iniziativa piano famiglie abi
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INIZIATIVA PIANO FAMIGLIE ABI DOCUMENTO DI SINTESI CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO A MUTUI CARTOLARIZZATI O OGGETTO DI UN’OPERAZIONE DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE CONDIZIONI ECONOMICHE PIU’ SIGNIFICATIVE Intestazione del mutuo N. finanziamento Mutuo stipulato in data Importo originario del mutuo Conto di finanziamento accessorio Rimborso spese per invio comunicazioni previste dalla legge zero Spese per l’invio delle certificazioni interessi zero Spese per duplicato di quietanza o di rimborso anticipato zero Rimborso spese per sollecito rate insolute zero Penali zero Tasso massimo debitore per scoperti di conto: - nominale annuo *** - effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione) *** Capitalizzazione degli interessi debitori non prevista Calendario per il calcolo degli interessi anno civile Altre spese esente Periodicità invio estratto conto annuale *** Gli interessi sono calcolati con le medesime modalità oggi in vigore per il mutuo originario e verranno addebitati annualmente al conto di finanziamento accessorio SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI PREVISTE DALL’INIZIATIVA PIANO FAMIGLIE ABI PER MUTUI CARTOLARIZZATI O OGGETTO DI UN’OPERAZIONE DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE Principali condizioni contrattuali Sospensione rate Viene consentito ai Clienti di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 12 mesi non prorogabili con le seguenti modalità, a discrezione della Banca a) Sospensione della sola quota capitale: nel caso vi siano rate scadute non pagate, per queste la sospensione opererà sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi; per le rate future la sospensione opererà solo sulla quota capitale, restando quindi dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento originario; gli interessi sulla quota capitale sospesa verranno calcolati con le medesime modalità ad oggi in vigore, senza spese e/o oneri aggiuntivi . Il mancato pagamento, anche parziale, della quota di interessi, determinerà l’automatica esclusione dalla sospensione con il conseguente ripristino del Piano di Ammortamento. b) Sospensione dell’intera rata: sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale, a valere anche su eventuali rate scadute e non pagate. L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca – alla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento originario - senza spese e/o oneri aggiuntivi ma con l’applicazione degli interessi maturati sulle quote di capitale accantonate per l’intero periodo di sospensione; tali interessi verranno calcolati con le medesime modalità ad oggi in vigore. In entrambi i casi (“sospensione della sola quota capitale” e “sospensione dell’intera rata”) detto rimborso avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo. I pagamenti vengono posticipati al piano di ammortamento originario del mutuo per il numero di mensilità corrispondenti ai pagamenti sospesi senza alcun onere per i mutuatari e senza ricalcolo di mora e ad un tasso di interesse calcolato con le medesime modalità ad oggi in vigore per il mutuo originario. Nel caso in cui il mutuatario ripristinasse anzitempo la propria situazione, ovvero trovasse la soluzione ai problemi che hanno portato alla sospensione della rata prima dei 12 mesi (periodo di massima sospensione) dovrà darne comunicazione alla Banca chiedendo di poter riprendere il pagamento delle rate. Dal mese successivo a quello di richiesta di ripristino, e comunque dopo i 12 mesi di sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla mensilità successiva al periodo di interruzione secondo il piano di ammortamento originario; gli importi sospesi sono posticipati alla fine del piano d’ammortamento. Conto di finanziamento accessorio Con l’accettazione della proposta, viene aperto - d’ufficio - un conto di finanziamento accessorio in cui durante il periodo di sospensione confluiranno gli importi sospesi , il cui saldo dovrà essere rimborsato alla banca al termine del piano di ammortamento originario . senza ricalcolo di mora e ad un tasso di interesse sul capitale calcolato con le medesime modalità ad oggi in vigore per il mutuo originario. E’ consentito anche il rimborso in unica soluzione. Pertanto il contratto di mutuo attualmente in essere non viene modificato e restano fermi i Suoi impegni nei confronti della società cui è stato ceduto il mutuo, in particolare gli obblighi di restituzione delle rate di mutuo previste dal piano di ammortamento originario. Inoltre rimane fermo l’obbligo di restituzione nei confronti della banca delle somme accantonate sul conto di finanziamento accessorio che costituisce un rapporto autonomo e distinto dal rapporto di mutuo originario. . Rendicontazione periodica La Banca invierà annualmente al Mutuatario una comunicazione informativa, chiara, completa e gratuita, sull’andamento della posizione, nonché sul debito residuo relativo al saldo del conto di finanziamento accessorio. In assenza di reclamo specifico entro 60 giorni dalla ricezione, tali informative si intenderanno senz'altro approvate dal Mutuatario con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Garanzie Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo originario continuano ad assistere il rimborso del complessivo debito che risulti alla data di scadenza del mutuo stesso, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria (fermo restando il diritto di riduzione previsto dalla normativa in materia di credito fondiario). Rimborso anticipato Sia il mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte, anche da parte di uno solo dei mutuatari, senza l’applicazione di alcuna penale. Gratuità dell’iniziativa “Piano Famiglie ABI” Non sono previste imposte e tasse di qualsiasi genere e il Mutuatario non sostiene alcun costo amministrativo né eventuali costi notarili. Legenda : . ¾ CARTOLARIZZAZIONE = si tratta di una operazione – prevista dalla Legge 130/1999 – con la quale la banca cede un portafoglio di “mutui ipotecari” ad una società (Società di Cartolarizzazione), che in genere incarica la stessa banca di gestire i rapporti con i clienti e curare l’incasso delle rate relative ai mutui ceduti, restando del tutto invariate le condizioni e le caratteristiche del mutuo. A fronte del portafoglio acquistato ricevuto la Società di Cartolarizzzazione, emette titoli rappresentativi degli stessi e li colloca sul mercato dei capitali. ¾ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE = si tratta di un’operazione analoga alla cartolarizzazione - ai sensi dell'art. 7bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 - in quanto anche in tal caso la banca cede un portafoglio di “mutui ipotecari” ad una società (Società di Cartolarizzazione), che in genere incarica la stessa banca di gestire i rapporti con i clienti e curare l’incasso delle rate relative ai mutui ceduti, restando del tutto invariate le condizioni e le caratteristiche del mutuo. La differenza sostanziale rispetto alla cartolarizzazione è che è la banca ad emettere sul mercato un prestito obbligazionario, ricevendo dalla Società di Cartolarizzazione una garanzia. ¾ EURIBOR = Tasso interbancario di riferimento utilizzato per i mutui a tasso variabile. Viene rilevato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e pubblicato anche sui principali quotidiani finanziari tra cui Il Sole24Ore. Esistono diversi Euribor; i più comuni sono quelli ad uno, tre e sei mesi e ad un anno. ¾ IRS o EURIRS = Tasso interbancario di riferimento utilizzato per i mutui a tasso fisso. Viene rilevato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e pubblicato anche sui principali quotidiani finanziari tra cui Il Sole24Ore. ¾ CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO = Si tratta di uno speciale conto di finanziamento collegato al mutuo ; su di esso viene addebitato l’importo delle rate per cui è stata consentita la sospensione. Al termine del piano di ammortamento dovrà anch’esso essere rimborsato alla Banca.. ¾ TASSO APPLICATO = E’ la somma del parametro di riferimento (Euribor/Irs) del mutuo e della maggiorazione percentuale applicata dalla Banca (spread). Per presa visione ed accettazione Data ……… Firma dei mutuatari e dei garanti …………………………………….