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Foglio
N. 2.21.0
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 10/01/2017
PEGNO
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
CHE COS'E' IL PEGNO
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili, tra cui somme di denaro, o crediti - il garante (cliente
debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza
rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa
o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto
del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno
ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati
si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo
quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).
Qualora oggetto della garanzia siano somme di denaro, depositate su conto corrente oppure su libretto di risparmio
nominativo, il pegno di definisce irregolare in quanto la banca diviene proprietaria della somma costituita in pegno.
Alla scadenza del credito garantito, in caso di mancato rimborso totale o parziale dello stesso, la Banca utilizza le
somme effettuando una compensazione tra i rispettivi crediti. ed è pertanto tenuta a restituire al depositante solo le
somme che residueranno.
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L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite
tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono
essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione
degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca
nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate
dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione
informativa.
Principali rischi (genericie specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso
pattuito, il bene dato in garanzia.
Nell'ipotesi di pegno su somme la Banca può, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso compensare
il creditop garantito con le somme costituite in pegno, dandone immediata comunicazione al garante.
ESTINZIONE E RECLAMI
Estinzione del pegno
Il pegno si estingue nel caso di:
estinzione del debito garantito;
inadempimento delle obbligazioni garantite. In tale caso la Banca, può far vendere, con il preavviso scritto
di 5 giorni ove il garante sia un soggetto diverso dal debitore – in tutto od in parte ed anche in più riprese,
con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona
autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.
Ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento la
Banca nella sua qualità di creditrice pignoratizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso, ad
esercitare il diritto di riscatto.
Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all’estero, la Banca ha facoltà di farli vendere all’estero nelle
forme ivi praticate.
Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed
ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto
nel contratto.
Ove siano stati costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al
portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso
del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando nel caso di libretti o
titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
immediati, in caso di estinzione del debito garantito;
dipendenti dai tempi richiesti dall’esito della vendita dei beni mobili oggetto del pegno, nel caso di
inadempimento delle obbligazioni garantite.
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
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PROCEDURE DI RECLAMO E RIMBORSO
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami
BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero
tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto
cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia
ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere
come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le
Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma
congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la
facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed
applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente
rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.
Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
LEGENDA
Gestione accentrata
Incanto
Strumenti finanziari
Strumenti finanziari dematerializzati
Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non,
presso società autorizzate.
Vendita pubblica di beni al miglior offerente (asta)
Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei
capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di
investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo
normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e
i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i
contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i
contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti
di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le
combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
scritturazioni contabili.