Circolare n. 24-2015 – Detrazione IVA per sconti, sconti merce
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Circolare n. 24-2015 – Detrazione IVA per sconti, sconti merce
Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati Bologna, 22/04/2015 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni • Rag. Lidia Gandolfi Ai Signori Clienti Loro Indirizzi ----------------------- Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti CIRCOLARE N. 24/2015 – DETRAZIONE IVA PER SCONTI, SCONTI “MERCE”, ABBUONI E PREMI La presente per rammentarVi brevemente il tema della detraibilità dell’Iva relativa agli sconti, abbuoni e ai premi di fine anno concessi ai clienti, affrontato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21182 dell’8 ottobre 2014. Sconti e abbuoni commerciali Innanzitutto, si ricorda che gli sconti commerciali possono essere distinti in sconti “incondizionati” e sconti “condizionati”. I primi fanno riferimento a riduzioni di prezzo non soggette al verificarsi di circostanze particolari; il cedente, al momento di compilare la fattura, sa che il compratore ha diritto di usufruirne. Di conseguenza tali sconti vengono conteggiati sull’importo della merce e concorrono alla formazione della base imponibile Iva, essendo dedotti dall’imponibile in fattura. Nel caso particolare in cui un’operazione commerciale, per la quale sia già stata emessa fattura, vede ridotto in seguito il suo ammontare in conseguenza di abbuoni o sconti, affinché il cedente possa esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, emettendo e registrando la corrispondente nota di variazione comprensiva dell’imposta, devono sussistere due condizioni: 1) deve essere praticato al cliente uno sconto sul prezzo di vendita; 2) lo sconto o l’abbuono devono essere previsti contrattualmente. La riduzione del corrispettivo deve essere quindi frutto di un accordo, che può essere sia documentale sia verbale ed anche successivo. Gli sconti “condizionati”, invece, riguardano quelle riduzioni di prezzo soggette al verificarsi di circostanze particolari; l’impresa venditrice, al momento di compilare la fattura, ancora non sa se il compratore ha diritto di usufruirne (ad esempio lo sconto per scelta di pagamento per pronta cassa). Tale tipologia di sconto viene conteggiata non più sull’importo della merce, ma sul totale fattura e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile. INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati SEGUE LETTERA DEL 22/04/2015 Sconti “merce” Per quanto riguarda i cosiddetti sconti “merce”, ovvero quegli sconti in natura riconosciuti ai clienti al raggiungimento di prestabiliti volumi di acquisto e costituiti dalla cessione gratuita di beni anche di natura diversa da quelli che formano l’oggetto dello scambio commerciale, è necessario fare riferimento all’articolo 15, comma 1, numero 2) del DPR 633/72. In base alla citata norma, i beni ceduti a titolo di sconto “merce” sono esclusi dalla base imponibile, a due condizioni: 1) lo sconto fosse previsto dalle originarie condizioni contrattuali; 2) la cessione non abbia per oggetto beni soggetti ad un aliquota più elevata. L’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto ti tali beni risulta detraibile. Premi e bonus di fine anno Diversamente, i premi di fine anno, avendo natura di contributi autonomi corrisposti ai clienti e riconosciuti indistintamente in occasione del raggiungimento di determinati risultati o per obiettivi di fidelizzazione, rappresentano una fattispecie per la quale il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti è escluso. Più in generale, secondo i Giudici della Cassazione, non può essere riconosciuta la detrazione dell’Iva per tutti gli acquisti che siano destinati a pagamenti, effettuati nei confronti dei clienti, a titolo liberale o risarcitorio. La distinzione operata dalla Corte di Cassazione tra sconti e premi si basa sul fatto che lo sconto rappresenta una componente che incide direttamente sul prezzo di vendita della merce o del servizio, mentre il premio è riconosciuto al cliente indistintamente. Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o chiarimento. Cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi LG/rr INPACT Via D’Azeglio n. 27 – 40123 Bologna – Tel. 051-233741 – Fax 051-225955 E-mail:[email protected] –Sito: www.studioassociatosimoni.it SOCIO INPACT – INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS