Carta di identità - Comune di Grottaglie

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Carta di identità - Comune di Grottaglie
Carta di identità
Che cos’è
E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Il rilascio della carta d’identità non prevede un
limite minimo di età. Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio nella Comunità
Europea e in alcuni Paesi.
A chi rivolgersi
Ufficio Servizi Demografici- Anagrafe
Viale Martiri D’Ungheria-74023 Grottaglie
Tel (Centralino) 09956201 (Uffici: 099 5620 + interno) fax 0995620216
E mail [email protected] pec [email protected]
Orario di ricevimento:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00. Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.00.
Nel periodo estivo, pomeriggio: Luglio SOLO Martedì, Agosto CHIUSO
Che cosa occorre:
- la presenza dell'interessato;
- 3 foto formato tessera identiche e recenti;
- la carta d'identità scaduta o in scadenza; in mancanza, denuncia del furto o dello smarrimento;
autodichiarazione allo sportello della distruzione e/o deterioramento.
Situazioni particolari:
Smarrimento della Carta d’identità: è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un altro
documento di riconoscimento valido (patente di guida, libretto di pensione, passaporto, in assenza
di questi ultimi, due testimoni, non parenti, che garantiscono le generalità)
Furto o smarrimento all'Estero: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata
italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia si Stato estero) la denuncia
dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quest’ultima all'Anagrafe;
Distruzione o deterioramento: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. Anche i cittadini extracomunitari
possono rendere tale dichiarazione.
Persone con problemi di deambulazione: possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta
d'identità che avverrà presso il proprio domicilio per la consegna della carta d'identità e
l'apposizione della firma.
Iscritti A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono
richiedere la Carta di Identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per
territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione..
Costo
- per il primo rilascio e il deterioramento Euro 5,42 (5,16 euro costo carta più 0,26 euro costi di
segreteria)
- per smarrimento e furto: Euro 10,32 (costo della carta) più 0,26 (costi di segreteria)
Tempi
Rilascio immediato
Validità
3 anni per i minori di 3 anni
5 anni nella fascia di età 4-18 anni
10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni
Proroga
La carta d'identità dura 10 anni e può essere rinnovata nei sei mesi precedenti la scadenza.
Tale durata vale automaticamente anche per le carte di identità già emesse, ma ancora non scadute,
ovvero le carte d'identità emesse dal 26 Giugno 2003 e con scadenza dal 26 Giugno 2008, una volta
giunte alla scadenza quinquennale scritta sul documento, saranno rinnovate per altri cinque anni
mediante l'apposizione di una postilla a cura dello Sportello del Cittadino.
Si fa presente che alcuni Stati esteri, così come la compagnia aerea Ryanair, non accettano questa
procedura di rinnovo. Pertanto qualora il cittadino debba recarsi in uno dei seguenti Stati deve
utilizzare il passaporto o altrimenti procedere al rifacimento della carta di identità: Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Islanda, Lituania, Macedonia, Romania, Norvegia, Svezia,
Svizzera.
Per i minori
Per la validità all'espatrio per i minorenni è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore
legale. La firma sul documento verrà apposta dal titolare che abbia già compiuto i 12 anni.
Che cosa occorre:
- la presenza del minore;
- 3 foto formato tessera identiche e recenti del minore;
- l'assenso di entrambi i genitori
I costi sono gli stessi del rilascio del documento a cittadini maggiorenni.
Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità
valida per l’espatrio sia subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può
dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari – il nome
della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Informazioni utili
- Secondo il D.P.R 445/2000 art. 35 “2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente”.
- Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno- MI.A.C.E.L n.24 (92)- Prot. 09204992/15100457 del 31.12.1992 non comportano il rinnovo del documento di identità la variazione di residenza,
professione, stato civile e “tutti quei dati che nulla hanno a che fare con l’identificazione della
persona”
Normativa di riferimento
D.P.R n.445/2000, art. 35
M.I.A.C.E.L n.24/92
D.L n. 112/2008, art. 31
Circ. Min n. 23/2010
D. L. n. 70/2011, art. 10
Modulistica
Atto di assenso per rilascio carta di identità valida per espatrio a minori
Rilascio carta di identità a cittadino proveniente da altro comune
Rilascio carta di identità per distruzione o deterioramento