GLI AIUTI A FAVORE DELLENERGIA DA FONTI RINNOVABILI _2

Transcript

GLI AIUTI A FAVORE DELLENERGIA DA FONTI RINNOVABILI _2
Energy Law Alert
MAGGIO 2014
GLI AIUTI A FAVORE DELL’ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI
SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
A seguito di un lungo processo di consultazione pubblica, con Comunicazione del 9
aprile 2014,1 la Commissione Europea ha adottato le nuove “Linee guida sugli aiuti
di Stato in materia di tutela dell’ambiente ed energia 2014 - 2020” (le “Linee
Guida”).2
Le Linee Guida entreranno in vigore il 1° luglio 2014 e saranno applicabili fino al 31
dicembre 2020, sostituendo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
ambientale del 1° aprile 2008.3
Scopo delle Linee Guida è aiutare i legislatori degli Stati membri nel definire le
misure di sostegno idonee sia al raggiungimento degli obiettivi climatici prospettati
A cura del Dipartimento italiano
Corporate
Alessandro De Nicola
[email protected]
Anna Spanò
[email protected]
Daniele Sotgiu
[email protected]
Il presente documento è una nota di
studio. Quanto nello stesso riportato
non potrà pertanto essere utilizzato o
interpretato quale parere legale né
utilizzato a base di operazioni
straordinarie né preso a riferimento da
un qualsiasi soggetto o dai suoi
consulenti legali per qualsiasi scopo che
non sia un'analisi generale delle questioni
in esso affrontate.
La riproduzione del presente documento
è consentita purché ne venga citato il
titolo e la data accanto all’indicazione:
Orrick,
Herrington
&
Sutcliffe,
Newsletter.
per il 2020 sia a garantire un’energia sicura e sostenibile. Tali misure dovranno
essere economicamente convenienti per la società, senza causare una distorsione
della concorrenza né una frammentazione del mercato unico.4
A tal fine, tali linee guida disciplineranno le condizioni e le modalità di erogazione da parte degli Stati membri di aiuti, tra
l’altro, (1) a favore dell’energia da fonti rinnovabili, (2) per l’uso efficiente delle risorse, (3) per la cattura e lo stoccaggio di
CO2 e (4) per le infrastrutture energetiche.
C(2014) 2322/3.
Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il “Trattato”) stabilisce il principio del
divieto degli aiuti di Stato. In determinati casi, possono essere considerati compatibili gli aiuti (i) finalizzati a promuovere la
realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno
Stato membro (articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato) e quelli (ii) destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato).
3
GU C 82, 1° aprile 2008.
4
Si ricorda che, con la Comunicazione “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010, la
Commissione ha proposto una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020, tra i quali, ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al
30% se le condizioni lo permettono), aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%.
1
2
1
Con particolare riferimento agli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili, la Commissione ha precisato che gli stessi
dovranno contribuire ad integrare nel mercato l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sino a quando quest’ultima,
nel decennio 2020 - 2030, diverrà “grid-competitive”.5
Le Linee Guida, pertanto, ammettono la concessione di aiuti sia sotto forma di un contributo all’investimento sia di aiuti al
funzionamento degli impianti di produzione per una durata massima di dieci anni.6
Gli aiuti all’investimento da parte degli Stati membri saranno considerati compatibili con il mercato interno dalla
Commissione Europea solo se, tra l’altro, (1) contribuiranno alla realizzazione di un obiettivo comune ben definito; (2)
sussisterà la necessità dell’intervento statale; (3) saranno proporzionali; e (4) avranno un effetto incentivante.
Per i nuovi schemi di aiuto al funzionamento per l’energia proveniente da fonti rinnovabili, a partire dal 1° gennaio 2016:
(1) i produttori dovranno commercializzare direttamente sul mercato l’energia elettrica prodotta e l'aiuto dovrà essere
concesso mediante premi, ossia in aggiunta al prezzo di mercato ottenuto per la vendita dell’energia; (2) i beneficiari
saranno soggetti a responsabilità di bilanciamento standard salvo il ricorrere di condizioni particolari; (3) dovranno essere
messe in atto misure per garantire che i produttori non ottengano alcun incentivo per la produzione di elettricità a
condizioni di mercato con prezzi negativi.7
Per la fase di transizione, prevista per il periodo 2015 - 2016, sarà garantito un aiuto pari ad almeno il 5% della disponibilità
elettrica programmata generata da fonti rinnovabili, attraverso una procedura di gara autenticamente competitiva.
A partire dal 2017, invece, gli aiuti dovranno essere concessi attraverso una procedura di gara autenticamente competitiva
basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori.8
In ogni caso, l’aiuto dovrà essere garantito sino a quando il costo dell’impianto sarà stato completamente ammortizzato
secondo le normali regole contabili. Qualsiasi aiuto all’investimento precedentemente ottenuto dovrà essere dedotto dagli
aiuti al funzionamento.
La Commissione, infine, ha infine invitato gli Stati membri a modificare (ove necessario) i regimi di aiuto esistenti per
armonizzarli con le previsioni delle Linee Guida.
Le suddette previsioni saranno applicate a tutte le misure di aiuto notificate alla Commissione in relazione alle quali
quest’ultima sarà chiamata a decidere a decorrere dal 1° luglio 2014.
5
La sviluppo dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è oggetto di numerosi atti legislativi dell’Unione Europea, tra i quali, la Direttiva
2009/28/CE. Tale direttiva è stata attuata in Italia dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il quale ha definito gli strumenti, i
meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in
materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti.
6
Si evidenzia che gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato se l’aiuto supera, tra le altre, le seguenti soglie di notifica e non è concesso sulla base di aste competitive:
(a) quando l’ammontare dell’aiuto, concesso ad un’unica impresa, nell’ambito degli aiuti all’investimento, supera Euro 15 milioni; (b)
quando gli aiuti sono concessi ad impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili in siti la cui capacità di produzione di energia elettrica
rinnovabile per sito supera 250 MW.
7
Le condizioni sopra elencate non troveranno applicazione per gli impianti con una capacità di produzione inferiore a 500 kW, fatta
eccezione per l’energia eolica alla quale si applica una soglia di 3 MW oppure di 3 unità di produzione.
8
La Commissione Europea ha precisato che, nel caso in cui una procedura di gara venga aperta in maniera non-discriminatoria a tutti i
produttori di elettricità da fonte rinnovabili, la Commissione presupporrà che l’aiuto sia proporzionato e che non alteri il mercato
interno. Gli Stati membri possono evitare l’utilizzo di procedure di gara nel caso in cui dimostrino che (i) solo uno o un numero
limitato di progetti o siti siano idonei; (ii) un’asta competitiva determinerebbe una sovraccompensazione; o (iii) un’asta competitiva
discicentiverebbe i produttori a partecipare alle procedure di gara.
2 – Gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili secondo le nuove linee guida della Commissione Europea
Maggio 2014