Legge 24.02.2005 N.25 - Ordine degli Avvocati di Sondrio

Transcript

Legge 24.02.2005 N.25 - Ordine degli Avvocati di Sondrio
2-3-2005
GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 50
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Senato della Repubblica (atto n. 3120):
Assegnato alla la commissione (Affari costituzionali),
in sede
deliberante, il30 settembre 2004, con pareri delle commissioni 5'"e 7".
Esaminato dalla l~ commissione ilI3 ottobre 1004; il IO novembre 2004 e approvato il 26 gennaio 2005.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. IO, comma 2. del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana. approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092. al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di
legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota ali art. l:
- L'art. l della legge 4 marzo 1958, n. 132 (<<Ricorrenza festiva
del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco
d'Assisi e Santa Caterina da Siena)~). cosÌ come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. l. - li 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata
della pace, de/lajraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diJ'erse, in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco
d'Assisi -e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge
27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della solennità ch'ile del 4 ottobre sono organizzate
cerimonie, iniziative. incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine
e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di ett; i
Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione,».
05G0029
LEGGE 24 febbraio 2005,
ll.
25.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. di cui al decreto del
Presideole della Repobblica 30 maggio 2002, n. I15.
La Camera dei deputati
hanno approvato;
IL PRESIDENTE
ed il Senato della Repubblica
DELLA
REPUBBLICA
PRO\lULGA
la seguente
legge:
Art. l.
I. L'articolo 80 dei teslo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia.
di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore). - 1. Chi è
ammesso al patrocinio
può nominare
un difensore
2-3-2005
GAZZETIA
UFFICtALE
DELLA REPUBBLICA
scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretlo di corte di appello nel quale ha
sede il magistrato competente a conoscere del merito o
il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di
Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli
istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di cOrte
di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare
un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori
del distretto di cui ai commi l e 2».
Art. 2.
l. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115,è sostituito dal seguente:
«Art. 81. (L) a spese dello Stato).
ITALIANA
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio
dell"ordine_il quale valuta la sussistenza dei seguenti
requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica,
distinguendo tra processi civili, penali, emministrativi,
comabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
h) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la
dnmanda;
.c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due
annI.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato periI
quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni
anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».
- n.
50
Art. 4.
I. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n, 115,è sostituito dal seguente:
«Art. 101. (L) dell'investigatore).
(Nomina del sostilUto del difensore e
1. Il difensore della persona
ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere
attività di investigazione difensiva, un sostituto o un
investigatore privato autorizzato, residente nel distretto
di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede,
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di
cui al comma l possono essere scelti anche al di fuori
del distretto di corte di appello di cui al medesimo
comma l, ma in tale caso non sono dovute le spese
e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art.5.
(Elenco degli avvocati per il patrocinio
- 1. L'elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati
che ne fanno domanda e che siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2.
Serie generale
I. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115,è sostituito dal seguente:
«Art. 102.(L)- (Nomina del consulellle tecnico diparte).
- 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un
consulente tecnico di parte resideme nel distretto di
corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma l può essere scelto anche al di fuori del distretto di
corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale
caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta
previste dalle tariffe professionali».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi 24 febbraio 2005
Art. 3,
CIAMPI
l. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, al comma l, dopo la parola:
«spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».
Presidente
Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI.
Visto,
-6-
il Guardasigilli:
CASTELLI
del
j:
i
GAZZETTA
2-3-2005
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3017):
Presentato
dall'on.
PECORELLA
l'J l luglio 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia),
23 luglio 2002. con parere della commissione I.
in sede referente,
il
Esaminato dalla Il commissione, in sede re ferente, il 25 luglio
2002; 12, 25 e 16 settembre 2002; 3 ottobre 2002.
Assegnato nuovamente
12 dicembre 2002.
alla II commissione,
in sede legislativa,
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa.
bre 2001 e approvato il 23 dicembre 2002.
il
H12 dicem-
Senato della Repubblica (atto n. 1912):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente,
30 gennaio 2003, con pareri delle commissioni la e
sa,
a
Esaminato dalla 2 commissione,
26 marzo 2003; 26 novembre 2003.
referente,
il 5 e
Nuovamente assegnato alla 2a commissione (Giustizia),
deliberante, il l° aprile 2004 con pareri delle commissioni
in sede
la e Sa.
_ Esaminato
dalla 2a commissione
in sede
il
ed appeo'/ato
il 7 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 3017-8):
Assegnato alla II commissione (Giustizia),
il 28 aprile 2004 con parere della commissione I.
in sede referente,
Esaminato dalla Il commissione il 6 e 15 luglio 2004 e 28 settembre 2004.
Esaminato in aula il 9 e lO febbraio :!005 e approvato il 15 febbraio 2005,
NOTE
AVHRTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. lO, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull"etnanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fme di fi:lcilitare la lettura della disposizione di
legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
~ Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia
(Testo A)>I, come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e
del consulente tecnico di parte], - L L'onorario e le spese spettanti
al difensore. all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico,
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase grado
~el pr~~ss? e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dalI auto,Tlta giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione-,
alla hqu,idazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunCIato la sentenza passata in giudicato, In ogni caso, il giudice
~om~tente
può provvedere anche alla liquidazione dei compensi
d?VUtl ~er,le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento
l ammissione
al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione,
('I
,3. Il decreto di pagamento è comunicato
parti, compreso il pubblico ministero,».
al beneficiario
e alle
OSG0047
-7
ITALIANA
Serie generale - n. 50