Regolamento di Facoltà
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Regolamento di Facoltà
FACOLTÀ DI AGRARIA INDI C E DEL RE G O L A M E N TO DELL A FACO LTA' DI AGR A R I A PART E I ORG A N I Z Z A Z I O N E E FUN Z I O N A M E N TO TITOL O I Principi Generali Art. 1 – Finalità 1 Art. 2 – Composizione 1 pag. pag. TITOL O II Organi Art. 3 – Organi 1 Art. 4 – Preside 1 Art. 5 - Consiglio di Facoltà Art. 6 - Consiglio di Presidenza 2 Art. 7 - Competenze delegate al CdP 2 Art. 8 - Consigli di Corso di Studio Art. 9 – Commissioni Art. 10 - Commissione didattica paritetica Art. 11 - Commissione per il tutorato Art. 12 - Commissione per le risorse e la programmazione Art. 13 - Commissione per le attività internazionali Art. 14 - Commissione per le attività di orientamento 6 Art. 15 - Commissione per i Master Art. 16 - Commissione per la lingua inglese Art. 17 - Commissione per l’informatica applicata Art. 18 - Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori 6 pag. pag. pag. 2 pag. pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 6 TITOL O III Capo I – Elezioni dei Rappre s ent anti del Personale Tecnico Ammini strativo in CdF Art. 19 – Indizione delle elezioni Art. 20 – Elettorato attivo e passivo pag. 6 pag. 6 I pag. pag. pag. FACOLTÀ DI AGRARIA Art. 21 – Votazione e scrutinio 7 Art. 22 – proclamazione degli eletti pag. pag. 7 Capo II – Funzionam ento Art. 23 8 Art. 24 Art. 25 Art. 26 9 Art. 27 Art. 28 9 Art. 29 9 - Convocazione del Consiglio di Facoltà pag. - Ordine del giorno – Sedute -Svolgimento dei lavori pag. 8 pag. 8 – Votazioni - Verbalizzazione e pubblicità degli atti pag. 9 - Funzionamento del Consiglio di Presidenza II pag. pag. pag. FACOLTÀ DI AGRARIA PART E II ATTI V I TA’ DIDAT TI C A Titolo I Dispo sizioni e finalità generali Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 13 Art. 42 13 – – – – – – – – – – – – Offerta formativa Ordinamento didattici dei corsi di studio Regolamenti didattici dei corsi di studio Pubblicazione dell’offerta didattica Compiti didattici Verifiche di profitto Commissioni esaminatrici Studenti Valutazione dell’attività didattica Valutazione del carico didattico Tutorato Orientamento pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. - Attività internazionali pag. Titolo II Norme comuni ai Regola m enti di Corso di laurea Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 16 Art. 51 16 Art. 52 16 Art. 53 16 Art. 54 17 - Ammissione – Organizzazione didattica – Esami e verifiche – Conoscenza della lingua straniera – Conoscenze di informatica – Tirocinio pratico applicativo – Prova finale – Conseguimento della laurea pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. 15 pag. – Obblighi di frequenza pag. – Iscrizione agli anni successivi pag. – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU pag. – Piani di studio pag. Titolo III Norme comuni ai Regola m enti di Corso di laurea ma gi strale Art. 55 - Ammissione Art. 56 – Organizzazione didattica Art. 57 – Esami e verifiche pag. 18 pag. 18 pag. 19 III FACOLTÀ DI AGRARIA Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 20 Art. 63 Art. 64 20 Art. 65 21 – – – – – Conoscenza della lingua straniera Conoscenze di informatica Prova finale Conseguimento della laurea magistrale Obblighi di frequenza pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 20 pag. – Iscrizione al secondo anno – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU – Piani di studio pag. 20 pag. pag. Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 64 - Norme transitorie pag. 21 IV FACOLTÀ DI AGRARIA PART E I ORG A N I Z Z A Z I O N E E FUN Z I O N A M E N TO TITOL O I Principi Generali Art. 1 – Finalità 1. La Facoltà è la struttura nella quale sono incardinati i professori e i ricercatori per lo svolgimento della loro attività didattica. La Facoltà corrisponde ad un ambito definito di settori scientifico disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati. 2. La Facoltà persegue l’obiettivo dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze e della cultura scientifica e quello della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società nel campo delle Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 3. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possano portare al miglioramento dell’offerta didattica. 4. La Facoltà, per lo sviluppo dell’attività didattica e scientifica, agisce in stretta collaborazione con i Dipartimenti di riferimento. cui all’Allegato n. 1. 1. Art. 2 – Compo sizione La Facoltà è costituita dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo ad essa assegnato dall’Ateneo e da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi Interfacoltà e alle Scuole di Specializzazione attivati presso la Facoltà stessa. TITOL O II Organi Art. 3 – Organi 1. 1. 2. 3. 4. Gli Organi della Facoltà: - il Preside - il Consiglio di Facoltà (CdF) - il Consiglio di Presidenza (CdP) - i Consigli dei Corsi di studio (CCS) Art. 4 - Preside Il Preside rappresenta la Facoltà, ne coordina l'attività generale e quella degli Organi collegiali e delle Commissioni e ne promuove l'equilibrato sviluppo. La durata in carica, le competenze specifiche e le modalità di elezione del Preside sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto dell'Università e della Sezione IV, Capo II, Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo. Il Preside nomina tra i Professori di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni. Il Vicepreside sostituisce a tutti gli effetti il Preside in caso di sua assenza o impedimento temporanei. Il Preside può adottare, in situazioni di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza o del Consiglio di Facoltà, fatta eccezione per quelli concernenti materie non delegabili al Consiglio di Presidenza, sottoponendoli, per la ratifica, agli Organi competenti nella prima seduta utile. 1 FACOLTÀ DI AGRARIA 5. Il Preside si relaziona con i componenti delle Commissioni di Facoltà e i Rappresentanti della Facoltà presso organismi esterni, sia di Ateneo che di altre istituzioni, al fine di concordare iniziative e attività da promuovere. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 5 - Consi glio di Facoltà Il Consiglio di Facoltà (CdF) è costituito ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dell'Università. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si adottano le procedure previste dal Titolo III Capo I del presente regolamento. Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste dall’art. 34, commi 2 e 3 e all’art. 35 dello Statuto. Ad esso spettano inoltre i compiti previsti dall’art. 38 dello Statuto. Il Consiglio di Facoltà può delegare la propria competenza deliberativa al Consiglio di Presidenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 38 dello Statuto. Al Consiglio di Facoltà spettano tutte le competenze previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo agli art. 34, 35, 38 e 75. Il funzionamento del CdF è regolato dalle norme del Titolo III del presente Regolamento. Art. 6 - Consi glio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza (CdP) è costituito dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei CCS, dai seguenti rappresentanti eletti dal CdF: 2 rappresentanti dei Professori; 2 rappresentanti dei Ricercatori; 2 rappresentanti degli studenti. 2. Fanno parte del CdP i Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Facoltà di cui all’Allegato 1, o loro delegati, e con voto consultivo, docenti della Facoltà membri del Senato Accademico, il Direttore dell’Azienda Sperimentale Agraria e il Direttore del CIS, se appartenenti alla Facoltà di Agraria; 3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti, a scrutinio segreto, dalla rispettiva categoria di appartenenza all’interno del CdF. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. La durata delle rappresentanze elettive è di quattro anni accademici ad eccezione degli studenti che rimangono in carica per un biennio. Per tutti gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria il segretario amministrativo partecipa a pieno titolo ai lavori del CdP. Su invito del Preside, per la discussione di temi specifici concernenti l’organizzazione delle risorse, possono partecipare i rappresentanti del PTA in CdF. In caso di impedimento temporaneo i Presidenti dei CC S , i Direttori di Dipartimento ed i Rappresentanti degli studenti possono farsi sostituire rispettivamente dal Vicepresidente, dal Vicedirettore e da altri Rappresentanti degli studenti del CdF non eletti in CdP o, in caso di impedimento di questi, da altra persona all’uopo delegata con delega scritta trasmessa al Preside prima dell’inizio della seduta. Il CdP collabora con il Preside nell’istruzione delle deliberazioni da sottoporre al CdF, nel coordinamento delle attività didattiche dei diversi Corsi di Studio, nell’organizzazione dei servizi rivolti agli studenti, nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di Facoltà e in ogni altra materia per la quale il Preside ritenga opportuno investirlo. Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della Facoltà, spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, come previsto dell’art. 75 dello Statuto. Art. 7 - Competenze delegate al CdP 1. Il CdF non può delegare al CdP la propria competenza sulle seguenti materie: a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validità delle sedute o per la loro approvazione, né materie che sono di competenza della Facoltà in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente; 2 FACOLTÀ DI AGRARIA 2. 3. 4. 5. b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici; c) la formulazione dei piani di sviluppo triennali; d) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali Indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attività didattica; f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla Facoltà e la destinazione e modalità di copertura dei posti di ruolo; g) l’approvazione dei Regolamenti di Facoltà, dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle altre attività didattiche, nonché l’approvazione del manifesto annuale degli studi; h) la proposta del conferimento di lauree honoris causa e del titolo di Professore Emerito; i) l’approvazione, a conclusione di ciascun Anno Accademico, della Relazione annuale sullo stato della Facoltà e sulle prospettive dell’attività didattica e i relativi fabbisogni per l’anno accademico successivo. Il CdF delega in via permanente al CdP le seguenti competenze: − approvare le richieste di patrocinio della Facoltà; − proporre i membri aggregati delle commissioni per gli Esami di Stato; − approvare l’attuazione del Calendario accademico − approvare le modifiche all’assetto didattico e al carico didattico dei professori e dei ricercatori − approvare le modifiche ai Manifesti degli Studi che si rendessero necessarie in corso d’anno per sopravvenute esigenze; − approvare l’attribuzione degli affidamenti e/o dei contratti d’insegnamento, in seguito alle modifiche dei Manifesti degli Studi o per rinuncia del precedente assegnatario − approvare i contratti e la loro attribuzione per i contratti per l’attività didattica di supporto − determinare il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi ai diversi Corsi di Studio − approvare l’attività didattica in Bressanone − autorizzare il superamento dei limiti di spesa ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità − autorizzare lo scarico inventariale − approvare la ripartizione dei contributi per la didattica e per i servizi agli studenti − approvare la richiesta attivazione della procedura di valutazione comparativa per stipula dei contratti; − approvare l’emissione di bandi per premi di studio e per i contributi per il tirocinio o tesi di laurea in Paesi in via di sviluppo − approvare la relazione triennale di ricercatori e professori − approvare l’attività didattica e scientifica annuale dei ricercatori − approvare i nulla osta per lo svolgimento di compiti didattici presso altre Facoltà o Istituzioni equipollenti − approvare i nulla osta per la deroga all’obbligo di residenza − nomina del Comitato Ordinatore di cui al successivo art. 8 comma 2 del presente Regolamento Nelle materie delegate di cui al Comma 2, le deliberazioni del CdP sono approvate quando ottengono il consenso di almeno i due terzi. Quando una deliberazione su una materia delegata non ottiene le necessarie maggioranze, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei partecipanti alla seduta del CdP in cui viene esaminata, l’argomento oggetto di tale deliberazione dovrà essere sottoposto all’esame del CdF. Il verbale viene approvato all’inizio della seduta successiva, ma le deliberazioni sono sempre immediatamente esecutive. Il CdF può delegare al CdP la deliberazione su uno specifico argomento, in particolare in seguito alla discussione generale, fissandone eventualmente limiti ed indirizzi generali. In tali 3 FACOLTÀ DI AGRARIA casi la deliberazione adottata dal CdP ha valore definitivo e di essa viene data comunicazione nella seduta del CdF immediatamente successiva. Art. 8 - Con si gli dei Corsi di Studio 1. Il CdF definisce i Consigli dei Corsi di Studio ai quali affida l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica di uno o più Corsi di Studio, che possono essere raggruppati sulla base di esigenze organizzative e di affinità scientifica. Per i Consigli dei Corsi di Studio già costituiti il CdF può deliberare l’accorpamento in un unico CCS di due o più CCS oppure la separazione in distinti CCS di un CCS con più Corsi di Studio, sulla base di motivata proposta approvata dai CCS interessati. 2. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione il CdF può deliberare l’assegnazione delle relative competenze ad un CCS già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest’ultimo caso, il CdP, su proposta del Preside, provvede a nominare il Comitato Ordinatore ed il relativo Presidente, che svolgono tutte le funzioni del CCS. Con l’avvio dell’ultimo anno di Corso il Presidente del Comitato Ordinatore provvede ad indire le elezioni per il Presidente del CCS e all’insediamento del relativo CCS, con la composizione indicata al successivo Comma. 3. Sono organi del Consiglio dei Corsi di studio: il Consiglio e il Presidente. 4. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza dei Corsi di studio afferenti. In particolare spettano al Consiglio: a) l’organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti; b) l’approvazione dei piani di studio; c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche degli ordinamenti didattici attinenti ai Corsi di studio; d) la formulazione di proposte per l’espletamento delle altre attività didattiche; e) ogni altro compito delegato dalla Facoltà o previsto dalle vigenti disposizioni. 5. Per l’istruzione delle pratiche riguardanti gli studenti (piani degli studi, valutazione passaggi, riconoscimento carriera pregressa) il Consiglio si avvale di una Commissione didattica all’uopo costituita e nominata dal Consiglio stesso; 6. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 7. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai ricercatori afferenti al corso di studio, in quanto in esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai sensi del comma 4 dell’art. 5 dello Statuto dell’Università e da un rappresentante del Personale tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti. 8. Il Presidente rappresenta il corso o i corsi di studio, presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività didattica dei corsi di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 9. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 10. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza 1. Art. 9 - Com mis s i oni La Facoltà può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni. Con la deliberazione di istituzione della 4 FACOLTÀ DI AGRARIA 2. 3. 4. 5. Commissione, il CdF stabilisce anche i compiti e la durata, salvo che non siano già disciplinate da altra normativa o dal presente Regolamento. La Facoltà costituisce le seguenti Commissioni permanenti: − Commissione didattica paritetica; − Commissione per il tutorato; − Commissione per le risorse e la programmazione; − Commissione per le attività internazionali; − Commissione per le attività di orientamento; − Commissione per i Master; − Commissione per la lingua inglese; − Commissione per l’informatica applicata; − Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, spetta al Consiglio di Facoltà nominare il Presidente ed i componenti di ciascuna Commissione sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento. Il Preside partecipa di diritto a tutte le Commissioni della Facoltà, anche quando non ne è componente; in quest'ultimo caso il suo voto è consultivo. In caso di impedimento temporaneo i Rappresentanti degli studenti nelle Commissioni possono farsi sostituire da altri studenti all'uopo delegati con delega scritta, trasmessa al Presidente di Commissione prima dell'inizio della seduta. Art. 10 - Commi s s ion e didattica paritetica 1. La Commissione didattica paritetica, con le attribuzioni di legge, è composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti della Facoltà, con il compito di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione didattica e dei servizi di tutorato. 2. E' costituita dal Preside, dal Vice-Preside, dal Past-preside, da una rappresentanza paritetica di studenti individuata nell’ambito dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. 3. La Commissione didattica paritetica, nell’ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Facoltà, cui riferisce periodicamente sullo stato dell’attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di Facoltà o di Presidenza, secondo le rispettive competenze. Art. 11 - Commi s s io ne per il tutorato 1. La Commissione per il tutorato è composta dal responsabile per il tutorato di ciascun Corso di Studio, indicato dal rispettivo Presidente del CCS, e da un rappresentante degli studenti indicato dai rappresentanti degli studenti in CdP. 2. L'attività della Commissione è orientata alle finalità definite dall'apposito Regolamento di Ateneo per l'attività di tutorato. 3. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto, oltre al Preside e al Vicepreside, anche il Presidente della Commissione didattica paritetica. Art. 12 - Commi s s io ne per le risorse e la progra m m azione 1. La Commissione per le risorse e la programmazione è composta dal Preside e dai Direttori dei Dipartimenti di riferimento. 2. La Commissione elabora le proposte relative all'utilizzazione delle risorse destinate alla docenza di ruolo, secondo i criteri definiti dal Senato Accademico e predispone i Piani di sviluppo pluriennali da sottoporre all'esame del CdF. 3. La Commissione predispone anche relazioni periodiche sulla valutazione dell'attività didattica della Facoltà e sullo sviluppo equilibrato della stessa, da sottoporre all'esame del CdF. Art. 13 - Commi s s ion e per le attività internazionali 5 FACOLTÀ DI AGRARIA 1. La Commissione per le attività internazionali è composta da sette tra professori e ricercatori. Della Commissione fanno parte anche i rappresentanti della Facoltà nella Commissione per le Attività Internazionali di Ateneo. 2. La Commissione ha il compito di curare le iniziative e le attività che riguardano i rapporti culturali e didattici con l'estero, sia in riferimento all'attività dei docenti che a quella degli studenti. 3. La Commissione cura in particolare le iniziative della Facoltà relative ai Programmi di scambio di studenti e di Docenti (Socrates-Erasmus, Alfa, Leonardo, Campus, ecc.) con Università e/o Istituzioni di altre Nazioni, nonché i progetti di internazionalizzazione dei Corsi di Studio della Facoltà stessa. Art. 14 - Commi s s io ne per le attività di orientamento 1. La Commissione per le attività di orientamento è composta da sei tra professori e ricercatori e da un rappresentante degli Studenti indicato dai rappresentanti degli Studenti in CdP. 2. La Commissione cura e coordina le attività relative all'orientamento e all'accesso degli studenti ai Corsi di Studio della Facoltà e si collega alle iniziative e ai progetti promossi dal Servizio Orientamento dell’Ateneo. Art. 15 - Commi s s io ne per i Ma ster 1. La Commissione Master è composta da quattro tra professori e ricercatori. 2. La Commissione ha il compito di coordinare e dare supporto alla predisposizione e realizzazione di Master di Facoltà o Interfacoltà, nonché di corsi di perfezionamento; a Commissione agisce da collegamento con la Commissione Master di Ateneo. Art. 16 - Commi s s ion e per la lingua inglese 1. La Commissione per la lingua inglese è composta da quattro tra professori e ricercatori. 2. La Commissione ha il compito di coordinare le iniziative formative relative alla lingua inglese attive nei vari Corsi di Studio; la Commissione agisce da collegamento con il Centro Linguistico di Ateneo Art. 17 - Commi s s ion e per l’informatic a applicata 1. La Commissione per l’informatica applicata è composta da sei tra professori e ricercatori. 2. La Commissione ha il compito di coordinare le iniziative formative relative all’informatica attive nei vari Corsi di Studio; la Commissione agisce da collegamento con il Centro di Calcolo dell’Ateneo e con il competente Servizio dell’Amministrazione Centrale per quanto riguarda la certificazione ECDL. Art. 18 - Commi s s ion e per gli sta ge di studenti delle Scuole Superiori 1. La Commissione per gli stage di studenti delle Scuole Superiori è composta da due tra professori e ricercatori. 2. La Commissione ha il compito di promuovere e coordinare le iniziative relative agli stage di studenti delle Scuole Superiori; la Commissione agisce da collegamento con i Dipartimenti, l’Azienda Sperimentale Agraria e il Centro Interdipartimentale di Servizi Agripolis presso le cui strutture possono essere individuate le sedi di stage. TITOL O III Capo I – Elezioni dei Rappre s ent anti del PTA in CdF Art. 19 -Indizione delle elezioni 1. Ogni quattro anni e non oltre il mese di luglio il Preside della Facoltà indice le elezioni delle rappresentanze del Personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Facoltà con avviso affisso all’Albo della Facoltà almeno 15 giorni prima della data prevista per le votazioni, che si svolgeranno nell’arco di una giornata. 6 FACOLTÀ DI AGRARIA 2. L’avviso dovrà contenere la data e gli orari della votazione nonché il luogo ed il numero delle rappresentanze da eleggere, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo Lo stesso avviso riporterà l’indicazione dei componenti la Commissione del seggio che dovranno essere un docente, e due tecnici amministrativi 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 20 - Elettorato attivo e pas sivo Fa parte del Consiglio di Facoltà una rappresentanza del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato pari a: 1 rappresentante per i Consigli di Facoltà fino a 75 componenti; 2 rappresentanti per i Consigli di Facoltà fino a 150 componenti; 3 rappresentanti per i Consigli di Facoltà con più di 150 componenti. L’elettorato attivo e passivo è individuato tra: a) tutto il personale tecnico amministrativo afferente alla Presidenza della Facoltà; b) il personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento della Facoltà, ai sensi dell’art. 39, comma 2 dello Statuto, addetto alle attività didattiche (gestione delle aule, gestione dei laboratori didattici, segreteria didattica, segreteria dei Consigli dei Corsi di Studio); c) il personale tecnico amministrativo delle Biblioteche alle quali hanno accesso gli studenti della Facoltà; d) il personale tecnico amministrativo dei Centri Interdipartimentali di Servizi a cui partecipano i Dipartimenti di riferimento della Facoltà; Il personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti o alle Biblioteche può esercitare l’elettorato attivo e passivo per un solo Consiglio di Facoltà e dopo aver esercitato la relativa opzione. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo saranno consultabili almeno dieci giorni prima della data delle votazioni presso gli uffici amministrativi della Presidenza della Facoltà, che ne curerà la compilazione e l’eventuale rettifica in caso di errori di redazione. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo e passivo. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato. Art. 21 - Votazione e scrutinio Per la validità della prima convocazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, in caso di seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora non si raggiunga il quorum necessario, si dovrà procedere all’indizione di elezioni suppletive così come nel caso di anticipata cessazione di taluno degli eletti qualora non vi siano idonei in graduatoria. La votazione avrà luogo a scrutinio segreto e l’elettore potrà esprimere sulla scheda una sola preferenza. Al termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio procederà alla verifica della validità della votazione e, quindi, allo spoglio delle schede compilando, altresì, un verbale e la graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti, che sarà utilizzata nel corso del mandato, in caso di necessità di subentro. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà ad elezioni suppletive. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di nomina ed in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di età.I risultati dovranno essere affissi all’Albo della Presidenza ed avverso gli stessi è ammesso ricorso al Consiglio di Presidenza entro i cinque giorni successivi alla loro affissione. Art. 22 - Proclam azione degli eletti 1. Il Consiglio di Presidenza, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che sono successivamente nominati con provvedimento del Preside. 7 FACOLTÀ DI AGRARIA In prima applicazione gli eletti entrano in carica dalla data del provvedimento di nomina e cessano allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Nel caso di elezioni suppletive gli eletti entrano in carica all’atto di nomina ed il loro mandato avrà durata per lo scorcio del quadriennio per il quale sono state indette le elezioni. 2. I rappresentanti eletti durano in carica un quadriennio accademico e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Capo II - Funzionamento Art. 23 - Convocazione del Consi glio di Facoltà Il CdF è convocato dal Preside con avviso personale ai componenti il Consiglio almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza il CdF può essere convocato con almeno 3 giorni di preavviso. 2. La convocazione avviene su iniziativa del Preside, quando ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di quattro volte all’anno, oppure su richiesta di almeno un decimo dei componenti il Consiglio; in quest’ultimo caso il Preside è tenuto a convocare il CdF entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta. 3. L’avviso di convocazione deve recare l’indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e l’ordine del giorno. L’avviso viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti il CdF, salvo per coloro che abbiano esplicitamente richiesto di riceverlo in forma cartacea. 4. Il materiale informativo sugli argomenti e le eventuali proposte di deliberazione devono essere disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. Una sintesi delle informazioni viene inserita nella pagina Web della Facoltà almeno due giorni prima della seduta. 1. 1. 2. 3. 4. Art. 24 - Ordine del giorno L’ordine del giorno (o.d.g.) delle sedute del CdF è fissato dal Preside con la collaborazione del CdP, che predispone per ogni punto una breve sintesi informativa. I componenti del CdF possono chiedere l’iscrizione all’o.d.g. di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà o attinenti le funzioni del CdF. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l’eventuale rifiuto. Le richieste di iscrizione all’o.d.g. di argomenti di competenza del CdF, da parte di componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un decimo dei componenti il Consiglio. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all’ordine del giorno. Art. 25 - Sedute Le sedute sono presiedute dal Preside che garantisce il regolare svolgimento dei lavori, con facoltà di sospendere o sciogliere la seduta quando ne ravvisasse la necessità, con breve motivazione a verbale. 2. Alle sedute partecipano tutti i componenti il Consiglio. In relazione all’esame di specifici argomenti all’ordine del giorno, il Preside, anche su indicazione di singoli Consiglieri, può consentire la partecipazione alle sedute, limitatamente alla trattazione degli argomenti di interesse, la possibilità di intervento a persone estranee al Consiglio la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori dello stesso. I rappresentanti degli studenti negli Organismi di Ateneo, che facciano parte della Facoltà, partecipano di diritto, in qualità di uditori, alle sedute del CdF, in analogia con la presenza dei rappresentanti degli studenti. La composizione del Consiglio di Facoltà si restringe alla sola componente docente per tutti gli argomenti di competenza esclusiva. 3. Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri, escludendo dal 1. 8 FACOLTÀ DI AGRARIA computo coloro che hanno giustificato la loro assenza. I Consiglieri che non possono partecipare ad una seduta del CdF devono darne preventiva comunicazione al Preside, sottoscrivendo apposita dichiarazione che verrà raccolta dall’Ufficio di Presidenza. Sono giustificati d’ufficio i Consiglieri in congedo, in aspettativa o in permesso di studio. La presenza di ciascun Consigliere va certificata all’ingresso dell’aula del Consiglio apponendo la firma sul foglio d'entrata. Trascorsi venti minuti dall’ora di convocazione, in mancanza del numero legale, il Preside dichiara deserta la seduta. La validità delle sedute è verificata dal Preside. In qualsiasi momento dell'adunanza ogni Consigliere può richiedere la verifica delle condizioni di validità. 4. Il Preside pone in trattazione gli argomenti secondo l’ordine di iscrizione. 5. Le “Comunicazioni” sono effettuate dal Preside o, su sua delega, da parte di un Consigliere. I Consiglieri che lo ritengano opportuno, possono fare comunicazioni al Consiglio su questioni urgenti o di rilevante interesse per l’attività dello stesso, previa autorizzazione da parte del Preside. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Art. 26 -Svolgimento dei lavori Ogni argomento posto in trattazione viene presentato dal Preside o da un Relatore da lui incaricato. Dopo la presentazione il Preside concede la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, secondo l’ordine di iscrizione. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero sull’argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. Il Preside ha facoltà di richiamare il Consigliere all’obbligo di restare in argomento e, nel caso di reiterata inadempienza, di togliergli la parola. A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Preside di cui al Comma 2 o la richiesta di presentazione di mozioni d’ordine, nel qual caso il Preside potrà dare la parola al richiedente interrompendo il Consigliere che stava parlando. Ciascun intervento deve essere contenuto, di norma, nel tempo massimo di 3 minuti. In caso di argomenti di particolare rilevanza, il Preside potrà concedere tempi maggiori. Ciascun Consigliere può chiedere la parola sullo stesso argomento al massimo per due volte. In ogni caso l’eventuale secondo intervento potrà essere concesso solo dopo che sono stati effettuati tutti i primi interventi richiesti. Eventuali ulteriori richieste di intervento potranno essere accolte a discrezione del Preside, in relazione all’ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio. Art. 27 - Votazioni A conclusione della discussione il Preside trae le opportune conclusioni e riassume i termini della questione, formulando le proposte finali di deliberazione e raccogliendo le eventuali proposte di emendamento, sulle quali il Consiglio sarà chiamato a votare. Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione, nell’ordine ritenuto più funzionale alla espressione della volontà del Consiglio, gli emendamenti e la proposta finale. Ogni qualvolta esistano proposte dichiarate alternative tra di loro, l’approvazione di una esclude automaticamente le altre senza bisogno di ulteriori votazioni. Su ogni votazione ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere una brevissima dichiarazione di voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale purché ne fornisca, entro il termine della seduta, il testo scritto . Salvo specifiche disposizioni che richiedano maggioranze qualificate, ciascuna proposta posta in votazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Art. 28 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti Funge da Segretario il Professore Ordinario con minore anzianità di ruolo o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato nella verbalizzazione dal personale tecnico amministrativo dell’Ufficio di Presidenza che, su invito del Preside, partecipa alla sedute. 2. Di ciascuna seduta del CdF è redatto apposito verbale che riporta il testo delle deliberazioni, comprensivo della motivazione, dell’esito delle votazioni e del dispositivo finale. Per ciascuna deliberazione sono riportate a verbale le eventuali dichiarazioni di voto di cui al 1. 9 FACOLTÀ DI AGRARIA Comma 3 dell’articolo 27. Nel caso in cui la trattazione di un argomento abbia comportato un rinvio della decisione, il verbale riporta la sintesi del dibattito e delle questioni affrontate e l’eventuale indicazione degli sviluppi futuri. 3. Il verbale di ogni adunanza è approvato di norma nella seduta immediatamente successiva ed è consultabile presso l’Ufficio di Presidenza. 4. Le deliberazioni immediatamente esecutive, devono essere definite seduta stante dando lettura del testo approvato. Spetta al Preside darvi attuazione nei modi ritenuti più opportuni. 1. Art. 29 - Funziona mento del Consi glio di Presidenza Per il funzionamento del CdP si applicano le stesse norme di cui agli art. 23-28. 10 FACOLTÀ DI AGRARIA PART E II ATTI VI TA’ DIDAT TI C A Titolo I Dispo sizioni e finalità generali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Art. 30 – Offerta formativa Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica comune a più corsi di studio afferenti alla Facoltà. Per i corsi di studio interfacoltà e interuniversità, l’organizzazione didattica è specificata nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La Facoltà di Agraria, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, attiva, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo sulla base di apposito accordo redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico, corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, in relazione alle competenze e alle attività scientifiche degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa. Il Consiglio di Facoltà approva l’istituzione e l’attivazione di un corso di studio, il relativo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l’eventuale disattivazione, nel rispetto della normativa vigente. L’attivazione del Corso di studio può essere subordinata al raggiungimento di un numero minimo di preimmatricolati o immatricolati fissato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo. La Facoltà di Agraria può istituire, oltre ai corsi di studio di cui al comma 2, corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea. La Facoltà di Agraria può istituire corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, i master universitari di primo e di secondo livello, disciplinati dall’apposito regolamento. La Facoltà di Agraria può attivare corsi di studio di cui al comma 2 ed altre iniziative di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni da perfezionare prima dell’attivazione del corso di studio. L'offerta formativa della Facoltà si attua nel quadro della programmazione stabilita dal Consiglio di Facoltà e nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Art. 31 – Ordinamento didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali la Facoltà di Agraria richiede l’istituzione, nel rispetto del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dei successivi decreti ministeriali, del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente regolamento determinano: a) la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) il numero intero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio. 11 FACOLTÀ DI AGRARIA 3. I corsi di studio afferenti alla stessa classe sono dichiarati affini e condividono le attività di base e le attività caratterizzanti per almeno 60 CFU. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico l’approvazione di eventuali dichiarazioni di non affinità. Art. 32 – Regol am enti didattici dei corsi di studio 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati, nel rispetto dell’articolo 12, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato Ordinatore nominato dalla Facoltà. Tutti i predetti regolamenti sono emanati dal Rettore previa verifica della loro conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare: 1. l’elenco delle attività formative (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, ecc.) redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli; 2. gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; in particolare le competenti strutture didattiche dovranno prevedere l’istituzione di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca, con il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi. Art. 33 – Pubblicazione dell’offerta didattica 1. La divulgazione dell’offerta didattica e dei servizi della Facoltà di Agraria, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso forme di comunicazione anche multimediali quali: a) bollettino – notiziario di Facoltà; b) guida dello studente; c) sito Internet e posta elettronica; d) guida ai servizi per gli studenti. Gli strumenti informativi di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni utili per le scelte e gli adempimenti didattici e amministrativi degli studenti, le quali dovranno essere pubblicate in tempo utile per consentire un puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Attraverso le forme di comunicazione di cui al comma precedente si attua la pubblicità dell’informazione. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 34 – Compiti didattici Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, i docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo le loro attività di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro assegnate. Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro va depositato, a conclusione dell’anno accademico, presso la Segreteria di Presidenza. I registri sono accessibili nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate all’inizio dell’anno accademico dalle strutture didattiche competenti e presentate sul sito Internet della Facoltà. L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti. Le linee guida dell’organizzazione oraria delle attività formative sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli 12 FACOLTÀ DI AGRARIA studenti. Le relative deliberazioni sono rese pubbliche. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 35 – Verifiche di profitto Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, per ciascun anno accademico, di sei appelli: • due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l’attività; • due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti; • due in sessioni diverse dalle precedenti. Il Consiglio di Facoltà può deliberare ulteriori appelli di recupero all’interno delle sessioni fissate dal Senato Accademico, per far sostenere esami a studenti ripetenti, studenti in prossimità della laurea, o fuori corso, purché ciò non interferisca con le normali attività didattiche. Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere inferiore a quattordici giorni per l’ordinamento semestrale. Poichè il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce che uno studente deve avere a disposizione almeno 5 appelli, il docente può autonomamente decidere di obbligare lo studente, una sola volta, a saltare l’appello successivo qualora il risultato della prova sostenuta nell’appello precedente sia risultato insufficiente. Il calendario delle sessioni d’esame è reso noto dal Senato Accademico agli studenti prima dell’inizio dell’anno accademico. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali sono rese note dalla Facoltà prima dell’inizio delle attività formative. Le date degli esami possono essere modificate previa comunicazione alla Segreteria di Presidenza; in ogni caso non è consentita l’anticipazione degli appelli. Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Consiglio di Facoltà stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell’arco dell’anno accademico, all’interno dei periodi fissati dal Senato Accademico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente attraverso apposito decreto ministeriale. Art. 36 – Commi s s io ni esa minatrici Per ogni attività formativa, l’esame o la verifica finale del profitto avviene ad opera di una commissione che ne assicura il carattere pubblico. L’eventuale articolazione di una attività formativa in moduli coordinati comporta un’unica valutazione collegiale. La commissione esaminatrice è nominata dal Preside ed è costituita da due membri effettivi e uno o più supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il docente al quale la Facoltà ha affidato la responsabilità dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un settore culturalmente affine ovvero un assegnista o contrattista il quale sia stato incaricato di svolgere attività di didattica di supporto ovvero un cultore della materia cui la Facoltà abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica. In caso di impedimento del Presidente il secondo membro effettivo ne assume il ruolo. Per i corsi integrati o esami integrati il Presidente è il docente dell’insegnamento con il maggior numero di CFU, a parità di CFU il docente con la maggiore anzianità in ruolo. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l’attribuzione di un voto, l’acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso il termine “idoneo”. Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente. Le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche finali di profitto sono disciplinate negli art. 45 e 57 del presente regolamento. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate negli art. 49, 50, 60 e 61 del presente regolamento. 13 FACOLTÀ DI AGRARIA 7. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere al termine di ogni appello all’ufficio competente i verbali delle prove effettuate. 8. Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti salvo il caso indicato al comma 7 dell’articolo precedente per il quale si fa rinvio alla specifica normativa. Il Presidente della commissione è di norma un Presidente del Consiglio di corso di laurea. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo, all’unanimità, può essere attribuita la lode su proposta di un compente la commissione diverso dal relatore. 1. 2. 3. 4. Art. 37 – Studenti Il Senato Accademico delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l’inizio delle attività didattiche. Per poter sostenere gli esami o le verifiche finali del profitto gli studenti devono essere regolarmente iscritti a un corso di studio. È possibile l’iscrizione all’esame singolo così come disciplinato dallo specifico regolamento di Ateneo. Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari interi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente. Inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio prescelto entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all’Università degli Studi di Padova. La Facoltà di Agraria prevede ai propri corsi l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne abbiano i requisiti per tutti gli anni di corso. Art. 38 – Valutazione dell’attività didattica 1. I Consigli dei corsi di studio attuano forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Per tale valutazione il Consiglio dei corsi di studio si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie. 1. Art. 39 – Valutazione del carico didattico Il Consiglio dei corsi di studio attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il Consiglio dei corsi di studio si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo. Art. 40 – Tutorato 1. La Facoltà di Agraria può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà. Art. 41 – Orientamento 1. La Facoltà di Agraria può svolgere attività di orientamento in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore secondo le direttive generali impartite dal Senato Accademico. 1. Art. 42 - Attività internazionali Nell’ambito di appositi accordi interuniversitari internazionali approvati dagli organi accademici competenti e ispirati a criteri di reciprocità, la Facoltà di Agraria può prevedere corsi di studio e altre attività formative di cui all’articolo 30, con periodi alternati di formazione presso Università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli riconosciuti in Italia e nei paesi in cui hanno sede le Università convenzionate. 14 FACOLTÀ DI AGRARIA 2. Ciascun accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività didattica, che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi interessati. 3. Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Facoltà di Agraria aderisce, a qualsiasi livello di corso di studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell’Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all’estero e dei relativi crediti, che lo stesso sia stato preventivamente approvato dal Co nsiglio dei corsi di studio competente. Titolo II Norme comuni ai Regola me nti di Corso di laurea 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Art. 43 - Ammi s s ion e Gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline propedeutiche: soddisfacente familiarità con la matematica di base, padronanza delle principali leggi della fisica e conoscenze di base della biologia, della chimica generale. Inoltre sono richieste doti di logica, una capacità di espressione orale e scritta senza esitazioni ed errori, una discreta cultura generale. Per i corsi a programmazione locale i criteri di ammissione sono precisati nel Regolamento di ciascun Corso di Laurea. Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante le cui modalità e contenuti sono definiti annualmente dalla Facoltà su proposta del Consiglio di corso di laurea. Se la verifica non è positiva in una o più delle conoscenze e competenze richieste, i relativi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) si intendono assolti con il superamento, entro il 30 settembre del primo anno di corso, dell’accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui gli OFA si riferiscono. All’atto di valutazione delle richieste di passaggio di studenti che non hanno svolto alcuna prova di ammissione o l’hanno svolta presso altre Facoltà e/o Atenei verrà considerata, sulla base della valutazione del curriculum presentato, la possibilità di far loro sostenere la prova di ammissione prevista per gli studenti della Facoltà di Agraria. La Facoltà di Agraria organizza dei “precorsi”, comuni a tutti i corsi di laurea, relativi ai principali insegnamenti propedeutici con la finalità di favorire il recupero da parte degli studenti di sufficienti conoscenze e competenze negli insegnamenti propedeutici così come previsto dalla Facoltà. La Facoltà può organizzare, durante i semestri, delle attività di “ripetizione”, comuni a tutti i corsi di laurea, relative ai principali insegnamenti propedeutici, con la finalità di favorire l’apprendimento agli studenti che manifestino delle difficoltà. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso non abbia superato l’accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui si riferiscono gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Per i corsi di laurea interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l’ammissione sono stabiliti nei regolamenti didattici di corso di laurea. Art. 44 – Organizzazione didattica 1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore). 2. L’attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea della Facoltà di Agraria è organizzata secondo l’ordinamento semestrale. 3. L’inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell’ambito del calendario accademico dell’Ateneo. 15 FACOLTÀ DI AGRARIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Art. 45 – Esa mi e verifiche Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell’Allegato 2 del Regolamento di ogni corso di laurea è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d’esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una apposita scheda. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel medesimo semestre nell’ambito del corso di laurea. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell’Allegato 2 del Regolamento di ogni corso di laurea, l’accertamento finale di cui al comma 1, oltre all’acquisizione dei relativi CFU, comporta l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l’uno o l’altro degli insegnamenti; l’inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 20 verifiche di profitto. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il Consiglio di corso di laurea deve verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. Art. 46 – Conos c enza della lingua straniera La lingua straniera richiesta e insegnata nell’ambito dei Corsi di laurea della Facoltà di Agraria è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali. Art. 47 – Conos c enze di informatic a 1. Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti. Art. 48 – Tirocinio pratico applicativo 1. Le modalità di effettuazione del tirocinio sono stabilite dal Regolamento di tirocinio deliberato dal Consiglio di Facoltà. 16 FACOLTÀ DI AGRARIA 1. 2. 3. 4. 5. Art. 49 – Prova finale La prova finale può consistere a. nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca; b. nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore; c. nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore. Il Regolamento di corso di laurea stabilisce la modalità prescelta. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. La discussione della relazione, o del progetto, o della tesina avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 36 del presente Regolamento. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del corso di laurea. In questo caso si deve predisporre anche un riassunto esteso in lingua italiana. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico. Art. 50 – Con se g uim ento della laurea 1. La laurea si consegue con l’acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell’Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all’art. 45 comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea. 3. Quando non vietato da normative UE e’ possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del corso di laurea. Art. 51 – Obblighi di frequenza 1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l’organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata. Art. 52 – Iscrizione agli anni succ e s s iv i Per l’iscrizione al secondo anno dei corsi di laurea della Facoltà non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di CFU, per l’iscrizione al terzo anno dei corsi di laurea della Facoltà è richiesta l’acquisizione dei CFU relativi agli insegnamenti precisati nel Regolamento di ciascun corso di laurea. 2. In mancanza della completa acquisizione dei CFU riportati nel comma 1 lo studente sarà iscritto al secondo anno come ripetente. 1. Art. 53 – Tra sferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconos ci m ento CFU 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 comma 5 del presente Regolamento. 17 FACOLTÀ DI AGRARIA L’eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea secondo i seguenti criteri: a. se lo studente proviene da un corso di laurea della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all’Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea. Qualora il corso di laurea di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286; b.se lo studente proviene da un corso di laurea dell’Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 25%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all’Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea; c. se lo studente proviene da un corso di laurea di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti. 2. Se lo studente proviene da un corso di laurea dell’Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell’ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avviene automaticamente. 3. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell’integrazione. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 54 – Piani di studio Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio. Qualora il piano degli studi corrisponda all’Allegato 2, lo stesso si considera automaticamente approvato. Per i corsi di laurea che prevedono un’organizzazione in curricula, lo studente è tenuto a precisare, all’atto dell’immatricolazione, il curriculum prescelto. Eventuali modifiche possono essere fatte prima dell’inizio del secondo anno di corso. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, si considerano automaticamente approvate se conformi a quelle indicate annualmente dai Piani didattici dei Corsi di Studio della Facoltà. Lo studente può scegliere attività formative che costituiscano eventuali integrazioni curricolari previste per un corso di laurea magistrale. Qualora le attività formative autonomamente scelte dallo studente non rientrino in quelle precedentemente indicate, esse devono essere approvate dalla apposita Commissione didattica del Corso di Studio e potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all’art. 50, comma 2 del presente Regolamento. Il Consiglio di Facoltà, all’atto dell’approvazione dell’annuale Manifesto degli Studi, e la Commissione didattica del Corso di Studio, valutano che sia fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 7. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti l’ordinamento didattico, fermo restando l’obbligo di acquisire i CFU nelle discipline di base, purché nell’ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di 18 FACOLTÀ DI AGRARIA studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di Studio che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea. 6. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all’estero nell’ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all’art. 50, comma 2 del presente Regolamento. 7. I piani di studio di cui ai commi 3 e 4, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270. Titolo III Norme comuni ai Regola me nti di Corso di laurea magi strale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Art. 55 - Ammi s s i one Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Inoltre gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale della Facoltà di Agraria devono essere in possesso di conoscenze, competenze e abilità specificate nel Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale. Per potersi iscrivere ad un corso di laurea magistrale delle Facoltà di Agraria il laureato deve essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270. Il possesso dei requisiti è valutato preliminarmente all’iscrizione che non può essere effettuata in assenza del possesso dei requisiti medesimi. Il Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce il titolo o i titoli conseguiti in una o più classi di laurea dell’Università degli Studi di Padova o di tutte le Università italiane per i quali non sono richieste integrazioni curriculari. I requisiti curriculari, specificati dal Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale, prevedono che il laureato abbia conseguito un determinato numero di CFU in specifici settori scientifico disciplinari e una possibile valutazione dei contenuti degli insegnamenti riferiti a tali settori scientifico disciplinari. I requisiti curriculari possono essere soddisfatti da parte dello studente iscritto a una laurea triennale sostenendo esami fuori piano, in parte recuperati nella tipologia prevista all’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 o in eccesso ai 180 CFU necessari al conseguimento del titolo; da parte del laureato, iscrivendosi ai corsi singoli nelle modalità previste dal Regolamento per le iscrizioni a singoli insegnamenti. Con quest’ultima modalità si soddisfano i requisiti curriculari, ma i CFU acquisiti non sono riconosciuti nella laurea magistrale. Il possesso dei requisiti curriculari dà la possibilità di accesso alla laurea magistrale solo previa verifica della adeguata personale preparazione definita sulla base del voto minimo di laurea triennale deliberato dal Consiglio di Facoltà di Agraria, entro il mese di giugno di ogni anno accademico. Il voto minimo di laurea è adottato sia per gli studenti che si immatricolano a una laurea magistrale, sia per quelli che chiedono il passaggio da altro corso di laurea magistrale di altra Facoltà o di altra Università. Il voto minimo di laurea stabilito dal Consiglio di Facoltà è applicato alla coorte di immatricolati successiva. I corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria ammettono l’iscrizione in corso d’anno, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, entro i termini fissati dal Senato 19 FACOLTÀ DI AGRARIA Accademico e dal Consiglio di Facoltà per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. 9. Un laureato in possesso dei requisiti curriculari, ma che consegua il titolo in una data che non gli consente l’iscrizione alla laurea magistrale in corso d’anno, può iscriversi ai corsi singoli disponibili della laurea magistrale e sostenere gli esami, i cui CFU vengono riconosciuti in caso di iscrizione. 10. Per i corsi di laurea magistrale interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l’ammissione sono stabiliti in specifici regolamenti. Art. 56 – Organizzazione didattica 1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore). 2. L’attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria è organizzata secondo l’ordinamento semestrale. 3. L’inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell’ambito del calendario accademico dell’Ateneo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 57 – Esa mi e verifiche Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea magistrale è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d’esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) caratterizzanti; 2) affini o integrative; 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame) Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una apposita scheda. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi deve concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel medesimo semestre nell’ambito del corso di laurea magistrale. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea magistrale, l’accertamento finale di cui al comma 1, oltre all’acquisizione dei relativi CFU, comporta l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l’uno o l’altro degli insegnamenti; l’inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 12 verifiche di profitto. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il Consiglio di corso di laurea magistrale dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea magistrale può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in termini determinati. 20 FACOLTÀ DI AGRARIA Art. 58 – Conos c enza della lingua straniera 1. La lingua straniera richiesta e insegnata nell’ambito dei corsi di laurea magistrali della Facoltà di Agraria è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le Regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali. Art. 59 – Conos c enze di informatic a 1. Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento dell’idoneità e l’eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti. Art. 60 – Prova finale 1. L'esame di laurea magistrale consta in una dissertazione orale su una tesi elaborata in maniera originale, predisposta dal candidato e riguardante un argomento concordato con un docente che assume il ruolo di relatore. 2. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. 3. Il relatore, nel processo di valutazione della tesi, può chiedere l’intervento di un lettore. Possono svolgere le funzioni di lettore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e Laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. 4. La discussione della tesi avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 36 del presente Regolamento. 5. La tesi di laurea deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola. In ogni caso la tesi di laurea deve contenere un riassunto in italiano ed uno in inglese. 6. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico. Art. 61 – Con se g uim ento della laurea magi strale 1. La laurea magistrale si consegue con l’acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell’Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea magistrale. 3. E’ possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di laurea magistrale (2 anni). Art. 62 – Obblighi di frequenza 1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l’organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata. Art. 63 – Iscrizione al secondo anno 1. Per l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di CFU. Art. 64 – Tra sferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconos ci m ento CFU 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata personale preparazione, ricorrendo 21 FACOLTÀ DI AGRARIA 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale. L’eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea magistrale secondo i seguenti criteri: a. se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale della medesima classe la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all’Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286; b. se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa o da un corso di laurea magistrale di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea magistrale, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell’integrazione. Art. 65 – Piani di studio Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio entro i termini stabiliti dalla Facoltà. Anche se il piano degli studi corrisponde all’allegato 2, esso è sottoposto a valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che nel piano di studi non siano presenti insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU hanno concorso all’ottenimento dei 180 CFU. Per i corsi di laurea magistrale che prevedono un’organizzazione in curricula, lo studente è tenuto, all’atto dell’immatricolazione, a precisare il curriculum prescelto. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270. Tali attività sono sottoposte a valutazione della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale che verifica che esse non si riferiscano a insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU hanno concorso all’ottenimento dei 180 CFU. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all’articolo 59, comma 2 del presente Regolamento. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti l’ordinamento didattico, purché nell’ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea magistrale, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all’estero nell’ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all’articolo 59, comma 2 del presente Regolamento. 22 FACOLTÀ DI AGRARIA 7. I piani di studio di cui ai commi 1 e 3, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004. Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 66 - Norme transitorie Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea specialistica secondo il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, restano in vigore le norme e di legge e regolamentari vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento. 23 FACOLTÀ DI AGRARIA Allegato 1 – Dipartimenti di Riferimento della Facoltà Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali Dipartimento di Biotecnologie agrarie Dipartimento di Scienze animali Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali 24