ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L`ORIENTAMENTO DEI
Transcript
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L`ORIENTAMENTO DEI
ADOC ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI Via Roma n. 36/38 – 54033 CARRARA (MS) Tel. 0585/71871 – Fax. 0585/73023 Piazza Aranci n. 29 - 54100 MASSA Tel.0585/41781 - fax 0585/45825 Oggetto: ADOC vince causa contro TELECOM Con la presente si rende noto che l'ADOC di Massa Carrara ha, ancora una volta, ottenuto un' importante vittoria in un contenzioso instaurato da una propria associata contro Telecom Italia S.p.A. Infatti, il Giudice di Pace di Massa, con una sentenza di assoluto interesse, oltre ad aver ribadito la possibilità per gli utenti e consumatori di recedere in qualsiasi momento dal contratto di telefonia, ha, fatto di assoluto rilievo, sancito il principio che le spese di disattivazione che vengono sempre chieste e addebitate in caso di recesso anticipato, devono essere provate e giustificate dalla Compagnia telefonica, in difetto non possono essere richieste. La vicenda trae origine da una causa intentata da un'utente massese che aveva stipulato un contratto con Telecom Italia S.p.A., ma, pentitasi del contratto ed esercitato immediatamente il diritto di recesso, si era vista addebitare sul conto corrente un importo di € 250,00 per spese di disattivazione ed € 200,00 per canoni mensili, somme delle quali l'utente chiedeva la restituzione. L'ufficio legale ADOC, con un'articolata interpretazione e puntuale applicazione della normativa vigente in tema di tutela dei consumatori, ha dimostrato che detti importi non erano assolutamente dovuti dalla consumatrice, perché non previsti. Difatti, secondo l’art. 3 della Legge n. 40 del 2007, “...I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle…”. Pertanto, quanto sostenuto dalla Telecom, ovvero che il recesso dal contratto telefonico è oneroso per l'utente, è affermazione del tutto infondata alla luce delle nuove normative e direttive intervenute in materia di telecomunicazioni, con la conseguenza che qualsiasi clausola contrattuale contraria è da ritenersi nulla. Inoltre, la delibera n. 96/07/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha chiarito che gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da costi degli operatori, che possono porre a carico dell’utente solo quelli effettivamente sostenuti per la disattivazione del servizio, ma, comunque, tale spesa deve essere dagli stessi dimostrata. Nella causa promossa dalla nostra concittadina, invece, la Telecom ha prima asserito che la somma di € 450,00 versata dall’utente come canone di abbonamento mensile e per spese di disattivazione era dovuta perché attribuibile a “costi effettivamente mantenuti per erogare il tipo di servizio chiesto”, ma non ha mai prodotto, né in fase di conciliazione nanti alla CCIAA di Massa Carrara, né, tantomeno, in corso di causa, alcun documento a giustificazione delle spese che la Telecom avrebbe effettivamente sostenute per disattivare il servizio richiesto. Va evidenziato che l'associata ADOC ha esercitato il diritto di recesso appena quattro giorni dopo la stipula del contratto, ma la Telecom le ha indebitamente fatto pagare canoni di abbonamento per ben 14 mesi senza erogare alcun servizio e solo dopo l’inizio della causa davanti al Giudice di Pace, la società Telecom ha provato a giustificare tali somme indebitamente percepite come spese di disattivazione per l’esercizio del recesso anticipato, senza comunque offrire alcuna prova scritta delle stesse: infatti il Giudice ha ritenuto che alla Telecom non erano dovute somme per spese di disattivazione, condannandola a restituire quanto già indebitamente percepito ed anche a pagare tutte le spese della causa. Pertanto, alla luce di tale sentenza, si invitano i cittadini a non temere di essere soverchiati dalle grosse imprese e società, ma a far sentire la propria voce, sostenendo sempre i propri diritti, che, in quanto tali, vengono sempre tutelati.