COMUNICATO STAMPA

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COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Il Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria, riunito oggi sotto la presidenza di
Antonio Patuelli, ha approvato, su proposta del direttore generale Giovanni Sabatini, le
risposte da fornire alla Consob sulle tre consultazioni, pubblicate il 9 maggio scorso,
relative ai "Principi ed informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella
distribuzione di prodotti finanziari",
ai contenuti del paragrafo “avvertenze per
l'investitore” nei prospetti e alla "Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede
di negoziazione multilaterale".
Con riferimento alla prima consultazione, l’ABI esprime apprezzamento e condivide i
principi generali e gli obiettivi della Raccomandazione volta a ribadire l’importanza di
focalizzare la trasparenza informativa agli investitori al dettaglio sulle informazioni-chiave
dei singoli prodotti e strumenti finanziari con il supporto di un apposito documento
informativo (c.d. “scheda prodotto”) formulato con un linguaggio chiaro e comprensibile.
Per l’ABI vi è la necessità che la Raccomandazione CONSOB chiarisca il rapporto tra la
scheda prodotto, l’analogo documento informativo già in vigore in base alle norme
europee limitatamente agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (c.d.
KIID degli UCITS) e il nuovissimo documento europeo contenente le informazioni chiave
per l’investitore, obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2017, per i prodotti d’investimento
e assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIPs – packaged retail investment and
insurance-based investment products)
e definisca, quindi, opportune modalità di
raccordo fra le varie normative onde evitare incertezza del diritto.
Inoltre l’ABI chiede che siano meglio distinte le indicazioni fornite sulla scheda prodotto,
a seconda che gli strumenti e prodotti finanziari vengano venduti sul mercato primario o
sul mercato secondario.
Infine, l’ABI sottolinea la necessità di distinguere, graduando l’informativa, il caso in cui il
servizio di investimento sia prestato a fronte dell’iniziativa del cliente come nel caso della
raccolta ordini o di esclusiva esecuzione dell’ordine (cd. “execution only”) per via
principalmente informatica.
Riguardo la Raccomandazione sulle Linee Guida sulle “Avvertenze per l’investitore” nei
prospetti, l’ABI condivide l’intento di semplificare ed uniformare le informazioni in detto
paragrafo.
Peraltro tale informativa, non prevista dalla Direttiva Prospetti, andrebbe raccordata con
le raccomandazioni sulla scheda prodotto di cui sopra e della prossima introduzione del
documento recante le informazioni chiave (c.d. KID).
L’ABI sulla terza consultazione esprime condivisione per i principi generali e gli obiettivi
in essa indicati, sottolineando l’importanza che gli intermediari adottino sistemi e misure
operative in grado di assicurare che la vendita degli strumenti finanziari soddisfi adeguati
livelli di trasparenza ed efficienza in particolare attraverso piattaforme di negoziazione
che ne favoriscano la liquidità.
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L’ABI ritiene che in un contesto normativo e di mercato caratterizzato da frequenti e
rapidi mutamenti, nonché dalla coesistenza di emittenti/intermediari di dimensioni ed
operatività molto diverse, i requisiti di trasparenza e di efficienza possono essere
rispettati con una pluralità di modelli di piattaforma di negoziazione per conferire liquidità
agli strumenti finanziari destinati agli investitori al dettaglio. La scelta di tali piattaforme
deve dipendere da una pluralità di elementi, incluse le dimensioni degli emittenti e delle
emissioni stesse.
Roma, 30 maggio 2016
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