Esportazioni definitive La funzione delle Dogane sul territorio

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Esportazioni definitive La funzione delle Dogane sul territorio
La funzione delle dogane sul territorio
Esportazioni definitive
Pescara, 27/10/2015
dr. Luigi Di Giacomo
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Esportazioni Definitive
Normativa doganale:
Reg. Cee 2913/92: Codice Doganale
Comunitario;
Reg. Cee 2454/93: Disposizioni di
Applicazione del Codice;
Reg. Ue 952/2013: Codice Doganale
dell’Unione (applicabile dal 01.05.2016)
D.P.R. n.43 del 23.01.1973 (T.U.L.D.).
Normativa fiscale:
D.P.R. n. 633/72 art. 8.
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Esportazioni
Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è
obbligatorio per i casi in cui queste debbano
lasciare il territorio doganale della Comunità.
L’esportatore deve presentare le merci e la
relativa dichiarazione di esportazione e, ove
richieste specifiche autorizzazioni o licenze
all’”ufficio doganale di esportazione” che, ai sensi
dell’art. 161, p. 5 del codice doganale
comunitario, Reg. (CEE) 2913/92, è l’ufficio
doganale
responsabile
per
il
luogo
ove
l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate
o caricate.
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Ufficio doganale di
esportazione
L’art. 161 del Codice doganale prevede che la
dichiarazione
di
esportazione
possa
essere
presentata:
a)
presso
l’ufficio
doganale
competente
alla
vigilanza sul luogo in cui l’esportatore è stabilito;
b) presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza
sul luogo in cui le merci sono imballate o caricate
per essere esportate.
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Ufficio doganale di
esportazione
DEROGHE
L’art. 790 D.A.C.: per motivi di “organizzazione amministrativa”
la dichiarazione di esportazione può essere presentata anche
presso qualunque altro ufficio doganale dello Stato membro
interessato.
Circolare n. 173/D del 02,07,1998 parte II punto 4: «…
si evidenzia
che il principio di carattere generale in base al quale la regolamentazione comunitaria in parola
determina
l'individuazione
dell'ufficio
doganale
competente
ad
accettare
la
dichiarazione
dell'operatore è fissato dal paragrafo 5, del citato articolo 161, del Reg. (CEE) n. 2913/92, che
prevede, in primo luogo, che la dichiarazione sia presentata all'ufficio doganale nella cui competenza
territoriale è ubicata la sede dell'esportatore medesimo pur facendo salva la possibilità di deroga a
tale principio, per motivi attinenti all'organizzazione interna degli Stati membri. Pertanto, ove le
merci venissero presentate ad un dipendente ufficio doganale, diverso da quello determinato in base
al predetto principio, potrà ugualmente darsi corso all'operazione a condizione che l'ufficio scelto si
trovi lungo il percorso che va dal luogo in cui ha sede l'esportatore o dove viene imballata o caricata
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la merce al punto di uscita dallo Stato.
Ufficio doganale di
esportazione
L’art.
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Reg
UE
950/2013
(Nuovo
Codice
Doganale
dell’Unione in vigore dal 01-05-2016) non prevede più il
principio dell’art. 161 comma 5 ma invece stabilisce un criterio
molto più elastico esplicitato in tale testo:
“… l’ufficio doganale competente del vincolo delle merci
a un
regime doganale è l’Ufficio doganale responsabile del luogo in cui
le merci sono presentate in dogana”.
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Dichiarazione di esportazione
La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio
doganale di esportazione in formato elettronico ai sensi
dell’art. 787 delle Disposizioni di Applicazione del codice
doganale comunitario, Reg. CEE 2454/93 (d’ora in poi
DAC), tramite le apposite funzionalità del sistema
informatico dell’Agenzia AIDA. Il sistema comunitario ECS
(Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli
uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita
nazionali e comunitari ed ha lo scopo di fornire un controllo
delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo
strumento primario per la certificazione dell’uscita della
merce dal territorio doganale della Comunità sia ai fini
doganali che fiscali.
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Dichiarazione di esportazione
L’ufficio di esportazione procede ad accettare la
dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini
doganali e di sicurezza. All’operazione è assegnato un
numero di riferimento MRN (Movement Reference Number).
Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola
le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il
territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano
quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata.
Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di
Accompagnamento Esportazione (DAE).
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Dichiarazione di esportazione
La merce ed il DAE devono essere presentati all’ufficio
doganale di uscita che ai sensi dell’art. 793 delle DAC
corrisponde, a parte alcune eccezioni, all’ultimo ufficio
doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio
doganale della Comunità.
Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda
con quella dichiarata, anche sulla base dell’analisi dei rischi,
e verifica l’uscita fisica delle merci.
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Dichiarazione di esportazione
A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio
elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico
doganale AIDA all’ufficio di “esportazione” ai sensi di quanto
disposto dall’art. 796 quinquies delle DAC. In caso di esito
positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova
dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto
messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il
MRN sul sito dell’Agenzia alla sezione e-customs - AES/ECS
messaggio.
Ai sensi dell’art. 796 quinquies-BIS , la merce svincolata per
l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità
entro 90 giorni dalla data dello svincolo.
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VISTO INFORMATIZZATO
Operatore
economico
DAU
Ufficio
esportazione
DAE
con MNR
Messaggio IVISTO:
Uscita conclusa
Ufficio
di uscita
Uscita conclusa
con difformità
Uscita respinta
Normativa fiscale: Cessioni
all’esportazione
Art. 8, D.P.R. 633/72
Esportazioni dirette;
Esportazioni triangolari;
Esportazioni congiunte
Esportazioni improprie
Clausola EX-Work
“operazione non
imponibile ai fini Iva:
ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a)
del D.P.R. 633/72”
“operazione non
imponibile ai fini Iva:
ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera b)
del D.P.R. 633/72”
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La prova dell’esportazione: visto uscire
informatizzato dalla U.E.
Operatore
economico
DAU
Ufficio
esportazione
DAE
con MNR
Messaggio IVISTO:
Uscita conclusa
Uscita conclusa
con difformità
Ufficio
di uscita
Uscita respinta
Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove
alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee
2454/93
-
Trascorsi 90 gg. senza aver ricevuto alcun messaggio di
“risultato di uscita”, l’Ufficio doganale di esportazione
richiede all’esportatore di indicare “a quale data” e “da
quale Ufficio doganale” le merci hanno lasciato il territorio
doganale della Comunità;
-
-
SE TALE PROCEDURA NON HA ESITO
L’esportatore può fornire prova dell’avvenuta
uscita delle
merci dal territorio doganale della Comunità.
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Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove
alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee
2454/93 - Prove alternative
-
Combinazione dei seguenti elementi:
-
Copia della bolla di consegna firmata dal destinatario fuori
dal territorio doganale della Comunità;
-
Prova del pagamento ;
-
Dichiarazione firmata dalla società che ha portato le merci
fuori dal territorio doganale della Comunità;
-
Documento certificato dalle autorità doganali di un paese al
di fuori del territorio doganale della Comunità.
-
Circolari Agenzia delle Dogane n. 75/D del 11.12.2002 e
successiva n.10/D del 01.03.2004.
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Dichiarazione di esportazione e Dogana
competente per territorio ex art 161 c. 5 Reg Cee
2913/92
Opportunità e vantaggi nel dichiarare le merci presso la
Dogana competente per territorio:
Rapporto diretto ed immediato tra operatore economico e
dogana;
Conseguente immediatezza nell’affrontare e risolvere tutte
le eventuali problematiche inerenti alla fase di controllo
doganale dell’operazione (classifica doganale, controlli
documentali, visita merci ecc.);
Gestione dell’eventuale mancato appuramento (Visto uscire
telematico) dell’operazione di esportazione da parte
dell’Ufficio di uscita.
Ulteriori vantaggi previsti dall’autorizzazione alla procedura
domiciliata delle merci.
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Reg UE 950/2013
Nuovo Codice Doganale dell’Unione (in vigore
dal 01-05-2016) art. 179 comma 1
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
“Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a
presentare, presso un ufficio doganale competente nel luogo in cui
l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci
presentate in dogana presso un altro ufficio doganale”.
Trattasi di un istituto del tutto nuovo,
il cosiddetto sdoganamento
centralizzato, che consentirà all’operatore, che ne farà richiesta, di essere
autorizzato a:
dichiarare in dogana presso il luogo in cui è stabilito in via telematica il
regime doganale delle merci;
assolvere i tributi presso la stessa dogana ;
presentare fisicamente le merci, oggetto della dichiarazione, presso altra
dogana comunitaria.
Si tratta quindi di uno sdoganamento a distanza, che presuppone la
piena realizzazione del progetto e-customs.
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Reg UE 950/2013
Nuovo Codice Doganale dell’Unione (in vigore
dal 01-05-2016) art. 179 comma 1
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
La semplificazione sarà applicabile sia per le operazioni di
esportazione che per quelle di importazione (ma è chiaramente
per queste ultime che appaiono subito evidenti vantaggi operativi
ed amministrativi), sia per operazioni che coinvolgono autorità
doganali appartenenti allo stesso stato membro sia appartenenti
a due stati membri diversi con diversi livelli autorizzativi (semplice
autorizzazione per qualsiasi soggetto economico per operazioni
che coinvolgono un solo stato membro ed autorizzazione
esclusivamente nei confronti di soggetto già certificato A.E.O. per
le operazioni che coinvolgono due stati membri).
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Grazie per
l’attenzione
Pescara, 27 ottobre 2015
dr. Luigi Di Giacomo
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