Speciale shopper - Confcommercio Cagliari
Transcript
Speciale shopper - Confcommercio Cagliari
Specialeshopper IntroduzionealnuovoDLGS Il9novembreu.s.,ilConsigliodeiMinistrihaapprovatoinviapreliminareloschemadiDlgsdirecepimento delladirettiva2015/720/UEchemodificaladirettiva94/62/CEperquantoriguardalariduzionedell’utilizzo diborsediplasticainmaterialeleggero.Ricordiamocheladirettiva94/62/CE,erastataadottataalfinedi prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente. Non prevedeva misure specifiche sull’utilizzo di borse di plastica, che, ai sensi della stessa direttiva, costituivano un “imballaggio”. NormativaattualmentevigenteinItalia Consideratol’elevatolivellodiinquinamentoambientalericonducibileairifiutidiborsediplasticadispersi specialmente nei corpi idrici, il legislatore italiano ha voluto muoversi ancor prima di quello europeo adottando norme specifiche volte all’eliminazione dal commercio delle borse di plastica monouso, ad eccezione di quelle conformi ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità contenuti nella norma En 13432recepitaconlanormanazionaleUniEn13432:2002. Ai sensi del Dl 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28 è, pertanto, attualmente vigenteinItalial'obbligodiutilizzodisacchettimonousobiodegradabiliecompostabiliaisensidellanorma Uni13432:2002.Tuttiglialtrisacchettimonousosonobanditi. Perlebusteriutilizzabililecaratteristicheprevistesono: borsediplasticariutilizzabiliconmanigliaesternaalladimensionedelsacco • • spessore singola parete superiore ai 200 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzanogenerialimentari spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzanoesclusivamentemercioprodottidiversidaigenerialimentari borsediplasticariutilizzabiliconmanigliainternaalladimensioneutilealsacco • • spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzanogenerialimentari spessore singola parete superiore ai 60 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzanoesclusivamentemercioprodottidiversidaigenerialimentari E’altresìconsentitalacommercializzazionedisacchettirealizzatiincarta,intessutidifibrenaturali,infibre dipoliammideeinmaterialidiversidallaplastica. Ricapitolando,laleggevigenteprevedechepossanoesserecommercializzatisolo: 1.sacchettimonousobiodegradabiliecompostabili(icosiddettisacchetti“molli”)conformiallostandard UNIEN13432:2002 2.sacchettiriutilizzabili(tracuileclassichesporteiniutaetessuto)secondolepreciseindicazionidiusoe dispessore. Alcontrario,nonpossonopiùesserecommercializzatiisacchettimonousooxodegradabiliinpolietilene,in quantononcompostabilisecondoirequisititecnicidellostandardUNIEN13432:2002.Tratalisacchettiche non possono essere commercializzati si segnalo in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”. Queste buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di ecocompatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.SpessotalisacchettiinplasticaadditivatafannopoiriferimentoanormeUniEndiversedalla 13432enoncontemplatedallapredettanormativa. Quadroeuropeo Il legislatore europeo ha ritenuto di dover prevedere disposizioni specifiche che imponessero agli Stati membrididiminuirel’usodiborsediplasticainlineacongliobiettivigeneralidellapoliticasuirifiutidettata dalladirettivaquadro2008/98/CEsoloadottandolanuovadirettiva2015/720/UEchesostanzialmentesi indirizzaversoisacchettileggeriquellicioèfinoallospessoredei50micronlasciandoagliStatiMembrila valutazione se o meno decidere misure più stringenti e lasciando esclusi dal campo di applicazione della direttiva i sacchetti ultraleggeri, quelli fino a 15 micron. Altri aspetti interessanti della direttiva sono le misure volte ad introdurre obblighi inerenti l’informazione/sensibilizzazione per responsabilizzare produttorieconsumatoriel'obbligodirelazionesuidatirelativiall'utilizzoannualedelleborsediplastica dainviareallaCommissioneUe. Comecambieràilquadronormativoconilrecepimentodelladirettiva LoschemadiDlgsdirecepimentoconfermasostanzialmenteladisciplinavigentegiàinvigoresiariguardoi sacchettimonousoperiqualicontinuaadesserevalidoilriferimentoallanormaUNIEN13432:2002che riguardoaquelliriutilizzabili. Il recepimento è stato fatto, opportunamente, abrogando le precedenti disposizioni (articolo 1, commi 1129, 1130, 1131 della legge 296/2006 e articolo 2 del Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012) ed implementandolenuovenormenelCodicedell'Ambiente,Dlgs152/2006,alTitoloIIdellaParteIVdedicato agliimballaggi. Vienepertantoconfermatoildivietodicommercializzazionedeglishopperinplasticamonousoediquelli riutilizzabili che non rispettano i requisiti richiesti. Tutti questi sacchetti, viene precisato, non potranno esseredistribuitinemmenogratuitamente.Unadellenovitàpiùstringentirispettoaquantoattualmente invigore,acuisiaggiungel’altranovitàperisacchettiultraleggeri(quellidispessorefinoa15micron) utilizzati a fini di igiene o per imballaggio primario di alimenti sfusi, come ad esempio quelli usati nei supermercatiperlafruttaoperilegumi. Il Legislatore italiano ha deciso di recepire anche quella parte della direttiva che il Legislatore europeo lasciava alla facoltà degli Stati membri, imponendo un regime di progressiva riduzione – e quindi di eliminazione–ditalisacchetti: • • • dal 1° gennaio 2018 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal40% dal 1° gennaio 2020 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal50% dal 1° gennaio 2021 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal60%. Gli organismi accreditati certificheranno la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinandolapercentualedelcarboniodioriginebiologicapresentenelloshopperrispettoalcarbonio totaleivipresenteusandolostandardinternazionaleUniCen/Ts16640. Anchequesteborseultraleggerenonpotrannoesseredistribuitegratuitamente. Ricapitolandovieneconfermataefattasalvalacommercializzazionedelleborseinplasticabiodegradabili e compostabili monouso secondo la norma UNI così come attualmente previsto dalla normativa. Per quantoriguardaleborseriutilizzabili,vengonoconfermatiiparametridispessoreinmicroneintermini di%plasticariciclata,peresserecommercializzati: borsediplasticariutilizzabiliconmanigliaesternaalladimensionedelsacco 1.spessoresingolaparetesuperioreai200micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmeno 30%fornitecomeimballaggiopertrasportoinesercizichecommercializzanogenerialimentari 2.conspessoresuperiore100micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmenoil10%fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversidaigenerialimentari borsediplasticariutilizzabiliconmanigliainternaalladimensioneutilealsacco 1.spessoresingolaparetesuperioreai100micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmeno 30%fornitecomeimballaggiopertrasportoinesercizichecommercializzanogenerialimentari 2.conspessoresuperiore60micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmenoil10%fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversidaigenerialimentari Tuttequesteborsenonpotrannoesseredistribuiteatitologratuitoeatalfineilprezzodovràrisultare sulloscontrinopersingolaunità. Per quelle ultraleggere (con spessore inferiore ai 15 micron) richieste per fini di igiene o fornite come imballaggioprimarioperalimentisfusisaràavviataunprogressivariduzionedellacommercializzazionea partiredal1gennaio2018. È utile ricordare che la direttiva 2015/720/UE consente misure di restrizioni alla commercializzazione, proporzionateenondiscriminatorie,soloperle“borsediplasticainmaterialeleggero”,ovveroconuno spessoreinferiorea50micron.InItalia,invece,vigeundivietodicommercializzazionedelleborse“non biodegradabili” che comprende anche tipologie diverse. Il DM 18 marzo 2013 (“Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci”) distingue infatti tra sacchetti con o senza manigliainterna,destinatiomenoall’usoalimentare,fissandoperognitipologiaspessoriminimi(60,100 e 200 micron) e una quantità minima di plastiche riciclate. Di fatto, quindi, confermando quanto già in vigore, il Legislatore italiano introduce limitazioni alla commercializzazione anche di sacchetti con spessore superiore ai 50 micron fissati come discrimine dalla Direttiva europea. Inoltre il Legislatore italiano ha deciso di recepire anche quella parte della direttiva che il Legislatore europeo lascia alla facoltà degli Stati membri, imponendo un regime di progressiva riduzione – e quindi di eliminazione – anchedeisacchettiultraleggeri(15micron). Quadrosanzionatorio Confermato sostanzialmente l’apparato sanzionatorio previsto articolo 2, comma 4, del decreto legge 2012/2. La sanzione pecuniaria a carico dell’esercente parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (Polizia Municipale e ogni altra autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.), nell’eserciziodellepropriefunzionidipoliziaamministrativa. Obblighiinformativi Con l'introduzione dell'articolo 220-bis del Dlgs 152/2006 vengono dettate le modalità di attuazione dell'obbligo di relazione sui dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica da inviare alla Commissione Ue come previsto dalla direttiva, dando il compito al Conai di raccogliere da produttori e distributori i dati necessari per la relazione al fine per poi inviarla alla Commissione. La relazione sarà predispostadall'Ispra.SemprealConaivieneaffidatoilcompitodiorganizzare,inaccordoconlePubbliche amministrazioni, campagne di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugliimpattidelleborsediplasticasull’ambiente Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borsediplasticacommercializzabili,viene,inoltre,previstocheiproduttori,fermerestandolecertificazioni necessarie previste per la commercializzazione (marchi di biodegradabilità e di compostabilità), devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotterientrinoinunadelletipologiecommercializzabili.