Esportazioni definitive La funzione delle Dogane sul territorio
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Esportazioni definitive La funzione delle Dogane sul territorio
La funzione delle dogane sul territorio Esportazioni definitive Pescara, 27/10/2015 dr. Luigi Di Giacomo 1 Esportazioni Definitive Normativa doganale: Reg. Cee 2913/92: Codice Doganale Comunitario; Reg. Cee 2454/93: Disposizioni di Applicazione del Codice; Reg. Ue 952/2013: Codice Doganale dell’Unione (applicabile dal 01.05.2016) D.P.R. n.43 del 23.01.1973 (T.U.L.D.). Normativa fiscale: D.P.R. n. 633/72 art. 8. 2 1 Esportazioni Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’”ufficio doganale di esportazione” che, ai sensi dell’art. 161, p. 5 del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) 2913/92, è l’ufficio doganale responsabile per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate. 3 Ufficio doganale di esportazione L’art. 161 del Codice doganale prevede che la dichiarazione di esportazione possa essere presentata: a) presso l’ufficio doganale competente alla vigilanza sul luogo in cui l’esportatore è stabilito; b) presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza sul luogo in cui le merci sono imballate o caricate per essere esportate. 4 2 Ufficio doganale di esportazione DEROGHE L’art. 790 D.A.C.: per motivi di “organizzazione amministrativa” la dichiarazione di esportazione può essere presentata anche presso qualunque altro ufficio doganale dello Stato membro interessato. Circolare n. 173/D del 02,07,1998 parte II punto 4: «… si evidenzia che il principio di carattere generale in base al quale la regolamentazione comunitaria in parola determina l'individuazione dell'ufficio doganale competente ad accettare la dichiarazione dell'operatore è fissato dal paragrafo 5, del citato articolo 161, del Reg. (CEE) n. 2913/92, che prevede, in primo luogo, che la dichiarazione sia presentata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale è ubicata la sede dell'esportatore medesimo pur facendo salva la possibilità di deroga a tale principio, per motivi attinenti all'organizzazione interna degli Stati membri. Pertanto, ove le merci venissero presentate ad un dipendente ufficio doganale, diverso da quello determinato in base al predetto principio, potrà ugualmente darsi corso all'operazione a condizione che l'ufficio scelto si trovi lungo il percorso che va dal luogo in cui ha sede l'esportatore o dove viene imballata o caricata 5 la merce al punto di uscita dallo Stato. Ufficio doganale di esportazione L’art. 159 Reg UE 950/2013 (Nuovo Codice Doganale dell’Unione in vigore dal 01-05-2016) non prevede più il principio dell’art. 161 comma 5 ma invece stabilisce un criterio molto più elastico esplicitato in tale testo: “… l’ufficio doganale competente del vincolo delle merci a un regime doganale è l’Ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono presentate in dogana”. 6 3 Dichiarazione di esportazione La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico ai sensi dell’art. 787 delle Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario, Reg. CEE 2454/93 (d’ora in poi DAC), tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA. Il sistema comunitario ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari ed ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità sia ai fini doganali che fiscali. 7 Dichiarazione di esportazione L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini doganali e di sicurezza. All’operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference Number). Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). 8 4 Dichiarazione di esportazione La merce ed il DAE devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che ai sensi dell’art. 793 delle DAC corrisponde, a parte alcune eccezioni, all’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell’analisi dei rischi, e verifica l’uscita fisica delle merci. 9 Dichiarazione di esportazione A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico doganale AIDA all’ufficio di “esportazione” ai sensi di quanto disposto dall’art. 796 quinquies delle DAC. In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità. Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell’Agenzia alla sezione e-customs - AES/ECS messaggio. Ai sensi dell’art. 796 quinquies-BIS , la merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità entro 90 giorni dalla data dello svincolo. 10 5 VISTO INFORMATIZZATO Operatore economico DAU Ufficio esportazione DAE con MNR Messaggio IVISTO: Uscita conclusa Ufficio di uscita Uscita conclusa con difformità Uscita respinta Normativa fiscale: Cessioni all’esportazione Art. 8, D.P.R. 633/72 Esportazioni dirette; Esportazioni triangolari; Esportazioni congiunte Esportazioni improprie Clausola EX-Work “operazione non imponibile ai fini Iva: ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/72” “operazione non imponibile ai fini Iva: ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/72” 12 6 La prova dell’esportazione: visto uscire informatizzato dalla U.E. Operatore economico DAU Ufficio esportazione DAE con MNR Messaggio IVISTO: Uscita conclusa Uscita conclusa con difformità Ufficio di uscita Uscita respinta Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee 2454/93 - Trascorsi 90 gg. senza aver ricevuto alcun messaggio di “risultato di uscita”, l’Ufficio doganale di esportazione richiede all’esportatore di indicare “a quale data” e “da quale Ufficio doganale” le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità; - - SE TALE PROCEDURA NON HA ESITO L’esportatore può fornire prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. 14 7 Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee 2454/93 - Prove alternative - Combinazione dei seguenti elementi: - Copia della bolla di consegna firmata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità; - Prova del pagamento ; - Dichiarazione firmata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; - Documento certificato dalle autorità doganali di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità. - Circolari Agenzia delle Dogane n. 75/D del 11.12.2002 e successiva n.10/D del 01.03.2004. 15 Dichiarazione di esportazione e Dogana competente per territorio ex art 161 c. 5 Reg Cee 2913/92 Opportunità e vantaggi nel dichiarare le merci presso la Dogana competente per territorio: Rapporto diretto ed immediato tra operatore economico e dogana; Conseguente immediatezza nell’affrontare e risolvere tutte le eventuali problematiche inerenti alla fase di controllo doganale dell’operazione (classifica doganale, controlli documentali, visita merci ecc.); Gestione dell’eventuale mancato appuramento (Visto uscire telematico) dell’operazione di esportazione da parte dell’Ufficio di uscita. Ulteriori vantaggi previsti dall’autorizzazione alla procedura domiciliata delle merci. 16 8 Reg UE 950/2013 Nuovo Codice Doganale dell’Unione (in vigore dal 01-05-2016) art. 179 comma 1 SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO “Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente nel luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale”. Trattasi di un istituto del tutto nuovo, il cosiddetto sdoganamento centralizzato, che consentirà all’operatore, che ne farà richiesta, di essere autorizzato a: dichiarare in dogana presso il luogo in cui è stabilito in via telematica il regime doganale delle merci; assolvere i tributi presso la stessa dogana ; presentare fisicamente le merci, oggetto della dichiarazione, presso altra dogana comunitaria. Si tratta quindi di uno sdoganamento a distanza, che presuppone la piena realizzazione del progetto e-customs. 17 Reg UE 950/2013 Nuovo Codice Doganale dell’Unione (in vigore dal 01-05-2016) art. 179 comma 1 SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO La semplificazione sarà applicabile sia per le operazioni di esportazione che per quelle di importazione (ma è chiaramente per queste ultime che appaiono subito evidenti vantaggi operativi ed amministrativi), sia per operazioni che coinvolgono autorità doganali appartenenti allo stesso stato membro sia appartenenti a due stati membri diversi con diversi livelli autorizzativi (semplice autorizzazione per qualsiasi soggetto economico per operazioni che coinvolgono un solo stato membro ed autorizzazione esclusivamente nei confronti di soggetto già certificato A.E.O. per le operazioni che coinvolgono due stati membri). 18 9 Grazie per l’attenzione Pescara, 27 ottobre 2015 dr. Luigi Di Giacomo 19 10