Regolamento di Facoltà

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Regolamento di Facoltà
FACOLTÀ
DI AGRARIA
INDI C E DEL RE G O L A M E N TO DELL A FACO LTA' DI
AGR A R I A
PART E I
ORG A N I Z Z A Z I O N E E FUN Z I O N A M E N TO
TITOL O I
Principi Generali
Art. 1 – Finalità
1
Art. 2 – Composizione
1
pag.
pag.
TITOL O II
Organi
Art. 3 – Organi
1
Art. 4 – Preside
1
Art. 5 - Consiglio di Facoltà
Art. 6 - Consiglio di Presidenza
2
Art. 7 - Competenze delegate al CdP
2
Art. 8 - Consigli di Corso di Studio
Art. 9 – Commissioni
Art. 10 - Commissione didattica paritetica
Art. 11 - Commissione per il tutorato
Art. 12 - Commissione per le risorse e la programmazione
Art. 13 - Commissione per le attività internazionali
Art. 14 - Commissione per le attività di orientamento
6
Art. 15 - Commissione per i Master
Art. 16 - Commissione per la lingua inglese
Art. 17 - Commissione per l’informatica applicata
Art. 18 - Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori
6
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pag. 2
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pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 6
TITOL O III
Capo I – Elezioni dei Rappre s ent anti del Personale Tecnico
Ammini strativo in CdF
Art. 19 – Indizione delle elezioni
Art. 20 – Elettorato attivo e passivo
pag. 6
pag. 6
I
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Art. 21 – Votazione e scrutinio
7
Art. 22 – proclamazione degli eletti
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pag. 7
Capo II – Funzionam ento
Art. 23
8
Art. 24
Art. 25
Art. 26
9
Art. 27
Art. 28
9
Art. 29
9
- Convocazione del Consiglio di Facoltà
pag.
- Ordine del giorno
– Sedute
-Svolgimento dei lavori
pag. 8
pag. 8
– Votazioni
- Verbalizzazione e pubblicità degli atti
pag. 9
- Funzionamento del Consiglio di Presidenza
II
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pag.
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DI AGRARIA
PART E II
ATTI V I TA’ DIDAT TI C A
Titolo I
Dispo sizioni e finalità generali
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
13
Art. 42
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Offerta formativa
Ordinamento didattici dei corsi di studio
Regolamenti didattici dei corsi di studio
Pubblicazione dell’offerta didattica
Compiti didattici
Verifiche di profitto
Commissioni esaminatrici
Studenti
Valutazione dell’attività didattica
Valutazione del carico didattico
Tutorato
Orientamento
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag.
- Attività internazionali
pag.
Titolo II
Norme comuni ai Regola m enti di Corso di laurea
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
16
Art. 51
16
Art. 52
16
Art. 53
16
Art. 54
17
- Ammissione
– Organizzazione didattica
– Esami e verifiche
– Conoscenza della lingua straniera
– Conoscenze di informatica
– Tirocinio pratico applicativo
– Prova finale
– Conseguimento della laurea
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag.
– Obblighi di frequenza
pag.
– Iscrizione agli anni successivi
pag.
– Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU
pag.
– Piani di studio
pag.
Titolo III
Norme comuni ai Regola m enti di Corso di laurea ma gi strale
Art. 55 - Ammissione
Art. 56 – Organizzazione didattica
Art. 57 – Esami e verifiche
pag. 18
pag. 18
pag. 19
III
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Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
20
Art. 63
Art. 64
20
Art. 65
21
–
–
–
–
–
Conoscenza della lingua straniera
Conoscenze di informatica
Prova finale
Conseguimento della laurea magistrale
Obblighi di frequenza
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 20
pag.
– Iscrizione al secondo anno
– Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU
– Piani di studio
pag. 20
pag.
pag.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 64 - Norme transitorie
pag. 21
IV
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DI AGRARIA
PART E I
ORG A N I Z Z A Z I O N E E FUN Z I O N A M E N TO
TITOL O I
Principi Generali
Art. 1 – Finalità
1. La Facoltà è la struttura nella quale sono incardinati i professori e i ricercatori per lo svolgimento
della loro attività didattica. La Facoltà corrisponde ad un ambito definito di settori scientifico
disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati.
2. La Facoltà persegue l’obiettivo dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze e della
cultura scientifica e quello della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere
alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società nel campo delle Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali.
3. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto
svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possano
portare al miglioramento dell’offerta didattica.
4. La Facoltà, per lo sviluppo dell’attività didattica e scientifica, agisce in stretta collaborazione con i
Dipartimenti di riferimento. cui all’Allegato n. 1.
1.
Art. 2 – Compo sizione
La Facoltà è costituita dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo ad essa
assegnato dall’Ateneo e da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi Interfacoltà e alle
Scuole di Specializzazione attivati presso la Facoltà stessa.
TITOL O II
Organi
Art. 3 – Organi
1.
1.
2.
3.
4.
Gli Organi della Facoltà:
- il Preside
- il Consiglio di Facoltà (CdF)
- il Consiglio di Presidenza (CdP)
- i Consigli dei Corsi di studio (CCS)
Art. 4 - Preside
Il Preside rappresenta la Facoltà, ne coordina l'attività generale e quella degli Organi collegiali e
delle Commissioni e ne promuove l'equilibrato sviluppo.
La durata in carica, le competenze specifiche e le modalità di elezione del Preside sono
disciplinate dall'art. 37 dello Statuto dell'Università e della Sezione IV, Capo II, Titolo I del
Regolamento Generale di Ateneo.
Il Preside nomina tra i Professori di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside al quale può
delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni. Il Vicepreside sostituisce a tutti
gli effetti il Preside in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
Il Preside può adottare, in situazioni di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del
Consiglio di Presidenza o del Consiglio di Facoltà, fatta eccezione per quelli concernenti materie
non delegabili al Consiglio di Presidenza, sottoponendoli, per la ratifica, agli Organi competenti
nella prima seduta utile.
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5. Il Preside si relaziona con i componenti delle Commissioni di Facoltà e i Rappresentanti della
Facoltà presso organismi esterni, sia di Ateneo che di altre istituzioni, al fine di concordare
iniziative e attività da promuovere.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 5 - Consi glio di Facoltà
Il Consiglio di Facoltà (CdF) è costituito ai sensi dell’art. 38 dello Statuto
dell'Università.
Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si adottano le
procedure previste dal Titolo III Capo I del presente regolamento.
Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste dall’art. 34, commi 2 e 3 e all’art. 35
dello Statuto. Ad esso spettano inoltre i compiti previsti dall’art. 38 dello Statuto. Il Consiglio di
Facoltà può delegare la propria competenza deliberativa al Consiglio di Presidenza, fatto salvo
quanto previsto dal comma 8 dell’art. 38 dello Statuto.
Al Consiglio di Facoltà spettano tutte le competenze previste dalla legge e dallo
Statuto di Ateneo agli art. 34, 35, 38 e 75.
Il funzionamento del CdF è regolato dalle norme del Titolo III del presente
Regolamento.
Art. 6 - Consi glio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza (CdP) è costituito dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei
CCS, dai seguenti rappresentanti eletti dal CdF:
2 rappresentanti dei Professori;
2 rappresentanti dei Ricercatori;
2 rappresentanti degli studenti.
2.
Fanno parte del CdP i Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Facoltà di cui all’Allegato 1,
o loro delegati, e con voto consultivo, docenti della Facoltà membri del Senato Accademico, il
Direttore dell’Azienda Sperimentale Agraria e il Direttore del CIS, se appartenenti alla Facoltà di
Agraria;
3.
I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti, a scrutinio segreto, dalla rispettiva categoria di
appartenenza all’interno del CdF.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La durata delle rappresentanze elettive è di quattro anni accademici ad eccezione degli
studenti che rimangono in carica per un biennio.
Per tutti gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria il
segretario amministrativo partecipa a pieno titolo ai lavori del CdP.
Su invito del Preside, per la discussione di temi specifici concernenti l’organizzazione delle
risorse, possono partecipare i rappresentanti del PTA in CdF.
In caso di impedimento temporaneo i Presidenti dei CC S , i Direttori di Dipartimento ed i
Rappresentanti degli studenti possono farsi sostituire rispettivamente dal Vicepresidente, dal
Vicedirettore e da altri Rappresentanti degli studenti del CdF non eletti in CdP o, in caso di
impedimento di questi, da altra persona all’uopo delegata con delega scritta trasmessa al
Preside prima dell’inizio della seduta.
Il CdP collabora con il Preside nell’istruzione delle deliberazioni da sottoporre al CdF, nel
coordinamento delle attività didattiche dei diversi Corsi di Studio, nell’organizzazione dei servizi
rivolti agli studenti, nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di
Facoltà e in ogni altra materia per la quale il Preside ritenga opportuno investirlo.
Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della
Facoltà, spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, come previsto dell’art. 75 dello Statuto.
Art. 7 - Competenze delegate al CdP
1.
Il CdF non può delegare al CdP la propria competenza sulle seguenti materie:
a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validità delle
sedute o per la loro approvazione, né materie che sono di competenza della Facoltà in una
delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente;
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2.
3.
4.
5.
b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica
dell'assolvimento degli obblighi didattici;
c) la formulazione dei piani di sviluppo triennali;
d) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio, Master, Corsi di
Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali Indirizzi e la sperimentazione di nuove
forme di attività didattica;
f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla Facoltà e la destinazione e
modalità di copertura dei posti di ruolo;
g) l’approvazione dei Regolamenti di Facoltà, dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle
altre attività didattiche, nonché l’approvazione del manifesto annuale degli studi;
h) la proposta del conferimento di lauree honoris causa e del titolo di Professore Emerito;
i) l’approvazione, a conclusione di ciascun Anno Accademico, della Relazione annuale sullo
stato della Facoltà e sulle prospettive dell’attività didattica e i relativi fabbisogni per l’anno
accademico successivo.
Il CdF delega in via permanente al CdP le seguenti competenze:
− approvare le richieste di patrocinio della Facoltà;
− proporre i membri aggregati delle commissioni per gli Esami di Stato;
−
approvare l’attuazione del Calendario accademico
−
approvare le modifiche all’assetto didattico e al carico didattico dei professori e dei
ricercatori
−
approvare le modifiche ai Manifesti degli Studi che si rendessero necessarie in corso
d’anno per sopravvenute esigenze;
−
approvare l’attribuzione degli affidamenti e/o dei contratti d’insegnamento, in seguito
alle modifiche dei Manifesti degli Studi o per rinuncia del precedente assegnatario
−
approvare i contratti e la loro attribuzione per i contratti per l’attività didattica di
supporto
−
determinare il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi ai
diversi Corsi di Studio
−
approvare l’attività didattica in Bressanone
−
autorizzare il superamento dei limiti di spesa ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità
−
autorizzare lo scarico inventariale
−
approvare la ripartizione dei contributi per la didattica e per i servizi agli studenti
−
approvare la richiesta attivazione della procedura di valutazione comparativa per
stipula dei contratti;
−
approvare l’emissione di bandi per premi di studio e per i contributi per il tirocinio o tesi
di laurea in Paesi in via di sviluppo
−
approvare la relazione triennale di ricercatori e professori
−
approvare l’attività didattica e scientifica annuale dei ricercatori
−
approvare i nulla osta per lo svolgimento di compiti didattici presso altre Facoltà o
Istituzioni equipollenti
−
approvare i nulla osta per la deroga all’obbligo di residenza
−
nomina del Comitato Ordinatore di cui al successivo art. 8 comma 2 del presente
Regolamento
Nelle materie delegate di cui al Comma 2, le deliberazioni del CdP sono approvate quando
ottengono il consenso di almeno i due terzi. Quando una deliberazione su una materia delegata
non ottiene le necessarie maggioranze, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei
partecipanti alla seduta del CdP in cui viene esaminata, l’argomento oggetto di tale deliberazione
dovrà essere sottoposto all’esame del CdF.
Il verbale viene approvato all’inizio della seduta successiva, ma le deliberazioni sono sempre
immediatamente esecutive.
Il CdF può delegare al CdP la deliberazione su uno specifico argomento, in particolare in
seguito alla discussione generale, fissandone eventualmente limiti ed indirizzi generali. In tali
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casi la deliberazione adottata dal CdP ha valore definitivo e di essa viene data comunicazione
nella seduta del CdF immediatamente successiva.
Art. 8 - Con si gli dei Corsi di Studio
1.
Il CdF definisce i Consigli dei Corsi di Studio ai quali affida l’organizzazione e la gestione
dell’attività didattica di uno o più Corsi di Studio, che possono essere raggruppati sulla base di
esigenze organizzative e di affinità scientifica. Per i Consigli dei Corsi di Studio già costituiti il
CdF può deliberare l’accorpamento in un unico CCS di due o più CCS oppure la separazione in
distinti CCS di un CCS con più Corsi di Studio, sulla base di motivata proposta approvata dai
CCS interessati.
2. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione il CdF può deliberare l’assegnazione delle relative
competenze ad un CCS già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest’ultimo
caso, il CdP, su proposta del Preside, provvede a nominare il Comitato Ordinatore ed il relativo
Presidente, che svolgono tutte le funzioni del CCS. Con l’avvio dell’ultimo anno di Corso il
Presidente del Comitato Ordinatore provvede ad indire le elezioni per il Presidente del CCS e
all’insediamento del relativo CCS, con la composizione indicata al successivo Comma.
3.
Sono organi del Consiglio dei Corsi di studio: il Consiglio e il Presidente.
4.
Il Consiglio delibera sulle materie di competenza dei Corsi di studio afferenti. In particolare
spettano al Consiglio:
a) l’organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti;
b) l’approvazione dei piani di studio;
c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici
attinenti ai Corsi di studio;
d) la formulazione di proposte per l’espletamento delle altre attività didattiche;
e) ogni altro compito delegato dalla Facoltà o previsto dalle vigenti disposizioni.
5.
Per l’istruzione delle pratiche riguardanti gli studenti (piani degli studi, valutazione passaggi,
riconoscimento carriera pregressa) il Consiglio si avvale di una Commissione didattica all’uopo
costituita e nominata dal Consiglio stesso;
6.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità o quando ne
faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
7.
Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i
responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto
responsabili di un insegnamento o modulo, dai ricercatori afferenti al corso di studio, in quanto in
esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai
sensi del comma 4 dell’art. 5 dello Statuto dell’Università e da un rappresentante del Personale
tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai
fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della
maggioranza se presenti.
8.
Il Presidente rappresenta il corso o i corsi di studio, presiede il Consiglio e ne cura
l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività didattica dei corsi di studio.
Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
9.
Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di
ruolo dei Corsi di studio stessi. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una
sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso
un periodo pari alla durata di un intero mandato.
10. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei
casi di impedimento o assenza
1.
Art. 9 - Com mis s i oni
La Facoltà può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per
specifiche materie o su particolari questioni. Con la deliberazione di istituzione della
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2.
3.
4.
5.
Commissione, il CdF stabilisce anche i compiti e la durata, salvo che non siano già disciplinate
da altra normativa o dal presente Regolamento.
La Facoltà costituisce le seguenti Commissioni permanenti:
− Commissione didattica paritetica;
− Commissione per il tutorato;
− Commissione per le risorse e la programmazione;
− Commissione per le attività internazionali;
− Commissione per le attività di orientamento;
− Commissione per i Master;
− Commissione per la lingua inglese;
− Commissione per l’informatica applicata;
− Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori
Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, spetta al Consiglio di
Facoltà nominare il Presidente ed i componenti di ciascuna Commissione sulla base delle
prescrizioni del presente Regolamento.
Il Preside partecipa di diritto a tutte le Commissioni della Facoltà, anche quando non
ne è componente; in quest'ultimo caso il suo voto è consultivo.
In caso di impedimento temporaneo i Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni
possono farsi sostituire da altri studenti all'uopo delegati con delega scritta, trasmessa al
Presidente di Commissione prima dell'inizio della seduta.
Art. 10 - Commi s s ion e didattica paritetica
1.
La Commissione didattica paritetica, con le attribuzioni di legge, è composta per metà da
professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti della Facoltà, con il compito di
valutare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione didattica e dei servizi di tutorato.
2.
E' costituita dal Preside, dal Vice-Preside, dal Past-preside, da una rappresentanza paritetica
di studenti individuata nell’ambito dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà.
3.
La Commissione didattica paritetica, nell’ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa
nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Facoltà, cui riferisce periodicamente
sullo stato dell’attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o
inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di Facoltà o di
Presidenza, secondo le rispettive competenze.
Art. 11 - Commi s s io ne per il tutorato
1. La Commissione per il tutorato è composta dal responsabile per il tutorato di ciascun Corso di
Studio, indicato dal rispettivo Presidente del CCS, e da un rappresentante degli studenti indicato
dai rappresentanti degli studenti in CdP.
2. L'attività della Commissione è orientata alle finalità definite dall'apposito Regolamento di Ateneo
per l'attività di tutorato.
3. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto, oltre al Preside e al Vicepreside, anche il
Presidente della Commissione didattica paritetica.
Art. 12 - Commi s s io ne per le risorse e la progra m m azione
1. La Commissione per le risorse e la programmazione è composta dal Preside e dai Direttori dei
Dipartimenti di riferimento.
2. La Commissione elabora le proposte relative all'utilizzazione delle risorse destinate alla docenza
di ruolo, secondo i criteri definiti dal Senato Accademico e predispone i Piani di sviluppo
pluriennali da sottoporre all'esame del CdF.
3. La Commissione predispone anche relazioni periodiche sulla valutazione dell'attività didattica
della Facoltà e sullo sviluppo equilibrato della stessa, da sottoporre all'esame del CdF.
Art. 13 - Commi s s ion e per le attività internazionali
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1. La Commissione per le attività internazionali è composta da sette tra professori e ricercatori.
Della Commissione fanno parte anche i rappresentanti della Facoltà nella Commissione per le
Attività Internazionali di Ateneo.
2. La Commissione ha il compito di curare le iniziative e le attività che riguardano i rapporti culturali
e didattici con l'estero, sia in riferimento all'attività dei docenti che a quella degli studenti.
3. La Commissione cura in particolare le iniziative della Facoltà relative ai Programmi di scambio di
studenti e di Docenti (Socrates-Erasmus, Alfa, Leonardo, Campus, ecc.) con Università e/o
Istituzioni di altre Nazioni, nonché i progetti di internazionalizzazione dei Corsi di Studio della
Facoltà stessa.
Art. 14 - Commi s s io ne per le attività di orientamento
1. La Commissione per le attività di orientamento è composta da sei tra professori e ricercatori e da
un rappresentante degli Studenti indicato dai rappresentanti degli Studenti in CdP.
2. La Commissione cura e coordina le attività relative all'orientamento e all'accesso degli studenti ai
Corsi di Studio della Facoltà e si collega alle iniziative e ai progetti promossi dal Servizio
Orientamento dell’Ateneo.
Art. 15 - Commi s s io ne per i Ma ster
1. La Commissione Master è composta da quattro tra professori e ricercatori.
2. La Commissione ha il compito di coordinare e dare supporto alla predisposizione e realizzazione
di Master di Facoltà o Interfacoltà, nonché di corsi di perfezionamento; a Commissione agisce da
collegamento con la Commissione Master di Ateneo.
Art. 16 - Commi s s ion e per la lingua inglese
1. La Commissione per la lingua inglese è composta da quattro tra professori e ricercatori.
2. La Commissione ha il compito di coordinare le iniziative formative relative alla lingua inglese
attive nei vari Corsi di Studio; la Commissione agisce da collegamento con il Centro Linguistico
di Ateneo
Art. 17 - Commi s s ion e per l’informatic a applicata
1. La Commissione per l’informatica applicata è composta da sei tra professori e ricercatori.
2. La Commissione ha il compito di coordinare le iniziative formative relative all’informatica attive
nei vari Corsi di Studio; la Commissione agisce da collegamento con il Centro di Calcolo
dell’Ateneo e con il competente Servizio dell’Amministrazione Centrale per quanto riguarda la
certificazione ECDL.
Art. 18 - Commi s s ion e per gli sta ge di studenti delle Scuole Superiori
1. La Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori è composta da due tra professori
e ricercatori.
2. La Commissione ha il compito di promuovere e coordinare le iniziative relative agli stage di
studenti delle Scuole Superiori; la Commissione agisce da collegamento con i Dipartimenti,
l’Azienda Sperimentale Agraria e il Centro Interdipartimentale di Servizi Agripolis presso le cui
strutture possono essere individuate le sedi di stage.
TITOL O III
Capo I – Elezioni dei Rappre s ent anti del PTA in CdF
Art. 19 -Indizione delle elezioni
1. Ogni quattro anni e non oltre il mese di luglio il Preside della Facoltà indice le elezioni delle
rappresentanze del Personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Facoltà con avviso affisso
all’Albo della Facoltà almeno 15 giorni prima della data prevista per le votazioni, che si
svolgeranno nell’arco di una giornata.
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2. L’avviso dovrà contenere la data e gli orari della votazione nonché il luogo ed il numero delle
rappresentanze da eleggere, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo
Lo stesso avviso riporterà l’indicazione dei componenti la Commissione del seggio che dovranno
essere un docente, e due tecnici amministrativi
1.
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1.
2.
3.
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5.
6.
Art. 20 - Elettorato attivo e pas sivo
Fa parte del Consiglio di Facoltà una rappresentanza del personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato pari a:
1 rappresentante per i Consigli di Facoltà fino a 75 componenti;
2 rappresentanti per i Consigli di Facoltà fino a 150 componenti;
3 rappresentanti per i Consigli di Facoltà con più di 150 componenti.
L’elettorato attivo e passivo è individuato tra:
a) tutto il personale tecnico amministrativo afferente alla Presidenza della Facoltà;
b) il personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento della Facoltà, ai
sensi dell’art. 39, comma 2 dello Statuto, addetto alle attività didattiche (gestione delle aule,
gestione dei laboratori didattici, segreteria didattica, segreteria dei Consigli dei Corsi di
Studio);
c) il personale tecnico amministrativo delle Biblioteche alle quali hanno accesso gli studenti
della Facoltà;
d) il personale tecnico amministrativo dei Centri Interdipartimentali di Servizi a cui partecipano i
Dipartimenti di riferimento della Facoltà;
Il personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti o alle Biblioteche può esercitare
l’elettorato attivo e passivo per un solo Consiglio di Facoltà e dopo aver esercitato la relativa
opzione.
Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo saranno consultabili almeno dieci giorni prima della
data delle votazioni presso gli uffici amministrativi della Presidenza della Facoltà, che ne curerà
la compilazione e l’eventuale rettifica in caso di errori di redazione.
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi
sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare
l’elettorato attivo e passivo.
Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio
dell’elettorato attivo e passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della carica,
all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.
Art. 21 - Votazione e scrutinio
Per la validità della prima convocazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli
aventi diritto, in caso di seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto.
Qualora non si raggiunga il quorum necessario, si dovrà procedere all’indizione di elezioni
suppletive così come nel caso di anticipata cessazione di taluno degli eletti qualora non vi siano
idonei in graduatoria.
La votazione avrà luogo a scrutinio segreto e l’elettore potrà esprimere sulla scheda una sola
preferenza.
Al termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio procederà alla verifica della validità
della votazione e, quindi, allo spoglio delle schede compilando, altresì, un verbale e la
graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti, che sarà utilizzata nel corso del mandato, in caso
di necessità di subentro.
In caso di esaurimento della graduatoria si procederà ad elezioni suppletive.
Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità
risulta eletto il più anziano di nomina ed in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di
età.I risultati dovranno essere affissi all’Albo della Presidenza ed avverso gli stessi è ammesso
ricorso al Consiglio di Presidenza entro i cinque giorni successivi alla loro affissione.
Art. 22 - Proclam azione degli eletti
1. Il Consiglio di Presidenza, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che sono
successivamente nominati con provvedimento del Preside.
7
FACOLTÀ
DI AGRARIA
In prima applicazione gli eletti entrano in carica dalla data del provvedimento di nomina e
cessano allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni.
Nel caso di elezioni suppletive gli eletti entrano in carica all’atto di nomina ed il loro mandato avrà
durata per lo scorcio del quadriennio per il quale sono state indette le elezioni.
2. I rappresentanti eletti durano in carica un quadriennio accademico e sono immediatamente
rieleggibili una sola volta.
Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia
trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
Capo II - Funzionamento
Art. 23 - Convocazione del Consi glio di Facoltà
Il CdF è convocato dal Preside con avviso personale ai componenti il Consiglio almeno sette
giorni prima della seduta. In caso di urgenza il CdF può essere convocato con almeno 3 giorni di
preavviso.
2.
La convocazione avviene su iniziativa del Preside, quando ne ravvisi la necessità, e
comunque non meno di quattro volte all’anno, oppure su richiesta di almeno un decimo dei
componenti il Consiglio; in quest’ultimo caso il Preside è tenuto a convocare il CdF entro dieci
giorni dalla presentazione della richiesta.
3.
L’avviso di convocazione deve recare l’indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e
l’ordine del giorno. L’avviso viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti il CdF, salvo
per coloro che abbiano esplicitamente richiesto di riceverlo in forma cartacea.
4.
Il materiale informativo sugli argomenti e le eventuali proposte di deliberazione devono essere
disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta,
salvo i casi di urgenza. Una sintesi delle informazioni viene inserita nella pagina Web della
Facoltà almeno due giorni prima della seduta.
1.
1.
2.
3.
4.
Art. 24 - Ordine del giorno
L’ordine del giorno (o.d.g.) delle sedute del CdF è fissato dal Preside con la collaborazione
del CdP, che predispone per ogni punto una breve sintesi informativa.
I componenti del CdF possono chiedere l’iscrizione all’o.d.g. di argomenti ritenuti di
particolare importanza per la Facoltà o attinenti le funzioni del CdF. Su tali richieste decide il
Preside, motivando per iscritto l’eventuale rifiuto.
Le richieste di iscrizione all’o.d.g. di argomenti di competenza del CdF, da parte di
componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta
utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un decimo dei componenti il Consiglio.
Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all’ordine del giorno.
Art. 25 - Sedute
Le sedute sono presiedute dal Preside che garantisce il regolare svolgimento dei lavori, con
facoltà di sospendere o sciogliere la seduta quando ne ravvisasse la necessità, con breve
motivazione a verbale.
2.
Alle sedute partecipano tutti i componenti il Consiglio. In relazione all’esame di specifici
argomenti all’ordine del giorno, il Preside, anche su indicazione di singoli Consiglieri, può
consentire la partecipazione alle sedute, limitatamente alla trattazione degli argomenti di
interesse, la possibilità di intervento a persone estranee al Consiglio la cui presenza sia ritenuta
opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori dello stesso. I rappresentanti degli studenti negli
Organismi di Ateneo, che facciano parte della Facoltà, partecipano di diritto, in qualità di uditori,
alle sedute del CdF, in analogia con la presenza dei rappresentanti degli studenti. La
composizione del Consiglio di Facoltà si restringe alla sola componente docente per tutti gli
argomenti di competenza esclusiva.
3.
Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche
disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri, escludendo dal
1.
8
FACOLTÀ
DI AGRARIA
computo coloro che hanno giustificato la loro assenza. I Consiglieri che non possono partecipare
ad una seduta del CdF devono darne preventiva comunicazione al Preside, sottoscrivendo
apposita dichiarazione che verrà raccolta dall’Ufficio di Presidenza. Sono giustificati d’ufficio i
Consiglieri in congedo, in aspettativa o in permesso di studio.
La presenza di ciascun Consigliere va certificata all’ingresso dell’aula del Consiglio apponendo la
firma sul foglio d'entrata. Trascorsi venti minuti dall’ora di convocazione, in mancanza del
numero legale, il Preside dichiara deserta la seduta.
La validità delle sedute è verificata dal Preside. In qualsiasi momento dell'adunanza ogni
Consigliere può richiedere la verifica delle condizioni di validità.
4. Il Preside pone in trattazione gli argomenti secondo l’ordine di iscrizione.
5. Le “Comunicazioni” sono effettuate dal Preside o, su sua delega, da parte di un Consigliere. I
Consiglieri che lo ritengano opportuno, possono fare comunicazioni al Consiglio su questioni
urgenti o di rilevante interesse per l’attività dello stesso, previa autorizzazione da parte del
Preside.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Art. 26 -Svolgimento dei lavori
Ogni argomento posto in trattazione viene presentato dal Preside o da un Relatore da lui
incaricato. Dopo la presentazione il Preside concede la parola ai Consiglieri che ne fanno
richiesta, secondo l’ordine di iscrizione.
Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero sull’argomento in
discussione, ma non deve discostarsi da esso. Il Preside ha facoltà di richiamare il Consigliere
all’obbligo di restare in argomento e, nel caso di reiterata inadempienza, di togliergli la parola.
A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Preside di cui al
Comma 2 o la richiesta di presentazione di mozioni d’ordine, nel qual caso il Preside potrà dare
la parola al richiedente interrompendo il Consigliere che stava parlando.
Ciascun intervento deve essere contenuto, di norma, nel tempo massimo di 3 minuti. In caso
di argomenti di particolare rilevanza, il Preside potrà concedere tempi maggiori.
Ciascun Consigliere può chiedere la parola sullo stesso argomento al massimo per due volte.
In ogni caso l’eventuale secondo intervento potrà essere concesso solo dopo che sono stati
effettuati tutti i primi interventi richiesti. Eventuali ulteriori richieste di intervento potranno essere
accolte a discrezione del Preside, in relazione all’ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.
Art. 27 - Votazioni
A conclusione della discussione il Preside trae le opportune conclusioni e riassume i termini
della questione, formulando le proposte finali di deliberazione e raccogliendo le eventuali
proposte di emendamento, sulle quali il Consiglio sarà chiamato a votare.
Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione, nell’ordine ritenuto più funzionale alla
espressione della volontà del Consiglio, gli emendamenti e la proposta finale. Ogni qualvolta
esistano proposte dichiarate alternative tra di loro, l’approvazione di una esclude
automaticamente le altre senza bisogno di ulteriori votazioni.
Su ogni votazione ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere una brevissima dichiarazione di
voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale purché ne fornisca, entro il termine della
seduta, il testo scritto .
Salvo specifiche disposizioni che richiedano maggioranze qualificate, ciascuna proposta
posta in votazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto.
Art. 28 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti
Funge da Segretario il Professore Ordinario con minore anzianità di ruolo o, in caso di
parità, con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato nella verbalizzazione
dal personale tecnico amministrativo dell’Ufficio di Presidenza che, su invito del Preside,
partecipa alla sedute.
2.
Di ciascuna seduta del CdF è redatto apposito verbale che riporta il testo delle
deliberazioni, comprensivo della motivazione, dell’esito delle votazioni e del dispositivo finale.
Per ciascuna deliberazione sono riportate a verbale le eventuali dichiarazioni di voto di cui al
1.
9
FACOLTÀ
DI AGRARIA
Comma 3 dell’articolo 27. Nel caso in cui la trattazione di un argomento abbia comportato un
rinvio della decisione, il verbale riporta la sintesi del dibattito e delle questioni affrontate e
l’eventuale indicazione degli sviluppi futuri.
3.
Il verbale di ogni adunanza è approvato di norma nella seduta immediatamente
successiva ed è consultabile presso l’Ufficio di Presidenza.
4.
Le deliberazioni immediatamente esecutive, devono essere definite seduta stante
dando lettura del testo approvato. Spetta al Preside darvi attuazione nei modi ritenuti più
opportuni.
1.
Art. 29 - Funziona mento del Consi glio di Presidenza
Per il funzionamento del CdP si applicano le stesse norme di cui agli art. 23-28.
10
FACOLTÀ
DI AGRARIA
PART E II
ATTI VI TA’ DIDAT TI C A
Titolo I
Dispo sizioni e finalità generali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 30 – Offerta formativa
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina
l’organizzazione didattica comune a più corsi di studio afferenti alla Facoltà.
Per i corsi di studio interfacoltà e interuniversità, l’organizzazione didattica è specificata nei
Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
La Facoltà di Agraria, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, attiva, anche in collaborazione
con altre Facoltà dell'Ateneo sulla base di apposito accordo redatto secondo lo schema
approvato dal Senato Accademico, corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, in relazione alle
competenze e alle attività scientifiche degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per
la docenza da parte della Facoltà stessa.
Il Consiglio di Facoltà approva l’istituzione e l’attivazione di un corso di studio, il relativo
ordinamento didattico, le successive modificazioni e l’eventuale disattivazione, nel rispetto della
normativa vigente.
L’attivazione del Corso di studio può essere subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di preimmatricolati o immatricolati fissato annualmente nel Manifesto degli Studi di
Ateneo.
La Facoltà di Agraria può istituire, oltre ai corsi di studio di cui al comma 2, corsi di
specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
La Facoltà di Agraria può istituire corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n.
270, i master universitari di primo e di secondo livello, disciplinati dall’apposito regolamento.
La Facoltà di Agraria può attivare corsi di studio di cui al comma 2 ed altre iniziative di cui al
presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, rilasciando anche
congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni
da perfezionare prima dell’attivazione del corso di studio.
L'offerta formativa della Facoltà si attua nel quadro della programmazione stabilita dal
Consiglio di Facoltà e nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e
degli studenti.
Art. 31 – Ordinamento didattici dei corsi di studio
1.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali la Facoltà di Agraria richiede l’istituzione,
nel rispetto del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dei successivi decreti ministeriali, del Regolamento
Didattico di Ateneo e del presente regolamento determinano:
a) la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza,
nonché i suoi obiettivi formativi specifici;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) il numero intero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e
a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle relative alla formazione di base e
quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.
2.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Facoltà su
proposta dei Consigli di corso di studio.
11
FACOLTÀ
DI AGRARIA
3.
I corsi di studio afferenti alla stessa classe sono dichiarati affini e condividono le attività
di base e le attività caratterizzanti per almeno 60 CFU. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato
Accademico l’approvazione di eventuali dichiarazioni di non affinità.
Art. 32 – Regol am enti didattici dei corsi di studio
1.
I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati, nel rispetto dell’articolo 12,
comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di
corso di studio interessato ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato
Ordinatore nominato dalla Facoltà. Tutti i predetti regolamenti sono emanati dal Rettore previa
verifica della loro conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente.
2.
I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare:
1.
l’elenco delle attività formative (corsi di insegnamento, seminari,
esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato,
orientamento, tirocini, progetti, tesi, ecc.) redatto secondo lo schema previsto dalla banca
dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di
riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
2.
gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità
di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; in particolare le competenti strutture
didattiche dovranno prevedere l’istituzione di Commissioni didattiche paritetiche o di altre
analoghe strutture di rappresentanza studentesca, con il compito di valutare la coerenza tra i
CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.
Art. 33 – Pubblicazione dell’offerta didattica
1. La divulgazione dell’offerta didattica e dei servizi della Facoltà di Agraria, relativa ad ogni anno
accademico, avviene attraverso forme di comunicazione anche multimediali quali:
a) bollettino – notiziario di Facoltà;
b) guida dello studente;
c) sito Internet e posta elettronica;
d) guida ai servizi per gli studenti.
Gli strumenti informativi di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni utili per le scelte e
gli adempimenti didattici e amministrativi degli studenti, le quali dovranno essere pubblicate in
tempo utile per consentire un puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente.
2.
Attraverso le forme di comunicazione di cui al comma precedente si attua la pubblicità
dell’informazione.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 34 – Compiti didattici
Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, i docenti adempiono ai compiti
didattici svolgendo le loro attività di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di
dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro
assegnate.
Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli
argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al
modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro va depositato, a conclusione dell’anno
accademico, presso la Segreteria di Presidenza. I registri sono accessibili nei modi e alle
condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità
approvate all’inizio dell’anno accademico dalle strutture didattiche competenti e presentate sul
sito Internet della Facoltà.
L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti universitari, ivi comprese le attività
didattiche integrative, di orientamento e tutorato, spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta dei
Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti.
Le linee guida dell’organizzazione oraria delle attività formative sono stabiliti dal
Consiglio di Facoltà in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli
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FACOLTÀ
DI AGRARIA
studenti. Le relative deliberazioni sono rese pubbliche.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 35 – Verifiche di profitto
Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, per
ciascun anno accademico, di sei appelli:
• due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l’attività;
• due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a
tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti;
• due in sessioni diverse dalle precedenti.
Il Consiglio di Facoltà può deliberare ulteriori appelli di recupero all’interno delle sessioni fissate
dal Senato Accademico, per far sostenere esami a studenti ripetenti, studenti in prossimità della
laurea, o fuori corso, purché ciò non interferisca con le normali attività didattiche.
Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere inferiore a quattordici
giorni per l’ordinamento semestrale.
Poichè il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce che uno studente deve avere a
disposizione almeno 5 appelli, il docente può autonomamente decidere di obbligare lo studente,
una sola volta, a saltare l’appello successivo qualora il risultato della prova sostenuta nell’appello
precedente sia risultato insufficiente.
Il calendario delle sessioni d’esame è reso noto dal Senato Accademico agli studenti
prima dell’inizio dell’anno accademico.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali sono rese note dalla Facoltà
prima dell’inizio delle attività formative.
Le date degli esami possono essere modificate previa comunicazione alla Segreteria
di Presidenza; in ogni caso non è consentita l’anticipazione degli appelli.
Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Consiglio di Facoltà stabilisce
almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell’arco dell’anno accademico, all’interno dei
periodi fissati dal Senato Accademico.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prove finali regolamentate
annualmente attraverso apposito decreto ministeriale.
Art. 36 – Commi s s io ni esa minatrici
Per ogni attività formativa, l’esame o la verifica finale del profitto avviene ad opera di
una commissione che ne assicura il carattere pubblico.
L’eventuale articolazione di una attività formativa in moduli coordinati comporta
un’unica valutazione collegiale.
La commissione esaminatrice è nominata dal Preside ed è costituita da due membri
effettivi e uno o più supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di
Presidente, è il docente al quale la Facoltà ha affidato la responsabilità dell’attività formativa e
l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un settore
culturalmente affine ovvero un assegnista o contrattista il quale sia stato incaricato di svolgere
attività di didattica di supporto ovvero un cultore della materia cui la Facoltà abbia
precedentemente riconosciuto tale qualifica. In caso di impedimento del Presidente il secondo
membro effettivo ne assume il ruolo. Per i corsi integrati o esami integrati il Presidente è il
docente dell’insegnamento con il maggior numero di CFU, a parità di CFU il docente con la
maggiore anzianità in ruolo.
Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata
con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto
massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non
comporti l’attribuzione di un voto, l’acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso
il termine “idoneo”.
Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente.
Le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche finali di profitto sono
disciplinate negli art. 45 e 57 del presente regolamento.
Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate negli art. 49, 50, 60 e 61
del presente regolamento.
13
FACOLTÀ
DI AGRARIA
7.
I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere al termine di ogni appello
all’ufficio competente i verbali delle prove effettuate.
8.
Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione costituita da
almeno 5 docenti salvo il caso indicato al comma 7 dell’articolo precedente per il quale si fa
rinvio alla specifica normativa. Il Presidente della commissione è di norma un Presidente del
Consiglio di corso di laurea. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende
superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi.
Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo, all’unanimità, può essere attribuita la lode su
proposta di un compente la commissione diverso dal relatore.
1.
2.
3.
4.
Art. 37 – Studenti
Il Senato Accademico delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le
iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l’inizio delle attività didattiche.
Per poter sostenere gli esami o le verifiche finali del profitto gli studenti devono essere
regolarmente iscritti a un corso di studio. È possibile l’iscrizione all’esame singolo così come
disciplinato dallo specifico regolamento di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che
non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari interi dalla data di prima
immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di
studente. Inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti
dall’ordinamento didattico del corso di studio prescelto entro i cinque anni solari dalla data di
prima immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova.
La Facoltà di Agraria prevede ai propri corsi l’iscrizione in regime di studio a tempo
parziale per gli studenti che ne abbiano i requisiti per tutti gli anni di corso.
Art. 38 – Valutazione dell’attività didattica
1.
I Consigli dei corsi di studio attuano forme di valutazione della qualità delle attività didattiche,
ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2.
Per tale valutazione il Consiglio dei corsi di studio si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà
e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.
1.
Art. 39 – Valutazione del carico didattico
Il Consiglio dei corsi di studio attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i
CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il Consiglio dei
corsi di studio si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio
del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti
alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.
Art. 40 – Tutorato
1. La Facoltà di Agraria può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di
Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 41 – Orientamento
1.
La Facoltà di Agraria può svolgere attività di orientamento in collaborazione con gli
istituti d’istruzione secondaria superiore secondo le direttive generali impartite dal Senato
Accademico.
1.
Art. 42 - Attività internazionali
Nell’ambito di appositi accordi interuniversitari internazionali approvati dagli organi
accademici competenti e ispirati a criteri di reciprocità, la Facoltà di Agraria può prevedere corsi
di studio e altre attività formative di cui all’articolo 30, con periodi alternati di formazione presso
Università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli riconosciuti in Italia e nei paesi in
cui hanno sede le Università convenzionate.
14
FACOLTÀ
DI AGRARIA
2.
Ciascun accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività didattica, che devono
essere conformi agli ordinamenti dei Paesi interessati.
3.
Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Facoltà di
Agraria aderisce, a qualsiasi livello di corso di studio, ai programmi di mobilità studentesca
riconosciuti dalle Università dell’Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione
per il riconoscimento del programma di studio effettuato all’estero e dei relativi crediti, che lo
stesso sia stato preventivamente approvato dal Co nsiglio dei corsi di studio competente.
Titolo II
Norme comuni ai Regola me nti di Corso di laurea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 43 - Ammi s s ion e
Gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria devono
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Per l’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria gli studenti devono possedere
sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline propedeutiche: soddisfacente familiarità con
la matematica di base, padronanza delle principali leggi della fisica e conoscenze di base della
biologia, della chimica generale. Inoltre sono richieste doti di logica, una capacità di espressione
orale e scritta senza esitazioni ed errori, una discreta cultura generale.
Per i corsi a programmazione locale i criteri di ammissione sono precisati nel Regolamento di
ciascun Corso di Laurea.
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso
una prova di ammissione con esito non vincolante le cui modalità e contenuti sono definiti
annualmente dalla Facoltà su proposta del Consiglio di corso di laurea.
Se la verifica non è positiva in una o più delle conoscenze e competenze richieste, i relativi
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) si intendono assolti con il superamento, entro il 30 settembre
del primo anno di corso, dell’accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui gli OFA si
riferiscono.
All’atto di valutazione delle richieste di passaggio di studenti che non hanno svolto alcuna
prova di ammissione o l’hanno svolta presso altre Facoltà e/o Atenei verrà considerata, sulla
base della valutazione del curriculum presentato, la possibilità di far loro sostenere la prova di
ammissione prevista per gli studenti della Facoltà di Agraria.
La Facoltà di Agraria organizza dei “precorsi”, comuni a tutti i corsi di laurea, relativi ai
principali insegnamenti propedeutici con la finalità di favorire il recupero da parte degli studenti di
sufficienti conoscenze e competenze negli insegnamenti propedeutici così come previsto dalla
Facoltà.
La Facoltà può organizzare, durante i semestri, delle attività di “ripetizione”, comuni a tutti i
corsi di laurea, relative ai principali insegnamenti propedeutici, con la finalità di favorire
l’apprendimento agli studenti che manifestino delle difficoltà.
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso non abbia superato l’accertamento
finale degli insegnamenti propedeutici a cui si riferiscono gli obblighi formativi aggiuntivi può
ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi
assegnati.
Per i corsi di laurea interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l’ammissione sono stabiliti nei
regolamenti didattici di corso di laurea.
Art. 44 – Organizzazione didattica
1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; allo studio individuale e/o
ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore).
2. L’attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea della Facoltà di Agraria è organizzata
secondo l’ordinamento semestrale.
3. L’inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell’ambito del
calendario accademico dell’Ateneo.
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FACOLTÀ
DI AGRARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Art. 45 – Esa mi e verifiche
Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell’Allegato 2 del Regolamento di ogni
corso di laurea è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta
l’attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d’esame
integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività
formativa in oggetto.
Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento
del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti
attività formative:
1) di base;
2) caratterizzanti;
3) affini o integrative;
4) a scelta (conteggiate complessivamente
come un solo esame).
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta
o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di
laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono
comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti
parziali in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente
responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una
apposita scheda.
Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri
insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente
che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti
erogati nel medesimo semestre nell’ambito del corso di laurea.
Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell’Allegato 2 del Regolamento di ogni
corso di laurea, l’accertamento finale di cui al comma 1, oltre all’acquisizione dei relativi CFU,
comporta l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto
finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo
studente inserire nel piano di studio l’uno o l’altro degli insegnamenti; l’inserimento di entrambi gli
insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni
caso non deve essere superato il numero massimo di 20 verifiche di profitto.
I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale
termine il Consiglio di corso di laurea deve verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti
conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea
può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi
determinati.
Art. 46 – Conos c enza della lingua straniera
La lingua straniera richiesta e insegnata nell’ambito dei Corsi di laurea della Facoltà di Agraria
è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le
regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche
internazionali.
Art. 47 – Conos c enze di informatic a
1.
Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito
Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento
dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti.
Art. 48 – Tirocinio pratico applicativo
1. Le modalità di effettuazione del tirocinio sono stabilite dal Regolamento di tirocinio deliberato dal
Consiglio di Facoltà.
16
FACOLTÀ
DI AGRARIA
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 49 – Prova finale
La prova finale può consistere
a. nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio
eventualmente svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende
o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca
dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
b. nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte
sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore;
c. nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del
piano di studio, assegnata da un docente relatore.
Il Regolamento di corso di laurea stabilisce la modalità prescelta.
Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a
contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di
Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità.
La discussione della relazione, o del progetto, o della tesina avviene di fronte ad una
Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 36 del
presente Regolamento.
La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata
con il Presidente del corso di laurea. In questo caso si deve predisporre anche un riassunto
esteso in lingua italiana.
Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non
pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra
prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello
approvato dal Senato Accademico.
Art. 50 – Con se g uim ento della laurea
1.
La laurea si consegue con l’acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea, nel rispetto del numero massimo di
esami o valutazioni finali del profitto di cui all’art. 45 comma 2. Lo studente deve inoltre aver
superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2.
Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato
dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea.
3.
Quando non vietato da normative UE e’ possibile conseguire la laurea anche in un
tempo minore della durata normale del corso di laurea.
Art. 51 – Obblighi di frequenza
1.
La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l’organizzazione
delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata.
Art. 52 – Iscrizione agli anni succ e s s iv i
Per l’iscrizione al secondo anno dei corsi di laurea della Facoltà non è richiesta l’acquisizione
di un numero minimo di CFU, per l’iscrizione al terzo anno dei corsi di laurea della Facoltà è
richiesta l’acquisizione dei CFU relativi agli insegnamenti precisati nel Regolamento di ciascun
corso di laurea.
2.
In mancanza della completa acquisizione dei CFU riportati nel comma 1 lo studente sarà
iscritto al secondo anno come ripetente.
1.
Art. 53 – Tra sferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconos ci m ento
CFU
1.
Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle
conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto
salvo quanto previsto all’art. 43 comma 5 del presente Regolamento.
17
FACOLTÀ
DI AGRARIA
L’eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea secondo i
seguenti criteri:
a. se lo studente proviene da un corso di laurea della medesima classe, fatto salvo quanto
indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico
disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso
di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU
appartiene all’Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati
riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea. Qualora il corso
di laurea di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi
della legge 24 novembre 2006, n. 286;
b.se lo studente proviene da un corso di laurea dell’Università degli Studi di Padova
appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico
disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 25%. Il Regolamento di ciascun corso
di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU
appartiene all’Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso.
Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di
corso di laurea;
c.
se lo studente proviene da un corso di laurea di altro Ateneo appartenente ad una
classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24
novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente
motivati dal Consiglio di corso di laurea sulla base della presentazione del curriculum
studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti.
2. Se lo studente proviene da un corso di laurea dell’Università degli Studi di Padova della
medesima classe dichiarato affine nell’ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai
due Corsi avviene automaticamente.
3. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea,
Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il
voto ottenuto nell’integrazione.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 54 – Piani di studio
Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio. Qualora il piano degli studi corrisponda
all’Allegato 2, lo stesso si considera automaticamente approvato.
Per i corsi di laurea che prevedono un’organizzazione in curricula, lo studente è tenuto a
precisare, all’atto dell’immatricolazione, il curriculum prescelto. Eventuali modifiche possono
essere fatte prima dell’inizio del secondo anno di corso.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto
formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, si
considerano automaticamente approvate se conformi a quelle indicate annualmente dai Piani
didattici dei Corsi di Studio della Facoltà. Lo studente può scegliere attività formative che
costituiscano eventuali integrazioni curricolari previste per un corso di laurea magistrale. Qualora
le attività formative autonomamente scelte dallo studente non rientrino in quelle
precedentemente indicate, esse devono essere approvate dalla apposita Commissione didattica
del Corso di Studio e potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo.
Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento
delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il
voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo
studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all’art. 50, comma 2 del presente
Regolamento.
Il Consiglio di Facoltà, all’atto dell’approvazione dell’annuale Manifesto degli Studi, e la
Commissione didattica del Corso di Studio, valutano che sia fatto salvo quanto stabilito nel
successivo comma 7.
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti
l’ordinamento didattico, fermo restando l’obbligo di acquisire i CFU nelle discipline di base,
purché nell’ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito,
deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di
18
FACOLTÀ
DI AGRARIA
studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della
Commissione didattica del Corso di Studio che tiene conto delle esigenze di formazione culturale
e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di
laurea.
6.
Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all’estero nell’ambito di
programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi
del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in
trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all’art. 50, comma 2 del
presente Regolamento.
7.
I piani di studio di cui ai commi 3 e 4, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di
contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all’articolo 10,
comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
Titolo III
Norme comuni ai Regola me nti di Corso di laurea magi strale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Art. 55 - Ammi s s i one
Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria devono
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Inoltre gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale della Facoltà di
Agraria devono essere in possesso di conoscenze, competenze e abilità specificate nel
Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale.
Per potersi iscrivere ad un corso di laurea magistrale delle Facoltà di Agraria il laureato deve
essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
Il possesso dei requisiti è valutato preliminarmente all’iscrizione che non può essere effettuata in
assenza del possesso dei requisiti medesimi. Il Regolamento di ciascun corso di laurea
magistrale stabilisce il titolo o i titoli conseguiti in una o più classi di laurea dell’Università degli
Studi di Padova o di tutte le Università italiane per i quali non sono richieste integrazioni
curriculari.
I requisiti curriculari, specificati dal Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale, prevedono
che il laureato abbia conseguito un determinato numero di CFU in specifici settori scientifico
disciplinari e una possibile valutazione dei contenuti degli insegnamenti riferiti a tali settori
scientifico disciplinari.
I requisiti curriculari possono essere soddisfatti da parte dello studente iscritto a una laurea
triennale sostenendo esami fuori piano, in parte recuperati nella tipologia prevista all’articolo 10,
comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 o in eccesso ai 180 CFU necessari al
conseguimento del titolo; da parte del laureato, iscrivendosi ai corsi singoli nelle modalità
previste dal Regolamento per le iscrizioni a singoli insegnamenti. Con quest’ultima modalità si
soddisfano i requisiti curriculari, ma i CFU acquisiti non sono riconosciuti nella laurea magistrale.
Il possesso dei requisiti curriculari dà la possibilità di accesso alla laurea magistrale solo previa
verifica della adeguata personale preparazione definita sulla base del voto minimo di laurea
triennale deliberato dal Consiglio di Facoltà di Agraria, entro il mese di giugno di ogni anno
accademico. Il voto minimo di laurea è adottato sia per gli studenti che si immatricolano a una
laurea magistrale, sia per quelli che chiedono il passaggio da altro corso di laurea magistrale di
altra Facoltà o di altra Università. Il voto minimo di laurea stabilito dal Consiglio di Facoltà è
applicato alla coorte di immatricolati successiva.
I corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria ammettono l’iscrizione in corso d’anno, ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, entro i termini fissati dal Senato
19
FACOLTÀ
DI AGRARIA
Accademico e dal Consiglio di Facoltà per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello
stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Un laureato in possesso dei requisiti curriculari, ma che consegua il titolo in una data che non gli
consente l’iscrizione alla laurea magistrale in corso d’anno, può iscriversi ai corsi singoli
disponibili della laurea magistrale e sostenere gli esami, i cui CFU vengono riconosciuti in caso
di iscrizione.
10. Per i corsi di laurea magistrale interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l’ammissione sono
stabiliti in specifici regolamenti.
Art. 56 – Organizzazione didattica
1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, allo studio individuale e/o
ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore).
2. L’attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria è
organizzata secondo l’ordinamento semestrale.
3. L’inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell’ambito del
calendario accademico dell’Ateneo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 57 – Esa mi e verifiche
Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea
magistrale è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività.
Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d’esame integrate per
più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il
superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività
formativa in oggetto.
Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del
titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività
formative:
1)
caratterizzanti;
2)
affini o integrative;
3)
a scelta (conteggiate complessivamente
come un solo esame)
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o
orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di
laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono
comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti
parziali in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente
responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una
apposita scheda.
Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri
insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente
che intenda ricorrervi deve concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti
erogati nel medesimo semestre nell’ambito del corso di laurea magistrale.
Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea
magistrale, l’accertamento finale di cui al comma 1, oltre all’acquisizione dei relativi CFU,
comporta l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto
finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo
studente inserire nel piano di studio l’uno o l’altro degli insegnamenti; l’inserimento di entrambi gli
insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni
caso non deve essere superato il numero massimo di 12 verifiche di profitto.
I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine
il Consiglio di corso di laurea magistrale dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti
conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea
magistrale può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in
termini determinati.
20
FACOLTÀ
DI AGRARIA
Art. 58 – Conos c enza della lingua straniera
1. La lingua straniera richiesta e insegnata nell’ambito dei corsi di laurea magistrali della Facoltà di
Agraria è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà
stabilisce le Regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di
certificazioni linguistiche internazionali.
Art. 59 – Conos c enze di informatic a
1.
Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito
Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento
dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti.
Art. 60 – Prova finale
1. L'esame di laurea magistrale consta in una dissertazione orale su una tesi elaborata in maniera
originale, predisposta dal candidato e riguardante un argomento concordato con un docente che
assume il ruolo di relatore.
2. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i
docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i
docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità.
3. Il relatore, nel processo di valutazione della tesi, può chiedere l’intervento di un lettore.
Possono svolgere le funzioni di lettore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i
docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i
docenti impegnati nei corsi di laurea e Laurea magistrale interfacoltà e interuniversità.
4. La discussione della tesi avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui
composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 36 del presente Regolamento.
5. La tesi di laurea deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola. In
ogni caso la tesi di laurea deve contenere un riassunto in italiano ed uno in inglese.
6. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non
pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra
prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello
approvato dal Senato Accademico.
Art. 61 – Con se g uim ento della laurea magi strale
1. La laurea magistrale si consegue con l’acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale. Lo studente deve inoltre
aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato
dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea magistrale.
3. E’ possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del
corso di laurea magistrale (2 anni).
Art. 62 – Obblighi di frequenza
1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l’organizzazione
delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata.
Art. 63 – Iscrizione al secondo anno
1. Per l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale non è richiesta l’acquisizione di un
numero minimo di CFU.
Art. 64 – Tra sferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconos ci m ento
CFU
1.
Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del
possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata personale preparazione, ricorrendo
21
FACOLTÀ
DI AGRARIA
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del Regolamento di
ciascun corso di laurea magistrale.
L’eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea magistrale
secondo i seguenti criteri:
a. se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale della medesima classe la quota di
CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad
almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale definisce se il settore
scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all’Allegato 1 o 2
del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno
adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale. Qualora il Corso di
provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge
24 novembre 2006, n. 286;
b. se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Padova
appartenente ad una classe diversa o da un corso di laurea magistrale di altro Ateneo
appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai
sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono
adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale sulla base della
presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti.
In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di
laurea magistrale, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una
integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell’integrazione.
Art. 65 – Piani di studio
Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio entro i termini stabiliti
dalla Facoltà. Anche se il piano degli studi corrisponde all’allegato 2, esso è sottoposto a
valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che nel piano
di studi non siano presenti insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU
hanno concorso all’ottenimento dei 180 CFU.
Per i corsi di laurea magistrale che prevedono un’organizzazione in curricula, lo
studente è tenuto, all’atto dell’immatricolazione, a precisare il curriculum prescelto.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono essere scelte tra
gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270. Tali attività sono sottoposte
a valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che esse
non si riferiscano a insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU hanno
concorso all’ottenimento dei 180 CFU.
Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello
svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro
compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente
scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all’articolo 59, comma 2
del presente Regolamento.
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli
previsti l’ordinamento didattico, purché nell’ambito delle attività formative effettivamente erogate
e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti
annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di
laurea magistrale, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di Studio
magistrale, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione
professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale.
Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all’estero
nell’ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli
obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione
ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui
all’articolo 59, comma 2 del presente Regolamento.
22
FACOLTÀ
DI AGRARIA
7.
I piani di studio di cui ai commi 1 e 3, non possono comunque prevedere
sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della
tipologia all’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 66 - Norme transitorie
Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea specialistica secondo il decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, restano in vigore le norme e di legge e regolamentari vigenti al momento
dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
23
FACOLTÀ
DI AGRARIA
Allegato 1 – Dipartimenti di Riferimento della Facoltà
Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali
Dipartimento di Biotecnologie agrarie
Dipartimento di Scienze animali
Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali
24