Speciale shopper - Confcommercio Cagliari

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Speciale shopper - Confcommercio Cagliari
Specialeshopper
IntroduzionealnuovoDLGS
Il9novembreu.s.,ilConsigliodeiMinistrihaapprovatoinviapreliminareloschemadiDlgsdirecepimento
delladirettiva2015/720/UEchemodificaladirettiva94/62/CEperquantoriguardalariduzionedell’utilizzo
diborsediplasticainmaterialeleggero.Ricordiamocheladirettiva94/62/CE,erastataadottataalfinedi
prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente. Non prevedeva
misure specifiche sull’utilizzo di borse di plastica, che, ai sensi della stessa direttiva, costituivano un
“imballaggio”.
NormativaattualmentevigenteinItalia
Consideratol’elevatolivellodiinquinamentoambientalericonducibileairifiutidiborsediplasticadispersi
specialmente nei corpi idrici, il legislatore italiano ha voluto muoversi ancor prima di quello europeo
adottando norme specifiche volte all’eliminazione dal commercio delle borse di plastica monouso, ad
eccezione di quelle conformi ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità contenuti nella norma En
13432recepitaconlanormanazionaleUniEn13432:2002.
Ai sensi del Dl 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28 è, pertanto, attualmente
vigenteinItalial'obbligodiutilizzodisacchettimonousobiodegradabiliecompostabiliaisensidellanorma
Uni13432:2002.Tuttiglialtrisacchettimonousosonobanditi.
Perlebusteriutilizzabililecaratteristicheprevistesono:
borsediplasticariutilizzabiliconmanigliaesternaalladimensionedelsacco
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spessore singola parete superiore ai 200 micron utilizzati per trasporto in esercizi che
commercializzanogenerialimentari
spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che
commercializzanoesclusivamentemercioprodottidiversidaigenerialimentari
borsediplasticariutilizzabiliconmanigliainternaalladimensioneutilealsacco
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spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che
commercializzanogenerialimentari
spessore singola parete superiore ai 60 micron utilizzati per trasporto in esercizi che
commercializzanoesclusivamentemercioprodottidiversidaigenerialimentari
E’altresìconsentitalacommercializzazionedisacchettirealizzatiincarta,intessutidifibrenaturali,infibre
dipoliammideeinmaterialidiversidallaplastica.
Ricapitolando,laleggevigenteprevedechepossanoesserecommercializzatisolo:
1.sacchettimonousobiodegradabiliecompostabili(icosiddettisacchetti“molli”)conformiallostandard
UNIEN13432:2002
2.sacchettiriutilizzabili(tracuileclassichesporteiniutaetessuto)secondolepreciseindicazionidiusoe
dispessore.
Alcontrario,nonpossonopiùesserecommercializzatiisacchettimonousooxodegradabiliinpolietilene,in
quantononcompostabilisecondoirequisititecnicidellostandardUNIEN13432:2002.Tratalisacchettiche
non possono essere commercializzati si segnalo in particolare quelli con le seguenti diciture:
“biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con
additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”. Queste
buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la
frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di ecocompatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono
conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN
13432:2002.SpessotalisacchettiinplasticaadditivatafannopoiriferimentoanormeUniEndiversedalla
13432enoncontemplatedallapredettanormativa.
Quadroeuropeo
Il legislatore europeo ha ritenuto di dover prevedere disposizioni specifiche che imponessero agli Stati
membrididiminuirel’usodiborsediplasticainlineacongliobiettivigeneralidellapoliticasuirifiutidettata
dalladirettivaquadro2008/98/CEsoloadottandolanuovadirettiva2015/720/UEchesostanzialmentesi
indirizzaversoisacchettileggeriquellicioèfinoallospessoredei50micronlasciandoagliStatiMembrila
valutazione se o meno decidere misure più stringenti e lasciando esclusi dal campo di applicazione della
direttiva i sacchetti ultraleggeri, quelli fino a 15 micron. Altri aspetti interessanti della direttiva sono le
misure volte ad introdurre obblighi inerenti l’informazione/sensibilizzazione per responsabilizzare
produttorieconsumatoriel'obbligodirelazionesuidatirelativiall'utilizzoannualedelleborsediplastica
dainviareallaCommissioneUe.
Comecambieràilquadronormativoconilrecepimentodelladirettiva
LoschemadiDlgsdirecepimentoconfermasostanzialmenteladisciplinavigentegiàinvigoresiariguardoi
sacchettimonousoperiqualicontinuaadesserevalidoilriferimentoallanormaUNIEN13432:2002che
riguardoaquelliriutilizzabili.
Il recepimento è stato fatto, opportunamente, abrogando le precedenti disposizioni (articolo 1, commi
1129, 1130, 1131 della legge 296/2006 e articolo 2 del Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012) ed
implementandolenuovenormenelCodicedell'Ambiente,Dlgs152/2006,alTitoloIIdellaParteIVdedicato
agliimballaggi.
Vienepertantoconfermatoildivietodicommercializzazionedeglishopperinplasticamonousoediquelli
riutilizzabili che non rispettano i requisiti richiesti. Tutti questi sacchetti, viene precisato, non potranno
esseredistribuitinemmenogratuitamente.Unadellenovitàpiùstringentirispettoaquantoattualmente
invigore,acuisiaggiungel’altranovitàperisacchettiultraleggeri(quellidispessorefinoa15micron)
utilizzati a fini di igiene o per imballaggio primario di alimenti sfusi, come ad esempio quelli usati nei
supermercatiperlafruttaoperilegumi.
Il Legislatore italiano ha deciso di recepire anche quella parte della direttiva che il Legislatore europeo
lasciava alla facoltà degli Stati membri, imponendo un regime di progressiva riduzione – e quindi di
eliminazione–ditalisacchetti:
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dal 1° gennaio 2018 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un
contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal40%
dal 1° gennaio 2020 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un
contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal50%
dal 1° gennaio 2021 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un
contenutominimodimateriaprimarinnovabilenoninferioreal60%.
Gli organismi accreditati certificheranno la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile
determinandolapercentualedelcarboniodioriginebiologicapresentenelloshopperrispettoalcarbonio
totaleivipresenteusandolostandardinternazionaleUniCen/Ts16640.
Anchequesteborseultraleggerenonpotrannoesseredistribuitegratuitamente.
Ricapitolandovieneconfermataefattasalvalacommercializzazionedelleborseinplasticabiodegradabili
e compostabili monouso secondo la norma UNI così come attualmente previsto dalla normativa. Per
quantoriguardaleborseriutilizzabili,vengonoconfermatiiparametridispessoreinmicroneintermini
di%plasticariciclata,peresserecommercializzati:
borsediplasticariutilizzabiliconmanigliaesternaalladimensionedelsacco
1.spessoresingolaparetesuperioreai200micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmeno
30%fornitecomeimballaggiopertrasportoinesercizichecommercializzanogenerialimentari
2.conspessoresuperiore100micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmenoil10%fornite
come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti
diversidaigenerialimentari
borsediplasticariutilizzabiliconmanigliainternaalladimensioneutilealsacco
1.spessoresingolaparetesuperioreai100micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmeno
30%fornitecomeimballaggiopertrasportoinesercizichecommercializzanogenerialimentari
2.conspessoresuperiore60micronecontenentipercentualeplasticariciclatadialmenoil10%fornite
come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti
diversidaigenerialimentari
Tuttequesteborsenonpotrannoesseredistribuiteatitologratuitoeatalfineilprezzodovràrisultare
sulloscontrinopersingolaunità.
Per quelle ultraleggere (con spessore inferiore ai 15 micron) richieste per fini di igiene o fornite come
imballaggioprimarioperalimentisfusisaràavviataunprogressivariduzionedellacommercializzazionea
partiredal1gennaio2018.
È utile ricordare che la direttiva 2015/720/UE consente misure di restrizioni alla commercializzazione,
proporzionateenondiscriminatorie,soloperle“borsediplasticainmaterialeleggero”,ovveroconuno
spessoreinferiorea50micron.InItalia,invece,vigeundivietodicommercializzazionedelleborse“non
biodegradabili” che comprende anche tipologie diverse. Il DM 18 marzo 2013 (“Individuazione delle
caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci”) distingue infatti tra sacchetti con o senza
manigliainterna,destinatiomenoall’usoalimentare,fissandoperognitipologiaspessoriminimi(60,100
e 200 micron) e una quantità minima di plastiche riciclate. Di fatto, quindi, confermando quanto già in
vigore, il Legislatore italiano introduce limitazioni alla commercializzazione anche di sacchetti con
spessore superiore ai 50 micron fissati come discrimine dalla Direttiva europea. Inoltre il Legislatore
italiano ha deciso di recepire anche quella parte della direttiva che il Legislatore europeo lascia alla
facoltà degli Stati membri, imponendo un regime di progressiva riduzione – e quindi di eliminazione –
anchedeisacchettiultraleggeri(15micron).
Quadrosanzionatorio
Confermato sostanzialmente l’apparato sanzionatorio previsto articolo 2, comma 4, del decreto legge
2012/2. La sanzione pecuniaria a carico dell’esercente parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro,
aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità
ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (Polizia Municipale e ogni altra
autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.),
nell’eserciziodellepropriefunzionidipoliziaamministrativa.
Obblighiinformativi
Con l'introduzione dell'articolo 220-bis del Dlgs 152/2006 vengono dettate le modalità di attuazione
dell'obbligo di relazione sui dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica da inviare alla
Commissione Ue come previsto dalla direttiva, dando il compito al Conai di raccogliere da produttori e
distributori i dati necessari per la relazione al fine per poi inviarla alla Commissione. La relazione sarà
predispostadall'Ispra.SemprealConaivieneaffidatoilcompitodiorganizzare,inaccordoconlePubbliche
amministrazioni, campagne di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori
sugliimpattidelleborsediplasticasull’ambiente
Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle
borsediplasticacommercializzabili,viene,inoltre,previstocheiproduttori,fermerestandolecertificazioni
necessarie previste per la commercializzazione (marchi di biodegradabilità e di compostabilità), devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse
prodotterientrinoinunadelletipologiecommercializzabili.