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Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.14
Chioggia, 10 giugno 2016
Il diritto minorile in ambito penale
Avv. Liala Bon
La segnalazione
E' la comunicazione scritta attraverso cui i servizi responsabili
della protezione e della cura di un minore informano l'autorità
giudiziaria (minorile o ordinaria) di una situazione di rischio o
di pregiudizio o di compromissione dei diritti in cui lo stesso
versa, in presenza di condotte omissive o commissive dei
genitori a danno del figlio.
Consiste in una relazione contenente tutte le informazioni
relative al caso che permettono d'individuare la reale
situazione del minore: interventi già effettuati, problematiche
del nucleo familiare, situazione di pregiudizio del minore,
risorse famigliari attivabili, … .
La segnalazione
A differenza della denuncia, la segnalazione riguarda
“un affare civile”
ovvero la tutela dei diritti del minore.
Alla tutela governata dal principio di beneficità si sostituisce o si
aggiunge la tutela giurisdizionale.
La decisione di segnalare deve essere adottata preferibilmente in
sede collegiale (cfr. UVDM) sì da impegnare le responsabilità
dei servizi competenti.
La denuncia
A differenza della segnalazione, la denuncia ha per oggetto la
“notizia di reato”
Ai sensi delle leggi vigenti i reati possono essere
- PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE
L’Autorità Giudiziaria procede solo su espressa richiesta di
punizione del reo da parte della vittima.
- PERSEGUIBILI D’UFFICIO
L’Autorità Giudiziaria procede indipendentemente da una istanza
di punizione del reo da parte della vittima.
Il minore vittima di reato
Diritto di querela (art. 120 e ss cp)
Se la persona offesa da un reato è un minore ?
Per i minori degli anni 14 il diritto è esercitato dal genitore o dal
tutore; se non vi è chi ha la rappresentanza o chi l'esercita si
trova in conflitto d'interessi con il minore, il diritto è esercitato
da un curatore speciale.
I minori che hanno compiuto i 14 anni possono esercitare tale
diritto e possono esercitarlo, in loro vece, il genitore o il tutore
o il curatore, nonostante la volontà contraria, espressa o tacita,
del minore. La rinuncia alla facoltà di esercitare la querela,
fatta dal genitore/tutore/curatore, non priva il minore che ha
compiuto 14 anni del diritto di proporla.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio
Art. 331 c.p.p.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne
denuncia.
Pubblici ufficiali
Art. 357 c.p.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria,
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Incaricati di un pubblico servizio
Art. 358 c.p.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
Contenuto e tempistica
La denuncia, ex art. 332 c.p.p., deve essere fatta:
- per iscritto, con l’esposizione degli elementi essenziali del fatto,
l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia e le fonti di
prova note;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è
attribuito;
- presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero od ad un
ufficiale di polizia giudiziaria;
- se più persone sono obbligate per il medesimo atto è possibile
redigere e sottoscrivere un’unica denuncia.
Il referto, ex art. 334 c.p.p., deve pervenire al pubblico ministero od ad
un ufficiale di polizia giudiziaria:
- entro 48 ore; ma se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente;
- indica le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i
mezzi con cui è stato commesso e gli effetti.
Omissione di denuncia del pubblico ufficiale e
dell'incaricato di un pubblico servizio
L'art. 361 c.p. prevede che il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda
di denunciare all’Autorità giudiziaria, od ad un’altra Autorità che a
quella abbia l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da €
30 a € 516. Tale disposizione non si applica se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.
L'art. 362 c.p. prevede che l’incaricato di un pubblico servizio che
omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo
precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a
causa del servizio è punito con una multa fino ad € 103. Tale
disposizione non si applica se si tratta di reato punibile a querela
della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità
terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito
da un servizio pubblico.
A chi si presenta
Se l’autore del reato è persona maggiore d’età
- ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri)
- alla Procura presso il Tribunale Ordinario
Se l’autore del reato è persona minore d’età
- ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri)
- alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Comunicazione al TM
Art. 609 decies cp
Quando si procede per taluno dei delitti di riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza
sessuale, corruzione di minorenne, ... commessi a danno di un minorenne o per
il reato di atti sessuali con minorenne, maltrattamenti contro familiari
conviventi, atti persecutori commessi in danno di un minorenne o da un
genitore di minorenne in danno dell'altro, il PM ne dà notizia al Tribunale per i
minorenni.
Quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari conviventi,
violenza sessuale aggravata, atti persecutori commessi a danno di un minore o
da un genitore di minorenne in danno dell'altro, la comunicazione di cui sopra
si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 155
e ss, 330 e 333 cc.
L'assistenza affettiva e psicologica del minore è assicurata in ogni stato e grado
del procedimento, dalla presenza dei genitori o altre persone idonee .. in ogni
caso dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi
istituiti dagli enti locali .
Chi denuncia ?
La decisione di denunciare un reato deve essere assunta anche dal
singolo operatore sociale, sebbene sia sempre auspicabile che
venga assunta in sede “collegiale” (cfr. UVDM).
La denuncia in genere non interrompe gli interventi sociali di
sostegno/protezione, ma sarà necessario un raccordo tra gli
operatori e il magistrato titolare del procedimento penale o con le
forze dell'ordine per evitare interferenze.
Chi denuncia ?
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di
responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043
cod. civ.) anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del
denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di
calunnia.
L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o
istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a
quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa
innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato.
Imputabilità del minore
Art.li 85, 97 e 98 cp
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come
reato se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile.
Imputabile è chi ha la capacità di intendere e volere.
Non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non
aveva compiuto di quattordici anni.
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva
la capacità di intendere e volere (non presunta, ma accertata in
concreto). Quando vi è incertezza sull'età, il giudice dispone
una perizia (l'esame radiologico del polso è idoneo strumento
d'accertamento). Se permangono dubbi, la minore età è
presunta.
La denuncia e l'imputabilità del minore
L'obbligo di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio sussiste
- sia se il minore è vittima del reato
- sia se è autore del reato: anche nel caso di infra-quattordicenne,
cui - pur non essendo imputabile - può essere applicata una
misura di sicurezza.
Le misure di sicurezza (art.li 36 e ss DPR 448/88)
Presupposti applicativi :
Minore età: a prescindere dall’imputabilità o meno del soggetto
minore. Pertanto si applicano: ai minori di 14 anni; ai minori tra i 14 e
i 18 anni dichiarati immaturi ex art. 98 c.p. e pertanto non imputabili; ai
minori imputabili tra i 14 e i 18 anni;
Pericolosità sociale qualificata del minore: si ha quando la
pericolosità si desumibile dalla gravità del fatto e dalle condizioni
morali del nucleo familiare e quando per le specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussista il
concreto pericolo che questi commetta delitti, con uso di armi, con altri
mezzi di violenza personale, o diretti contro la sicurezza collettiva,
ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
Le misure di sicurezza
Le tipologie delle misure di sicurezza sono
- il riformatorio giudiziario, che viene eseguito nelle forme del
collocamento in comunità: il Giudice ordina che il minore sia affidato
ad una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali
specifiche prescrizioni circa lo studio, il lavoro, l'educazione;
- la libertà vigilata, che si esegue nelle forme delle prescrizioni
(imposizioni di specifiche direttive) o della permanenza a casa o altro
luogo di dimora privata; il giudice può anche imporre limiti o divieti
alla possibilità del minore di comunicare con persone diverse da quelle
con cui il minore coabita o che lo assistono.
Al giudice è attribuito il potere di consentire al minore di allontanarsi
dalla comunità o da casa per speciali esigenze di studio/lavorative.
La messa alla prova
(art.li 28 DPR n.448/88; 27 DPR 272/88)
Il giudice può sospendere il processo a carico del minore quando
ritiene di doverne valutare la personalità all’esito della “prova”:
- affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della
giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di
osservazione, trattamento, sostegno;
- impartisce prescrizioni al minore per riparare le conseguenze
del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa.
Si basa su un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i
servizi socio-assistenziali degli enti locali. .
Le spese del processo penale
(art. 28 DPR 272/88)
Nell’applicazione delle misure previste dal DPR n. 448/88, le
spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso
dall’abitazione familiare e per ogni attività di osservazione,
trattamento e sostegno sono a carico dello Stato (Ministero di
giustizia).
A seguito del DPR n. 616/77 la competenza dei servizi
ministeriali si è concentrata esclusivamente nel settore degli
interventi in campo penale (con la possibile «collaborazione»
dei servizi locali): invero, ai sensi dell'art. 23 per gli interventi
civili e rieducativi del Tribunale per i minorenni la competenza
è attribuita ai servizi dell’ente locale.
.
Il bullismo
Consiste nell'insieme di prepotenze ripetute intenzionali - dirette
(cfr. schiaffi, furti, danneggiamenti, ..) o indirette o attraverso
strumenti tecnologici (cfr. diffusione di storie non vere, invio
SMS, mail offensive, pubblicazioni di foto/video,.. ) - attuate
in genere tra pari da uno o più ragazzi ai danni di compagni
più deboli, timidi od isolati socialmente.
Il bullismo
La condotta, a seconda di come si articola, può configurare i reati
di percosse (a querela), lesioni (d'ufficio se malattia superiore
a 20 giorni), furto aggravato (d'ufficio), atti persecutori
(d'ufficio se contro un minore), violenza sessuale (d'ufficio se
contro un minore) .. .
Anche in assenza di fattispecie di reato, la scuola/la famiglia può
valutare unitamente al servizio sociale la necessità di una
segnalazione alla Procura Minorile per comportamenti
denotanti “irregolarità della condotta e del carattere”, ossia
disagio sociale che faccia temere la caduta in devianza del
minore.
.
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
ART. 600 bis cp
Prostituzione Minorile (proc. d'uff.)
Punisce chi
recluta o induce alla prostituzione un minorenne;
favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla la prostituzione di un
minorenne ovvero altrimenti ne trae profitto;
salvo il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un
minore d'età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di
corrispettivo in denaro o altra utilità anche solo promessi.
Il pagamento può essere fatto al minore che ad una terza persona.
E' irrilevante il consenso del minore; è irrilevante se l'atto è unico o
plurimo.
ART. 600 ter
Pornografia Minorile (proc. d'uff.)
Per pornografia minorile si intende
- la rappresentazione con qualunque mezzo di un minore di 18 anni
coinvolto in attività sessuali siano esse esplicite, reali o simulate;
- la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 18 anni per
scopi sessuali.
In entrambi i casi è necessaria la finalità sessuale, ossia le immagini si
concretizzano in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale
dei produttori o fruitori.
ART. 600 ter
Pornografia minorile
Punisce chi
- utilizzando i minori, realizza esibizioni (rivolte ad un soggetto determinato) o
spettacoli (rivolti ad un pubblico) pornografici o produce materiale pornografico
(con concreto pericolo di sua diffusione);
- recluta o induce i minori alla partecipazione di tali esibizioni/spettacoli o trae profitto
da tali spettacoli;
- commercia materiale pornografico;
- distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale con qualsiasi mezzo, anche
in via telematica, o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento dei minori (connessione aperta);
- offre o cede ad altri, anche gratuitamente, il materiale pornografico (connessione
chiusa);
- assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori.
ART. 600 quater cp
Detenzione di materiale pornografico (proc. d'uff.)
Punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni;
Aggravamento se il materiale è di ingente quantità.
La mera visione di un filmato pedo-pornografico è penalmente
irrilevante, a meno che non si attuino operazioni volte a fissare le
immagini su supporti informatici per la futura visione o
riproduzione.
ART. 600 quater 1 cp
Pornografia virtuale
Le disposizioni di cui agli art.li 600 ter e quater cp si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali
realizzate usando immagini di minori o parti di essi.
Virtuali sono le immagini realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali.
ART. 602 quater cp
Ignoranza dell'età della persona offesa
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi a danno
di un minore di 18 anni, il colpevole non puo' invocare a propria
scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo si tratti di
ignoranza inevitabile.
E' inevitabile l'ignoranza non rimproverabile quantomeno a titolo di
colpa.
“ Non può fondarsi solo sulle dichiarazioni della vittima, ma è
richiesto un impegno conoscitivo proporzionale alla presenza di
valori in gioco” (cfr. Cass. Pen n.42873/13).
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE
ART. 609 bis cp
Violenza sessuale
Quando con violenza o minaccia o abuso di autorità si costringe taluno
a compiere o a subire atti sessuali (violenza per costrizione) o
quando si induce taluno a compiere o a subire atti sessuali con abuso
delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendo in
inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona (violenza per induzione).
Atto sessuale è una manifestazione dell'istinto sessuale espressa in tutte
le forme in cui si può estrinsecare la libidine.
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE
ART. 609 ter cp
circostanze aggravanti
Da sei a dodici anni se commesso
- nei confronti di persona che non ha compiuto i 14 anni;
- nei confronti di persona che non ha compiuto i 18 anni della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, il tutore;
- all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di
formazione frequentato dalla persona offesa;
- con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio.
Da sette a quattordici se commesso
- nei confronti di persona che non ha compiuto i 10 anni
ART. 609 quater cp
ATTI SESSUALI CON MINORENNE
Punisce chi, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compia atti
sessuali con un minore che al momento del fatto
- non ha compiuto 14 anni,
- non ha compiuto 16 anni e il colpevole è l’ascendente, il genitore, il
di lui convivente, il tutore, la persona cui è affidato per
cura/istruzione/vigilanza/ .. o con cui abbia una relazione di
convivenza;
- ha compiuto 16 anni e il colpevole è l'ascendente, il genitore, il
tutore, .. con abuso dei poteri connessi alla sua posizione.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza
sessuale, compia atti sessuali con altro minorenne che abbia
compiuto 13 anni, se la differenza d’età tra i due non è superiore a 3
anni.
ART. 609 septies cp
Querela di parte
I delitti previsti dagli art.li 609 bis, ter e quater cp sono punibili a
querela della persona offesa;
Il termine per la querela è di 6 mesi;
La querela è irrevocabile.
ART. 609 septies cp
SI PROCEDE D’UFFICIO SE :
Se il fatto di cui all’art. 609 bis (violenza sessuale) è commesso nei
confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni
diciotto;
Se il fatto è stato commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal
di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o
che abbia con esso relazione di convivenza;
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
Se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio;
Se il fatto è commesso nell’ipotesi dell’art. 609 quater u.c. cp. (atti sessuali con
minore di 10 anni).
CORRUZIONE DI MINORENNE
ART. 609 quinquies cp (proc. d'uff.)
Punisce
chi compie atti sessuali in presenza di una persona minore di anni
quattordici al fine di farla assistere;
salvo costituisca fatto più grave, chi fa assistere una persona minore
di anni quattordici al compimento di atti sessuali ovvero mostra alla
medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere/subire
atti sessuali.
La pena è aumentata se il reato è commesso dall'ascendente/genitore/il
di lui convivente/tutore/ ..
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE
ADESCAMENTO DI MINORENNI
ART. 609 undecies cp (proc. d'uff.)
Punisce
chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli art.li 600, 600 bis, 600
ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico del 600
quater 1, 600 quinquies, 609 bis, … , adesca un minore di anni
sedici.
Adescamento è qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'uso di internet o altre reti o mezzi di comunicazione.
DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI
ART. 572 cp (proc. d'uff.)
Punisce chi, fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione o
disciplina, maltratta una persona della famiglia o convivente o una
persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
educazione, cura, vigilanza, .. o per l'esercizio d una professione o
arte.
Irrilevanza dei diversi modelli culturali.
Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e l'allontanamento
dalla casa familiare
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE
ATTI PERSECUTORI
ART. 612 bis cp
Punisce
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare perdurante e grave stato di
ansia o paura o da ingenerare fondato timore per la propria incolumità o di
un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva o da
costringere ad alterare le proprie abitudini di vita;
Pene aumentate se il fatto è commesso dal coniuge, anche
separato/divorziato, o da persona che è o era legata da relazione affettiva
alla persone offesa o se commesso con strumenti informatici o telematici; se
commesso a danno di minori o donna in gravidanza o disabile o con armi o
da persona travisata;
Punibile a querela (termine di sei mesi; remissione solo processuale;
irrevocabile se commesso con minacce reiterate gravi, con armi, da persona
travisata, ..), ma d'ufficio se commesso a danno di minore o di disabile o se
reato connesso ad altro procedibile d'ufficio.