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Foglio N. 2.21.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 10/01/2017 PEGNO Banca Popolare di Milano - Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano Telefono: 02 77001 www.bpm.it Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v. Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio 00103200762 Codice Fiscale 00103200762 Partita Iva 01906000201 Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : CHE COS'E' IL PEGNO Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili, tra cui somme di denaro, o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza). Qualora oggetto della garanzia siano somme di denaro, depositate su conto corrente oppure su libretto di risparmio nominativo, il pegno di definisce irregolare in quanto la banca diviene proprietaria della somma costituita in pegno. Alla scadenza del credito garantito, in caso di mancato rimborso totale o parziale dello stesso, la Banca utilizza le somme effettuando una compensazione tra i rispettivi crediti. ed è pertanto tenuta a restituire al depositante solo le somme che residueranno. PAG. 2/3 L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. Principali rischi (genericie specifici) Tra i principali rischi, va tenuto presente: in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. Nell'ipotesi di pegno su somme la Banca può, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso compensare il creditop garantito con le somme costituite in pegno, dandone immediata comunicazione al garante. ESTINZIONE E RECLAMI Estinzione del pegno Il pegno si estingue nel caso di: estinzione del debito garantito; inadempimento delle obbligazioni garantite. In tale caso la Banca, può far vendere, con il preavviso scritto di 5 giorni ove il garante sia un soggetto diverso dal debitore – in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario. Ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento la Banca nella sua qualità di creditrice pignoratizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso, ad esercitare il diritto di riscatto. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all’estero, la Banca ha facoltà di farli vendere all’estero nelle forme ivi praticate. Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto nel contratto. Ove siano stati costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale immediati, in caso di estinzione del debito garantito; dipendenti dai tempi richiesti dall’esito della vendita dei beni mobili oggetto del pegno, nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite. Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. PAG. 3/3 PROCEDURE DI RECLAMO E RIMBORSO Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi. LEGENDA Gestione accentrata Incanto Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Vendita pubblica di beni al miglior offerente (asta) Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.