturali
- Conservazione con additivi chimici
Igiene degli alimenti e sistema HACCP
1. La sicurezza alimentare: breve evoluzione
legislativa
2. I regolamenti del “Pacchetto igiene”
- Sicurezza e igiene dei prodotti alimentari
- Rintracciabilità dei prodotti alimentari
- Responsabilità dell’operatore del settore
alimentare
- Allerta rapido comunitario
- Igiene generale degli alimenti
› Regole generali in un’attività di manipolazione
o somministrazione di alimenti
- Igiene degli alimenti di origine animale
- Igiene dei sottoprodotti di origine animale
3. Autocontrollo e HACCP
- I sette principi dell’HACCP
- Il manuale di corretta prassi igienica
› Contenuti e struttura generale dei manuali
4. Igiene e formazione del personale
- Adempimenti generali del personale
- Formazione del personale
5. L’idoneità tecnico sanitaria dei locali
- La registrazione/DIA
- Il riconoscimento
- Caratteristiche dei locali
6. Igiene degli ambienti di lavoro
- Sanificazione degli ambienti di lavoro e delle
attrezzature
› Rimozione dei residui grossolani
› La detersione
› La disincrostazione
› La disinfezione
› Il calore
› Prodotti al cloro attivo
› Sali quaternari d’ammonio
› Piano di pulizia e sanificazione
- Disinfestazione e derattizzazione
› La disinfestazione
› La derattizzazione
7. La conservazione degli alimenti
- La gestione degli alimenti non deperibili
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7
- La gestione dei frigoriferi
8. Rifornimento idrico
9. Distributori automatici di alimenti e
bevande
10. Sanzioni per l’inosservanza delle norme
igienico-sanitarie
11. L’informazione al consumatore:
etichettatura e pubblicità
12. Le frodi alimentari
- Le sanzioni previste dal nostro codice penale
Principi nutritivi e merceologia
alimentare - 14 lezioni
1. I principi nutritivi
2. Classificazione dei principi nutritivi
3. Funzioni dei principi nutritivi
- L’acqua
- Le proteine
- I lipidi o grassi
- I carboidrati
- La fibra alimentare
- I sali minerali
- Le vitamine
4. Classificazione degli alimenti e piramide
alimentare
- I sette gruppi fondamentali di alimenti
- La piramide alimentare
- La dieta mediterranea
5. Gli alimenti del 1° gruppo (carne - pesce uova)
- La carne
› Valore nutritivo
› Tagli di carne
› Carni magre e carni grasse
› La frollatura della carne
› Prodotti ottenuti dalla lavorazione della carne
› Il controllo sulla carne e le anagrafi
zootecniche
› L’etichettatura delle carni
- I prodotti ittici e il pesce
› Il pesce
› Pesci d’acqua dolce
› Pesci di mare
› I molluschi
› I crostacei
› Gli echinodermi
› L’etichettatura del pesce
- Le uova
› Valore nutritivo e classificazioni delle uova
› Etichettatura delle uova
6. Gli alimenti del 2° gruppo (latte e derivati)
- Il latte
- I derivati del latte
› Lo yogurt
› Il formaggio
7. Gli alimenti del 3° gruppo (cereali derivati
e tuberi)
- I cereali
› Il frumento
› La farina
› Il pane
› La pasta
› Il riso
› Il mais
› Cereali minori
- I tuberi
› Le patate
› I topinambur
› La manioca
8. Gli alimenti del 4° gruppo (legumi)
- Valore nutritivo
- Classificazioni
9. Gli alimenti del 5° gruppo (oli e grassi da
condimento)
- L’olio d’oliva
› Processo produttivo
› Classificazione dell’olio di oliva
› Valore nutritivo
› Etichettatura
- Oli di semi
› Classificazione degli oli di semi e loro
caratteristiche
- Il burro
› Valore nutrizionale
- La margarina
› Valore nutrizionale
10. Gli alimenti del 6° gruppo (ortaggi e
frutta con vitamina “A”)
11. Gli alimenti del 7° gruppo (ortaggi e
frutta con vitamina “C”)
12. Alimenti del gruppo 6° e 7°
- Gli ortaggi
› Classificazioni
› Valore nutrizionale
- La frutta
› Valore nutrizionale
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- Tracciabilità e controlli del settore
ortofrutticolo
13. Le bevande
- L’acqua
› Le acque minerali
› Classificazione delle acque minerali
› Proprietà dell’acqua
› Etichettatura
› La conservazione dell’acqua
- Bevande nervine
› Il caffè
› Il the
› Il cacao
› La camomilla
- Bevande analcoliche
› Le bibite
› I succhi di frutta
› Gli sciroppi
- Bevande alcoliche
› Il vino
Tipi di vinificazione
Classificazione dei vini in base alla qualità
Classificazione dei vini in base alla
destinazione
Proprietà ed effetti del vino
Etichettatura del vino
Conservazione dl vino
Alterazioni e frodi del vino
- La birra
› La produzione
› Grado alcolico e grado saccarometrico della
birra
› Qualità di birra
› Etichettatura dalla birra
- Bevande superalcoliche
› Le acquaviti e i liquori
› Etichettatura delle bevande spiritose
14. I prodotti dolciari
› La pasticceria
› I dolciumi
- Il cioccolato
- Le creme
- I gelati
15. Alimenti sottoposti a specifica
normativa e controllo
- Gli OGM
- I funghi
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Interessanti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico a proposito dei REQUISITI
PROFESSIONALI:
Ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di prodotti alimentari è
ritenuta valida la pratica professionale di un soggetto che ha svolto le mansioni di macellaio, presso una ditta esercente
l’attività di macellazione e commercio all’ingrosso di carni, da oltre 5 anni, pur avendo un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con la qualifica di magazziniere.
Risoluzione n. 61588 del 31.05.2010
Ai fini dell’avvio di una attività commerciale nel settore alimentare è considerato requisito valido il diploma di scuola secondaria
superiore di “Perito agrario”, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in
grado di occuparsi dell’amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la
commercializzazione dei prodotti.
Risoluzione n.86656 del 8 luglio 2010
L’attestato professionale conseguito a seguito della frequenza di un corso autorizzato da una Regione ha validità in tutto il territorio
nazionale.
Risoluzione n.93653 del 20 luglio 2010
La laurea in economia con indirizzo “gestione aziendale”, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di
formare figure professionali, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività di vendita nel settore
alimentare o di somministrazione. Il soggetto in possesso di tale titolo non è tenuto pertanto a frequentare ulteriori corsi professionali.
Risoluzione n.94953 del 22 luglio 2010
Il diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda”, conseguito presso un istituto statale per il commercio, nel cui
percorso formativo è inclusa la materia “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale”, può essere riconosciuto come requisito
professionale valido per l’avvio dell’attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare. Dette materie, anche se non
specificatamente relative ai soli prodotti alimentari, contenevano, anche in passato – nel caso di specie il diploma era stato conseguito
nel 1975 -, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole
ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli
alimenti.
Risoluzione n.94958 del 22 luglio 2010
(nota: sono considerati abilitanti i diplomi di ragioniere ed equipollenti conseguiti entro il 1995, anno della Riforma scolastica)
Ai fini del riconoscimento del requisito della pratica professionale ai sensi dell’art. 71 comma 6 lett.b) del d. lgs. 59/2010, occorre che
l’esperienza lavorativa risulti acquisita nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda al Comune o, in caso di
attività sottoposta a Dia, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della dichiarazione di inizio attività (ora Scia).
Risoluzione n.95001 del 22 luglio 2010
L’associato in partecipazione può ritenersi in possesso del requisito prescritto dalla lett. b) dell’art. 71 comma 6 del D.lg. 59/2010,
stante le caratteristiche del contratto di cui agli articoli dal 2549 al 2554 del codice civile e le modalità di coinvolgimento dell’associato
nella gestione dell’impresa.
Risoluzione n.95101 del 22 luglio 2010
E’ consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) riferite a pratica professionale acquisita con un contratto
di lavoro in part-time, purché il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto
a tempo pieno.
Risoluzione n. 128621 del 27.9.2010
Il diploma di “Maturità di Tecnica Femminile”, considerata la durata - nel caso di specie quinquennale - nonché le materie oggetto del
corso di studio, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Risoluzione n 132308 del 30.09.2010
L’art. 71 comma 6 lett b) del D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59 non differenzia, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, fra
attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce
che anche l’attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione
alimentare - nella specie pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l’attività di panificazione e commercio di pane e
affini - può costituire requisito idoneo.
Risoluzione n. 138846 del 11.10.2010
Risoluzione n. 139019 del 11.10.2010
L'art. 71, comma 6, lett. b), riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato " addetto alla vendita o
all'amministrazione “, ma anche al soggetto " addetto (..) alla preparazione degli alimenti ". La nuova disposizione, quindi, non
differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del
commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non
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consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo. Di
conseguenza, un soggetto che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di
panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.
Risoluzione n 138846 del 11.10.2010
La laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche, considerate le materie oggetto del piano di studi, può considerarsi
requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare
e di un'attività di somministrazione dì alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, D.Lgs. 26.3.2010, n. 59.
Risoluzione 155543 del 2.11.2010
Il dipendente in possesso dell’inquadramento di “Cassiere”, potendosi in via generale considerare quale soggetto addetto alla vendita
di prodotti alimentari, anche se nella fase finale correlata alla consegna e al pagamento dei medesimi, può ritenersi in possesso del
requisito professionale.
Le materie oggetto del corso di studio per il “Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali – specializzazione
Dirigente di Comunità” consentono di considerare detto diploma requisito professionale valido.
Risoluzione n. 159528 del 8.11.2010
Il diploma di ragioneria conseguito dopo il 1994 e il diploma di tecnico dei servizi turistici non possono essere considerati
requisiti professionali validi.
Risoluzione n. 162872 del 11.11.2010
Il soggetto inquadrato al 6° livello con mansioni di “commis di sala”, può essere considerato in possesso del requisito professionale,
stante la declaratoria riportata nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi.
Risoluzione n. 162942 del 11.11.2010
Le materie oggetto del corso di studio per il diploma di ragioneria dal 1994 non consentano di considerare detto diploma requisito
professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 162970 del 11.11.2010
Il diploma di scuola secondaria superiore di “Perito chimico” può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di
prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 167111 del 16.11.2010
Il diploma di “Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale” può essere considerato requisito professionale
valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 166834 del 16.11.2010
Il diploma di “Laurea in medicina e chirurgia” può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 167119 del 16.11.2010
La frequenza con esito positivo di un corso professionale di “addetto alla ristorazione” è considerato requisito professionale valido per
commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande Ai sensi della lettera a) del citato art.71, comma 6.
Risoluzione n. 167136 del 16.11.2010
Un artigiano - iscritto all’albo delle imprese artigiane dal febbraio 2010, con codice attività riguardante gelaterie e pasticcerie,
e in possesso del requisito della pratica commerciale acquisito presso un esercizio di somministrazione per un periodo di 21
mesi - può ritenersi in possesso del requisito professionale previsto ai fini dell’avvio dell’attività, potendosi sommare il
periodo nel quale ha esercitato in qualità di artigiano al periodo di pratica svolto da dipendente qualificato.
(Risoluzione n. 180937 del 2.12.2010)
Il diploma di “Laurea in scienze politiche, con indirizzo politico economico” non può essere considerato requisito professionale valido
per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di
studi non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.
(Risoluzione n. 195671 del 22.12.2010)
Il diploma conseguito presso un istituto professionale, con indirizzo economia aziendale non può essere considerato requisito
professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie
oggetto del corso di studi non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.
(Risoluzione n. 195688 del 22.12.2010)
Il diploma di scuola secondaria superiore di “ragioniere e perito commerciale”, conseguito nel 1994, può essere considerato
requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in
quanto tra le materie oggetto del corso di studi frequentato in base al previdente ordinamento scolastico era rinvenibile “merceologia”.
La presenza di detta materia è ritenuta condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto, in quanto benché non
specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili specificatamente
anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi
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formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili
anche al commercio degli alimenti.
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio
prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base va infatti valutata la
capacità del corso di garantire la conoscenza degli alimenti e/o la manipolazione dei medesimi.
Per quanto riguarda la previsione contenuta alla lett. c) del comma 6 dell’art.71 del D.lgs. 59/2010 - ossia che uno dei requisiti per
l’esercizio di un una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, consiste nell' “essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel
corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti” – deve essere
letta nel senso che le materie ivi elencate possono essere alternative.
(Risoluzione n. 199259 del 28.12.2010)
Le qualifiche acquisite da figure professionali inquadrate al 4° livello del CCNL per i dipendenti di aziende del settore turismo, viste le
declaratorie risultanti dagli inquadramenti professionali riferite a detti soggetti, possono ritenersi valide ai fini dell’avvio dell’attività di
vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare e somministrazione.
Si precisa che nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, l’esperienza lavorativa richiamata dalla lett. b), comma 6, art. 71 del
D.lgs. 59/2010 – “avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale” – deve risultare acquisita con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione
della istanza al comune competente per territorio. Nel caso invece di attività soggetta alla segnalazione (SCIA) deve risultare nei 5 anni
prima della presentazione della segnalazione.
(Risoluzione n. 5871 del 14.01.2011)
Non è considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti l’attività
svolta con contratto di apprendistato. Questo in quanto ai sensi della lett. b), comma 6, art. 71 del D.lgs. 59/2010, l’attività di
collaborazione deve essere prestata per almeno 2 anni, anche non continuativi, presso imprese esercenti l'attività nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, “in qualità di dipendente qualificato”.
(Risoluzione n. 5885 del 14.01.2011)
Il diploma di laurea in Economia e Commercio e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali (interfacoltà tra lettere ed economia) e il
diploma di scuola media superiore per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere non possono essere considerati requisito
professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie
oggetto del corso di studi non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei
medesimi.
(Risoluzione n. 5891 del 14.01.2011)
Può essere considerato requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e
bevande l’aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nel quinquennio precedente, come dipendente operaio e poi come
responsabile controllo qualità dal 2005, presso un impresa la cui attività si concretizza nell’acquisto presso aziende agricole di materie
prime da trasformare in semilavorati della categoria concentrati o semiconcentrati.
(Risoluzione n. 5895 del 14.01.2011)
La art. 71, comma 6, lett.b) del D.lgs. 59/2010 riconosce la qualifica non solo al dipendente qualificato “addetto alla vendita o
all'amministrazione” ma anche al soggetto addetto “alla preparazione degli alimenti”. La formulazione consente di non differenziare ai
fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da
quella svolta nel settore della produzione artigianale. Di conseguenza, può costituire requisito valido per il commercio dei prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti anche l’attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, da parte di soggetti titolari e soci, esercenti l’attività nell’ambito della produzione e manipolazione degli alimenti
presso imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte regolarmente all’Albo imprese artigiane.
(Risoluzione n. 5902 del 14.01.2011)
Il diploma di “Agrotecnico” e l’iscrizione nell’albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati possono essere
considerati requisito professionale valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
(Risoluzione n. 5910 del 14.01.2011)
Il diploma di scuola media superiore per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere non è considerato requisito professionale
valido per il commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
(Risoluzione n. 8181 del 18.01.2011)
Il diploma di qualifica di “Sarta per donna” conseguito nel 1973 non può essere considerato requisito professionale valido per il
commercio dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Le nozioni di base acquisite all’epoca non possono
infatti essere assimilabili a quelle contenute nelle materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo
professionale per il commercio. Anche se nel piano di studi di allora fosse stata prevista la materia “merceologia”, come è presumibile,
essa riguardava esclusivamente fibre e tessuti.
Per quanto riguarda la previsione contenuta alla lett. c) del comma 6 dell’art.71 del D.lgs. 59/2010 - ossia che uno dei requisiti per
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l’esercizio di un una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, consiste nell' “essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel
corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti” – deve essere
letta nel senso che le materie ivi elencate possono essere alternative. In ogni caso, i termini “commercio”, “preparazione” e
“somministrazione” richiamati alla predetta lett. c) sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso andranno quindi effettuate
le verifiche
dei titoli di studio.
(Risoluzione n. 14927 del 28.01.2011)
Requisiti di accesso all’attività commerciale. Permane la condizione di ostatività all’avvio dell’attività commerciale in caso di decreto
penale di condanna emesso nel 2009 per il reato di ricettazione di cui all’articolo 648 comma 2 del codice penale.
Come già chiarito in una precedente circolare (la n. 3635/C), il provvedimento riabilitativo per eliminare gli effetti ostativi allo
svolgimento dell’attività nei casi previsti può essere ottenuto con un termine ridotto a tre anni. Nel caso in cui il soggetto non abbia
chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l’ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall’articolo 71 comma 3 del D.lg
59/2010. I cinque anni indicati vanno computati dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta.
Risoluzione n. 44267 del 9.3.2011
Il diploma di “ perito per il turismo” (quinquennale) conseguito nell’anno scolastico 2005-06 presso un istituto statale per il turismo non
viene considerato valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la
somministrazione di alimenti e bevande
Risoluzione n. 43265 del 8.3.2011
Il diploma di liceo scientifico non viene considerato requisito valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di
alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studio non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti né alla
preparazione e manipolazione dei medesimi.
Risoluzione n. 43282 del 8.3.2011
Ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell’art. 71 del D.lg.
59/2010 sono alternativi e, nello specifico, la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio ai sensi della lettera a)
non è vincolata al possesso preventivo da parte del soggetto aspirante di alcun titolo di studio di istruzione secondaria, né comunque di
alcun titolo di studio, ferma restando l’evidente necessità in via di fatto che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per
frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto “esito positivo” del corso stesso.
Risoluzione n. 39297 del 2.3.2011
Il diploma di laurea triennale in economia Aziendale conseguita nel 2007 non può essere considerato requisito valido per la
somministrazione di alimenti e bevande, in quanto tra le materie oggetto del corso di studio non ce n’è alcuna riferibile direttamente
agli alimenti né alla preparazione e manipolazione dei medesimi.
Risoluzione n. 36077 del 28.2.2011
Le condizioni ostative elencate all’ art.71 comma 1 del D.lg. 59/2010 si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un’attività di
vendita nel settore alimentare che ai soggetti che intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l’attività nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.
La scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di
somministrazione, è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa
durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche
proprie dell’attività di somministrazione.
Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi
delle condizioni ostative elencate al comma 1.
In tal caso infatti si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di
vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.
Considerato poi che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art.71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1,
considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega
esercitata con il
predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione
rispetto a quelli precedentemente vigenti.
Di conseguenza, il Ministero ritiene ammissibile la possibilità di applicare l’istituto della riabilitazione di cui all’art.178 del Codice penale
o il decorso dei cinque anni previsti dal comma 3 dell’art.71 anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
Risoluzione n. 33310 del 23.2.2011
Il diploma di “ Agrotecnico” (quinquennale) conseguito nell’anno scolastico 1996-97 presso un istituto professionale per l’ambiente e
l’agricoltura e il diploma di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) conseguito nell’anno scolastico 1989 presso un istituto
professionale Alberghiero possono considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 33304 del 23.2.2011
Tra le cause ostative all’esercizio dell’attività commerciale è da considerare anche la sentenza di “patteggiamento” o di applicazione
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della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 cpp così come modificato dalla legge 134/2003. Il Ministero conferma dunque la
posizione già espressa con nota n. 507699 del 4 agosto 2000 e circolare n. 3518/c del 27 giugno 2001, che coincide anche con il
parere espresso dal Ministero della Giustizia a seguito della sentenza 4 giugno 1996 delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui
“la sentenza di patteggiamento, pur essendo un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa e atipica, trova il suo
presupposto nel fatto obiettivo della pronuncia di condanna, alla quale è sicuramente equiparata”.
Risoluzione n. 33162 del 23.2.2011
Un soggetto iscritto al REA e al Ruolo agenti di commercio dal 25 marzo 1995 ed esercente dal 3 aprile 1995 l’attività di agente di
commercio per la vendita di caffè NON può considerarsi in possesso del requisito per poter iniziare un’attività di commercio all’ingrosso
di prodotti alimentari.
La lettera b) del comma 6 dell’articolo 71 del D.lg. 59/2010 reca un contenuto analogo a quello della lettera b) del comma 5 dell’articolo
5 del D.lg. 114, con la sola eccezione del richiamo alla pratica acquisita nella “preparazione degli alimenti”.
Di conseguenza, il Ministero non può sostenere una tesi interpretativa diversa da quella sostenuta in vigenza dell’art. 5 comma 5 del
D.lg. 114, ossia che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della
qualificazione professionale richiesta dalla norma.
Risoluzione n. 27270 del 15.2.2011
L’attività di “Home Restaurant” o “ristorante casalingo”, in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991, “anche se esercitata
solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che
essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e
serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aper ti alla clientela”.
Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015
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ABOLITI ESAMI DA PRIVATISTI PER BAR E RISTORANTI
Dal 3 marzo 2007, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar e ristoranti) sono
stati aboliti gli esami da privatista (Legge Regione Lombardia del 27/2/2007 n. 5).
L'accertamento dei requisiti morali e professionali, necessari per l'esercizio dell'attività AL VENDITA
DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE e di SOMMINISTRAZIONE, verrà effettuato direttamente dal
Comune competente per territorio. Il Comune provvederà a rilasciare l'apposita autorizzazione solo dopo aver
verificato la presenza dei presupposti necessari.
L'accertamento dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività AL VENDITA ALIMENTARE
ALL’INGROSSO verrà effettuato direttamente dalla Camera di Commercio competente per territorio.
La somministrazione “riservata” è indirizzata a una utenza differenziata in locali non aperti al pubblico
per la quale è necessario possedere il requisito professionale.
Le tipologie sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
al domicilio del consumatore (catering)
mense
case di riposo
bar aziendali
caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine
ospedali / case di cura private / comunita’ religiose / case per esercizi spirituali
asili infantili / scuole
strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno
all’interno delle stazioni ferroviarie ecc.
annessa ad attivita’ di intrattenimento e svago
circoli non affiliati
all’interno di impianti di carburante, ecc.
home restaurant / ristorante casalingo
Le attività indicate nell’elenco sopra sono disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal d.lgs.
26 marzo 2010 n. 59 e dal d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147 e sono soggette a preventiva Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere in forma telematica all’indirizzo pec del SUAP competente (per la
Lombardia si fa riferimento anche alla Circolare DG Commercio, turismo e servizi n. 8 del 15/02/2013).
Sono ESCLUSI dal possesso del requisito professionale le attività di somministrazione di alimenti e
bevande:
o effettuate presso un AGRITURISMO (legge n. 730 del 5 dicembre 1985 - legge regionale n. 3 del 31
gennaio 1992)
o riservate ai soli soci associati all'interno di un CIRCOLO PRIVATO AFFILIATO a enti nazionali le cui
finalità assistenziali sono riconosciute del Ministero dell'Interno presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali (D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001)
Per quanto riguarda il D.Lgs. 59/2010, PromoImpresa vuole ricordare l’inserimento della frase “e limitatamente
all’alimentazione umana” al comma 6, dell’art. 71. Tale inciso ha comportato l’eliminazione dell’obbligo del
possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione
umana, compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
L’eliminazione dell’obbligo di possedere i requisiti professionali non esime il soggetto titolare
dell’attività “dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, sia in
relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate”.
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