richiesta di autorizzazione per tinteggiatura facciate
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richiesta di autorizzazione per tinteggiatura facciate
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER TINTEGGIATURA FACCIATE € 16,00 bollo (Art. 95 Regolamento Edilizio Vigente) AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… Nato/a a ………………………………………………..……………...………il …………………………….. Residente a ………………………………………………………………….provincia di ………………….. In Via/Piazza …………………………………………………………..……………………...…nc………… Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………. Nella sua qualità di : □ proprietario/a □ costruttore □ amministratore di condominio □ ……………………… CHIEDE Alla S.V. la prescritta autorizzazione per la tinteggiatura delle facciate del fabbricato ubicato in località ………………………..............…………. Via ...............................………………. n. ...……. identificato catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio n. ………………… mappale/i n. .......................………………………………………....………………………………….. e ricadente, secondo il vigente P.G.T., in zona territorialmente omogenea di tipo ………………………………………........................................................……………….” “................ ai sensi dell’art. 2 D.M. 02.04.68 n. 1444. Distinti saluti. Calolziocorte, lì ……………………… In fede ……………………………….. Allega : Estratto P.G.T. con individuazione dell’immobile oggetto di intervento Campione del colore prescelto Documentazione fotografica di tutti i fronti del fabbricato NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO CAPO II Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano Articolo 95 Disciplina del colore 1. 2. 3. 4. 5. 6. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici, devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale e non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER EDIFICI RICADENTI NEI “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE” MANUALE URBANISTICO 3. Edifici Rivestimenti delle facciate Le facciate devono essere finite con intonaco, tranne quando il tipo di costruzione e il carattere architettonico dell’edificio non richieda l’impiego di altri materiali quali, ad esempio, il mattone a vista in laterizio, la pietra o i sassi. I rivestimenti plastici così detti a “frattazzo” o a “buccia d’arancia”, lo strollato, il cemento a vista, le tesserine vetrose e le ceramiche sono vietate. Le tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre, preferibilmente sui toni chiari. Colori diversi sono ammessi per gli edifici aventi carattere particolare come, ad esempio, le ville liberty e decò. Gli ornamenti e i decori esistenti devono essere conservati e attentamente restaurati. La scelta del tipo di rivestimento e della tinteggiatura deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche dei singoli edifici e delle soluzioni adottate dagli edifici attigui e limitrofi, ma quando congruenti con i caratteri della tradizione locale (cfr. anche capitolo 6). Le zoccolature delle facciate e degli androni devono essere alte 100 cm e comunque devono rimanere al di sotto della linea dei davanzali delle finestre poste al piano terra, ad eccezione degli edifici di particolare pregio e dei palazzi. La facciata di questi edifici può essere trattata in modo differente fino alla linea del primo piano. Per la zoccolatura si consiglia l’impiego di lastre regolari di pietra con esclusione del tipo ad “opus incertum” o l’inserimento di pietre isolate.