matrimonio divorzio riconciliazioni

Transcript

matrimonio divorzio riconciliazioni
Città di Enna
AREA 5 G.R.I.T.
Servizio URP-Protocollo
SCHEDA: MATRIMONI – DIVORZI – RICONCILIAZIONI
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Maria Rita Valvo
Ufficiale di Stato Civile: Sig.ra Gesualda Barbusca
P.zza V. Emanuele, n. 5
Tel. 0935/40424 fax 0935/24386
Email: [email protected]
Pec: [email protected]
Matrimonio
Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono contrarre matrimonio.
Il primo adempimento da compiere è la prenotazione per eseguire la pubblicazione di matrimonio
presso l’Ufficio Matrimoni dello Stato Civile del Comune dove è residente uno degli sposi.
La richiesta deve essere sottoscritto o da entrambi gli sposi o da uno solo di essi o da persona che né
ha avuto speciale incarico.
Documenti da esibire
• Documento d’identità, in corso di validità, più la fotocopia dello stesso
• Codice fiscale e fotocopia dello stesso, entrambi gli sposi
Se trattasi di un matrimonio con rito religioso va esibita anche la richiesta di pubblicazione,
precedentemente eseguita, rilasciata dalla chiesa di appartenenza di uno degli sposi.
Pubblicazioni di Matrimonio
Le pubblicazioni devono essere richieste dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di
uno dei due sposi e verranno, contestualmente eseguite, anche nel Comune di residenza dell’altro
futuro sposo/a.
L’atto di pubblicazione rimane affisso alla Cassa Comunale per otto giorni consecutivi ed il
matrimonio non può essere celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse, si
considerano come non avvenute.
Contatti:
Ufficiale di Stato Civile: Sig.ra Gesualda Barbusca
P.zza V. Emanuele n. 5
Tel. 0935/40424 fax 0935/24386
Città di Enna
AREA 5 G.R.I.T.
Servizio URP-Protocollo
Separazioni e divorzi in Comune
La legge n. 162/2014 di conversione del D. L. 132 del 12/09/2014 reca: “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi in materia di processo civile”.
Nell’ambito di tali misure gli artt. 6 e 12 introducono importanti novità in tema di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazioni o di divorzio, volte a semplificare le relative procedure.
L’art. 6 attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una “Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati”
L’accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio raggiunto a seguito di
convenzioni di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale quando non ravvisa irregolarità, comunica
agli avvocati il nulla-osta o l’autorizzazione per gli ulteriori adempienti. Ottenuti il nulla-osta o
l’autorizzazioni, l’avvocato di parte è tenuto a trasmettere, entro dieci giorni dalla stipula
dell’accordo, una copia autentica all’ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è
stato iscritto o trascritto.
L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli stessi effetti del provvedimento
giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del
divorzio.
L’art. 12 attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere un accodo consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio davanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di
matrimonio che può avvenire, anche senza l’assistenza di un legale, quando i coniugi sono entrambi
d’accordo, non hanno figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o
economicamente non autosufficienti; e non sono previsti trasferimenti di tipo patrimoniale dall’uno
all’altro coniuge.
In caso di divorzio, è necessaria la precedente separazione del coniugi, sia essa stata giudiziale
(cioè pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudizio) o consensuale (tramite accordo
omologato dal giudice), protratta ininterrottamente da almeno tre anni.
N.B. Le dichiarazioni di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio davanti al Sindaco
saranno ricevute previo appuntamento.
Contatti:
Ufficiale di Stato Civile: Sig.ra Gesualda Barbusca
P.zza V. Emanuele n. 5
Tel. 0935/40424 fax 0935/24386
Città di Enna
AREA 5 G.R.I.T.
Servizio URP-Protocollo
Riconciliazione tra coniugi separati
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale
di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli
sposi al momento della celebrazione.
Chi può fare la richiesta
Esclusivamente gli interessati.
Requisiti richiesti
•
•
•
•
Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
Copia della sentenza od omologa di separazione
Documento di identità
Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento.
Normativa di riferimento
• Artt. 154, 157, c.c.
• Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione
sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.
Contatti:
Ufficiale di Stato Civile: Sig.ra Gesualda Barbusca
P.zza V. Emanuele n. 5
Tel. 0935/40424 fax 0935/24386