regolamento telefonia 23 febbraio 2010
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regolamento telefonia 23 febbraio 2010
CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E TELESERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2009. I N D I C E: Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Disciplina generale e ambiti territoriali Art. 3 - Piano delle Aree Art. 4 - Piano annuale dei siti Art. 5 - “Co-siting” degli impianti Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze Art. 7 - Rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti Art. 8 - Valutazione di impatto ambientale Art. 9 - Modifiche Tecniche agli impianti Art. 10 - Reti microcellulari di telecomunicazione Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile Art. 12 - Vigilanza e controlli Art. 13 - Responsabilità e inadempienze Art. 14 - Catasto degli impianti fissi Art. 15 - Promozione ed iniziativa Modello A Modello B Modello C Allegato D REGOLAMENTO Art. 1 – Oggetto 1.1 - Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazione di cui alla Legge n. 36 del 22.02.2001, al D.Lgs n.259 dell’ 1.08.2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche e s.m.i.), soggetti al Nulla Osta dell'A.R.P.A. territorialmente competente. 1.2 - Il presente Regolamento verrà opportunamente integrato e modificato ogni qual volta sarà necessario per uniformarlo ai più recenti disposti normativi Statali e Regionali. Art. 2 – Disciplina generale e ambiti territoriali 2.1 - Norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, vengono individuati nell’allegato planimetrico“D” al presente Regolamento, i seguenti ambiti territoriali: − Area 1: l’insieme delle parti del territorio comunale delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato. Non vengono compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione; − Area 2 : la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1; − Area 3: Aree di particolare tutela:comprese entro il limite di 150 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, C.S.E., ospedali, case di cura e residenze per anziani; 2.2 - Qualora, dai periodici rilevamenti dell’Arpa fosse dimostrato il superamento della soglia minima di emissione di onde elettromagnetiche con l’insorgenza di potenziali pericoli per la pubblica incolumità, gli impianti esistenti, entro 120 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione comunale alla Società di gestione dell’impianto, potranno essere rilocalizzati, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, nelle sole Aree 1 e 2, con procedura d’urgenza e a titolo gratuito nel caso di rilocalizzazione su aree di proprietà del Comune. In difetto della rilocalizzazione, nei 30 giorni successivi ai 120 giorni iniziali, l’impianto unitamente a tutte le attrezzature tecnologiche che lo compongono, dovrà essere smantellato . Art. 3 – Piano delle aree 3.1 Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Ambiente – Territorio e Fauna, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, adotta il PIANO DELLE AREE ritenute idonee ad ospitare gli impianti in oggetto. I nuovi impianti potranno essere localizzati unicamente in aree ricomprese nel citato Piano delle aree; altresì dicasi per la rilocalizzazione di quelli già esistenti in seguito a una qualsiasi variazione delle caratteristiche tecniche o di sistema (vd. successivo art.9). La rilocalizzazione degli impianti esistenti verrà meglio disciplinata dalle N.T.A. del P.G.T., producendo la documentazione richiesta per le nuove installazioni, qualora la stessa non venisse prodotta si dovrà procedere alla disattivazione dell’impianto. Nella formulazione del PIANO DELLE AREE si dovrà tenere conto dei fattori di adeguata copertura del territorio comunale dei diversi sistemi di telecomunicazione. Potranno essere autorizzate installazioni su immobili o aree di proprietà del demanio comunale, ritenute idonee ai sensi del presente regolamento e quindi inserite nel Piano delle aree. Per tali impianti le autorizzazioni dovranno essere corredate da un aggiuntivo atto (Atto unilaterale d’obbligo) da parte della società richiedente, di cui al successivo art. 7. Una volta formulato il PIANO DELLE AREE il Comune ripartirà il territorio comunale in Area 1 e Area 2 e circoscriverà le aree di particolare tutela, dandone comunicazione all’A.R.P.A. Nelle aree 3 di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W; In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W; In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare di cui alla L.R.11/2001; Non è consentita l’installazione di nuovi impianti (e l’implementazione di quelli esistenti) per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni. Tale prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui sopra e delle loro pertinenze e che distino almeno 150 metri da detti edifici. 3.2. In tutto il territorio comunale i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento non devono superare i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alla normativa vigente. In particolare nelle aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro delle Aree 3 di particolare tutela e all’interno di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che sono fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) non devono essere superati i valori di attenzione definiti dalla normativa vigente. 3.3 - La realizzazione di nuovi impianti è subordinata tassativamente al rispetto del Regolamento e ad una progettazione a basso impatto ambientale delle antenne per telecomunicazione, attraverso la costruzione di elementi architettonici verticali, aventi come funzione principale la riconoscibilità; al fine di salvaguardare il decoro e l’impatto visuale dei tralicci e antenne. Detti manufatti saranno assoggettati a preventiva autorizzazione comunale rilasciata dal competente settore tecnico, a seguito di acquisizione di parere formale da parte della competente Commissione Edilizia. Quest’ultima, potrà formulare le proprie valutazioni anche in merito all’impatto estetico di detti manufatti al fine di consentire agli impianti di telecomunicazione e telefonia cellulare un inserimento armonico nel contesto del tessuto edilizio urbano. 3.4 - Tutte le nuove istallazioni, in quanto attrezzature di pubblico servizio, potranno pertanto essere realizzate a titolo gratuito secondo i disposti di cui al DLGS 259/03, purchè in subordine al rilascio di titolo autorizzativo comunale per la realizzazione dell’opera di “progetto ambientale” . 3.5 - La presentazione dell’istanza di istallazione di nuovo impianto dovrà essere rivolta allo Sportello Unico delle Imprese produttive, corredata dalla documentazione tecnica necessaria a rappresentare l’impianto e il manufatto di “progetto ambientale” proposto. Lo Sportello Unico delle Imprese produttive provvederà, entro 5 giorni dal ricevimento delle istanze documentate, ad inviarle al Settore Tecnico competente che, nei successivi 30 giorni procederà alla fase istruttoria e all’acquisizione dei pareri di Compatibilità Urbanistica (rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle prescrizioni del presente Regolamento) e della Commissione Comunale Edilizia. Il procedimento istruttorio potrà essere interrotto una sola volta per l’acquisizione formale di eventuali documentazioni integrative o esplicative. Il rilascio del titolo abilitativo avrà luogo entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento delle rispettive istanze. In assenza di azione comunale del rispetto dei tempi prescritti dal presente Regolamento, il titolo edilizio per la realizzazione del manufatto di “progetto ambientale” dovrà intendersi regolarmente formato. 3.6 - Entro 24 mesi a far data dall’approvazione del presente Regolamento, tutti gli impianti realizzati ed operativi sul territorio comunale dovranno essere opportunamente riprogettati, dal punto di vista dell’impatto ambientale e, a tale riguardo, deve essere allegata scheda di impatto ambientale come da D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7 approvato ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale d’intesa con il Servizio tecnico comunale preposto che provvederà ad acquisire il parere di merito da parte della competente Commissione Edilizia ed a rilasciare l’autorizzazione di rito nei modi e nei tempi stabiliti dal presente articolo. In caso di inerzia da parte del Gestore dell’impianto, decadrà la compatibilità urbanistica di quest’ultimo e, pertanto, esso dovrà essere rimosso ed eventualmente rilocalizzato d’intesa con il Comune. 3.7 – I manufatti minori, tra cui le recinzioni, le cabine di trasformazione dell’energia elettrica, le platee di ancoraggio dei tralicci e i contenitori di attrezzature comunque denominati, qualora complementari all’impianto principale, non sono assoggettati alla disciplina di cui al DPR n° 380/01 e s.m.i. e vengono realizzati a titolo gratuito in ossequio al DLGS 259/03 e s.m.i. Art. 4 - Piano annuale dei siti 4.1 – Al fine di contemperare al meglio le concorrenti esigenze di ottimizzazione del servizio, è fatto obbligo ai titolari degli impianti di presentare al Comune entro il 30 Novembre di ogni anno, un piano di localizzazione per la rete di telefonia cellulare che descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. Tale piano, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, nonché da quanto previsto dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile. 4.2 Il Piano Annuale dei siti, presentato dai gestori, dovrà essere corredato di dalla seguente documentazione: - cartografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 del territorio comunale con l’indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l’istallazione di nuovi impianti nonché la localizzazione di quelli esistenti; per i siti e/o le aree previste nei centri storici va presentata una cartografia aggiuntiva, su carta tecnica regionale in scala 1:5000 o, ove occorre in scala maggiore (1:2000 o 1:500) - elenco delle istallazioni con l’indicazione delle priorità di realizzazione, la denominazione del sito la Via e il numero civico, - 4.3 I Piani Annuali dei siti proposti saranno valutati dal Servizio “Pianificazione Generale” . Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione (30 Novembre), il Servizio “Pianificazione Generale” comunicherà ai gestori le integrazioni documentali eventualmente necessarie, e/ o la comunicazione, di eventuali problematiche connesse alla localizzazione degli impianti che dovranno essere prodotte dai gestori, entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine di 90 giorni riprendera’ a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. La responsabilità del procedimento è attribuita al Servizio Pianificazione Generale . 4.4- La Giunta Comunale approva il piano annuale dei siti, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni Consiliare Ambiente - Territorio e Fauna che recepirà le previsioni dei singoli piani annuali dei siti. In caso di mancata approvazione del Piano Annuale dei siti,non verranno prese in considerazione istanze di autorizzazione diverse dal Piano dei siti Vigente. Art. 5 - “Co-siting” degli impianti 5.1 - In presenza di nuove richieste di installazioni previste in luoghi vicini ad altre già esistenti, è fatto onere ai titolari degli impianti già autorizzati e di quelli autorizzandi di adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche già esistenti per minimizzare gli impatti ambientali, garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne la diffusione sul territorio. 5.2 - In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all’esercizio dell’attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. L’obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l’impianto ricetrasmittente. Il medesimo obbligo viene esteso anche agli impianti insediati su aree di proprietà privata. Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze 6.1 - Per poter procedere all’installazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, trattandosi di attività di produzione di servizi di telecomunicazione, i relativi titolari o legali rappresentanti, dovranno presentare al Comune - allo Sportello Unico Attività produttive -, in duplice copia, la seguente documentazione: − per impianti con potenza non superiore ai 7 W (come potenza totale ai connettori di antenna) e reti microcellulari di telecomunicazione: formale comunicazione secondo quanto previsto dall’allegato modello A entro 30 giorni prima dell’attivazione dell’impianto (copia di tale comunicazione dovrà essere inviata contestualmente all’A.R.P.A.); − per impianti con potenza compresa tra i 7 W (come potenza totale ai connettori di antenna) e i 20 W (come potenza in singola antenna): denuncia di inizio attività da presentare secondo quanto previsto dall’allegato modello B; − per impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 W: istanza di autorizzazione da presentare secondo quanto previsto dall’allegato modello C. 6.2 - Le sole opere di “mitigazione ambientale”, da valutare caso per caso, dovranno essere proposte contestualmente alla presentazione dell’istanza di realizzazione di nuovo impianto o della modifica dell’esistente, ai sensi e con le modalità di cui al DPR n° 380/2001 e s.m.i. e de lla Legge Regionale 12/05 e s.m.i. Art. 7 - Rilascio dell’autorizzazione esercizio degli impianti all’installazione ed 7.1 - L’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti in oggetto è rilasciata dall’ufficio responsabile del procedimento (Sportello Unico Attività Produttive) subordinatamente all'acquisizione dei pareri rispettivamente dei Settori Urbanistica e dell’A.R.P.A. territorialmente competente, qualora non già allegato all’istanza. L'acquisizione del parere tecnico favorevole da parte dell'A.R.P.A. circa l'esercizio di nuovi impianti è obbligatorio. Pertanto lo Sportello Unico delle Attività produttive, in pendenza dell’autorizzazione del manufatto di “mitigazione ambientale”, non potrà rilasciare alcun titolo autorizzativo. Sarà cura dell’ufficio competente provvedere ad acquisire i pareri di cui sopra e predisporre l’atto autorizzativo entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell’istanza; tali termini potranno essere interrotti qualora, a seguito dell’acquisizione dei suddetti pareri, fosse necessario chiedere della documentazione integrativa. E’ fatta salva la preventiva autorizzazione comunale per le opere di “mitigazione ambientale” non assoggettate alla disciplina del silenzio-assenso. 7.2 - In ogni caso, le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività SUAP si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione delle medesime, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (in caso di interruzione del procedimento, i 90 giorni ripartono dalla protocollazione della documentazione richiesta). Entro 10 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, il titolare invia apposita comunicazione al comune ed all’A.R.P.A. dichiarando, sotto la propria responsabilità, la conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato e l’osservanza alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, se espresso. Si fa inoltre presente che i valori di immissione dei campi, oggetto del presente regolamento, rilevati dal gestore prima e dopo la messa in esercizio degli impianti, devono essere comunicati al Comune e all’A.R.P.A.; il Comune provvederà a pubblicare i valori misurati di immissione dei campi. I titolari degli impianti esistenti dovranno verificare, con le tecniche di misurazione previste dalla norma CEI 211-7, e dichiarare, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, che i livelli di esposizione sono inferiori ai limiti di cui agli artt. 34-5 del D.P.C.M. 08.07.2003. Nel caso di inottemperanza gli impianti verranno dimessi. L’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti su beni del patrimonio comunale è rilasciata dal competente ufficio successivamente al versamento di un canone di concessione da determinarsi annualmente previa sottoscrizione in forma pubblica di Atto Unilaterale d'Obbligo; per l’anno 2004 detto canone è determinato in Euro 15.000,00. Tale Atto d'Obbligo avrà validità pari a 10 anni a partire dall’emissione dell’autorizzazione e potrà essere rinnovato previa presentazione di formale istanza per un periodo equivalente qualora non insorgano motivi ostativi di varia natura. Oltre a descrivere la tipologia del manufatto nelle sue caratteristiche dimensionali e tecnologiche, l'Atto d'obbligo prevederà a carico del richiedente il versamento di un contributo economico urbanizzativo. Tale contributo economico urbanizzativo pari al 5% del costo effettivo di realizzazione dell'impianto, debitamente documentato, è dovuto anche nel caso di installazione ed esercizio su aree private. Ai fini dell’agevolazione del co-siting, qualora nel raggio di 200 metri (da misurarsi in linea retta) vi fosse già un impianto installato, per il successivo sarà dovuto un contributo urbanizzativo del 10% anziché del 5%. Sarà infine cura dell’ufficio competente tenere un elenco aggiornato delle installazioni esistenti sul territorio cittadino; la loro mappatura sul territorio sarà realizzata a cura dell’Ufficio Urbanistica che ne trasmetterà copia al S.U.A.P. Art. 8 - Valutazione di impatto ambientale 8.1 - Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Pertanto deve essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela di tali vincoli, qualora esistenti. Occorre inoltre mitigare per quanto possibile l'impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità visiva dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. 8.2 - Al fine di salvaguardare il disegno complessivo della città, evitando la ripetuta e puntiforme presenza di strutture tecnologiche nel paesaggio urbano già consolidato, tutte le strutture connesse con l’installazione dei suddetti impianti devono rispettare tutte le norme di N.T.A. di cui al vigente P.R.G. e di regolamento edilizio nell'area in cui hanno sistemazione; i tralicci di supporto alle antenne, per i quali non esiste una norma specifica se non legata alle distanze da confine di 5 m, non devono superare comunque i 15m di altezza dalla base di istallazione. L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati: - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore ai 300W; - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore ai 1.000W; - entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna superiore ai 1.000W. Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di ricezione, esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente comma. Gli impianti disciplinati dalla L.R. n. 11/01 non rientrano tra quelli assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale regionale in quanto non previsti tra le opere di cui agli allegati del D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche. Tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico unitamente alla presentazione dell’istanza e prima dell’avvenuta concessione, al fine di mitigare il più possibile l’impatto ambientale derivante. A tal fine, l’Amministrazione comunale, tramite l’Ufficio Ecologia e Verde Pubblico, potrà a suo insindacabile giudizio prescrivere la piantumazione di essenze arboree od arbustive, atte a mascherare gli impianti in oggetto. Il relativo costo di tutto quanto sopra esposto rimane ad esclusivo carico del richiedente l'impianto. Art. 9 – Modifiche tecniche agli impianti Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 L.R. n. 11 dell'11.05.01, i titolari delle stazioni radio base devono comunicare al Sindaco e all'A.R.P.A territorialmente competente, le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche da apportare agli impianti o loro eventuali diverse modalità di impiego, con un preavviso di 60 giorni. Qualora, a causa delle modifiche da apportarsi, si preveda un significativo aumento delle esposizioni o l’aumento della potenza di emissione dell’impianto rispetto a quello previsto nel provvedimento di autorizzazione, l’impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo ed adeguarsi alle norme del presente regolamento. Per ridurre al minimo, l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l’Azienda titolare dell’impianto e il gestore adottano tutte le cautele necessarie, ed aggiorneranno gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili. L’azienda titolare dell’impianto ed il gestore hanno l’onere di provare, di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestivita’ ed adeguatezza degli aggiornamenti. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia (A.R.P.A. ecc) sugli impianti istallati per verificare la regolarita’. Art. 10 - Reti microcellulari di telecomunicazione I titolari degli impianti di telefonia mobile devono comunicare all’Ufficio competente l’elenco dettagliato degli impianti microcellulari di telecomunicazione (di cui all’art.6, comma 1, punto c) della L.R. 11/2001) presenti sul territorio comunale, ovvero eventuali nuove installazioni degli stessi. Sarà cura del suddetto Ufficio tenere un elenco aggiornato delle installazioni esistenti. Tali impianti sono comunque soggetti agli obblighi di cui all’art.6 della L.R.11/2001. Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile Gli "impianti mobili di telefonia mobile" sono definiti "stazioni radio base", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, aventi caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Detti impianti dovranno avere una durata temporale di esercizio non superiore a 180 giorni, attivati per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso e saranno soggetti agli obblighi previsti dall’art.8 della L.R. 11/2001. Trascorso detto periodo l'impianto dovrà essere assoggettato alle procedure di comunicazione o autorizzazione previste, rispettivamente, dall'articolo 6 oppure dall'articolo 7 L.R. n. 11/01. Nella comunicazione da inviare al Comune dovrà essere indicato il termine dell'attività dell'impianto. Art. 12 - Vigilanza e controlli Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza in merito al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela saranno svolte dal Servizio Ecologia del Comune avvalendosi dell’A.R.P.A. Competono altresì all’Ispettorato Regionale delle Telecomunicazioni le attività di controllo e vigilanza volte a garantire il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale. L’A.R.P.A. effettuerà, su richiesta del Comune, le proprie verifiche su qualsiasi impianto al fine di accertare il rispetto della normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita per la popolazione. Art. 13 - Responsabilità ed inadempienze I responsabili tecnici dei rispettivi impianti e/o proprietari degli stessi sono responsabili dell’applicazione del presente regolamento. In caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente Regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano, per quanto compatibili, per la realizzazione di nuovi impianti. E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere a controlli e verifiche su impianti senza preavviso a titolari di aree e di autorizzazioni, per ragioni di tutela e dell’ordine pubblico e per ragioni di tutela della salute pubblica. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con le sanzioni previste per legge. Infine, nel caso in cui si riscontrassero difformità rispetto alla dichiarazione del titolare dell’impianto, il comune, sentita l’A.R.P.A, dispone il ripristino delle condizioni previste dall’autorizzazione, il divieto di utilizzo dell’impianto o la revoca dell’autorizzazione. Art. 14 - Catasto degli Impianti Fissi L’Ufficio Ecologia, mediante l'A.R.P.A. provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonchè al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A.R. ai rispettivi titolari degli impianti esistenti. Tali rilievi, insieme alla documentazione dei singoli impianti, costituiranno il Catasto degli Impianti Fissi della Città di Busto Arsizio. Art. 15 – Promozione ed Iniziative I gestori degli impianti, per gli interventi che verranno effettuati sul territorio ex novo oppure nella ipotesi di rinnovo delle autorizzazioni da parte del Ministero, a titolo di contributo per l’utilizzo del territorio della città per gli scopi di cui trattasi, devono corrispondere annualmente al Comune il 5% del canone pattuito per gli spazi occupati. Quanto sopra in concomitanza con il versamento predisposto in favore degli aventi diritto. Il Comune, a sua volta, si impegna ad investire il relativo globale importo per lo svolgimento di iniziative rivolte alla Cittadinanza ai fini dell’informazione riguardante le radiazioni non ionizzanti generate dagli impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazione oltre che per iniziative di monitoraggio e quant’altro di necessità in relazione alla materia. Modello A Comunicazione Il sottoscritto ...................................................................... ... ……………….. .. . ... .. . .. . .. …................. nato a..............................................................………………….……......il…………………...…............... residente a ........................................................via……………………………….......................n ……... nella sua qualità di 1 .........................................della Società ..........................………………….…………. con sede in......................................................via............................................………………….…n. ......... comunica la messa in esercizio dell'impianto di telecomunicazione per telefonia cellulare di seguito descritto, convenzionalmente denominato. .. . .. ... .. . . . ………………………………. .. . .. ... . . . . ... ………….... in via/Piazza. .. .. .. . .. …. . . … .. . . .. n….. dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dichiara che - l'impianto ricade in Area 1/Area2 2 (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento) all'interno/esterno di aree di particolare tutela (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento); - l'impianto non ricade entro il perimetro di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni; - la potenza al connettore di antenna è di...................................................................; - la potenza totale ai connettori di antenna è di..........................................................; - l'altezza del centro del sistema radiante sul piano strada è di 3...................................ed il centro del sistema radiante non è posizionato a quota inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori a 4 ore situati entro i relativi 100 metri (nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento) Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria) barrando ciascuna casella: Dati Anagrafici □ sede legale, telefono e fax: □ del gestore dell'impianto □ del responsabile tecnico □ della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto □ della proprietà dell'edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto -------------------------------------l Indicare il titolo giuridico. 2 Cancellare l'alternativa non corretta. 3 Indicare l'altezza in metri. Descrizione dell'impianto Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente si allega descrizione riportante: □ modello e marca □ dimensioni □ guadagno massimo □ tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione si allega: □ tipo e numero di antenne utilizzate □ angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico □ inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale □ potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante □ potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante Altra documentazione: □ Estratto del PRG vigente con l'indicazione dell'area comunale interessata □ Estratto catastale dell'area circostante l'impianto, per un raggio di almeno 200 m se nel territorio urbanizzato e di 400 m se nel territorio extraurbano □ Eventuali altri elaborati grafici che consentano la localizzazione in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. E' preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga) □ Planimetria aggiornata in scala 1:500 con l'individuazione dell'edificio e/o dell'area interessata all'installazione dell'impianto e verifica grafica da cui risulti che il centro del sistema radiante sia posizionato a quota non inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati entro 100 metri dall'impianto, evidenziando entro tale area le altezze massime degli edifici ivi contenuti □ Relazione Tecnica descrittiva da parte del professionista di conformità di tale impianto alle normative attualmente in vigore nonchè al presente regolamento □ Progetto dell'impianto in scala di dettaglio (pianta in scala 1:100, con rappresentazione di stato di fatto, stato di progetto e confronto, dell'impianto e degli eventuali manufatti di nuova installazione), con relativo computo metrico estimativo □ Prospetti orizzontali e verticali in scala 1:200 dell'impianto e della struttura di supporto(traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico, l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello e l'altezza totale della struttura di supporto. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto □ Autodichiarazione del tecnico progettista recante titolo di studio e iscrizione ad Albo Professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6, comma 1 □ Dichiarazione congiunta del Proprietario gestore e del Tecnico progettista di conformità dell'impianto di terra alle norme in vigore, con l'indicazione dei parametri di calcolo (da effettuarsi secondo le corrispondenti norme CEI); □ Indicazione del Responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, qualora dovuto ai sensi di legge e, qualora non dovuto, dichiarazione di motivato esonero IL DICHIARANTE Modello B Denuncia di inizio attività Il sottoscritto ...................................................................... ... .... ... .. ... ………………… . ... ... . .. . .. ......... nato a..............................................................……………………....il……………………………………...... residente a…………………………............. via………………………………………………… n……..nella sua qualità di 1 ................................................della Società ............................………………………………… con sede in......................................................………via……………………………………..………… n. .... denuncia la messa in esercizio dell'impianto di telecomunicazione per telefonia cellulare di seguito descritto, convenzionalmente denominato........ . . . ……………………….. …….. ... ... . .. .. .. .. . . .. ……….. . .. , in via/Piazza.. . . . . . . .. . .. . …………………... . .. . . . ..n. .. . ... dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed attestando l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; dichiara inoltre che - l'impianto ricade in Area 1/Area2 2 (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento) all'interno/esterno di aree di particolare tutela (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento); - l'impianto non ricade entro il perimetro di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni; - la potenza al connettore di antenna è di...................................................................; - la potenza totale ai connettori di antenna è di..........................................................; - l'altezza del centro del sistema radiante sul piano strada è di 3...................................ed il centro del sistema radiante non è posizionato a quota inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori a 4 ore situati entro i relativi …… metri (nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento) Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria) barrando ciascuna casella: Dati Anagrafici □ sede legale, telefono e fax: □ del gestore dell'impianto □ del responsabile tecnico □ della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto □ della proprietà dell'edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto ----------------------------------------------l Indicare il titolo giuridico 2 Cancellare l'alternativa non corretta 3 Indicare l'altezza in metri Descrizione dell'impianto 1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente si allega descrizione riportante: □ modello e marca □ dimensioni □ guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd); □ direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico) □ tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno; 2) Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione si allega descrizione riportante: □ tipo e numero di antenne utilizzate □ angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico □ inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale □ numero massimo di canali e/o portanti attivabili; □ potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante □ potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali) 3) Si allegano inoltre: □ Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). Valutazioni e misure preventive Si allega descrizione riportante: □ valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmittenti (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 sotto richiesta e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata); □ misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore "max hold"; □ descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti in scala 1:200 richiesti nel successivo paragrafo); □ descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ). Allega inoltre la seguente documentazione: □ Estratto del PRG vigente con l'indicazione dell'area comunale interessata □ Estratto catastale dell'area circostante l'impianto, per un raggio di almeno 250 m se nel territorio urbanizzato e di 400 m se nel territorio extraurbano □ Eventuali altri elaborati grafici che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. E' preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche, con approssimazione a secondo di grado o a sue frazioni (Gauss-Boaga); □ Planimetria aggiornata in scala l:500 con l'individuazione dell'edificio e/o dell'area interessata all'installazione dell'impianto e verifica grafica da cui risulti che il centro del sistema radiante sia posizionato a quota non inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati entro 100 metri dall'impianto, (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 300W); entro 250 m. (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 1000W), evidenziando entro tale area le altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto; □ diagramma di propagazione orizzontale delle onde elettromagnetiche; □ Relazione Tecnica descrittiva da parte del professionista di conformità di tale impianto alle normative attualmente in vigore nonchè al presente regolamento □ Progetto dell'impianto in scala di dettaglio (pianta in scala 1:100, con rappresentazione di stato di fatto, stato di progetto e confronto, dell'impianto e degli eventuali manufatti di nuova installazione), con relativo computo metrico estimativo □ Prospetti orizzontali e verticali in scala 1:200 dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico, l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello e l'altezza totale della struttura di supporto (evidenziare le antenne trasmittenti e perciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società; □ fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radio base riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radio televisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest). □ Autodichiarazione del tecnico progettista recante titolo di studio e iscrizione ad Albo Professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6, comma 1 □ Dichiarazione congiunta del Proprietario gestore e del Tecnico progettista di conformità dell'impianto di terra alle nonne in vigore, con l'indicazione dei parametri di calcolo (da effettuarsi secondo le corrispondenti norme CEI); □ Indicazione del Responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, qualora dovuto ai sensi di legge e, qualora non dovuto, dichiarazione di motivato esonero IL DICHIARANTE Modello C Istanza di autorizzazione Il sottoscritto………….................................................................... ....... ....... ......... ….……………….. nato a.............................................................…………………………….....il………..………………… residente a ..................................................... ..via…………………………………………..n. ….... nella sua qualità di 1 ……………………………………………. della Società………………………………. con sede in ……………………………………………via……………………………………… n. …… chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di telecomunicazione per telefonia cellulare di seguito descritto, convenzionalmente denominato .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . ……………., in via/Piazza ………………………………………………. n. ….. .. .. dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dichiara che - l'impianto ricade in Area l/Area2 2 (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento) all'interno/esterno di aree di particolare tutela (come individuate dal Piano delle Aree previsto dal presente Regolamento); - l'impianto non ricade entro il perimetro di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni; - la potenza al connettore di antenna è di....................................................................; - la potenza totale ai connettori di antenna è di. ………….………………………….; - l'altezza del centro del sistema radiante sul piano strada è di 3………………………… ed il centro del sistema radiante non è posizionato a quota inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori a 4 ore situati entro i relativi……………. metri (nel rispetto dell'art. 8 del presente Regolamento). Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria) barrando ciascuna casella: Dati Anagrafici □ sede legale, telefono e fax: □ del gestore dell'impianto □ del responsabile tecnico □ della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto □ della proprietà dell' edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto --------------------------------------------1 Indicare il titolo giuridico 2 Cancellare l'alternativa non corretta 3 Indicare l'altezza in metri Descrizione dell'impianto 1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente si allega descrizione riportante: □ frequenza □ modello e marca □ dimensioni □ altezza del centro elettrico □ guadagno massimo in dBi □ direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico) □ tabu1azione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno; 2) Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione si allega descrizione riportante: □ tipo e numero di antenne utilizzate □ angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico □ inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale □ numero massimo di canali e/o portanti attivabili; □ potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante □ potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali) 3) Si allegano inoltre: □ Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0); □ Dichiarazione in cui si attesti se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). Valutazioni e misure preventive Si allega descrizione riportante: □ valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmittenti - per potenze totali non superiori a 1000 Watt - e di almeno 500 m. -per potenze totali superiori a 1000 Watt- (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria l:2000 sotto richiesta e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata); □ misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore "max hold"; □ descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti in scala 1:200 richiesti nel successivo paragrafo); □ descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/3911CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ). Stime del campo generato: □ Si allega relazione riportante i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente: - in forma di volume di rispetto; - in forma geometrica di isosuperficie 3D e dovranno riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. A tale scopo, si raccomanda di utilizzare le indicazioni contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. Modalità di simulazione numerica: Occorre specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; nonchè l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Allega inoltre la seguente documentazione: □ Estratto del PRG vigente con indicazione dell'area comunale interessata □ Estratto catastale dell'area circostante l'impianto, per un raggio di almeno 300 m □ Stralcio ubicativo in scala adeguata, con l'indicazione delle curve altimetriche di livello; □ Eventuali altri elaborati grafici che consentano la localizzazione in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. E' preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche, con approssimazione a secondo di grado o a sue frazioni (Gauss- Boaga); □ Planimetria aggiornata in scala 1:500 con l'individuazione dell'edificio e/o dell'area interessata all'installazione dell'impianto e verifica grafica da cui risulti che il centro del sistema radiante sia posizionato a quota non inferiore a quella di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati entro 100 metri dall'impianto, (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 300W); entro 250 m. (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore ai 1000W), 500 m. (nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore ai 1000W), evidenziando entro tale area le altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto; □ diagramma di propagazione orizzontale delle onde elettromagnetiche; □ Relazione Tecnica descrittiva da parte del professionista di conformità di tale impianto alle normative attualmente in vigore nonchè al presente regolamento □ Progetto dell'impianto in scala di dettaglio (pianta in scala 1:100, con rappresentazione di stato di fatto, stato di progetto e confronto, dell'impianto e degli eventuali manufatti di nuova installazione), ove si rappresenta graficamente in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato, nonchè computo metrico estimativo dell'intervento; □ Prospetti orizzontali e verticali in scala 1:200 dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico, l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello e l'altezza totale della struttura di supporto (evidenziare le antenne trasmittenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società; □ fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radio base riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest). □ Autodichiarazione del tecnico progettista recante titolo di studio e iscrizione ad Albo Professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6, comma l □ Dichiarazione congiunta del Proprietario gestore e del Tecnico progettista di conformità dell'impianto di terra alle norme in vigore, con l'indicazione dei parametri di calcolo (da effettuarsi secondo le corrispondenti norme CEI); □ Indicazione del Responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, qualora dovuto ai sensi di legge e, qualora non dovuto, dichiarazione di motivato esonero. Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. IL DICHIARANTE