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Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.14 Chioggia, 10 giugno 2016 Il diritto minorile in ambito penale Avv. Liala Bon La segnalazione E' la comunicazione scritta attraverso cui i servizi responsabili della protezione e della cura di un minore informano l'autorità giudiziaria (minorile o ordinaria) di una situazione di rischio o di pregiudizio o di compromissione dei diritti in cui lo stesso versa, in presenza di condotte omissive o commissive dei genitori a danno del figlio. Consiste in una relazione contenente tutte le informazioni relative al caso che permettono d'individuare la reale situazione del minore: interventi già effettuati, problematiche del nucleo familiare, situazione di pregiudizio del minore, risorse famigliari attivabili, … . La segnalazione A differenza della denuncia, la segnalazione riguarda “un affare civile” ovvero la tutela dei diritti del minore. Alla tutela governata dal principio di beneficità si sostituisce o si aggiunge la tutela giurisdizionale. La decisione di segnalare deve essere adottata preferibilmente in sede collegiale (cfr. UVDM) sì da impegnare le responsabilità dei servizi competenti. La denuncia A differenza della segnalazione, la denuncia ha per oggetto la “notizia di reato” Ai sensi delle leggi vigenti i reati possono essere - PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE L’Autorità Giudiziaria procede solo su espressa richiesta di punizione del reo da parte della vittima. - PERSEGUIBILI D’UFFICIO L’Autorità Giudiziaria procede indipendentemente da una istanza di punizione del reo da parte della vittima. Il minore vittima di reato Diritto di querela (art. 120 e ss cp) Se la persona offesa da un reato è un minore ? Per i minori degli anni 14 il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore; se non vi è chi ha la rappresentanza o chi l'esercita si trova in conflitto d'interessi con il minore, il diritto è esercitato da un curatore speciale. I minori che hanno compiuto i 14 anni possono esercitare tale diritto e possono esercitarlo, in loro vece, il genitore o il tutore o il curatore, nonostante la volontà contraria, espressa o tacita, del minore. La rinuncia alla facoltà di esercitare la querela, fatta dal genitore/tutore/curatore, non priva il minore che ha compiuto 14 anni del diritto di proporla. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio Art. 331 c.p.p. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia. Pubblici ufficiali Art. 357 c.p. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Incaricati di un pubblico servizio Art. 358 c.p. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Contenuto e tempistica La denuncia, ex art. 332 c.p.p., deve essere fatta: - per iscritto, con l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia e le fonti di prova note; - anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito; - presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria; - se più persone sono obbligate per il medesimo atto è possibile redigere e sottoscrivere un’unica denuncia. Il referto, ex art. 334 c.p.p., deve pervenire al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria: - entro 48 ore; ma se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente; - indica le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con cui è stato commesso e gli effetti. Omissione di denuncia del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio L'art. 361 c.p. prevede che il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, od ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516. Tale disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. L'art. 362 c.p. prevede che l’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio è punito con una multa fino ad € 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. A chi si presenta Se l’autore del reato è persona maggiore d’età - ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri) - alla Procura presso il Tribunale Ordinario Se l’autore del reato è persona minore d’età - ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri) - alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni Comunicazione al TM Art. 609 decies cp Quando si procede per taluno dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, corruzione di minorenne, ... commessi a danno di un minorenne o per il reato di atti sessuali con minorenne, maltrattamenti contro familiari conviventi, atti persecutori commessi in danno di un minorenne o da un genitore di minorenne in danno dell'altro, il PM ne dà notizia al Tribunale per i minorenni. Quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari conviventi, violenza sessuale aggravata, atti persecutori commessi a danno di un minore o da un genitore di minorenne in danno dell'altro, la comunicazione di cui sopra si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 155 e ss, 330 e 333 cc. L'assistenza affettiva e psicologica del minore è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o altre persone idonee .. in ogni caso dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali . Chi denuncia ? La decisione di denunciare un reato deve essere assunta anche dal singolo operatore sociale, sebbene sia sempre auspicabile che venga assunta in sede “collegiale” (cfr. UVDM). La denuncia in genere non interrompe gli interventi sociali di sostegno/protezione, ma sarà necessario un raccordo tra gli operatori e il magistrato titolare del procedimento penale o con le forze dell'ordine per evitare interferenze. Chi denuncia ? La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043 cod. civ.) anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato. Imputabilità del minore Art.li 85, 97 e 98 cp Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. Imputabile è chi ha la capacità di intendere e volere. Non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto di quattordici anni. E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e volere (non presunta, ma accertata in concreto). Quando vi è incertezza sull'età, il giudice dispone una perizia (l'esame radiologico del polso è idoneo strumento d'accertamento). Se permangono dubbi, la minore età è presunta. La denuncia e l'imputabilità del minore L'obbligo di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio sussiste - sia se il minore è vittima del reato - sia se è autore del reato: anche nel caso di infra-quattordicenne, cui - pur non essendo imputabile - può essere applicata una misura di sicurezza. Le misure di sicurezza (art.li 36 e ss DPR 448/88) Presupposti applicativi : Minore età: a prescindere dall’imputabilità o meno del soggetto minore. Pertanto si applicano: ai minori di 14 anni; ai minori tra i 14 e i 18 anni dichiarati immaturi ex art. 98 c.p. e pertanto non imputabili; ai minori imputabili tra i 14 e i 18 anni; Pericolosità sociale qualificata del minore: si ha quando la pericolosità si desumibile dalla gravità del fatto e dalle condizioni morali del nucleo familiare e quando per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussista il concreto pericolo che questi commetta delitti, con uso di armi, con altri mezzi di violenza personale, o diretti contro la sicurezza collettiva, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Le misure di sicurezza Le tipologie delle misure di sicurezza sono - il riformatorio giudiziario, che viene eseguito nelle forme del collocamento in comunità: il Giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni circa lo studio, il lavoro, l'educazione; - la libertà vigilata, che si esegue nelle forme delle prescrizioni (imposizioni di specifiche direttive) o della permanenza a casa o altro luogo di dimora privata; il giudice può anche imporre limiti o divieti alla possibilità del minore di comunicare con persone diverse da quelle con cui il minore coabita o che lo assistono. Al giudice è attribuito il potere di consentire al minore di allontanarsi dalla comunità o da casa per speciali esigenze di studio/lavorative. La messa alla prova (art.li 28 DPR n.448/88; 27 DPR 272/88) Il giudice può sospendere il processo a carico del minore quando ritiene di doverne valutare la personalità all’esito della “prova”: - affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento, sostegno; - impartisce prescrizioni al minore per riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa. Si basa su un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. . Le spese del processo penale (art. 28 DPR 272/88) Nell’applicazione delle misure previste dal DPR n. 448/88, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall’abitazione familiare e per ogni attività di osservazione, trattamento e sostegno sono a carico dello Stato (Ministero di giustizia). A seguito del DPR n. 616/77 la competenza dei servizi ministeriali si è concentrata esclusivamente nel settore degli interventi in campo penale (con la possibile «collaborazione» dei servizi locali): invero, ai sensi dell'art. 23 per gli interventi civili e rieducativi del Tribunale per i minorenni la competenza è attribuita ai servizi dell’ente locale. . Il bullismo Consiste nell'insieme di prepotenze ripetute intenzionali - dirette (cfr. schiaffi, furti, danneggiamenti, ..) o indirette o attraverso strumenti tecnologici (cfr. diffusione di storie non vere, invio SMS, mail offensive, pubblicazioni di foto/video,.. ) - attuate in genere tra pari da uno o più ragazzi ai danni di compagni più deboli, timidi od isolati socialmente. Il bullismo La condotta, a seconda di come si articola, può configurare i reati di percosse (a querela), lesioni (d'ufficio se malattia superiore a 20 giorni), furto aggravato (d'ufficio), atti persecutori (d'ufficio se contro un minore), violenza sessuale (d'ufficio se contro un minore) .. . Anche in assenza di fattispecie di reato, la scuola/la famiglia può valutare unitamente al servizio sociale la necessità di una segnalazione alla Procura Minorile per comportamenti denotanti “irregolarità della condotta e del carattere”, ossia disagio sociale che faccia temere la caduta in devianza del minore. . DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE ART. 600 bis cp Prostituzione Minorile (proc. d'uff.) Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minorenne; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla la prostituzione di un minorenne ovvero altrimenti ne trae profitto; salvo il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore d'età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità anche solo promessi. Il pagamento può essere fatto al minore che ad una terza persona. E' irrilevante il consenso del minore; è irrilevante se l'atto è unico o plurimo. ART. 600 ter Pornografia Minorile (proc. d'uff.) Per pornografia minorile si intende - la rappresentazione con qualunque mezzo di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali siano esse esplicite, reali o simulate; - la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 18 anni per scopi sessuali. In entrambi i casi è necessaria la finalità sessuale, ossia le immagini si concretizzano in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale dei produttori o fruitori. ART. 600 ter Pornografia minorile Punisce chi - utilizzando i minori, realizza esibizioni (rivolte ad un soggetto determinato) o spettacoli (rivolti ad un pubblico) pornografici o produce materiale pornografico (con concreto pericolo di sua diffusione); - recluta o induce i minori alla partecipazione di tali esibizioni/spettacoli o trae profitto da tali spettacoli; - commercia materiale pornografico; - distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori (connessione aperta); - offre o cede ad altri, anche gratuitamente, il materiale pornografico (connessione chiusa); - assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori. ART. 600 quater cp Detenzione di materiale pornografico (proc. d'uff.) Punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni; Aggravamento se il materiale è di ingente quantità. La mera visione di un filmato pedo-pornografico è penalmente irrilevante, a meno che non si attuino operazioni volte a fissare le immagini su supporti informatici per la futura visione o riproduzione. ART. 600 quater 1 cp Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli art.li 600 ter e quater cp si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate usando immagini di minori o parti di essi. Virtuali sono le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. ART. 602 quater cp Ignoranza dell'età della persona offesa Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi a danno di un minore di 18 anni, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo si tratti di ignoranza inevitabile. E' inevitabile l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa. “ Non può fondarsi solo sulle dichiarazioni della vittima, ma è richiesto un impegno conoscitivo proporzionale alla presenza di valori in gioco” (cfr. Cass. Pen n.42873/13). DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE ART. 609 bis cp Violenza sessuale Quando con violenza o minaccia o abuso di autorità si costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali (violenza per costrizione) o quando si induce taluno a compiere o a subire atti sessuali con abuso delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (violenza per induzione). Atto sessuale è una manifestazione dell'istinto sessuale espressa in tutte le forme in cui si può estrinsecare la libidine. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE ART. 609 ter cp circostanze aggravanti Da sei a dodici anni se commesso - nei confronti di persona che non ha compiuto i 14 anni; - nei confronti di persona che non ha compiuto i 18 anni della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, il tutore; - all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; - con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio. Da sette a quattordici se commesso - nei confronti di persona che non ha compiuto i 10 anni ART. 609 quater cp ATTI SESSUALI CON MINORENNE Punisce chi, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compia atti sessuali con un minore che al momento del fatto - non ha compiuto 14 anni, - non ha compiuto 16 anni e il colpevole è l’ascendente, il genitore, il di lui convivente, il tutore, la persona cui è affidato per cura/istruzione/vigilanza/ .. o con cui abbia una relazione di convivenza; - ha compiuto 16 anni e il colpevole è l'ascendente, il genitore, il tutore, .. con abuso dei poteri connessi alla sua posizione. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compia atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto 13 anni, se la differenza d’età tra i due non è superiore a 3 anni. ART. 609 septies cp Querela di parte I delitti previsti dagli art.li 609 bis, ter e quater cp sono punibili a querela della persona offesa; Il termine per la querela è di 6 mesi; La querela è irrevocabile. ART. 609 septies cp SI PROCEDE D’UFFICIO SE : Se il fatto di cui all’art. 609 bis (violenza sessuale) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; Se il fatto è stato commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso relazione di convivenza; Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; Se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; Se il fatto è commesso nell’ipotesi dell’art. 609 quater u.c. cp. (atti sessuali con minore di 10 anni). CORRUZIONE DI MINORENNE ART. 609 quinquies cp (proc. d'uff.) Punisce chi compie atti sessuali in presenza di una persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere; salvo costituisca fatto più grave, chi fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere/subire atti sessuali. La pena è aumentata se il reato è commesso dall'ascendente/genitore/il di lui convivente/tutore/ .. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE ADESCAMENTO DI MINORENNI ART. 609 undecies cp (proc. d'uff.) Punisce chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli art.li 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico del 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, … , adesca un minore di anni sedici. Adescamento è qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'uso di internet o altre reti o mezzi di comunicazione. DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI ART. 572 cp (proc. d'uff.) Punisce chi, fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, maltratta una persona della famiglia o convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, cura, vigilanza, .. o per l'esercizio d una professione o arte. Irrilevanza dei diversi modelli culturali. Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e l'allontanamento dalla casa familiare DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE ATTI PERSECUTORI ART. 612 bis cp Punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare perdurante e grave stato di ansia o paura o da ingenerare fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva o da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita; Pene aumentate se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato/divorziato, o da persona che è o era legata da relazione affettiva alla persone offesa o se commesso con strumenti informatici o telematici; se commesso a danno di minori o donna in gravidanza o disabile o con armi o da persona travisata; Punibile a querela (termine di sei mesi; remissione solo processuale; irrevocabile se commesso con minacce reiterate gravi, con armi, da persona travisata, ..), ma d'ufficio se commesso a danno di minore o di disabile o se reato connesso ad altro procedibile d'ufficio.