art.15 del Regolamento n. 1857/2006

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art.15 del Regolamento n. 1857/2006
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
1
SOMMARIO
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Principi generali e disposizioni comuni
Finalità
Campo di applicazione
Forma degli aiuti
Definizioni
Condizioni per la concessione e l'erogazione
Cumulo
Capo II
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole per attività di produzione primaria
di prodotti agricoli
Categorie di aiuti ammissibili
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (art. 4 del Regolamento n. 1857/2006)
Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali (art. 5 del
Regolamento n. 1857/2006)
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (art. 7 del Regolamento n. 1857/2006)
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 12 del Regolamento n. 1857/2006)
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità (art. 14 del
Regolamento n. 1857/2006)
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (art. 15 del Regolamento n.
1857/2006)
Sostegno al settore zootecnico (art. 16 del Regolamento n. 1857/2006)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Capo III
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Capo IV
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole per attività di trasformazio ne e
commercializzazione di prodotti agricoli
Categorie di aiuti ammissibili
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese (art. 15 del Regolamento n.
800/2008)
Aiuti per l'acquisto di servizi di consulenza (art.26 del Regolamento n. 800/2008)
Aiuti per la partecipazione a fiere (art.27 del Regolamento n. 800/2008)
Art. 22
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole attive nella produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Categorie di aiuti ammissibili
Aiuti ad attività di ricerca e sviluppo di carattere generale nel settore agricolo (art. 34
del Regolamento n. 800/2008)
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione (art. 36 del Regolamento n. 800/2008)
Aiuti alla formazione (art. 39 del Regolamento n. 800/2008)
Capo V
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Disposizioni finali
Concessione degli aiuti
Comunicazioni alla Commissione e relazioni annuali
Entrata in vigore e applicabilità
Art. 19
Art. 20
Art. 21
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CAPO I
Principi Generali e disposizioni comuni
ART. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di
commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese agricole, sulla base di proprie misure o nell'ambito di accordi di
cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.
2. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle seguenti norme
comunitarie: Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
Regolamento (CE) n. 70/2001 (GUUE L 358 del 16.12.2006); Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale
diesenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008); Regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articolo 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUUE L379 del 28.12.2006).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai
suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto dal presente documento può essere
interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in
applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime "de minimis", nel rispet to delle
regole sul cumulo.
ART. 2
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole per
attività nei settori della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli:
a) alle attività di produzione primaria si applicano le categorie di aiuti di cui ai Capi II e IV
seguenti;
b) alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si applicano le
categorie di aiuti di cui ai Capi III e IV seguenti.
2. Le presenti disposizioni non si applicano:
a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, nonché agli aiuti condizionati all'impiego di
prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
b) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all'arti, par.7 del Regolamento n.
800/2008.
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ART. 3
Forma degli aiuti
1. Le presenti disposizioni si applicano solo agli aiuti trasparenti.
2. Sono trasparenti gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente
sovvenzione lordo a priori, senza procedere ad una valutazione dei rischi.
3. In particolare, potranno essere concessi aiuti nelle seguenti forme:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
e) aiuti in natura sotto forma di servizi agevolati.
ART. 4
Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) "regime di aiuti": atto in base al quale possono essere adottate singole misure di aiuto a favore
di imprese definite nell'atto stesso in linea generale ed astratta;
b) "aiuti ad hoc": aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
e) "piccole e medie imprese": le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento n.800/2008;
d) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento n. 104/2000; i prodotti di cui ai codici NC 4502,
4503, 4504 (sugheri); i prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero -caseari di cui al
Regolamento n. 1234/2007;
e) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il
prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole
necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita;
f) "commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto
agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato tale
prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o
trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da
parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se
avviene in locali separati destinati a tal fine;
g) "zone svantaggiate": le zone di cui all'art. 36, lettera a, punti i), ii), iii) del Regolamento (CE)
n. 1698/2005 (GUUE L 277 del 21.10.2005), definite dagli Stati membri ai sensi dell'art. 50 del
medesimo Regolamento;
h) "giovani agricoltori": produttori di prodotti agricoli di età inferiore a 40 anni che si insediano
per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, che possiedono
conoscenze e competenze professionali adeguate;
i) "investimenti di sostituzione": investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o
fabbricati esistenti, o parti degli stessi, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25%
o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non
sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di
un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né
il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo
ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;
j) "avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali": condizioni atmosferiche quali gelo,
grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua
di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui
cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata.
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k) "prodotto di qualità": un prodotto conforme ai criteri definiti dalla Misura 132 del PSR
regionale ai sensi dell'alt. 32 del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
1) "attivi materiali": gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature, fatto
salvo quanto previsto all'art. 10, lettera f) delle presenti disposizioni;
m) "attivi immateriali": gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di
diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
n) "formazione specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso
l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o
settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
o) "formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente
presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre
imprese o settori di occupazione;
p) "lavoratore svantaggiato": chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
chi non possiede almeno un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori con
più di 50 anni di età; gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico; i lavoratori
occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%; i membri
di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie conoscenze
linguistiche;
q) "lavoratore disabile": chi sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; chi abbia
impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
ART. 5
Condizioni per la concessione e l'erogazione
1. Gli aiuti alle imprese agricole di cui al Capo II delle presenti disposizioni possono essere
concessi a condizione che le attività previste siano avviate successivamente alla presentazione
della domanda ed all'accettazione della stessa da parte dell'ente concedente.
2. Gli aiuti alle imprese agricole di cui ai Capi III e IV possono essere concessi a condizione che le
attività previste siano avviate successivamente alla presentazione della domanda.
3. Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatane di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune. Le imprese beneficiane di un aiuto ai sensi del presente Regolamento
dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.
ART.6
Cumulo
Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con
altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.l del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se
l'aiuto cumulato non supera l'intensità o gli importi stabiliti, per ogni tipologia di aiuto
rispettivamente dal Regolamento n. 1857/2006 o dal Regolamento n. 800/2008.
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CAPO II
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole
per attività di produzione primaria di prodotti agricoli
ART. 7
Categorie di aiuti ammissibili
Alle piccole e medie imprese agricole possono essere concessi aiuti per attività di produzione
primaria, rientranti in una delle seguenti categorie:
a) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (art.4 del Regolamento n. 1857/2006);
b) Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali (art.5 del Regolamento n.
1857/2006);
e) Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (art.7 del Regolamento n. 1857/2006);
d) Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art.12 del Regolamento n. 1857/2006);
e) Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità (art. 14 del Regolamento n.
1857/2006);
f) Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (art. 15 del Regolamento n. 1857/2006);
g) Sostegno al settore zootecnico (art. 16 del Regolamento n. 1857/2006).
ART. 8
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
(art.4 del Regolamento n. 1857/2006)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti, limitatamente alle seguenti spese ammissibili:
a. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di attrezzature e macchinari, ivi compresi i programmi informatici;
e. spese generali correlate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di archi tetti,
ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze;
d. acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, sino ad un costo non superiore al
10% delle spese ammissibili dell'investimento.
2. Gli investimenti devono perseguire in particolare la riduzione dei costi di produzione, il
miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento della qualità, la tutela e il
miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
Sono ammissibili inoltre investimenti che consentano di soddisfare nuovi requisiti minimi in
materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.
3. Non possono essere concessi aiuti nei seguenti casi:
a. acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
b. impianto di piante annuali;
e. drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, salvo che tali interventi consentano di ridurre di
almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
d. investimenti di sostituzione.
4. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a
tutti i settori dell'agricoltura.
5. Gli aiuti non possono superare le seguenti intensità lorde: il 50% dei costi ammissibili nelle
zone svantaggiate; il 40% nelle altre zone. Può essere concessa una maggiorazione di 10 punti
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percentuali nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni
dall'insediamento.
6. L'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa da qualsiasi fon te non può
superare, nel corso di tre esercizi finanziari, 500.000 € nelle zone svantaggiate o 400.000 € nelle
altre zone.
ART. 9
Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
(art.5 del Regolamento n. 1857/2006)
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse ambientale a
valenza agricola, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale,
aventi interesse ambientale, archeologico o storico;
b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori
produttivi dell'azienda;
2. Gli aiuti non possono superare le seguenti intensità lorde:
a) il 100% della spesa ammissibile per gli interventi di cui al comma 1, lettera a); le spese
ammissibili comprendono anche una remunerazione del lavoro svolto direttamente
dall'agricoltore o dai suoi collaboratori con un massimale di 10.000 € all'anno;
b) per gli interventi di cui al comma 1 lettera b), quando tali iniziative non comportino
aumento della capacità produttiva aziendale:
- il 75% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate;
- il 60% nelle altre zone;
e) per gli interventi di cui al comma 1 lettera b), quando tali iniziative comportino aumento
della capacità produttiva aziendale:
- il 50% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate;
- il 40% nelle altre zone;
- può essere concessa una maggiorazione di 10 punti percentuali nel caso di investimenti
realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
- il 100% delle spese aggiuntive determinate dall'utilizzo di materiali tradizionali
necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.
ART. 10
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori
(art.7 del Regolamento n. 1857/2006)
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, possono essere concessi aiuti nella
misura massima di 40.000 € a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una
impresa agricola come capo azienda.
2. Per insediamento si intende l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità
civile e fiscale di un'azienda agricola. L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento
riguardi il subentro in un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età
inferiore a 50 anni che abbia in precedenza usufruito del premio, salvo casi di forza maggiore.
3. Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche che presentino le seguenti condizioni:
a) età compresa tra i 18 ed i 40 anni all'atto di presentazione della domanda;
b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dimostrate da titoli di studio
nel settore agrario, forestale o veterinario di livello universitario, di scuola media superiore
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e)
d)
o di formazione professionale, o da idonee qualifiche rilasciate da un Istituto professionale
agrario riconosciuto;
presentazione di un piano aziendale che illustri le attività dell'impresa, la situazione di
partenza, l'idea imprenditoriale, l'eventuale programma degli investimenti previsti, la loro
sostenibilità economica, l'organizzazione aziendale, il fabbisogno formativo ai fini
dell'acquisizione delle capacità imprenditoriali, la situazione finale dell'azienda, con
riferimento ad eventuali strategie di mercato;
per almeno 10 anni a decorrere dall'insediamento, il beneficiario dovrà mantenere la
condizione di imprenditore agricolo a titolo principale e non dovrà ridurre la dimensione
aziendale al di sotto delle 2080 ore lavorative annue.
ART. 11
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
(art.12 del Regolamento n. 1857/2006)
1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative per le pe rdite
derivanti da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitane.
2. L'intensità dell'aiuto non deve superare:
a. l'80% del costo del premio assicurativo nel caso di polizze a copertura esclusivamente dei
rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
b. il 50% del costo del premio assicurativo:
- nel caso di polizze a copertura dei rischi derivanti da qualunque avversità atmosferica;
e/o
- nel caso di polizze a copertura delle perdite dovute ad epizozie, fitopatie o infestazioni
parassitane.
ART. 12
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
(art.14 del Regolamento n. 1857/2006)
1. Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, possono essere concessi agli
imprenditori agricoli singoli o associati, aiuti sotto forma di servizi agevolati che non
comportino pagamenti diretti in denaro, fino al 100% dei costi, per:
a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, ivi comprese le iniziative per la
preparazione del riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa comunitaria vigente;
b) iniziative dirette all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi
dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il
rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit
ambientale;
e) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
d) costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale
dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa comunitaria vigente stabilisca che
tali iniziative debbano gravare integralmente sugli imprenditori.
2. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali
riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano di cui alla Misura 132 del PSR
regionale, possono essere concessi aiuti in denaro fino a 3.000 € annui, per un periodo massimo
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di cinque anni, per la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai predetti
sistemi di qualità.
3. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente
definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni
agricole, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al
servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o
dell'associazione saranno limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.
ART. 13
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
(art.15 del Regolamento n. 1857/2006)
1.
2.
Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere
concessi agli imprenditori agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comport ino
pagamenti diretti in denaro, fino al 100% dei costi, per le seguenti iniziative:
a) formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti
dall'organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno de i
partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell'imprenditore agricolo e dei suoi
collaboratori;
b) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data
regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti
i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
d) organizzazione o partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a
concorsi, mostre e fiere, limitatamente ai seguenti costi ammissibili: spese di iscrizione,
viaggio, affitto di spazi espositivi, pubblicazioni; inoltre premi simbolici assegnati
nell'ambito di concorsi, fino a un valore massimo di 250 euro per premio e per vincitore;
consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con
le normali spese di funzionamento dell'impresa;
e) diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti
di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi
degli stessi, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine,
a meno che non si tratti di marchi comunitari a tutela dell'origine o della qualità.
Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni
agricole, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso
al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o
dell'associazione saranno limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.
ART. 14
Sostegno al settore zootecnico
(art.16 del Regolamento n. 1857/2006)
Possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti
in denaro per le seguenti iniziative e con le intensità massime indicate:
a) fino al 100% dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;
b) fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del
bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del
bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.
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CAPO III
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole
per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
ART. 15
Categorie di aiuti ammissibili
Alle piccole e medie imprese agricole, per attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti rientranti in una delle seguenti categorie:
a) aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese (art. 15 del Regolamento n. 800/2008);
b) aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza (art. 26 del Regolamento n. 800/2008);
e) aiuti per la partecipazione a fiere (art. 27 del Regolamento n. 800/2008).
ART. 16
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
(Art. 15 del Regolamento n. 800/2008)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle
piccole e medie imprese agricole per attività di trasformazione e commercializzazione.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL):
- il 50% dei costi ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'art.
107, par. 3 lettera a);
- il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.
3. Per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono:
- essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquisiti da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale
da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;
- figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.
ART. 17
Aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza
(Art. 26 del Regolamento n. 800/2008)
1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese agricole per attività di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, per servizi di consulenza acquisiti da consulenti
esterni.
2. L'aiuto non deve superare l'intensità massima del 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o
periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza
fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
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ART. 18
Aiuti per la partecipazione a fiere
(Art. 27 del Regolamento n. 800/2008)
1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese agricole per attività di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, per la prima partecipazione ad una determinata fiera
o mostra.
2. L'aiuto non deve superare l'intensità massima del 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili sono quelli relativi alla locazione, installazione e gestione dello stand.
4. Possono in ogni caso essere concessi aiuti a copertura delle spese sostenute per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche, missioni, mostre, concorsi, in regime "de minimis", ai sensi del
Regolamento n. 1998/2006.
CAPO IV
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole attive nella produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
ART. 19
Categorie di aiuti ammissibili
Alle piccole e medie imprese agricole, sia per attività di produzione primaria che per attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti rientranti
in una delle seguenti categorie:
a) aiuti ad attività di ricerca e sviluppo di interesse generale nel settore agricolo (art.34 del
Regolamento n.800/2008);
b) aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione (art.36 del Regolamento n.800/2008);
e) aiuti alla formazione (art.39 del Regolamento n.800/2008).
ART. 20
Aiuti ad attività di ricerca e sviluppo di interesse generale nel settore agricolo
(Art. 34 del Regolamento n. 800/2008)
1. Possono essere concessi aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati
nell'Allegato I del trattato, a condizione che siano di interesse per tutti gli operatori del settore
interessato e venga data ampia pubblicità prima dell'inizio della ricerca ed ai risultati ottenuti,
che dovranno essere mantenuti su Internet per almeno cinque anni.
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2. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la
concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione,
trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini
di prezzo ai produttori di tali prodotti.
3. L'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) Le spese per il personale (ricercatori, tecnici e personale ausiliario, nella misura in cui sono
impiegati nel progetto);
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto rapportati al loro
effettivo utilizzo (costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile);
e) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto e per la sua du rata (costi di
ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile);
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
e) le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;
f) altri costi d'esercizio direttamente imputabili al progetto.
ART. 21
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di
supporto all'innovazione
(Art. 36 del Regolamento n. 800/2008)
1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese agricole per servizi di consulenza in
materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.
2. L'aiuto non può superare l'importo massimo di 200.000 euro su un periodo di tre anni e non
può superare il 75% dei costi ammissibili se il prestatore dei servizi non possiede una
certificazione nazionale o europea.
3. I servizi devono essere acquistati a prezzo di mercato o, se il fornitore è un ente senza scopo di
lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi, maggiorati di un utile ragionevole.
4. I costi ammissibili sono i seguenti:
- consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie;
formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei
diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato;
utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.
ART. 22
Aiuti alla formazione
(Art. 39 del Regolamento n. 800/2008)
1. Alle piccole e medie imprese agricole possono essere concessi aiuti alla formazione, nel rispetto
delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L'aiuto può raggiungere le seguenti intensità massime:
a) Se si tratta di formazione specifica:
- il 45% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- il 35% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
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b) Se si tratta di formazione generale:
- l'80% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- il 70% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
e) le intensità di cui alle lettere precedenti possono essere aumentate di 10 punti percentuali,
fino ad un'intensità massima dell'80%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati
o disabili;
d) nel caso non sia possibile distinguere tra formazione specifica e generale, si applicano
all'intero progetto le intensità previste per la formazione specifica.
Sono costi ammissibili: i costi del personale docente; le spese di trasferta e di alloggio del
personale docente e dei destinatari della formazione; materiali e forniture relative al pro getto;
l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, pro quota; i costi dei servizi di consulenza
relativa alla formazione; i costi del personale per i partecipanti al progetto, limitatamente alle
ore di formazione; spese generali indirette.
CAPO V
Disposizioni finali
ART. 23
Concessione degli aiuti
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi da Camere di Commercio, enti
di sistema ed Unioni regionali, in applicazione di regimi di aiuto, o sotto forma di aiuti ad hoc.
Ciascun regime dovrà fare riferimento al presente Regolamento, nonché al o ai Regolamenti
comunitari pertinenti, citandone i titoli e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. In particolare:
a) per gli aiuti di cui al Capo II delle presenti disposizioni, al Regolamento n. 1857/2006;
b) per gli aiuti di cui ai Capi III e IV, al Regolamento n. 800/2008.
3. Ciascun aiuto ad hoc dovrà fare riferimento al presente Regolamento e al Regolamento
comunitario pertinente, citandone le disposizioni rilevanti e riportandone il titolo e gli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Qualora venga concesso un aiuto "de minimis", l'impresa beneficiaria deve essere informata per
iscritto dell'importo dell'aiuto e del suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al
Regolamento n. 1998/2006 e citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
ART. 24
Comunicazioni alla Commissione e Relazioni annuali
1. Unioncamere provvederà a trasmettere alla Commissione europea, nei termini prescritti, una
sintesi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n. 1857/2006 e dell'art.
9 del Regolamento n. 800/2008.
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2. Le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali che adotteranno regimi di
aiuto ai sensi del presente Regolamento, terranno informata Unioncamere dei regimi adottati.
Essi rendiconteranno ad Unioncamere ogni anno tutti gli aiuti concessi nell'anno precedente
nell'ambito del presente Regolamento, affinchè Unioncamere possa inserire i dati relativi nelle
pertinenti Relazioni annuali sugli aiuti di Stato.
ART. 25
Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Esso sarà pubblicato sul sito
Internet di Unioncamere.
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2014, in applicazione di
regimi esistenti al 31 dicembre 2013.
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