Circolare n. 24-2015 – Detrazione IVA per sconti, sconti merce

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Circolare n. 24-2015 – Detrazione IVA per sconti, sconti merce
Studio Paolo Simoni
Dottori Commercialisti Associati
Bologna, 22/04/2015
Dott. Paolo Simoni
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
•
Rag. Lidia Gandolfi
Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi
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Dott. Francesco Ferrari
Dott. Enrico Ferra
Dott. Agostino Mazziotti
CIRCOLARE N. 24/2015 – DETRAZIONE IVA PER SCONTI, SCONTI “MERCE”,
ABBUONI E PREMI
La presente per rammentarVi brevemente il tema della detraibilità dell’Iva relativa
agli sconti, abbuoni e ai premi di fine anno concessi ai clienti, affrontato, da ultimo, dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 21182 dell’8 ottobre 2014.
Sconti e abbuoni commerciali
Innanzitutto, si ricorda che gli sconti commerciali possono essere distinti in sconti
“incondizionati” e sconti “condizionati”. I primi fanno riferimento a riduzioni di prezzo
non soggette al verificarsi di circostanze particolari; il cedente, al momento di compilare la
fattura, sa che il compratore ha diritto di usufruirne. Di conseguenza tali sconti vengono
conteggiati sull’importo della merce e concorrono alla formazione della base imponibile
Iva, essendo dedotti dall’imponibile in fattura. Nel caso particolare in cui un’operazione
commerciale, per la quale sia già stata emessa fattura, vede ridotto in seguito il suo
ammontare in conseguenza di abbuoni o sconti, affinché il cedente possa esercitare il
diritto alla detrazione dell’Iva, emettendo e registrando la corrispondente nota di
variazione comprensiva dell’imposta, devono sussistere due condizioni:
1) deve essere praticato al cliente uno sconto sul prezzo di vendita;
2) lo sconto o l’abbuono devono essere previsti contrattualmente. La riduzione del
corrispettivo deve essere quindi frutto di un accordo, che può essere sia documentale
sia verbale ed anche successivo.
Gli sconti “condizionati”, invece, riguardano quelle riduzioni di prezzo soggette al
verificarsi di circostanze particolari; l’impresa venditrice, al momento di compilare la
fattura, ancora non sa se il compratore ha diritto di usufruirne (ad esempio lo sconto per
scelta di pagamento per pronta cassa). Tale tipologia di sconto viene conteggiata non più
sull’importo della merce, ma sul totale fattura e pertanto non concorre alla formazione
della base imponibile.
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SEGUE LETTERA DEL 22/04/2015
Sconti “merce”
Per quanto riguarda i cosiddetti sconti “merce”, ovvero quegli sconti in natura
riconosciuti ai clienti al raggiungimento di prestabiliti volumi di acquisto e costituiti dalla
cessione gratuita di beni anche di natura diversa da quelli che formano l’oggetto dello
scambio commerciale, è necessario fare riferimento all’articolo 15, comma 1, numero 2) del
DPR 633/72. In base alla citata norma, i beni ceduti a titolo di sconto “merce” sono esclusi
dalla base imponibile, a due condizioni:
1) lo sconto fosse previsto dalle originarie condizioni contrattuali;
2) la cessione non abbia per oggetto beni soggetti ad un aliquota più elevata.
L’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto ti tali beni risulta detraibile.
Premi e bonus di fine anno
Diversamente, i premi di fine anno, avendo natura di contributi autonomi
corrisposti ai clienti e riconosciuti indistintamente in occasione del raggiungimento di
determinati risultati o per obiettivi di fidelizzazione, rappresentano una fattispecie per la
quale il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti è escluso. Più in generale, secondo i
Giudici della Cassazione, non può essere riconosciuta la detrazione dell’Iva per tutti gli
acquisti che siano destinati a pagamenti, effettuati nei confronti dei clienti, a titolo liberale
o risarcitorio.
La distinzione operata dalla Corte di Cassazione tra sconti e premi si basa sul fatto
che lo sconto rappresenta una componente che incide direttamente sul prezzo di vendita
della merce o del servizio, mentre il premio è riconosciuto al cliente indistintamente.
Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o
chiarimento.
Cordiali saluti.
Rag. Lidia Gandolfi
LG/rr
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