Gara tributi minori 2011 - Capitolato

Transcript

Gara tributi minori 2011 - Capitolato
Capitolato Speciale
Concessione del servizio di
accertamento e riscossione Imposta
Comunale sulla Pubblicità, Diritti su
Pubbliche Affissioni, T.O.S.A.P. del
Comune di Seravezza
1
Sommario
ARTICOLO 1.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE .......................................................... 4
ARTICOLO 2.
DURATA DELLA CONCESSIONE ............................................................. 4
ARTICOLO 3.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO ...................... 4
ARTICOLO 4.
PAGAMENTI .......................................................................................... 5
Art.4.1 – Fatturazione.................................................................................................... 5
Art.4.2 – Documento unico di regolarità contributiva .................................................... 6
Art.4.3 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ......................................... 6
ARTICOLO 5.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ........................................................ 6
ARTICOLO 6.
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI ............................. 7
ARTICOLO 7.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO ............................................................. 8
ARTICOLO 8.
GESTIONE CONTABILE – REGISTRI, BOLLETTARI E CONTO GIUDIZIALE 8
1. CONTI CORRENTI POSTALI ..................................................................................... 8
2. BOLLETTARI ............................................................................................................. 8
3. REGISTRI.................................................................................................................. 9
4. ELENCHI .................................................................................................................. 9
5. RESA DEL CONTO .................................................................................................. 10
ARTICOLO 9.
VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI .................................................... 10
ARTICOLO 10. PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - IMPIANTI E ATTREZZATURE
ESISTENTI E DA INSTALLARE .......................................................................................... 11
ARTICOLO 11.
RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI ............ 11
ARTICOLO 12. RAPPORTI CON L’UTENZA E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO ....... 12
ARTICOLO 13. ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E INDAGINI DI CUSTOMER
SATISFACTION 12
ARTICOLO 14. RESPONSABILE OPERATIVO DEL CONCESSIONARIO ............................ 13
ARTICOLO 15. PIATTAFORMA SOFTWARE .................................................................. 13
ARTICOLO 16. MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI .............................. 14
ARTICOLO 17. PIANO DI START-UP .............................................................................. 14
ARTICOLO 18. FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE E ATTIVITA' DI VERIFICA DI
CONFORMITA' 15
ARTICOLO 19. TUTELA DEI DATI ................................................................................. 15
ARTICOLO 20. PERSONALE .......................................................................................... 16
ARTICOLO 21. SICUREZZA ........................................................................................... 17
ARTICOLO 22. VIGILANZA E CONTROLLI .................................................................... 17
ARTICOLO 23. PENALITÀ ............................................................................................. 17
ARTICOLO 24. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONE. ............. 18
2
ARTICOLO 25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. ............................................ 19
ARTICOLO 26. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ............................................... 19
ARTICOLO 27. RIFUSIONE DANNI E SPESE ................................................................... 19
ARTICOLO 28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ......................................................... 19
ARTICOLO 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA ................................ 19
ARTICOLO 30. FALLIMENTO DELL’IMPRESA ................................................................ 20
ARTICOLO 31. AMMONTARE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL.......... 20
CONTRATTO ................................................................................................................ 20
ARTICOLO 32. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ...................................... 20
ARTICOLO 33. CONTROVERSIE .................................................................................. 20
ARTICOLO 34. NORME DI RINVIO ............................................................................. 20
ARTICOLO 35. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ....................................... 21
ARTICOLO 36. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.................................. 21
ARTICOLO 37. OFFERTA TECNICA .............................................................................. 23
ARTICOLO 38. OFFERTA ECONOMICA ....................................................................... 25
ARTICOLO 39. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ......................................................... 25
ARTICOLO 40. ANOMALIA DELL’OFFERTA .................................................................. 28
ARTICOLO 41. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA .............................................. 28
ARTICOLO 42. CAUZIONE DEFINITIVA ....................................................................... 29
ARTICOLO 43. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ....................................................... 29
ARTICOLO 44. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE .. 30
ARTICOLO 45. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA
30
ARTICOLO 46. PROCEDURA DI GARA ......................................................................... 31
ARTICOLO 47. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA .................................. 32
ARTICOLO 48. CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI .......................................... 33
ARTICOLO 49. CONSORZI STABILI .............................................................................. 33
ARTICOLO 50. CLAUSOLA CONSIP ............................................................................. 33
ARTICOLO 51. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA ................................................ 33
ARTICOLO 52. VERIFICA DEI REQUISITI ...................................................................... 34
ARTICOLO 53. TRATTAMENTO DEI DATI.................................................................... 35
ARTICOLO 54. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .................... 35
3
ALLEGATI
A – Piano degli impianti;
B – Modello per la presentazione delle dichiarazioni;
C – Modello per la presentazione dell’offerta economica;
D – Planimetria locali del servizio
SEZIONE I – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
SERVIZIO
ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione nel territorio comunale del servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del
Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni,
compresa la materiale affissione dei manifesti e la gestione e manutenzione degli impianti e
del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP), così come disciplinato dal Capo I del D.lgs n.507/1993 e successive
modificazioni, nonché del servizio di accertamento e riscossione del Canone di Concessione
per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi, aree ed impianti di proprietà
comunale o in godimento del Comune, previsto dal Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 18 marzo 2009.
Ai fini di cui al precedente comma si precisa che il Comune di Seravezza appartiene alla IV
classe, come previsto dall’art. 2 del D.lgs n. 507/1993.
ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata di anni 5 (cinque) e decorre dal 1 maggio 2011.
Il Comune si riserva l’opzione di prorogare i servizi per ulteriori anni 2 (due) con
provvedimento amministrativo adottato dall’organo competente.
E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla
scadenza della concessione.
Alla scadenza della concessione il Concessionario è obbligato a consegnare al Comune o al
Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per il
proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti
il contratto scaduto.
Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l’intera responsabilità del
servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione
dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti, compresi i ricorsi pendenti.
ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
Per la gestione del servizio il concessionario è compensato tramite aggio da calcolarsi sulle
somme complessive riscosse a titolo di imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche
affissioni, di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone di concessione
per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi, aree ed impianti di proprietà
comunale o in godimento del comune e relativi accessori, sanzioni ed interessi, nella misura
risultante dalla gara con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo.
Il Concessionario eroga in ogni caso al Comune un minimo garantito annuo pari a €
4
90.000,00 (novantamila/00).
Il concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe e dei canoni deliberati
dall’Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle normative vigenti.
Qualora nel corso della concessione si verificassero modifiche legislative, regolamentari e/o
variazioni delle vigenti tariffe, l’aggio e i minimi garantiti potranno essere soggetti a
revisione previo accordo tra le parti purché le variazioni superino la percentuale del 20%
rispetto alla media annua degli ultimi cinque anni pari a circa € 200.000,00.
I dati relativi alla riscossione dei tributi e dei canoni oggetto della concessione nel periodo
2006 – 2010 sono indicati nella tabella seguente:
IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
TOSAP TEMPORANEA
TOSAP PERMANENTE
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TOTALE
2006
2007
2008
2009
2010
66.712,66 59.995,55 76.059,54 66.022,19 74.476,73
85.828,32
37.440,18
14.840,14
101.058,13
38.858,89
11.848,78
90.315,81
37.208,90
10.729,12
61.753,00
33.071,48
11.694,08
204.821,30 211.761,35
214.313,37
172.540,75 211.850,43
ARTICOLO 4.
84.021,65
39.515,97
13.836,08
PAGAMENTI
Art.4.1 – Fatturazione
Il Concessionario è tenuto al versamento di tutti gli importi riscossi senza trattenere
alcunché a titolo di aggio in quanto quest'ultimo sarà liquidato dal Comune entro e non
oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, se dovuta, o della nota di spesa del
Concessionario.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura o della
nota di spesa. I termini indicati saranno interrotti qualora il versamento effettuato dal
Concessionario sia privo della documentazione prevista al successivo art.9 o qualora il
Comune provveda a richiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione stessa.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti per la mancata comprova dei requisiti
citati, il concessionario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a chiedere risarcimenti
di danni.
Nel caso in cui il concessionario scelga il pagamento per mezzo di bonifico bancario, i costi
di tale operazione, pari a € 2,00 per operazione saranno a carico del concessionario
medesimo.
Il concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al
Settore Economico - Finanziario, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di
pagamento; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei
modi di legge, il concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi
dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi
nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il concessionario potrà sospendere la prestazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.
Nel caso di pagamenti superiori a € 10.000,00 l’U.O. procederà alle verifiche previste dal
Decreto 18 gennaio 2008, n.40 – Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
5
In caso di RTI il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore
dell’impresa mandataria del RTI stesso.
Art.4.2 – Documento unico di regolarità contributiva
Ai sensi dell'art. 17 della legge Regionale Toscana n.38/2007 la liquidazione dei corrispettivi
dovuti è subordinata all’acquisizione da parte del Settore Economico - Finanziario, del
Documento Unico di Regolarità contributiva previsto dall’art.2, comma 2, del D.L
n.210/2002 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266 dell'esecutore e degli
eventuali subappaltatori.
Ove il concessionario non consegnasse il D.U.R.C. l'Amministrazione acquisirà d’ufficio il
documento dagli enti competenti; in tale ultimo caso i termini di pagamento di cui al
presente articolo (30 giorni data ricevimento fattura) saranno interrotti dalla richiesta e
decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento del D.U.R.C.
Art.4.3 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura:
0867205832.
0867205832
ARTICOLO 5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi attinenti la
gestione del servizio in oggetto, si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il
contribuente ed in tutte le fasi del procedimento per l’intero periodo della concessione ed è
tenuto a provvedere alle spese occorrenti per il miglior funzionamento del servizio,
comprese le spese per il personale impiegato e quelle derivanti da eventuali procedimenti
giudiziari.
Il concessionario è obbligato a rispettare nella gestione del servizio il complesso delle norme
derivanti dal presente capitolato, dai regolamenti comunali, dalle disposizioni legislative e
dai decreti.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio
pubblico, che per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
Il Concessionario è tenuto, in particolare, a ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame
degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle
disposizioni legislative e nella carta dei servizi di cui al successivo art.13;
In particolare il concessionario si obbliga:
a. a nominare il Funzionario Responsabile per la gestione dei Tributi;
b. a riscuotere diritti, canoni, imposte, tasse, sanzioni, interessi ed accessori oggetto del
presente capitolato, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari;
c. a dare annualmente preavviso ai contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità
permanente, al canone di concessione per la pubblicità permanente e al canone per
6
l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, almeno 15 giorni prima della scadenza,
tramite il servizio postale e con gli altri strumenti indicati in sede di offerta, con l'indicazione
del relativo importo e con allegati i bollettini per il versamento;
d. a timbrare tutti i manifesti con timbro a calendario in modo che risulti la data di inizio e
di scadenza dell’affissione ed inoltre a coprire gli stessi alla scadenza della esposizione con
nuovi manifesti o manifesti di carta colorata;
e. a provvedere a proprie cure e spese alla rimozione dei manifesti comunque irregolari ed
alla rimozione di mezzi pubblicitari abusivi, salvo rivalsa nei confronti dei terzi autori
dell’abuso. L’eventuale ripetizione delle spese sostenute per tali operazioni, poste a carico
dei responsabili delle infrazioni, saranno introitate integralmente dal concessionario;
f. a provvedere, a proprio carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali nonché a quelli
di altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria da disposizioni normative;
g. ad accertare a mezzo di proprio personale le occupazioni di spazi e aree pubbliche
difformi e/o senza concessione comunale, notificando ai contribuenti appositi avvisi di
accertamento con irrogazione delle relative sanzioni;
h. a segnalare ai competenti uffici comunali le infrazioni alle disposizioni vigenti in materia
di entrate oggetto del presente capitolato per l’adozione dei conseguenti provvedimenti da
parte dell’autorità comunale e ad adottare comunque quelli di propria competenza;
i. a provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle
somme versate e non dovute dai contribuenti;
l. ad effettuare la riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge;
m. a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa,
dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto
riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione
di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari;
n. a fornire al Comune, al termine della concessione o su richiesta scritta del Comune, gli
archivi informatici relativi a ciascuna entrata oggetto del presente capitolato secondo le
specifiche tecniche definite al successivo art. 15 e nell’offerta tecnica;
o. ad accettare l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata nella gestione del servizio e in
particolar modo per lo scambio delle comunicazioni con gli utenti.
ARTICOLO 6. GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Concessionario è tenuto ad effettuare le affissioni secondo le modalità previste dal D.lgs
n.507/1993 e dai Regolamenti comunali che disciplinano la materia; il concessionario
assume ogni responsabilità civile e penale anche del contenuto del messaggio pubblicitario
esonerando il Comune.
Le richieste di affissione sono presentate al Concessionario; le affissioni devono essere
effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento
della richiesta, devono essere inoltre annotate in ordine cronologico su apposito registro
riportante tutti i dati di riferimento della commissione medesima e all'eseguito versamento.
Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario indicante la data
dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve essere esposto al pubblico.
E' fatto divieto al Concessionario di concedere in via esclusiva a soggetti pubblici o privati
gli spazi destinati alle pubbliche affissioni o spazi di essi.
Il Concessionario provvede all'affissione di manifesti di di informazione istituzionale e di
7
convocazione di manifestazioni e iniziative pubbliche tempestivamente entro i termini
necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
Le affissioni di urgenza devono essere prestate su espressa richiesta e previa informazione,
anche verbale, della maggiorazione tariffaria per il servizio prevista dal Regolamento
comunale.
ARTICOLO 7. GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Competono al Concessionario, il quale vi provvede a propria cura e spese, tutte le attività
di gestione del contenzioso con le modalità previste dalla normativa vigente e dall’offerta
tecnica di cui al successivo art.37.
ARTICOLO 8.
GESTIONE CONTABILE – REGISTRI, BOLLETTARI E CONTO
GIUDIZIALE
In ordine alla tenuta dei registri e dei bollettari da utilizzare per la gestione dei servizi,
nonché per la riscossione delle entrate oggetto del presente capitolato, il concessionario
dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme regolamentari e legislative ed ai decreti
emanati dal Ministero delle Finanze.
Il concessionario dovrà essere provvisto, a proprie spese, di tutti gli stampati, registri,
bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all’espletamento del servizio ed è tenuto
a impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta vidimati
dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario prima dell’uso.
La gestione contabile del servizio comporta necessariamente i seguenti obblighi.
1. CONTI CORRENTI POSTALI
Il concessionario è tenuto ad attivare n.1 (un) conto corrente postale, per la riscossione delle
entrate oggetto del presente capitolato.
I certificati di versamento, gli estratti conti, i riassunti scalari, ed i relativi riepiloghi,
dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.
Devono in ogni caso essere garantiti agli utenti, in alternativa al versamento tramite
bollettino di conto correnti postale, il versamento diretto presso la sede del Concessionario
stesso nei casi previsti dalla legge o dai Regolamenti, il pagamento on-line, il pagamento
tramite bonifico bancario, nonché ulteriori forme di versamento che l’Amministrazione
comunale vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.
2. BOLLETTARI
Ai fini della riscossione diretta, il concessionario dovrà istituire i seguenti bollettari, con le
modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/1994 :
- Bollettario madre-figlia per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità temporanea;
- Bollettario per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- Bollettario per la riscossione del Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche –
temporaneo;
- Bollettario dei rimborsi ICP e DPA
- Bollettario dei rimborsi TOSAP
I bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base
annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile del Settore Economico –
Finanziario.
Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle somme riscosse giornalmente e,
8
all’esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni.
Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione del nominativo del contribuente,
della causale del pagamento, della somma pagata distinta per le sue componenti, della
firma dell’incaricato per la riscossione.
3. REGISTRI
Il concessionario dovrà istituire i seguenti registri, secondo quanto disciplinato dal Decreto
del Ministero delle Finanze del 26/04/1994:
- Registro di carico dei bollettari, preventivamente vidimato dal Responsabile del Settore
Economico – Finanziario, sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della
prima ed ultima bolletta di ciascun blocco;
- un Registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti (tributo,
interessi, sanzioni, ecc.), preventivamente vidimato dal Responsabile del Settore Economico
– Finanziario, per ciascuna delle seguenti entrate:
a. Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
b. Canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi, aree ed
impianti di proprietà comunale o in godimento del comune;
c. Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
Gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso.
- Registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati
tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell’iter procedurale degli stessi (data di
notifica, data dell’eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se
concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.)
- Registro cronologico richieste affissioni di cui all’art. 22 D. Lgs. 507/93.
4. ELENCHI
Il concessionario dovrà istituire i seguenti elenchi, con le modalità stabilite dal Decreto del
Ministero delle Finanze del 26/04/1994 :
- Elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono
essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento, nonché, nel caso di
pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi
nonché l’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;
- Elenco dei contribuenti che richiedono l’occupazione sia permanente che temporanea nel
quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o
della relativa bolletta.
Ogni eventuale correzione da apportare ai bollettari, agli elenchi o ai registri, dovrà essere
effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati. In caso di errore nella compilazione
della bolla questa dovrà essere annullata e non strappata o distrutta.
In caso di gestione automatizzata del servizio mediante procedure informatiche, i bollettari
potranno essere sostituiti da bollette singole, opportunamente vidimate e numerate
progressivamente.
Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione
ordinata e cronologica delle denunce, dei versamenti presentate dai contribuenti e di
qualunque altro documento relativo alla gestione dei servizi oggetto del presente
capitolato.
Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo devono essere conservati presso
9
il Concessionario per tutta la durata della gestione e riconsegnata al Comune al termine
della stessa, e tenuti a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi competenti,
per un periodo di anni dieci dalla data dell’ultima operazione.
Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula
del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che
non sia diversamente disposto dalla legge.
5. RESA DEL CONTO
Ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
concessionario deve rendere il conto della propria gestione al Comune il quale lo trasmette
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni
dall'approvazione del rendiconto.
Il conto deve contenere quanto previsto all’art.233 citato ed è redatto su modello
approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160 del d.lgs n.267/2000.
ARTICOLO 9. VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI
Il concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle riscossioni
effettuate per le attività di cui al presente capitolato, contestualmente al rendiconto delle
stesse, in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del mese
di riferimento; solo per il primo anno di gestione la prima rata riguarderà il periodo 1
maggio 2011 – 31 agosto 2011 e dovrà essere versata entro il 20 settembre 2011.
Nell’effettuare tali versamenti, il concessionario non potrà dedurre somme concernenti
bollette già emesse e non ancora riscosse, restando a proprio carico e rischio eventuali
dilazioni concesse ai contribuenti od a utenti del servizio.
Contestualmente ai versamenti trimestrali il concessionario deve trasmettere una
rendicontazione analitica delle entrate cui si riferiscono i versamenti stessi, distinta per
competenza e residui, con indicazione degli importi riscossi divisi per ciascuna entrata
oggetto del presente capitolato, sanzioni e interessi, che il Comune si riserva di controllare.
Il modello base da utilizzare per la rendicontazione sarà concordato con l’ufficio tributi
prima dell’avvio del servizio e dovrà essere reso disponibile in formato di file MSexcel e
ODF.
Tale documentazione dovrà essere corredata dagli estratti di conto corrente postale dai
quali si evinca la corrispondenza di quanto rendicontato con i versamenti confluiti per data
contabile nel trimestre di riferimento.
In caso di ritardato, parziale o mancato versamento, l’Amministrazione procederà al
recupero delle somme dovute con l’applicazione, oltre alla penale prevista dal successivo
art. 23, degli interessi legali, rivalendosi sulla cauzione prestata ai sensi dell’art. 42, salvo la
risoluzione prevista dal successivo art. 28.
I versamenti delle entrate che il concessionario riscuoterà direttamente dovranno essere
effettuati sul conto corrente postale intestato al Concessionario almeno con cadenza
settimanale.
Anche per tali versamenti dovrà essere assolto l’obbligo della rendicontazione secondo le
disposizioni contenute in questo articolo.
Il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica degli atti
relativi alla situazione dei versamenti effettuati al Comune .
Il raggiungimento del minimo garantito secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del
10
presente capitolato dovrà essere verificato alla data del 31 dicembre dell’anno solare e
l’importo dovrà risultare totalmente versato entro il 20 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento.
Per il periodo intercorrente tra il 1 maggio 2011 e il 31 dicembre 2011 il versamento avverrà
entro il 20 gennaio 2012 e il minimo garantito sarà commisurato al periodo della
concessione - € 60.000,00.
ARTICOLO 10. PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
PUBBLICITARI - IMPIANTI E ATTREZZATURE
ESISTENTI E DA INSTALLARE
Il concessionario deve prendere in consegna dal Comune, con le modalità stabilite al
successivo art. 17, le attrezzature (tabelloni, stendardi ed altro materiale per affissioni)
esistenti al 1 maggio 2011 nella situazione in cui si trovano.
Per quanto riguarda l’elenco degli impianti per le pubbliche affissioni previsti nel Comune di
Seravezza, il loro numero, la loro dislocazione sul territorio comunale, la loro superficie
singola e complessiva e le loro caratteristiche tecniche sono dettagliate nel Piano Generale
degli Impianti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 28/10/2009,
e allegato sub “A” al presente capitolato.
Il concessionario è tenuto a manutenere, a proprie spese e per l'intera durata della
concessione, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e
straordinaria, gli impianti esistenti nel Comune.
Il Comune ha diritto di segnalare al concessionario gli impianti deteriorati e chiederne il
ripristino entro il termine massimo previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’Amministrazione potrà comunque provvedere in qualsiasi momento a modificare il piano
generale degli impianti apportando anche variazioni in più o in meno, al numero e/o alla
superficie e alla dislocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
Il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, all’installazione e alla
successiva manutenzione di ulteriori impianti pubblicitari, all’eventuale rimozione o
variazione di dislocazione degli impianti esistenti nel limite del 20% della superficie prevista
nel vigente Piano Generale degli Impianti.
Ciascun impianto dovrà essere numerato e sarà completato da una targhetta metallica con
incisa la scritta “COMUNE DI SERAVEZZA – Servizio Affissioni”.
I tempi per l’installazione e il ripristino degli impianti pubblicitari sono definiti nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara.
Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare al Comune in piena
efficienza e manutenzione tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale,
quanto se installati durante il periodo della concessione. Gli impianti installati dal
Concessionario nel corso del servizio si intendono ceduti in proprietà al Comune senza
corresponsione di alcun compenso o indennità.
Ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e
dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, il concessionario dovrà svolgere i controlli
previsti dal presente capitolato speciale e proposti in sede di offerta tecnica.
ARTICOLO 11. RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI
Gli Uffici comunali competenti collaborano alle operazioni di accertamento, fornendo al
concessionario notizie e copie di documenti relativi a concessioni ed autorizzazioni, dati
anagrafici ed ogni altro elemento utile per identificare gli utenti.
11
Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di
occupazioni, dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario ed al Settore
Economico - Finanziario per la verifica della corresponsione del canone relativo, a breve
termine dal rilascio stesso e la rispondenza della reale occupazione effettuata.
ARTICOLO 12. RAPPORTI CON L’UTENZA E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Entro la data di inizio del servizio, il concessionario deve predisporre e mantenere, nei locali
assegnati dall'Amministrazione nel Palazzo comunale, un ufficio per il ricevimento del
pubblico, dotato di apposite strutture informatiche e telematiche per la gestione del
servizio, nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni.
Il Comune assegna all'ufficio esclusivamente i locali descritti nell'allegato sub “___” senza
alcun'altra dotazione strumentale alla cui fornitura e installazione provvede il
concessionario a propria cura e spese.
Il concessionario dovrà anche disporre, a proprie spese, di locali per lo smaltimento dei
manifesti e per il ricovero dei veicoli, attrezzi e materiali occorrenti per lo svolgimento del
servizio di affissione.
L’ufficio dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione Comunale e aperto al pubblico
per almeno diciotto ore settimanali nella fascia oraria che va dalle ore 9,00 e le ore 12,00.
In sede di offerta l’operatore economico potrà estendere tale orario fermo restando che
l’orario offerto dovrà comunque rientrare nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le
ore 18,00 dal lunedì al sabato.
L’orario minimo garantito deve risultare su apposita targa esposta all’esterno dell’ufficio ed
eventuali variazioni devono essere concordate con l’Amministrazione Comunale.
All’esterno dell’ufficio, oltre all’orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa
recante la scritta “COMUNE DI SERAVEZZA – SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’, TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, – gestione ……………(nome del
concessionario).
Nell’ufficio dovranno essere disponibili per l’utenza i regolamenti, la classificazione del
territorio, gli importi dei singoli canoni e tariffe, i moduli di denuncia e quanto altro utile
per la corretta informazione al pubblico e per il buon andamento della gestione.
Il rapporto con l’utenza deve essere comunque intrattenuto attuando il progetto presentato
in fase di gara, relativamente alla parte “organizzazione del ricevimento dell’utenza” e
secondo le disposizioni contenute nella carta dei servizi di cui al successivo art.13.
Agli effetti della presente concessione, il concessionario elegge domicilio presso l’Ufficio di
cui al presente articolo, dove il Comune potrà indirizzare richieste, avvisi, assegnazione di
termini ed ogni altra comunicazione inerente la concessione in oggetto.
ARTICOLO 13. ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E INDAGINI DI
CUSTOMER SATISFACTION
Il concessionario dovrà redigere una carta del servizio, contenente anche le penali da
riconoscere agli utenti nel caso di mancato rispetto degli standard, che sarà sottoposta
all’Amministrazione per la relativa adozione; la proposta dovrà essere trasmessa al Comune
entro 90 giorni dalla data di inizio del servizio; la carta dei servizi dovrà essere redatta in
conformità alla seguente normativa:
Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica ”Rilevazione della
qualità percepita dai cittadini”;
12
Legge n. 150 del 7 giugno 2000 ”Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
D.lg. n. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche”- art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte
dei servizi”;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;
Il concessionario assicura il coinvolgimento degli utenti del servizio attraverso indagini di
customer satisfaction da svolgersi almeno annualmente.
ARTICOLO 14. RESPONSABILE OPERATIVO DEL CONCESSIONARIO
E' fatto obbligo al Concessionario di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti
professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone
il nome e i requisiti.
Il responsabile operativo sarà il referente unico del Concessionario per il Comune, e dovrà
rapportarsi con il responsabile comunale per la definizione del piano di start up del servizio.
Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i
servizi previsti dal presente capitolato.
Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di
controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle
metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.
Dovrà essere sempre reperibile dal responsabile comunale nelle fasce orarie di lavoro del
Settore Economico - Finanziario e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Il Concessionario dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile
operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza
ARTICOLO 15. PIATTAFORMA SOFTWARE
I servizi di gestione delle informazioni e dei dati saranno forniti a cura e con costi a carico
del concessionario utilizzerà in modalità ASP; la piattaforma software cioè sarà ospitata sulla
server farm del concessionario o comunque di un provider esterno.
Il software e le procedure adottate dal concessionario dovranno garantire il rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal d.lgs n.196/2003 e del
Codice dell’Amministrazione digitale – d.lgs n.82/2005 e successiva normativa attuativa.
Le caratteristiche della piattaforma software utilizzata dal concessionario e del relativo
supporto hardware devono garantire le seguenti prestazioni:
- standardizzazione delle attività di back-up incrementale ed esecuzione delle relative
procedure con intervalli temporali adeguati;
- standardizzazione delle procedure necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni
gestite ed il controllo degli accessi agli archivi dedicati;
- possibilità di consultazione dei dati storicizzati;
- possibilità per gli operatori comunali incaricati di consultare online i dati immessi.
Il servizio deve includere il monitoraggio della normativa inerente il servizio nel suo
complesso al fine di garantire la manutenzione e l’aggiornamento degli algoritmi di calcolo,
in linea con le disposizioni legislative e contrattuali.
In merito a ciò si precisa che:
13
- l’esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi idonei
a garantire il rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti vigenti in materia;
- il concessionario assume l’obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi
suddetti standardizzando le procedure di test;
Il concessionario assicura, senza che ciò comporti l’intervento degli operatori del Comune,
l’adeguamento dei parametri, delle tabelle e, in genere, di ogni componente del servizio
alle variazioni di legge e fiscali.
Gli aggiornamenti sono apportati in modo tale da consentire l’adempimento di tutte le
attività entro i termini previsti dalle relative disposizioni normative.
Il concessionario aggiudicatario erogherà almeno 1 giornata/anno di formazione ai
dipendenti del Settore Economico - Finanziario per garantire la corretta visualizzazione della
banca dati informatizzata.
Il concessionario assicura la possibilità di esportazione di tutti i dati gestiti dal software su
altre banche dati del Comune e a richiesta di quest'ultimo.
ARTICOLO 16. MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI
Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà dotarsi di una Casella di Posta
Certificata e della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.13
dovrà essere dotato di firma digitale.
Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il
Concessionario potrà avvenire, se stabilito dal Comune, con gli strumenti oggetto del
presente articolo.
Il Concessionario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite e-mail; a tale
scopo, prima della stipula del contratto il concessionario e il Comune formalizzeranno un
documento nel quale sarà precisato:
- indirizzo esatto da usare per tali scambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati;
- tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (a tale ultimo
proposito si precisa che, salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo
accordo tra le parti, l’aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente i formati .pdf, .rtf,
odf, .xls).
Il Concessionario e il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio
indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte.
ARTICOLO 17. PIANO DI STARTSTART-UP
Per fase di Start up si intende la fase pari a 30 (trenta) giorni che precede la data di inizio
del servizio 1 maggio 2011.
Entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell’avvio della
fase di start up il concessionario deve trasmettere al Comune un Piano di start-up, nel quale
siano dettagliate tutte le attività necessarie all’avvio del servizio, definendone esattamente i
tempi di realizzazione; il piano di Start up dovrà essere sintetizzato in un diagramma Gannt.
Tutte le attività necessarie all’avvio del servizio e al subentro al concessionario precedente
dovranno terminare entro il 1 maggio 2011.
Il Piano di Start up dovrà indicare le date alle quali dovranno essere verificati gli stati di
avanzamento dei quali sarà redatto apposito verbale e che confluiranno nel verbale di
14
ingresso.
Il Comune metterà a disposizione del concessionario tutta la documentazione necessaria, in
forma cartacea o elettronica e lo affiancherà in tutte le fasi del piano di Start up, integrando
a richiesta le informazioni già fornite con gli ulteriori dettagli necessari.
ARTICOLO 18. FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE E ATTIVITA' DI VERIFICA
VERIFICA DI
CONFORMITA'
Per “fase transitoria di conclusione” si intende la fase contrattuale che precede il termine di
scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate,
oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale, le attività volte a rendere
possibile il subentro del nuovo concessionario; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i
dati elaborati dal concessionario nel corso del contratto.
In tale fase, l’aggiudicatario dovrà garantire oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti
previsti nella carta dei servizi, le attività di seguito specificate:
1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo concessionario;
2. consegna degli impianti;
3. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il
software della nuova impresa;
4. preparazione di un primo scarico di prova;
5. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
6. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.
La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale
sottoscritto, in contraddittorio con il concessionario, dal responsabile comunale.
SEZIONE II – DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 19. TUTELA DEI DATI
Il concessionario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003,
n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà
nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i
dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi di cui al presente
capitolato speciale . In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno
essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune.
Il concessionario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
A tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire i nominativi che potranno avere accesso alle
informazioni nell’esecuzione dei servizi; questi ultimi verranno nominati dal
summenzionato responsabile incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs
30 giugno 2003, n.196.
Su richiesta del Comune l’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di
sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30
15
giugno 2003, n.196.
I dipendenti dell’impresa impiegati nel presente servizio dovranno obbligatoriamente
sottoscrivere apposito Patto di non divulgazione mediante il quale si impegneranno a:
1. non usare o rivelare a qualsiasi persona, società, compagnia o ente, qualsiasi
informazione o dato confidenziale del Comune;
2. consegnare al responsabile comunale tutti gli originali o copie di disegni, specifiche,
lettere, fax, processi, programmi o altri documenti contenenti informazioni e quanto altro
relativo al Comune i quali sono stati realizzati o venuti in possesso del dipendente
dell’impresa durante la propria attività;
3. non usare o divulgare a qualsiasi persona, società, compagnia o ente tutte le conoscenze
acquisite, per il mandato eseguito, relative a password utenti o altri apparati (informatici e
non) del Comune.
ARTICOLO 20. PERSONALE
Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che
si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza
inconvenienti e in aderenza a quanto presentato nell’offerta tecnica in sede di gara.
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla
categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da
successive modificazioni e integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il concessionario
anche nel caso in cui quest’ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse
per tutto il periodo di validità del contratto.
Il concessionario si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti
contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il concessionario si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali nonché la
stabilità delle risorse umane assegnate al servizio e indicate in sede di offerta.
Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a
rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di
riconoscimento vistata dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie
mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice disciplinare dei dipendenti
della pubblica amministrazione (CCNL 2002-2005 del 22.01.2004).
Nell’ottica di salvaguardare la necessaria professionalità per lo svolgimento dei servizi
affidati, è fatto obbligo al Concessionario di programmare nel corso dell’anno la
partecipazione dei dipendenti a corsi di aggiornamento relativi alle materie oggetto della
concessione secondo le modalità definite in sede di offerta.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il
Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, pertanto nessun diritto potrà essere fatto
16
valere verso l’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 21. SICUREZZA
In ottemperanza alle disposizioni del d. lgs 9 aprile 2008, n.81 – Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro il concessionario dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il
personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato speciale, abbia ricevuto una
adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, nonché
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso,
comprovata da apposita documentazione.
In sede di presentazione dell’offerta con le modalità stabilite al successivo art.35, il
concessionario dovrà indicare che nel redigere l’offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle
condizioni di lavoro come previsto dall’art.87, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006.
I rischi interferenziali per la sicurezza sono quantificati in € 0,00 (zero).
Ai sensi dell’art.16 della legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 il Comune di
Seravezza, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, provvederà a controllare il
rispetto dei seguenti adempimenti:
1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
2. la nomina del medico competente;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. l’adeguata e documentata informazione dei propri lavoratori in tema di sicurezza e
salute.
Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà essere informato dei rischi presenti nei
locali del Comune di Seravezza; l’avvenuta informazione dovrà essere attestata dal datore
di lavoro del Comune di Seravezza e dal concessionario aggiudicatario.
Per quanto riguarda la manutenzione e la nuova installazione di impianti pubblicitari, il
Concessionario dovrà farsene totalmente carico, trasmettendo al Servizio Prevenzione e
Protezione, l’apertura dei relativi cantieri con la relativa documentazione, ai sensi del D.lgs.
n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 22. VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo
ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario
degli obblighi derivanti dal presente capitolato integrati da quelli indicate nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara.
Il concessionario dovrà consentire l’accesso agli uffici degli incaricati del Comune e porre a
disposizione tutti i documenti della gestione in concessione, sia se custoditi presso l’ufficio
locale, sia se custoditi presso la sede centrale.
In particolare il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi,
statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire ed a fornire al Comune
stesso tutte le notizie ed i dati che saranno richiesti.
ARTICOLO 23. PENALITÀ
In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente
capitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultanti anche dal
17
rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell’utenza, al
Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale,
a discrezione dell’Amministrazione, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
In particolare, si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
1. affissione dei manifesti commerciali (con durata di giorni 15 e superiore) oltre il tempo
per il quale è stata concessa o mancata copertura dei manifesti scaduti con nuovi manifesti o
con fogli di carta colorata: il concessionario deve corrispondere una penale pari al doppio
dell’importo del diritto per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo;
2. mancata affissione di manifesti senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta dai
privati e con l’obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità: il
concessionario deve corrispondere una penale pari al doppio dell’importo del diritto per
ogni manifesto non affisso e per ogni giorno di mancata affissione;
3. affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro
dell’abusivismo: il concessionario deve corrispondere una penale pari al doppio
dell’importo del diritto per ogni manifesto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
4. affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere €
50,00 per ogni manifesto;
5. mancato allestimento della sede definitiva o mancata nomina del Funzionario
responsabile di cui agli artt. 11 e 54 del D. Lgs. 507/93 di cui all’articolo 5.a del presente
capitolato: penale pari a € 1.000,00;
6. mancata o parziale presentazione dei rendiconti trimestrali di cui all’art. 9: penale pari a
€ 50 per ogni giorno di ritardo;
7. riscossioni effettuate dal concessionario allo sportello senza il rilascio della prescritta
bolletta: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 senza pregiudizio dell’azione
giudiziaria che il Comune intendesse iniziare per la tutela dei propri interessi;
8. ritardo nei versamenti di cui all’art.9: penale pari a € 100,00 per ciascun giorno di
ritardo, oltre agli interessi legali, rispetto ai termini indicati all’art.9;
9. ritardo dell’installazione dei nuovi impianti: € 50,00 per ciascun giorno di ritardo
rispetto a quanto previsto in sede di offerta;
10. ritardo nel ripristino o installazione degli impianti: € 50,00 per ciascun giorno di ritardo
rispetto a quanto previsto in sede di offerta;
Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal responsabile del
Servizio, nei limiti elencati in precedenza.
Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta;
l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione o sui crediti maturati dal concessionario.
L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di
mettere in atto altre forme di tutela. L'eventuale inadempienza contestata successiva alla
terza darà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto.
ARTICOLO 24. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONE.
Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose,
qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando
inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati sollevando il
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale, diretta o indiretta,
dipendente dall'esercizio della concessione.
18
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a
cose in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato, compresa la fornitura,
l’installazione, la manutenzione degli impianti, o da comportamenti anche omissivi del
personale dell’impresa deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del
concessionario. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, dovrà essere stipulata
APPOSITA polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, comprensiva
dell’estensione di danni da incendio, con un massimale per sinistro di almeno €
1.500.000,00.
La polizza dovrà assicurare l’impresa per tutta la durata del contratto; a comprova della
operatività della copertura l’impresa dovrà trasmettere, entro 15 gg dal pagamento dei
premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice.
Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza
assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del
contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile.
Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 15 giorni dall'aggiudicazione alla
stazione appaltante.
ARTICOLO 25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto
previsto all’art.116 del D.lgs n.163/2006.
ARTICOLO 26. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO
Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato speciale, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto in possesso dei
requisiti, previa comunicazione al concessionario aggiudicatario, l'esecuzione parziale o
totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Comune.
Per l’esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti
del concessionario o sulla garanzia di cui al successivo art.42.
ARTICOLO 27. RIFUSIONE DANNI E SPESE
Il concessionario dovrà rifondere al Comune le sanzioni a quest’ultimo comminate da
organi esterni di vigilanza per i servizi oggetto della presente concessione, con ulteriore
aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei
danni, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del concessionario o sulla
garanzia di cui al successivo art.42.
ARTICOLO 28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato è fatta salva la facoltà del
Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio
e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati al
Comune, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l’impresa,
diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di
15 giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze
contrattuali.
19
ARTICOLO 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di mancato versamento degli
incassi oggetto del presente capitolato e allorquando l’importo complessivo delle penali
applicate raggiunga il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale.
Inoltre, in caso di frode, cessione del contratto, subappalto, il contratto si intenderà risolto
di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere
all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
L'inosservanza grave degli obblighi concernenti la tutela del trattamento dei dati (art.19), il
personale (art.20), gli obblighi concernenti la sicurezza (art.21), determina l'immediata
risoluzione del contratto, sempre ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire
per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il contratto sarà inoltre risolto nei casi di decadenza indicati all’art.13 del Decreto del
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n.289
ARTICOLO 30. FALLIMENTO DELL’IMPRESA
In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il
Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D.Lgs.
163/2006.
ARTICOLO 31. AMMONTARE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL
CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Il valore presunto dell’affidamento, ai soli fini contrattuali, è stimato in € 280.000,00,
calcolato applicando l’aggio massimo posto a base di gara all’incasso annuale presunto
moltiplicato per il numero di anni.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, quantificate presuntivamente in € 2.000,00
sono a carico dell’aggiudicatario.
Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti
necessari per la stipula del contratto l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non
si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, il Comune avrà la facoltà di
aggiudicare i servizi all'impresa seconda classificata.
ARTICOLO 32. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipula del contratto.
Ai sensi dell’art.11 del d.lgs n.163/2006 il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o
necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine
anche in pendenza della stipula del contratto.
ARTICOLO 33. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato
speciale e del conseguente contratto è competente il Foro di Lucca.
ARTICOLO 34. NORME DI RINVIO
Nessuna clausola contrattuale difforme dal presente contratto avrà efficacia se non
preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale previa comunicazione scritta
al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato
oggetto della concessione ove aggravanti gli obblighi del contratto.
20
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio alle norme
previste dal D.Lgs. 507/93, all’art. 63 del D.Lgs. 446/97, alle disposizioni dei vigenti
Regolamenti, ed alle relative successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quelle
previste da leggi e regolamenti che regolano la materia oggetto del presente
contratto.
SEZIONE III – NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA
ARTICOLO 35. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art.
55, comma 5, del D.lgs n. 163/2006.
ARTICOLO 36. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’affidamento avverrà alle condizioni contenute nel presente capitolato speciale approvato
con determinazione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario n.__ del
______2011.
Per poter partecipare alla gara, l’impresa dovrà far pervenire a questo Comune, entro e non
oltre i termini indicati nel bando di gara, un plico chiuso e sigillato con indicazione del
mittente, completa del numero di fax, e con la seguente scritta:
“Offerta per la concessione del servizio di accertamento e riscossione di ICP, DPA, e
TOSAP” mediante Raccomandata A.R., corriere privato o tramite recapito diretto al
Protocollo.
L’indirizzo al quale inoltrare il plico è: Comune di Seravezza – via XXIV maggio – 55042
Seravezza (LU).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico non giunga a destinazione in tempo utile; prova dell’avvenuto recapito è data
esclusivamente dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Per “plico sigillato” s’intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura
propria del plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla
chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della
chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può
consistere sia in una impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca riscaldata o
piombo, sia in una striscia incollata con timbri e firme. In caso di mancato rispetto di tali
modalità, poste a tutela della segretezza dell'offerta, quest'ultima verrà esclusa, salvo
l'ipotesi dell'unica offerta.
Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami.
Tale plico dovrà contenere:
1. Dichiarazione,
Dichiarazione redatta in carta libera contenente quanto previsto dall’allegato “B” al
presente capitolato speciale, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa
munito di regolare mandato (tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia
prodotta unitamente a copia fotostatica, firmata, di un documento d’identità del
sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art.38,
D.P.R. 445 del 28/12/2000). Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni
contenenti più opzioni da contrassegnare; nel caso in cui non venga barrata nessuna
opzione o vengano barrate più opzioni in contrasto tra di esse si procederà all’esclusione
21
dell’impresa dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art.79 del d.lgs n.163/2006 a pena di esclusione dell’offerta il concorrente è
obbligato ad indicare l’indirizzo esatto ed un indirizzo di posta elettronica certificata e/o di
fax ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara;
tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che le tutte le
comunicazioni, e in particolare quelle di cui all’art.79 del d.lgs n.163/2006 vengano
effettuate via posta elettronica certificata e/o fax. L’obbligo viene previsto a garanzia
dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che dovranno intercorrere tra la PA
e i concorrenti.
2. Busta chiusa contenente l’offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere redatta con le modalità indicate all’art.37 del presente
capitolato speciale .
A pena di esclusione dalla procedura di gara l’offerta tecnica dovrà:
- essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale
rappresentante dell’impresa munito di regolare mandato;
- essere chiusa in una busta separata dalla rimanente documentazione con sopra indicato
“Offerta tecnica”;
- in tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti;
- tale busta chiusa dovrà essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti
di gara come sopra specificato.
3. Busta chiusa contenente l’offerta economica
L’offerta economica dovrà essere redatta anche avvalendosi del modello allegato “C” al
presente capitolato speciale .
Sull’offerta economica deve essere apposta marca da bollo da € 14,62. I documenti non in
regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta
denuncia al Competente Ufficio del Registro per i provvedimenti consequenziali (art. 19
D.P.R 26/10/1972, N. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, N. 955)
L’offerta economica deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’aggio offerto con
le modalità descritte al successivo art.38.
A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell’offerta
economica dovrà:
- essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e dovrà
contenere tutti i dati richiesti;
- essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale
rappresentante dell’impresa munito di regolare mandato;
- essere chiusa in una busta con sopra indicato “Offerta economica”. In tale busta non
dovranno essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa dovrà essere inserita nel plico
sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato.
4. Documento attestante l’avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell’offerta nei
modi indicati al successivo art.41.
5. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo di
partecipazione alla gara pari a € 20,00
20,00 (venti
(venti/00)
venti/00),
/00) di cui all’art.1, comma 67, della L.
23.12.2005 n. 266 e alla successiva deliberazione dell’Autorità per la vigilanza dei Contratti
Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi del 3 novembre 2010, e nel rispetto delle relative
istruzioni emanate dall’Autorità in vigore dal 1 maggio 2010.
22
ARTICOLO 37. OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere scritta in lingua italiana, dovrà essere rispettosa delle
prescrizioni del presente Capitolato speciale e dovrà essere esecutiva, ovvero
immediatamente applicabile e realizzabile.
L’offerta tecnica dovrà essere formulata sinteticamente in un numero massimo di n. 30
facciate formato A4 corpo 12 comprensivi di copertina, grafici, indici e quanto altro
contenga elementi scritti o grafici.
A pena di esclusione dell’offerta il documento dovrà essere articolato come segue:
1. Modalità di gestione del servizio
a. Addetti al servizio
Dovrà essere indicato l’organigramma della società concessionaria con riferimento agli
uffici/risorse dedicate al servizio oggetto del presente capitolato.
Dovranno essere indicati i nominativi di tutto il personale dedicato al servizio oggetto del
presente capitolato (sia in maniera esclusiva che parziale) indicandone le funzioni assegnate
e specificando quelli addetti al front office e gli incaricati della sostituzione. Per ciascuno di
essi dovranno essere indicati i relativi titoli di studio e le esperienze professionali maturate
precisando il numero di anni di esperienza in servizi di accertamento e riscossione delle
entrate oggetto del capitolato per ciascun addetto.
b. Orario di apertura al pubblico
Dovranno essere indicati il numero di giorni e ore per settimana di apertura al pubblico
tenendo conto dell’orario minimo obbligatorio indicato all’art. 12 del presente capitolato.
c. Organizzazione del ricevimento
ricevimento dell’utenza
Dovrà essere sinteticamente descritta l’attività di accoglienza del front office (dislocazione
dell’ufficio ai fini del ricevimento, descrizione delle attrezzature, rispetto della privacy, ecc.).
d. Programma di formazione e aggiornamento del personale
Dovranno essere sinteticamente descritte le modalità che l’impresa intende adottare per la
formazione e l’aggiornamento del personale specificando il numero di ore di formazione
annue, le materie e l’eventuale ricorso a formatori esterni.
2. Progetti mirati al recupero dell’evasione e gestione del contenzioso
a. il concorrente dovrà descrivere i progetti che intende avviare per individuare l’elusione e
l’evasione dei tributi e dei canoni oggetto del servizio;
b. il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione del contenzioso tributario e della
riscossione coattiva.
3. Modalità di informazione a terzi interessati
Il concorrente dovrà descrivere:
a. le modalità con le quali intende fornire le informazioni sul servizio (email, sito web, sms,
ecc.);
b. le eventuali ulteriori modalità di comunicazione delle scadenze di pagamento oltre quelle
previste dall’art.8 del capitolato. (email, sito web, sms, ecc.)
4. Modalità di riscossione
23
Oltre alla riscossione mediante versamento con bollettino di conto corrente postale,
l’impresa dovrà evidenziare quali altri sistemi di pagamento, oltre a quelli minimi
obbligatori di cui all’art.8, mette a disposizione degli utenti (ad esempio sistemi di
pagamento self service e POS) .
5. Caratteristiche del sistema
sistema informativo utilizzato
Il concorrente dovrà fornire una sintetica descrizione del software che intende utilizzare per
assicurare che il Comune possa accedere a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio
stesso.
Dovrà essere prestata particolare attenzione alla quantità e alla tipologia di informazioni
che il software permette di analizzare e il grado di autonomia nell’analisi che viene data agli
utenti del Comune.
Non dovranno esserci limiti nel numero delle installazioni da effettuarsi a richiesta dell’Ente
nelle sue varie unità operative. Dovrà essere specificato se è possibile effettuare on line
interrogazioni per causale, per periodo, ecc e se è possibile effettuare estrazioni in formato
txt o foglio di calcolo direttamente da parte degli utenti stessi. Dovrà essere specificato
inoltre se è consentito o meno l’accesso in consultazione attraverso una connessione di tipo
client-server (ad es. citrix) o webbased.
Dovrà essere indicato se il sistema della gestione delle informazioni è certificato secondo la
norma ISO 27000
atto a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità delle
informazioni e la protezione dei sistemi informativi dai quali esse dipendono.
Dovrà essere evidenziata in particolare la possibilità o meno di effettuare le seguenti
operazioni:
Consultazione “on line” della movimentazione giornaliera:
anagrafe degli utenti;
modalità di esecuzione dei pagamenti (c/c postale, contanti, ecc.);
dettaglio delle bollette di riscossione;
acquisizione delle denunce e contestuale visualizzazione dell'importo dell'imposta
dovuta;
acquisizione della denuncia di cessazione garantendo la conservazione storica delle
precedenti posizioni;
stampa della scheda del contribuente con tutte le informazioni relative agli oggetti di
tassazione e ai loro pagamenti nel tempo;
gestione della evasione/elusione presunta e riscontrata con stampa delle liste di controllo
dei riscontri eseguiti, avvisi e sollecitazioni di integrazione dovuta e avvisi di
accertamento;
gestione delle ingiunzioni di pagamento per la riscossione;
gestione del contenzioso;
gestione di statistiche e proiezioni per il supporto delle decisioni;
funzionalità di export dei dati, crash recovery e di backup di dati;
mappatura dello status degli impianti affissionistici.
6. Tempistiche per l’installazione e il ripristino degli impianti
Dovrà essere indicato il numero di giorni MASSIMO che l’impresa prevede necessari per
24
l’installazione di un impianto aggiuntivo rispetto a quelli previsti o per la sostituzione di
uno preesistente.
L’impresa dovrà indicare il numero di giorni MASSIMO previsti per la manutenzione di un
impianto danneggiato.
ARTICOLO 38. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere espressa indicando la percentuale di aggio (al netto
dell’IVA) che spetterà all’impresa aggiudicataria come unico corrispettivo dei servizi oggetto
del presente capitolato. L’aggio deve essere espresso con l’indicazione di n. 2 (due) cifre
decimali e deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori,
sarà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Ove l’impresa
indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento cioè non
verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.
La percentuale di aggio base d’asta è pari al 28,00% (ventottopercento): non saranno
28,00
,00%.
accettate offerte che contengano un aggio superiore al 28
,00%.
Non sono ammesse offerte parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte
condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.
ARTICOLO 39. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D. lgs n.163/2006 e successive modificazioni. Ad ogni offerta
validamente presentata verrà attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione dei
seguenti elementi:
- 60 punti per l’offerta tecnica;
- 40 punti per l’offerta economica.
Il punteggio totale riportato da ciascuna impresa è la somma dei punteggi conseguiti per
l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
A pena di esclusione l’offerta tecnica dovrà conseguire un punteggio provvisorio almeno
pari a 30 (trenta)
trenta) punti.
punti
Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dall’impresa
per i singoli parametri di valutazione.
Il punteggio definitivo all’offerta tecnica verrà assegnato con le seguenti modalità:
all’impresa che avrà conseguito il punteggio provvisorio più alto secondo la somma dei
precedenti parametri verranno assegnati 60 punti, alle altre imprese punteggi direttamente
proporzionali secondo la seguente formula:
X= (B*6
(B*60)/A
Dove:
B = Punteggio provvisorio conseguito dall’impresa oggetto di valutazione;
A = Punteggio provvisorio più alto conseguito;
60 = punteggio attribuito all’offerta che ha conseguito il punteggio provvisorio più alto;
X = punteggio da assegnare all’impresa B.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto dei parametri di seguito
specificati.
I – OFFERTA TECNICA
25
1. Modalità di gestione del servizio
a. Addetti al servizio
Il punteggio verrà assegnato in base al numero, al titolo di studio
e all’esperienza delle risorse umane assegnate al servizio; in
particolare verranno assegnati fino a 5 (cinque) punti per il
personale addetto al front office e fino a 4 (quattro) punti per il
resto del personale.
b. Orario di apertura al pubblico
Verranno assegnati fino a 2 (due) punti in base al numero di
ore/settimana eccedenti il minimo previsto all’art. 11.
c. Organizzazione del front Office
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e alla
qualità dell’organizzazione.
d. Programma di formazione e aggiornamento del personale
Il punteggio verrà assegnato in base al numero degli eventi
formativi per anno privilegiando l’utilizzo di formatori esterni e
alla relativa professionalità.
2. Progetti mirati al recupero dell’evasione e gestione del
contenzioso
a. Progetti mirati al recupero dell’evasione
Max punti 17
Max punti 9
Max punti 2
Max punti 3
Max punti 3
Max punti 10
Max punti 7
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e
all’efficacia del progetto
Max punti 3
b. Gestione del contenzioso
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza della
descrizione della gestione e all’efficacia.
3. Modalità di informazione a terzi interessati
a. Modalità per fornire informazioni sul servizio
Il punteggio verrà assegnato in base al numero, all’efficacia
informativa e alla diffusione tra gli utenti degli strumenti
proposti.
b. Modalità di comunicazione delle scadenze di pagamento
Il punteggio verrà assegnato in base al numero e all’efficacia
informativa degli strumenti di comunicazione delle scadenze di
pagamento
4 Modalità di riscossione
Il punteggio verrà assegnato in base agli strumenti di pagamento
che il concessionario mette a disposizione dell’utenza oltre a
quelli previsti al precedente art. 6.
5. Caratteristiche del sistema informatico
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza delle
operazioni consentite dal software tenuto conto in particolare
26
Max punti 6
Max punti 3
Max punti 3
Max punti 5
Max punti 10
delle seguenti prestazioni:
Certificazione ISO 27000 della server farm
Consultazione “on line” della movimentazione giornaliera:
anagrafe degli utenti;
modalità di esecuzione dei pagamenti (c/c postale, contanti,
ecc.);
dettaglio delle bollette di riscossione;
acquisizione delle denunce e contestuale visualizzazione
dell'importo dell'imposta dovuta;
acquisizione della denuncia di cessazione garantendo la
conservazione storica delle precedenti posizioni;
stampa della scheda del contribuente con tutte le
informazioni relative agli oggetti di tassazione e ai loro
pagamenti nel tempo;
gestione della evasione/elusione presunta e riscontrata con
stampa delle liste di controllo dei riscontri eseguiti, avvisi e
sollecitazioni di integrazione dovuta e avvisi di accertamento;
gestione delle ingiunzioni di pagamento per la riscossione;
gestione del contenzioso;
gestione di statistiche e proiezioni per il supporto delle
decisioni;
funzionalità di export dei dati, crash recovery e di backup di
dati
mappatura dello status degli impianti affissionistici.
Non dovranno esserci limiti nel numero delle installazioni da
effettuarsi a richiesta dell’Ente nelle sue varie unità operative.
Dovrà essere specificato se è possibile effettuare on line
interrogazioni per causale, per periodo, ecc e se è possibile
effettuare estrazioni in formato txt o foglio di calcolo
direttamente da parte degli utenti stessi. Dovrà essere
specificato inoltre se è consentito o meno l’accesso in
consultazione attraverso una connessione di tipo client-server
(ad es. citrix) o webbased.
6. Tempistiche per l’installazione e il ripristino degli impianti
Max punti 12
Verranno assegnati fino a 8 (otto) punti in base al numero di
giorni che l’impresa prevede necessari per l’installazione di un
impianto aggiuntivo rispetto a quelli previsti o per la sostituzione
di uno preesistente; fino a 4 (quattro) punti in base al numero di
giorni previsti per la manutenzione di un impianto danneggiato.
II – OFFERTA ECONOMICA
All’impresa che avrà proposto il corrispettivo espresso in percentuale più basso verranno
assegnati 40 punti, alle altre imprese punteggi inversamente proporzionali secondo la
27
seguente formula:
X= (A*4
(A*40)/B
Dove:
B = Percentuale offerta dall’impresa oggetto di valutazione;
A = Percentuale più bassa;
40 = max punteggio attribuito all’impresa che ha offerto la percentuale più bassa;
X = punteggio da assegnare all’impresa B.
ARTICOLO 40. ANOMALIA DELL’OFFERTA
DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art.86 del d.lgs n.163/2006 le offerte anomale saranno sottoposte a verifica;
verranno individuate come sospette di anomalia le offerte individuate attraverso il calcolo
di cui all’art.86, comma 2, del d.lgs n.163/2006.
La Commissione si riserva di esaminare la congruità delle offerte che riterrà sospette di
anomalia ancorché non ricadano nella fattispecie di cui al citato art.86, comma 2.
Ai sensi dell’art.88, comma 7, l’Amministrazione si riserva di procedere
contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre alla quinta.
Nel caso in cui l’offerta risulti anomala la Commissione valuterà le voci di costo e chiederà
all’impresa adeguate giustificazioni; quest’ultimo sarà tenuto in particolare a indicare gli
elementi di costo del corrispettivo offerto in fase di gara specificando:
A. Costo complessivo per l’intera durata del contratto per ciascuna risorsa umana offerta
specificando il quantitativo di ore nelle quali ciascuna risorsa sarà impiegata nel servizio e il
contratto di lavoro applicato, se del caso (si ricorda che, ai sensi dell’art.87, comma 2,
lett.g), del d.lgs n.163/2006, verranno presi a riferimento i costi del lavoro contenuti nel
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18/10/2010 (G.U. 29/12/2010 n. 303);
B. Costo relativo alle attrezzature utilizzate dall’impresa;
C. Costi relativi alla manutenzione degli impianti;
D. Costi relativi alla sicurezza specifici dell’attività dell’impresa (art.87, comma 4, del d.lgs
n.163/2006);
E. Spese generali dell’impresa (di gestione del servizio e del personale, ecc.);
F. Spese per la stipula del contratto (pari a € 2.000,00);
G. Utile dell’operatore al lordo delle imposte e tasse.
Ove le giustificazioni non siano ritenute sufficienti la Commissione aprirà il procedimento di
verifica in contraddittorio con l’operatore economico ai sensi degli artt.87 e 88 del d.lgs
n.163/2006.
ARTICOLO 41. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art.75 del d.lgs n.163/2006 e con le modalità ivi previste l’impresa deve
presentare apposita garanzia a corredo dell’offerta.
La garanzia dovrà essere pari a € 5.600,00 (2%, duepercento dell’ammontare presunto del
contratto) e dovrà avere una durata almeno pari a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui la garanzia sia presentata in contanti il versamento in contanti o tramite
bonifico bancario dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale – Credito
Cooperativodella Versilia, Lunigiana e Garfagnana – Agenzia di Ripa – via De Gasperi Seravezza (LU) – IBAN IT81M08726 70240 000000234513; in tal caso dovrà essere
presentata copia della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Nel caso di versamento in contanti
28
il versamento dovrà essere accompagnato dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui all’art. 113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative del d.lgs n.
163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di RTI dalla fidejussione
bancaria o dalla polizza fidejussoria dovrà risultare univocamente che la garanzia stessa è
prestata a favore del costituendo RTI o, comunque, di tutte le imprese destinate a confluire
nello stesso, con copertura, per tutte queste ultime, del rischio di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario.
ARTICOLO 42. CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari a € 30.000,00 con le
modalità di cui all'articolo 75, comma 3; la garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione
appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento nonché il mancato
versamento delle riscossioni di cui all’art.9 e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 43. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento le imprese che non
posseggono i requisiti di ordine generale indicati all’art.38 del D.lgs n. 163/2006.
Si rammenta che l’operatore economico è tenuto ad indicare per ciascun legale
rappresentante tutti gli eventuali provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato, anche le eventuali condanne
condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione o relative a reati successivamente abrogati/depenalizzati, fatti salvi
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di
riabilitazione pronunciata dal Tribunale
Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione
utile alla Commissione di gara per valutare la moralità professionale.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Nel caso in cui ricorra tra due o più imprese partecipanti la situazione di cui all’art. 38
comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs.163/2006 (imprese collegate e/o controllate) le imprese:
a) dichiarano, anche utilizzando il modello allegato con lett. “B” al presente capitolato, di
essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione;
b) corredano la dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
29
non ha influito sulla formulazione dell'offerta, la documentazione in argomento deve essere
inserita in separata busta chiusa come previsto dal D.Lgs. 163/06, art. 38, c. 2, lett. b).
ARTICOLO 44. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE
Per partecipare alla presente procedura di gara l’impresa dovrà:
1. essere iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province,
istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000
n. 289, così come previsto dall’art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, oppure dovrà
essere un operatore degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercita
l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate;
2. aver gestito nel quinquennio 2006-2010, con buon esito, servizi di accertamento e
riscossione, congiuntamente, dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
Pubbliche Affissioni, del canone/tassa occupazione spazi ed aree pubbliche della durata di
almeno 12 mesi continuativi in almeno 3 Comuni appartenenti alla classe IV o superiore di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 507/1993;
A tale scopo l’impresa dovrà trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dai Comuni
interessati che comprovino la durata e il buon esito del servizio allegando i documenti alle
dichiarazioni di cui al precedente art. 36, punto 1, del capitolato speciale .
3. non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche
Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per inadempimento contrattuale;
Ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.lgs n.163/2006 l’impresa concorrente può attestare il
possesso dei requisiti di cui al presente articolo (punti 1 e 2) mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, salvo poi produrre i documenti comprovanti i requisiti nei casi
stabiliti dagli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs n.163/2006 e con le tempistiche ivi indicate.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.
ARTICOLO 45. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E
TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 – Avvalimento del d.lgs n.163/2006 l’impresa concorrente, singola o
consorziata o raggruppata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico e tecnico di cui al precedente art. 44, punto 2, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto.
A tale scopo l’impresa allega alle dichiarazioni di cui al modello allegato sub “B” al presente
capitolato speciale:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006;
30
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata non si trova in una situazione di
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto; l’obbligo deve evincersi
evincersi chiaramente e senza
condizione alcuna dal contratto di avvalimento.
avvalimento
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia.
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
ARTICOLO 46. PROCEDURA DI GARA
La gara avrà inizio all’ora stabilita nel bando anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala. La Commissione, si riserva la facoltà di non procedere oppure di
modificare la data dell’esperimento di gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
La procedura di gara si svolgerà nel modo seguente: si procederà in seduta pubblica per
quanto riguarda la verifica della regolarità dei plichi, delle dichiarazioni di cui all’art.36,
punto 1, della costituzione della garanzia di cui all’art.36 punto 4, del versamento di cui
all’art.36, punto 5 e per quanto riguarda l’apertura della busta contenente l’offerta
economica di cui all’art.36, punto 3, mentre l’offerta tecnica di cui all’art.36, punto 2, sarà
valutata in seduta riservata.
La Commissione procederà al sorteggio di cui all’art.48, comma 1, del d.lgs n.163/2009 tra
le imprese che hanno presentato la sola dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 a
comprova dei requisiti di capacità tecnica ed economica.
La Commissione verificherà l’eventuale anomalia dell’offerta con le modalità descritte al
precedente art.40 - Anomalia dell’offerta.
La Commissione aggiudicherà il servizio in via provvisoria a favore dell’offerta che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale con arrotondamento in base
alla terza cifra decimale, alle imprese verrà richiesta un’offerta economica migliorativa, ove
nessuna delle imprese accetti di migliorare l’offerta economica si procederà mediante
sorteggio.
Sono ammessi ad intervenire esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o persona da
questi delegata, dell’impresa partecipante; ciò dovrà essere comprovato da apposita
31
dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, o se gli accertamenti di cui agli artt. 38, 41 e 42 del
d.lgs n.163/2006 in merito al rispetto dei requisiti per la partecipazione non confermino
quanto dichiarato dall’aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara all’impresa che segue la prima nella graduatoria
formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di
aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta la concorrente classificata in posizione utile in
graduatoria sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la
stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 per ciascun concorrente l’offerta è vincolante per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell’aggiudicazione
definitiva.
ARTICOLO 47. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n.163/2006 sono ammessi alla presente procedura di gara i
raggruppamenti temporanei di imprese.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento. E' consentita la presentazione di offerte
da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
Salvo quanto disposto al citato art.37, commi 18 e 19, del D.lgs n.163/2006 è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure
di affidamento relative al medesimo appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ciascuna impresa dovrà eseguire almeno il 10% del servizio fermo restando che dovrà
essere garantito lo svolgimento del 100% del servizio.
In caso di richiesta di partecipazione da parte di RTI tutte le imprese in raggruppamento
dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art.43, anche
compilando il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "B".
I requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal precedente art.44 dovranno invece
essere posseduti secondo le seguenti modalità:
I requisiti di cui ai punti 1 e 3 dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il
32
RTI; il requisito di cui al punto 2, dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso.
ARTICOLO 48. CONSORZI ORDINARI
ORDINARI DI CONCORRENTI
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di
concorrenti se indicati quali esecutori del servizio ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di
concorrenti e siano indicati quali esecutori.
L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti
consorzio ordinario di concorrenti.
Il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art.43 deve essere comprovato sia dal
consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio, pertanto tali soggetti
devono compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "B" al
presente capitolato.
I requisiti di capacità economica e tecnica previsti dal precedente art.44 dovranno invece
essere posseduti secondo le seguenti modalità:
Il requisito di cui ai punto 3 dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate
esecutrici; i requisiti di cui a punti 1 e 2, dovranno essere posseduti dalle consorziate
esecutrici.
ARTICOLO 49. CONSORZI STABILI
Ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n.163/2006 si intendono per consorzi stabili quelli formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di operatore economico.
Ai sensi dell’art.36, comma 2, del d.lgs n.163/2006, il consorzio potrà indicare per quali
consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente
procedura; in caso contrario il consorzio concorrerà autonomamente e conseguentemente
effettuerà e prestazioni con la propria organizzazione.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
Sia il consorzio che le consorziate indicate quale esecutrici del servizio dovranno
comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art.43,
compilando il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "B".
I requisiti di cui ai punti 1 e 3 dovranno essere posseduti dal consorzio e/o dalle eventuali
consorziate esecutrici; il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto dall’esecutore/i
del servizio.
ARTICOLO 50. CLAUSOLA
CLAUSOLA CONSIP
Qualora Consip Spa avesse attivato, successivamente all’indizione della presente gara, ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’articolo 58, legge 23 dicembre
2000 n. 388, una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà del
Comune revocare o modificare il presente procedimento di gara.
ARTICOLO 51. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Oltre a quanto previsto espressamente in altri punti del presente capitolato speciale e nel
33
bando di gara, non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui:
a. non risulti pervenuta entro il termine stabilito nel bando di gara e con le modalità
previste dall’art. 36 del presente capitolato speciale ;
b. manchi o risulti incompleta di alcuna delle dichiarazioni contenute nell’allegato “B”
al presente capitolato speciale; per incompleta si intende sia la mancanza della
dichiarazione sia la mancata apposizione della barratura nel caso di dichiarazione
con più
più opzioni o siano barrate più opzioni fra loro contrastanti;
c. non siano soddisfatti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 43 del presente
capitolato speciale ;
d. non siano soddisfatti i requisiti di capacità economica, tecnica e professionale di cui
all’art.44 del presente capitolato speciale ;
e. l’offerta tecnica non sia redatta con le modalità descritte agli artt. 36 e 37;
f. l’offerta tecnica non raggiunga il punteggio provvisorio minimo previsto pari a 30
(TRENTA) punti;
g. l’offerta economica non sia redatta con le modalità descritte agli artt.36 e 38;
h. l’ offerta economica sia superiore alla percentuale di aggio base d’asta di cui al
precedente art. 38;
i. manchi la prova del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di cui
all’art. 36, punto 5
j. sia mancante della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 41 del presente
capitolato;
k. detta garanzia sia stata costituita per un importo inferiore o con modalità diverse
rispetto a quanto indicato all’ art. 41 del presente capitolato;
l. in caso di RTI o consorzi non sia rispettata la disciplina dettata dagli artt. 47, 48 e 49
del presente capitolato speciale;
m. in caso di avvalimento dei requisiti non siano rispettate le modalità di cui all’art. 45
del presente capitolato speciale.
ARTICOLO 52. VERIFICA DEI REQUISITI
REQUISITI
Il Comune, prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, si riserva di compiere gli
accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all’allegato “B” del presente capitolato
speciale .
Qualora tale prova non sia fornita o non confermi i requisiti dichiarati, il Comune
procederà alla revoca dell’aggiudicazione all’impresa prima classificata; in tale caso è facoltà
del Comune provvedere all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in
graduatoria.
A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione:
a) comporta l’applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e
495 Codice Penale],
b) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R.
n.445/2000];
c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di
appalto (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006);
d) comporta la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
34
Forniture e Servizi ai fini dell’iscrizione nel relativo casellario.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni il Comune potrà procedere, anche a campione, a
verifiche d’ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
ARTICOLO 53. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.1, del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa che:
· la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto;
· il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;
· la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
· i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3)
ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti
della pubblica amministrazione;
· i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003;
· soggetto attivo del trattamento dati è il Responsabile del Settore Economico – Finanziario,
Dott.ssa Francesca Garbati.
ARTICOLO 54. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 241/1990 il responsabile del
presente procedimento è il Dott. Michele Raffi – Settore Economico Finanziario – via XXIV
maggio – 55047 Seravezza (LU) – tel 0584757709 – fax 0584757714 – email
[email protected].
Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via fax, o tramite recapito diretto
utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso il Settore
Economico - Finanziario e pubblicati sul sito web del Comune di Seravezza:
www.comune.seravezza.lucca.it.
Il Comune fornirà le informazioni complementari richieste ai sensi dell’art. 71, comma 2, del
D.lgs n.163/2006, inviando la risposta via fax al richiedente e pubblicando l’elenco delle
domande e delle risposte sul sito www.comune.seravezza.lucca.it.
35