Etichettatura delle carni bovine

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Etichettatura delle carni bovine
Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMASS
www.an.camcom.it
Etichettatura delle carni bovine
Il Decreto Ministeriale n. 22601 del 30/08/2000, emanato in attuazione del Regolamento CE n. 1760 approvato dal Consiglio dei Ministri Agricoli dell’Unione Europea il 17 luglio 2000, ha istituito in Italia il sistema di
etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Grazie a queste regole i consumatori beneficiano quindi della possibilità di conoscere per tutte le carni bovine
fresche e surgelate nell’intera Unione Europea il percorso completo seguito dai bovini e dalle relative carni
dall’azienda alla tavola.
Le etichette delle carni bovine, oltre
alle normali indicazioni su prezzo,
peso e scadenza, devono obbligatoriamente recare le seguenti indicazioni:
· un codice di riferimento che
evidenzi il nesso e legame tra
le carni e l’animale di origine; il
numero può indicare il singolo
animale o un gruppo di animali;
· i termini “nato in” seguiti dal
nome dello Stato membro o del
Paese terzo in cui è nato l’animale;
· i termini “allevato in”, seguiti dal
nome dello Stato membro o del
Paese terzo in ha avuto luogo
l’ingrasso;
· il nome dello Stato membro o del Paese terzo
dove è situato il macello: l’indicazione deve recare
la dicitura “macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) e il numero di approvazione
del macello da cui provengono le carni in vendita
(questo numero ha la funzione di rendere più facile ritirare dal mercato i prodotti provenienti da
un macello in cui siano stati individuati dei problemi);
· i termini “sezionato in” seguiti dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e il numero di approvazione del laboratorio in cui il pezzo di carne è
stato sezionato ai fini della vendita.
Se le carni provengono da animali nati, allevati e
macellati nello stesso Stato membro è sufficiente la
dicitura “Origine” con il nome dello Stato in questione. La stessa regola si applica se le carni bovine provengono da un unico Paese terzo. Se però le carni
provengono da più di un Paese terzo e non si può
fornire un elenco completo dei Paesi in questione, le
carni devono recare l’indicazione “Origine: non CE”
per attestare che provengono da un luogo esterno
alla Comunità Europea.
Sono invece informazioni facoltative, che quindi
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“possono” essere inserite in etichetta: per quel che riguarda la macellazione, età dell’animale, data di macellazione o preparazione delle carni, periodo di frollatura,
ecc; per quel che riguarda l’allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione dell’animale; per quel che riguarda l’animale, razza o tipo genetico, categoria, ecc… Nel punto vendita, per la carne
venduta a taglio, l’etichetta potrà essere sostituita con
una informazione fornita per iscritto e in modo visibile
al consumatore (sulla vaschetta o sul cartello a fianco
del banco frigorifero).
Si precisa poi che per carne ai fini della presente normativa si intende solo il “muscolo”; altre parti dell’animale
destinate al consumo umano, quali le frattaglie (inclusi
cuore, fegato e intestini) o il grasso, devono essere, dal
1° Luglio 2003, indicate in quanto tali e non con la dicitura “carne”.
Si segnala che dal 2002 è operativa la nuova “Anagrafe
nazionale bovina”, un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina
L’Anagrafe ha come principale finalità la tutela:
1 - della salute pubblica;
2 - del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza).
Infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio
zootecnico con una completa tracciabilità dell’animale e
un’etichettatura adeguata e
chiara del prodotto, rappresenta una fonte per la trasmissione corretta e veritiera di
informazioni al consumatore
che può accedere a tutte le
informazioni anagrafiche sulla
“carne” che vuole acquistare,
semplicemente digitando il
codice identificativo dell’animale, contenuto nell’etichetta
delle confezioni o nel cartello
esposto appositamente dal
negoziante.
Attraverso una nuova Banca Dati Nazionale (BDN) completamente informatizzata e accessibile via Internet da
operatori e cittadini, dove vengono registrati e identificati i capi bovini e bufalini presenti in Italia, l’Anagrafe
contiene i dati di tutti i capi per i quali il servizio veterinario delle Asl ha certificato l’iscrizione nella BDN e ha
provveduto al conseguente rilascio e vidimazione del
“passaporto”.
Il “passaporto”, rilasciato dalle Asl, è il documento di
identificazione che deve accompagnare l’animale in
ogni spostamento: contiene i suoi dati anagrafici, il suo
codice identificativo, presenti anche nel marchio apposto all’orecchio, e la storia dei suoi trasferimenti.
Tutti gli eventi che riguardano la vita dell’animale: nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte, devono
essere notificati dai suoi “detentori” alla BDN registrando, anche direttamente, i dati via Internet; spetta al servizio veterinario della Asl la responsabilità di effettuare
controlli amministrativi e sanitari e riportare nella Banca
Dati Nazionale le eventuali irregolarità.
La maggiore trasparenza in merito alle condizioni di
produzione e commercializzazione dei prodotti a base
di carne bovina venduti consente il conseguimento di
molteplici obiettivi: aumentare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni, dal momento che diviene
possibile ricostruire il percorso
di vita di ogni capo, preservare
un livello elevato di tutela della
salute pubblica e rafforzare la
stabilità del mercato.
La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura delle carni
bovine, ferme restando le competenze in materia igienicosanitaria attribuite al Servizio
Sanitario Nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche
agricole e forestali in collaborazione con le Regioni e Province
autonome.
PER INFORMAZIONI
SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona
tel. 071 5898250-360 fax 071 5898255 e-mail: [email protected]
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Valeria Mozzicafreddo
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